notaio informatico Riccardo Ricciardi

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

primo semestre 2001

 

COLLEGIO SINDACALE.. 3

DISPOSIZIONI IN TEMA DI COOPERATIVE.. 3

DIRITTO CAMERALE ANNUALE.. 4

IMPRENDITORIA AGRICOLA.. 4

SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA DI ENTI LOCALI 6

SOCIETÀ DI AVVOCATI 6

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.. 7

ATTIVITÀ EDITORIALI 7

ATTIVITÀ TURISTICHE.. 7

S.R.L. ARTIGIANE.. 8

CESSIONE DI AZIENDA E TUTELA DEI LAVORATORI 8

REGISTRO DELLE IMPRESE.. 9

TASSI USURARI 9

RIORDINO DELLE IPAB.. 10

RIORDINO DEGLI ENTI FIERISTICI 11

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.. 11

ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE.. 11

FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE.. 12

RESPONSABILITÀ PERSONE GIURIDICHE.. 12

STATO CIVILE.. 13

PROROGA PER PESI E MISURE.. 14

ADOZIONE E DISCIPLINA DELLE RELAZIONI FAMILIARI 14

CREMAZIONE.. 15

TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.. 15

BENI CULTURALI E AMBIENTALI 16

BENI PUBBLICI 17

NORME A TUTELA DI MINORANZE LINGUISTICHE.. 17

MULTIPROPRIETÀ.. 18

PROTESTI 18

FIRMA DIGITALE.. 18

REGISTRI INFORMATIZZATI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.. 18

APPALTI PUBBLICI 18

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.. 19

CREDITO SPORTIVO.. 19

SERVIZI DI BANCOPOSTA.. 19

SERVITÙ MILITARI 19

STATUTO DEL CONTRIBUENTE.. 20

ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO.. 20

STUDI DI SETTORE.. 21

BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA.. 21

AGENZIA DELLE ENTRATE.. 22

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI 22

DICHIARAZIONI FISCALI 22

IRAP. 23


 

COLLEGIO SINDACALE

Con D. Lgs. 27 aprile 2001 n. 203 (in G.U. n. 125 del 31.5.2001), in vigore dal 15 giugno 2001, sono stati modificati gli importi indicati al primo comma dell’art. 2435-bis del codice civile. Per effetto di tale modifica, giusto il richiamo contenuto nell’art. 2488, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina del collegio sindacale nelle S.r.l. – a prescindere dall’ammontare del capitale – se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 3.125.000 (o lire 6.050.843.750);

- ricavi delle vendite e prestazioni: euro 6.250.000 (o lire 12.101.687.500);

- dipendenti occupati in media nell’esercizio: 50 unità.

 

 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI COOPERATIVE

Il D.M. 26 aprile 2001 (in G.U. n. 128 del 5.6.2001) adegua – ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge 59/1992 – i limiti massimi previsti dagli artt. 3 (massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere) e 15 della citata legge; l’adeguamento ha luogo in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari all'1,8% per l'anno 1998; 1,6% per l'anno 1999; 2,6% per l'anno 2000.

Correlativamente, il D.M. 3 maggio 2001 (in G.U. n. 128 del 5.6.2001) ha disposto l’utilizzazione dei medesimi parametri di cui sopra per l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 7 (rivalutazione delle quote e azioni mediante aumento gratuito del capitale) e 10 (rivalutazione dei limiti per i prestiti sociali) della medesima legge 59/1992.

Il D.P.R. 19 dicembre 2000 n. 449 (in G.U. n. 54 del 6.3.2001) contiene il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative, di cui alla legge 8 marzo 1999 n. 50.

La legge 3 aprile 2001 n. 142 (in G.U. n. 94 del 23.4.2001) contiene – negli articoli da 1 a 6 – disposizioni a tutela del socio lavoratore, di natura anche previdenziale e processuale. L’art. 6 prevede l’approvazione di un regolamento interno, che non può derogare in peius alle disposizioni dei contratti collettivi, a pena di nullità. L’art. 7 delega poi il Governo ad emanare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli (e quindi anche in materia di collegio sindacale) sulle società cooperative e loro consorzi.

 

 

DIRITTO CAMERALE ANNUALE

Il D.M. 23 aprile 2001 (in G.U. n. 126 del giorno 1.6.2001) prevede una nuova disciplina del diritto camerale annuale, da pagarsi alle Camere di Commercio – ai sensi dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificato dall’art. 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Giusto quanto precisato dalla circolare Ministero dell'Industria, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, n. 3513/c, datata 22 maggio 2001, gli importi da versare, per il 2001, sono i seguenti:

- imprese individuali, lire 152.000;

- società cooperative, lire 152.000;

- consorzi, lire 152.000;

- società di persone, lire 276.000;

- società di capitali, lire 742.000;

- società semplici agricole, lire 152.000;

- società semplici non agricole, lire 276.000.

Detti importi potranno essere maggiorati fino al 20% dalle singole Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 18, comma 6, della legge 580/1993.

Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del suddetto decreto ministeriale, “Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nel corso dell'anno 2001, successivamente all'esazione ordinaria dell'esercizio in corso versano, al momento dell'iscrizione, il diritto annuale come stabilito al comma 2, dell'art. 3, che precede. Le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione”.

Il versamento avviene, a norma dell’art. 6, con le modalità di cui al D. Lgs. 241/1997 (e quindi con mod. F24).

