notaio informatico Riccardo Ricciardi

 

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE DI INTERESSE NOTARILE

Primo semestre 2013

 

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.. 4

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NORME REGIONALI. 12

DIVISIONE A DOMANDA CONGIUNTA DEMANDATA AL NOTAIO.. 12

SOCIETà A RESPONSABILITà LIMITATA SEMPLIFICATA.. 13

NOTARIATO – PARAMETRI REPERTORIALI PER CONTRIBUTI E TASSA D’ARCHIVIO.. 14

NOTARIATO – VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ALLA CASSA NAZIONALE.. 14

NOTARIATO – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I NOTAI. 15

NOTARIATO – TABELLA DELLE SEDI NOTARILI. 15

NOTARIATO – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA.. 16

INFORMATIZZAZIONE E OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI. 16

REGOLE TECNICHE PER LE FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI. 17

FORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI. 18

INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA.. 19

DOMICILIO DIGITALE.. 19

VINCOLO PERTINENZIALE DEI PARCHEGGI “TOGNOLI”. 20

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA.. 20

SOCIETà TRA PROFESSIONISTI (STP) 22

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE.. 23

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE.. 24

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA.. 25

FORO DELLE SOCIETà CON SEDE ALL’ESTERO.. 26

CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 26

ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 27

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ BANCARIA.. 27

TASSI USURARI. 28

INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. 28

CALCOLO DEL TAEG PER L’APERTURA DI CREDITO.. 28

INQUINAMENTO ACUSTICO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI. 29

START-UP INNOVATIVE E RELATIVI INCUBATORI. 29

SOCIETà CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA.. 30

PARITà DI ACCESSO AGLI ORGANI SOCIETARI DELLE SOCIETà PUBBLICHE.. 32

AGENTI IN ATTIVITà FINANZIARIA.. 32

REVISIONE LEGALE.. 33

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI. 33

ISCRIZIONE DELLE SOCIETà DI MUTUO SOCCORSO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.. 34

CONCORDATO PREVENTIVO.. 34

COMMISSARIAMENTO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO.. 35

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI. 35

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.. 35

PROCESSO TELEMATICO.. 35

AUMENTO DELL’ALIQUOTA ORDINARIA DELL’IVA.. 36

AUMENTO DI IMPOSTE DI BOLLO.. 36

DETRAZIONE FISCALE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.. 36

TOBIN TAX – IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE.. 37

CERTIFICAZIONE CAPITAL GAINS. 38

AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE RETI DI IMPRESE.. 38

FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 39

ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI. 40

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI MEDIATORI IMMOBILIARI. 41

FONDO DI SOLIDARIETà – TUTELA DEGLI ACQUISTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE.. 41

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEI PROFESSIONISTI. 41

SERVITù MILITARI. 42

TERMINI DEI PROCEDIMENTI PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO.. 43

REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON CONFESSIONI ACATTOLICHE.. 43

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.. 44

OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DELLE  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 44

MODIFICHE IN TEMA DI RISCOSSIONE PER DEBITI TRIBUTARI. 45

GIUDICI AUSILIARI. 45

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI. 45

NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA SUL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI. 45

LEGISLAZIONE REGIONALE – PRIMO SEMESTRE 2013. 46


 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (in G.U. del 5 giugno 2013, n. 130), in vigore dal 6 giugno 2013, ha modificato in modo sostanziale diverse disposizioni del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (recante disposizioni attuative della normativa comunitaria in tema di rendimento energetico dell’edilizia), al fine di porre rimedio alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea per imperfetto recepimento della Direttiva 2002/91/CE, e per mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE. La nuova disciplina contiene, quindi, innovazioni sostanziali rispetto alla precedente, rese evidenti anche dalla nuova elencazione delle finalità della disciplina medesima.

- L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE).

Il nuovo testo dell’art. 2 del D. Lgs. n. 192/2005 contiene la nuova definizione di “attestato di prestazione energetica” (APE), che è il “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica”. Lo stesso art. 2 definisce quindi come prestazione energetica di un edificio “la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione”.

Correlativamente, il nuovo art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005 dispone, al comma 1, che l'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato «attestato di prestazione energetica». Va comunque evidenziato che il D. Lgs. n. 192/2005 – come del resto la Direttiva 2010/31/UE – continua a parlare in generale di “sistema di certificazione energetica” (art. 2, comma 1, lett. l-ter, art. 9, comma 3-bis, lett. c, e Allegato “A”, punto 10), di “certificazione energetica degli edifici” (art. 3, comma 1, lett. c); si continua a parlare poi di “attestato di certificazione energetica degli edifici”, che semplicemente è denominato “attestato di prestazione energetica” (art. 6, comma 1). L’Allegato “A”, al punto 4, definisce poi come “certificazione energetica dell’edificio” il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio. In definitiva la nuova disciplina nazionale – sulla scia della direttiva comunitaria del 2010, che parla in diversi punti di “certificazione della prestazione energetica degli edifici” – adotta una terminologia più corretta rispetto alla precedente, essendo la “certificazione energetica” un complesso di operazioni volte al rilascio dell’attestato, il quale ha a sua volta ad oggetto la “prestazione energetica dell’edificio”, intesa come quantità annua di energia necessaria per soddisfare i bisogni energetici dell’edificio in base all’uso standard dello stesso. L’APE non è, quindi, un documento radicalmente e ontologicamente diverso dal vecchio ACE, ma sostanzialmente corrisponde a quest’ultimo, con le integrazioni disposte dalla nuova disciplina; come si dirà, nella fase transitoria esso – pur opportunamente integrato – deve essere redatto sulla base della modulistica e delle linee guida nazionali previgenti. Né può sorgere alcun dubbio sulla validità, efficacia ed idoneità dell’attestato per il solo fatto che questo – magari per difetto di aggiornamento del software all’uopo impiegato –  venga ancora denominato con la vecchia dicitura: la previsione dell’art. 6, comma 1 (“L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: «attestato di prestazione energetica»”) è, infatti, sfornita di sanzione.

- FORMA E CONTENUTO DELL’APE.

Quanto alla forma dell’APE, a norma del nuovo art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 192/2005 (in vigore dal 6 giugno 2013) l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: previsione, questa, da ritenersi essenziale, in quanto finalizzata all’applicazione nei confronti del certificatore delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (l’art. 15, comma 2, dispone infatti che le autorità competenti che ricevono l’APE eseguono i controlli con le modalità di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6; inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’art. 76, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo). A norma dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, “nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate”. La violazione della prescrizione dell’art. 48 suddetto è comunque priva di sanzione nel D.P.R. n. 445/2000. Neanche il D. Lgs. n. 192/2005 prevede espressamente alcuna sanzione per il mancato utilizzo nella redazione dell’APE della forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (e non può certo farsi discendere da tale violazione la conseguenza dell’invalidità, inefficacia o comunque inidoneità dell’APE).

Quanto al contenuto dell’APE, il nuovo art. 4 del D. Lgs. n. 192/2005 rinvia ad emanandi decreti interministeriali ai fini della determinazione delle nuove metodologie di calcolo (normativa che non è quindi ancora in vigore sotto questo profilo, salvo il regime transitorio di cui infra).

- OBBLIGHI DI DOTAZIONE, INFORMAZIONE E CONSEGNA DELL’APE.

A norma dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 192/2005, l’APE è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti (rectius, trasferiti a titolo oneroso) o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6 (edifici pubblici).

L’obbligo di dotazione è, per i nuovi edifici (e per quelli oggetto di una “ristrutturazione importante”), a carico del costruttore (committente della costruzione o imprenditore edile): a norma dell’art. 15, comma 7, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

Per gli edifici esistenti l’obbligo di dotazione (e di consegna) è posto a carico del proprietario (alienante a titolo oneroso o locatore). A norma dell’art. 15, comma 8, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di trasferimento oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. Ai sensi dell’art. 15, comma 9, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. Queste nuove sanzioni devono ritenersi applicabili ai contratti stipulati a partire dal 6 giugno 2013.

Sia nel caso di vendita (rectius, trasferimento a titolo oneroso)  che in quello di nuova locazione di edifici o unità immobiliari (non, quindi, in caso di cessione del contratto di locazione), l’alienante o il locatore deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative (a norma dell’art. 12, comma 2, della Direttiva 2010/31/UE, l’attestato deve essere “mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario”), e deve consegnarlo alla fine delle medesime trattative: ciò significa che al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto preliminare l’APE deve essere consegnato al promissario acquirente (art. 6, comma 2). A norma dell’art. 15, comma 8, in caso di violazione di questi obblighi il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro (anche in questo caso, le sanzioni sono applicabili alle trattative avviate, ed ai contratti preliminari conclusi, a partire dal 6 giugno 2013). Tenuto conto di tali sanzioni, appare più che opportuno inserire nel contratto preliminare una clausola nella quale si dia atto della consegna dell’attestato al promissario acquirente.

In caso di alienazione o locazione di un edificio prima della sua costruzione (edificio futuro), il venditore o locatore deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio (opportuna, anche se non espressamente prescritta, una clausola con la quale venga dichiarata da tale soggetto la “previsione” o “valutazione” relativa alla futura classe e prestazione energetica), e deve produrre l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori (formula, questa, da interpretarsi nel senso che l’attestato deve essere consegnato all’acquirente o al conduttore in tale momento) (art. 6, comma 2). A norma dell’art. 15, comma 8, in caso di violazione di questi obblighi il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro (applicabile ai soli contratti stipulati a partire dal 6 giugno 2013).

Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici (art. 6, comma 3). La norma è sprovvista di sanzione.

