notaio informatico Riccardo Ricciardi
RASSEGNA
DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE
DI
INTERESSE NOTARILE
primo
semestre 2001
DISPOSIZIONI IN TEMA DI COOPERATIVE
SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE
MINORITARIA DI ENTI LOCALI
CESSIONE DI AZIENDA E TUTELA DEI
LAVORATORI
RIORDINO DEGLI ENTI FIERISTICI
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA
SOCIALE
RESPONSABILITÀ PERSONE GIURIDICHE
ADOZIONE E DISCIPLINA DELLE RELAZIONI
FAMILIARI
TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
NORME A TUTELA DI MINORANZE
LINGUISTICHE
REGISTRI INFORMATIZZATI
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO
BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI
CANCELLERIA
Con D. Lgs. 27 aprile 2001 n. 203 (in G.U. n. 125 del
31.5.2001), in vigore dal 15 giugno 2001, sono stati modificati gli
importi indicati al primo comma dell’art. 2435-bis del codice civile. Per
effetto di tale modifica, giusto il richiamo contenuto nell’art. 2488, comma 2,
c.c., è obbligatoria la nomina del collegio sindacale nelle S.r.l. – a
prescindere dall’ammontare del capitale – se per due esercizi consecutivi sono
stati superati due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro
3.125.000 (o lire 6.050.843.750);
- ricavi delle vendite e prestazioni: euro 6.250.000
(o lire 12.101.687.500);
- dipendenti occupati in media nell’esercizio: 50 unità.
Il D.M. 26 aprile 2001 (in G.U. n. 128 del 5.6.2001)
adegua – ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge 59/1992 – i limiti
massimi previsti dagli artt. 3 (massimo della quota e delle azioni che
ciascun socio persona fisica può possedere) e 15 della citata legge;
l’adeguamento ha luogo in base alle variazioni medie annue dell'indice
nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, che per il triennio considerato sono pari all'1,8% per l'anno 1998;
1,6% per l'anno 1999; 2,6% per l'anno 2000.
Correlativamente, il D.M. 3 maggio 2001 (in G.U. n.
128 del 5.6.2001) ha disposto l’utilizzazione dei medesimi parametri di cui
sopra per l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 7
(rivalutazione delle quote e azioni mediante aumento gratuito del capitale)
e 10 (rivalutazione dei limiti per i prestiti sociali) della medesima
legge 59/1992.
Il D.P.R. 19 dicembre 2000 n. 449 (in G.U. n. 54 del
6.3.2001) contiene il regolamento per la semplificazione del procedimento per
la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative, di cui
alla legge 8 marzo 1999 n. 50.
La legge 3 aprile 2001 n. 142 (in G.U. n. 94 del
23.4.2001) contiene – negli articoli da 1 a 6 – disposizioni a tutela del socio
lavoratore, di natura anche previdenziale e processuale. L’art. 6 prevede
l’approvazione di un regolamento interno, che non può derogare in peius
alle disposizioni dei contratti collettivi, a pena di nullità. L’art. 7 delega
poi il Governo ad emanare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per
l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli (e quindi
anche in materia di collegio sindacale) sulle società cooperative e loro
consorzi.
Il D.M. 23 aprile 2001 (in G.U. n. 126 del giorno
1.6.2001) prevede una nuova disciplina del diritto camerale annuale, da pagarsi
alle Camere di Commercio – ai sensi dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993
n. 580, come modificato dall’art. 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Giusto quanto precisato dalla circolare Ministero
dell'Industria, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei
servizi, n. 3513/c, datata 22 maggio 2001, gli importi da versare, per il
2001, sono i seguenti:
-
imprese individuali, lire 152.000;
-
società cooperative, lire 152.000;
-
consorzi, lire 152.000;
-
società di persone, lire 276.000;
-
società di capitali, lire 742.000;
-
società semplici agricole, lire 152.000;
-
società semplici non agricole, lire 276.000.
Detti
importi potranno essere maggiorati fino al 20% dalle singole Camere di
Commercio, ai sensi dell’art. 18, comma 6, della legge 580/1993.
Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del suddetto
decreto ministeriale, “Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del
registro delle imprese, nel corso dell'anno 2001, successivamente all'esazione
ordinaria dell'esercizio in corso versano, al momento dell'iscrizione, il diritto annuale come
stabilito al comma 2, dell'art. 3, che precede. Le imprese iscritte o annotate
nella sezione speciale del registro delle imprese in corso d'anno versano il
diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione”.
Il
versamento avviene, a norma dell’art. 6, con le modalità di cui al D. Lgs.
241/1997 (e quindi con mod. F24).
Le nuove modalità di pagamento non incidono in alcun modo sugli obblighi del notaio. Soggetti passivi dell’obbligo sono solo le imprese soggette ad iscrizione, e quindi i relativi amministratori; né il deposito ad opera del notaio, né l’iscrizione può subire condizionamenti dall’eventuale mancato versamento del diritto camerale.
Il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 (in Suppl. ord. n.
149 alla G.U. n. 137 del 15.6.2001) contiene una serie di rilevanti
disposizioni in tema di imprenditore agricolo e piccola proprietà contadina. In
particolare:
- l’art. 1 modifica l’art. 2135 del codice civile,
ridefinendo la fattispecie dell’imprenditore agricolo;
- ai sensi dell’art. 2, l’iscrizione degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici
esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle
imprese ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.
