notaio informatico Riccardo Ricciardi
RASSEGNA
DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE DI INTERESSE NOTARILE
Primo
semestre 2009
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
TRASCRIZIONE DI DOMANDE
GIUDIZIALI, SEQUESTRI E PIGNORAMENTI
ANNOTAZIONI NEI REGISTRI
IMMOBILIARI
UFFICI DELL’AGENZIA DEL
TERRITORIO
COMMISSIONI BANCARIE DI
MASSIMO SCOPERTO
PORTABILITÀ DEI MUTUI
IPOTECARI - SURROGAZIONE PER PAGAMENTO
CANCELLAZIONE SEMPLIFICATA
DELLE IPOTECHE
MUTUI IPOTECARI – TETTO AI
TASSI DI INTERESSE E PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DI
CONTROVERSIE PER SERVIZI BANCARI O FINANZIARI
INTERESSI DI MORA - RITARDI
DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
RETROCESSIONE DI IMMOBILI
CARTOLARIZZATI
PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI DI
VENDITA FORZATA (art. 490 c.p.c.)
MISURE ANTITERRORISMO -
CONGELAMENTO DI RISORSE ECONOMICHE
NORME SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
PUBBLICAZIONE DI
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
PER TUTTI I CITTADINI
TENUTA DI LIBRI CONTABILI SU
SUPPORTO INFORMATICO
CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L.
CON FIRMA DIGITALE
SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI
DELLE S.R.L.
PUBBLICITÀ DELLE SOCIETÀ DI
CAPITALI
COMUNICAZIONE UNICA PER LA
NASCITA DELL’IMPRESA
INTERMEDIARI FINANZIARI -
CONFIDI – CLAUSOLE IN MATERIA DI OGGETTO SOCIALE
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI
SOCIETÀ
SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
DI SOCIETÀ QUOTATE
CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETÀ
DI RISCOSSIONE
PARTECIPAZIONI IN BANCHE,
ASSICURAZIONI E ALTRI INTERMEDIARI
CONSULENZA IN MATERIA DI
INVESTIMENTI
CONCILIAZIONE E ARBITRATO
PRESSO LA CONSOB
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
GESTIONE COLLETTIVA DEL
RISPARMIO
GRUPPO EUROPEO DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)
DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO – TRASFERIMENTO DI SEDE TRANSFRONTALIERO E LIBERTÀ DI STABILIMENTO
DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO – LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO – PROTEZIONE DEGLI INCAPACI MAGGIORENNI
DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO – NOTIFICAZIONE DI ATTI NOTARILI IN AMBITO EUROPEO
PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA
CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI
DIRETTIVA COMUNITARIA IN TEMA
DI MULTIPROPRIETÀ
DIRETTIVA COMUNITARIA SUI
CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA
DIRETTIVA COMUNITARIA IN
MATERIA DI TUTELA INIBITORIA DEI CONSUMATORI
DIRETTIVA COMUNITARIA SULLA
TUTELA DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE
DIRETTIVA COMUNITARIA SU
INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI QUALIFICATI
DIRETTIVA COMUNITARIA IN
MATERIA DI IVA
REGISTRI INFORMATIZZATI
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
CANCELLERIE GIUDIZIARIE –
DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICATO
CONTRATTI PUBBLICI – FINANZA
DI PROGETTO
RILANCIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
– “PIANO CASA”
INTERVENTI URGENTI PER
L’ABRUZZO – DIVIETI DI ALIENAZIONE
NOMINA DI GIUDICI ONORARI E
VICE PROCURATORI ONORARI
DISPOSIZIONI IN TEMA DI
PRIVACY
SEMPLIFICAZIONE E QUALITÀ DELLA
NORMATIVA VIGENTE
REGOLE TECNICHE PER I
DOCUMENTI INFORMATICI
BASE IMPONIBILE PER L’IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO
COMPENSAZIONE DA PARTE DI
SOGGETTI IVA
PAGAMENTO DELL’IVA AL MOMENTO
DELLA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
INTERESSI PER OBBLIGAZIONI
TRIBUTARIE
DOCUMENTI INFORMATICI
RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI
AGENZIA DELLE ENTRATE –
DIREZIONI PROVINCIALI
PROROGA PER IL PAGAMENTO DI
IMPOSTE
RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE
IMPRESE
DETRAZIONE FISCALE PER
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
CLASS ACTION (AZIONE
COLLETTIVA RISARCITORIA A TUTELA DEI CONSUMATORI)
LEGISLAZIONE REGIONALE –
PRIMO SEMESTRE 2009
Con D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (in G.U. n. 132 del 10.6.2009), in vigore dal 25 giugno 2009, è stato approvato il Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che individua pertanto:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici.
Il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 aveva in precedenza integrato e modificato la disciplina nazionale della certificazione energetica degli edifici, quale risultante dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. In particolare, l’art. 18, comma 6, del D. Lgs. n. 115/2008 ha previsto l’applicazione dell’allegato III al medesimo decreto fino all’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, previsti dall’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 192/2005, o in alternativa fino all’emanazione della disciplina regionale attuativa in materia di certificazione energetica (stante la clausola di cedevolezza contenuta nell’art. 17 di quest’ultimo decreto).
Ora, il d. lgs. n. 59/2009 sostituisce le metodologie provvisorie previste transitoriamente dal d. lgs. n. 115/2008. Anche le nuove metodologie hanno peraltro efficacia transitoria e condizionata, in quanto si applicano solo per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali (art. 6, comma 1).
Al livello della normativa nazionale, ad oggi risultano, quindi, ancora non emanati:
A) - il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 192/2005 (che dovrà disciplinare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione);
B) - le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, quali previste dall’art. 6, comma 9, del d. lgs. n. 192/2005
Allo stato della normativa nazionale pertanto – e fatte salve le normative regionali che abbiano già disposto sul punto – non può essere ancora rilasciato l’attestato di certificazione energetica; trova pertanto tuttora applicazione l’art. 1, comma 1-bis, del suddetto decreto n. 192/2005, in base al quale fino all’emanazione delle linee guida in materia di certificazione energetica, ai fini della legislazione nazionale l'attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica (AQE), oggetto dell’obbligo di consegna di cui infra.
A decorrere dal 1° luglio 2009, gli obblighi
di dotazione e consegna dell’attestato di qualificazione o certificazione
energetica si estendono – oltre alle fattispecie per cui erano già vigenti –
anche a tutte le unità immobiliari (anche quindi gli appartamenti in
condominio), di vecchia o nuova costruzione, fatta eccezione per quelle
escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 192/2005 (v. l’art. 6, comma
1-bis). Come per le altre fattispecie, in assenza di un obbligo di
allegazione (a livello nazionale), il notaio ha l’obbligo di informare le
parti della sussistenza dell’obbligo di dotazione e consegna. Non è
indispensabile l’indicazione in atto dell’avvenuta consegna, come pure la
regolamentazione del relativo obbligo.
Si è posto il problema della derogabilità, o meno, dell’obbligo dell’alienante a titolo oneroso di consegna dell’attestato. La conclusione nel senso della derogabilità – e quindi la “deviazione”, con clausola contrattuale, dell’onere di consegna a carico dell’acquirente – deve ritenersi in contrasto con la ratio della normativa comunitaria ed italiana (finalizzata a migliorare il rendimento energetico degli edifici in vista di obiettivi di “ordine pubblico economico”, quali la tutela dell’ambiente, il contenimento dei consumi energetici, la sicurezza dei relativi approvvigionamenti, ed indirettamente la tutela degli acquirenti; tutti ben espressi sia nella Direttiva 2002/91/CE, sia nel d. lgs. n. 192/2005). In particolare, l’art. 1 del d. lgs. n. 192/2005 precisa che il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici è finalizzato a “favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico”. Appare evidente come il perseguimento di questi obiettivi non possa essere rimesso all’autonomia dei privati. La Direttiva comunitaria ha individuato – quale mezzo tecnico al fine di conseguire i suddetti fini generali ed interessi pubblici – la consegna all’acquirente dell’attestato in sede di compravendita, in modo che l’acquirente medesimo possa valutare il rendimento energetico dell’edificio e quindi indirizzare la propria scelta verso edifici con caratteristiche “migliori”. L’art. 7 della Direttiva dispone, infatti, che “Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi”; e che i dati contenuti nell’attestato devono consentire “ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio”, precisando ulteriormente che “L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni”. L’art. 6, comma 1-bis, del d. lgs. n. 192/2006 prevede, correlativamente, l’“onere a carico del venditore”. Se invece detto onere venisse deviato contrattualmente sull’acquirente, la finalità informativa e le finalità connesse di cui sopra verrebbero inevitabilmente frustrate (la situazione soggettiva dell’acquirente sarebbe, infatti, quella dell’onere in senso tecnico, non già quella dell’obbligo come è nel sistema legale riguardo all’alienante). Considerato che la finalità informativa dell’attestato è centrale al fine di conseguire gli interessi pubblici suindicati, e che per pacifica giurisprudenza costituzionale e comunitaria le norme nazionali devono essere interpretate in modo conforme alla ratio ed alla lettera delle direttive comunitarie (la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia a seguito dell’abolizione dell’obbligo di allegazione dell’attestato agli atti traslativi), ne consegue che l’obbligo di consegna deve ritenersi inderogabile, e nulla la clausola contrattuale che ad esso deroghi.
Ciò non significa che l’atto notarile non possa essere ricevuto in assenza di attestato: a norma degli artt. 27 e 28 della legge n. 89/1913, il notaio non può rifiutare il proprio ministero se non quando l’atto è vietato dalla legge, e nessuna disposizione vieta il ricevimento o l’autenticazione di atti traslativi in caso di mancata consegna dell’attestato; una volta informate le parti circa l’obbligo di consegna, se le stesse intendono procedere senza consegna dell’attestato il notaio deve ricevere o autenticare l’atto, ferma la responsabilità per inadempimento dell’alienante secondo le regole ordinarie (art. 1218 c.c.).
Sono state inoltre pubblicate, nel primo semestre 2009, le seguenti disposizioni legislative e regolamentari regionali:
1) – Regione Liguria:
- Deliberazione della Giunta regionale in data 22 gennaio 2009, n. 1 (in B.U.R. n. 2, parte prima, del 4.2.2009), che ha approvato il Regolamento di attuazione dell’art. 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22.
2) – Regione Lombardia:
- Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745 (in B.U.R. 15.1.2009, n. 2).
- Decreto dirigenziale 3 marzo 2009, n. 2055 (Approvazione modalità per l’avvio del controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici, rilasciate ai sensi della Delib.G.R. n. 8/5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni).
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (in B.U.R. n. 26 del 30.6.2009), in vigore dal 1° luglio 2009.
Quest’ultima legge, modificando la legge
regionale 11 dicembre 2006, n. 24, impone l’obbligo di allegazione dell’attestato
di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso, nei
casi e per le fattispecie previsti con deliberazione della Giunta regionale; e
sanziona l’alienante, in caso di inottemperanza, con la sanzione
amministrativa da
3) – Regione Piemonte:
Con Lettera del Dirigente della Direzione ambiente della Regione Piemonte in data 25 maggio 2009, diretta al Comitato notarile interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, è stato interpretato il combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21, comma 3, della legge regionale n. 13/2007 nel senso che l'obbligo di allegazione riguardi unicamente l'attestato di "certificazione" energetica, e non quello di qualificazione energetica. Di conseguenza, poiché in Piemonte non sono state ancora emanate le linee guida per la redazione dell'ACE, le disposizioni che prevedono la relativa allegazione non si applicano all'AQE. In altri termini, secondo l'interpretazione della Regione, non operera, riguardo alla previsione di allegazione contenuta nella legge regionale, la sostituzione dell'ACE con l'AQE, disposta dalla normativa nazionale (art. 11, comma 1-bis, del d. lgs. n. 192/2005). Si tratta di interpretazione particolarmente autorevole, in quanto proviene dallo stesso Ente titolare della potestà sanzionatoria per il caso di mancata allegazione (v. la sanzione fino a 10.000 euro, prevista dall'art. 20, comma 12, della legge regionale n. 13/2007). Conseguentemente allo stato si ritiene non operante l’obbligo di allegazione sulla base della normativa regionale piemontese, e ciò sia per gli edifici ed unità immobiliari di nuova realizzazione che per quelli di vecchia costruzione.
Allo stato della normativa regionale vigente, l’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica è attualmente vigente in Lombardia ed Emilia Romagna; è previsto, ma non attualmente vigente, in Piemonte e Valle d’Aosta. È stato abrogato in Liguria.
Cfr. infine, per un prospetto sinottico ed
una panoramica più ampia relativa all’istituto della certificazione energetica,
e la rassegna delle norme regionali attualmente vigenti, PETRELLI, Certificazione
energetica degli edifici – dal 1° luglio
Gli articoli 58, comma 4, e 62 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, apportano alcune modificazioni alla disciplina della trascrizione delle domande giudiziali, del pignoramento e del sequestro conservativo su beni immobili, inserendo, tra l’altro, nel codice civile, i nuovi articoli 2668-bis e 2668-ter.
