notaio informatico Riccardo Ricciardi

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

secondo semestre 2001

 

EURO - ARROTONDAMENTI. 3

EURO – ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI. 5

EURO – VALORI BOLLATI. 6

EURO – CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE.. 6

EURO - NUOVE NOTE DI ISCRIZIONE E DOMANDE DI ANNOTAZIONE.. 7

EURO - PROROGA DI TERMINI. 7

EURO – NUOVI MODELLI F23 E F24. 8

SOPPRESSIONE DELL’INVIM.. 8

ASSEGNAZIONI E CESSIONI AGEVOLATE DI BENI AI SOCI. 8

PROROGA E MODIFICA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI. 9

RIVALUTAZIONE ED ESTROMISSIONE DI BENI D’IMPRESA.. 10

PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI DI VENDITA ALL’INCANTO.. 10

RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI. 11

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI TERRENI MONTANI. 11

FABBRICATI RURALI. 12

SAGGIO DI INTERESSE LEGALE.. 12

TASSI USURARI. 13

RIFORMA DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI. 13

ABOLIZIONE DELLE VIDIMAZIONI. 16

TARIFFA NOTARILE.. 17

STUDI DI SETTORE.. 17

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE TELEMATICA.. 17

COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE.. 17

CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI SU SUPPORTO INFORMATICO.. 18

TRASMISSIONE TELEMATICA E REGISTRO DELLE IMPRESE.. 18

AGEVOLAZIONE “TREMONTI-BIS”. 19

CATASTO.. 19

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI. 19

PRIVATIZZAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI. 21

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO.. 22

TESTO UNICO SULL’EDILIZIA.. 22

TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI. 22

BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA.. 23

PARTECIPAZIONE STATALE AL CAPITALE DI COOPERATIVE.. 23

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CONFERIMENTI. 23

ORGANISMO DI CONTROLLO SULLE ONLUS. 24

FONDAZIONI UNIVERSITARIE.. 24

TRASFORMAZIONE E SOPPRESSIONE DI ENTI PUBBLICI. 24

SOCIETÀ DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 24

MISURE CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE.. 25

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE.. 25

NORME SPECIALI SUL TRENTINO ALTO ADIGE.. 26

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE.. 26


 

EURO - ARROTONDAMENTI

Gli arrotondamenti per le tasse e imposte indirette che interessano l’attività notarile sono previsti:

- quanto all’imposta di registro proporzionale, dall’art. 41, comma 1, del D.P.R. 131/1986, come modificato dall’art. 8 del D.P.R. 18 agosto 2000 n. 308 (“arrotondamento all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore”);

- quanto alle imposte ipotecarie e catastali proporzionali, dall’art. 18 del D. Lgs. 347/1990, come modificato dall’art. 10 del suindicato D.P.R. 308/2000 (“arrotondamento all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore”);

- l’art. 7 del D.P.R. 308/2000 dispone poi in generale – ma sembra che la disposizione si riferisca solo alle imposte pagate in occasione della registrazione e trascrizione per via telematica – che “le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo … sono arrotondate … nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all’unità, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore”;

Pertanto nessuna disposizione espressa è dettata con riferimento alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, ed all’imposta di bollo, nell’ipotesi diversa dalla trasmissione telematica degli atti; appare però plausibile ritenere che anche le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali debbano essere, in linea generale, arrotondate all’unità di euro (come sembra ritenere, anche se non chiaramente, la circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001);

La predisposizione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di valori bollati con importi decimali (ad esempio: marca da lire 20.000 uguale ad euro 10,33) dimostra l’accoglimento, da parte della stessa Amministrazione, dell’interpretazione restrittiva dell’art. 7 del D.P.R. 308/2000, che (nell’ambito della disciplina della registrazione e trascrizione per via telematica) dispone l’arrotondamento dell’imposta di bollo all’unità di euro; ne consegue che, salvi i casi espressamente disciplinati, gli importi dell’imposta di bollo previsti nella tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 sono arrotondati al secondo decimale, e non all’unità di euro;

- nessuna disposizione specifica è dettata, inoltre, relativamente alle tasse ipotecarie, ed alle tasse di voltura catastale; i relativi importi devono ritenersi quindi arrotondati al secondo decimale, secondo le regole di cui all’art. 7 del D. Lgs. 213/1998 ed all’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97 (così, espressamente, la circolare 106/E succitata);

- analogo arrotondamento al decimale deve essere effettuato per la tassa sui contratti di borsa, che è dovuta solo per i contratti di valore eccedente 206,58 euro;

- quanto ai diritti di segreteria per l’iscrizione nel registro delle imprese, l’art. 2 del D.M. 30 ottobre 2001 (in G.U. n. 271 del 21 novembre 2001) dispone che “gli importi in euro dei diritti di segreteria riportati nella tabella A (allegata al decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, e successive modifiche) sono arrotondati all'unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro”.

- quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie, a norma dell’art. 51, commi 2 e 3, del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, “a decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”. Occorre pertanto distinguere:

a) – sanzioni in misura fissa espresse in lire, che sono arrotondate all’unità di euro;

b) – sanzioni in misura percentuale, che sono arrotondate al secondo decimale.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001, ed il Ministero delle Finanze, con circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998, hanno chiarito le implicazioni fiscali della nuova moneta unica. In particolare:

- le regole di arrotondamento di cui all’art. 7 del D. Lgs. 213/1998 ed all’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97 trovano applicazione anche in materia fiscale (con arrotondamento per eccesso degli importi che si pongono nel mezzo);

- per quanto concerne le fatture, la conversione da lire ad euro e viceversa (ad esempio, per le fatture acquisti da registrare) avviene con i medesimi criteri di arrotondamento di cui sopra, differendo, quindi, dalle regole per l’arrotondamento degli importi in lire, di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972. Come precisato nella circolare 291/E succitata, “la  conversione  in  euro  deve  interessare  gli  elementi fiscalmente rilevanti  (imponibile,  imposta,  ritenute, ecc.) contenuti nella fattura, negli  ammontari in essa indicati, arrotondandoli secondo il criterio sopra enunciato e sommando gli importi già convertiti in euro al fine di ottenere il  totale  nella  stessa  valuta.  Quest'ultimo  può anche discostarsi dal totale  espresso  in  lire, ma è da ritenere che la differenza potrà essere scarsamente rilevante”. Ciò significa che – in presenza di preavvisi di parcella emessi in lire nel 2001, ai fini della conversione in euro in sede di emissione della fattura nel 2002, occorre convertire singolarmente i singoli importi delle anticipazioni ex art. 15 D.P.R. 633/1972;

- per quanto concerne le imposte che si pagano cumulativamente, l’arrotondamento all’unità o al centesimo di euro deve essere effettuato per ogni singolo importo.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (in G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito in legge 23 novembre 2001 n. 409 (in G.U. n. 274 del 24.11.2001), “I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002”.