Il nuovo dettato normativo, unitamente alla comminatoria delle sanzioni amministrative, conferma l’opinione, già espressa in passato, circa l’inderogabilità degli obblighi – posti a carico dell’alienante e del locatore – di rendere disponibile e consegnare l’APE al promissario acquirente, all’acquirente e al conduttore (rispettivamente all’inizio delle trattative, alla conclusione di queste e alla stipula del contratto definitivo). D’altro lato, rende necessaria la suddetta consegna entro il momento della conclusione del contratto (non essendo sufficiente l’assunzione dell’obbligo contrattuale di consegna successiva). Deve ritenersi, inoltre, che la normativa nazionale vada interpretata alla luce della Direttiva 2010/31/UE, il cui art. 12, comma 2, ritiene sufficiente la consegna di una copia dell’attestato all’acquirente o al conduttore (e non necessariamente, quindi, dell’originale).

L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, concernenti rispettivamente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica (art. 6, comma 5).

Quest’ultima previsione (allegazione all’APE dei libretti di impianto) è espressamente finalizzata alla verifica della perdurante validità dell’APE, e comporta la necessità di consegna all’acquirente o conduttore dei suddetti libretti di impianto. Non comporta, però, che questi ultimi divengano “parte integrante” dell’APE. Di conseguenza, nel caso di allegazione di detto APE al contratto (volontaria, o in ottemperanza a norme regionali), non si ritiene necessaria – non essendo prescritta dalla legge – l’allegazione all’atto anche dei libretti d’impianto, anche se appare opportuna una dichiarazione dell’alienante o del locatore con cui si attesti la perdurante validità dell’APE, e la regolare effettuazione delle necessarie operazioni di controllo e adeguamento.

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente (art. 6, comma 8). A norma dell’art. 15, comma 10, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. La prescrizione in oggetto era stata, in realtà, introdotta dall’art. 13 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ma era finora priva di sanzione; conseguentemente, la previsione sanzionatoria suindicata deve ritenersi applicabile agli annunci pubblicati a decorrere dal 6 giugno 2013.

- REGIME TRANSITORIO.

A norma del nuovo art. 11 del D. Lgs. n. 192/2005, nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della Direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono la raccomandazione CTI 14/2013, e le norme UNI/TS 11300 – 1, 2, 3 e 4 (esse comprendono in particolare, a differenza di quelle fino ad ora utilizzate per la redazione dell’ACE, le norme per la climatizzazione estiva, la ventilazione e l’illuminazione). In definitiva, sulla base della disciplina dettata dal D.L. n. 63/2013, a partire dal 6 giugno 2013 l’ACE è sostituito dall’APE, il quale dovrà essere redatto sulla base delle previgenti linee guida (approvate con D.M. 26 giugno 2009), integrate con le nuove norme tecniche richiamate dal nuovo testo dell’art. 11 del D. Lgs. n. 192/2005. Transitoriamente, fino all’approvazione delle nuove linee guida (e/o delle nuove norme regionali) dovrà essere quindi utilizzata la precedente modulistica, statale o regionale (con le eventuali opportune modifiche ed integrazioni, anche al fine di rilasciare l’attestato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

A decorrere dal 6 giugno 2013 non possono essere, invece, rilasciati nuovi ACE, redatti con l’impiego delle vecchie metodologie di calcolo. In caso di violazione, è configurabile una responsabilità del certificatore (sanzionabile a norma dell’art. 15, comma 3: “il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti”). Non è prevista, invece, alcuna sanzione (né a carico del certificatore, né a carico dell’alienante o del locatore), per la erronea “denominazione” dell’attestato (di “certificazione”, anziché “prestazione” energetica), ovvero per il mancato utilizzo della forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il notaio, nell’adempimento dei propri doveri di informazione, deve illustrare alle parti la necessità di impiego delle nuove norme tecniche ex art. 11, ma non ha la competenza tecnica per verificare l’ottemperanza alle suddette prescrizioni.

L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica (APE) viene meno ove sia già disponibile un attestato di certificazione energetica (ACE) in corso di validità, rilasciato conformemente alla Direttiva 2002/91/CE (art. 6, comma 10) entro il 5 giugno 2013. E’ evidente che a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013, che ha recepito la Direttiva 2010/31/UE), non può più essere rilasciato l’ACE (conforme alla previgente direttiva). Per converso, gli ACE rilasciati entro il 5 giugno 2013 (che hanno durata decennale) potranno essere utilizzati anche per gli atti stipulati in futuro, sempre che non vengano effettuati interventi di ristrutturazione che incidano sulla prestazione energetica dell’edificio. La prescrizione relativa all’utilizzo dei  vecchi ACE deve essere inoltre integrata con la nuova previsione dell’art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 192/2005: deve, cioè, ritenersi che anche la validità temporale massima dell’ACE rilasciato entro il 5 giugno 2013 è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento (diversamente si verrebbe a creare un regime di “privilegio” dei vecchi ACE, rispetto ai nuovi APE, del tutto ingiustificato). Conseguentemente, è opportuno che l’alienante o il conduttore, nei contratti stipulati a partire dal 6 giugno 2013, dichiari che le operazioni di controllo ed adeguamento, obbligatorie per legge, sono state regolarmente eseguite.

- IL RAPPORTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE.

Si pone il problema di verificare se la nuova disciplina dettata dal D.L. n. 63/2013, attuativa della Direttiva 2010/31/UE, prevalga o meno sulla previgente legislazione regionale (attuativa della Direttiva 2002/91/CE). Ciò perché nel D.L. n. 63/2013 non è espressamente contenuta una “clausola di cedevolezza” rispetto alle previsioni delle suddette leggi regionali; e d’altra parte l’art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (c.d. legge Scelba), che disciplina i rapporti tra leggi regionali e leggi statali sopravvenute e in contrasto con le prime, dà prevalenza a queste ultime (comportando l’abrogazione implicita delle preesistenti norme regionali) soltanto se sono modificati “i principi fondamentali” della legislazione statale, entro i cui limiti le regioni possono legiferare nelle materie di legislazione concorrente, e pone in tal modo una distinzione tra “norme di principio” e “norme di dettaglio”, che in concreto presenta notevoli difficoltà. Va d’altra parte evidenziato che la “cedevolezza” opera nelle sole materie di legislazione concorrente (quali previste dall’art. 117, comma 3, Cost.), mentre la normativa statale ha senz’altro la prevalenza nelle materie di legislazione esclusiva (elencate dall’art. 117, comma 2, Cost.). Riguardo alla certificazione energetica degli edifici vi è un complicato intreccio di competenze legislative, in parte esclusiva ed in parte di legislazione concorrente: tra queste, l’art. 117, comma 2, Cost., elenca tra le materie di competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la sicurezza dello Stato; a norma dell’art. 117, comma 3, appartiene invece alle materie di legislazione concorrente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia. Nelle sole materie di legislazione concorrente la potestà legislativa spetta alle Regioni (salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato). Ora, se si ha riguardo ad esempio alle previsioni degli artt. 6 e 15 del D. Lgs. n. 192/2005, come novellate dal D.L. n. 63/2013, appare praticamente impossibile stabilire se le relative previsioni appartengono, ad esempio, alla materia dell’energia (competenza concorrente) o della tutela dell’ambiente (competenza esclusiva dello Stato), né può identificarsi una “materia prevalente”. La questione trova soluzione, nei casi in cui vi è esercizio di potere sostitutivo da parte dello Stato (artt. 117, comma 5, e 120, comma 2, Cost.), causa inerzia delle regioni nel recepimento del diritto comunitario, in quanto in tali casi – conformemente del resto alle previsioni degli artt. 37 e 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, richiamata espressamente nel preambolo del D.L. n. 63/2013 – la normativa statale sostitutiva prevale su quella regionale “non adeguata” al diritto comunitario, sia che si tratti di norme di principio che di norme di dettaglio (cfr. per tutte Cons. Stato 11 novembre 2002, n. 1376/2002, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, p. 3275).

Si consideri ancora che, a norma dell’art. 29 della Direttiva n. 2010/31/UE, “la direttiva 2002/91/CE, modificata dal regolamento indicato nell'allegato IV, parte A, è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale”, e “i riferimenti alla direttiva 2002/91/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V”. Ciò significa che il Governo, nell’emanare il D.L. n. 63/2013, ha potuto evitare di sostituire i numerosi riferimenti alla direttiva del 2002, contenuti nel D. Lgs. n. 192/2005, visto che essi per espressa previsione normativa devono intendersi automaticamente sostituiti con quelli alla direttiva del 2010, la quale peraltro ha operato la “rifusione” delle disposizioni già contenute nella direttiva precedente (v. il 1° “Considerando” della suddetta direttiva del 2010). Quanto sopra significa, quindi, che le norme del D. Lgs. n. 192/2005, come novellate dal D.L. n. 63/2013, e dei decreti ministeriali applicativi “nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma”. O, detto in altri termini, nel conflitto con la nuova disciplina statale i “presupposti della cedevolezza” si realizzano a fronte delle sole norme regionali che attueranno la nuova Direttiva 2010/31/UE, mentre le norme statali di cui al D.L. 63/2013 non sono cedevoli rispetto alle norme regionali non ancora adeguate. Ed è ovvio che sia così, altrimenti verrebbe vanificata l’essenza stessa del potere sostitutivo, e si consentirebbe alle (previgenti) norme regionali contrastanti con il diritto comunitario di perpetuare la violazione dello stesso, nonostante l’adempimento sostitutivo degli organi statali. In definitiva, per quanto qui interessa tutte le norme introdotte dal D.L. n. 63/2013 prevalgono sulle previgenti norme regionali in caso di conflitto.

- NORME DEL D.L. 63/2013 APPLICABILI NELLE REGIONI CHE HANNO GIA’ LEGIFERATO.