A norma dell’art. 2668-bis, comma 1, c.c., “La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”. La stessa disciplina vale, ai sensi dell’art. 2668-ter c.c., per trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
Il termine ventennale di durata delle suddette trascrizioni si allinea, quindi, al termine ventennale già previsto dall’art. 563, ultimo comma, c.c., relativamente al termine di durata dell’efficacia della trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione; al termine ventennale di durata massima dell’iscrizione ipotecaria (art. 2847 c.c.), e di prescrizione dell’ipoteca sui beni acquistati da terzi (art. 2880 c.c.); al termine ventennale necessario per usucapire (art. 1158 c.c.), o per la prescrizione dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, ult. comma, 970, 1014, n. 1, 1073, comma 1, 2880 c.c.). Per effetto di tutte queste disposizioni legislative, risulta quindi possibile, in molti casi, limitare al ventennio precedente le ispezioni ipotecarie (e le certificazioni ipotecarie). Di tale possibilità tiene conto l’art. 567, comma 2, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35/2005 e dalla legge n. 263/2005), nel momento in cui richiede – al fine di procedere all’espropriazione forzata immobiliare – il certificato delle iscrizioni e trascrizioni eseguite nei vent’anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. Certamente il ventennio costituisce il parametro al fine di valutare la diligenza notarile nell’esecuzione delle ispezioni ipotecarie, anche se a volte è necessario risalire ad una data anteriore (ad es., per verificare titoli di provenienza, parti comuni condominiali, vincoli culturali, servitù discontinue o negative difficilmente prescrittibili, ecc.); al di fuori, infatti, delle ipotesi espressamente previste, come sopra menzionate, le altre trascrizioni hanno durata indeterminata.
Quanto all’istituto della rinnovazione della trascrizione (già previsto dall’art. 563, ult. comma, c.c.), la relativa disciplina (ora dettata dettaglio dall’art. 2668-bis c.c.) è modellata su quella della rinnovazione dell’ipoteca (v. gli artt. 2850 e 2851 c.c.): per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria; in luogo del titolo si può presentare la nota precedente; il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664; se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa (proprio al fine di consentire la limitazione al ventennio delle ispezioni ipotecarie, e quindi deve ritenersi – come si ritiene comunemente riguardo alla rinnovazione delle ipoteche – a pena di invalidità della rinnovazione); la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
L’art. 58, comma 4, detta una importante disposizione transitoria, disponendo che la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009 (cioè anteriormente al 4 luglio 1989), o in un momento ancora anteriore, conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi se rinnovata entro il 4 luglio 2010). Quest’ultimo termine non vale, però, per le trascrizioni eseguite meno di vent’anni prima del 4 luglio 2009.
Conseguentemente, e a titolo esemplificativo:
a) – una trascrizione eseguita il 30 giugno 1989 deve essere rinnovata entro il 4 luglio 2010; in tal caso la relativa efficacia durerà per vent’anni da quella della trascrizione in rinnovazione;
b) – una trascrizione eseguita il 30 luglio 1989 mantiene la sua efficacia fino al 30 luglio 2009, e quindi deve essere rinnovata entro quella data; essa mantiene, anche in questo caso, la propria efficacia per vent’anni dalla data della trascrizione in rinnovazione.
Per la limitazione al ventennio delle
ispezioni ipotecarie, ai fini della responsabilità professionale del notaio,
cfr. PETRELLI, Visure ipotecarie. Responsabilità civile del notaio. Limiti
del danno risarcibile, Milano, 1994, p. 110; Cass. 27 giugno 2006, n.
L’art. 63 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, modifica alcune disposizioni riguardanti le annotazioni nei registri immobiliari (annotazioni relative sia a trascrizioni, che ad iscrizioni e ad altre annotazioni).
Viene, innanzitutto, inserito il nuovo art. 19-bis nella legge 27 febbraio 1985, n. 52, il quale – fatta salva la “delocalizzazione” dei registri immobiliari informatici, prevista dall’art. 61 del Codice dell’amministrazione digitale – dispone che “le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l’inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari”. Questa previsione si riferisce solamente all’ipotesi in cui la formalità originaria sia presente nell’archivio informatico dell’ufficio. Non è, quindi, più necessario in tali casi che dette annotazioni vengano eseguite in calce alla nota originale (come prescritto dall’art. 19 della suddetta legge). L’archivio informatico suddetto contiene l’elenco delle relative annotazioni, con l’indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l’elenco delle relative annotazioni, con l’indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
Laddove invece la formalità originaria non sia presente nell’archivio informatico dell’ufficio, l’annotazione è eseguita secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 2 (e quindi mediante annotazione in calce alla nota originale cartacea).
Occorre tuttavia tener presente il fatto che, almeno per un periodo ventennale, le formalità cartacee sono state scannerizzate dagli uffici e quindi inserite, in tal modo, nei relativi archivi informatici; conseguentemente, anche in tali casi deve ritenersi che l’annotazione non debba più essere effettuata a margine delle note originali.
La nuova disposizione riguarda unicamente le annotazioni da eseguirsi a partire dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009. Conseguentemente, riguardo alle annotazioni eseguite fino al 3 luglio 2009, le stesse possono ritenersi validamente effettuate solo se riportate in calce alla nota cartacea originale.
L’art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio
L’art. 2-bis del
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del
29.11.2008), inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in
Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio
A) – Nullità incondizionata di alcune clausole che prevedono commissioni di massimo scoperto (per periodi brevi o “extrafido”).
In primo luogo, ai sensi del comma 1, primo periodo, dell’art. 2-bis sono in ogni caso nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Pertanto, la clausola è comunque nulla senza eccezioni, oltre all’ipotesi di utilizzi di breve periodo (inferiori a trenta giorni), anche riguardo agli “sconfinamenti” rispetto al fido concesso.
B) – Nullità di clausole che prevedono commissioni di massimo scoperto “atipiche”.
In secondo luogo, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell’art. 2-bis sono nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. Si tratta delle clausole con le quali si prevede una remunerazione della banca non commisurata all’utilizzo del fido e non proporzionale ad ammontare effettivo e durata dello stesso, bensì ad altri parametri (quali, ad esempio, l’ammontare medio o massimo dell’utilizzo in un dato periodo).
C) – Clausole valide che prevedono commissioni di massimo scoperto proporzionate a durata ed ammontare del fido.
Ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell’art. 2-bis, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, è valida se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme è predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Detto corrispettivo deve essere specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo. In questa ipotesi è fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 2-bis, come introdotto dall’art. 2 del d.l. anticrisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 (v. il testo sul Sole 24 Ore del 28 giugno 2009), “L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento per trimestre dell’importo dell’affidamento, pena la nullità del patto di remunerazione”; previsione, quest’ultima, che entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge anticrisi (art. 2, comma 4).
D) – Commissioni di massimo scoperto e usura.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 2-bis, gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, a partire dal 29 gennaio 2009 sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di contrasto all’usura (art. 1815 del codice civile, articolo 644 del codice penale, articoli 2 e 3 della legge n. 108/1996). Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell’art. 2 della legge n. 108/1996, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente al 29 gennaio 2009 fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
E) – Adeguamento dei contratti di apertura di credito anteriormente stipulati.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 2-bis, i contratti di apertura di credito in corso al 29 gennaio 2009 sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell’art. 118 t.u.b. (a norma del quale nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile). La disposizione sembra doversi interpretare nel senso che – in presenza di clausola che autorizzi la modifica unilaterale delle clausole relative a commissioni di massimo scoperto – la banca potrà modificare unilateralmente le stesse, salva la facoltà di recesso del cliente, senza necessità di “altro” giustificato motivo, essendo a tal fine sufficiente la modifica normativa in commento. In assenza di tale clausola, invece, l’adeguamento dovrà essere concordato tra la banca ed il soggetto finanziato.
Sull’argomento, prima della riforma in commento, v. soprattutto DE POLI, Costo del denaro, commissioni di massimo scoperto ed usura, in Nuova giur. civ., 2008, II, p. 351; FERRO-LUZZI, Ci risiamo (a proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto), in Giur. comm., 2006, I, p. 671; CARLEVALE, La commissione di massimo scoperto ed il costo del credito bancario, in Banca, borsa e titoli di credito, 2006, II, p. 396.
L’art. 2, comma 3, del d.l. anticrisi, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 (v. il testo sul Sole 24 Ore del 28 giugno 2009), nell’intento di accelerare le procedure di “portabilità” dei mutui, dispone che nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. Previsione, questa, che entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (art. 2, comma 4).
L’esegesi della disposizione, alla luce peraltro di più ampie considerazioni sistematiche, conduce alle seguenti conclusioni:
1) – nonostante la previsione normativa menzioni unicamente, tra l’altro in modo atecnico, “banca cedente” e “banca cessionaria”, il più ampio ambito soggettivo di applicazione della previsione contenuta nell’art. 8 del d.l. n. 7/2007 rende probabilmente necessaria l’interpretazione estensiva della disposizione in commento, in modo da ricomprendere anche, tra i soggetti obbligati e quindi sanzionati, gli intermediari finanziari ed altri soggetti mutuanti diversi dalle banche; in caso contrario, infatti, la disposizione risulterebbe costituzionalmente illegittima per disparità di trattamento (cosicché l’interpretazione estensiva in questo caso si configura nel contempo come interpretazione adeguatrice). Rimangono, evidentemente, le difficoltà conseguenti al principio di legalità delle sanzioni amministrative;
2) – il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione decorre dalla “richiesta di collaborazione interbancaria”, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente (non quindi dalla richiesta di mutuo effettuata dal cliente alla banca cessionaria). Tale richiesta può avere, in concreto, diverso contenuto: la banca cessionaria può richiedere, ad esempio, unicamente la prestazione della quietanza (e dell’eventuale consenso a surrogazione), ovvero può richiedere anche la documentazione già assunta a supporto della concessione del primo mutuo (perizia, relazione notarile, ecc.). Deve ritenersi che l’oggetto dell’obbligo della banca cedente sia quindi determinato sulla base della richiesta di “collaborazione” effettuata dalla banca cessionaria (salvo sempre il principio di buona fede e l’esigenza di valutazione della diligenza in concreto richiesta);
3) – la disposizione richiede il “perfezionamento” della surrogazione entro trenta giorni dalla suddetta richiesta. Come è noto, sulla base dell’art. 2843 c.c., si ritiene generalmente che l’annotazione a margine dell’ipoteca costituisca elemento “costitutivo” del perfezionamento della surrogazione (anche se tale effetto costitutivo va riferito alla modificazione soggettiva della titolarità dell’ipoteca, e non ovviamente al grado dell’iscrizione ipotecaria). Interpretando letteralmente la disposizione ne deriverebbe quindi che entro trenta giorni dalla richiesta di collaborazione interbancaria dovrebbe essere eseguita anche l’annotazione ipotecaria; ma tale interpretazione è improponibile, sia perché le disposizioni vigenti prevedono un termine di novanta giorni entro il quale il conservatore dei registri immobiliari può eseguire l’annotazione; sia perché la materiale esecuzione dell’annotazione è imputabile anche ad un altro soggetto (il conservatore), e non certo solamente alla banca cedente. Dovrebbe allora ritenersi che il termine “perfezionamento” si riferisca alla stipula dell’atto notarile di mutuo, ma anche questa lettura della disposizione dà luogo a difficoltà: si pensi all’ipotesi in cui l’atto di quietanza è perfezionato con atto separato. Inoltre, anche nel caso di stipula con unico atto di mutuo e quietanza, l’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 185/2008, come introdotto dalla legge n. 2/2009, non richiede obbligatoriamente la forma notarile di mutuo e quietanza (essendo necessario solo il “consenso a surrogazione” in forma autentica, ai fini dell’art. 2843 c.c.). È, infine, possibile che la documentazione utile ai fini del perfezionamento dell’operazione venga prodotta al notaio all’ultimo momento, senza quindi che vi sia il tempo per quest’ultimo di procedere entro il termine di trenta giorni, ovvero che non venga data comunicazione al notaio della data della richiesta di collaborazione interbancaria. In definitiva, l’applicazione della disposizione, se si ha riguardo al momento della stipula dell’atto notarile come momento di “perfezionamento” della stessa, è suscettibile di dar luogo a notevoli controversie in ordine all’imputabilità del ritardo alla banca cedente o alla cessionaria o addirittura al notaio; fermo restando che, in quest’ultimo caso, la sanzione a carico della banca cedente dovrebbe essere esclusa, non essendo d’altra parte prevista alcuna sanzione a carico del notaio.