Pertanto, si ha la stessa inopponibilità a terzi dei fatti non iscritti propria
delle iscrizioni nella sezione ordinaria nel registro delle imprese. La norma –
relativamente alle società semplici – si applica solo in quanto le stesse
esercitino attività agricola: le altre società semplici – sempre che se
ne riconosca l’ammissibilità – sono quindi iscritte ai soli fini anagrafici,
con la conseguente perdurante incertezza sulla loro struttura e poteri di
rappresentanza;
- l’art. 3 amplia la categoria delle attività
agrituristiche di cui alla legge 730/1985;
- l’art. 5 prevede il diritto di prelazione, in
caso di nuovo affitto, a favore dell’affittuario di fondi rustici,
dettandone una analitica disciplina;
- l’art. 7 modifica la disciplina della prelazione
agraria di cui all’art. 8 della legge 590/1965 ed all’art. 7 della legge
817/1971, in caso di pluralità di confinanti coltivatori diretti: in tal
caso, vengono previsti quali criteri preferenziali, nell’ordine, “la presenza
come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori
agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in
cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il
possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi
dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999”;
- l’art. 8 estende alle aziende agricole situate in
Comuni non montani il diritto all’acquisto del coerede, disciplinato dagli
artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994 n. 97;
- l’art. 10 precisa le condizioni alle quali le società
(di persone, cooperative, di capitali) possono essere definite imprenditori
agricoli a titolo principale, ai sensi della legge 153/1975;
- il periodo previsto ai fini della decadenza dalle
agevolazioni per la piccola proprietà contadina è ridotto da dieci a cinque
anni (art. 11, comma 1); si precisa che l’estinzione anticipata del mutuo e
la vendita del fondo non possono avvenire prima di cinque anni (art. 11,
comma 2); il successivo comma 3 prevede i casi in cui l’alienazione non
determina decadenza dai benefici. Non è invece espressamente risolto il
problema della validità o meno dell’atto di alienazione negli altri casi;
- l’art. 11, comma 4, riduce a quindici anni il
vincolo, già trentennale, di indivisibilità di cui all’art. 11 della
legge 817/1971;
- tutte le disposizioni dell’art. 11 (riduzione del
periodo di decadenza per la piccola proprietà contadina, nuove norme
sull’alienazione, riduzione del periodo del vincolo di indivisibilità) si
applicano “anche” agli atti di acquisto stipulati “almeno” cinque anni prima
dell’entrata in vigore del decreto in oggetto. Con particolar riferimento al vincolo
di indivisibilità, ciò significa che detto vincolo è quindicennale sia per
gli atti di acquisto stipulati successivamente all’entrata in vigore del
decreto, sia per quelli stipulati anteriormente al quinquennio da tale data,
mentre rimane il vincolo trentennale di indivisibilità per gli atti di
acquisto stipulati nel quinquennio anteriore al 1° luglio 2001. Allo stesso
modo, rimane il vincolo decennale di inalienabilità per i medesimi atti di
acquisto;
- gli articoli 26 e seguenti disciplinano le
organizzazioni di produttori.
Il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 (in Suppl. ord. n.
149 alla G.U. n. 137 del 15.6.2001) detta norme di orientamento e
modernizzazione del settore forestale e per la valorizzazione della selvicoltura.
L’art. 2 definisce boschi, foreste, selve e realtà assimilate. L’art. 4 vieta
la “trasformazione” del bosco, come ivi definita. Ai sensi dell’art. 8, “Le
cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche
nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le
sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli”.
Il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 226 (in Suppl. ord. n.
149 alla G.U. n. 137 del 15.6.2001) detta norme sull’imprenditore ittico;
la relativa fattispecie è definita dall’art. 2, che la equipara – salve le più
favorevoli disposizioni di legge – all’imprenditore agricolo.
Ai sensi dell’art. 2-ter del D.L. 27 dicembre 2000 n.
392, come introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001 n. 26 (in G.U.
n. 50 del giorno 1.3.2001), “all'articolo 116, comma 1, primo periodo, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «anche in deroga a
disposizioni di legge specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «anche in
deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche».”
Il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (in Suppl. ord. 72/L
alla G.U. n. 79 del 4.4.2001) detta – in attuazione della delega conferita con
l’art. 19 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 – una nuova disciplina sulle
società tra avvocati. Da segnalare, in breve:
- l’art. 16, comma 1, e l’art. 17, comma 2, ai sensi
dei quali l’oggetto esclusivo di tale società è “l'attività professionale di
rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio”, e quindi “l’esercizio in
comune della professione dei propri soci”;
- l’art. 16, comma 2, che rinvia, per quanto non
disposto nella legge, alle disposizioni sulle società in nome collettivo;
- l’art. 16, comma 3, che esclude il fallimento della
società in oggetto;
- l’art. 17, comma 1, che – ai fini dell’iscrizione
nell’albo degli avvocati, prevede la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata;
- ai sensi dell’art. 18, la denominazione deve
contenere l’indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata
“s.t.p.”, e contenere i nomi di tutti i soci, o di alcuno di essi seguito
dall’indicazione “ e altri”;
- l’art. 19 prevede, per le modifiche dell’atto
costitutivo, l’unanimità, salva espressa previsione dell’atto costitutivo della
modificabilità a maggioranza (in tale ultimo caso occorre stabilirne le modalità);
- l’art. 21 prevede che i soci devono essere in
possesso del titolo di avvocato, e che non è possibile partecipare a più di una
società tra avvocati;
- le quote sociali possono essere cedute solo con il
consenso di tutti i soci, salva diversa pattuizione nell’atto costitutivo (art.
22);
- la morte del socio può comportare prosecuzione della
società con i suoi eredi solo se gli altri soci e gli eredi vi consentano e
questi ultimi abbiano i requisiti professionali richiesti (art. 22, comma 2);
- l’amministrazione può essere attribuita solo a soci,
ed è disgiunta salva diversa pattuizione (art. 23);
- la responsabilità della società e dei soci è
disciplinata dall’art. 26;
- le deliberazioni modificative dell’atto costitutivo
ed i mutamenti della compagine sociale devono essere comunicati al Consiglio
dell’ordine entro 30 giorni (art. 29).