Occorre esaminare una per una le disposizioni regionali preesistenti, al fine di verificare la loro compatibilità o meno con le nuove norme statali introdotte dal D.L. n. 63/2013. Non sorge alcun conflitto, infatti, nell’ipotesi in cui le norme regionali previgenti siano compatibili con la nuova disciplina statale (e con quella comunitaria da questa attuata).

Si applicano invece immediatamente – a partire dal 6 giugno 2013 – le disposizioni innovative contenute nel D.L. n. 63/2013 ed emanate in attuazione della Direttiva 2010/31/UE, anche in presenza di preesistenti norme regionali incompatibili. In sintesi, trovano applicazione anche nelle regioni che hanno già legiferato in attuazione della direttiva 2002/91/CE:

1) - l’obbligo di indicare negli annunci commerciali l’indice di prestazione energetica dell’edificio;

2) - l’obbligo del proprietario di mettere a disposizione l’APE sin dall’inizio delle trattative per la vendita o locazione dell’edificio;

3) - l’obbligo del promittente venditore di consegna dell’APE al promissario acquirente;

4) - l’obbligo di inserire nei contratti di vendita o locazione la clausola che dia atto del ricevimento delle informazioni e della documentazione, comprensiva dell’APE, da parte dell’acquirente o conduttore;

5) - le nuove norme sulla durata temporale dell’APE e sulla decadenza per mancata effettuazione delle operazioni di controllo;

6) - l’obbligo di utilizzo delle nuove norme tecniche, indicate dall’art. 11 del D. Lgs. n. 192/2005, ai fini della redazione dell’APE regionale; e l’obbligo – una volta emanati gli appositi decreti – di adeguare il contenuto dell’APE di conseguenza;

7) - l’obbligo di redazione dell’APE in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

8) - le nuove sanzioni comminate dall’art. 15 del D. Lgs. n. 192/2005 (salvo quanto si dirà infra).

- NORME REGIONALI COMPATIBILI CON IL D.L. 63/2013.

A fronte dell’applicazione delle nuove norme statali, sopra indicate, nelle regioni che hanno già legiferato nella materia della certificazione energetica, non saranno più applicabili le sole norme regionali con esse incompatibili, mentre continueranno a trovare applicazione quelle per cui un tale incompatibilità non sussista. Al riguardo è compito dell’interprete effettuare un’analisi casistica delle singole disposizioni, al fine di verificarne l’attuale vigenza.

A titolo puramente esemplificativo, non sembra dubbio che le linee guida regionali per la redazione degli attestati, come pure i modelli di attestato approvati dalle norme regionali (legislative o regolamentari) continuino a trovare applicazione; gli stessi dovranno essere, peraltro, integrati con le nuove norme statali (nuova denominazione dell’attestato; forma di dichiarazione sostitutiva; utilizzo delle nuove norme tecniche ex art. 11), anche eventualmente mediante apposite note aggiunte al modello ufficiale. Quanto alle norme tecniche, occorre d’altra parte tener conto che la stessa Direttiva del 2010 fa salve le norme regionali in relazione alle metodologie di calcolo (il 9° “Considerando”, l’art. 3 e il n. 2 dell’Allegato 1), e che tale salvezza opera senz’altro nella misura in cui non sia incompatibile con la previsione dell’art. 11 del d. lgs. n. 182/2005.

Non sembra dubbia pure la compatibilità con le nuove previsioni del D.L. 63/2010 delle norme regionali che individuano tipologie di fabbricati o fattispecie negoziali esclusi dall’obbligo di certificazione energetica (es., vendita di quote di comproprietà in alcune regioni, come la Lombardia): sotto questo profilo, infatti, la Direttiva del 2010 non reca alcuna previsione innovativa rispetto a quanto disposto dalla Direttiva del 2002, e non vi è stato quindi alcun recepimento ed esercizio di potere sostitutivo da parte dello Stato.

Continuano ad applicarsi, ancora, le norme regionali relative all’individuazione dei requisiti dei professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica ed alla relativa formazione, le norme relative a controlli, verifiche ed ispezioni, quelle riguardanti l’inserimento degli attestati nei sistemi informatici regionali, eventuali ulteriori obblighi informativi e di comunicazione agli organi regionali competenti, eventuali obblighi di allegazione dell’attestato agli atti traslativi, ed in genere ogni norma regionale che non sia incompatibile con la nuova normativa statale e comunitaria.

Con particolar riguardo all’obbligo di allegazione, e ad altri eventuali profili di disciplina riguardanti la contrattazione tra privati, è possibile che alcune norme regionali oggi vigenti risultino emanate in violazione del riparto costituzionale delle competenze legislative (riguardando la materia dell’“ordinamento civile”, di competenza esclusiva statale); ciò non incide, peraltro, sulla loro attuale cogenza, salva una eventuale futura pronuncia di incostituzionalità.

In definitiva, a fronte di norme regionali che contemplano l’obbligo di allegazione, quest’ultima dovrà avere ad oggetto l’attestato redatto in base alla modulistica e alle metodologie di calcolo previste dalla legislazione regionale (e in base ai software conformi ai regolamenti regionali). Questi attestati (la cui “denominazione” di ACE o APE non è particolarmente rilevante, e comunque sfornita di sanzione) dovranno, tuttavia, avere la “forma” di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (anche mediante l’utilizzo di apposite note aggiuntive, e dovranno applicare le nuove norme tecniche richiamate dall’art. 11 del d. lgs. n. 192/2005, che sul punto integra la normativa regionale, in conformità con le previsioni della Direttiva 2010/31/UE.

Con riferimento alle sanzioni, pur valendo gli stessi criteri di principio (tendenziale prevalenza della nuova disciplina nazionale), la questione è, in pratica, più complessa. Vi sono alcune normative regionali che non hanno introdotto sanzioni; altre hanno dettato specifiche norme sanzionatorie di tipo pecuniario (Piemonte); altre prevedono sanzioni di natura diversa, come il “declassamento” in classe G (Toscana), la sospensione dall’albo per il certificatore (Piemonte). Tali sistemi sanzionatori regionali sono, evidentemente, disomogenei rispetto a quello nazionale, e in alcuni casi meno rigorosi (alcune fattispecie non sono, ad esempio, contemplate dalle norme regionali). Sul punto, la Direttiva 2010/31/UE dispone soltanto, all’art. 27, che “Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”. Nulla si dice in ordine ad una differenziazione delle sanzioni a livello regionale, mentre la stessa Direttiva menziona espressamente i livelli regionali, laddove ha voluto coinvolgerli (cfr., ad esempio, il 9° “Considerando”, l’art. 3 e il n. 2 dell’Allegato 1 quanto alle metodologie di calcolo; il 28° “Considerando” e l’art. 21 quanto alla consultazione per l’attuazione della direttiva; l’art. 9, comma 3, lett. a), quanto agli edifici ad energia quasi zero; l’art. 10, comma 4, quanto ai programmi di sostegno per l’efficienza energetica; l’art. 20, comma 4, quanto ai servizi di informazione). A ciò si aggiunga che non appare ragionevole “miscelare” tra loro diverse previsioni sanzionatorie, se riferite alla violazione di obblighi previsti sia dalle norme statali che da quelle regionali (applicando, ad esempio, ad una violazione la disciplina regionale, se esistente, ed ad un’altra violazione, non contemplata dalle norme regionali, la legge statale). Se a tutto ciò si aggiungono le considerazioni generali suesposte, relativamente alla natura ed agli effetti dell’intervento sostitutivo dello Stato, ed alla prevalenza in tal caso delle norme statali su quelle regionali previgenti, la conclusione che ne discende è che con il D.L. n. 63/2013 sono state tacitamente abrogate le previsioni sanzionatorie contenute nelle leggi regionali anteriori, comminate per la violazione di obblighi ora sanzionati anche dalle norme statali, che appaiano incompatibili con le nuove previsioni statali. Di conseguenza, a partire dal 6 giugno 2013:

a) – in caso di duplicazione di sanzioni (a livello statale e regionale) a fronte di una medesima infrazione, che comporti violazione di obblighi previsti sia dalla legge statale che da quella regionale, le uniche sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni in materia di certificazione energetica devono ritenersi quelle previste dall’art. 15 del D. Lgs. n. 192/2005 (a prescindere dal fatto che siano più o meno rigorose rispetto a quelle previste dalla legge regionale);

b) – se, a fronte di una medesima infrazione, la norma statale e quella regionale prevedono sanzioni di natura diversa e tra loro compatibili (ad es., sanzione pecuniaria e sanzione disciplinare per il certificatore, o perdita di validità dell’attestato redatto senza l’osservanza dei prescritti criteri), deve ritenersi che da tale compatibilità discenda il cumulo delle rispettive sanzioni;

c) – in caso di violazione di obblighi previsti dalla sola legge regionale, continuano a trovare applicazione le sanzioni da questa comminate;

d) – nel caso, in particolare, in cui una legge regionale imponga l’allegazione dell’attestato, a fronte del mero obbligo di consegna previsto dalla legge nazionale, è dubbio se debba valorizzarsi l’equivalenza “funzionale” dei due obblighi (con la conseguenza che le sanzioni previste per la mancata allegazione siano “assorbite” da quelle contemplate dalla legge nazionale per il caso di mancata consegna del medesimo attestato), ovvero se trovino autonomamente applicazione le sanzioni per omessa consegna e quelle per omessa allegazione.

Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (in G.U. n. 149 del 27.6.2013), in vigore dal 12 luglio 2013, è stato approvato il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

A norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 75/2013, ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.

Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (in G.U. n. 149 del 27.6.2013), in vigore dal 12 luglio 2013, è stato approvato il Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

Occorre infine evidenziare che il D.M. 22 novembre 2012 (in G.U. n. 21 del 25.1.2013) aveva in precedenza modificato l'Allegato “A” del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192, al fine in particolare di integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici, in relazione all'esigenza di definire una disciplina per l'effettuazione delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. PETRELLI, Certificazione energetica degli edifici. Il nuovo attestato di prestazione energetica (D.L. 4 giugno 2013, n. 63), in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NORME REGIONALI

Sono state pubblicate, nel primo semestre 2013, le seguenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di certificazione energetica degli edifici:

 

1) – Marche.

