notaio informatico Riccardo Ricciardi

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

primo semestre 2003

 

 

TESTO UNICO SULL’EDILIZIA.. 3

TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI 3

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO.. 4

CONDONO PER LE IMPOSTE INDIRETTE.. 4

TASSI USURARI 5

INTERESSI PER RITARDO DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 5

REGISTRO DELLE IMPRESE.. 6

FIRMA ELETTRONICA.. 6

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.. 6

SANZIONI DISCIPLINARI NOTARILI 7

ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI AI FIGLI IN SEDE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO   7

CANCELLAZIONE DI TRASCRIZIONE DI DOMANDE GIUDIZIALI 7

CASELLARIO GIUDIZIALE.. 7

RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE.. 8

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI 8

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA.. 8

LEGGE COMUNITARIA 2002. 8

FEDERALISMO.. 9

DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE.. 9

 


 

TESTO UNICO SULL’EDILIZIA

Il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ripubblicato in Suppl. ord. n. 246/L alla G.U. n. 246 del 15.11.2001), giusta la proroga disposta con l’art. 2 del D.L. 20 giugno 2002 n. 122, come modificato con la legge di conversione 1 agosto 2002 n. 185 (in G.U. n. 193 del 19.8.2002).

La disciplina vigente è quella risultante dalle modifiche apportate con il D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 (in G.U. n. 16 del 21.1.2003), emanato al fine di coordinare il testo unico con le disposizioni della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. legge Lunardi).

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 24 giugno 2003 n. 147 (in G.U. n. 145 del 25.6.2003), solo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico (e precisamente le norme sulla sicurezza degli impianti, artt. da 107 a 121), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Di detto testo unico, si segnala in particolare quanto segue:

- l’art. 3 definisce gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione;

- possono essere  eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione ordinaria, e quelli per l’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (art. 6);

- le disposizioni del titolo II sui titoli abilitativi non si applicano alle opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, e neanche alle opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie (art. 7);

- sono subordinati al “permesso di costruire” gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso; le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, e possono individuare ulteriori interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10);

- Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa (art. 11, comma 2);

- gli artt. 17 e 18 disciplinano l’edilizia convenzionata, ai fini della riduzione o esonero del contributo di costruzione;

- gli interventi per cui non è richiesto il permesso di costruire, e che non possono essere eseguiti liberamente ai sensi dell’art. 6, sono subordinati a denunzia di inizio attività (art. 22, comma 1);

- sono altresì realizzabili con denunzia di inizio attività:

a) - le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (art. 22, comma 2);

b) – in alternativa al permesso di  costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (art. 22, comma 3, lettera a);

c) – gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti (art. 22, comma 3, lettera b);

d) - gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (art. 22, comma 3, lettera c);

- la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica (beni culturali) o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (art. 22, comma 6);

- la denunzia di inizio attività deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; trattandosi di immobile sottoposto a vincolo culturale o ambientale, il parere favorevole può essere chiesto dal proprietario e allegato alla denuncia; in caso contrario il Comune provvede ai sensi della legge 241/1990, e se il parere non è favorevole, la denuncia è priva di effetti (art. 23, commi 1 e 4);

- in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (art. 36, corrispondente al precedente art. 13 della legge 47/1985);

- la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari; ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività (art. 23, commi 5 e 7);

- il certificato di agibilità deve essere richiesto (per le nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, e per gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico) dal soggetto titolare del permesso di costruire, o dal soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o dai loro successori o aventi causa. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro (art. 24); l’art. 25 disciplina il procedimento di rilascio e l’eventuale silenzio assenso;

- l’art. 30 disciplina la lottizzazione abusiva e l’allegazione agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali del certificato di destinazione urbanistica, con disciplina sostanzialmente identica a quella già contenuta nell’art. 18 della legge 47/1985;

- l’art. 46 disciplina le dichiarazioni da rendersi in atto a pena di nullità relativamente ai fabbricati la cui costruzione è iniziata successivamente al 17 marzo 1985; la disciplina è sostanzialmente identica a quella già contenuta nell’art. 17 della legge 47/1985, salvo il disposto del comma 5-bis, a norma del quale le disposizioni contenute nell’art. 46 “si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa”; per estremi della denunzia di inizio attività devono intendersi, ai fini della validità degli atti e quindi degli adempimenti formali richiesti dall’art. 46, unicamente la data di presentazione ed il relativo protocollo;