Cfr. anche, sulla materia della
“portabilità”, le Rassegne relative al primo semestre 2007, al secondo
semestre 2007 ed al secondo semestre
Con sentenza del Tribunale di Roma in data 1 giugno 2009 (reperibile sul sito http://www.gaetanopetrelli.it, sezione “Novità”), è stata dichiarata illegittima la motivazione del rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari, al quale è stato ordinato di annotare una cancellazione di ipoteca, sulla base di un atto notarile di consenso a cancellazione, nonostante la preesistenza della “menzione” della comunicazione di avvenuta estinzione dell’ipoteca ai sensi del d.l. n. 7/2007 (c.d. cancellazione semplificata, o cancellazione “Bersani”). Il Tribunale ha, cioè, ritenuto che la c.d. cancellazione semplificata non è vera cancellazione, ma semplice misura di conoscibilità, con effetto di pubblicità notizia, dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita; in tal modo aderendo alla dottrina, ed alla posizione della stessa Agenzia del Territorio, che hanno ritenuto questa modalità semplice “pubblicità notizia”, inidonea come tale ad estinguere definitivamente l’ipoteca.
Deve, in particolare, concludersi che:
a) - la cancellazione “Bersani” non precluda la “reviviscenza” dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2881 c.c., e quindi non dia sicurezza al terzo acquirente o creditore ipotecario in caso di inefficacia originaria o sopravvenuta del pagamento per qualsiasi causa (revocatoria, errore nei conteggi di estinzione, ecc.);
b) – la cancellazione “Bersani” non sia idonea ad estinguere l’ipoteca nei confronti del terzo acquirente del credito ipotecario, ai sensi dell’art. 2879, comma 2, c.c.; con la conseguenza, ad esempio, che nell’ipotesi di cancellazione “semplificata” menzionata nei registri immobiliari in data anteriore all’annotazione della surrogazione ex art. 2843 c.c., al nuovo creditore ipotecario (surrogato) non sia opponibile la suddetta formalità;
c) – nell’ipotesi di “mero errore informatico”, che abbia determinato, a fronte di un mutuo ancora in essere, l’invio della comunicazione di estinzione dell’ipoteca da parte della banca all’ufficio dei registri immobiliari, trattandosi di mera “pubblicità notizia” se l’obbligazione garantita è tuttora in essere l’ipoteca non è estinta. Il terzo non può quindi fare alcun affidamento sulla menzione della cancellazione “Bersani”;
d) – come ben evidenziato dal Tribunale di Roma, non è privo di causa, ma anzi meritevole di tutela e produttivo di “ulteriori effetti”, l’atto notarile di consenso a cancellazione, da effettuarsi successivamente all’avvenuta menzione della “cancellazione semplificata”.
Il terzo (acquirente o creditore ipotecario) che richieda certezza circa l’inesistenza dell’ipoteca ha quindi diritto ad ottenere la cancellazione ordinaria della medesima.
Cfr., sulla problematica in oggetto, tra gli
altri commenti, PETRELLI, Cancellazione di
ipoteche a garanzia di mutui nella legge 2 aprile 2007, n.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 4 marzo 2009 (pubblicato in data 5 marzo 2009 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), sono state dettate disposizioni attuative dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 185/2008, relativo alle modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali possono ricorrere le condizioni per le agevolazioni previste nel medesimo articolo e per garantire agli operatori l’attribuzione dei relativi crediti d’imposta. Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate individua i soggetti per i quali è possibile determinare, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 185/2008; peraltro, anche i soggetti aventi diritto non inclusi nell’elenco possono richiedere alla banca o all’intermediario finanziario mutuante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 mediante autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti. Le banche e gli intermediari provvedono alla conservazione delle autocertificazioni che vanno esibite su richiesta degli organi di controllo.
V. anche la Circ. Min. Finanze 30 aprile
2009, prot. n. 35256, la Circ. Min. Finanze 13 marzo 2009, n. 11434, e la Ris.
Agenzia Entrate 11 marzo 2009, n. 59/E.
Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 30 dicembre 2008 (in G.U. n. 14 del 19.1.2009) sono state emanate istruzioni di vigilanza in materia di mutui contratti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, i quali hanno formato oggetto delle disposizioni di favore contenute nell’art. 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009.
Dette istruzioni della Banca d’Italia riguardano essenzialmente la possibilità di ottenere mutui con tasso d’interesse indicizzato al tasso BCE, e sono mirate, essenzialmente, ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2009, le banche che offrono mutui in Italia predispongono - in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto, redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali - un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale in particolare elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, ne indica le caratteristiche ed i rischi tipici, e riporta tra l’altro il tasso d’interesse (in caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e l'ammontare del tasso al momento della pubblicità, con l'avvertenza che si tratta di un mero esempio), durata minima e massima, modalità di ammortamento, periodicità delle rate.
Per una sintesi della disciplina, quale
risultante dalla conversione del d.l. n. 185/2008, cfr. la Rassegna
relativa al secondo semestre
Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 24 giugno 2009 (in G.U. n. 144 del 24.6.2009), sono state dettate disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Questa risoluzione stragiudiziale delle controversie è stata prevista dall’art. 128-bis del d. lgs. n. 385/1993, come introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, ed è stata quindi disciplinata con la deliberazione del C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275 (in G.U. n. 222 del 22.9.2008).
La deliberazione in oggetto definisce «Arbitro Bancario Finanziario» o «ABF», i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dalle disposizioni in esame. La controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007. Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'ABF. L'adempimento di questo obbligo costituisce una condizione per lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria. Entro tre mesi dal 25 giugno 2009, gli intermediari sono tenuti a comunicare la loro adesione all'ABF.
Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente, articolato in tre collegi su base territoriale, sulla base del domicilio indicato dal cliente nel ricorso.
Il collegio con sede a Milano è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in una delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.
Il collegio con sede a Roma è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria. Il collegio è inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero.
Il collegio con sede a Napoli è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.
Parallelamente, gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo un ufficio reclami o individuando un responsabile della funzione di gestione dei reclami della clientela. A tali fini gli intermediari applicano le disposizioni relative ai reclami contenute nella disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari.
Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di trasparenza (cfr. la «Disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari») il diritto del cliente di adire l'ABF e riportando le informazioni necessarie per contattare il medesimo (indirizzi, numeri di telefono, sito internet).
Cfr., per una sintesi dell’ulteriore
disciplina contenuta nella deliberazione del C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275,
la Rassegna relativa al secondo semestre
La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:
- con D.M. 26 marzo 2009 (in G.U. n. 75 del 31.3.2009);
- con D.M. 24 giugno 2009 (in G.U. n. 149 del 30.6.2009).
A seguito di quest’ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° luglio al 30 settembre 2009:
- relativamente ai mutui a tasso fisso, del 6,690 %;
- relativamente ai mutui a tasso variabile, del 5,085 %;
- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 12,480 %.
Si richiamano le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, dettate con Provvedimento della Banca d’Italia in data 8 gennaio 2003 (in G.U. n. 5 dell’8.1.2003); nonché - per la rilevazione delle categorie omogenee di operazioni ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, il decreto ministeriale 16 settembre 2004 (in G.U. n. 230 del 30.9.2004), il decreto ministeriale 20 settembre 2005 (in G.U. n. 224 del 26.9.2005), il Provvedimento della Banca d'Italia del 29 marzo 2006 (in G.U. n. 74 del 29.3.2006) (in quest'ultimo, in particolare, al punto C4 vengono definite le componenti da considerare ai fini dell'individuazione del tasso effettivo globale medio). Cfr. anche il Provvedimento dell'Ufficio italiano cambi in data 4 maggio 2006 (in G.U. n. 102 del 4.5.2006), il D.M. 20 settembre 2006 (in G.U. n. 227 del 29.9.2006), il D.M. 18 settembre 2007 (in G.U. n. 226 del 28.9.2007), e il D.M. 23 settembre 2008 (in G.U. n. 228 del 29.9.2008), che opera la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari..
L’art. 1, comma 2, del D.M. 24 giugno 2009 precisa che i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata (commissione oggetto di autonoma rilevazione nella tabella allegata nella misura di 0,66 punti percentuali in media).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del suddetto
decreto “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine
statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle
operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la
maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è
mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Ciò significa che il tasso di
mora per i mutui (di durata superiore a cinque anni) è pari mediamente:
- quanto ai mutui a tasso fisso, al 9,840
%;
- quanto ai mutui a tasso variabile, al 8,235
%.
Giusta il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 2 febbraio 2009 (in G.U. n. 26 del 2.2.2009), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 2,5 % per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell’art. 5, la maggiorazione del 7%, il tasso d’interesse di mora applicabile è pari al 9,50 %.
Gli artt. 45 e seguenti della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, hanno apportato rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile.
Si segnalano, in particolare, le seguenti:
- modifica degli importi in euro relativamente alla determinazione della competenza per valore (art. 7 c.p.c.);
- modifica dei casi in cui la procura alle liti può essere autenticata dal difensore, e disciplina dell’autenticazione della firma digitale, sempre da parte del difensore (art. 83 c.p.c.);
- condanna al pagamento delle spese processuali della parte che abbia ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa, allorché la domanda sia accolta in misura non superiore ad essa (art. 91 c.p.c.);
- compensazione delle spese in presenza soltanto di gravi ed eccezionali ragioni (art. 92, comma 2, c.p.c.), e possibilità di eventuale condanna del soccombente al pagamento di ulteriore somma equitativamente determinata (art. 96 c.p.c.);
- possibilità di porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (art. 115 c.p.c.);
- possibilità di ordinare la pubblicità della decisione di merito, allo scopo di contribuire a riparare il danno, su mass media e siti internet, su istanza di parte ed a cura e spese del soccombente (art. 120 c.p.c.);
- l’esclusione, dalla motivazione della sentenza, della “concisa esposizione dello svolgimento del processo”, anteriormente prescritta (art. 132, n. 4, c.c.). La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.);
- previsione della notifica dei documenti informatici all’indirizzo di posta elettronica certificata, e di notifica su supporto cartaceo solo in mancanza di tale indirizzo, salvo che il destinatario della notifica abbia dichiarato un altro indirizzo di posta elettronica (art. 137, comma 2, c.p.c.);
- possibilità, in termini generali, per la parte di essere rimessa in termini, allorché essa dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile (art. 153, comma 2, c.p.c.);
- introduzione della testimonianza scritta, quale facoltà del giudice previo accordo delle parti (art. 257-bis c.p.c.). Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto (art. 103-bis disp. att. c.p.c.);
- modifica della disciplina della sospensione del processo su istanza delle parti, che ora può essere disposta per una sola volta e per non più di tre mesi (art. 296 c.p.c.);
- necessità di riassunzione, a seguito di interruzione o rinvio, entro tre mesi (artt. 305, 307, 392 c.p.c.);
- dichiarazione d’ufficio dell’estinzione del processo, a seguito di mancata riassunzione (art. 307, ult. comma, c.p.c.);
- previsione del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata (art. 327 c.p.c.);
- “filtro” ai ricorsi per cassazione, con previsione di inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; nonché quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo (art. 360-bis c.p.c.);
- introduzione del “procedimento sommario di
cognizione”, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione
monocratica (artt. 702-bis
ss. c.p.c.);
- possibilità che il giudice provveda con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande; detta ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione (art. 702-ter c.p.c.); essa produce altresì gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile (giudicato) se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 702-quater c.p.c.);
- sospensione del processo esecutivo per opposizione all’esecuzione: se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma (art. 624, commi e 3 4, c.p.c.);
- rilevabilità d’ufficio dell’estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti (art. 630 c.p.c.);
- trattazione delle opposizioni in materia esecutiva: i giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione (art. 186-bis disp. att. c.p.c.);
- i provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione (art. 67 della legge n. 69/2009, che ha modificato l’art. 73 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115).
Le disposizioni della legge n. 69/2009 che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, salve disposizioni particolari dettate per singole modifiche (art. 58, comma 1).
Ai sensi dell’art. 43-bis del D.L. 30
dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008), aggiunto dalla legge di
conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 49 del 28.2.2009), in vigore
dal 29 febbraio
Cfr. anche, sulla disciplina delle cartolarizzazioni immobiliari, CENTOFANTI, I beni pubblici. Tutela amministrativa e giurisdizionale, Milano, 2007, p. 267; MORBIDELLI, La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, Torino, 2004; CASU, Patrimonio immobiliare pubblico (dismissione del), in Dizionario enciclopedico del notariato, Aggiornamento, V, Roma 2002, p. 455.
Con Provvedimento del Direttore generale del Ministero della Giustizia in data 2 aprile 2009 (in G.U. n. 99 del 30.4.2009), è stato istituito l’elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del d.m. 31 ottobre 2006, e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti autorizzati.
Ai sensi dell’art. 173-ter disp. att. c.p.c., in attuazione della previsione dell’art. 490 c.p.c., il Ministro della Giustizia aveva infatti individuato i siti internet suddetti con d.m. 31 ottobre 2006 (art. 2). Ai sensi dell’art. 5 di quest’ultimo decreto, le società che intendono effettuare gli avvisi di vendita inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei distretti della Corte di Appello in cui effettuare la pubblicità, corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalità e tecnici e dall'assenza di incompatibilità, nonché copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito. Con il provvedimento in esame, quindi, è istituito il registro, nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda, oltre che i decreti di diniego e cancellazione.