- D.G.R. 19 marzo 2013, n. 382 (in B.U. n. 25 del 15.4.2013) - D.Lgs. n. 192/05 e D.M. 26 giugno 2009" - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici": disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nella Regione Marche e istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica.

 

2) – Puglia.

- D.G.R. 14 dicembre 2012, n. 2751 (in B.U. n. 10 del 18.1.2013) – Attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della L.R. n. 13/2008.

 

3) – Trentino Alto Adige - Bolzano.

- D.G.P. 4 marzo 2013, n. 362 (in Suppl. n. 2 al B.U. n. 11 del 12.3.2013) – Attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia e revoca della D.G.P. 25 giugno 2012, n. 939.

In caso di vendita o di locazione di un edificio esistente o di singole unità abitative, l'attestazione del rendimento energetico, esclusivamente ai fini della stesura del contratto ed in mancanza di Certificazione CasaClima, è rilasciata sulla base di una valutazione della singola unità abitativa a firma del proprietario ai sensi dell'Allegato A del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 e successive modifiche, "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Una copia della certificazione relativa al rendimento energetico deve essere fornita all'Agenzia CasaClima entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

L'indicatore di prestazione energetica dell'edificio esistente o dell'unità abitativa che figura nella Certificazione CasaClima o nell'attestazione del rendimento energetico ai sensi del Punto 7.1 deve essere riportato in tutti gli annunci di vendita o affitto inseriti nei mezzi di comunicazione commerciali.

 

4) – Umbria.

- D.G.R. 20 febbraio 2013, n. 130 (in Suppl. ord. n. 3 al B.U. n. 14 del 13.3.2013) – Modifica e aggiornamento del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'art. 4 della legge regionale n. 17/2008 - Destinazione d'uso "Residenziale".

 

Per lo stato attuale complessivo della normativa regionale vigente (oltre che nazionale), cfr. PETRELLI, Certificazione energetica degli edifici. Prospetto sinottico nazionale e regionale, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

DIVISIONE A DOMANDA CONGIUNTA DEMANDATA AL NOTAIO

L’art. 76 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22 giugno 2013, ha introdotto nel codice di procedura civile il nuovo art. 791-bis, che disciplina la divisione a domanda congiunta.

Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti c.p.c.. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.

La procedura sopra descritta non sostituisce, ma si affianca a quella disciplinata dagli artt. da 786 a 790 c.p.c. (nei casi in cui la direzione delle operazioni di divisione è delegata a un notaio).

 

SOCIETà A RESPONSABILITà LIMITATA SEMPLIFICATA

L’art. 9, commi 13, 14 e 15, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. n. 150 del 28.6.2013), in vigore dal 28 giugno 2013, ha modificato la disciplina della società a responsabilità semplificata.

In primo luogo, il comma 13 ha modificato l’art. 2463-bis c.c., eliminando la previsione, già contenuta nel primo comma, in base alla quale i soci non dovevano aver compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. La società a responsabilità limitata semplificata può essere quindi costituita, a partire dal 28 giugno 2013, da soci persone fisiche di qualsiasi età (rimanendo comunque preclusa ai soggetti diversi dalle persone fisiche).

E’ stato correlativamente soppresso il comma 4 (che vietava la cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età suddetti).

E’ stato, ancora, modificato il punto 6) del comma 2, eliminando la condizione per la quale gli amministratori dovevano essere scelti unicamente tra i soci.

L’art. 9, comma 14, del D.L. n. 76/2013 abroga, inoltre, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (con l’abrogazione dei primi quattro commi dell’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134). Il comma 4-bis di tale art. 44 viene anch’esso modificato: il nuovo testo prevede che “al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata”.

Correlativamente, l’art. 9, comma 15, del D.L. n. 76/2013 dispone che le società a responsabilità limitata a capitale ridotto (srlcr), iscritte nel registro delle imprese alla data del 28 giugno 2013, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificate (srls). La disposizione, tenuto conto del fatto che per la srlcr non era prescritto uno statuto standard, comporta che – quantomeno nel regime transitorio e riguardo a questa particolare categoria di società – lo status di srls viene in questo modo senz’altro attribuito anche a società il cui statuto non è standard (e senza necessità che la denominazione della società venga adeguata).

Non sono stati modificati, dal D.L. n. 76/2013, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, che rimangono in vigore. Pertanto:

1) – è tuttora vigente la previsione del comma 2, che prevede la “tipizzazione” dello statuto standard della srls e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. Lo statuto standard attualmente vigente è quello approvato con D.M. 23 luglio 2012, n. 138; in esso sono peraltro tacitamente abrogate, per incompatibilità con la sopravvenuta normativa legislativa, le previsioni che fanno riferimento all’età dei soci;

2) – sono tuttora vigenti i commi 3 e 4 dell’art. 3 del d.l. n. 1/2012. Pertanto:

- l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese della srls sono esenti da imposte di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili (qualunque sia l’età dei soci);

- il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni suindicate da parte dei singoli notai, e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

 

NOTARIATO – PARAMETRI REPERTORIALI PER CONTRIBUTI E TASSA D’ARCHIVIO

Con D.M. 27 novembre 2012, n. 265 (in G.U. n. 51 dell’1.3.2013), in vigore dal giorno 1 aprile 2013, è stato approvato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il decreto determina più precisamente, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, i parametri per oneri e contribuzioni, precedentemente basati sulla tariffa notarile, dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato e agli archivi notarili per il compimento degli atti attribuiti al notaio e soggetti ad iscrizione a repertorio, e per le altre operazioni attribuite agli archivi notarili.

I suddetti parametri sono determinati in misura graduale (art. 5, e tabelle “A” e “B” allegate al decreto), o in misura fissa (art. 6); a parte la modifica degli importi, la struttura del provvedimento è sostanzialmente quella utilizzata per la determinazione degli “onorari repertoriali”  indicati nella tariffa previgente del 2001.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, “ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente Capo; ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo non sono dovuti”. Grazie a questa disposizione di raccordo, sono quindi fatte salve le precedenti disposizioni legislative che prevedevano riduzioni (o esenzioni) degli onorari notarili; lo stesso vale per le riduzioni o esenzioni che saranno previsti da future norme di legge.

L’art. 15 del decreto stabilisce infine che fino alla data del 31 marzo 2013 (data di entrata in vigore del decreto), si applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (ossia valgono come parametri repertoriali i preesistenti onorari di repertorio stabiliti dalla tariffa del 2001).

 

NOTARIATO – VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ALLA CASSA NAZIONALE

Con provvedimento ministeriale n. 36/0007844/MA004.A007/NOT-L-52 del 24 maggio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 34, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 22 marzo 2013, acquisito il parere dell'Assemblea dei rappresentanti in ossequio alla procedura prevista dall'articolo 19, comma 1, lett. h), dello Statuto, ha provveduto a rimodulare le aliquote contributive, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 265/13, che ha introdotto nuovi parametri per il calcolo della contribuzione, dovuta non più sul previgente Repertorio notarile, ma su importi prefissati in funzione del valore dell'atto notarile espletato (Comunicato in G.U. n. 133 dell’8.6.2013).

Più precisamente, è stato deliberato di ridurre l’aliquota contributiva, con decorrenza dal giorno 1 aprile 2013:

- per i soli atti pubblici e scritture private autenticate soggetti ai parametri graduali, indicati nella tabella “A” allegata al D.M. n. 265/2013, di valore fino ad euro 37.000, dal 40% al 26%;

- per tutti gli altri atti (quindi anche quando debbano essere indicati parametri fissi) dal 40% al 33%.

L’aliquota contributiva a carico dei notai in esercizio era stata precedentemente aumentata dal 33% al 40%, a far data dal 1° luglio 2012, con Deliberazione della Cassa Nazionale del Notariato n. 84 in data 8 giugno 2012, approvata con provvedimento ministeriale in data 27 luglio 2012 (in G.U. n. 199 del 27.8.2012).

 

NOTARIATO – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I NOTAI

Con D.M. 19 ottobre 2012 (in G.U. n. 11 del 14.1.2013), in vigore dal 15 gennaio 2013, è stato determinato il massimale della polizza RC obbligatoria per i notai, ai sensi dell'art. 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 1 del d. lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

Il massimale della copertura assicurativa collettiva minima, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell'esercizio dell'attività del notaio ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, è fissato in misura pari ad almeno € 150.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i Notai che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza. Il massimale della copertura assicurativa minima per ogni Notaio, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell'esercizio dell'attività del notaio ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, è fissato in misura pari ad almeno € 3.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i notai che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

 

NOTARIATO – REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

Con D.M. 27 maggio 2013 (in G.U. n. 134 del 10.6.2013) è stato approvato il Regolamento del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, previsto dall'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182.

Sono state in particolare approvate le delibere del Consiglio nazionale del notariato n. 5-98 e n. 2-110, rispettivamente dell'11 gennaio 2013 e del 9 maggio 2013, allegate al decreto,che regolamentano il Fondo di garanzia suddetto.

Sulla misura dei versamenti al Fondo di garanzia, cfr. le Rassegne relative al primo semestre 2011, ed al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

NOTARIATO – TABELLA DELLE SEDI NOTARILI

Con D.M. 28 febbraio 2013 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 75 del 29.3.2013) è stata approvata la nuova tabella delle sedi notarili, suddivisa in distretti di Corte d’Appello (determinazione della residenza dei notai), visti i parametri di cui all'art. 4, comma 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e tenuto conto dell’aumento di 500 posti della tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'art. 4, comma 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con idecreti ministeriali in data 23 dicembre 2009 e in data 10 novembre 2011.