 

 

EURO – ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

La Circolare 106/E del 21 dicembre 2001 chiarisce alcuni profili relativi agli adempimenti contabili e fiscali. In particolare:

- la certificazione di ritenuta d’acconto, che il sostituto d’imposta deve rilasciare in relazione a compensi di lavoro autonomo corrisposti nel 2001, può essere rilasciata sia in lire che in euro, ancorché i compensi siano stati erogati in lire;

- a partire dal 1° gennaio 2002 tutti gli adempimenti contabili (compresa l’emissione delle fatture) devono essere effettuati in euro;

- gli importi dovranno essere espressi con i due decimali, anche ove questi siano pari a zero;

- le scritture di assestamento e rettifica saranno contabilizzate in lire, e saranno stampate su libro giornale (o registro cronologico delle movimentazioni finanziarie) dopo le registrazioni, in euro, delle operazioni del 2002;

- le dichiarazioni fiscali da presentare nel 2002 per il 2001, ivi compresa la dichiarazione periodica IVA per il mese di dicembre o quarto trimestre 2001, possono essere redatte sia in lire che in euro;

- i versamenti di tasse e imposte, eseguiti entro il 28 febbraio 2002, possono essere effettuati anche in lire, se in contanti.

Altri profili, che non sono espressamente chiariti dall’Amministrazione, devono risolversi secondo i medesimi principi suesposti. Pertanto, ad esempio, il modello 69 di richiesta di registrazione, riferito agli atti stipulati nel corso del 2001, può indicare i relativi valori sia in lire che in euro.

 

 

EURO – VALORI BOLLATI

I valori bollati che rechino solo il valore in lire potranno essere utilizzati fino al 28 febbraio 2002. Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (in G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito in legge 23 novembre 2001 n. 409 (in G.U. n. 274 del 24.11.2001), detti valori possono essere rimborsati ai rivenditori autorizzati, entro il 28 febbraio 2002. Transitoriamente, a partire dal 1° marzo 2002, dovranno essere utilizzati i valori bollati con doppia indicazione dei valori in lire ed in euro, fino all’approvazione della nuova tariffa dell’imposta di bollo (prevista dall’art. 1-bis, comma 3, del suddetto D.L.). Una volta che tale tariffa sia entrata in vigore, i valori bollati preesistenti potranno essere sostituiti entro la fine del secondo mese successivo.

 

 

EURO – CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Facendo seguito alla legge 383/2001, il Ministero del Tesoro, con circolare pubblicata su Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2001, ha chiarito:

1) - che nessun adempimento è necessario per le società di persone, il cui capitale sarà direttamente contabilizzato in euro con i normali arrotondamenti al secondo decimale, senza alcun obbligo di deposito nel registro delle imprese;

2) - che, relativamente alle S.r.l. costituite anteriormente al 1° gennaio 2002, il capitale e le quote possono essere espressi in decimali di euro, con possibilità, quindi, di conversione deliberata dal consiglio di amministrazione. Sul punto, sono intervenuti poi:

a) – l’art. 6 della legge finanziaria 2002, che modifica l’art. 2474 del codice civile, richiedendo l’unità di euro esclusivamente per le quote di conferimento nelle società di nuova costituzione;

b) – l’art. 8-quater del D.L. 23 novembre 2001 n. 411, come aggiunto dalla legge di conversione, che dà tempo alle s.r.l. sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile. Peraltro, quest’ultima disposizione appare in realtà superata dalla previsione dell’art. 5 della legge finanziaria. Occorre poi coordinare le superiori modifiche con il testo dell’art. 2485 (che attribuisce un voto per ogni euro), che è rimasto invariato (ma che va plausibilmente letto, a questo punto, come se attribuisse un voto anche ad ogni “frazione” di euro, in misura proporzionale).

3) - che relativamente alle S.r.l., sia di vecchia che di nuova costituzione, il collegio sindacale sarà obbligatorio solo oltre la soglia di euro 103.291,38.

Quanto all’ipotesi in cui, entro il 31 dicembre 2001, non sia deliberata la conversione del capitale in euro da parte delle società che vi sono obbligate, deve ritenersi comunque possibile operare la conversione successivamente, fermo restando che gli importi già in lire saranno automaticamente ridenominati e contabilizzati in euro (a seguito della cessazione del valore legale di moneta della lira), e si tratterà quindi, più che di convertire la moneta, di adeguare gli importi del capitale e delle quote secondo le regole prescritte dall’art. 5 del Regolamento CE 1103/97 (a meno che i soci deliberino, in assemblea straordinaria, un aumento o una riduzione del capitale in base alle regole ordinarie).

Con D.M. 12 novembre 2001 (in G.U. n. 270 del 20.11.2001) sono state stabilite particolari modalità per la trasmissione per via telematica, o per la presentazione su supporto informatico, all’ufficio del registro delle imprese degli atti di conversione del capitale sociale in euro.

Con D.M. 30 ottobre 2001 (in G.U. n. 271 del 21.11.2001) è stata approvata la tariffa dei diritti di segreteria dovuti per le operazioni di conversione di cui sopra.

 

 

EURO - NUOVE NOTE DI ISCRIZIONE E DOMANDE DI ANNOTAZIONE

In occasione del passaggio all’Euro, sono state approvate, con D.M. 6 dicembre 2001 (in G.U. n. 292 del 17.12.2001), le nuove specifiche per le note di iscrizione e domande di annotazione nei registri immobiliari, in vigore dal 1° gennaio 2002 (in relazione alle quali è stato approntato da Sogei il nuovo software “Nota 4.1”).

A partire dal 1° gennaio 2002, pertanto, gli importi da indicare nelle note e nelle domande di annotamento devono essere obbligatoriamente riportati in euro, e ciò anche se negli atti, stipulati anteriormente, gli importi stessi siano indicati solo in lire. Analogamente, per quanto concerne le domande di annotamento che si riferiscono a note di iscrizione in cui gli importi siano indicati solo in lire.

 

 

EURO - PROROGA DI TERMINI

Ai sensi dell’art. 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d’Italia, delle banche, della società Poste Italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV, delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, ed in genere degli intermediari finanziari.

Ai fini fiscali, la circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 ha chiarito che i versamenti scadenti nelle giornate dal 28 (rectius 29) al 31 dicembre 2001 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 2 gennaio 2002.

 

 

EURO – NUOVI MODELLI F23 E F24

Con Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in data 14 novembre 2001 (entrambi in G.U. n. 269 del 19.11.2001) sono stati approvati i nuovi modelli F23 e F24, da utilizzare obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2002.

 

 

SOPPRESSIONE DELL’INVIM

L’articolo 8, comma 1, della legge finanziaria 2002 dispone che l’INVIM non è più dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Ovviamente, l’imposta non è soppressa, e quindi continua ad essere dovuta per i presupposti maturati anteriormente (si pensi ad una scrittura privata avente data anteriore, che venga depositata negli atti del notaio a partire dal 2002, ovvero alle successioni apertesi entro il 28 marzo 1997 (o comunque non rientranti nella disciplina del D.L. 79/1997, su cui cfr. il prospetto riportato in calce).