Ai sensi dell’art. 18 della legge 5 marzo 2001 n. 57,
l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile “con l’esercizio
di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione
comunque esercitate”. Pertanto, ampliando l’incompatibilità (già prevista dalla
legge n. 39/1989 tra mediazione e commercio degli stessi beni), la legge vieta
oggi, ad esempio, di ricomprendere nell’oggetto sociale di una società
commerciale – che abbia ad oggetto la mediazione – altre attività imprenditoriali.
La legge 7 marzo 2001 n. 62 (in G.U. n. 67 del
21.3.2001) detta nuove disposizioni in tema di editoria e prodotti editoriali.
Di particolare rilevanza notarile, l’art. 2, che – nel modificare l’art. 1
della legge 5 agosto 1981 n. 416 – disciplina i requisiti soggettivi per
l’esercizio dell’attività anche in forma societaria, e per l’intestazione delle
azioni con diritto di voto e delle quote sociali.
L’art. 7 della legge 29 marzo 2001 n. 135 (in G.U. n.
92 del 20.4.2001) definisce, al comma 1, la nozione di “impresa turistica”.
Giusto quanto disposto dal comma 3, l’iscrizione nel registro delle imprese
costituisce, per tali imprese, condizione per l’esercizio dell’attività
turistica.
La legge 5 marzo 2001 n. 57 (in G.U. n. 66 del
20.3.2001) ha modificato l’art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, inserendo,
dopo il secondo comma, il seguente:
“L'impresa costituita ed esercitata in forma di
società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di
cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3,
presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al
riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione
nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso
di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi
deliberanti della società”.
A seguito della riforma, pertanto, e giusti i
novellati artt. 3 e 5 della legge 443/1985, l’impresa artigiana può essere
costituita – fatti salvi gli altri requisiti ivi previsti – anche in
forma di società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità
limitata uni o pluripersonale, di società cooperativa, con espressa esclusione
della società per azioni o in accomandita per azioni.
Il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18 (in G.U. n. 43 del
21.2.2001) modifica – con decorrenza dal 1° luglio 2001 – alcune disposizioni
in tema di cessione di azienda e tutela dei lavoratori dipendenti. Più
precisamente:
- viene modificato l’art. 2112 del codice civile, che
prevede ora, al comma 4, che il trasferimento di azienda non costituisce motivo
di licenziamento, e che il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscano
una sostanziale modifica nei tre mesi successivi, può rassegnare le proprie
dimissioni ex art. 2119 c.c.. Il comma 5 fornisce una nozione più ampia di
trasferimento rispetto al passato, comprensiva non solo di cessione, usufrutto
ed affitto di azienda, ma di qualsiasi operazione che comporti un mutamento di
titolarità di un’attività economica organizzata anche senza scopo di lucro, o
di un ramo della stessa;
- viene modificato l’art. 47 della legge 29 dicembre
1990 n. 428, prevedendosi ora che, allorchè si trasferisca un’azienda o un ramo
di azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, “il cedente ed il
cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque
giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o
che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze
sindacali aziendali … nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il
contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento”, con
la precisazione che “l’informazione deve riguardare: a) la data o la data
proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento
d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i
lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi”.
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali, cedente
e cessionario sono tenuti ad avviare un esame congiunto con i
richiedenti. Il mancato rispetto di detti obblighi costituisce condotta
antisindacale, per gli effetti della legge n. 300/1970.
Con D.M. 15 maggio 2001 (in G.U. n. 122 del 28.5.2001)
è stata integrata la tabella dei diritti di segreteria per i servizi svolti
dalle camere di commercio.
Con D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito in legge
28 febbraio 2001 n. 24 (in G.U. n. 49 del 28.2.2001), è stato previsto che, ai
fini degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono
promessi o convenuti, a qualunque titolo.
Pertanto, l’ampia formulazione della norma fa
propendere per la ricomprensione nella normativa sull’usura non solo degli
interessi corrispettivi, ma anche di quelli moratori.
La norma fa riferimento al superamento oggettivo del
tasso-soglia nel momento della stipula: pertanto, in caso di tassi
indicizzati, è irrilevante, ai fini di cui trattasi, che il meccanismo di
indicizzazione comporti il superamento del tasso-soglia in un momento
successivo alla stipula stessa.
In via transitoria, i commi 2 e 3 dell’art. 1, come sostituiti dalla legge di
conversione, prevedono una “rinegoziazione” automatica (senza, quindi,
necessità di stipula di un nuovo contratto) per i finanziamenti non agevolati
ed a tasso fisso in essere.
La rilevazione dei tassi medi ai fini
dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:
- con D.M. 23 marzo 2001 (in G.U. n. 78 del 3.4.2001);
- con D.M. 22 giugno 2001 (in G.U. n. 154 del
5.7.2001).
A seguito di quest’ultimo provvedimento, il limite di
liceità degli interessi pattuiti a fronte di un mutuo sarà – dal 1° luglio al
30 settembre 2001 – del 9,84%; relativamente alle aperture di credito in
conto corrente, sarà – oltre l’importo di 10 milioni di lire – del 15,225%.
Il D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 (in G.U. n. 126 del
giorno 1.6.2001), entrato in vigore il 16 giugno 2001, disciplina il
riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già
disciplinate dalla legge 6972/1890, in attuazione della delega di cui alla
legge 328/2000. Da segnalare, in particolare:
- l’art. 10 della legge 328/2000 prevede il riordino
degli enti in parola, mediante “trasformazione” della forma giuridica delle
IPAB (comma 1, lettera b), ed in particolare mediante “trasformazione” delle
IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato (comma 1, lettera d).