 

NOTARIATO – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Con provvedimento ministeriale n. 36/0004034/MA004.A007/NOT-L-49 del 20 marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 135 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012, concernente la modifica dell'articolo 10, lettera d), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà, in materia di requisiti per la pensione di anzianità (Comunicato in G.U. n. 79 del 4.4.2013).

Con provvedimento ministeriale n. 36/0002637/MA004.A007/NOT-L-50 del 19 febbraio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 167 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 14 dicembre 2012, concernente l'introduzione del comma 1-bis nell'art. 20 del regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà (Comunicato in G.U. n. 74 del 28.3.2013).

Con provvedimento ministeriale n. 36/0001786/MA004.A007/NOT-L-48 del 4 febbraio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 134 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012, concernente modifiche all'art. 22 del Regolamento per le attività di previdenza e solidarietà che regola il meccanismo di perequazione delle pensioni erogate dalla Cassa (Comunicato in G.U. n. 41 del 18.2.2013).

In precedenza, con deliberazioni nn. 85, 86, 87, 88 e 89, adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012, approvate con decreti interministeriali in data 9 novembre 2012 (comunicati pubblicati in G.U. n. 284 del 5.12.2012, ed in G.U. n. 285 del 6.12.2012), erano state apportate modificazioni al Regolamento per le attività di previdenza e solidarietà (in particolare, agli articoli 4,5, 6, 7, 10, 10-bis, 11, 20 e 22; con introduzione inoltre dei nuovi articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies).

Le norme modificate sono reperibili sul sito http://www.cassanotariato.it/.

 

INFORMATIZZAZIONE E OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI

Con D.P.C.M. 21 marzo 2013 (in G.U. n. 131 del 6.6.2013) sono state individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

I documenti da conservare in formato analogico (cartaceo) come sopra indicato sono quelli indicati nell'allegata Tabella “A” che forma parte integrante del decreto. Resta ferma la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conservare in originale analogico unico documenti diversi da quelli oggetto del presente decreto.

A partire dal 6 giugno 2013 è venuto meno per le pubbliche amministrazioni l'obbligo previsto dall' art. 22, comma 6, del d. lgs. n. 82/2005 della conservazione dei documenti originali analogici unici diversi da quelli oggetto del decreto in esame, oppure, in caso di conservazione sostitutiva degli stessi, dell'attestazione della loro conformità all'originale con dichiarazione autentica di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

I documenti si distinguono in due categorie:

A)Documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo, oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico), tra i quali sono ricompresi, tra l’altro:

1) atti e documenti conservati in unico originale presso i Servizi di pubblicità immobiliare;

2) planimetrie catastali;

3) mappe di impianto del catasto terreni e del catasto edilizio urbano;

4) atti di aggiornamento cartografico (tipi di frazionamento, particellari e mappali), anteriori al processo di informatizzazione.

5) atti privati con valore notarile sottoscritti dai titolari delle sedi e degli uffici consolari.

6) atti e registri di stato civile redatti in doppio originale e conservati dalla prefettura competente oltre che dal Comune, fino alla realizzazione dell'archivio unico informatico presso ciascun Comune del Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati e gli archivi informatici comunali di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 396/2000.

B)Documenti analogici originali unici per i quali permane sempre l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo:

1) Atti giudiziari e processuali per i venti anni successivi;

2) Documenti di valore storico-artistico;

3) Documenti, ivi compresi quelli storico-demaniali, conservati negli archivi, nelle biblioteche e nelle discoteche di Stato;

4) atti notarili;

5) atti conservati dai notai ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prima della loro consegna agli Archivi notarili;

6) atti conservati presso gli Archivi notarili.

 

REGOLE TECNICHE PER LE FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI

Con D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (in G.U. n. 117 del 21.5.2013) sono state approvate le Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Si tratta, più precisamente, delle regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati (art. 2, comma 1). Il decreto sostituisce il D.P.C.M. 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129 (art. 63, comma 1).

Le regole tecniche definiscono anche le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 1-bis e 21, comma 2, del Codice (art. 3, comma 3).

Fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, è vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la contengono (art. 8, comma 1).

Il titolare della coppia di chiavi, ai sensi dell’art. 8, comma 5: a)  assicura la custodia del dispositivo sicuro per la generazione della firma in suo possesso e adotta le misure di sicurezza fornite dal certificatore al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 32, comma 1, del Codice; b)  conserva le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave e segue le indicazioni fornite dal certificatore; c)  richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale inutilizzabili o di cui abbia perduto il possesso o il controllo esclusivo; d)  salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, mantiene in modo esclusivo la conoscenza o la disponibilità di almeno uno dei dati per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale; e)  richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale qualora abbia il ragionevole dubbio che essi possano essere usati da altri.

L’art. 41 disciplina l’opponibilità ai terzi dei riferimenti temporali. Le regole per la validazione temporale sono dettate dagli artt. 47 ss. A norma dell’art. 62, le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.

Il certificatore, su richiesta del titolare, del terzo interessato o dell'Agenzia, è tenuto a inserire nel certificato qualificato eventuali limitazioni d'uso (art. 45, comma 1).

 

FORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Con Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 13 febbraio 2013, n. 1 (in G.U. n. 50 del 28.2.2013) sono state dettate indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Il citato art. 6, comma 3, vigente dal 1° gennaio 2013, dispone che «il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».

L’Autorità di vigilanza ha interpretato la disposizione innanzitutto nel senso che l'applicazione delle nuove disposizioni è circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all'art. 3 del Codice e soggetto alla relativa disciplina, con esclusione dei contratti sottratti all'applicazione del Codice stesso (come, a titolo esemplificativo, i contratti di compravendita o locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni).

In secondo luogo, ha ritenuto che l'obbligo di ricorso alle modalità elettroniche di stipula deve ritenersi  circoscritto alla stipulazione in forma pubblica amministrativa, non essendovi una analoga specificazione con riguardo all'utilizzo della scrittura privata, nei casi in cui detto utilizzo è consentito. La presenza della congiunzione avversativa «o», prima dell'espressione «mediante scrittura privata», non depone nel senso di poter ritenere estendibile l'inciso «modalità elettronica» anche alla stipulazione per scrittura privata. D’altra parte, in caso di scrittura privata, non interviene alcun pubblico ufficiale rogante in grado di accertare la validità dei certificati di firma digitale o la provenienza dalle parti della sottoscrizione autografa scansionata ed allegata all'eventuale file del contratto.

Pertanto, la stipulazione del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può assumere, a seconda delle disposizioni di volta in volta applicabili, una delle seguenti forme:

a) atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (legge del 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.; in particolare, si menzionano le modifiche apportate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 «Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69»);

b) forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento; precisato che è chiaramente nella facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con firma digitale.

L’Autorità ha infine ritenuto, alla luce di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del CAD, secondo cui «l'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare», che l'espressione utilizzata dall'art. 11, comma 13, in esame può essere intesa anche nel senso che, per la forma pubblica amministrativa, è ammesso il ricorso all'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l'attestazione, da parte dell'Ufficiale rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell'operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale.

Sulla disciplina dettata dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 179/2012 cfr. anche la Rassegna relativa al secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA

Con D.M. 19 marzo 2013 (in G.U. n. 83 del 9.4.2013), sono state dettate norme regolamentari relative all’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), che è il pubblico elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 6-bis, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice delle amministrazione digitale"), introdotto dall'art. 5, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Il decreto, in particolare, stabilisce la modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, nonchè le modalità di accesso allo stesso, nonché le modalità e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza.

Più precisamente, la Sezione Professionisti (di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) è realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell'art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 germaio 2009, n. 2. Il trasferimento telematico avviene entro sessanta giorni dal 9 aprile 2013. Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute (art. 4). A norma dell’art. 5, in fase di prima applicazione, con le modalità come sopra definite all'art. 4, gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni. In fase di prima applicazione, InfoCamere procede all'estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni.  A decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC avvengono con frequenza giornaliera. InfoCamere e gli Ordini e Collegi professionali, sono responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento previsti dal presente articolo.

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessità di autenticazione (art. 6).

L’indirizzo web del portale, ove è possibile effettuare la ricerca degli indirizzi di posta elettronica certificata suddetti, è il seguente: http://www.inipec.gov.it.

 

DOMICILIO DIGITALE

L’art. 14 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22 giugno 2013, ha modificato l'art. 10 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, stabilendo che all'atto della richiesta del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale). Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

Cfr. anche, sul punto, la Rassegna relativa al secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

VINCOLO PERTINENZIALE DEI PARCHEGGI “TOGNOLI”

L’art. 30, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), ha modificato l’art. 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

Secondo la nuova formulazione del suddetto comma 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. La disposizione di cui al primo periodo – è questa l’innovazione introdotta – si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.

I parcheggi realizzati a norma del comma 1 dell’art. 9 sono quelli da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, realizzati dai proprietari di immobili nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati; nonché quelli realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato.

E’ quindi possibile, con la modifica apportata dal D.L. n. 69/2013, trasferire il solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi a favore di altra unità immobiliare nello stesso comune (rispetto a quella a cui era originariamente destinato il parcheggio stesso), ferma restando la proprietà.

La nuova disciplina suesposta si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69/2013.

Sulla disciplina dei parcheggi, di recente modificata dall’art. 10, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, a sua volta modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, v. anche la Rassegna relativa al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

L’art. 30 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22 giugno 2013, ha apportato diverse modificazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia), ferme restando le norme in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ex art. 22, comma 6, di tale decreto.

Innanzitutto, con la modifica dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380/2001, sono stati inclusi negli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente – anche quando vi siano modifiche nella sagoma – fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Sono stati correlativamente modificati l’art. 10, comma 1, lett. c), e l’art. 22, comma 2, del testo unico.