- per i fabbricati la cui costruzione è iniziata anteriormente, valgono le disposizioni dell’art. 40 della legge 47/1985, tuttora in vigore;

- la disciplina del condono edilizio, quale contenuta nell’art. 40 della legge 47/1985, e nella legge 662/1996, rimane in vigore, e non è oggetto del testo unico; rimane altresì applicabile la disposizione dell’art. 39 della legge 724/1994, che prescrive l’allegazione, a pena di nullità, agli atti di alienazione a titolo oneroso della ricevuta di pagamento dell’integrazione dell’oblazione, qualora questa fosse stata pagata in misura ridotta per l’abitazione principale;

- l’art. 47 disciplina le sanzioni a carico dei notai, ripetendo la disciplina già contenuta nell’art. 21 della legge 47/1985;

- a norma dell’art. 49, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano, alle condizioni ivi previste delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti; l’art. 50 detta, in caso di fabbricato oggetto di sanatoria, una disciplina corrispondente a quella dell’art. 46 della legge 47/1985;

- qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario (art. 134);

- a norma dell’art. 136 del T.U., sono abrogate, tra l’altro:

a) – la legge 28 febbraio 1985 n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;

b) – la legge 28 gennaio 1977 n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;

c) – la legge 17 agosto 1942 n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;

- a norma dell’art. 137 del T.U., rimangono in vigore, tra l’altro:

a) – la legge 28 febbraio 1985 n. 47, salvo quanto sopra precisato;

b) – la legge 28 gennaio 1977 n. 10, salvo quanto sopra precisato;

c) – la legge 17 agosto 1942 n. 1150, salvo quanto sopra precisato;

d) – la legge 5 agosto 1978 n. 457;

e) – la legge 24 marzo 1989 n. 122;

f) – l’ articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

 

TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI

In data 30 giugno 2003 è entrato in vigore il testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, pubblicato sul Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 189 del 16.8.2001 (termine stabilito dall’art. 3 del D.L. 20 giugno 2002 n. 122, come modificato con la legge di conversione 1 agosto 2002 n. 185).

Il testo unico è quello risultante dalle modificazioni risultanti dall’avviso di rettifica (G.U. 14.9.2001 n. 214), e dal successivo D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 (in G.U. n. 17 del 22.1.2003), emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002 n. 166, e della successiva proroga disposta dall’art. 7-bis del D.L. 25 ottobre 2002 n. 236 (in G.U. n. 254 del 29.10.2002), convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2002 n. 284 (in G.U. n. 303 del 28.12.2002), a fini di adeguamento alla normativa in materia di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (legge Lunardi).

Tra le disposizioni contenute nel testo unico, si segnala quanto segue:

- il testo unico disciplina anche l’espropriazione a favore di privati (art. 1);

- tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo (art. 3, comma 2); al proprietario così individuato è inviato l’avviso di avvio del procedimento; se però il proprietario risultante dai registri catastali risulta essere deceduto, la comunicazione suddetta è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale (art. 16);

- i vincoli preordinati all’esproprio, derivanti da strumenti urbanistici, hanno la durata di cinque anni; se entro tale termine non è emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade, ma può essere motivatamente reiterato (art. 9);

- la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta, tra l’altro, quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona (art. 12);

- qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione volontaria del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. In mancanza è emanato il decreto di esproprio. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente (art. 20, commi 8 e seguenti);

- il decreto di esproprio dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito; è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, ed è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari; le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio (art. 23). L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione (art. 24);

- L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata; dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità (art. 25); la disposizione è ribadita anche riguardo alla cessione volontaria (“Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità”: art. 34, comma 2);

- se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma (art. 26, comma 3);

- all’istanza diretta ad ottenere l’indennità definitiva deve essere allegato un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi (art. 28, comma 3);

- se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione (art. 30); invece, i tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione, e non possono riscuotere l’indennità, salvo che le somme siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili. (art. 31);

- valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni; l’atto di  acquisizione comporta il passaggio del diritto di proprietà, ed è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. Le suddescritte disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale (art. 43);

- fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà; l'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato; si applica la disciplina contenuta nell’art. 45;

- le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data (art. 57).