Le nuove modalità di pagamento non incidono in alcun modo sugli obblighi del notaio. Soggetti passivi dell’obbligo sono solo le imprese soggette ad iscrizione, e quindi i relativi amministratori; né il deposito ad opera del notaio, né l’iscrizione può subire condizionamenti dall’eventuale mancato versamento del diritto camerale.

 

 

IMPRENDITORIA AGRICOLA

Il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 (in Suppl. ord. n. 149 alla G.U. n. 137 del 15.6.2001) contiene una serie di rilevanti disposizioni in tema di imprenditore agricolo e piccola proprietà contadina. In particolare:

- l’art. 1 modifica l’art. 2135 del codice civile, ridefinendo la fattispecie dell’imprenditore agricolo;

- ai sensi dell’art. 2, l’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile. Pertanto, si ha la stessa inopponibilità a terzi dei fatti non iscritti propria delle iscrizioni nella sezione ordinaria nel registro delle imprese. La norma – relativamente alle società semplici – si applica solo in quanto le stesse esercitino attività agricola: le altre società semplici – sempre che se ne riconosca l’ammissibilità – sono quindi iscritte ai soli fini anagrafici, con la conseguente perdurante incertezza sulla loro struttura e poteri di rappresentanza;

- l’art. 3 amplia la categoria delle attività agrituristiche di cui alla legge 730/1985;

- l’art. 5 prevede il diritto di prelazione, in caso di nuovo affitto, a favore dell’affittuario di fondi rustici, dettandone una analitica disciplina;

- l’art. 7 modifica la disciplina della prelazione agraria di cui all’art. 8 della legge 590/1965 ed all’art. 7 della legge 817/1971, in caso di pluralità di confinanti coltivatori diretti: in tal caso, vengono previsti quali criteri preferenziali, nell’ordine, “la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999”;

- l’art. 8 estende alle aziende agricole situate in Comuni non montani il diritto all’acquisto del coerede, disciplinato dagli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994 n. 97;

- l’art. 10 precisa le condizioni alle quali le società (di persone, cooperative, di capitali) possono essere definite imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della legge 153/1975;

- il periodo previsto ai fini della decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina è ridotto da dieci a cinque anni (art. 11, comma 1); si precisa che l’estinzione anticipata del mutuo e la vendita del fondo non possono avvenire prima di cinque anni (art. 11, comma 2); il successivo comma 3 prevede i casi in cui l’alienazione non determina decadenza dai benefici. Non è invece espressamente risolto il problema della validità o meno dell’atto di alienazione negli altri casi;

- l’art. 11, comma 4, riduce a quindici anni il vincolo, già trentennale, di indivisibilità di cui all’art. 11 della legge 817/1971;

- tutte le disposizioni dell’art. 11 (riduzione del periodo di decadenza per la piccola proprietà contadina, nuove norme sull’alienazione, riduzione del periodo del vincolo di indivisibilità) si applicano “anche” agli atti di acquisto stipulati “almeno” cinque anni prima dell’entrata in vigore del decreto in oggetto. Con particolar riferimento al vincolo di indivisibilità, ciò significa che detto vincolo è quindicennale sia per gli atti di acquisto stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto, sia per quelli stipulati anteriormente al quinquennio da tale data, mentre rimane il vincolo trentennale di indivisibilità per gli atti di acquisto stipulati nel quinquennio anteriore al 1° luglio 2001. Allo stesso modo, rimane il vincolo decennale di inalienabilità per i medesimi atti di acquisto;

- gli articoli 26 e seguenti disciplinano le organizzazioni di produttori.

Il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 (in Suppl. ord. n. 149 alla G.U. n. 137 del 15.6.2001) detta norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale e per la valorizzazione della selvicoltura. L’art. 2 definisce boschi, foreste, selve e realtà assimilate. L’art. 4 vieta la “trasformazione” del bosco, come ivi definita. Ai sensi dell’art. 8, “Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli”.

Il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 226 (in Suppl. ord. n. 149 alla G.U. n. 137 del 15.6.2001) detta norme sull’imprenditore ittico; la relativa fattispecie è definita dall’art. 2, che la equipara – salve le più favorevoli disposizioni di legge – all’imprenditore agricolo.

 

 

SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA DI ENTI LOCALI

Ai sensi dell’art. 2-ter del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, come introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001 n. 26 (in G.U. n. 50 del giorno 1.3.2001), “all'articolo 116, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «anche in deroga a disposizioni di legge specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche».”

 

 

SOCIETÀ DI AVVOCATI

Il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (in Suppl. ord. 72/L alla G.U. n. 79 del 4.4.2001) detta – in attuazione della delega conferita con l’art. 19 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 – una nuova disciplina sulle società tra avvocati. Da segnalare, in breve:

- l’art. 16, comma 1, e l’art. 17, comma 2, ai sensi dei quali l’oggetto esclusivo di tale società è “l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio”, e quindi “l’esercizio in comune della professione dei propri soci”;

- l’art. 16, comma 2, che rinvia, per quanto non disposto nella legge, alle disposizioni sulle società in nome collettivo;

- l’art. 16, comma 3, che esclude il fallimento della società in oggetto;

- l’art. 17, comma 1, che – ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, prevede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

- ai sensi dell’art. 18, la denominazione deve contenere l’indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata “s.t.p.”, e contenere i nomi di tutti i soci, o di alcuno di essi seguito dall’indicazione “ e altri”;

- l’art. 19 prevede, per le modifiche dell’atto costitutivo, l’unanimità, salva espressa previsione dell’atto costitutivo della modificabilità a maggioranza (in tale ultimo caso occorre stabilirne le modalità);

- l’art. 21 prevede che i soci devono essere in possesso del titolo di avvocato, e che non è possibile partecipare a più di una società tra avvocati;

- le quote sociali possono essere cedute solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa pattuizione nell’atto costitutivo (art. 22);

- la morte del socio può comportare prosecuzione della società con i suoi eredi solo se gli altri soci e gli eredi vi consentano e questi ultimi abbiano i requisiti professionali richiesti (art. 22, comma 2);

- l’amministrazione può essere attribuita solo a soci, ed è disgiunta salva diversa pattuizione (art. 23);

- la responsabilità della società e dei soci è disciplinata dall’art. 26;

- le deliberazioni modificative dell’atto costitutivo ed i mutamenti della compagine sociale devono essere comunicati al Consiglio dell’ordine entro 30 giorni (art. 29).