Non si comprende peraltro, a tal punto, l’agevolazione fiscale concessa
dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 207/2001, che prevede – fino al 31.12.2003 –
l’esenzione, oltre che da imposte di registro, ipotecarie e catastali, anche
dell’INVIM (che non è comunque dovuta per le trasformazioni), a meno di
ipotizzare una diversa natura giuridica dell’operazione, anche alla luce di
quanto disposto dal comma 1 del medesimo art. 4;
- l’art. 4, comma 6, prevede, per i trasferimenti
immobiliari a favore di IPAB riordinate, l’applicazione dell’imposta fissa di
registro, alle stesse condizioni già previste per le Onlus. La stessa norma
prevede l’applicazione dell’imposta fissa di registro per gli atti costitutivi
e modificativi delle istituzioni in oggetto;
- l’art. 13 disciplina il patrimonio delle aziende
pubbliche di servizi alla persona, prevedendo, tra l’altro, il regime del
patrimonio indisponibile ex art. 828, comma 2, c.c., e l’esenzione da ogni
imposta e tassa per i trasferimenti a favore di detti enti, ove destinati
all’espletamento di pubblici servizi;
- gli artt. 16 e 17 disciplinano la trasformazione in
associazioni o fondazioni di diritto privato – che dovrà avvenire entro due
anni dall’entrata in vigore del decreto – prevedendo che la relativa disciplina
è quella dettata dal codice civile e relative disposizioni di attuazione. La
trasformazione avviene mediante deliberazione assunta dall’organo competente
nella forma di atto pubblico che conterrà il nuovo statuto (dovranno esservi
indicati anche i beni immobili ed i beni culturali destinati alla realizzazione
dei fini istituzionali);
- l’art. 18 prevede che gli atti di alienazione dei
beni devono essere inviati alla Regione per i fini di cui all’art. 23 c.c.;
- l’art. 21 abroga la disciplina già contenuta nella
legge 6972/1890 e relativi provvedimenti di attuazione, salva l’applicazione
della stessa nel periodo transitorio previsto per il riordino, in quanto
compatibile con i nuovi principi. Tra le disposizioni transitorie che rimangono
transitoriamente in vigore, deve probabilmente comprendersi anche quella per
cui la vendita dei beni delle IPAB deve essere effettuata per asta pubblica a
pena di nullità (art. 26 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, come sostituito
dall’art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841).
La legge 11 gennaio 2001 n. 7 (in G.U. n. 26 del
giorno 1.2.2001) detta disposizioni per il riordino degli enti fieristici.
L’art. 10, in particolare:
- delega alle regioni la disciplina della
trasformazione dei suddetti enti anche in società per azioni, i cui statuti
potranno prevedere anche la libera circolazione delle azioni emesse;
- richiede l’approvazione del progetto di
trasformazione da parte della regione;
- richiede per la trasformazione una relazione di
stima ex art. 2343 c.c.;
- prevede, in luogo di tutte le imposte dirette e
indirette applicabili, l’applicazione della sola imposta di registro in misura
fissa (anche in caso di contestuali conferimenti da parte di terzi);
- limita i benefici fiscali agli atti perfezionati
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La legge 7 dicembre 2000 n. 383 (in G.U. n. 300 del
27.12.2000) detta la disciplina delle associazioni di promozione sociale, quali
associazioni aventi fini di utilità sociale nei confronti di associati o di
terzi, giuste le precisazioni ed esclusioni contenute nell’art. 2.
La costituzione avviene con atto scritto (quindi non
necessariamente in forma autentica), e lo statuto deve contenere le indicazioni
contenute nell’art. 3.
L’art. 5 detta disposizioni sugli acquisti, anche gratuiti, delle associazioni, in realtà superflue dopo l’emanazione della legge 22 giugno 2000 n. 192.
L’art. 6 disciplina la rappresentanza e la responsabilità,
senza sostanziali novità rispetto allo schema codicistico delle associazioni
non riconosciute.
Gli artt. 7 e seguenti prevedono l’iscrizione nei
registri dell’associazionismo; ai sensi dell’art. 8, comma 4, l’iscrizione nei
registri è condizione per usufruire dei benefici previsti dalla legge. Ai sensi
dell’art. 9, nei registri devono essere iscritti anche atto costitutivo e
relative modificazioni.
Non vi sono specifiche agevolazioni fiscali in tema di
imposte indirette, anche se – nella
maggior parte dei casi – saranno applicabili, vista la probabile
sovrapposizione di requisiti, le agevolazioni in tema di Onlus e organizzazioni
di volontariato.
La legge 30 marzo 2001 n. 152 (in G.U. n. 97 del
27.4.2001) detta disposizioni in materia di istituti di patronato ed assistenza
sociale, quali persone giuridiche di diritto privato. In particolare, i
requisiti soggettivi dei promotori sono specificati nell’art. 2; l’art. 3
prevede i requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica, l’art. 4
disciplina il contenuto di atto costitutivo e statuto, gli artt. 7 e seguenti
disciplinano le funzioni dell’ente.
Le fondazioni in oggetto sono ora disciplinate dal
D.L. 24 novembre 2000 n. 345 (in G.U. n. 277 del 27.11.2000), convertito in
legge 26 gennaio 2001 n. 6 (in G.U. n. 21 del 26.1.2001).
Con D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (in G.U. n. 140 del
19.6.2001), in vigore dal 4 luglio 2001, viene dettata – in attuazione
della delega conferita con l’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300
– una nuova disciplina della responsabilità
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Soggetti
passivi di tale disciplina sono gli enti forniti di personalità giuridica
(compresi gli enti pubblici economici), e le società e associazioni anche prive
di personalità giuridica; sono esclusi invece lo Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che
svolgono funzioni di rilievo costituzionale. L'ente diviene quindi responsabile
per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da amministratori,
rappresentanti, ed in genere da persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, a meno che tali soggetti abbiano
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; la responsabilità prescinde
dall’imputabilità in capo al soggetto agente.
Tra le altre sanzioni amministrative, l’art. 9
prevede la confisca (cfr. anche l’art. 19), il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio (cfr. anche l’art. 14, comma 2), l'esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi.