Nelle ipotesi in cui debba essere ancora presentata la dichiarazione INVIM, i relativi valori – come chiarito dalla Circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998 – andranno espressi in lire, atteso che riguardano elementi riferiti a periodi di tempo anteriori al 31 dicembre 1998.

 

 

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI COMPRESI IN PIANI PARTICOLAREGGIATI

L’articolo 76 della legge finanziaria 2002 detta una norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) della disposizione agevolativa contenuta nell’art. 33, comma 3, della legge 388/2000 (assoggettamento degli atti di acquisto all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa), stabilendo che l’agevolazione è ammessa “anche nel caso in cui l’acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico”.

 

 

ASSEGNAZIONI E CESSIONI AGEVOLATE DI BENI AI SOCI

L’articolo 3, commi da 7 a 10, della legge finanziaria 2002 proroga al 30 settembre 2002 l’agevolazione, già prevista dall’art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per le assegnazioni e cessioni a soci di beni immobili e mobili registrati non strumentali e di partecipazioni sociali, e per le trasformazioni in società semplici. Detta agevolazione, che presuppone il pagamento dell’imposta sostitutiva ivi prevista, comporta, tra l’altro, che le assegnazioni o cessioni sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.

 

 

AFFRANCAMENTO DI PLUSVALENZE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

L’articolo 5 della legge finanziaria 2002 prevede la possibilità – a partire dal 1° gennaio 2002 – di affrancare le plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali, non negoziate nei mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2002, mediante l’applicazione – sul valore della partecipazione risultante da apposita perizia giurata da asseverarsi entro il 30 settembre 2002 – di un’imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni qualificate, e del 2% per quelle non qualificate.

 

 

AFFRANCAMENTO DI PLUSVALENZE DI TERRENI EDIFICABILI E AGRICOLI

L’articolo 7 della legge finanziaria 2002 consente di affrancare – a partire dal 1° gennaio 2002 – le plusvalenze, previste all’art. 81, comma 1, lettere a) e b),  relative a terreni edificabili o agricoli:

- conseguenti a lottizzazione;

- conseguenti a rivendita nel quinquennio;

- conseguenti a rivendita di terreni edificabili.

Nessun affrancamento è previsto quindi per le plusvalenze da cessione di fabbricati nel quinquennio.

Presupposti e condizioni dell’affrancamento:

1) - i terreni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2002;

2) - deve essere effettuata una perizia giurata attestante il valore del terreno al 1° gennaio 2002, da asseverarsi entro il 30 settembre 2002;

3) – deve essere versata entro il 30 settembre 2002 un’imposta sostitutiva, pari al 4% del suddetto valore di perizia;

4) – il valore minimo da dichiararsi nell’atto di alienazione a titolo oneroso, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, non può essere inferiore al valore di perizia.

 

 

PROROGA E MODIFICA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI

L’articolo 9 contiene due distinte disposizioni sulla detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione ai fini IRPEF:

1) - al primo comma, proroga la detrazione già prevista dall’art. 1 della legge 449/1997, con la precisazione che, trattandosi di interventi già iniziati anteriormente, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse si tiene conto anche delle spese anteriormente sostenute;

2) - al secondo comma, viene estesa la detrazione all’ipotesi di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie. Ad usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle singole unità immobiliari, a condizione che:

a) – i lavori di ristrutturazione siano eseguiti entro il 31 dicembre 2002;

b) – l’impresa o cooperativa provveda all’alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2003 (non è chiaro se entro tale data debba essere ceduta la singola unità immobiliare ammessa a detrazione, ovvero l’intero fabbricato).

La detrazione compete per il 36% delle spese sostenute, che “si assume” pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione. Dovrà essere chiarito se si tratti di presunzione assoluta, ovvero se l’importo delle spese da detrarre possa essere effettivamente inferiore alla detta percentuale del 25%.

 

 

PROROGA DELLA RIDUZIONE DELL’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI

L’articolo 9, comma 3, della finanziaria 2002 proroga al 31 dicembre 2002 l’aliquota IVA del 10% applicabile alle ristrutturazioni edilizie.

 

 

RIVALUTAZIONE ED ESTROMISSIONE DI BENI D’IMPRESA

L’articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge finanziaria 2002 consente la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – già prevista alla sezione II del capo I della legge 342/2000, dei beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2001.

Lo stesso articolo, ai commi 4 e 5, prevede l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale entro il 30 aprile 2002, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

 

 

PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI DI VENDITA ALL’INCANTO

L’articolo 52, comma 76, della legge finanziaria 2002 sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 – l’art. 490, comma 3, del codice di procedura civile, come segue: “Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa”.

Pertanto, diviene obbligatoria – e ciò vale anche per le procedure esecutive immobiliari delegate ai notai ex art. 591-bis c.p.c. – la pubblicità su quotidiani dell’avviso d’asta.

 

 

RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI

Ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4, lettere a) e b), della legge finanziaria 2002, gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza necessità di riscontrare e dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'àmbito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo (sindaco, assessori, ecc.) la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

 

 

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

L’articolo 52, comma 22, della legge finanziaria 2002 proroga al 31 dicembre 2003 il termine di scadenza delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

 

 

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI TERRENI MONTANI

L’articolo 52, comma 21, della legge finanziaria 2002 introduce il nuovo art. 5-bis nella legge 31 gennaio 1994 n. 97, prevedendo una nuova agevolazione, consistente nell’esenzione “da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere”. Il riferimento all’“imposta” rende dubbia la spettanza delle agevolazioni per le tasse ipotecarie e di voltura.

Presupposti dell’agevolazione:

- deve trattarsi di terreni agricoli e relative pertinenze (anche fabbricati rurali);

- i terreni devono essere ubicati nei territori delle Comunità montane (requisito diverso da quello di cui all’art. 9 del D.P.R. 601/1973);

- il trasferimento deve essere a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;

- l’acquirente deve impegnarsi in atto a coltivare o condurre il fondo per almeno dieci anni dall’acquisto, ed a costituirlo in un compendio unico indivisibile (l’indivisibilità dura 15 anni e vale anche in sede di trasferimento mortis causa; la dimensione minima di tale compendio unico è determinata con legge regionale).

Gli onorari notarili sono ridotti ad un sesto. Ciò, ovviamente, quando ricorra l’impegno in atto di cui sopra (anche se non si traduce in una espressa richiesta di agevolazioni).

In caso di violazione degli obblighi assunti sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, sanzioni in misura pari al 50% delle imposte dovute. Non è prevista invece l’invalidità dell’atto di divisione o di cessione separata.

 

 

FABBRICATI RURALI

Non è stato ulteriormente prorogato il termine, previsto dall’articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e fissato al 31 dicembre 2001, per la denunzia al catasto urbano dei fabbricati già rurali e che hanno perso i requisiti di ruralità.