 

 

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 18 della legge 5 marzo 2001 n. 57, l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile “con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”. Pertanto, ampliando l’incompatibilità (già prevista dalla legge n. 39/1989 tra mediazione e commercio degli stessi beni), la legge vieta oggi, ad esempio, di ricomprendere nell’oggetto sociale di una società commerciale – che abbia ad oggetto la mediazione – altre attività imprenditoriali.

 

 

ATTIVITÀ EDITORIALI

La legge 7 marzo 2001 n. 62 (in G.U. n. 67 del 21.3.2001) detta nuove disposizioni in tema di editoria e prodotti editoriali. Di particolare rilevanza notarile, l’art. 2, che – nel modificare l’art. 1 della legge 5 agosto 1981 n. 416 – disciplina i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività anche in forma societaria, e per l’intestazione delle azioni con diritto di voto e delle quote sociali.

 

 

ATTIVITÀ TURISTICHE

L’art. 7 della legge 29 marzo 2001 n. 135 (in G.U. n. 92 del 20.4.2001) definisce, al comma 1, la nozione di “impresa turistica”. Giusto quanto disposto dal comma 3, l’iscrizione nel registro delle imprese costituisce, per tali imprese, condizione per l’esercizio dell’attività turistica.

 

 

S.R.L. ARTIGIANE

La legge 5 marzo 2001 n. 57 (in G.U. n. 66 del 20.3.2001) ha modificato l’art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, inserendo, dopo il secondo comma, il seguente:

“L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società”.

A seguito della riforma, pertanto, e giusti i novellati artt. 3 e 5 della legge 443/1985, l’impresa artigiana può essere costituita – fatti salvi gli altri requisiti ivi previsti – anche in forma di società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata uni o pluripersonale, di società cooperativa, con espressa esclusione della società per azioni o in accomandita per azioni.

 

 

CESSIONE DI AZIENDA E TUTELA DEI LAVORATORI

Il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18 (in G.U. n. 43 del 21.2.2001) modifica – con decorrenza dal 1° luglio 2001 – alcune disposizioni in tema di cessione di azienda e tutela dei lavoratori dipendenti. Più precisamente:

- viene modificato l’art. 2112 del codice civile, che prevede ora, al comma 4, che il trasferimento di azienda non costituisce motivo di licenziamento, e che il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi, può rassegnare le proprie dimissioni ex art. 2119 c.c.. Il comma 5 fornisce una nozione più ampia di trasferimento rispetto al passato, comprensiva non solo di cessione, usufrutto ed affitto di azienda, ma di qualsiasi operazione che comporti un mutamento di titolarità di un’attività economica organizzata anche senza scopo di lucro, o di un ramo della stessa;

- viene modificato l’art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, prevedendosi ora che, allorchè si trasferisca un’azienda o un ramo di azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, “il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali … nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento”, con la precisazione che “l’informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi”.

Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali, cedente e cessionario sono tenuti ad avviare un esame congiunto con i richiedenti. Il mancato rispetto di detti obblighi costituisce condotta antisindacale, per gli effetti della legge n. 300/1970.

 

 

REGISTRO DELLE IMPRESE

Con D.M. 15 maggio 2001 (in G.U. n. 122 del 28.5.2001) è stata integrata la tabella dei diritti di segreteria per i servizi svolti dalle camere di commercio.

 

 

TASSI USURARI

Con D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001 n. 24 (in G.U. n. 49 del 28.2.2001), è stato previsto che, ai fini degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo.

Pertanto, l’ampia formulazione della norma fa propendere per la ricomprensione nella normativa sull’usura non solo degli interessi corrispettivi, ma anche di quelli moratori.

La norma fa riferimento al superamento oggettivo del tasso-soglia nel momento della stipula: pertanto, in caso di tassi indicizzati, è irrilevante, ai fini di cui trattasi, che il meccanismo di indicizzazione comporti il superamento del tasso-soglia in un momento successivo alla stipula stessa.

In via transitoria, i commi 2 e 3 dell’art. 1, come sostituiti dalla legge di conversione, prevedono una “rinegoziazione” automatica (senza, quindi, necessità di stipula di un nuovo contratto) per i finanziamenti non agevolati ed a tasso fisso in essere.

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 23 marzo 2001 (in G.U. n. 78 del 3.4.2001);

- con D.M. 22 giugno 2001 (in G.U. n. 154 del 5.7.2001).

A seguito di quest’ultimo provvedimento, il limite di liceità degli interessi pattuiti a fronte di un mutuo sarà – dal 1° luglio al 30 settembre 2001 – del 9,84%; relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà – oltre l’importo di 10 milioni di lire – del 15,225%.