Ai sensi dell’art. 27, dell'obbligazione per il
pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo
patrimonio o con il fondo comune.
Ai sensi dell’art. 33, nel caso di cessione
dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è
solidalmente obbligato, salvo il benefìcio della preventiva escussione
dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della
sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni
pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per
illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. Le suddette
disposizioni si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.
Con D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (in G.U. n. 303 del
30 dicembre 2000), in vigore dal 31 marzo 2001, è stato emanato il
regolamento disciplinante nuovo ordinamento dello stato civile. Si segnalano,
in particolare:
- l’art. 10, che prevede la conservazione in un unico
archivio informatico degli atti di stato civile, e la trasmissione telematica
dei dati, eventualmente utilizzando la rete unitaria della pubblica
amministrazione;
- l’art. 12, comma 7, a norma del quale, per la redazione degli atti di stato civile, “le
parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura
speciale risultante da scrittura privata, quando non è espressamente previsto
che esso debba risultare da atto pubblico”;
- l’art. 12, comma 8, per il quale “gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione”;
- l’art. 19, comma 1, a norma del quale “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera”.
Analogamente dispone il successivo art. 63, comma 2, lettera c). Le suddette norme, coordinate con il disposto dell’art. 30 della legge 218/1995 (diritto internazionale privato), consentono ora – in caso di matrimonio di straniero celebrato all’estero – di trascrivere in Italia l’atto di matrimonio, e quindi di annotare a margine la scelta della legge applicabile (cfr. la testuale previsione dell’art. 69, comma 1, lettera b) del decreto in esame), nonché le eventuali convenzioni matrimoniali, in modo da renderle opponibili ai terzi. In mancanza, la sanzione, giusto il suddetto art. 30, è l’inopponibilità della scelta o convenzione. Rimane invariato, rispetto al passato, il problema dell’inopponibilità nei casi di stranieri non residenti in Italia. Quanto alle convenzioni matrimoniali stipulate all’estero, deve ritenersi che le stesse debbano essere depositate negli atti di un notaio – ex art. 106, n. 4, della legge notarile – ai fini dell’annotazione di cui sopra;
- l’art. 21, comma 3, a norma del quale “i documenti e
gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono
essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare competente, se non è
disposto diversamente”;
- ai sensi dell’art. 22, “fermo restando quanto
stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua
straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che
deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con
giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo
straniero”;
- l’art. 49 disciplina le annotazioni a margine dell’atto
di nascita;
- gli artt. 84 ss. disciplinano il cambiamento di nome
e cognome;
- a norma dell’art. 102, “le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile”;
- l’art. 107 consente ora, senza particolari
limitazioni, il rilascio dell’estratto per copia integrale di un atto di
stato civile; non è quindi più necessaria l’autorizzazione del procuratore
della Repubblica.
La tenuta dei registri dello stato civile nella fase
antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art.
10 del suddetto decreto è disciplinata dal D.M. 27 febbraio 2001 (in G.U. n. 66
del 20.3.2001).
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni
sull’indicazione negli atti di pesi e misure è stata prorogata al 31
dicembre 2009 dal D.M. 29 gennaio 2001 (in G.U. n. 27 del 2.2.2001).
Con legge 28 marzo 2001 n. 149 (in G.U. n. 96 del
26.4.2001) sono state dettate nuove disposizioni di riforma della disciplina
delle adozioni, modificative sia della legge quadro in tema di adozioni (n. 184
del 1983), sia del codice civile.
Con specifico riferimento ai poteri di
rappresentanza in caso di affidamento ad istituti di assistenza, si segnala
l’art. 3 della legge, a norma del quale “i legali rappresentanti delle comunità
di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano
i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X
del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di
un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o
della tutela sia impedito”. Inoltre, “Nel caso in cui i genitori riprendano
l’esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di
assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali
limiti o condizioni a tale esercizio”.
Quanto
ai poteri di rappresentanza in caso di affidamento familiare, a norma
dell’art. 5 della legge “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i
poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti
con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie”.
Altre
disposizioni di natura processuale sono state dettate con D.L. 24 aprile 2001
n. 150 (in G.U. n. 96 del 26.4.2001), convertito in legge 23 giugno 2001 n. 240
(in G.U. n. 145 del 25.6.2001).
La legge 4 aprile 2001 n. 154 (in G.U. n. 98 del
28.4.2001) modifica, tra l’altro, il codice civile, aggiungendo gli artt. 342-bis
e 342-ter. Nel caso in cui il comportamento di un coniuge o convivente sia
suscettibile di arrecare pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro,
il giudice adotta un ordine di protezione, il cui contenuto è fissato dalle
norme sopra indicate.
Con legge 30 marzo 2001 n. 130 (in G.U. n. 91 del
19.4.2001) è disciplinata la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel
rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.
Ai sensi del novellato art. 411 del codice penale,
continua a costituire reato la dispersione delle ceneri di cadavere, salvo che
sia stata autorizzata dall'ufficiale dello stato civile “sulla base di
espressa volontà del defunto”.
L’art. 3 della legge prevede l’emanazione di un nuovo
regolamento di polizia mortuaria. Lo stesso art. 3 prevede le modalità in cui
può essere manifestata la volontà del defunto, e precisamente:
- una disposizione testamentaria (che può
essere superata da una dichiarazione autografa del defunto stesso contraria
alla cremazione; sembra, peraltro, che a maggior ragione possa valere un
nuovo testamento, o un qualsiasi atto notarile, anche tra vivi);
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante
legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari
quello della cremazione (salvo una successiva dichiarazione autografa, come
sopra);
3) qualsiasi altra espressione di volontà da parte del
defunto (quindi, deve ritenersi, anche per atto tra vivi).