L’accatastamento successivo al predetto termine determina, oltre alla riscossione del contributo di concessione ex art. 11 della legge 10/1977, il recupero di eventuali imposte dirette dovute a partire dal 1° gennaio 1993.

Era già scaduto, invece, al 31 dicembre 1997 il termine per la denuncia al catasto urbano delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ai sensi dell’articolo 52, commi 2 e 3 di quest’ultima legge (termine così prorogato per effetto dell’art. 9, comma 8, del D.L. n. 557/1993, e dell’art. 3, comma 156, della legge n. 662/1996). Per le dichiarazioni presentate successivamente a tale data è quindi dovuta, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 52, comma 3, della legge n. 47/1985, la sanzione di euro 129,11 (lire 250.000) per ciascuna unità immobiliare.

Nessun riflesso ha invece la scadenza dei termini suindicati sulla stipulabilità degli atti aventi ad oggetto fabbricati rurali non accatastati.

 

 

SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

Con D.M. 11 dicembre 2001 (in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2001) è stato modificato il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., che passa quindi dal 3,5% al 3%, con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

La modifica incide anche sulla determinazione del valore degli usufrutti e delle rendite vitalizie.

 

 

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 21 settembre 2001 (in G.U. n. 226 del 28.9.2001);

- con D.M. 14 dicembre 2001 (in G.U. n. 295 del 20.12.2001).

A seguito di quest’ultimo provvedimento, il limite di liceità degli interessi pattuiti a fronte di un mutuo sarà – dal 1° dicembre al 31 marzo 2002 – dell’8,265%; relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 14,13%.

 

 

RIFORMA DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Gli artt. 13 ss. della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001) contengono una nuova disciplina dell’imposizione fiscale sulle successioni e donazioni, in vigore dal 25 ottobre 2001. Sommariamente, le novità possono così sintetizzarsi:

- è soppressa l’imposta sulle successioni e donazioni;

- le donazioni o liberalità tra vivi, a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, se di valore superiore ad euro 180.759,91 (o lire 350.000.000), sono assoggettate, per la quota che eccede il suddetto importo, alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili agli atti onerosi (e quindi, generalmente, ad imposta di registro);

- si applicano peraltro a tale imposta di registro le regole su base imponibile, franchigie, agevolazioni ed esenzioni già dettate in materia di imposta sulle donazioni;

- il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili oggetto di successione, costituiti da terreni agricoli o montani, non può comunque eccedere il valore fiscale degli stessi;

- in attesa dei decreti legislativi che dovranno ridisciplinare organicamente la materia, dovrà ancora essere presentata la dichiarazione di successione, con riferimento agli immobili oggetto di successione;

- in caso di defunto residente all’estero, di cui è nota l’ultima residenza in Italia, è competente l’ufficio delle entrate del luogo di tale ultima residenza;

- l’art. 16 detta alcune disposizioni antielusive in caso di trasferimento di partecipazioni sociali ed aziende, ed estende a tutte le successioni e donazioni aventi ad oggetto aziende il regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette.

Per quanto concerne le principali conseguenze interpretative, ed implicazioni operative:

A) – SUCCESSIONI MORTIS CAUSA:

- rimangono in vigore, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali dovute in relazione al trasferimento successorio, le norme sulla determinazione della base imponibile dettate dal D. Lgs. 346/1990;

- secondo l’amministrazione finanziaria, peraltro, le passività successorie non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale (circ. n. 91/E);

- viene meno (se non per le successioni apertesi anteriormente al 25 ottobre 2001) l’istituto della dilazione dell’imposta di successione;

- appare dubbia l’attuale vigenza dei divieti ed obblighi previsti dall’art. 48 del suddetto T.U.;

- appare non più necessario il verbale notarile di apertura di cassette di sicurezza, per le successioni apertesi successivamente alla novella (essendo sufficiente un atto notorio, od una dichiarazione sostitutiva dello stesso, per dimostrare alla Banca chi sono gli aventi diritto);

- nella dichiarazione di successione vanno inseriti i soli beni immobili; non vanno più indicati cespiti di altra natura, né le passività (ove si concordi con l’amministrazione finanziaria sulla loro irrilevanza);

- per le dichiarazioni di successione da presentarsi successivamente al 1° gennaio 2002 – in analogia con quanto disposto dalla Circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998 in tema di Invim – occorre distinguere le successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 1999, e quelle apertesi anteriormente: nelle prime i valori potranno essere indicati sia in lire che in euro, nelle seconde dovrebbero essere indicati solo in lire;

- deve plausibilmente ritenersi che obbligati alla presentazione della dichiarazione siano soltanto i chiamati alla successione immobiliare, e che l’obbligo solidale di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale faccia carico ai beneficiari di ciascun immobile; quanto ai termini per la presentazione, valgono le regole previgenti;

- in caso di successione avente ad oggetto partecipazioni sociali, secondo l’amministrazione finanziaria si assume come costo, ai fini della determinazione della plusvalenza IRPEF, il costo in capo al defunto;

- in caso di successione immobiliare, sempre ai fini della plusvalenza IRPEF si assume come costo in capo all’erede o legatario il valore dichiarato nella dichiarazione di successione;

B) – DONAZIONI E LIBERALITÀ TRA VIVI:

- la donazione non è più soggetta ad imposta di donazione; pertanto, la donazione a favore del coniuge, dei parenti in linea retta, e dei parenti in linea collaterale fino al quarto grado non è più soggetta ad alcuna imposta di donazione, neanche l’imposta fissa;

- anche la donazione ad estranei, di valore inferiore ad euro 180.759,91 (lire 350.000.000) è soggetta a registrazione gratuita (salva, ovviamente, l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali);

- ne consegue che, per le donazioni mobiliari, l’indicazione del valore nell’atto di donazione è necessaria solo ai fini repertoriali; appare comunque consigliabile, per i riflessi di ordine civilistico, che il valore dichiarato venga parametrato ai valori effettivi dei cespiti donati (compreso, ad esempio, l’avviamento per aziende e quote sociali);

- nelle donazioni immobiliari l’indicazione del valore è comunque necessaria, oltre che ai fini repertoriali, anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, se dovute in misura proporzionale.