 

 

RIORDINO DELLE IPAB

Il D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 (in G.U. n. 126 del giorno 1.6.2001), entrato in vigore il 16 giugno 2001, disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 6972/1890, in attuazione della delega di cui alla legge 328/2000. Da segnalare, in particolare:

- l’art. 10 della legge 328/2000 prevede il riordino degli enti in parola, mediante “trasformazione” della forma giuridica delle IPAB (comma 1, lettera b), ed in particolare mediante “trasformazione” delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato (comma 1, lettera d). Non si comprende peraltro, a tal punto, l’agevolazione fiscale concessa dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 207/2001, che prevede – fino al 31.12.2003 – l’esenzione, oltre che da imposte di registro, ipotecarie e catastali, anche dell’INVIM (che non è comunque dovuta per le trasformazioni), a meno di ipotizzare una diversa natura giuridica dell’operazione, anche alla luce di quanto disposto dal comma 1 del medesimo art. 4;

- l’art. 4, comma 6, prevede, per i trasferimenti immobiliari a favore di IPAB riordinate, l’applicazione dell’imposta fissa di registro, alle stesse condizioni già previste per le Onlus. La stessa norma prevede l’applicazione dell’imposta fissa di registro per gli atti costitutivi e modificativi delle istituzioni in oggetto;

- l’art. 13 disciplina il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo, tra l’altro, il regime del patrimonio indisponibile ex art. 828, comma 2, c.c., e l’esenzione da ogni imposta e tassa per i trasferimenti a favore di detti enti, ove destinati all’espletamento di pubblici servizi;

- gli artt. 16 e 17 disciplinano la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato – che dovrà avvenire entro due anni dall’entrata in vigore del decreto – prevedendo che la relativa disciplina è quella dettata dal codice civile e relative disposizioni di attuazione. La trasformazione avviene mediante deliberazione assunta dall’organo competente nella forma di atto pubblico che conterrà il nuovo statuto (dovranno esservi indicati anche i beni immobili ed i beni culturali destinati alla realizzazione dei fini istituzionali);

- l’art. 18 prevede che gli atti di alienazione dei beni devono essere inviati alla Regione per i fini di cui all’art. 23 c.c.;

- l’art. 21 abroga la disciplina già contenuta nella legge 6972/1890 e relativi provvedimenti di attuazione, salva l’applicazione della stessa nel periodo transitorio previsto per il riordino, in quanto compatibile con i nuovi principi. Tra le disposizioni transitorie che rimangono transitoriamente in vigore, deve probabilmente comprendersi anche quella per cui la vendita dei beni delle IPAB deve essere effettuata per asta pubblica a pena di nullità (art. 26 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, come sostituito dall’art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841).

 

 

RIORDINO DEGLI ENTI FIERISTICI

La legge 11 gennaio 2001 n. 7 (in G.U. n. 26 del giorno 1.2.2001) detta disposizioni per il riordino degli enti fieristici. L’art. 10, in particolare:

- delega alle regioni la disciplina della trasformazione dei suddetti enti anche in società per azioni, i cui statuti potranno prevedere anche la libera circolazione delle azioni emesse;

- richiede l’approvazione del progetto di trasformazione da parte della regione;

- richiede per la trasformazione una relazione di stima ex art. 2343 c.c.;

- prevede, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, l’applicazione della sola imposta di registro in misura fissa (anche in caso di contestuali conferimenti da parte di terzi);

- limita i benefici fiscali agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

La legge 7 dicembre 2000 n. 383 (in G.U. n. 300 del 27.12.2000) detta la disciplina delle associazioni di promozione sociale, quali associazioni aventi fini di utilità sociale nei confronti di associati o di terzi, giuste le precisazioni ed esclusioni contenute nell’art. 2.

La costituzione avviene con atto scritto (quindi non necessariamente in forma autentica), e lo statuto deve contenere le indicazioni contenute nell’art. 3.

L’art. 5 detta disposizioni sugli acquisti, anche gratuiti, delle associazioni, in realtà superflue dopo l’emanazione della legge 22 giugno 2000 n. 192.

L’art. 6 disciplina la rappresentanza e la responsabilità, senza sostanziali novità rispetto allo schema codicistico delle associazioni non riconosciute.

Gli artt. 7 e seguenti prevedono l’iscrizione nei registri dell’associazionismo; ai sensi dell’art. 8, comma 4, l’iscrizione nei registri è condizione per usufruire dei benefici previsti dalla legge. Ai sensi dell’art. 9, nei registri devono essere iscritti anche atto costitutivo e relative modificazioni.

Non vi sono specifiche agevolazioni fiscali in tema di imposte indirette, anche se – nella maggior parte dei casi – saranno applicabili, vista la probabile sovrapposizione di requisiti, le agevolazioni in tema di Onlus e organizzazioni di volontariato.

 

 

ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE

La legge 30 marzo 2001 n. 152 (in G.U. n. 97 del 27.4.2001) detta disposizioni in materia di istituti di patronato ed assistenza sociale, quali persone giuridiche di diritto privato. In particolare, i requisiti soggettivi dei promotori sono specificati nell’art. 2; l’art. 3 prevede i requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica, l’art. 4 disciplina il contenuto di atto costitutivo e statuto, gli artt. 7 e seguenti disciplinano le funzioni dell’ente.

 

 

FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

Le fondazioni in oggetto sono ora disciplinate dal D.L. 24 novembre 2000 n. 345 (in G.U. n. 277 del 27.11.2000), convertito in legge 26 gennaio 2001 n. 6 (in G.U. n. 21 del 26.1.2001).