In mancanza di dichiarazione di volontà del defunto,
può valere a tal fine la dichiarazione di volontà del coniuge o di un parente
prossimo, o del legale rappresentante.
Rimane comunque vietata, in ogni caso, la dispersione
delle ceneri nei centri abitati e nelle altre circostanze indicate nel suddetto
art. 3.
Le disposizioni di cui sopra vanno coordinate con gli
artt. 74 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e con gli artt. 79 e
seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Con D. Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445 (in Suppl. ord. n.
30/L alla G.U. n. 42 del 20.2.2001) è stato approvato il nuovo testo unico
sulla documentazione amministrativa. Da segnalare, in breve:
- l’art. 7, comma 1, secondo il quale gli atti
ricevuti dai notai, ed in genere gli atti pubblici, sono redatti “anche
promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione
nel tempo”; è quindi, a questo punto, solo un problema tecnico verificare se
sia possibile utilizzare la stampa laser per gli originali degli atti notarili;
- l’art. 7, comma 2, prevede tra l’altro la possibilità
che l’atto pubblico contenga “espressioni in lingua straniera, di uso comune”;
deve ritenersi che la disposizione modifichi, nella parte de qua, la
legge notarile;
- l’art. 13 prevede che, tra l’altro, anche i libri e repertori
previsti dalla legge notarile possono essere formati e conservati su supporti
informatici;
- l’art. 19 prevede che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o documento è conforme all’originale;
- ai sensi degli artt. 21 e 47, non è necessaria, alle
condizioni ivi previste, l’autenticazione delle dichiarazioni sostitutive e
delle istanze da produrre alla pubblica amministrazione. Nell’ipotesi in cui
l’istanza o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a soggetti diversi
(segnatamente, a privati che lo consentano), l’autentica rimane necessaria,
ed è redatta a norma dell’art. 21, comma 2;
- l’art. 35 disciplina i documenti di identità e di
riconoscimento, ed al secondo comma elenca espressamente i documenti equipollenti
alla carta di identità;
- ai sensi dell’art. 37, le dichiarazioni sostitutive
di cui agli artt. 46 e 47 sono esenti da imposta di bollo;
- l’art. 77 abroga, tra l’altro, la legge 4 gennaio
1968 n. 15. Tra le norme abrogate, vi sono gli artt. 20 e 26, e non è più
prevista l’ammonizione da parte del pubblico ufficiale che autentica
dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni (già sotto il
vigore della legge abrogata non ne era comunque obbligatoria la menzione); è
comunque opportuno un richiamo, o ammonizione, anche se non espressamente
previsto, vista la gravità delle conseguenze scaturenti dalla dichiarazione
(art. 76 T.U.).
Ai sensi dell’art. 8, comma 7, della legge 23 marzo
2001 n. 93 (in G.U. n. 79 del 4.4.2001), “per favorire l'estensione del
patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e
artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato
con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al
rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono
sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente
utili al loro ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali protette,
sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione,
con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che
lo richiedano, per un importo pari all'indennità di esproprio.”.
Il D.P.R. 29 dicembre 2000 n. 441 (in G.U. n. 33 del 9.2.2001) detta norme di organizzazione del Ministero per i beni e attività culturali (gli artt. 13 e 14 si occupano delle Soprintendenze regionali).
La legge 2 aprile 2001 n. 136 contiene una serie di
disposizioni relative agli immobili di proprietà pubblica. In
particolare:
- l’art. 1 contiene disposizioni modificative
dell’art. 19 della legge 448/1998, già modificato dall’art. 4, comma 10, della
legge 488/1999, con particolar riferimento al capitale delle società costituite
per le dismissioni disciplinate dalla legge, ed alla possibilità di assegnare
in concessione o locazione, gli immobili stessi; con la precisazione che dette
disposizioni non si applicano agli immobili oggetto degli specifici programmi
di dismissione;
- l’art. 2, comma 1, prevede il trasferimento gratuito
alle università statali dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato già
concessi in uso alle stesse;
- l’art. 2, comma 3, interpreta in via autentica le
disposizioni di legge (tra cui l’art. 27 della legge 513/1977) che prevedono
facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, contemplando
un vero e proprio diritto soggettivo degli eredi dell’avente diritto;
- l’art. 2, comma 7, prevede il trasferimento gratuito
di immobili demaniali a favore di consorzi di bonifica;
- l’art. 3 disciplina l’alienazione, l’accatastamento,
la predisposizione di tabelle millesimali relativamente agli immobili
dell’amministrazione della difesa.
Il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 (in G.U. n. 118 del
23.5.2001) detta disposizioni per l’alienazione di beni mobili dello Stato.
Il D.P.R. 8 gennaio 2001 n. 41 (in G.U. n. 57 del
7.3.2001) detta disposizioni di semplificazione del procedimento relativo a
concessioni e locazioni di beni demaniali. Da segnalare, in particolare, la competenza
del direttore dell’ufficio del territorio per la stipula dei relativi contratti,
che sono poi soggetti ad approvazione da parte del direttore
compartimentale (art. 2). È previsto il silenzio assenso se detta approvazione
non intervenga entro sessanta giorni.
La legge 23 febbraio 2001 n. 38 (in G.U. n. 56 del
giorno 8.3.2001) detta norme a tutela della minoranza linguistica slovena.
Nell’ambito territoriale definito dall’art. 4 della legge, è stabilito, tra
l’altro, che “Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno … il diritto di
avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo
l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici” (art. 7).
L’art. 4 della legge 29 marzo 2001 n. 135 (in G.U. n. 92 del 20.4.2001) modifica gli articoli 1 e 7 della legge 9 novembre 1998 n. 427 in tema di multiproprietà.
Con D.M. 23 febbraio 2001 (in G.U. n. 69 del
23.3.2001) è stato approvato il modello di trasmissione degli elenchi dei
protesti, di cui al D.M. 2 novembre 2000 n. 316, ed all’art. 1 della legge 18
agosto 2000 n. 235.
