notaio informatico Riccardo Ricciardi
RASSEGNA
DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE
DI
INTERESSE NOTARILE
secondo
semestre 2001
EURO –
ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI
EURO –
CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE
EURO - NUOVE
NOTE DI ISCRIZIONE E DOMANDE DI ANNOTAZIONE
EURO – NUOVI
MODELLI F23 E F24
ASSEGNAZIONI
E CESSIONI AGEVOLATE DI BENI AI SOCI
PROROGA E
MODIFICA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI
RIVALUTAZIONE
ED ESTROMISSIONE DI BENI D’IMPRESA
PUBBLICITÀ DEGLI
AVVISI DI VENDITA ALL’INCANTO
RAPPRESENTANZA
DEGLI ENTI LOCALI
AGEVOLAZIONI
PER L’ACQUISTO DI TERRENI MONTANI
RIFORMA
DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
REGISTRAZIONE
E TRASCRIZIONE TELEMATICA
COLLEGAMENTO
TELEMATICO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE
CONSERVAZIONE
DI DOCUMENTI SU SUPPORTO INFORMATICO
TRASMISSIONE
TELEMATICA E REGISTRO DELLE IMPRESE
SEMPLIFICAZIONE
DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
PRIVATIZZAZIONE
DI IMMOBILI PUBBLICI
RIFORMA DEL
DIRITTO SOCIETARIO
TESTO UNICO
SULLE ESPROPRIAZIONI
BOLLI
GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA
PARTECIPAZIONE
STATALE AL CAPITALE DI COOPERATIVE
IMPOSTA
SOSTITUTIVA SUI CONFERIMENTI
ORGANISMO DI
CONTROLLO SULLE ONLUS
TRASFORMAZIONE
E SOPPRESSIONE DI ENTI PUBBLICI
SOCIETÀ DI
GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
MISURE
CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE
TUTELA DELLE
MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE
NORME
SPECIALI SUL TRENTINO ALTO ADIGE
Gli arrotondamenti per le tasse e imposte indirette che interessano l’attività notarile sono previsti:
- quanto all’imposta di registro proporzionale,
dall’art. 41, comma 1, del D.P.R. 131/1986, come modificato dall’art. 8 del
D.P.R. 18 agosto 2000 n. 308 (“arrotondamento all’unità, nel caso in cui i
valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50
centesimi e per eccesso se non inferiore”);
- quanto alle imposte ipotecarie e catastali
proporzionali, dall’art. 18 del D. Lgs. 347/1990, come modificato dall’art.
10 del suindicato D.P.R. 308/2000 (“arrotondamento all’unità, nel caso in cui i
valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50
centesimi e per eccesso se non inferiore”);
- l’art. 7 del D.P.R. 308/2000 dispone poi in generale – ma sembra che la disposizione si riferisca solo alle imposte pagate in occasione della registrazione e trascrizione per via telematica – che “le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo … sono arrotondate … nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all’unità, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore”;
Pertanto nessuna disposizione espressa è dettata
con riferimento alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, ed
all’imposta di bollo, nell’ipotesi diversa dalla trasmissione telematica degli
atti; appare però plausibile ritenere che anche le imposte fisse di
registro, ipotecarie e catastali debbano essere, in linea generale, arrotondate
all’unità di euro (come sembra ritenere, anche se non chiaramente, la
circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001);
La predisposizione, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, di valori bollati con importi decimali (ad esempio: marca
da lire 20.000 uguale ad euro 10,33) dimostra l’accoglimento, da parte della
stessa Amministrazione, dell’interpretazione restrittiva dell’art. 7 del D.P.R.
308/2000, che (nell’ambito della disciplina della registrazione e trascrizione
per via telematica) dispone l’arrotondamento dell’imposta di bollo all’unità di
euro; ne consegue che, salvi i casi espressamente disciplinati, gli importi
dell’imposta di bollo previsti nella tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 sono
arrotondati al secondo decimale, e non all’unità di euro;
- nessuna disposizione specifica è dettata, inoltre,
relativamente alle tasse ipotecarie, ed alle tasse di voltura
catastale; i relativi importi devono ritenersi quindi arrotondati al
secondo decimale, secondo le regole di cui all’art. 7 del D. Lgs. 213/1998
ed all’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97 (così, espressamente, la circolare
106/E succitata);
- analogo arrotondamento al decimale deve essere
effettuato per la tassa sui contratti di borsa, che è dovuta solo per i
contratti di valore eccedente 206,58 euro;
- quanto ai diritti di segreteria per l’iscrizione
nel registro delle imprese, l’art. 2 del D.M. 30 ottobre 2001 (in G.U. n.