 

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Con decreti legislativi in data 17 gennaio 2003 nn. 5 e 6 (in Suppl. ord. n. 8/L alla G.U. n. 17 del 22.1.2003) sono state emanate, rispettivamente, la disciplina dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

La nuova disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2004 (artt. 43 e 10 dei suindicati decreti legislativi). Disposizioni transitorie relativamente alla disciplina sostanziale delle società sono dettate, in particolare, dai nuovi artt. 218, 223-bis, 223-ter, 223-sexies, 223-decies, 223-duodecies, 223-quaterdecies, 223-quinquiesdecies, 223-noviesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

 

CONDONO PER LE IMPOSTE INDIRETTE

L’art. 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002), in vigore dal 1° gennaio 2003, disciplina due forme di definizione agevolata, ai fini delle imposte indirette ivi indicate, e precisamente la definizione agevolata della base imponibile, e quella per gli atti e denunce non registrati. Il termine per la definizione agevolata era stato prorogato al 16 maggio 2003 dall’art. 1 del D.L. 7 aprile 2003 n. 59 (in G.U. n. 82 dell’8.4.2003), che non è stato convertito in legge. Peraltro, i termini sono stati parzialmente riaperti con D.L. 24 giugno 2003 n. 143 (in G.U. 144 del 24.6.2003). Più precisamente, l’art. 1, comma 2, del decreto dispone che i contribuenti, che non abbiano effettuato, anteriormente all’entrata in vigore del decreto stesso, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari previsti, tra l’altro, dall’art. 11 della legge 282/2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Stante il tenore letterale della norma, sembra che la proroga sia limitata alla prima modalità di definizione agevolata (quella della base imponibile), e sia quindi esclusa per la seconda (quella per gli atti e denunce non registrati).

 

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 25 marzo 2003 (in G.U. n. 75 del 31.3.2003);

- con D.M. 23 giugno 2003 (in G.U. n. 148 del 28.6.2003).

A seguito di quest’ultimo provvedimento, il limite di liceità degli interessi pattuiti a fronte di un mutuo sarà – dal 1° luglio al 30 settembre 2003 – del 6,795 %; relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 14,19 %

Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 8 gennaio 2003 (in G.U. n. 5 dell’8.1.2003) sono state dettate istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura. In particolare:

- ai sensi del punto B2, sono escluse dalla rilevazione, tra l’altro, le operazioni con non residenti, le operazioni in valuta, le posizioni classificate a sofferenza;

- ai sensi del punto C4, sono incluse nella determinazione del tasso, tra l’altro, le spese di istruttoria, di incasso rate, di assicurazione, di chiusura della pratica, e ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento; sono invece esclusi, tra l’altro, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto (che, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica), la commissione di massimo scoperto.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. 23 giugno 2003, “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

 

INTERESSI PER RITARDO DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Giusto il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 10 febbraio 2003, il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 3,35% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2003. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell’art. 5, la maggiorazione del 7%, i tassi d’interesse moratori applicabili sono rispettivamente del 10,35% e dell’8,85%.

 

REGISTRO DELLE IMPRESE

Con D.M. 10 giugno 2003 (in G.U. n. 140 del 19.6.2003) è stata emanata la nuova tariffa per i diritti di segreteria, dovuti per le visure ed i certificati rilasciati dalle Camere di Commercio.

 

FIRMA ELETTRONICA

Con D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137 (in G.U. n. 138 del 17.6.2003) sono state emanate disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche, con modifica conseguente del T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Introdotto il concetto di “firma elettronica qualificata”, intesa come la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, è stato novellato, tra l’altro, il comma 1 dell’art. 11 del T.U., a norma del quale “I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Il successivo art. 20 richiede la firma elettronica qualificata per le copie informatiche di documenti. I nuovi artt. 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, e da 29-bis a 29-octies disciplinano il certificato qualificato, il quale può contenere, tra l’altro, anche le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza (art. 27-bis, comma 3, lettera a). Infine, a norma dell’art. 16 del D.P.R. 137/2003, i certificati emessi alla data di entrata in vigore del decreto stesso dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono considerati certificati qualificati.