 

 

RESPONSABILITÀ PERSONE GIURIDICHE

Con D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (in G.U. n. 140 del 19.6.2001), in vigore dal 4 luglio 2001, viene dettata – in attuazione della delega conferita con l’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 –  una nuova disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Soggetti passivi di tale disciplina sono gli enti forniti di personalità giuridica (compresi gli enti pubblici economici), e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi invece lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. L'ente diviene quindi responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da amministratori, rappresentanti, ed in genere da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, a meno che tali soggetti abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; la responsabilità prescinde dall’imputabilità in capo al soggetto agente.

Tra le altre sanzioni amministrative, l’art. 9 prevede la confisca (cfr. anche l’art. 19), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (cfr. anche l’art. 14, comma 2), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Ai sensi dell’art. 27, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Ai sensi dell’art. 33, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il benefìcio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. Le suddette disposizioni si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

 

 

STATO CIVILE

Con D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000), in vigore dal 31 marzo 2001, è stato emanato il regolamento disciplinante nuovo ordinamento dello stato civile. Si segnalano, in particolare:

- l’art. 10, che prevede la conservazione in un unico archivio informatico degli atti di stato civile, e la trasmissione telematica dei dati, eventualmente utilizzando la rete unitaria della pubblica amministrazione;

- l’art. 12, comma 7, a norma del quale, per  la redazione degli atti di stato civile, “le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non è espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico”;

- l’art. 12, comma 8, per il quale “gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione”;

- l’art. 19, comma 1, a norma del quale “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera”.

Analogamente dispone il successivo art. 63, comma 2, lettera c). Le suddette norme, coordinate con il disposto dell’art. 30 della legge 218/1995 (diritto internazionale privato), consentono ora – in caso di matrimonio di straniero celebrato all’estero – di trascrivere in Italia l’atto di matrimonio, e quindi di annotare a margine la scelta della legge applicabile (cfr. la testuale previsione dell’art. 69, comma 1, lettera b) del decreto in esame), nonché le eventuali convenzioni matrimoniali, in modo da renderle opponibili ai terzi. In mancanza, la sanzione, giusto il suddetto art. 30, è l’inopponibilità della scelta o convenzione. Rimane invariato, rispetto al passato, il problema dell’inopponibilità nei casi di stranieri non residenti in Italia. Quanto alle convenzioni matrimoniali stipulate all’estero, deve ritenersi che le stesse debbano essere depositate negli atti di un notaio – ex art. 106, n. 4, della legge notarile – ai fini dell’annotazione di cui sopra;

- l’art. 21, comma 3, a norma del quale “i documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto diversamente”;

- ai sensi dell’art. 22, “fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero”;

- l’art. 49 disciplina le annotazioni a margine dell’atto di nascita;

- gli artt. 84 ss. disciplinano il cambiamento di nome e cognome;

- a norma dell’art. 102, “le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile”;

- l’art. 107 consente ora, senza particolari limitazioni, il rilascio dell’estratto per copia integrale di un atto di stato civile; non è quindi più necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

La tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10 del suddetto decreto è disciplinata dal D.M. 27 febbraio 2001 (in G.U. n. 66 del 20.3.2001).

 

 

PROROGA PER PESI E MISURE

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull’indicazione negli atti di pesi e misure è stata prorogata al 31 dicembre 2009 dal D.M. 29 gennaio 2001 (in G.U. n. 27 del 2.2.2001).

 

 

ADOZIONE E DISCIPLINA DELLE RELAZIONI FAMILIARI

Con legge 28 marzo 2001 n. 149 (in G.U. n. 96 del 26.4.2001) sono state dettate nuove disposizioni di riforma della disciplina delle adozioni, modificative sia della legge quadro in tema di adozioni (n. 184 del 1983), sia del codice civile.

Con specifico riferimento ai poteri di rappresentanza in caso di affidamento ad istituti di assistenza, si segnala l’art. 3 della legge, a norma del quale “i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito”. Inoltre, “Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio”.

Quanto ai poteri di rappresentanza in caso di affidamento familiare, a norma dell’art. 5 della legge “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie”.

Altre disposizioni di natura processuale sono state dettate con D.L. 24 aprile 2001 n. 150 (in G.U. n. 96 del 26.4.2001), convertito in legge 23 giugno 2001 n. 240 (in G.U. n. 145 del 25.6.2001).

La legge 4 aprile 2001 n. 154 (in G.U. n. 98 del 28.4.2001) modifica, tra l’altro, il codice civile, aggiungendo gli artt. 342-bis e 342-ter. Nel caso in cui il comportamento di un coniuge o convivente sia suscettibile di arrecare pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro, il giudice adotta un ordine di protezione, il cui contenuto è fissato dalle norme sopra indicate.

 

 

CREMAZIONE

Con legge 30 marzo 2001 n. 130 (in G.U. n. 91 del 19.4.2001) è disciplinata la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Ai sensi del novellato art. 411 del codice penale, continua a costituire reato la dispersione delle ceneri di cadavere, salvo che sia stata autorizzata dall'ufficiale dello stato civile “sulla base di espressa volontà del defunto”.

L’art. 3 della legge prevede l’emanazione di un nuovo regolamento di polizia mortuaria. Lo stesso art. 3 prevede le modalità in cui può essere manifestata la volontà del defunto, e precisamente:

- una disposizione testamentaria (che può essere superata da una dichiarazione autografa del defunto stesso contraria alla cremazione; sembra, peraltro, che a maggior ragione possa valere un nuovo testamento, o un qualsiasi atto notarile, anche tra vivi);

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione (salvo una successiva dichiarazione autografa, come sopra);

3) qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto (quindi, deve ritenersi, anche per atto tra vivi).