Cfr. anche, sull’argomento, AMBROSI-BASILE, Siti Internet dedicati all'inserimento
degli avvisi di vendite giudiziarie, in Famiglia, persone e successioni,
2007, p. 91; FABIANI, Espropriazione forzata: ancora un intervento
legislativo in tema di pubblicità dell'avviso di vendita (art. 490 c.p.c.),
in Studi e materiali, 2005, 1, p. 858; FABIANI,
Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore, in Studi e
materiali, 2005, 1, p. 18.
L’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio
È stata, contestualmente, introdotta una nuova limitazione per la partecipazione al concorso di nomina a notaio: la nuova lett. b-bis) dell’art. 1 della legge n. 1365/1926 richiede, a tal fine, che il candidato non abbia ricevuto un verdetto di inidoneità in tre precedenti concorsi (equiparata all’inidoneità l’espulsione dopo la dettatura dei temi); si tiene conto a tal fine solo dei concorsi banditi successivamente al 4 luglio 2009.
Sono state dettate anche disposizioni sulla composizione della commissione di concorso (apportando modifiche al d. lgs. n. 166/2006).
Con D.M. 27 febbraio 2009 (in G.U. n. 77 del 2.4.2009), in vigore dal 2 aprile 2009, è stata data attuazione alla previsione dell’art. 43, comma 2, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
L’art. 1 del decreto in esame dispone, quindi, che il Consiglio nazionale del notariato può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall’art. 41 del d. lgs. n. 231/2007 (cioè le segnalazioni che i notai sono obbligati ad effettuare quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base degli indicatori di anomalia elaborati dall’UIF). Né l’art. 1 del decreto, né l’art. 43, comma 1, impongono la trasmissione per via telematica al Consiglio Nazionale del Notariato.
Il Consiglio nazionale del notariato trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di informazione finanziaria) con la modalità e secondo i principi previsti dall’art. 45, comma 4, del d. lgs. n. 231/2007 (cioè in via telematica e con le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza).
Il Consiglio nazionale del notariato e l'Unità di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dal 2 aprile 2009, un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché per gli adempimenti di cui agli articoli 45, comma 3, e 48, comma 1. Detto protocollo è stato sottoscritto ed entra in vigore il 1° luglio 2009.
A norma dell’art. 45, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 231/2007, la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione; dette ulteriori informazioni sono richieste al Consiglio Nazionale del Notariato, quando la segnalazione è stata ricevuta per suo tramite.
Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, i notai, come gli altri professionisti, “trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali”. La modalità di segnalazione tramite il Consiglio Nazionale del Notariato è quindi facoltativa e non obbligatoria.
Parimenti, a norma dell’art. 48, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite il Consiglio Nazionale del Notariato.
Sulla disciplina
dettata dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,
cfr. le precedenti Rassegne relative al secondo semestre 2007, al
primo semestre 2008, al secondo semestre 2008, nonché, per alcuni
aspetti tuttora rilevanti, al primo semestre 2006, tutte in http://www.gaetanopetrelli.it. V. anche, per approfondimenti, AA.VV., I decreti legislativi di attuazione della III
direttiva in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nell'attività notarile,
in Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Roma, 2008,
AA.VV., Il notaio e la normativa antiriciclaggio, Roma, 2006.
Con D.Lgs. 11 maggio 2009, n. 54 (in G.U. n. 122 del 28.5.2009), in vigore dal 29 maggio 2009, sono state approvate modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
In particolare, si è precisato che le risorse economiche, comprensive sia di beni mobili che immobili, che possono costituire oggetto di congelamento, nonché delle altre misure previste dal decreto, possono essere “possedute anche per interposta persona fisica o giuridica”.
L’art.
7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del
19.6.2009), in vigore dal 4 luglio
Vengono
apportate alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.
Viene poi sostituito l’art. 2, riguardo ai termini di conclusione del procedimento. La previsione residuale, in mancanza di diverse disposizioni legislative o regolamentari, è ora quella della necessaria conclusione del procedimento nel termine di trenta giorni (anziché dei novanta giorni precedenti). Con disposizioni regolamentari possono essere previsti termini non superiori a novanta giorni (e in alcuni casi anche di termini non superiori a centoottanta giorni). La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
In sede di prima attuazione della legge n. 69/2009, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 2 della legge n. 241/1990, sono adottati entro il 4 luglio 2010. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti.
Ai sensi del nuovo art. 2-bis della legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni e i soggetti comunque preposti all’esercizio di funzioni amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni culturali paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs. n. 42/2004 (art. 7, comma 4, della legge n. 69/2009).
L’art. 8 della legge 18 giugno 2009, n. 69, modifica l’art. 16 della legge n. 241/1990, prevedendo che i pareri obbligatori devono essere rilasciati dagli organi consultivi competenti entro venti giorni (anziché entro quarantacinque giorni come prima disposto). In caso di decorrenza infruttuosa del termine, per i pareri obbligatori l’amministrazione ha facoltà di procedere senza parere; in caso invece di parere facoltativo, l’amministrazione ha l’obbligo di procedere senza parere. I pareri sono sempre trasmessi con mezzi telematici.
L’art. 9 della legge n. 69/2009 modifica l’art. 19, comma 2, della legge n. 241/1990, disponendo che nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, dispone, al primo comma, che a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Viene in tal modo generalizzata ed estesa la previsione già dettata per i provvedimenti delle Agenzie fiscali dall’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La medesima regola vale per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione già da effettuarsi sulla stampa quotidiana (riguardo a procedure ad evidenza pubblica e bilanci da parte delle p.a.). I suddetti adempimenti possono essere attuati, a norma dell’art. 32, comma 3, mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. Ai suddetti fini il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti suindicati.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. È fatta salva (art. 32, comma 7) la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici.
L’art. 16-bis, commi 5, 6 e 7, del
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008),
in vigore dal 29 novembre 2008, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio
2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29
gennaio 2009, come modificato dall’art. 35 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in
Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio
Come precisato nell’allegato “A” al decreto, qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, può chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini. L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione è resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici è inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.
Con D.P.C.M. 6 maggio 2009 (in G.U. n. 119 del 25.5.2009) sono state dettate le relative disposizioni attuative, riguardante le modalità di rilascio e di utilizzo della suddetta casella di posta elettronica, la quale è assegnata a semplice richiesta del cittadino e gratuitamente (art. 2).
La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), ossia per ogni scambio di documenti e informazioni con le pubbliche amministrazioni, con gli effetti previsti dall’art. 16-bis, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185: l’effetto è, cioè, equivalente alla notificazione a mezzo della posta (art. 3, comma 1).
Per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei
rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente
rilasciato sulla base della relativa richiesta (art. 3, comma 2). La
volontà del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma
Le pubbliche amministrazioni istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica; esse rendono quindi disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, ed accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 82/2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 82/2005. Alla casella PEC è equiparato, anche per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”. Le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell’art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo. Pertanto, le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità sopra previste sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, salva la facoltà della pubblica amministrazione di richiedere l’utilizzo della firma digitale (art. 4).
Come precisato nell’allegato “A” al decreto, in qualunque momento il cittadino può comunicare la sua volontà di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La comunicazione è effettuata, previa autenticazione, tramite un'apposita funzione del sito. Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore dall'avvenuta comunicazione del recesso. In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.
L’art. 34 della legge 18 giugno 2009, n.
Riguardo alla posta elettronica
certificata, disciplinata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e dal successivo
D.P.C.M. 2 novembre 2005 (in G.U. n. 266 del 15.11.2005), ed agli effetti del
relativo utilizzo, cfr. anche la Rassegna relativa al primo semestre
L’art. 16, commi 12-bis e
seguenti, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280
del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del
28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio
Il comma 10-bis dell’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, modificando la disciplina già dettata dall’art. 36, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come aggiunto dalla legge di conversione, 6 agosto 2008, n. 133, obbliga gli intermediari abilitati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di cessione di quote con firma digitale.
Il documento informatico deve, peraltro, essere pur sempre munito dell’autentica notarile, ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’amministrazione digitale: la deroga, apportata dalla nuova previsione normativa, riguarda unicamente il soggetto obbligato alla registrazione ed al pagamento dell’imposta (che nella fattispecie in esame non è più il notaio, ma unicamente l’intermediario abilitato (il quale è anche responsabile d’imposta, per effetto della nuova previsione del comma 10-bis, sopra richiamata). Occorre tener conto anche dell’eventualità che le parti perfezionino la cessione di quote mediante apposizione delle firme digitali (non autenticate) ad un documento informatico, senza poi rivolgersi ad alcun intermediario abilitato: in questo caso il negozio giuridico sarebbe certamente valido, pur non essendo opponibile ai terzi ed alla società in quanto non iscrivibile nel registro delle imprese, e l’atto sarebbe soggetto a registrazione solo in caso d’uso: ciò in quanto il comma 10-bis non ha modificato le previsioni del testo unico in materia di imposta di registro, ed in particolare l’art. 6 dello stesso, e l’art. 2 della tabella allegata, e non ha quindi disposto la registrazione in termine fisso della scrittura privata non autenticata (seppur informatica).
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 21 aprile 2009 (reperibile sul sito http://www.gaetanopetrelli.it, sezione “Novità”), ha interpretato la disciplina in oggetto nel senso che sia sempre necessaria, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di cessione di quote con firma digitale, l’autentica notarile ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. n. 82/2005, ritenendo che la contraria tesi, oltre a creare irragionevolmente due procedure alternative (una più garantista con l’intervento del notaio, obbligato da norme pubblicistiche ai controlli di legalità, e l’altra meno garantista), contrasti con la lettera e la ratio delle disposizioni legislative in materia.
Per il commento di tale disciplina, v. anche PETRELLI-MACCARONE, Le cessioni di quote di s.r.l. con
firma digitale (tra la L. n. 133 del 2008 e la L. n. 2 del 2009), in Giur.
merito, 2009, p. 696; PETRELLI-MACCARONE, Le cessioni di quote di
s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del
L’art. 16, comma
12-quater, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U.
n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, aggiunto dalla legge di
conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del
28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio
I primi commenti alla nuova normativa (oltre ai commenti dottrinali, v. gli orientamenti del Consiglio notarile di Milano, del Comitato notarile del Triveneto e del Consiglio Nazionale del Notariato) sono concordi nel ritenere derogabile la nuova normativa, e quindi possibile – anche dopo il 30 marzo 2009 – sia l’istituzione volontaria del libro dei soci, sia la subordinazione degli effetti nei confronti della società (ma non nei confronti dei terzi) dell’effetto del suddetto trasferimento (nonché del mutamento del domicilio dei soci) a partire dal momento dell’iscrizione nel libro. La deroga viene, anzi, ritenuta opportuna, in quanto il requisito dell’iscrizione nel libro soci consente agli amministratori di venire a conoscenza dei mutamenti della compagine sociale e del domicilio dei soci (dovendo altrimenti monitorarsi in continuazione il registro delle imprese), e di esercitare il controllo di conformità del trasferimento alle disposizioni statutarie (in particolare, clausole di prelazione e di gradimento), oltre che la verifica della regolarità formale del trasferimento.
Appare consigliabile, pertanto, l’inserimento nello statuto delle s.r.l., di clausole statutarie che obblighino gli amministratori ad istituire il libro soci, disciplinando nel contempo l’efficacia delle relative iscrizioni. È ovviamente possibile non derogare alla nuova disciplina del codice civile (assoggettando la società ai suddetti inconvenienti), come pure eventualmente derogare al disposto dell’art. 2470, comma 1, c.c., subordinando l’effetto del trasferimento delle quote nei confronti della società all’iscrizione, anziché al deposito, nel registro delle imprese, e ponendo a carico dell’acquirente di partecipazioni sociali l’obbligo di comunicare tempestivamente alla società il titolo del proprio acquisto. In questo caso, tuttavia, si rischia l’inconveniente di far produrre effetti apparenti nei confronti della società a trasferimenti di partecipazioni sociali posti in essere in violazione di clausole statutarie (ad es., di prelazione e/o gradimento), e si assoggettano gli amministratori ad un gravoso obbligo di controllo delle risultanze del registro delle imprese (inconvenienti, questi, ai quali può porre rimedio solo in parte la previsione di obblighi statutari in capo all’acquirente della quota). La soluzione statutaria di impedire l’esercizio dei diritti sociali a chi, pur iscritto come socio nel registro delle imprese, non abbia tuttavia in realtà tale qualifica (in conseguenza della violazione di clausole statutarie) rischia invece di pregiudicare eccessivamente la certezza dei rapporti sociali, in assenza di un “documento di legittimazione” quale è il libro soci.
Per quanto riguarda gli statuti redatti anteriormente al 30 marzo 2009, si ritiene che – in presenza di normativa sopravvenuta derogabile dall’autonomia statutaria – le clausole che fanno espresso riferimento al libro dei soci ed agli effetti della relativa iscrizione conservino la loro validità ed efficacia fino ad eventuale modifica dello statuto.