Con D.P.C.M. 20 aprile 2001 (in G.U. n. 100 del
2.5.2001), il termine previsto dall’art. 63 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 (il fornitore o il certificatore,
secondo le rispettive competenze, devono attestare, mediante autodichiarazione,
la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza imposti dalle
disposizioni tecniche di cui al medesimo decreto) è stato prorogato al 30
settembre 2001.
Le regole procedurali per la tenuta dei registri in
oggetto sono contenute nel D.M. 24.5.2001 (in G.U. n. 128 del 5.6.2001).
Con D.M. 2 dicembre 2000 n. 398 (in G.U. n. 3 del
4.1.2001) sono state dettate disposizioni di procedura sul giudizio arbitrale
in tema di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 32 della legge 109/1994, ed è
stata approvata la relativa tariffa.
Il D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412 (in G.U. n. 12 del
16.1.2001) detta disposizioni modificative del regolamento di cui al D.P.R.
554/1999.
Il D.P.R. 6 marzo 2001 n. 55 (in G.U. 63 del
16.3.2001) approva il regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia.
L’art. 12, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 2000 n. 453
(in G.U. n. 85 del giorno 11.4.2001) estende – per i mutui concessi
dall’Istituto di credito sportivo – la riduzione a metà degli onorari notarili,
prevista dall'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
Il D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 (in G.U. n. 94 del
23.4.2001) disciplina l’esercizio dei servizi di bancoposta da parte
della società per azioni Poste Italiane. Tra le disposizioni di interesse
notarile:
- l’art. 1, comma 1, che definisce i servizi di
bancoposta;
- l’art. 1, comma 3: “In quanto compatibili, si
applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24,
commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58,
da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134,
140, da 143 a 145 del testo unico bancario”;
- l’art. 2, comma 8, ai sensi del quale la società Poste italiane non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico;
- l’art. 3, comma 4, a norma del quale “Salve le
speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove
l'operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa,
scritta o documentata per iscritto dal preposto all'ufficio postale, secondo la
forma richiesta per l'atto da compiere, è conservata presso l'ufficio medesimo
e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua
modifica o revoca”;
- l’art. 6, comma 4: “Ai vaglia postali si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno
circolare”;
- l’art. 7, comma 4: “Agli assegni postali si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno
bancario”;
- l’art. 3, comma 1: “Per quanto non diversamente
previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente
postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del
codice civile e delle leggi speciali”.
L’art. 17 della legge 29 dicembre 2000 n. 422 (in
Suppl. ord. n. 14/L alla G.U. n. 16 del 20.1.2001) sostituisce l’art. 18, comma
2, della legge 898/1976 in tema di servitù militari, stabilendo che
l’autorizzazione prefettizia non è necessaria in caso di alienazione a
cittadini dell’Unione europea.
In proposito, si è ritenuto (C.N.N., Studio
01/03/07/4/UE in data 7.3.2001, estensori Barone-Calò) che l’abrogazione
generalizzata dei vincoli in oggetto, già disposta dall’art. 1 della legge
24 novembre 2000 n. 340, non è pregiudicata dalla disposizione successiva sopra
richiamata, che ha solo una portata di norma transitoria.
Con D. Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 (in G.U. n. 53 del
5.3.2001) sono dettate disposizioni attuative dello statuto del contribuente
(legge 27 luglio 2000 n. 212). Da segnalare, tra le altre:
- la revisione della disciplina della motivazione
degli avvisi di accertamento, con riferimento anche alle imposte di registro e
sulle successioni e donazioni (artt. 4 e 5);
- la previsione, all’art. 7, della non punibilità
delle violazioni tributarie che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione
di controllo, e non incidono sulla determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento dei tributi.
Con D.M. 26 aprile 2001 n. 209 (in G.U. n. 128 del
5.6.2001) è stata data attuazione all’art. 11 dello statuto del contribuente
(legge 27 luglio 2000 n. 212), con una disciplina analitica dell’esercizio e
degli effetti dell’interpello.
Presupposto della normativa è che su una questione
tributaria ricorrano “obiettive condizioni di incertezza” (art. 1, comma 1),
che non sussistono se l’amministrazione ha già “compiutamente fornito la
soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti” con circolare,
risoluzione, nota o istruzione (art. 3, comma 5); occorre inoltre che
l’interpello riguardi “casi concreti e personali” (art. 1, comma 1), e che
l’istanza sia presentata prima di porre in essere il comportamento in
discussione (art. 1, comma 2).
Soggetti legittimati sono, oltre al contribuente, anche
coloro che “in base a specifiche disposizioni di legge” sono obbligati a porre
in essere adempimenti tributari per conto del contribuente (art. 1, comma 3):
tra tali soggetti rientrano certamente i notai, in qualità di
responsabili d’imposta (in tal senso, cfr. espressamente la Circ. Agenzia
Entrate 31 maggio 2001 n. 50, par. 3.1).
L’istanza, da redigersi in carta libera e da
consegnarsi o spedirsi con le modalità dell’art. 1, comma 4, deve prospettare
la soluzione interpretativa che si intende adottare, e deve essere presentata,
salvo casi particolari, alla Direzione regionale dell’agenzia delle entrate,
ovvero, per i tributi attribuiti alla gestione dell’Agenzia del territorio,
alla relativa Direzione compartimentale.
La risposta scritta deve essere comunicata entro 120
giorni (art. 4), ed ha efficacia (art. 5) esclusivamente nei confronti del
contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale, ed ai
comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie. In
caso di mancata risposta nei termini, si intende che l’amministrazione concordi
con l’interpretazione esposta dal contribuente, con conseguente nullità di
eventuali successivi atti di accertamento in difformità. L’amministrazione può,
peraltro, mutare successivamente orientamento, fornendo risposte diverse, e può
fornire la risposta oltre il termine: in tali casi, ai sensi dell’art. 5, comma
3, limitatamente all’ipotesi in cui il contribuente non abbia ancora posto in
essere il comportamento, può recuperare imposte ed interessi, ma senza
applicazione di sanzioni.