271 del 21 novembre 2001) dispone che “gli importi in euro dei diritti di
segreteria riportati nella tabella A (allegata al decreto dirigenziale
18 febbraio 1999, e successive modifiche) sono arrotondati all'unità di euro,
per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50
euro”.
- quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie,
a norma dell’art. 51, commi 2 e 3, del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, “a
decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in
lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso
di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l'operazione
di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con
decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”. Occorre pertanto
distinguere:
a) – sanzioni in misura fissa espresse in lire,
che sono arrotondate all’unità di euro;
b) – sanzioni in misura percentuale, che sono
arrotondate al secondo decimale.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 106/E del
21 dicembre 2001, ed il Ministero delle Finanze, con circolare n. 291/E
del 23 dicembre 1998, hanno chiarito le implicazioni fiscali della
nuova moneta unica. In particolare:
- le regole di arrotondamento di cui all’art. 7
del D. Lgs. 213/1998 ed all’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97 trovano
applicazione anche in materia fiscale (con arrotondamento per eccesso degli
importi che si pongono nel mezzo);
- per quanto concerne le fatture, la
conversione da lire ad euro e viceversa (ad esempio, per le fatture acquisti da
registrare) avviene con i medesimi criteri di arrotondamento di cui sopra,
differendo, quindi, dalle regole per l’arrotondamento degli importi in lire, di
cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972. Come precisato nella circolare 291/E
succitata, “la conversione in
euro deve interessare
gli elementi fiscalmente
rilevanti (imponibile, imposta,
ritenute, ecc.) contenuti nella fattura, negli ammontari in essa indicati, arrotondandoli
secondo il criterio sopra enunciato e sommando gli importi già convertiti in
euro al fine di ottenere il totale nella
stessa valuta. Quest'ultimo
può anche discostarsi dal totale
espresso in lire, ma è da ritenere che la differenza
potrà essere scarsamente rilevante”. Ciò significa che – in presenza di
preavvisi di parcella emessi in lire nel 2001, ai fini della conversione in
euro in sede di emissione della fattura nel 2002, occorre convertire
singolarmente i singoli importi delle anticipazioni ex art. 15 D.P.R. 633/1972;
- per
quanto concerne le imposte che si pagano cumulativamente,
l’arrotondamento all’unità o al centesimo di euro deve essere effettuato per
ogni singolo importo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (in G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito in legge 23 novembre 2001 n. 409 (in G.U. n. 274 del 24.11.2001), “I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002”.
La Circolare 106/E del 21 dicembre 2001 chiarisce
alcuni profili relativi agli adempimenti contabili e fiscali. In particolare:
- la certificazione di ritenuta d’acconto, che
il sostituto d’imposta deve rilasciare in relazione a compensi di lavoro
autonomo corrisposti nel 2001, può essere rilasciata sia in lire che in euro,
ancorché i compensi siano stati erogati in lire;
- a partire dal 1° gennaio 2002 tutti gli adempimenti
contabili (compresa l’emissione delle fatture) devono essere effettuati in
euro;
- gli importi dovranno essere espressi con i due
decimali, anche ove questi siano pari a zero;
- le scritture di assestamento e rettifica
saranno contabilizzate in lire, e saranno stampate su libro giornale (o
registro cronologico delle movimentazioni finanziarie) dopo le registrazioni,
in euro, delle operazioni del 2002;
- le dichiarazioni fiscali da presentare nel
2002 per il 2001, ivi compresa la dichiarazione periodica IVA per il mese di
dicembre o quarto trimestre 2001, possono essere redatte sia in lire che in
euro;
- i versamenti di tasse e imposte, eseguiti entro
il 28 febbraio 2002, possono essere effettuati anche in lire, se in contanti.