E’ stato quindi modificato l’art. 20, comma 6, del t.u., introducendosi il principio del silenzio assenso ai fini del rilascio del permesso di costruire: decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9. In quest’ultimo caso, il termine decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, e il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. Pertanto per gli immobili vincolati, in caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti.

A norma del nuovo art. 23-bis t.u., nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi. All'interno delle zone omogenee A di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edifìcio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Sono state modificate anche le norme per il rilascio del certificato di agibilità. In base alle nuove previsioni inserite negli artt. 24 e 25 t.u., il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione; o  per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edifìcio oggetto di agibilità parziale. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1 dell’art. 25, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla prescritta documentazione.

Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del d.p.r. n. 380/2011, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. La disposizione si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Tutte le disposizioni suesposte si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69/2013.

Si consideri, ancora, la modifica apportata dall’art. 39 del D.L. n. 69/2013 all’art. 146, comma 9, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali): a seguito di richiesta di autorizzazione paesaggistica, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Sulle recenti semplificazioni dell’attività edilizia, apportate con legge 7 agosto 2012, n. 134, cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

SOCIETà TRA PROFESSIONISTI (STP)

Con D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 (in G.U. n. 81 del 6.4.2013), in vigore dal 21 aprile 2013, è stato approvato il Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per «società tra professionisti» o «società professionale» si intende la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; per «società multidisciplinare» si intende la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 1, comma 1).

A norma dell’art. 4, la società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a)  sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b)  sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; c)  sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3. È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione suddetta (art. 5).

L’art. 6 disciplina le cause di incompatibilità, e le condizioni per la partecipazione alla società dei soci di investimento. La Relazione al decreto chiarisce peraltro che la normativa non si applica agli avvocati (per cui vale il nuovo ordinamento della professione forense), ed ai notai (in quanto esercenti una pubblica funzione).

A norma dell’art. 7, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.

Inoltre, la società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti (art. 8). L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società (art. 9, comma 4).

Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.  Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società (art. 12).

Cfr., per il resto, la disciplina dettata dall’art. 10 della legge n. 183/2011, come modificato dall’art. 9-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e sul punto le Rassegne relative al secondo semestre 2011, ed al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it (e la bibliografia ivi citata).

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE

Con legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013) è stata dettata la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Tra le disposizioni di interesse si segnalano le seguenti:

- sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati (art. 2, commi 5 e 6);

- la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni suddette, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali (art. 4);

- l'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale (art. 6);

- l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa (art. 12);

- sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (art. 13);

- la professione di avvocato è incompatibile: a)  con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; b)  con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c)  con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d)  con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

 

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE

Con legge 14 gennaio 2013, n. 4 (in G.U. n. 22 del 26.1.2013) sono state dettate disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.

Ai fini della suddetta legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Chiunque svolga una delle professioni suddescritte contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge n. 4/2013. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente (art. 1).

Coloro che esercitano la professione non regolamentata, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale (art. 2).

Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica (art. 3).

 

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA

L’art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22 giugno 2013, ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione a fini di conciliazione stragiudiziale nelle controversie civili e commerciali, al fine di porre rimedio alla situazione determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale in data 6 dicembre 2012, n. 272.

In particolare, è disposto che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. L'avvocato deve informare il suo assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti di queste possibili conseguenze.

Il verbale di accordo, sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Detto verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.

Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore.

Le disposizioni suddescritte si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 69/2013.

 

FORO DELLE SOCIETà CON SEDE ALL’ESTERO

L’art. 80 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22 giugno 2013, per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate da altri uffici giudiziari in Italia, sono inderogabilmente competenti i tribunali di Milano, Roma e Napoli, secondo i criteri indicati nel medesimo art. 80. Non sono quindi ammesse, in tali casi, clausole o patti in deroga al foro inderogabilmente individuato dalla legge.

La disposizione non si applica, tra l’altro, alle cause di cui all’art. 25 c.p.c., ed a quelle in cui siano parti consumatori, ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

 

CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (in G.U. n. 82 dell’8.4.2013), in vigore dal 9 aprile 2013, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. n. 132 del 7.6.2013), in vigore dall’8 giugno 2013, sono state dettate disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

A norma dell’art. 7, le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 25 giugno 2012, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 del D.M. 22 maggio 2012, e successive modificazioni. La certificazione dei crediti è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui sopra.

A norma dell’art. 8, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (la disposizione non si applica all'imposta sul valore aggiunto). L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è effettuata, a titolo gratuito, dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.  Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

 

ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A norma dell’art. 10-bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (in G.U. n. 82 dell’8.4.2013), convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. n. 132 del 7.6.2013), in vigore dall’8 giugno 2013, nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

Va ricordato che, a norma dell’art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013, che ha modificato l’art. 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per gli acquisti immobiliari delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, la valutazione ai fini dell’acquisto è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio. Gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi – oltre agli acquisti ora previsti dall’art. 10-bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 – gli acquisti degli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate.

 

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ BANCARIA

Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 23 aprile 2013 (Comunicato in G.U. n. 113 del 16.5.2013) sono state dettate nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (14° Aggiornamento alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006).

Sono stati tra l’altro modificati i requisiti, i criteri di valutazione e il procedimento amministrativo dell'autorizzazione ad esercitare l'attività bancaria. Più precisamente, per quanto riguarda il capitale minimo delle banche, lo stesso è stato fissato, a norma dell’art. 14 t.u.b.:

- in 10 milioni di euro per le banche costituite in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche “confidi”;

- 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo.

 

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura e’ stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 25 marzo 2013 (in G.U. n. 75 del 29.3.2013);

- con D.M. 24 giugno 2013 (in G.U. n. 150 del 28.6.2013).

A seguito di quest’ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° luglio al 30 settembre 2013:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, del 10,3625 %;

- relativamente ai mutui a tasso variabile, del 8,60 %;

- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sara’ invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 16,70 %.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del suddetto decreto, “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

Con D.M. 25 settembre 2012 (in G.U. n. 228 del 29.9.2012) è stata approvata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari: si tratta di “aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine”.

Quanto alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, dettate con Provvedimento della Banca d’Italia in data 29 agosto 2009 (in G.U. n. 200 del 29.8.2009), cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2009, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

Cfr. anche l’art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in vigore dal 14 maggio 2011, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. n. 160 del 12.7.2011), in vigore dal 13 luglio 2011, che ha modificato la disciplina dettata dall’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini del calcolo del limite massimo, oltre il quale gli interessi sono usurari (il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione trimestrale deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali): cfr. sul punto la Rassegna relativa al primo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Giusta il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 17 gennaio 2013 (in G.U. n. 14 del giorno 17.1.2013), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, e successive modificazioni, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari allo 0,75 % per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2013. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell’art. 5, la maggiorazione dell’8 %, il tasso d’interesse di mora applicabile è pari all’8,75 %.

 

CALCOLO DEL TAEG PER L’APERTURA DI CREDITO

Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 28 marzo 2013 (in G.U. n. 82 dell’8.4.2013) sono state dettate disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, ai fini del recepimento della direttiva 2011/90/UE, con la quale la Commissione europea ha modificato le ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

Gli allegati 5B e 5C al provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 sono quindi sostituiti con un unico allegato, accluso al nuovo provvedimento (che viene numerato 5B).

Per quanto riguarda le aperture di credito: i) verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B; ii) in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.

Nel caso dei contratti di credito per cui è pattuito un tasso d’interesse fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso d’interesse, successivamente adeguato periodicamente in base a un indicatore convenuto, il calcolo del TAEG si basa sull’assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso d’interesse fisso, il nuovo tasso d’interesse sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell’indicatore convenuto in quel momento.

Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del provvedimento in oggetto entro novanta giorni dal giorno 8 aprile 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

INQUINAMENTO ACUSTICO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI

Con sentenza della Corte costituzionale in data 29 maggio 2013, n. 103 (in G.U. del 5.6.2013) è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge 4 giugno 2010, n. 96, che modificava l'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ai sensi del quale – in attesa dell'emanazione dei decreti di cui alla legge n. 447/1995 – l'articolo 3, comma 1, lett. e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, doveva interpretarsi (con efficacia quindi retroattiva) nel senso che "la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato".

Riprende quindi vigore – senza efficacia retroattiva – il comma 5 dell’art. 11 della legge n. 88 del 2009, a norma del quale «in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

START-UP INNOVATIVE E RELATIVI INCUBATORI

Con D.M. 21 febbraio 2013 (in G.U. n. 91 del 18.4.2013), in vigore dal 19 aprile 2012, sono stati determinati i requisiti degli incubatori di start-up innovative, a norma dell’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, a norma dell’art. 1 sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'allegato al decreto (art. 2). Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal D.L. n. 179/2012 (art. 4).

Con D.M. 26 aprile 2013 (in G.U. n. 147 del 25.6.2013) sono stati dettati criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati.

L’art. 9, comma 16, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. n. 150 del 28.6.2013), in vigore dal 28 giugno 2013, ha modificato alcune disposizioni contenute nell’art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in tema di start-up innovative. In particolare, è stata tra l’altro abrogata la previsione che richiedeva che i soci, persone fisiche, detenessero al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.

Sulla disciplina delle start-up innovative, cfr. anche la Rassegna relativa al secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

SOCIETà CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L’art. 49 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), ha prorogato alcuni termini  contenuti nell’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Più precisamente, nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a)  allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b)  all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Sulla disciplina suesposta, cfr. anche la Rassegna relativa al secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.

Con D. Lgs. 8 aprile 2012, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.4.2013), in vigore dal 4 maggio 2013, sono state dettate disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In particolare, a norma dell’art. 3 a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti incarichi amministrativi, dirigenziali e di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico (questi ultimi sono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi).