In mancanza di dichiarazione di volontà del defunto, può valere a tal fine la dichiarazione di volontà del coniuge o di un parente prossimo, o del legale rappresentante.

Rimane comunque vietata, in ogni caso, la dispersione delle ceneri nei centri abitati e nelle altre circostanze indicate nel suddetto art. 3.

Le disposizioni di cui sopra vanno coordinate con gli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e con gli artt. 79 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

 

 

TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con D. Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445 (in Suppl. ord. n. 30/L alla G.U. n. 42 del 20.2.2001) è stato approvato il nuovo testo unico sulla documentazione amministrativa. Da segnalare, in breve:

- l’art. 7, comma 1, secondo il quale gli atti ricevuti dai notai, ed in genere gli atti pubblici, sono redatti “anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo”; è quindi, a questo punto, solo un problema tecnico verificare se sia possibile utilizzare la stampa laser per gli originali degli atti notarili;

- l’art. 7, comma 2, prevede tra l’altro la possibilità che l’atto pubblico contenga “espressioni in lingua straniera, di uso comune”; deve ritenersi che la disposizione modifichi, nella parte de qua, la legge notarile;

- l’art. 13 prevede che, tra l’altro, anche i libri e repertori previsti dalla legge notarile possono essere formati e conservati su supporti informatici;

- l’art. 19 prevede che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o documento è conforme all’originale;

- ai sensi degli artt. 21 e 47, non è necessaria, alle condizioni ivi previste, l’autenticazione delle dichiarazioni sostitutive e delle istanze da produrre alla pubblica amministrazione. Nell’ipotesi in cui l’istanza o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a soggetti diversi (segnatamente, a privati che lo consentano), l’autentica rimane necessaria, ed è redatta a norma dell’art. 21, comma 2;

- l’art. 35 disciplina i documenti di identità e di riconoscimento, ed al secondo comma elenca espressamente i documenti equipollenti alla carta di identità;

- ai sensi dell’art. 37, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 sono esenti da imposta di bollo;

- l’art. 77 abroga, tra l’altro, la legge 4 gennaio 1968 n. 15. Tra le norme abrogate, vi sono gli artt. 20 e 26, e non è più prevista l’ammonizione da parte del pubblico ufficiale che autentica dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni (già sotto il vigore della legge abrogata non ne era comunque obbligatoria la menzione); è comunque opportuno un richiamo, o ammonizione, anche se non espressamente previsto, vista la gravità delle conseguenze scaturenti dalla dichiarazione (art. 76 T.U.).

 

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Ai sensi dell’art. 8, comma 7, della legge 23 marzo 2001 n. 93 (in G.U. n. 79 del 4.4.2001), “per favorire l'estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all'indennità di esproprio.”.

Il D.P.R. 29 dicembre 2000 n. 441 (in G.U. n. 33 del 9.2.2001) detta norme di organizzazione del Ministero per i beni e attività culturali (gli artt. 13 e 14 si occupano delle Soprintendenze regionali).

 

 

BENI PUBBLICI

La legge 2 aprile 2001 n. 136 contiene una serie di disposizioni relative agli immobili di proprietà pubblica. In particolare:

- l’art. 1 contiene disposizioni modificative dell’art. 19 della legge 448/1998, già modificato dall’art. 4, comma 10, della legge 488/1999, con particolar riferimento al capitale delle società costituite per le dismissioni disciplinate dalla legge, ed alla possibilità di assegnare in concessione o locazione, gli immobili stessi; con la precisazione che dette disposizioni non si applicano agli immobili oggetto degli specifici programmi di dismissione;

- l’art. 2, comma 1, prevede il trasferimento gratuito alle università statali dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato già concessi in uso alle stesse;

- l’art. 2, comma 3, interpreta in via autentica le disposizioni di legge (tra cui l’art. 27 della legge 513/1977) che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, contemplando un vero e proprio diritto soggettivo degli eredi dell’avente diritto;

- l’art. 2, comma 7, prevede il trasferimento gratuito di immobili demaniali a favore di consorzi di bonifica;

- l’art. 3 disciplina l’alienazione, l’accatastamento, la predisposizione di tabelle millesimali relativamente agli immobili dell’amministrazione della difesa.

Il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 (in G.U. n. 118 del 23.5.2001) detta disposizioni per l’alienazione di beni mobili dello Stato.

Il D.P.R. 8 gennaio 2001 n. 41 (in G.U. n. 57 del 7.3.2001) detta disposizioni di semplificazione del procedimento relativo a concessioni e locazioni di beni demaniali. Da segnalare, in particolare, la competenza del direttore dell’ufficio del territorio per la stipula dei relativi contratti, che sono poi soggetti ad approvazione da parte del direttore compartimentale (art. 2). È previsto il silenzio assenso se detta approvazione non intervenga entro sessanta giorni.

 

 

NORME A TUTELA DI MINORANZE LINGUISTICHE

La legge 23 febbraio 2001 n. 38 (in G.U. n. 56 del giorno 8.3.2001) detta norme a tutela della minoranza linguistica slovena. Nell’ambito territoriale definito dall’art. 4 della legge, è stabilito, tra l’altro, che “Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno … il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici” (art. 7).

 

 

MULTIPROPRIETÀ

L’art. 4 della legge 29 marzo 2001 n. 135 (in G.U. n. 92 del 20.4.2001) modifica gli articoli 1 e 7 della legge 9 novembre 1998 n. 427 in tema di multiproprietà.