Altri profili, che non sono espressamente chiariti dall’Amministrazione, devono risolversi secondo i medesimi principi suesposti. Pertanto, ad esempio, il modello 69 di richiesta di registrazione, riferito agli atti stipulati nel corso del 2001, può indicare i relativi valori sia in lire che in euro.
I valori bollati che rechino solo il valore in lire
potranno essere utilizzati fino al 28 febbraio 2002. Ai sensi dell’art.
2 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (in G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito in
legge 23 novembre 2001 n. 409 (in G.U. n. 274 del 24.11.2001), detti valori
possono essere rimborsati ai rivenditori autorizzati, entro il 28 febbraio
2002. Transitoriamente, a partire dal 1° marzo 2002, dovranno essere
utilizzati i valori bollati con doppia indicazione dei valori in lire ed in
euro, fino all’approvazione della nuova tariffa dell’imposta di
bollo (prevista dall’art. 1-bis, comma 3, del suddetto D.L.). Una volta
che tale tariffa sia entrata in vigore, i valori bollati preesistenti potranno
essere sostituiti entro la fine del secondo mese successivo.
Facendo seguito alla legge 383/2001, il Ministero del Tesoro, con circolare pubblicata su Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2001, ha chiarito:
1) - che nessun adempimento è necessario per le
società di persone, il cui capitale sarà direttamente contabilizzato in
euro con i normali arrotondamenti al secondo decimale, senza alcun obbligo di
deposito nel registro delle imprese;
2) - che, relativamente alle S.r.l. costituite
anteriormente al 1° gennaio 2002, il capitale e le quote possono essere
espressi in decimali di euro, con possibilità, quindi, di conversione
deliberata dal consiglio di amministrazione. Sul punto, sono intervenuti poi:
a) – l’art. 6 della legge finanziaria 2002, che modifica
l’art. 2474 del codice civile, richiedendo l’unità di euro esclusivamente
per le quote di conferimento nelle società di nuova costituzione;
b) – l’art. 8-quater del D.L. 23 novembre 2001
n. 411, come aggiunto dalla legge di conversione, che dà tempo alle s.r.l. sino al 31 dicembre 2004
per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate
dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile. Peraltro,
quest’ultima disposizione appare in realtà superata dalla previsione
dell’art. 5 della legge finanziaria. Occorre poi coordinare le superiori
modifiche con il testo dell’art. 2485 (che attribuisce un voto per ogni
euro), che è rimasto invariato (ma che va plausibilmente letto, a questo punto,
come se attribuisse un voto anche ad ogni “frazione” di euro, in misura
proporzionale).
3) - che relativamente alle S.r.l., sia di vecchia che
di nuova costituzione, il collegio sindacale sarà obbligatorio solo
oltre la soglia di euro 103.291,38.
Quanto all’ipotesi in cui, entro il 31 dicembre
2001, non sia deliberata la conversione del capitale in euro da parte delle
società che vi sono obbligate, deve ritenersi comunque possibile operare la
conversione successivamente, fermo restando che gli importi già in lire
saranno automaticamente ridenominati e contabilizzati in euro (a seguito della
cessazione del valore legale di moneta della lira), e si tratterà quindi, più
che di convertire la moneta, di adeguare gli importi del capitale e delle quote
secondo le regole prescritte dall’art. 5 del Regolamento CE 1103/97 (a meno che
i soci deliberino, in assemblea straordinaria, un aumento o una riduzione del
capitale in base alle regole ordinarie).
Con D.M. 12 novembre 2001 (in G.U. n. 270 del
20.11.2001) sono state stabilite particolari modalità per la trasmissione per
via telematica, o per la presentazione su supporto informatico, all’ufficio del
registro delle imprese degli atti di conversione del capitale sociale in euro.
Con D.M. 30 ottobre 2001 (in G.U. n. 271 del
21.11.2001) è stata approvata la tariffa dei diritti di segreteria dovuti per
le operazioni di conversione di cui sopra.
In occasione del passaggio all’Euro, sono state
approvate, con D.M. 6 dicembre 2001 (in G.U. n. 292 del 17.12.2001), le nuove
specifiche per le note di iscrizione e domande di annotazione nei registri
immobiliari, in vigore dal 1° gennaio 2002 (in relazione alle quali è
stato approntato da Sogei il nuovo software “Nota 4.1”).