- la donazione, ad affini anche in linea retta, a parenti nei gradi successivi a quelli sopra indicati e ad estranei (compreso il convivente more uxorio) è soggetta ad imposta di registro solo per la parte di valore eccedente euro 180.759,91 (lire 350.000.000);

- a tale imposta di registro si applicano le regole sue proprie, ma si applicano le regole dell’imposta di donazione per la determinazione della base imponibile (con detrazione quindi del valore dell’onere per la donazione modale);  si applicano inoltre sia le agevolazioni previste ai fini dell’imposta di registro, sia le agevolazioni previste ai fini dell’imposta di donazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, in caso di contrasto prevale il sistema dell’imposta di registro;

- tra le agevolazioni applicabili alle donazioni ad estranei, vi sono anche quella per l’acquisto della prima casa, ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (nell’ipotesi in cui il precedente acquisto fosse ovviamente soggetto ad imposta di registro o ad IVA);

- giusto l’espresso richiamo delle franchigie già previste per l’imposta di donazione, si applica all’imposta di registro di cui sopra il meccanismo del coacervo, e ciò anche con riferimento alle donazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore della riforma;

- ovviamente, tale coacervo opera solo con riferimento all’imposta di registro in caso di donazione a soggetti diversi dal coniuge o dai parenti più vicini, per la parte di valore eccedente euro 180.759,91 (lire 350.000.000); conseguentemente, solo in tali donazioni – e non più, quindi in quelle a favore di coniuge e parenti – andranno indicati in atto gli estremi ed il valore delle precedenti donazioni, ovvero il fatto che non vi siano state precedenti donazioni;

- in caso di donazione effettuata da soggetto IVA, la stessa è soggetta ad imposta sul valore aggiunto, chiunque sia il beneficiario, e qualunque sia il valore di beni e diritti donati;

- la donazione di partecipazioni sociali è esente da imposta di donazione e di registro; trattandosi di donazione ad estranei eccedente la franchigia, si applica l’imposta fissa di registro, ex art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ma non si applica la tassa sui contratti di borsa;

- la norma sulle “liberalità collegate” a trasferimenti di immobili o aziende soggetti ad imposta proporzionale di registro o ad Iva perde di significato con riferimento alle donazioni esenti da imposizione, mentre continua ad essere applicabile alle donazioni a soggetti estranei di valore superiore a quello di franchigia;

- la presunzione di liberalità diviene nella maggior parte dei casi inapplicabile. Salvo ipotesi marginali (quali, ad esempio, le compravendite tra parenti in linea retta o coniugi cui siano applicabili le agevolazioni sui terreni montani, o sulla piccola proprietà contadina), il carico fiscale dell’atto oneroso è complessivamente superiore a quello della donazione. Ne consegue che diviene superflua, nella maggior parte degli atti, la dichiarazione di insussistenza di parentela in linea retta o coniugio.

 

 

ABOLIZIONE DELLE VIDIMAZIONI

L’articolo 8 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001) ha modificato l’art. 2215 del codice civile, nonché l’art. 39, comma 1, del D.P.R. 633/1972 in materia di IVA, e l’art. 22, comma 1, del D.P.R. 600/1973 in materia di imposte sui redditi.

Per effetto di tali modifiche:

- il libro giornale ed il libro inventari non devono più essere obbligatoriamente vidimati;

- lo stesso vale per i libri contabili obbligatori ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto;

- i suddetti libri devono essere sempre numerati progressivamente (ma, come chiarito dalla circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001, non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente l’attribuzione di un numero progressivo al momento della stampa e quindi dell’uso della pagina) possono comunque essere volontariamente presentati per la vidimazione, nel qual caso continuano ad applicarsi le regole e le modalità previgenti;

- rimane obbligatoria la vidimazione iniziale dei libri sociali obbligatori, di cui all’art. 2424 c.c.

Trattandosi di libri ex  art. 2214 c.c., tenuti da soggetti diversi dalle società di capitali, in caso di vidimazione è dovuta l’imposta di bollo di euro 20,66 (lire 40.000) (invece che di euro 10,33, o lire 20.000) per ogni cento pagine o frazione.

Quanto agli estratti autentici di libri non vidimati, occorre rilevare che:

- è sempre possibile rilasciare l’estratto autentico del libro non vidimato, con la precisazione nel corpo dell’estratto (che appare assolutamente opportuna) che trattasi di un libro non vidimato;

- qualche dubbio sorge in ordine all’efficacia probatoria dei libri non vidimati, alla luce delle disposizioni dell’art. 2710 c.c. e 634 c.p.c.; ciò potrebbe far ritenere opportuna, ai fini suddetti, una vidimazione volontaria dei libri in esame.

 

 

TARIFFA NOTARILE

Con D.M. 27 novembre 2001 (in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2001) è stata approvata la nuova tariffa notarile con gli importi in euro. Oltre all’aumento degli importi degli onorari, sia graduali che fissi, le uniche modifiche strutturali di rilievo sono:

- l’espressa previsione del testamento internazionale, con equiparazione ai fini tariffari al testamento pubblico;

- l’equiparazione ai suddetti testamenti, e quindi la previsione dell’onorario fisso (e non più graduale al 50%) del verbale di pubblicazione del testamento olografo.

 

 

STUDI DI SETTORE

L’articolo 9, commi 12 e 13, della legge finanziaria 2002 esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi, per i periodi d’imposta 2001 e 2002, nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi a fini di adeguamento agli studi di settore, o che effettuano entro il termine per la presentazione di tale dichiarazione l’adeguamento ed il versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

 

 

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE TELEMATICA

Con decreto interdirettoriale in data 12 dicembre 2001 (in G.U. n. 297 del 22.12.2001) è stato disposto l’avvio della procedura di registrazione e trascrizione telematica degli atti di compravendita, mediante trasmissione del modello unico informatico, quale previsto dal D.P.R. 18 agosto 2000 n. 308. In particolare:

- l’utilizzo da parte dei notai del modello unico informatico è – salvo i distretti in cui è già iniziata la sperimentazione, in cui diverrà obbligatorio dal 1° maggio 2002 – facoltativo, ed è possibile a partire dalla data di pubblicazione del decreto (22 dicembre 2001), per gli atti stipulati dalla medesima data, e purchè sia stato attivato il locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate;

- il pagamento dei tributi si effettua con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

 

COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con D.P.R. 5 ottobre 2001 n. 404 (in G.U. n. 267 del 16.11.2001) sono state dettate disposizioni sull’utilizzo del collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, e per l’ottenimento di certificati e servizi vari.

Da segnalare, tra le disposizioni del decreto in esame:

- l’art. 2, che prevede ora l’attribuzione di un numero di partita IVA invariabile anche in caso di mutamento del domicilio fiscale;

- sempre l’art. 2, che prevede la possibilità di assolvimento dell’obbligo di presentazione di dichiarazioni all’Agenzia tramite l’ufficio del registro delle imprese (con possibilità di obbligo in tal senso a seguito di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate);

- l’art. 5, che disciplina la registrazione telematica dei contratti di locazione.

 

 

CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI SU SUPPORTO INFORMATICO

Con deliberazione dell’AIPA in data 13 dicembre 2001 (in G.U. n. 296 del 21.12.2001) sono state dettate le regole tecniche per la conservazione su supporto ottico dei documenti di cui per legge o regolamento è obbligatoria la conservazione a carico di pubbliche amministrazioni o di privati (ivi compresi i notai, per i repertori e gli atti informatici dagli stessi formati); il tutto in ottemperanza al disposto dell’art. 6 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

 

 

TRASMISSIONE TELEMATICA E REGISTRO DELLE IMPRESE

L’articolo 3, comma 13, della legge finanziaria 2002 proroga al 9 dicembre 2002 l’obbligo di presentazione delle domande di iscrizione nel registro delle imprese, delle denuncie e degli atti che le accompagnano, muniti della firma digitale a norma di legge, per via telematica o su supporto informatico, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 340 (fatta sempre eccezione per le denuncie relative alle imprese individuali, ed alle imprese iscritte nel R.E.A.).