V. anche, sul punto, la Circ. Unioncamere 11 febbraio 2009, n. 2453.
Per approfondimenti, v. PETRELLI, La soppressione del libro soci delle s.r.l., in Società, 2009, p. 425 ss., ed in http://www.gaetanopetrelli.it; nonché, allo stesso indirizzo Internet, PETRELLI, Clausole statutarie in materia di libro soci delle s.r.l.
L’art. 42 della “Legge comunitaria
Viene, in particolare, modificato l’art. 2250 c.c. (indicazioni negli atti e nella corrispondenza), disponendosi ora che gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Queste disposizioni riguardano tutte le società di capitali (quindi anche quelle che operino esclusivamente nel mercato interno).
L’art. 2250 c.c. dispone, inoltre, che le suddette società di capitali che dispongono di un sito internet (“spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”) forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (ossia le indicazioni relative ad iscrizione nel registro delle imprese, capitale sociale, stato di liquidazione, carattere unipersonale della società).
L’art. 23, comma 13, del d.l. anticrisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 (v. il testo sul Sole 24 Ore del 28 giugno 2009), modifica l’art. 9, comma 8, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, stabilendo che la comunicazione unica per la nascita dell’impresa è obbligatoria a decorrere dal 1° ottobre 2009.
L’art. 7, comma 3-sexies, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. n. 34 del giorno 11.2.2009), aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (in G.U. n. 85 del giorno 11.4.2009), ha modificato la disciplina codicistica relativa alle azioni proprie, che era già stata modificata con il D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. n. 216 del 15.9.2008).
Viene, innanzitutto, ulteriormente modificato l’art. 2357, comma 3, del codice civile, stabilendosi ora che il valore nominale delle azioni proprie acquistate dalle società “aperte”, alle condizioni ivi previste, non può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
Per gli altri aspetti di
disciplina modificati dal d. lgs. n. 142/2008, cfr. la Rassegna relativa
al secondo semestre
Con D.M. 17 febbraio 2009, n. 29 (in G.U. n. 78 del 3.4.2009), in vigore dal 18 aprile 2009, è stato approvato il Regolamento in materia di intermediari finanziari, di soggetti non operanti nei confronti del pubblico e dei confidi, ai sensi degli articoli 106, 107, 113, 155, commi 4 e 5, del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.).
L’art. 3 del decreto definisce l’attività di “concessione di finanziamenti”; l’art. 4 quella di “intermediazione in cambi”; l’art. 5 quella di “prestazione di servizi a pagamento”; l’art. 6 quella di “assunzione di partecipazioni”.
L’art. 7 precisa che gli
intermediari finanziari, oltre alle attività suindicate, possono
esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le
attività previste all’art. 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario,
numeri da
Per quanto concerne le principali tra le attività oggetto di regolamentazione nel decreto, sono dettate le seguenti norme.
A) – ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI.
Questa attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso ad operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, rilascio di fideiussioni, impegni di firma e garanzie in genere (art. 3).
Essa si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità (art. 9, comma 1). Non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza (art. 9, comma 2). L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci (art. 9, comma 4). L'attività di rilascio di garanzie è esercitata nei confronti del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario della garanzia non faccia parte del gruppo dell'intermediario finanziario (art. 9, comma 5).
A norma dell’art. 11, i soggetti che intendono esercitare l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico devono essere iscritti nell'elenco generale e, oltre a rispettare le condizioni previste nell’art. 106 del t.u.b. devono – tra l’altro – essere costituiti in forma di società per azioni, avere un capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni (con gli altri requisiti ivi previsti), avere un oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
A norma dell’art. 12, i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva l’attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall’art. 113 del t.u.b.; questo obbligo ricorre anche a carico dei soggetti che esercitano dette attività non nei confronti del pubblico in via prevalente (l’art. 13 definisce i parametri (in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi) alla luce dei quali determinare quando sussiste l’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, della suddetta attività e delle altre attività finanziarie).
L’art. 15 definisce le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria l’iscrizione nell’elenco speciale, di cui all’art. 107 del t.u.b.: ciò si verifica quando gli intermediari finanziari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 104 milioni.
A norma dell’art. 16, gli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o intendono esercitare in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale; essi devono, inoltre e tra l’altro, essere costituiti in forma di società per azioni, avere un capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni (oltre agli altri requisiti ivi previsti), avere un oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
A norma dell’art. 23, comma 3, gli intermediari finanziari che, alla data del 18 aprile 2009 già svolgono l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del decreto in esame, ovvero dismettono l'attività, adottando le conseguenti modifiche statutarie.
B) – ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI.
Per assunzione di partecipazioni si intende l'attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese (art. 6, comma 1). Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 6, comma 2).
L'attività di assunzione di partecipazioni è esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvengano nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio (art. 9, comma 6).
A norma dell’art. 12, i soggetti
che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva
l’attività di assunzione di partecipazioni sono obbligati all'iscrizione
nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall’art. 113 del t.u.b.;
questo obbligo ricorre anche a carico dei soggetti che esercitano dette
attività non nei confronti del pubblico in via prevalente (l’art.
13 definisce i parametri (in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli
ultimi due esercizi chiusi) alla luce dei quali determinare quando sussiste
l’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, della suddetta
attività e delle altre attività finanziarie). Tuttavia, ai sensi del comma 3
dell’art.
A norma dell’art. 23, comma 4, la Banca d'Italia determina le modalità per la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco generale di cui all’art. 113 del t.u.b. dei soggetti che, alla data del 18 aprile 2009 esercitano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto in esame.
L’art. 15 definisce le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria l’iscrizione nell’elenco speciale, di cui all’art. 107 del t.u.b.: ciò si verifica quando gli intermediari finanziari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 52 milioni.
C) – CONFIDI.
L’art. 15 definisce le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria l’iscrizione nell’elenco speciale, di cui all’art. 107 del t.u.b.: ciò si verifica quando i confidi abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 75 milioni.
Con D.M. 5 marzo 2009 (in G.U. n. 62 del 16.3.2009), è stato prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per l’iscrizione nell’elenco speciale (di cui all’art. 107, comma 1, del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385), dei confidi, ai sensi dell’art. 155, comma 4-bis, del suddetto testo unico.
Ai confidi non si applica, a norma dell’art. 16, ultimo comma, la disposizione dell’art. 11 (a norma della quale i soggetti che intendono esercitare l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico devono essere iscritti nell'elenco generale e, oltre a rispettare le condizioni previste nell’art. 106 del t.u.b. devono – tra l’altro – essere costituiti in forma di società per azioni, avere un capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni (con gli altri requisiti ivi previsti), avere un oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico; e per la quale, inoltre, gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico).
Ai confidi non si applica inoltre la disposizione dell’art. 16 (a norma della quale gli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o intendono esercitare in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale, e devono, tra l’altro, essere costituiti in forma di società per azioni, avere un capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni (oltre agli altri requisiti ivi previsti), avere un oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico).
Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 14 maggio 2009 (in G.U. n. 141 del 20.6.2009), in vigore dal 20 giugno 2009, sono state emanate – in relazione a quanto sopra – disposizioni concernenti:
a) - le modalità di iscrizione e di cancellazione nei rispettivi elenchi dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli artt. 106, 113 e 155 del t.u.b.;
b) - le modalità di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale dei soggetti che operano nel settore finanziario;
c) - gli obblighi di comunicazione degli esponenti aziendali e dei soggetti che operano nel settore finanziario.
L’art. 19, comma 6, del d.l. anticrisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 (v. il testo sul Sole 24 Ore del 28 giugno 2009), detta l’interpretazione autentica dell’art. 2497, comma 1, del codice civile, precisando che per “enti”, aventi la direzione ed il coordinamento di società, si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.
L’art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, detta alcune disposizioni in materia di società pubbliche.
In particolare, è stato modificato l’art. 3, comma 12, della legge n. 244/2007; fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 459 ss., della legge n. 296/1996, o da altre disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, devono adeguarsi alle nuove disposizioni (numero massimo degli amministratori; riduzione dei relativi compensi; deleghe operative al presidente con delibera assembleare; soppressione della carica di vicepresidente o comunque esclusione di compensi aggiuntivi; delega con compenso solo ad un componente del consiglio di amministrazione; funzione di controllo interno; divieto di gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali; limitazione allo strettamente necessario di comitati consultivi o proponenti). Disciplina la cui versione definitiva risulta, ora, dall’art. 19, commi 7 e 8, del d.l. anticrisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 (v. il testo sul Sole 24 Ore del 28 giugno 2009).
Ai sensi del nuovo art. 3, comma 27-bis, della legge n. 244/2007, in caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia. A norma del comma 29, per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.
A norma del comma 32-bis del suddetto art. 3, non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
L’art. 19, comma 5, del d.l. anticrisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 (v. il testo sul Sole 24 Ore del 28 giugno 2009), detta una nuova disciplina per alcune c.d. società in house; dispone, in particolare, che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato.
Per ulteriori profili di disciplina delle società con partecipazione pubblica, cfr. le precedenti Rassegne normative relative al primo semestre 2006, al secondo semestre 2006, al secondo semestre 2007 ed al primo semestre 2008, tutte in http://www.gaetanopetrelli.it.
Con Raccomandazione della Commissione CE in data 30 aprile 2009 (2009/385/CE) (in G.U.C.E. n. L120 del 15.5.2009), sono state integrate le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE, per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori di società quotate.
L’art. 32, comma 7-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, e ulteriormente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 49 del 28.2.2009), ha disposto che la misura minima di capitale richiesto alle società di riscossione, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini dell'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.
Cfr. anche la Rassegna
relativa al primo semestre
Ai sensi del nuovo comma 4
dell’art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall’art. 41-bis,
comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008),
aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 49 del
28.2.2009), “Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere
intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata
a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da
persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è
definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo
comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la
cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della
legge 31 luglio 1997, n.
Ai sensi del nuovo sesto comma dell’art. 1, “Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della legge n. 416/1981, come sostituito dall’art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62, “L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime”.
Con Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 aprile 2009, n. 195/09/CONS (in G.U. n. 135 del 13.6.2009) sono state dettate disposizioni modificative del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.
In materia di società editrici, v. CERRAI, Le imprese editoriali, in Trattato delle società per azioni, 8, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1992, p. 343; GENTILI, Le società editrici, in Impresa e tecniche di documentazione giuridica, I, Milano, 1990; PAOLINI, Oggetto sociale: attività editoriale e compatibilità con attività diverse, in Studi e materiali, 2007, 2, p. 1522; PAOLINI, Oggetto sociale: raccolta di pubblicità ed editoria, in Studi e materiali, 2004, 2, p. 1183.
Con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 12 maggio 2009 (in G.U. n. 120 del 26.5.2009), sono state emanate disposizioni relative alla Direttiva 2007/44/CE, in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.
Più precisamente, considerato che è scaduto il termine per il recepimento da parte dello Stato italiano della suddetta Direttiva, la quale reca disposizioni di dettaglio, chiare e precise, nella determinazione dei diritti e degli obblighi in capo ai soggetti che ne sono destinatari, si è ritenuto - secondo un'impostazione condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze - che tali disposizioni abbiano diretta efficacia nell'ordinamento italiano; esse, pertanto, devono essere applicate anche se in contrasto o non previste dal quadro normativo nazionale allo stato vigente. Il provvedimento illustra quindi le previsioni comunitarie che si ritiene abbiano diretta applicazione alle banche e alle capogruppo di gruppi bancari (all. 1) nonché alle SIM (all. 2), con alcune indicazioni operative e procedurali.
L’art. 2 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4
luglio
L’art. 18-ter dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con apposito regolamento, ancora da emanarsi, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Con regolamento può essere previsto il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Nell’albo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo.
Con D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 (in G.U. n. 303 del 30.12.2008), in vigore dal 14 gennaio 2009, era stato approvato il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari. Si ricorda che l’«albo delle persone fisiche consulenti finanziari» è quello disciplinato dall’art. 18-bis del Testo unico della finanza (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), introdotto dal D. Lgs. n. 164/2007. La «consulenza in materia di investimenti» è il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del d. lgs. n. 58/1998.
L’art. 23, comma 7, del d.l. anticrisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 (v. il testo sul Sole 24 Ore del 28 giugno 2009), ha modificato l’art. 19, comma 14, della legge 17 settembre 2007, n. 164, disponendo che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all’art. 18-bis del d. lgs. n. 58/1998, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del suddetto t.u.f. senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Cfr. anche, sul punto, le Rassegne
relative al secondo semestre 2007 (“Mercati degli strumenti finanziari”),
ed al primo semestre
Con Deliberazione Consob 29 dicembre 2008, n. 16763 (in G.U. n. 5 del giorno 8.1.2009) è stato adottato il Regolamento di attuazione del d. lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, riguardante la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, e le relative procedure.
In particolare, l’art. 2, comma 3, lett. b), del Regolamento individua, tra i soggetti nell’ambito dei quali individuare i componenti della Camera di conciliazione e arbitrato, i Notai con almeno sei anni di anzianità di esercizio.