 

 

PROTESTI

Con D.M. 23 febbraio 2001 (in G.U. n. 69 del 23.3.2001) è stato approvato il modello di trasmissione degli elenchi dei protesti, di cui al D.M. 2 novembre 2000 n. 316, ed all’art. 1 della legge 18 agosto 2000 n. 235.

 

 

FIRMA DIGITALE

Con D.P.C.M. 20 aprile 2001 (in G.U. n. 100 del 2.5.2001), il termine previsto dall’art. 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 (il fornitore o il certificatore, secondo le rispettive competenze, devono attestare, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza imposti dalle disposizioni tecniche di cui al medesimo decreto) è stato prorogato al 30 settembre 2001.

 

 

REGISTRI INFORMATIZZATI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Le regole procedurali per la tenuta dei registri in oggetto sono contenute nel D.M. 24.5.2001 (in G.U. n. 128 del 5.6.2001).

 

 

APPALTI PUBBLICI

Con D.M. 2 dicembre 2000 n. 398 (in G.U. n. 3 del 4.1.2001) sono state dettate disposizioni di procedura sul giudizio arbitrale in tema di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 32 della legge 109/1994, ed è stata approvata la relativa tariffa.

Il D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412 (in G.U. n. 12 del 16.1.2001) detta disposizioni modificative del regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il D.P.R. 6 marzo 2001 n. 55 (in G.U. 63 del 16.3.2001) approva il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia.

 

 

CREDITO SPORTIVO

L’art. 12, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 2000 n. 453 (in G.U. n. 85 del giorno 11.4.2001) estende – per i mutui concessi dall’Istituto di credito sportivo – la riduzione a metà degli onorari notarili, prevista dall'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

 

 

SERVIZI DI BANCOPOSTA

Il D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 (in G.U. n. 94 del 23.4.2001) disciplina l’esercizio dei servizi di bancoposta da parte della società per azioni Poste Italiane. Tra le disposizioni di interesse notarile:

- l’art. 1, comma 1, che definisce i servizi di bancoposta;

- l’art. 1, comma 3: “In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del testo unico bancario”;

- l’art. 2, comma 8, ai sensi del quale la società Poste italiane non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico;

- l’art. 3, comma 4, a norma del quale “Salve le speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l'operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per iscritto dal preposto all'ufficio postale, secondo la forma richiesta per l'atto da compiere, è conservata presso l'ufficio medesimo e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca”;

- l’art. 6, comma 4: “Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare”;

- l’art. 7, comma 4: “Agli assegni postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno bancario”;

- l’art. 3, comma 1: “Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali”.

 

 

SERVITÙ MILITARI

L’art. 17 della legge 29 dicembre 2000 n. 422 (in Suppl. ord. n. 14/L alla G.U. n. 16 del 20.1.2001) sostituisce l’art. 18, comma 2, della legge 898/1976 in tema di servitù militari, stabilendo che l’autorizzazione prefettizia non è necessaria in caso di alienazione a cittadini dell’Unione europea.

In proposito, si è ritenuto (C.N.N., Studio 01/03/07/4/UE in data 7.3.2001, estensori Barone-Calò) che l’abrogazione generalizzata dei vincoli in oggetto, già disposta dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000 n. 340, non è pregiudicata dalla disposizione successiva sopra richiamata, che ha solo una portata di norma transitoria.

 

 

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Con D. Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 (in G.U. n. 53 del 5.3.2001) sono dettate disposizioni attuative dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212). Da segnalare, tra le altre:

- la revisione della disciplina della motivazione degli avvisi di accertamento, con riferimento anche alle imposte di registro e sulle successioni e donazioni (artt. 4 e 5);

- la previsione, all’art. 7, della non punibilità delle violazioni tributarie che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo, e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento dei tributi.

 

 

ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Con D.M. 26 aprile 2001 n. 209 (in G.U. n. 128 del 5.6.2001) è stata data attuazione all’art. 11 dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212), con una disciplina analitica dell’esercizio e degli effetti dell’interpello.

Presupposto della normativa è che su una questione tributaria ricorrano “obiettive condizioni di incertezza” (art. 1, comma 1), che non sussistono se l’amministrazione ha già “compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti” con circolare, risoluzione, nota o istruzione (art. 3, comma 5); occorre inoltre che l’interpello riguardi “casi concreti e personali” (art. 1, comma 1), e che l’istanza sia presentata prima di porre in essere il comportamento in discussione (art. 1, comma 2).

Soggetti legittimati sono, oltre al contribuente, anche coloro che “in base a specifiche disposizioni di legge” sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto del contribuente (art. 1, comma 3): tra tali soggetti rientrano certamente i notai, in qualità di responsabili d’imposta (in tal senso, cfr. espressamente la Circ. Agenzia Entrate 31 maggio 2001 n. 50, par. 3.1).

L’istanza, da redigersi in carta libera e da consegnarsi o spedirsi con le modalità dell’art. 1, comma 4, deve prospettare la soluzione interpretativa che si intende adottare, e deve essere presentata, salvo casi particolari, alla Direzione regionale dell’agenzia delle entrate, ovvero, per i tributi attribuiti alla gestione dell’Agenzia del territorio, alla relativa Direzione compartimentale.

La risposta scritta deve essere comunicata entro 120 giorni (art. 4), ed ha efficacia (art. 5) esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale, ed ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie. In caso di mancata risposta nei termini, si intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione esposta dal contribuente, con conseguente nullità di eventuali successivi atti di accertamento in difformità. L’amministrazione può, peraltro, mutare successivamente orientamento, fornendo risposte diverse, e può fornire la risposta oltre il termine: in tali casi, ai sensi dell’art. 5, comma 3, limitatamente all’ipotesi in cui il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento, può recuperare imposte ed interessi, ma senza applicazione di sanzioni.