La trasmissione telematica è comunque possibile, in via facoltativa, anche prima della scadenza di detto termine.

Nelle ipotesi, previste dal codice, in cui gli amministratori o i liquidatori debbano chiedere l’iscrizione della propria nomina, ovvero la cancellazione della società nel registro delle imprese, essendo stato abolito il deposito delle firme, appare sufficiente che i suddetti soggetti chiedano l’iscrizione o la cancellazione direttamente nell’atto notarile, e che quindi la distinta relativa alla richiesta di iscrizione sia sottoscritta con la sola firma digitale del notaio rogante o autenticante, quale soggetto incaricato dalle parti.

La norma contenente la proroga prevede poi l’emanazione di una apposita tariffa per l’imposta di bollo dovuta per i suddetti atti e denunce.

 

 

AGEVOLAZIONE “TREMONTI-BIS”

L’art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001) prevede la detassazione del 50% del reddito – d’impresa o di lavoro autonomo –  reinvestito in beni strumentali nuovi o in spese per la formazione e l’aggiornamento del personale, successivamente al 30 giugno 2001, e per l’intero periodo d’imposta successivo; è necessario peraltro che il reinvestimento sia in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Relativamente ai beni immobili, l’agevolazione è limitata all’acquisto di beni strumentali per natura.

L’incentivo è revocato se il bene strumentale acquistato è ceduto entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, ovvero, trattandosi di bene immobile, entro il quinto periodo d’imposta successivo.

Sono per il resto richiamate le modalità applicative di cui alla precedente agevolazione “Tremonti”, ex art. 3 del D.L. 357/1994, convertito in legge 489/1994.

 

 

CATASTO

Con decreto direttoriale del 7 novembre 2001 (in G.U. n. 282 del 4.12.2001) è stata resa obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2002, la presentazione di planimetrie ed elaborati grafici – a corredo di denunzie di nuova costruzione o di variazione nel catasto fabbricati – su file informatico. Con Circolare n. 9/T del del 26 novembre 2001 dell’Agenzia del Territorio sono state dettate disposizioni attuative in materia. In particolare, è resa obbligatoria la nuova procedura Docfa 3.0, e con l’occasione sono state dettagliatamente ridisciplinate le modalità di presentazione delle denunzie di nuova costruzione e di variazione (causali di variazione, intestazione delle unità immobiliari, obbligatorietà o meno dell’elaborato planimetrico, modalità di redazione delle planimetrie, categorie particolari di unità immobilari).

 

 

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Con D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 (in G.U. n. 292 del 17.12.2001), in vigore dal 1° gennaio 2002, sono state dettate disposizioni di semplificazione e razionalizzazione di adempimenti fiscali. In particolare:

- è stata posta una nuova disciplina dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed ai fini Irap (artt. 2 e 3), e dei termini di versamento delle imposte dirette e relativi acconti e saldi (art. 17);

- è stato abolito, a partire dal 2002, l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA (art. 11). L’ultima dichiarazione periodica da presentarsi sarà quindi quella relativa al mese di dicembre 2001;

- è ora prevista, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, l’obbligo di comunicare entro il mese di febbraio di ciascun anno i dati relativi all’imposta sul valore aggiunto riferita all’anno solare precedente, in conformità a modello ministeriale da approvarsi (art. 9);

- è stato soppresso, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2002, l’obbligo di annotazione sui registri IVA delle liquidazioni relative all’imposta sul valore aggiunto (art. 11);

- sono state previste semplificazioni per i versamenti IVA per i contribuenti minori (volume di affari inferiore a 600 milioni per imprese di servizi e professionisti, ed inferiore ad un miliardo per le altre imprese). È inoltre prevista per alcune categorie di contribuenti (tra cui i professionisti in regime di contabilità ordinaria) la possibilità di non tenere i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili (a condizione che i relativi elementi risultino dal libro giornale o dal registro cronologico delle movimentazioni finanziarie, ovvero, per quanto concerne i beni ammortizzabili, siano forniti, ordinati in forma sistematica, all’amministrazione finanziaria) (artt. 11 e seguenti);

- il termine per la consegna dei certificati di ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta è stato spostato al mese di marzo dell’anno successivo a quello di pagamento (art. 18).

Con D.M. 17 maggio 2001 n. 281 (in G.U. n. 161 del 13.7.2001) è stato consentito ai soggetti residenti all’estero di richiedere il codice fiscale anche per il tramite dell'autorità consolare territorialmente competente, nonché di presentare le dichiarazioni ed effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del servizio telematico Internet.

 

 

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con deliberazione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2000 del 30 novembre 2000 (in G.U. n. 142 del 21.6.2001) è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Da segnalare, in particolare:

- l’art. 19, a norma del quale “i contratti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa, quelli a trattativa privata possono essere stipulati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali”;

- l’art. 20, ai sensi del quale “I dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal direttore. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante dal direttore. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, altresì, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti”.

 

 

PRIVATIZZAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI

Con D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (in G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. n. 274 del 24.11.2001), sono dettate norme per la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Da segnalare:

- la previsione dell’emanazione di appositi decreti dell’Agenzia del demanio per l’individuazione degli immobili, cui è attribuita efficacia dichiarativa della proprietà nonché l’effetto di cui all’art. 2644 c.c., e di cui è prevista la trascrizione (art. 1);

- la previsione della costituzione, anche con atto unilaterale, di società a responsabilità limitata, con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, con la precisazione che i beni ad esse trasferiti costituiscono patrimonio separato (art. 2);

- l’esenzione da imposte di registro, bollo, imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, delle operazioni di cartolarizzazione e di tutti gli atti, contratti e formalità inerenti (art. 2, comma 6);

- le modalità per la cessione degli immobili a titolo oneroso alle società suddette, l’esclusione di autorizzazione per gli immobili culturali, il diritto di prelazione dei conduttori delle unità residenziali (art. 3);

- la previsione che gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite (art. 3, comma 19);

- la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare (artt. 5 e seguenti).

Con D.M. 30 novembre 2001 (in G.U. n. 290 del 14.12.2001) è stato disposto il trasferimento ad apposita società di cartolarizzazione a responsabilità limitata degli immobili pubblici individuati con decreti dell’Agenzia del Demanio.

Con Circolare n. 215/E del 20 dicembre 2001 sono stati forniti chiarimenti in ordine al regime fiscale degli atti di trasferimento alle società di cartolarizzazione da parte degli enti pubblici, e degli atti di trasferimento posti in essere successivamente dalle suddette società.