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (in G.U. n. 15 del 20.1.2003) ha modificato il testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000); più precisamente:

- ai sensi del nuovo art. 19-bis, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa;

- ai sensi del nuovo art. 77-bis, le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.

 

SANZIONI DISCIPLINARI NOTARILI

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2003 n. 18 (in G.U. n. 5 del 5.2.2003) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), relativamente alle misure delle sanzioni disciplinari a carico del notaio.

 

ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI AI FIGLI IN SEDE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2003 n. 202 (in G.U. n. 24 del 18.6.2003), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli. Anche le eventuali attribuzioni immobiliari a favore dei figli, disposti in occasione della separazione o del divorzio, devono quindi intendersi esenti da imposizione.

 

CANCELLAZIONE DI TRASCRIZIONE DI DOMANDE GIUDIZIALI

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2002 n. 523, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 2668 c.c., nella misura in cui non consente la cancellazione della trascrizione di domande giudiziali in base a provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c.

 

CASELLARIO GIUDIZIALE

Con D.P.R. 14 novembre 2002 n. 312 (in G.U. n. 36 del 13.2.2003) è stato emanato il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e relativi carichi pendenti. Le relative risultanze possono, ai sensi dell’art. 39, essere consultate – oltre che dall’interessato – anche da pubbliche amministrazioni diverse da quella giudiziaria.

 

RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Con D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 93 (in G.U. n. 98 del 29.4.2003) sono state emanate disposizioni sul risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione.

 

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Con D.P.R. 16 aprile 2003 n. 126 (in G.U. n. 128 del 5.6.2003) sono state emanate disposizioni di semplificazione in materia tributaria. In particolare, l’art. 3 dispone che con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano € 10,33. Se gli importi superano € 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare. L’art. 5 modifica l’art. 4, comma 3-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, prevedendo ora il termine del 30 settembre per la trasmissione delle dichiarazioni di sostituto d’imposta; disciplina nei commi 6-ter e 6-quater del suddetto art. 4, l’obbligo di trasmissione delle certificazioni dei sostituti di imposta; parallelamente, L’art. 6 abroga l’art. 7-bis del D.P.R. 600/1973.

 

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

Scade il 31 dicembre 2003 il termine delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001 n. 448).

 

LEGGE COMUNITARIA 2002

La legge 3 febbraio 2003 n. 14 (c.d. legge comunitaria 2002, in Suppl. ord. n. 19/L alla G.U. n. 31 del 7.2.2003) contiene alcune disposizioni di interesse notarile. In particolare:

- l’art. 1 delega il Governo ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. All’allegato B, al punto 7, è prevista anche la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Ai sensi dell’art. 2-bis della suddetta direttiva, gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi antiriciclaggio siano estesi, tra l’altro, a notai e altri liberi professionisti legali, agenti immobiliari e consulenti tributari, quando questi prestano la loro opera nella realizzazione di operazioni riguardanti, tra l’altro, l’acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali, la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti, l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe, o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;

- l’art. 7 modifica l’art. 1469-sexies del codice civile, precisando che l’azione inibitoria ivi prevista può essere esercitata anche nei confronti dei professionisti o associazioni di professionisti che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto.

 

FEDERALISMO

Con legge 5 giugno 2003 n. 131 (in G.U. 132 del 10.6.2003) sono state dettate disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

 

DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE

Con legge 7 aprile 2003 n. 80 (in G.U. n. 91 del 18.4.2003) il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l’emanazione di un unico codice tributario, il quale dovrà disciplinare cinque imposte: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa (art. 1). Il codice conterrà inoltre una parte generale, contenente i principi generali del diritto tributario (art. 2). Per quanto riguarda l’imposizione sui servizi (art. 6), la stessa dovrà concentrare e razionalizzare in un’unico prelievo le attuali imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, tassa sui contratti di borsa, imposta sulle assicurazioni, imposta sugli intrattenimenti; è previsto nel medesimo ambito il riordino dei tributi speciali, il ricorso generalizzato a sistemi di autoliquidazione e all’utilizzo di procedure e sistemi telematici, l’introduzione di un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.

 

 

Gaetano Petrelli