A partire dal 1° gennaio 2002, pertanto, gli importi
da indicare nelle note e nelle domande di annotamento devono essere
obbligatoriamente riportati in euro, e ciò anche se negli atti, stipulati
anteriormente, gli importi stessi siano indicati solo in lire. Analogamente,
per quanto concerne le domande di annotamento che si riferiscono a note di
iscrizione in cui gli importi siano indicati solo in lire.
Ai sensi dell’art. 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini
scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia
soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il
tramite della Banca d’Italia, delle banche, della società Poste Italiane spa,
delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione
del risparmio, delle SICAV, delle società fiduciarie, delle imprese
assicurative, ed in genere degli intermediari finanziari.
Ai fini fiscali, la circolare n. 106/E del 21 dicembre
2001 ha chiarito che i versamenti scadenti nelle giornate dal 28 (rectius
29) al 31 dicembre 2001 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 2
gennaio 2002.
Con Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in data
14 novembre 2001 (entrambi in G.U. n. 269 del 19.11.2001) sono stati approvati
i nuovi modelli F23 e F24, da utilizzare obbligatoriamente a partire dal 1°
gennaio 2002.
L’articolo 8, comma 1, della legge finanziaria 2002
dispone che l’INVIM non è più dovuta per i presupposti che si verificano a
decorrere dal 1° gennaio 2002.
Ovviamente, l’imposta non è soppressa, e quindi continua ad essere dovuta per i presupposti maturati anteriormente (si pensi ad una scrittura privata avente data anteriore, che venga depositata negli atti del notaio a partire dal 2002, ovvero alle successioni apertesi entro il 28 marzo 1997 (o comunque non rientranti nella disciplina del D.L. 79/1997, su cui cfr. il prospetto riportato in calce).
Nelle ipotesi in cui debba essere ancora presentata la
dichiarazione INVIM, i relativi valori – come chiarito dalla Circolare
n. 291/E del 23 dicembre 1998 – andranno espressi in lire, atteso che riguardano
elementi riferiti a periodi di tempo anteriori al 31 dicembre 1998.
AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI COMPRESI IN PIANI PARTICOLAREGGIATI
L’articolo 76 della legge finanziaria 2002 detta una
norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) della
disposizione agevolativa contenuta nell’art. 33, comma 3, della legge 388/2000
(assoggettamento degli atti di acquisto all’imposta di registro dell’1 per
cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa), stabilendo
che l’agevolazione è ammessa “anche nel caso in cui l’acquirente non
disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano
urbanistico”.
L’articolo 3, commi da 7 a 10, della legge finanziaria
2002 proroga al 30 settembre 2002 l’agevolazione, già prevista dall’art.
29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per le assegnazioni e cessioni a
soci di beni immobili e mobili registrati non strumentali e di
partecipazioni sociali, e per le trasformazioni in società semplici. Detta
agevolazione, che presuppone il pagamento dell’imposta sostitutiva ivi
prevista, comporta, tra l’altro, che le assegnazioni o cessioni sono soggette
all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni
agli effetti dell'IVA.
AFFRANCAMENTO DI PLUSVALENZE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
L’articolo 5 della legge finanziaria 2002 prevede la
possibilità – a partire dal 1° gennaio 2002 – di affrancare le plusvalenze
da cessione di partecipazioni sociali, non negoziate nei mercati regolamentati,
possedute alla data del 1° gennaio 2002, mediante l’applicazione – sul
valore della partecipazione risultante da apposita perizia giurata da
asseverarsi entro il 30 settembre 2002 – di un’imposta sostitutiva pari al
4% per le partecipazioni qualificate, e del 2% per quelle non qualificate.
AFFRANCAMENTO DI PLUSVALENZE DI TERRENI EDIFICABILI E AGRICOLI
L’articolo 7 della legge finanziaria 2002 consente di
affrancare – a partire dal 1° gennaio 2002 – le plusvalenze, previste
all’art. 81, comma 1, lettere a) e b), relative
a terreni edificabili o agricoli:
- conseguenti a lottizzazione;
- conseguenti a rivendita nel quinquennio;
- conseguenti a rivendita di terreni edificabili.
Nessun affrancamento è previsto quindi per le
plusvalenze da cessione di fabbricati nel quinquennio.