 

 

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Con legge 3 ottobre 2001 n. 366 (in G.U. n. 234 dell’8.10.2001) IL Governo è stato delegato ad adottare, entro il 23 ottobre 2002, uno o più decreti legislativi portanti riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, tendente a semplificare la disciplina esistente e a prevedere una più ampia autonomia statutaria; il tutto nel quadro dei principi direttivi dettati dalla legge stessa. Particolari disposizioni sono dettate anche per quanto concerne trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e cancellazione, nonché con riguardo ai gruppi di società.

 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE CON POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 6 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001), la sottoscrizione del capitale delle società di capitali (escluse banche, intermediari finanziari e società di assicurazione) può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. L’attuazione di tale disposizione è peraltro subordinata all’emanazione di un apposito regolamento.

 

 

TESTO UNICO SULL’EDILIZIA

Con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ripubblicato in Suppl. ord. n. 246/L alla G.U. n. 246 del 15.11.2001) è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L’art. 138 di detto decreto disponeva l’entrata in vigore del T.U. al 1° gennaio 2002. Peraltro, l’articolo 5-bis del D.L. 23 novembre 2001 n. 411, come aggiunto dalla legge di conversione, ha prorogato detta entrata in vigore al 30 giugno 2002.

 

 

TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI

Con D.L. 23 novembre 2001 n. 411 (in G.U. n. 275 del 26.11.2001), è stata prorogata al 30 giugno 2002 l’entrata in vigore del nuovo testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Precisato che il T.U. è stato ripubblicato sul Supplemento Ordinario n. 231 alla G.U. n. 214 del 14.9.2001.

 

 

BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA

L’articolo 9, comma 22, della legge finanziaria 2002 proroga al al 1° marzo 2002 l’entrata in vigore del contributo unificato per gli atti giudiziari, in sostituzione di imposte di bollo e diritti di cancelleria per i procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione, esecutivi e concorsuali (come previsto dall’art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488).

Le modalità di versamento del contributo unificato sono disciplinate dal D.P.R. 1 marzo 2001 n. 126 (in G.U. n. 90 del 18.4.2001). In particolare, si può optare:

- per le modalità previste dal D. Lgs. 237/1997 (e quindi tramite mod. F23) (per tale ipotesi, è stato previsto, con Nota Min. Fin. 21 giugno 2001 n. 118188, il codice tributo “941T”);

- per il versamento in conto corrente postale;

- per il versamento presso una tabaccheria (rivendita di generi di monopolio e valori bollati), in quest’ultimo caso, peraltro, solo previa stipula di apposita convenzione con i relativi gestori, ai sensi dell’art. 2;

- per il pagamento per via telematica, giusto decreto interministeriale da emanarsi.

A norma dell’art. 5, la ricevuta del pagamento è allegata all’atto giudiziario.

 

 

PARTECIPAZIONE STATALE AL CAPITALE DI COOPERATIVE

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49, come modificato dall’art. 12 della legge 5 marzo 2001 n. 57, “Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite”.

In attuazione di quanto sopra, con D.M. 4 aprile 2001 (in G.U. n. 157 del 9.7.2001) sono state disciplinate le modalità e le procedure di partecipazione del Ministero dell’Industria (ora Ministero delle Attività Produttive) al capitale delle suddette società.

 

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CONFERIMENTI

Con D.M. 22 ottobre 2001 n. 408 (in G.U. n. 270 del 20.11.2001) sono state dettate disposizioni attuative della legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare degli articoli da 17 a 21, ai sensi dei quali le società destinatarie dei conferimenti e le società conferenti di cui all'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive sulla differenza tra il valore dei beni o delle azioni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

 

 

ORGANISMO DI CONTROLLO SULLE ONLUS

Con D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329 (in G.U. n. 190 del 17.8.2001) è stata disciplinata la “Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, che rappresenta l’organismo di controllo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I poteri e le attribuzioni dell’Agenzia sono disciplinati dagli artt. 3 e 5.

 

 

FONDAZIONI UNIVERSITARIE

Il regolamento che disciplina la costituzione delle fondazioni universitarie di diritto privato è stato approvato con D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254, in G.U. n. 152 del 3.7.2001).

 

 

TRASFORMAZIONE E SOPPRESSIONE DI ENTI PUBBLICI

L’articolo 28 della legge finanziaria 2002 disciplina la trasformazione di enti pubblici, amministrazioni, agenzie ed altri organismi non titolari di funzione di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, individuati con appositi regolamenti, in società per azioni o in fondazioni di diritto privato.

Ai sensi del comma 7, tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

 

 

SOCIETÀ DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L’articolo 35 della legge finanziaria 2002 detta disposizioni per la gestione di servizi pubblici locali, anche mediante società di capitali per la cui disciplina si fa rinvio al codice civile.

L’articolo 52, comma 62, della medesima legge, abroga il comma 82 dell’art. 145 della legge 388/2000, ai sensi del quale la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non era incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di società di capitale a partecipazione mista, costituite, in conformità alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

 

MISURE CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Con D.L. 12 ottobre 2001 n. 369 (in G.U. n. 240 del 15.10.2001) sono state dettate disposizioni per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, “Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Inoltre, “Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo”. Ai sensi del comma 3, “I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo”.

Altre disposizioni sono dettate dal D.L. 28 settembre 2001 n. 353 (in G.U. n. 226 del 28.9.2001), convertito in legge 27.11.2001 n. 415 (in G.U. n. 277 del 28.11.2001). È comminata, tra l’altro, la nullità degli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.

 

 

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

Con D.P.R. 2 maggio 2001 n. 345 (in G.U. 213 del 13.9.2001) è stato approvato il regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999 n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Da segnalare, in particolare, l’art. 6, comma 4, ai sensi del quale per gli atti aventi efficacia giuridica ha effetto solo il testo in lingua italiana; inoltre, tutte le forme di pubblicità degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.

 

 

NORME SPECIALI SUL TRENTINO ALTO ADIGE

Con D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 280 (in G.U. n. 161 del 13.7.2001) sono state delegate alle Province Autonome di Trento e Bolzano le funzioni statali in materia di catasto terreni e urbano, con decorrenza da stabilirsi sulla base di legge regionale da emanarsi.

Con D. Lgs. 29 maggio 2001 n. 283 (in G.U. n. 162 del 14.7.2001) sono state dettate, all’art. 13, nuove norme per il conferimento delle sedi notarili.

 

 

TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Con D. Lgs. 25 maggio 2001 n. 265 (in G.U. n. 155 del 6.7.2001)  è stato disposto il trasferimento dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia di beni del demanio statale idrico e marittimo, indicati all’art. 1, con le relative funzioni amministrative.

 

 

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001) sono state approvate modifiche alla Costituzione della Repubblica. In particolare, sono stati modificati gli articoli 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 127 e 132.