Con Deliberazioni Consob in data 19 marzo 2009, n. 16840 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 81 del 7.4.2009), ed in data 1 aprile 2008, n. 16850 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 83 del 9.4.2009) sono state approvate modificazioni ed integrazioni al Regolamento emittenti, adottato con deliberzione n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni.
Con Deliberazione della Banca
d’Italia 16 dicembre 2008, n. 786 (in G.U. n. 6 del 9.1.2009) è stato
modificato il Regolamento adottato in data 14 aprile
Gli artt. 46, 47 e 48 della
“Legge comunitaria
La
convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato
regolamento (CE) n.1082/2006, sono approvati all’unanimità dei suoi membri e
sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e
seguenti del codice civile, a pena di nullità.
Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva.
Lo
statuto e la convenzione sono pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Anche le modifiche alla convenzione e
allo statuto del GECT sono iscritte nel Registro, e di esse va data altresì
comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Cfr.
anche, in argomento, COCUCCI, Nuove forme di cooperazione territoriale
transfrontaliera: il gruppo europeo di cooperazione territoriale, in Riv.
it. dir. pubbl. comunitario, 2008, p. 891; DICKMANN, Il gruppo europeo
di cooperazione territoriale (Gect), in Foro amm.-Cons. Stato, 2006,
p. 2901.
Con sentenza della Corte di Giustizia CE 16 dicembre 2008, causa C-20/06 (Cartesio Oktató és Szolgáltató bt), è stato deciso che “allo stato attuale del diritto comunitario, gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad una società costituita in forza del diritto nazionale di tale Stato membro di trasferire la propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita”. Il punto di vista preso in considerazione è, quindi, quello dello Stato membro “di partenza”, e non quello “di arrivo”, per il quale valgono invece conclusioni diverse.
Cfr., sul punto, tra gli altri, KINDLER, Libertà di stabilimento e diritto
internazionale privato delle società, in Nuovi strumenti del diritto
internazionale privato. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 549; CONTALDI,
Libertà di stabilimento delle società e norme nazionali di conflitto, in
Il diritto privato dell'Unione europea, a cura di Tizzano, II, Torino,
2006, p. 1325; BENEDETTELLI, Diritto internazionale privato delle società e
ordinamento comunitario, in Diritto internazionale privato e diritto
comunitario, a cura di Picone, Padova, 2004, p. 205; BALLARINO, Sulla
mobilità delle società nella Comunità europea. Da Daily Mail a Uberseering:
norme imperative, norme di conflitto e libertà comunitarie, in Riv. soc.,
2003, p. 669; LICINI, Nota a Corte Giustizia 5 novembre 2002 n. C-208 - La
sentenza Uberseering: un tentativo di riscrivere il d.i.p. per le società comunitarie?,
in Notariato, 2003, p. 347; PETRELLI, Lo stabilimento delle società
comunitarie in Italia, in Atti del 40° Congresso Nazionale del Notariato,
Milano, 2003, p. 77, ed in Riv. not., 2004, p. 343.
Con Regolamento (CE) del Consiglio in data 18 dicembre 2008, n. 4/2009 (in G.U.C.E. n. L7 del 10.1.2009), che troverà applicazione a partire dal 18 giugno 2011 (a condizione che il Protocollo dell’Aja, di cui infra, sia applicabile alla Comunità europea da tale data), sono state disciplinate la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
A partire dalla suddetta data, pertanto, cesserà di produrre effetto l’art. 45 della legge n. 218/1995, che rinvia attualmente alla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con legge 24 ottobre 1980, n. 745.
L’obiettivo del Regolamento è
quello di far sì che un
creditore di alimenti possa ottenere facilmente in uno Stato membro una
decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza
ulteriori formalità (9° “Considerando”).
Il Regolamento si applica alle obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di
affinità (art. 1, par. 1). Lo stesso non si applica limitatamente alla
Danimarca (48° “Considerando”), mentre trova applicazione per tutti gli
altri Stati membri, compreso il Regno Unito (come risulta dalla Decisione
della Commissione europea in data 8 giugno 2009 (2009/451/CE),
in G.U.C.E. n. L149 del 12.6.2009).
Il Regolamento trova applicazione alle decisioni emanate da autorità giurisdizionali o amministrative, nonché alle obbligazioni alimentari nascenti da atti pubblici, intendendosi per “atto pubblico”, a norma dell’art. 2 del Regolamento, “qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; e ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d’origine o da queste autenticata”.
Tra le disposizioni maggiormente rilevanti si segnalano:
- la previsione della possibilità di scegliere convenzionalmente il foro competente per le obbligazioni alimentari, secondo i criteri previsti dall’art. 4;
- la legge
applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo
dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento (art.
15);
- gli artt. 16 ss. disciplinano il
riconoscimento delle decisioni riguardanti obbligazioni alimentari; gli artt. 26
ss. disciplinano i presupposti dell’efficacia esecutiva delle decisioni;
- l’art. 48 estende agli atti pubblici
le disposizioni sul riconoscimento e l’esecutività riguardanti le
decisioni;
- l’art. 65 esonera gli atti e decisioni
previsti nel Regolamento da qualsiasi legalizzazione o formalità
analoga;
- l’art. 68 disciplina i rapporti con altri strumenti comunitari, in particolare con la disciplina generale del titolo esecutivo europeo.
Il Protocollo dell’Aja del 23
novembre 2007 è reperibile sul sito “http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=133”.
La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è, ai sensi
dell’art. 3 del suddetto Protocollo, la legge dello Stato di residenza
abituale del creditore (salve le previsioni speciali previste negli artt. 4
e seguenti del Protocollo), la quale trova applicazione anche quando è quella
di uno Stato non contraente (art. 2 del Protocollo). A norma dell’art. 8 del
Protocollo, il creditore ed il debitore di alimenti possono scegliere,
in ogni momento e per iscritto, convenzionalmente la legge applicabile
all’obbligazione, ed in particolare la legge nazionale o della residenza
abituale di una delle parti al momento della scelta, o la legge applicabile
alle loro relazioni patrimoniali, ovvero la legge designata dalle parti per
disciplinare il divorzio o la separazione personale. Ai fini di cui sopra, per quanto concerne gli
ordinamenti di common law la legge del “domicile” sostituisce quella della
cittadinanza (art. 9 del Protocollo; art. 2, par. 3, del Regolamento).
Cfr., sulla materia, QUEIROLO-SCHIANO DI PEPE, Le obbligazioni alimentari
nel diritto internazionale privato comunitario, in Lezioni di diritto
dell'Unione europea e relazioni familiari, Torino, 2008, p. 365;
TROMBETTA-PANIGADI, Le obbligazioni alimentari, in Persona e famiglia,
a cura di De Cesari, Torino, 2008, p. 449; VIARENGO, Le obbligazioni
alimentari nel diritto internazionale privato comunitario, in La famiglia
nel diritto internazionale privato comunitario, a cura di Bariatti, Milano,
2007, p. 227; BARUFFI, Il riconoscimento delle decisioni in materia di
obbligazioni alimentari verso i minori: l'Unione Europea e gli Stati Uniti a
confronto, in Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 39;
BORRÁS, Reservations, Declarations and Specifications: Their Function in the
Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms
of Family Maintenance, in Nuovi strumenti del diritto internazionale
privato. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 125; DUNCAN, The Hague
Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support
and Other Forms of Family Maintenance. Comments on its Objectives and Some of
its Special Features, in Yearbook of Private International Law,
2008, p. 313; BONOMI, The Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law
Applicable to Maintenance Obligations, in Yearbook of Private
International Law, 2008, p. 333.
In data 1 gennaio 2009 è entrata in vigore tra Germania, Francia e Regno Unito, ed in data 1 luglio 2009 per la Svizzera, la Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti incapaci (cfr. il relativo testo, e le altre informazioni utili, in http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=71). La Convenzione individua, quale autorità competente in linea generale ad adottare le misure di protezione (comprese le autorizzazioni di volontaria giurisdizione) quella dello Stato di residenza abituale dell’incapace (art. 5), le quali applicano la propria legge (art. 13). La Convenzione ha applicazione universale, e quindi le relative disposizioni si applicano anche se la legge designata non è quella di uno Stato contraente (art. 18).
Allo stato attuale, le previsioni della Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000 trovano applicazione per l’Italia, in virtù del rinvio (art. 13 della legge n. 218/1995), solamente quando l’incapace maggiorenne sia cittadino di uno dei suddetti Stati (Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera), in tal modo integrando e modificando la previsione dell’art. 43 della legge n. 218/1995). Cosicché, ad esempio, trattandosi di un soggetto legalmente incapace che sia cittadino francese abitualmente residente in Italia, sarà la legge italiana a trovare applicazione, e l’autorità giudiziaria italiana ad essere competente.
Per un commento alla suddetta Convenzione, cfr. LAGARDE,
La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale
des adultes, in Revue critique de droit international privé, 2000,
p. 159.
Con Decisione della Commissione
europea in data 22 dicembre 2008 (2009/26/CE, in G.U.C.E. n. L10 del
15.1.2009), è stato dato atto della applicabilità al Regno Unito del
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
giugno 2008 (in G.U.C.E. n. L177 del 4.7.2008), c.d. Regolamento "Roma
I", disciplina la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali per
i contratti conclusi “dopo il 17 dicembre
Conseguentemente, il suddetto Regolamento troverà applicazione a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, fatta eccezione per la Danimarca.
Cfr. inoltre, sulla materia, BAREL, Le notificazioni nello spazio giuridico europeo,
Padova, 2008; DE CESARI, Notificazioni e comunicazioni nello spazio
comunitario, in Diritto internazionale privato e processuale comunitario,
Torino, 2005, p. 215; FRIGO, Tutela dei crediti
e profili problematici relativi alla notificazione degli atti all'estero,
in La tutela transnazionale del credito, a cura di De Cesari e Frigessi
di Rattalma, Torino, 2007, p. 67; DANIELE-MARINO, Momento perfezionativo e
regime linguistico delle notificazioni: dalla sentenza Leffler alla proposta di
modifica del regolamento n. 1348/2000, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 2007, p. 969; CARELLA, Le notificazioni internazionali nel
regolamento (CE) n. 1348/2000 e lo Spazio giudiziario europeo, in Cooperazione
giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto
internazionale ed europeo, a cura di Carella, Bari, 2007, p. 41.
Con Regolamento (CE) della
Commissione in data 6 aprile 2009, n. 280/2009 (in G.U.C.E. n. L93 del
7.4.2009), sono stati modificati gli allegati I, II, III e IV del Regolamento
(CE) n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (c.d. Regolamento “Bruxelles I”). L’allegato I riporta le
norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento; l’allegato II
contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri
a trattare l’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività;
l’allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il
ricorso contro la decisione relativa a tale istanza; l’allegato IV elenca le
procedure di ricorso contro tale decisione.
Sul
Regolamento “Bruxelles I”, cfr. SALERNO, Giurisdizione
ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (CE) n. 44/2001,
Padova, 2006; CARBONE, Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e
commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004, Torino, 2006;
CARBONE-QUEIROLO, La competenza giurisdizionale e la circolazione delle
decisioni in materia civile nell'ambito dello spazio giudiziario europeo,
in Il diritto privato dell'Unione europea, a cura di Tizzano, II,
Torino, 2006, p. 1839; DE CESARI, La competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
in Diritto internazionale privato e processuale comunitario, Torino,
2005, p. 59; LUPOI-VULLO, La giurisdizione italiana, in Giurisdizione
italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri, Trattato di diritto
civile del Consiglio nazionale del notariato, Napoli, 2007, p. 1; CIVININI,
Il riconoscimento delle sentenze straniere, in Giurisdizione
italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri, cit., p. 427;
D'ALESSANDRO, Il riconoscimento delle sentenze straniere, Torino, 2007.
L’art. 6 della “Legge comunitaria
V. anche, di recente sull’argomento, SPITALERI, Le discriminazioni alla rovescia nella recente giurisprudenza comunitaria: rimedi insufficienti o esorbitanti?, in Dir. Unione europea, 2007, p. 917; DI SERI, La responsabilità del giudice nell’attività interpretativa: una discriminazione a rovescio? (nota a Corte giustizia CE 13 giugno 2006, n. 173/03, Soc. traghetti del Mediterraneo c. Gov. Italia), in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2006, p. 1116; ZOPPI, Le discriminazioni a rovescio, in Dir. comunitario scambi internaz., 2006, p. 795; VEDASCHI, L’incostituzionalità delle «discriminazioni a rovescio»: una resa al diritto comunitario? (nota a Corte cost. 30 dicembre 1997, n. 443), in Giur. cost., 1998, p. 283.
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, n. 2008/122/CE (in G.U.C.E. n. L33 del 3 febbraio 2009), detta nuove disposizioni in materia di tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio. Contestualmente, viene abrogata la Direttiva n. 94/47/CE (art. 18). Agli Stati membri è concesso fino al 23 febbraio 2011 per adeguarsi alle nuove prescrizioni della Direttiva (art. 16).