Ovviamente, la normativa suesposta non vincola in
alcun modo i giudici tributari, e non ha alcun riflesso sull’eventuale
rilevanza penale dei comportamenti tributari.
Lo studio di settore relativo all’attività degli studi
notarili è stato approvato con D.M. 20 marzo 2001 (in Suppl. ord. n. 66 alla
G.U. n. 76 del 31.3.2001).
Con l’art. 5 del decreto legge 30 giugno 2001 n. 246
(in G.U. n. 150 del 30.6.2001), è stata prorogata al 1° gennaio 2002
l’entrata in vigore del contributo unificato per gli atti giudiziari, in
sostituzione di imposte di bollo e diritti di cancelleria per i procedimenti
giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione, esecutivi e
concorsuali (come previsto dall’art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488).
Detta entrata in vigore era già stata prorogata al
1° luglio 2001 con D.P.C.M. 29 dicembre 2000 (in G.U. del 2.1.2001),
facendo seguito alla precedente proroga approvata con D.P.C.M. 30 giugno 2000,
in G.U. n. 152 del 1° luglio 2000.
Le modalità di versamento del contributo unificato
sono disciplinate dal D.P.R. 1 marzo 2001 n. 126 (in G.U. n. 90 del 18.4.2001).
In particolare, si può optare:
- per le modalità previste dal D. Lgs. 237/1997 (e
quindi tramite mod. F23) (per tale ipotesi, è stato previsto, con Nota Min.
Fin. 21 giugno 2001 n. 118188, il codice tributo “941T”);
- per il versamento in conto corrente postale;
- per il versamento presso una tabaccheria (rivendita
di generi di monopolio e valori bollati), in quest’ultimo caso, peraltro, solo
previa stipula di apposita convenzione con i relativi gestori, ai sensi
dell’art. 2;
- per il pagamento per via telematica, giusto decreto
interministeriale da emanarsi.
A norma dell’art. 5, la ricevuta del pagamento è
allegata all’atto giudiziario.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del
13 dicembre 2000 (in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) è stato approvato lo
statuto dell’Agenzia medesima.
Con D.P.R. 12 aprile 2001 n. 222 (in G.U. n. 135 del
13.6.2001), in vigore dal 28 giugno 2001, vengono previste alcune
semplificazioni contabili per le imprese minori (imprese di servizi con ricavi
fino a 600 milioni ed altre imprese con ricavi fino ad 1 miliardo), e per gli
esercenti atti e professioni che nell’anno solare precedente hanno realizzato
un volume d’affari non superiore a 600 milioni.
Con particolar riguardo ai professionisti, l’art. 2
prevede che gli stessi, ricorrendo le condizioni di cui sopra, possono
adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un
bollettario a madre e figlia, con le modalità ivi indicate ai commi 2 e
3. Ai sensi del successivo art. 3, gli stessi professionisti possono optare per
la liquidazione ed il versamento trimestrale – anziché mensile –
dell’IVA.
Con D.P.C.M. 30 aprile 2001 (in G.U. n. 107 del 10.5.2001) sono stati modificati i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali:
- per i soggetti che si avvalgono della trasmissione
telematica (essendovi o meno obbligati), il termine è fissato al 31 ottobre
2001 (a differenza, quindi, dell’anno scorso, in cui il termine scadeva il
31 luglio, ed era concessa all’intermediario la facoltà di effettuare la
trasmissione nel maggior termine del 31 ottobre) (art. 2);
- per le persone fisiche e società di persone o
associazioni non obbligate alla trasmissione telematica, e che non scelgono
tale modalità di presentazione, il termine è fissato al 31 luglio 2001
(art. 1, comma 1);
- per i soggetti IRPEG, non obbligati alla
trasmissione in via telematica, il termine è fissato al 20 luglio 2001
(art. 1, comma 2).
Ne consegue che – a prescindere dall’obbligo di presentazione telematica, l’effettiva scelta di quest’ultimo mezzo di trasmissione comporta uno slittamento del termine per la dichiarazione, con effetti anche sulla dichiarazione da rendersi negli atti notarili, ai sensi della legge 165/1990.
Inoltre:
- i termini per il versamento per le persone fisiche e le società di persone sono fissati al 20 giugno 2001 senza maggiorazione di interessi;
- i termini per il versamento per i soggetti IRPEG,
senza maggiorazione, coincidono con il compimento del 20° giorno successivo
alla scadenza ordinaria del termine per il versamento.
Tra i soggetti obbligati alla trasmissione telematica
rientrano anche i notai, in quanto obbligati alla presentazione della
dichiarazione periodica IVA.
Con D.P.C.M. 18 giugno 2001 (in G.U. n. 143 del
22.6.2001) è stato prorogato al 15 ottobre 2001 il termine per la
presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta (mod. 770).
Relativamente al quadro “SO” del mod. 770/2001, per i soggetti che non
presentano la dichiarazione unificata, il termine è fissato al 30 novembre
2001.
Le dichiarazioni periodiche IVA – per l’anno
2001 – sono disciplinate dall’art. 3 del D.L. 30 giugno 2001 n. 246 (in G.U. n.
150 del 30.6.2001).
Con sentenza n. 156/2001, la Corte Costituzionale ha
dichiarato infondata la questione di legittimità dell’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP), pur precisando che il problema potrebbe porsi per
quelle attività professionali che siano prive del connotato rappresentato
dall’autonoma organizzazione (requisito, questo, che per quanto riguarda il
notaio appare difficilmente negabile).
Gaetano Petrelli