Ai sensi dell’art. 4, i suddetti incarichi non possono essere conferiti neanche a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (art. 9).

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (art. 19).

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico (art. 12).

Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a)  con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b)  con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c)  con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione (art. 13).

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli (art. 17).

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. La dichiarazione di cui sopra è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (art. 20).

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate (art. 22).

 

PARITà DI ACCESSO AGLI ORGANI SOCIETARI DELLE SOCIETà PUBBLICHE

Con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (in G.U. n. 23 del 28.1.2013) è stato approvato il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Le società suindicate prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinché non contrastino con quanto previsto dal presente regolamento. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Le società prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota sopra indicata La quota suddetta si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Sulla disciplina dettata dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

AGENTI IN ATTIVITà FINANZIARIA

Con D.M. 28 dicembre 2012, n. 256 (in G.U. n. 35 dell’11.2.2013), in vigore dal 26 febbraio 2013, è stato approvato il Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento (a norma dell’art. 128-quater, comma 6, dello d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Banca d'Italia, stabilisce le condizioni e i requisiti per l'iscrizione degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento in una sezione speciale dell'elenco).

Sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria, v. anche le Rassegne relative al secondo semestre 2010, ed al secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

L’art. 1 del D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. n. 150 del 28.6.2013) ha prorogato al 31 dicembre 2013 il termine – già prorogato dall’art. 1, comma 388 (e n. 10 della tabella allegata) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall’art. 23 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 – di cui all’art. 19, comma 14, primo periodo, del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164; termine entro il quale – in caso di mancata entrata in vigore dei provvedimenti di cui all’art. 18-bis del d. lgs. n. 58/1998 (t.u.f.) – la riserva di attività di cui all'articolo 18 del d. lgs. n. 58/1998 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del suddetto t.u.f. senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Cfr. anche, sul punto, la Rassegna relativa al secondo semestre 2009, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

REVISIONE LEGALE

Con D.M. 28 dicembre 2012, n. 261 (in G.U. n. 43 del 20.2.2013) è stato approvato il Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

La cessazione dall'ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile (art. 1, comma 2).

L'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa (le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa). In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale (art. 3).

L’art. 4 elenca le giuste cause di revoca dei revisori legali, mentre l’art. 5 enumera le circostanze idonee a motivare le relative dimissioni. La risoluzione consensuale è disciplinata dall’art. 7, a condizione che sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

In caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata (art. 8).

Sulla disciplina della revisione legale, contenuta nel d. lgs. n. 39/2010, cfr. anche la Rassegna relativa al primo semestre 2010, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Con deliberazioni della Consob in data 20 febbraio 2013, n. 18470 (in G.U. n. 49 del 27.2.2013) e in data 10 aprile 2013, n. 18523 (in G.U. n. 91 del 18 aprile 2013) sono state apportate modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

 

ISCRIZIONE DELLE SOCIETà DI MUTUO SOCCORSO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Con D.M. 6 marzo 2013 (in G.U. n. 66 del 19.3.2013) è stata regolamentata l’iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.

Il decreto individua, in particolare, i criteri e le modalità secondo cui le società di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali del registro delle imprese, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. I relativi adempimenti sono disciplinati in dettaglio dagli artt. 2 e 3. Si precisa, in particolare, all’art. 3 che ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione suindicata, nella denominazione della società deve essere presente la locuzione: «società di mutuo soccorso».

L’art. 4 disciplina gli adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del decreto. Si precisa, tra l’altro, che qualora le società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

L’art. 5 detta disposizioni relative all’iscrizione all’albo delle società cooperative.

Il decreto acquista efficacia decorsi 60 giorni dal 19 marzo 2013.

Sulla nuova disciplina delle società di mutuo soccorso, dettata dall’art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CONCORDATO PREVENTIVO

L’art. 82 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22 giugno 2013, ha apportato alcune modifiche all’art. 161 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), al fine di reprimere alcuni abusi nel ricorso alla c.d. domanda di concordato preventivo in bianco.

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, dell’art. 161 il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

 

COMMISSARIAMENTO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO

Con D.L. 4 giugno 2013, n. 61 (in G.U. n. 129 del 4.6.2013), in vigore dal 4 giugno 2013, sono state dettate disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale.

 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Con D.M. 10 aprile 2013, n. 60 (in G.U. n. 126 del 31.5.2013) è stato approvato il regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

 

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con D.M. 1 febbraio 2013 (in G.U. n. 37 del 13.2.2013), in vigore dal 14 febbraio 2013, sono stati individuati gli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi (c.d. white list).

Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 3 aprile 2013 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 105 del 7.5.2013) sono state dettate disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’ art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Destinatari del provvedimento sono le banche e gli intermediari finanziari ivi indicati, ma contiene utili indicazioni anche per i notai ed altri professionisti.

 

PROCESSO TELEMATICO

Con D.M. 3 aprile 2013, n. 48 (in G.U. n. 107 del 9.5.2013), in vigore dal 24 maggio 2013, è stato approvato regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Più precisamente, è stato modificato l’art. 18 del suddetto decreto (notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati). E’ stato precisato, tra l’altro, che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

 

AUMENTO DELL’ALIQUOTA ORDINARIA DELL’IVA

L’art. 11, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. n. 150 del 28.6.2013), in vigore dal 28 giugno 2013, ha prorogato dal 1° luglio al 1° ottobre 2013 il termine previsto dall’art. 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111): pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.

 

AUMENTO DI IMPOSTE DI BOLLO

La legge 24 giugno 2013, n. 71 (in G.U. n. 147 del 25.6.2013), in vigore dal 26 giugno 2013, ha inserito, in sede di conversione, nel D.L. 26 aprile 2013, n. 43, l’art. 7-bis, il cui comma 3 dispone che le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e  in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

 

DETRAZIONE FISCALE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Gli artt. 14, 15 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (in G.U. del 5 giugno 2013, n. 130), in vigore dal 6 giugno 2013, hanno apportato alcune modificazioni alla disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, in senso migliorativo rispetto alle previsioni già dettate dall’art. 11 del del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, a sua volta più favorevole di quella dettata dall’art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.).

L’art. 14 prevede, innanzitutto, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni (in tema di detrazioni per la riqualificazione energetica), si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione suddetta si applica inoltre nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L’art. 16 ha poi prorogato fino al 31 dicembre 2013 il termine, già fissato al 30 giugno 2013, previsto dall’art. 11, comma 1, del d.l. n. 83/2012, entro il quale è possibile effettuare spese per la ristrutturazione degli edifici, quali indicate nell’art. 16-bis, comma 1, del t.u.i.r., usufruendo della detrazione fiscale nella misura del 50 per cento. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione in oggetto è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Sulla disciplina in oggetto, cfr. anche le Rassegne relative al secondo semestre 2011 ed al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/,

 

TOBIN TAX – IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Con D.M. 21 febbraio 2013 (in G.U. n. 50 del 28.2.2013), sono state dettate norme di attuazione dei commi da 491 a 499 della legge n. 228/2012, aventi ad oggetto l’imposta sulle transazioni finanziarie.

In particolare, si precisa che l’imposta di cui al comma 491 si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. L'imposta si applica, altresì, al trasferimento della proprietà dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto (art. 2). Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 491, il trasferimento della proprietà per le operazioni relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi ad un sistema di gestione accentrata, si considera avvenuto alla data di regolamento delle stesse. Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1, il trasferimento della proprietà coincide con il momento in cui si verifica l'effetto traslativo (art. 3).

Il valore della transazione di cui al comma 491 è determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo. Qualora in una medesima giornata, uno stesso soggetto effettui più transazioni tramite diversi intermediari, può essere calcolato un unico saldo netto risultante dalla somma algebrica dei saldi relativi a ciascun intermediario, a condizione che il contribuente ne faccia specifica richiesta ed individui un unico intermediario responsabile del versamento dell'imposta. Gli intermediari hanno la facoltà di non aderire alla richiesta del contribuente (art. 4).

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto (art. 5). L'aliquota di imposta per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491è pari allo 0,2 per cento del valore della transazione ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (art. 6).

A norma dell’art. 15, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta, tra l’altro, il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 che avvengano a seguito di successione o donazione; le operazioni su obbligazioni o titoli di debito; l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio; il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli, a seguito di concessione o assunzione in prestito o di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita; il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 poste in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società.

A norma dell’art. 19, sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'art. 18 del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché i notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. A tali soggetti si applica l'art. 64, terzo comma del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. L'imposta è versata, per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà. I soggetti che intervengono nell'operazione non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all'art. 15 o di esenzione indicate all'art. 16. I responsabili del versamento dell'imposta assolvono annualmente gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni suindicati, tra le quali possono essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per l'assolvimento dell'imposta e i relativi obblighi strumentali. I soggetti suindicati sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione qualora l'imposta liquidata sia di importo inferiore a cinquanta euro.

A norma dell’art. 20, in caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Per le violazioni relative alla dichiarazione, al contenuto della stessa e agli obblighi strumentali di cui all'art. 19, comma 5, si applicano le sanzioni previste dal d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'imposta – anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 56 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), si applica alle transazioni concluse dal 1° marzo 2013, quanto all’imposta ex comma 491. L'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata, per il 2013, nella misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo nella misura dello 0,12 per cento. L'imposta dovuta per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, effettuati fino al 30 settembre 2013, è versata entro il 16 ottobre 2013.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate in data 1 marzo 2013 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1 marzo 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del D.M. 21 febbraio 2013.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate in data 29 marzo 2013 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 29 marzo 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del D.M. 21 febbraio 2013, come modificato dal D.M. 18 marzo 2013.