La Direttiva, che si applica alle transazioni commerciali tra imprese e consumatori, lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che prevedono rimedi giuridici generali appartenenti al diritto dei contratti (art. 1, par. 2, lett. a), come pure quelle riguardanti la pubblicità (registrazione) mobiliare e immobiliare ed il trasferimento di beni immobili (art. 1, par. 2, lett. b), e quelle riguardanti la natura giuridica dei diritti che sono oggetto dei contratti di multiproprietà (art. 1, par. 2, lett. d).
Viene definito, tra l’altro, come “contratto di multiproprietà” il “contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”.
L’art. 3 della Direttiva
disciplina la pubblicità; l’art. 4 le informazioni precontrattuali; l’art. 5 la
forma ed il contenuto dei contratti di multiproprietà; gli artt. da
L’art. 12 sancisce il carattere imperativo ed inderogabile della Direttiva.
Sulla disciplina attuativa della normativa comunitaria in materia di multiproprietà, v. – per limitarsi alle opere monografiche – CASTRONOVO-MAZZAMUTO, La multiproprietà, in Manuale di diritto privato europeo, II, Milano, 2007, p. 73; TRIMARCHI, La multiproprietà, in Il diritto privato dell'Unione europea, a cura di Tizzano, I, Torino, 2006, p. 290; VENEZIANO, La multiproprietà, in Trattato di diritto privato europeo, a cura di Lipari, II, Padova, 2003, p. 321; CALICE, Vendite di diritti di "godimento ripartito" di beni immobili: formalismo e tutela dell'acquirente, Torino, 2006; TASSONI, I contratti di godimento parziale su immobili, in I contratti dei consumatori, I, a cura di Gabrielli e Minervini, Torino, 2005, p. 815; SCARDIGNO, La multiproprietà, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 7, Torino, 2005, p. 271; TATARANO, Il recesso dall'acquisto in multiproprietà e l'effetto reale, Napoli, 2003; ERMINI-LASCIALFARI-PANDOLFINI, I contratti di multiproprietà, Milano, 2003; GIUGGIOLI, Timesharing e multiproprietà, Milano, 2003; DI ROSA, Proprietà e contratto - Saggio sulla multiproprietà, Milano, 2002; MUNARI, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, Padova, 1999; CASELLI, La multiproprietà, Milano, 1999; DE NOVA-GIUGGIOLI-LEO, La multiproprietà, Milano, 1999; TASSONI, I diritti a tempo parziale su beni immobili, Padova, 1999; MORELLO-TASSONI, Multiproprietà, in Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento, II, Torino, 2003, p. 896; CONFORTINI, Multiproprietà (postilla di aggiornamento), in Enc. giur. Treccani, XX, Roma 1999.
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in data 6 maggio 2009, n. 2009/44/CE (in G.U.C.E. n. L146 del 10.6.2009) modifica – oltre alla direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
Per quanto concerne in particolare la direttiva 2002/47/CE, il 6° “Considerando” della direttiva del 2009 prevede che per facilitare l’uso dei crediti, è importante abolire o proibire eventuali norme amministrative, quali gli obblighi di notificazione e di registrazione, che renderebbero impossibile la cessione dei crediti. A norma dell’art. 1, par. 5, “Per i crediti, l’inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, al beneficiario della garanzia è sufficiente ad individuare il credito ed a provare tra le parti la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria. Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono disporre che l’inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, al beneficiario della garanzia sia sufficiente anche a individuare il credito e a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria nei confronti del debitore/o di terze parti”.
Significative sono peraltro le riserve riguardo al contenuto delle discipline nazionali a tutela dei terzi; ai sensi del nuovo 23° “Considerando” della direttiva del 2002, “La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di imporre regole per assicurare l’efficacia deicontratti di garanzia finanziaria nei confronti di terzi per quanto riguarda i crediti”. Il successivo art. 3, par. 1, dispone che “quando i crediti vengono forniti come garanzia finanziaria, gli Stati membri non prescrivono che la creazione, la validità, il perfezionamento, la priorità, la realizzabilità o l’ammissibilità come prova di tale garanzia finanziaria sia dipendente da atti formali quali la registrazione o la notificazione al debitore del credito fornito come garanzia. Gli Stati membri possono tuttavia esigere l’esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e della realizzabilità o ammissibilità come prova nei confronti del debitore o dei terzi”.
A norma dell’art. 3 della Direttiva 2009/44/CE, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformars alla presente direttiva entro il 30 dicembre 2010.
Sui contratti di garanzia
finanziaria, disciplinati in Italia dal d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170, cfr.
MAGNO, La nuova disciplina dei contratti di garanzia finanziaria, in Lezioni
di diritto privato europeo, a cura di Alpa e Capilli, Padova, 2007, p.
1127; MARINO, La disciplina delle garanzie
finanziarie. Profili innovativi, Napoli, 2005; CANDIAN, Garanzie
finanziarie (diritto comunitario), in Enc. dir., Annali, II, 2,
Milano, 2008, p. 607; MASTROPAOLO, Garanzie finanziarie (mercati finanziari),
in Digesto discipline privatistiche, sez. comm., Aggiornamento, ****,
Torino, 2008, p. 299, GABRIELLI, Contratti di garanzia finanziaria, in Digesto
discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento, Torino 2007, ***, I, p.
300.
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 aprile 2009, n. 2009/22/CE (in G.U.C.E. n. L110 del giorno 1.5.2009) ha dettato disposizioni in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, “codificando” le disposizioni già dettate dalla Direttiva 98/27/CE del 19 maggio 1998, e successive modificazioni e integrazioni, che unitamente a queste ultime viene quindi abrogata.
La nuova Direttiva entra in vigore il 29 dicembre 2009 (art. 10).
Sul tema v. CARLESI, Brevi note in tema di tutela inibitoria ed astreinte nei contratti del consumatore, in Scritti in onore di Marco Comporti, I, Milano, 2008, p. 529; DE SANTIS, Questioni in tema di tutela inibitoria collettiva, misure "ripristinatorie" e reintegrazione patrimoniale in favore dei consumatori, in Giur. it., 2008, p. 2800.
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 aprile 2009, n. 2009/24/CE (in G.U.C.E. n. L111 del 5.5.2009), relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, “codifica” le disposizioni già contenute nella Direttiva 91/250/CE del 14 maggio 1991, e successive modificazioni, apportando ulteriori modifiche alla relativa disciplina. La suddetta direttiva del 1991 viene quindi abrogata (art. 10) con decorrenza dall’entrata in vigore della nuova Direttiva, fissata per la data del 25 maggio 2009.
Cfr. in materia BORRUSO-CIACCI, La tutela giuridica del software e delle banche dati, in Diritto civile e informatica, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 369; CHIMIENTI, La tutela del software nel diritto d'autore, Milano, 2000; GIANNANTONIO, Programmi per elaboratore (tutela giuridica dei), in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma, 1995.
La Direttiva del Consiglio in
data 25 maggio 2009, n. 2009/50/CE (in G.U.C.E. n. L155 del 18.6.2009), intende
stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno, per
periodi superiori a tre mesi, di cittadini di paesi terzi che intendono
svolgere un’attività lavorativa altamente qualificata, nell’ambito del sistema
della Carta blu UE, e dei loro familiari (fatte salve comunque le
disposizioni più favorevoli eventualmente applicabili).
Ai
sensi dell’art. 14 della Direttiva, i titolari di Carta blu UE beneficiano di
un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che
ha rilasciato la Carta blu per quanto concerne, tra l’altro, il riconoscimento
di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le
procedure nazionali applicabili, nonché l’accesso a beni e servizi a
disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, comprese le procedure
per l’ottenimento di un alloggio.
L’art.
16 della Direttiva disciplina lo status di soggiornante di lungo periodo-CE
per i titolari di Carta blu UE, dichiarando applicabile la direttiva
2003/109/CE del Consiglio, con le deroghe previste nel medesimo articolo.
L’art. 17 disciplina quindi il rilascio del relativo permesso di soggiorno di
lungo periodo.
A norma dell’art. 23 della Direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 19 giugno 2011.
Sulla
disciplina del soggiorno di stranieri in Italia, cfr. anche le precedenti Rassegne
relative al primo semestre 2007, al secondo semestre 2007 ed al primo
semestre
La Direttiva del Consiglio in data 16 dicembre 2008, n. 2008/117/CE (in G.U.C.E. n. L14 del 20.1.2009) ha apportato alcune modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, al fine di combattere la frode fiscale relativa alle operazioni intracomunitarie.
Di particolare rilievo la previsione del nuovo art. 64, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE, a norma del quale “Le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell’articolo 196, che sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi. Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno”.
Gli Stati membri devono conformarsi alle prescrizioni della Direttiva entro il 1° gennaio 2010.
Con D.M. 26 maggio 2009, n. 57 (in G.U. n. 124 del 30.5.2009) è stata data parziale attuazione all’art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che prevede la notificazione per via telematica nei casi previsti dall’art. 170 c.p.c. (notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento), dall’art. 192 c.p.c. (notifica dell’ordinanza di nomina del consulente tecnico), e di ogni altra notificazione al consulente.
Il decreto in esame dispone che le suddette disposizioni si applicano, nel Circondario del Tribunale di Milano, a decorrere dalla data del 1° giugno 2009.
Con D.M. 27 aprile 2009 (in G.U. n. 107 del giorno 11.5.2009) sono state dettate nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia, in sostituzione di quelle già dettate con d.m. 24 maggio 2001 (in G.U. n. 128 del 5.6.2001). Regole la cui emanazione è prevista dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.m. 27 marzo 2000, n. 264, recante il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.
Il D.M. 8 gennaio 2009 (in G.U. n. 30 del 6.2.2009) ha adeguato gli importi dei diritti di copia e di certificato di cui al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Con Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 14 gennaio 2009, n. 1, sono state approvate le Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. «Terzo Correttivo» (d. lgs. 11 dicembre 2008, n. 152).
Con due Determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, entrambe in data 20 maggio 2009, nn. 3/2009 e 4/2009 (in Suppl. ord. n. 98 alla G.U. n. 145 del 25.6.2009), sono state definite le linee guida per i documenti di gara, e per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini del Project financing (finanza di progetto), ai sensi dell’art. 153 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).
Sul Project financing, v. PUCA, Schema di convenzione di project financing (tecniche contrattuali), in Notariato, 2006, p. 685; PUCA, Cos'è il project financing: concetti e storia (tecniche contrattuali), in Notariato, 2006, p. 544; SICA-D'ANTONIO, Project financing, in Il diritto privato della pubblica amministrazione, a cura di Stanzione e Saturno, Padova, 2006, p. 905; SCANO, Project financing. Società e impresa, Milano, 2006; CARRIERE, Finanza di progetto (project financing) (diritto privato), in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007, p. 597.
Con Protocollo d’intesa in data 1 aprile 2009 (in G.U. n. 98 del 29.4.2009), elaborato nell’ambito della Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, riguardante le misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, le regioni si sono impegnate ad approvare, entro e non oltre 90 giorni (quindi entro il 30 giugno 2009) proprie leggi al fine di disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici a destinazione residenziale, entro il limite del 35% della volumetria esistente; il Governo avrebbe dovuto emanare, entro dieci giorni, un decreto legge, dai contenuti concordati con regioni e sistema delle autonomie, per esemplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato.
Con Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 8 maggio 2009 (in G.U. n. 139 del 18.6.2009) è stato espresso il parere – richiesto dall’art. 11 del d.l. n. 112/2008 – sullo schema del piano nazionale per l’edilizia abitativa.
Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (in G.U. n. 97 del 28.4.2009),
in vigore dal 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77 (in Suppl. ord. n. 99 alla G.U. n. 147 del 27.6.2009), in
vigore dal 28 giugno
In particolare, l’art. 3, comma 1, del decreto ha disposto la concessione di contributi pubblici a fondo perduto, anche mediante finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale (secondo la nozione di abitazione principale di cui al d. lgs. n. 504/1992), distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, e, riguardo ad essi, l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti, inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi, con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili.
A norma del comma 5 dell’art. 3, la proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Quest’ultima è trascritta nei registri immobiliari sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità. Gli atti di compravendita stipulati in violazione del divieto di alienazione sono nulli.
L’art. 8-bis, comma 2, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. n. 34 del giorno 11.2.2009), aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (in G.U. n. 85 del giorno 11.4.2009), ha modificato l’art. 10 del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, disponendo che in caso di vendita di azienda con quota latte con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata; e che in caso di affitto di azienda con quota latte vigente al momento dell’assegnazione, la quota è resa disponibile anche all’affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell’azienda.