 


PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE

PER I PIÙ FREQUENTI ATTI DI TRASFERIMENTO

 

 

1) - Prima casa - vendita da privato o da impresa non costruttrice

- Imposta di registro: 3 %

- Imposta ipotecaria: fissa

- Imposta catastale: fissa

 

2) - Prima casa - vendita da impresa costruttrice o avente ad oggetto la vendita immobiliare

- IVA: 4%

- Imposta di registro: fissa

- Imposta ipotecaria: fissa

- Imposta catastale: fissa

 

3) - Fabbricato abitativo e/o sua pertinenza venduti da privato o da impresa non costruttrice:

- Imposta di registro: 7%

- Imposta ipotecaria: 2%

- Imposta catastale: 1%

 

4) - Fabbricato abitativo non di lusso e/o sua pertinenza venduti da impresa costruttrice o avente ad oggetto la vendita immobiliare:

- IVA: 10%

- Imposta di registro: fissa

- Imposta ipotecaria: fissa

- Imposta catastale: fissa

 

5) - Fabbricato non abitativo e/o sua pertinenza venduti da privato:

- Imposta di registro: 7%

- Imposta ipotecaria: 2%

- Imposta catastale: 1%

 

6) - Fabbricato non abitativo e/o sua pertinenza venduti da impresa:

- IVA: 10 % se fabbricato Tupini, 20% nei rimanenti casi

- Imposta di registro: lire fissa

- Imposta ipotecaria: lire fissa

- Imposta catastale: lire fissa

 

7) - Terreni non agricoli e relative pertinenze venduti da privato:

- Imposta di registro: 8%

- Imposta ipotecaria: 2%

- Imposta catastale: 1%

 

8) - Terreni edificabili e relative pertinenze venduti da impresa:

- Iva: 20%

- Imposta di registro: fissa

- Imposta ipotecaria: fissa

- Imposta catastale: fissa

 

9) - Terreni non agricoli e non edificabili e relative pertinenze venduti da impresa:

- Imposta di registro: 8%

- Imposta ipotecaria: 2%

- Imposta catastale: 1%

 

10) - Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato:

- Imposta di registro: 15% (se acquista imprenditore agricolo a titolo principale, 8%)

- Imposta ipotecaria: 2%

- Imposta catastale: 1%

 

11) - Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da impresa:

- Imposta di registro: 15 % (se acquista imprenditore agricolo a titolo principale, 8%)

- Imposta ipotecaria: 2 %

- Imposta catastale: 1 %

 

12) - Donazione della prima casa al coniuge, a parenti in linea retta, a parenti in linea collaterale fino al quarto grado:

- Imposta di donazione e di registro: esente

- Imposta ipotecaria: fissa

- Imposta catastale: fissa

 

13) - Donazione di terreni e fabbricati di qualsiasi tipo al coniuge, a parenti in linea retta, a parenti in linea collaterale fino al quarto grado:

- Imposta di donazione e di registro: esente

- Imposta ipotecaria: 2%

- Imposta catastale: 1%

 

14) - Donazione della prima casa a parenti oltre il quarto grado o ad estranei:

- Imposta di registro: 3% (oltre l’importo di euro 180.759,91, o di euro 516.456,90 se soggetto con handicap grave, altrimenti esente).

- Imposta ipotecaria: fissa

- Imposta catastale: fissa

 

15) - Donazione di terreni e fabbricati di qualsiasi tipo a parenti oltre il quarto grado o ad estranei:

- Imposta di registro: come gli atti a titolo oneroso (oltre l’importo di euro 180.759,91, o di euro 516.456,90 se soggetto con handicap grave, altrimenti esente).

- Imposta ipotecaria: 2%

- Imposta catastale: 1%

 

16) – Donazione ad enti pubblici o altri enti ex art. 3 del D. Lgs. 346/1990:

- Imposta di donazione e di registro: esente.

- Imposta ipotecaria: esente.

- Imposta catastale: esente.

 

17) – Donazione di quote o azioni sociali al coniuge, a parenti in linea retta, a parenti in linea collaterale fino al quarto grado:

- Imposta di donazione: esente.

- Tassa sui contratti di borsa: non dovuta.

- Imposta di bollo: in misura ordinaria.

 

18) – Donazione di quote o azioni sociali a parenti oltre il quarto grado o ad estranei, fino all’importo di euro 180.759,91 (o fino ad euro 516.456,90 se a favore di soggetto con handicap grave):

- Imposta di donazione: esente.

- Tassa sui contratti di borsa: non dovuta.

- Imposta di bollo: in misura ordinaria.

 

19) - Donazione di quote o azioni sociali a parenti oltre il quarto grado o ad estranei, oltre l’importo di euro 180.759,91 (o oltre euro 516.456,90 se a favore di soggetto con handicap grave):

- Imposta di registro: fissa.

- Tassa sui contratti di borsa: non dovuta.

- Imposta di bollo: in misura ordinaria.

 

20) – Donazione di azienda al coniuge, a parenti in linea retta, a parenti in linea collaterale fino al quarto grado:

- Imposta di donazione: esente.

- Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili),

- Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili).

 

21) – Donazione di azienda a parenti oltre il quarto grado o ad estranei:

- Imposta di registro: 3% (oltre l’importo di euro 180.759,91, o di euro 516.456,90  se soggetto con handicap grave, altrimenti esente).

- Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili).

- Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili).


PROSPETTO RIEPILOGATIVO

DELL’IMPOSIZIONE SULLE SUCCESSIONI

 

 

1) – Successioni apertesi entro il 28 marzo 1997 (salva la particolare disciplina transitoria dell’art. 11, comma 4, del d.l. 79/1997):

- Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 250.000.000);

- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;

- Invim (in caso di immobili di valore superiore a lire 250.000.000).

 

2) – Successioni apertesi a partire dal 29 marzo 1997 (cfr. supra), e fino al 31 dicembre 1999:

- Imposta di successione (con franchigia globale fino ad euro 129.114,22, o lire 250.000.000);

- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;

- Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di euro 129.114,22, o lire 250.000.000).

 

3) – Successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 2000, ma per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 31 dicembre 2000:

- Imposta di successione (con franchigia globale fino ad euro 180.759,91, o lire 350.000.000);

- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;

- Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di euro 180.759,91, o lire 350.000.000).

 

4) – Successioni per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto a partire dal 1° gennaio 2001, ma apertesi entro il 24 ottobre 2001:

- Imposta di successione (con franchigia individuale, per ogni beneficiario, fino ad euro 180.759,91, o lire 350.000.000, oppure fino ad euro 516.456,90, o lire un miliardo, se il beneficiario è discendente in linea retta minore di età o persona con handicap riconosciuto grave);

- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali (ma fisse in presenza dei presupposti per l’agevolazione 1^ casa, anche se i requisiti sono posseduti da uno solo dei beneficiari).

 

5) – Successioni apertesi a partire dal 25 ottobre 2001:

- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali (ma fisse in presenza dei presupposti per l’agevolazione 1° casa, anche se i requisiti sono posseduti da uno solo dei beneficiari).

 

 

Gaetano Petrelli