Sulla Tobin tax, cfr. anche la Rassegna relativa al secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CERTIFICAZIONE CAPITAL GAINS

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 11 gennaio 2013 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 11 gennaio 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244) è stato approvazione lo schema di certificazione per il 2013 dei redditi diversi di natura finanziaria, a norma dell’art. 10 del D. Lgs. n. 461/1997.

Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’ articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3 (quindi entro i termini previsti dall’ articolo 4, comma 6-quater del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni), una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

 

AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE RETI DI IMPRESE

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 14 giugno 2013 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 14 giugno 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244) è stata definita – avuto riguardo all’agevolazione fiscale per le imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa di cui all’ articolo 42 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – nell’83,0423 per cento la misura percentuale massima del risparmio d’imposta spettante con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, ai sensi del punto 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/31139 del 14 aprile 2011.

L’art. 42, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce infatti la sospensione d’imposta della quota degli utili dell’esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Per espressa previsione normativa, la quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1 milione.

 

FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (in G.U. n. 118 del 22.5.2013), in vigore dal 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Le disposizioni del regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1).

Ai fini del suddetto regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento stesso. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al D.M. 7 marzo 2008, riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al regolamento. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l'allegato B del regolamento (art. 2).

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica (art. 5).

A decorrere dal termine di sei mesi dal 6 giugno 2013, il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità dettate dal regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dal 6 giugno 2013 nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2, decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonché da quelle di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. A decorrere dalle date da determinarsi come sopra, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico (art. 6).

 

ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 25 marzo 2013 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 25 marzo 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244) sono state dettate disposizioni di attuazione dell’ articolo 11, commi 2 e 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avente ad oggetto “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”.

Più precisamente, è stabilito che gli operatori finanziari indicati all’ articolo 7, sesto comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, già obbligati alla comunicazione di cui al provvedimento del 19 gennaio 2007, effettuano annualmente all’Anagrafe Tributaria la comunicazione di determinati dati.

Sono comunicate, in particolare, le seguenti informazioni, relative alla tipologia di rapporti contenuti nell’ allegato 1, attivi nel corso dell’anno di riferimento:

a)  i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;

b)  i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;

c)  per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;

d)  i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto come indicato nella tabella allegato 1, conteggiati su base annua.

La comunicazione è trasmessa entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Le informazioni relative all’anno 2011 vengono trasmesse entro il 31 ottobre 2013. Le informazioni relative all’anno 2012 vengono trasmesse entro il 31 marzo 2014.

A norma dell’art. 8, i dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’ articolo 11, comma 4, del d.l. n. 201/2011, elabora i dati con procedure centralizzate, secondo i criteri che verranno individuati con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Sempre ai sensi dell’ articolo 11, comma 4 del d.l. n. 201/2011, così come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le informazioni comunicate sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2013 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 30 aprile 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244), è stata disciplinata altresì la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi.  Le imprese assicuratrici, già obbligate alla comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi del comma 25 dell’art. 78, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’ art. 7 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, effettuano, a partire dalle informazioni relative all’anno 2012: a)  gli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, ai sensi del comma 25 dell’art. 78, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 come attuato dal decreto ministeriale 27 gennaio 2000; b)  i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui al decreto interministeriale 27 giugno 2000 in attuazione dell’ art. 6, comma 1, lettera g-ter), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni relative all’anno 2012 è stabilito al 4 dicembre 2013. Dalle comunicazioni relative all’anno 2013, il termine per l’invio è fissato al 30 aprile dell’anno successivo. I dati e le notizie, che pervengono all’anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva.

 

PROROGA PER LO “SPESOMETRO”

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 31 gennaio 2013 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244) sono state dettate – a modifica dei precedenti provvedimenti – disposizioni di attuazione dell’art. 23, comma 41, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, riguardo alla comunicazione da parte degli operatori finanziari delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. In particolare, il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 15 ottobre 2012 e quindi al 31 gennaio 2013, è ulteriormente prorogato al 3 luglio 2013.

 

CONCESSIONE IN GODIMENTO DI BENI A SOCI O FAMILIARI

Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate in data 25 marzo 2013 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 25 marzo 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244), il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari, ai sensi dell’art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011 (Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’obbligo in esame), già prorogato prima al 15 ottobre 2012, e quindi al 31 marzo 2013, è ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2013.

V. sul punto la Rassegna relativa al secondo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI MEDIATORI IMMOBILIARI

Con D.M. 23 aprile 2013 (in G.U. n. 108 del 10.5.2013) è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.M. 26 ottobre 2011, entro il quale i soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, devono iscriversi – con tale qualifica – nel registro delle imprese e nel REA in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

 Cfr. anche, sul regime transitorio conseguente alla soppressione del ruolo dei mediatori immobiliari, le Rassegne relativa al primo semestre 2010 ed al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

FONDO DI SOLIDARIETà – TUTELA DEGLI ACQUISTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Con D.M. 8 marzo 2013 (in G.U. n. 130 del 5.6.2013), in vigore dal 6 giugno 2013, sono state definite le aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

 

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 13 dicembre 2012, n. 4/2012 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 3 del 4.1.2013) è stata rilasciata l’Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti.

 

SERVITù MILITARI

Con D.M. 19 dicembre 2012, n. 258 (in G.U. n. 38 del 14.2.2013), in vigore dal 1° marzo 2013, è stato approvato il regolamento recante attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari.

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ – MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Con D.M. 22 febbraio 2013, n. 37 (in G.U. n. 86 del 12.4.2013), in vigore dal 27 aprile 2013, è stato approvato regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132, concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, in relazione alla possibilità di ottenere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui suddetti, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Destinatari degli interventi di cui al suddetto regolamento sono i soggetti i quali alla data di presentazione della domanda di cui all’art. 4 sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale (art. 1).

A norma dell’art. 2, per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

a) titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;

b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;

c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.

Sul piano oggettivo, l'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

Quanto ai presupposti, l’ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui: a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga; c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;  b) fruizione di agevolazioni pubbliche; c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione di cui all’art. 4, comma 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

Sulla disciplina della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, cfr. anche la Rassegna relativa al secondo semestre 2007, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

TERMINI DEI PROCEDIMENTI PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO

Con D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58 (in G.U. n. 122 del 27.5.2013) è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni.

Fra tali procedimenti sono compresi i seguenti:

- scioglimento degli organi di amministrazione delle fondazioni (Competenza Prefetture UU.TT.GG.): termine 180 giorni;

- estinzione e revoca delle persone giuridiche (Competenza Prefetture UU.TT.GG.): termine 180 giorni;

- provvedimenti di vigilanza su enti pubblici disciplinati da leggi speciali e su enti privati, ivi compresa l'approvazione di atti di disposizione del patrimonio immobiliare dell'ente: termine 180 giorni;

- riconoscimento giuridico degli enti del culto cattolico e diverso dal cattolico e relative modifiche: termine 180 giorni;

- affrancazione canoni, censi e livelli di valore superiore a 30 euro: 110 giorni.

 

REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON CONFESSIONI ACATTOLICHE

Con legge 31 dicembre 2012, n. 245 (in G.U. n. 14 del 17.1.2013) sono state dettate norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Con legge 31 dicembre 2012, n. 246 (in G.U. n. 14 del 17.1.2013) sono state dettate norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

In entrambe tali discipline, è stato disciplinato in particolare il riconoscimento della personalità giuridica di centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti, concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza. Gli enti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, ove non già iscritti.  Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Decorsi i termini per l’iscrizione, gli enti religiosi civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

 

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

A norma dell’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22 giugno 2013, la pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

E’ stato correlativamente modificato l’art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, disponendosi che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 2-bis (in forza del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento), e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.

A norma dell’art. 29 del D.L. n. 69/2013, succitato, gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa.

 

OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DELLE  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. n. 80 del 5.4.2013), in vigore dal 20 aprile 2013, sono state dettate disposizioni di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, a norma dell’art. 22 ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente, tra l’altro, l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; e l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti suddetti, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

 

MODIFICHE IN TEMA DI RISCOSSIONE PER DEBITI TRIBUTARI

L’art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), ha apportato alcune modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In particolare:

- a norma del nuovo art. 76 del d.p.r. n. 602/1973, l’agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

- negli altri casi, l’agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare soltanto se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

 

GIUDICI AUSILIARI

Gli artt. 63 e seguenti del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), hanno previsto il reclutamento di giudici ausiliari per lo smaltimento dell’arretrato civile nelle Corti d’appello. A norma dell’art. 63 possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario, tra gli altri, i notai, anche se a riposo.

A norma dell’art. 70, il giudice ausiliario ha l’obbligo di astenersi, e può essere ricusato, quando ha in precedenza svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.

 

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

A norma dell’art. 73, comma 13, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), per l'accesso alla professione di notaio l'esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari (di cui al medesimo art. 73) è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

 

NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA SUL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI

La Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L175 del 27.6.2013) ha modificato la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Tra le disposizioni più rilevanti, si evidenziano le seguenti:

- l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché i documenti cui si applica la direttiva in conformità dell'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV;

- la previsione per cui, in base alla direttiva, non può essere fatto obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre e a conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico;

- qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo in denaro, tale corrispettivo è limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. La previsione non si applica: a) a enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; b) in via eccezionale, a documenti per i quali gli enti pubblici in questione sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione;

- gli enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo incondizionato o possono imporre condizioni, se del caso mediante una licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza;

- gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on line e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti;

- entro il 18 luglio 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

 

LEGISLAZIONE REGIONALE – PRIMO SEMESTRE 2013

Cfr. l’elenco delle disposizioni normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, segnalate in PETRELLI, Novità normative regionali – primo semestre 2013, in http://www.gaetanopetrelli.it/.

 

Gaetano Petrelli