Con D.M. 3 giugno 2009 (in G.U. n. 138 del 17.6.2009) sono stati modificati ed integrati i criteri di nomina dei giudici onorari di Tribunale. In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del decreto, costituisce titolo di preferenza per la nomina, subito dopo l’esercizio di funzioni giudiziarie ed al pari della professione di avvocato, l’esercizio, anche pregresso, della professione di notaio. Ai sensi dell’art. 8, La nomina a giudice onorario di Tribunale ha la durata di tre anni; il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
Con altro D.M. in data 3 giugno 2009 (in G.U. n. 139 del 18.6.2009), sono stati modificati ed integrati i criteri di nomina dei vice procuratori ordinari presso la Procura della Repubblica dei Tribunali ordinari. Anche in questo caso, a norma dell’art. 4, comma 1, lett. b), del decreto, costituisce titolo di preferenza per la nomina, subito dopo l’esercizio di funzioni giudiziarie ed al pari della professione di avvocato, l’esercizio, anche pregresso, della professione di notaio. Ai sensi dell’art. 8, La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni; il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 febbraio 2009 (in G.U. n. 45 del 24.2.2009) sono stati unificati e prorogati i termini per l'adempimento delle prescrizioni impartite con il provvedimento in data 27 novembre 2008 ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. Più precisamente, è stato prescritto a tutti i titolari del trattamento interessati (qualunque sia la data di inizio dei trattamenti che li riguardano) di adottare le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del dispositivo del provvedimento suddetto entro il 30 giugno 2009. Con successivo Provvedimento del Garante in data 25 giugno 2009 (in G.U. n. 149 del 30.6.2009), è stata disposta – oltre ad alcune modifiche relative al contenuto ed alla titolarità degli obblighi – un’ulteriore proroga al 15 dicembre 2009.
Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2009 (in G.U. n. 106 del 9.5.2009) sono state dettate prescrizioni in materia di operazioni di fusione e scissione tra società operanti nel settore bancario.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 1 aprile 2009 (Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 6 aprile 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), è stato approvato il regolamento di attuazione degli artt. 20 e 21 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
L’art. 3 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4
luglio
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare;
c) le disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Con D.P.C.M. 10 novembre 2008 (in G.U. n. 54 del 6.3.2009) è stata disposta la costituzione dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, ai sensi dell’art. 1, comma 22-bis, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Si veda anche la Direttiva del Presidente del Consiglio in data 26 febbraio 2009 (in G.U. n. 82 del giorno 8.4.2009).
L’art. 4 della suddetta legge 18
giugno 2009, n.
L’art. 5 prevede, oltre al periodico riordino delle disposizioni regolamentari, l’emanazione di testi unici compilativi (inserendo il nuovo art. 17-bis nella legge 23 agosto 1988, n. 400).
L’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), come ulteriormente modificato dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 (in Suppl. ord. n. 25 alla G.U. n. 42 del 20.2.2009), aveva disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative indicate nell’allegato “A” al medesimo decreto, a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (e quindi dal 22 dicembre 2008).
Ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008, come introdotto dalla legge di conversione, il Governo deve individuare, con atto ricognitivo ed entro il 16 dicembre 2009, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi espressamente abrogati.
L’art. 2, comma 1, del D.L. 22
dicembre 2008, n. 200 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 298 del 22.12.2008),
convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 (in Suppl. ord.
n. 25 alla G.U. n. 42 del 20.2.2009), ha disposto l’abrogazione delle
disposizioni legislative indicate nell’allegato 1 al medesimo decreto
(si tratta di 28.889 provvedimenti normativi), a decorrere dal 16
dicembre
L’art. 3 del d.l. n. 200/2008 ha soppresso peraltro dall’allegato “A” al d.l. n. 112/2008 (evitandone quindi l’abrogazione) le disposizioni elencate nell’allegato 2 (si tratta di 60 provvedimenti normativi). Altra soppressione, e quindi mantenimento in vigore di ulteriori disposizioni, è prevista dall’art. 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con D.P.C.M. 30 marzo 2009 (in G.U. n. 129 del 6.6.2009), che entrerà in vigore il 6 giugno 2010, sono state approvate le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
A partire dalla suddetta data, è abrogato il D.P.C.M. 13 gennaio 2004 (in G.U. n. 98 del 27.4.2004), che attualmente reca le suddette regole tecniche (art. 53).
Il nuovo decreto stabilisce, in particolare, ai sensi degli artt. 20, 24, comma 4, 27, 28, 29, 30 e 32 del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005) le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche qualificate e per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati.
L’art. 24 della “Legge
comunitaria
In particolare, viene ora stabilito che la base imponibile per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2 del d.p.r. n. 633/1972 è costituita non più dal “valore normale”, bensì dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Viene inoltre eliminata la disposizione, già contenuta nell’art. 14 (come modificato dalla legge n. 244/2007), secondo la quale il valore normale era determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell’attività propria dell’impresa; diversamente, il valore normale era costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi. Soprattutto, però, è stato modificato il comma 3 dell’art. 54 del d.p.r. n. 633/1972 (come introdotto dall’art. 35, comma 2, del d.l. n. 223/2006, e successivamente modificato: che con particolar riferimento alle cessioni di immobili riteneva prova sufficiente ai fini della rettifica della base imponibile lo scostamento rispetto al valore normale determinato ai sensi dell’art. 14). Il nuovo comma 3 dell’art. 54 elimina ora ogni automatismo in tal senso.
È stato altresì eliminato il corrispondente automatismo, valevole ai fini dell’accertamento riguardante le imposte sui redditi (sempre riguardo alle cessioni immobiliari da parte di soggetti esercenti attività d’impresa), già introdotto dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223/2006 nell’art. 39, lett. c), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Anche ai fini delle imposte sui redditi, quindi, il semplice scostamento del prezzo di vendita di un immobile dal valore normale non costituisce elemento sufficiente per la rettifica di tale valore.
Cfr. sull’argomento BELLINI-FORTE-LOMONACO, Note riepilogative sul tema
delle cessioni di fabbricati effettuate da soggetti passivi Iva, in Studi
e materiali, 2007, 2, p. 1132; TASSANI, I trasferimenti immobiliari tra
corrispettivo contrattuale e valore normale dopo il d.l. n. 223 del
L’art. 16, comma 3, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord.
alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22
del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio
Peraltro, l’art. 10 del d.l. anticrisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 (v. il testo sul Sole 24 Ore del 28 giugno 2009), dispone ora che la compensazione del credito Iva, annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata soltanto a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, o dell’istanza da cui il credito emerge; che il contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ed ha l’obbligo di chiedere l’apposizione del visto di conformità da parte di un commercialista.
A norma dell’art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, le disposizioni dell’art. 6, comma 5, secondo periodo, del d.p.r. n. 633/1972 – che prevedono l’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento del corrispettivo – si applicano “a regime” anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Queste disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni in oggetto, per le quali l’Iva non è esigibile in mancanza di pagamento immediato, la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma.
L’art. 24 della “Legge
comunitaria
In particolare, a norma del comma 1 dell’art. 46, la fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
Il D.M. 21 maggio 2009 (in G.U. n. 136 del 15.6.2009) ha rideterminato la misura degli interessi dovuti per la riscossione ed il rimborso dei tributi (ai sensi dell’art. 1, comma 150, della legge n. 244/2007).
In particolare:
1) - gli
interessi dovuti al contribuente per i rimborsi dell'imposta di successione,
previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono
dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a
decorrere dal 1° gennaio 2010 (art. 1, comma 3);
2) – a
norma dell’art. 6, comma
3) – a
norma dell’art. 6, comma
Con D.M. 6 marzo 2008 (in G.U. n. 80 del 6.4.2009), è stato modificato il termine di comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta dell'archivio informatico relativa ai documenti rilevanti ai fini tributari (fatture elettroniche, ecc.).
In particolare, a norma del nuovo testo dell’art. 5 del d.m. 23 gennaio 2004 (in G.U. n. 27 del 3.2.2004), entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal d.p.r. n. 322/1998 per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, ove designato, al fine di estendere la validità dei documenti informatici trasmette alle competenti Agenzie fiscali, l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.
V. anche da ultima, riguardo alla fatturazione elettronica, la Ris. Agenzia Entrate 15 giugno 2009, n. 158/E.
Con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state istituite Direzioni provinciali della medesima Agenzia, ristrutturando in tal modo alcuni uffici locali dell’Agenzia, di cui all’art. 5 del Regolamento di amministrazione, approvato con Deliberazione n. 4 del 30 novembre 2000 (in G.U. n. 36 del 13.2.2001).
Cfr. in particolare i seguenti Provvedimenti, pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ciascuno dei quali determina l’articolazione delle funzioni all’interno delle singole Direzioni provinciali):
- Provvedimento in data 26 marzo 2009 (pubblicato il 2.4.2009), per l’attivazione delle direzioni provinciali di Benevento, Isernia, Pescara, Rimini, Trieste e Viterbo;
- Provvedimento in data 30 aprile 2009 (pubblicato il 30.4.2009), per l’attivazione delle direzioni provinciali di Crotone, Vibo Valentia, Forlì-Cesena, Pordenone, Reggio nell’Emilia, Biella e Taranto;
- Provvedimento in data 21 maggio 2009 (pubblicato il 21.5.2009), per l’attivazione delle direzioni provinciali di Catanzaro, Parma, La Spezia, Lecco, Asti, Gorizia, Rieti, Caltanissetta, Enna, Piacenza, Grosseto, Trento, Imperia, Savona, Lodi, Verbano-Cusio-Ossola e Pistoia;
- Provvedimento in data 10 giugno 2009 (pubblicato in data 11.6.2009), per l’attivazione delle direzioni provinciali di Imperia, Savona, Lodi, Verbano-Cusio-Ossola e Pistoia;
- Provvedimento in data 15 giugno 2009 (pubblicato in data 15.6.2009), per l’attivazione delle direzioni provinciali di Imperia, Savona, Lodi, Verbano-Cusio-Ossola e Pistoia.
Con D.P.C.M. 4 giugno 2009 (in G.U. n. 137 del 16.6.2009) sono stati prorogati i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati studi di settore. In particolare, i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell’Irap entro il 16 giugno 2009, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore, effettuano i predetti versamenti entro il 6 luglio 2009 senza alcuna maggiorazione, e dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 18 giugno 2009 (Pubblicato
nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 18 giugno 2009, ai sensi
dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), ha approvato modifiche delle
istruzioni dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, approvati con provvedimento del 21
maggio 2009.
Con
D.M. 19 maggio 2009 (in G.U. n. 139 del 18.6.2009) è stata prevista – con
decorrenza dal 1° gennaio 2009, l’elaborazione su base regionale o comunale
degli studi di settore, in attuazione del federalismo fiscale come previsto
dall’art. 83, comma 19, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112.
Con
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 16 gennaio 2009 (Pubblicato
nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 gennaio 2009, ai sensi
dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), è stato approvato il Programma
delle revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo
d’imposta 2009.
L’art.
8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del
29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in
vigore dal 29 gennaio
Cfr. anche, in materia, la Circ. Agenzia Entrate 18 giugno 2009, n. 29/E.
L’art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U.. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, consente, a determinate condizioni, il riallineamento e la rivalutazione volontari dei valori contabili del patrimonio delle imprese.
Per effetto della modifica apportata dall’art. 5, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. n. 34 del giorno 11.2.2009), convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33 (in G.U. n. 85 del giorno 11.4.2009), la rivalutazione ai fini della successiva determinazione delle plusvalenze e minusvalenze può essere effettuata con il pagamento dell’imposta sostitutiva nella minore aliquota del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili.
V. anche la Circ. Agenzia Entrate 19 marzo 2009, n. 11/E, e la Circ. Agenzia Entrate 13 marzo 2009, n. 8/E.
Cfr., per gli altri profili di
disciplina, la Rassegna relativa al primo semestre
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 6 maggio 2009 (Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 7 maggio 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), è stato approvato il modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta nonché delle modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA.
Cfr. anche le Rassegne
relative al secondo semestre 2007, al primo semestre 2008, ed al secondo
semestre
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 12 giugno 2009 (Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12 giugno 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), è stato approvato il modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008.
L’art. 23, comma 16, del d.l. anticrisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 (v. il testo sul Sole 24 Ore del 28 giugno 2009), ha prorogato di ulteriori sei mesi, rispetto a quanto disposto dall’art. 19 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008), convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 49 del 28.2.2009), l’entrata in vigore della disciplina in materia di “class action”, contenuta nell'art. 2, commi 445 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La relativa disciplina entrerà quindi in vigore, salve ulteriori modifiche, il 1° gennaio 2010.
Cfr. anche, sul punto, la Rassegna
relativa al secondo semestre
L’art. 65 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4
luglio
La legge 5 maggio 2009, n. 42 (in G.U. n. 103 del 6.5.2009) ha delegato il Governo all’emanazione di disposizioni in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione.
L’art. 33 della legge 18 giugno
2009, n.
L’art. 44 della legge 18 giugno
2009, n.
L’art. 60 della legge 18 giugno
2009, n.
L’art. 31 della “Legge
comunitaria
L’art. 33 della “Legge
comunitaria
Cfr. l’elenco delle disposizioni
normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie
attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse
notarile, segnalate in PETRELLI, Novità normative regionali – primo semestre
Gaetano Petrelli