Ovviamente, la normativa suesposta non vincola in alcun modo i giudici tributari, e non ha alcun riflesso sull’eventuale rilevanza penale dei comportamenti tributari.

 

 

STUDI DI SETTORE

Lo studio di settore relativo all’attività degli studi notarili è stato approvato con D.M. 20 marzo 2001 (in Suppl. ord. n. 66 alla G.U. n. 76 del 31.3.2001).

 

 

BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA

Con l’art. 5 del decreto legge 30 giugno 2001 n. 246 (in G.U. n. 150 del 30.6.2001), è stata prorogata al 1° gennaio 2002 l’entrata in vigore del contributo unificato per gli atti giudiziari, in sostituzione di imposte di bollo e diritti di cancelleria per i procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione, esecutivi e concorsuali (come previsto dall’art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488).

Detta entrata in vigore era già stata prorogata al 1° luglio 2001 con D.P.C.M. 29 dicembre 2000 (in G.U. del 2.1.2001), facendo seguito alla precedente proroga approvata con D.P.C.M. 30 giugno 2000, in G.U. n. 152 del 1° luglio 2000.

Le modalità di versamento del contributo unificato sono disciplinate dal D.P.R. 1 marzo 2001 n. 126 (in G.U. n. 90 del 18.4.2001). In particolare, si può optare:

- per le modalità previste dal D. Lgs. 237/1997 (e quindi tramite mod. F23) (per tale ipotesi, è stato previsto, con Nota Min. Fin. 21 giugno 2001 n. 118188, il codice tributo “941T”);

- per il versamento in conto corrente postale;

- per il versamento presso una tabaccheria (rivendita di generi di monopolio e valori bollati), in quest’ultimo caso, peraltro, solo previa stipula di apposita convenzione con i relativi gestori, ai sensi dell’art. 2;

- per il pagamento per via telematica, giusto decreto interministeriale da emanarsi.

A norma dell’art. 5, la ricevuta del pagamento è allegata all’atto giudiziario.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 13 dicembre 2000 (in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) è stato approvato lo statuto dell’Agenzia medesima.

 

 

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

Con D.P.R. 12 aprile 2001 n. 222 (in G.U. n. 135 del 13.6.2001), in vigore dal 28 giugno 2001, vengono previste alcune semplificazioni contabili per le imprese minori (imprese di servizi con ricavi fino a 600 milioni ed altre imprese con ricavi fino ad 1 miliardo), e per gli esercenti atti e professioni che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 600 milioni.

Con particolar riguardo ai professionisti, l’art. 2 prevede che gli stessi, ricorrendo le condizioni di cui sopra, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia, con le modalità ivi indicate ai commi 2 e 3. Ai sensi del successivo art. 3, gli stessi professionisti possono optare per la liquidazione ed il versamento trimestrale – anziché mensile – dell’IVA.

 

 

DICHIARAZIONI FISCALI

Con D.P.C.M. 30 aprile 2001 (in G.U. n. 107 del 10.5.2001) sono stati modificati i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali:

- per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica (essendovi o meno obbligati), il termine è fissato al 31 ottobre 2001 (a differenza, quindi, dell’anno scorso, in cui il termine scadeva il 31 luglio, ed era concessa all’intermediario la facoltà di effettuare la trasmissione nel maggior termine del 31 ottobre) (art. 2);

- per le persone fisiche e società di persone o associazioni non obbligate alla trasmissione telematica, e che non scelgono tale modalità di presentazione, il termine è fissato al 31 luglio 2001 (art. 1, comma 1);

- per i soggetti IRPEG, non obbligati alla trasmissione in via telematica, il termine è fissato al 20 luglio 2001 (art. 1, comma 2).

Ne consegue che – a prescindere dall’obbligo di presentazione telematica, l’effettiva scelta di quest’ultimo mezzo di trasmissione comporta uno slittamento del termine per la dichiarazione, con effetti anche sulla dichiarazione da rendersi negli atti notarili, ai sensi della legge 165/1990.

Inoltre:

- i termini per il versamento per le persone fisiche e le società di persone sono fissati al 20 giugno 2001 senza maggiorazione di interessi;

- i termini per il versamento per i soggetti IRPEG, senza maggiorazione, coincidono con il compimento del 20° giorno successivo alla scadenza ordinaria del termine per il versamento.

Tra i soggetti obbligati alla trasmissione telematica rientrano anche i notai, in quanto obbligati alla presentazione della dichiarazione periodica IVA.

Con D.P.C.M. 18 giugno 2001 (in G.U. n. 143 del 22.6.2001) è stato prorogato al 15 ottobre 2001 il termine per la presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta (mod. 770). Relativamente al quadro “SO” del mod. 770/2001, per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata, il termine è fissato al 30 novembre 2001.

Le dichiarazioni periodiche IVA – per l’anno 2001 – sono disciplinate dall’art. 3 del D.L. 30 giugno 2001 n. 246 (in G.U. n. 150 del 30.6.2001).

 

 

IRAP

Con sentenza n. 156/2001, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), pur precisando che il problema potrebbe porsi per quelle attività professionali che siano prive del connotato rappresentato dall’autonoma organizzazione (requisito, questo, che per quanto riguarda il notaio appare difficilmente negabile).

 

 

Gaetano Petrelli