Presupposti e condizioni dell’affrancamento:
1) - i terreni devono essere posseduti alla data del
1° gennaio 2002;
2) - deve essere effettuata una perizia giurata
attestante il valore del terreno al 1° gennaio 2002, da asseverarsi entro il 30
settembre 2002;
3) – deve essere versata entro il 30 settembre 2002
un’imposta sostitutiva, pari al 4% del suddetto valore di perizia;
4) – il valore minimo da dichiararsi nell’atto di
alienazione a titolo oneroso, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, non può essere inferiore al valore di perizia.
L’articolo 9 contiene due distinte disposizioni sulla
detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione ai fini IRPEF:
1) - al primo comma, proroga la detrazione già prevista dall’art. 1 della legge 449/1997, con la precisazione che, trattandosi di interventi già iniziati anteriormente, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse si tiene conto anche delle spese anteriormente sostenute;
2) - al secondo comma, viene estesa la detrazione
all’ipotesi di interventi di restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie. Ad
usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle
singole unità immobiliari, a condizione che:
a) – i lavori di ristrutturazione siano eseguiti entro
il 31 dicembre 2002;
b) – l’impresa o cooperativa provveda
all’alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2003 (non è chiaro se
entro tale data debba essere ceduta la singola unità immobiliare ammessa a
detrazione, ovvero l’intero fabbricato).
La detrazione compete per il 36% delle spese
sostenute, che “si assume” pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare
risultante dall’atto di vendita o assegnazione. Dovrà essere chiarito se si
tratti di presunzione assoluta, ovvero se l’importo delle spese da detrarre
possa essere effettivamente inferiore alla detta percentuale del 25%.
PROROGA DELLA RIDUZIONE DELL’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI
L’articolo 9, comma 3, della finanziaria 2002 proroga al
31 dicembre 2002 l’aliquota IVA del 10% applicabile alle ristrutturazioni
edilizie.
L’articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge finanziaria
2002 consente la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
– già prevista alla sezione II del capo I della legge 342/2000, dei beni
risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31
dicembre 2001.
Lo stesso articolo, ai commi 4 e 5, prevede l’estromissione
dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale entro il 30 aprile 2002,
mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’articolo 52, comma 76, della legge finanziaria 2002
sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 – l’art. 490, comma 3, del
codice di procedura civile, come segue: “Il giudice dispone inoltre che
l’avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali
aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui
quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con
le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri
mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e
non alternativa”.
Pertanto, diviene obbligatoria – e ciò vale anche per
le procedure esecutive immobiliari delegate ai notai ex art. 591-bis
c.p.c. – la pubblicità su quotidiani dell’avviso d’asta.
Ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 23
dicembre 2000 n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4, lettere a)
e b), della legge finanziaria 2002, gli enti locali con popolazione
inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo
97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza
necessità di riscontrare e dimostrare la mancanza non rimediabile di figure
professionali idonee nell'àmbito dei dipendenti, anche al fine di operare
un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto
disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai
componenti dell'organo esecutivo (sindaco, assessori, ecc.) la responsabilità
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura
tecnica gestionale.
PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
L’articolo 52, comma 22, della legge finanziaria 2002 proroga
al 31 dicembre 2003 il termine di scadenza delle agevolazioni per la
formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.
L’articolo 52, comma 21, della legge finanziaria 2002
introduce il nuovo art. 5-bis nella legge 31 gennaio 1994 n. 97,
prevedendo una nuova agevolazione, consistente nell’esenzione “da imposta di
registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere”. Il
riferimento all’“imposta” rende dubbia la spettanza delle agevolazioni per le tasse
ipotecarie e di voltura.
Presupposti dell’agevolazione:
- deve trattarsi di terreni agricoli e relative
pertinenze (anche fabbricati rurali);
- i terreni devono essere ubicati nei territori delle Comunità montane (requisito diverso da quello di cui all’art. 9 del D.P.R. 601/1973);
- il trasferimento deve essere a favore di coltivatori
diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;
- l’acquirente deve impegnarsi in atto a
coltivare o condurre il fondo per almeno dieci anni dall’acquisto, ed a
costituirlo in un compendio unico indivisibile (l’indivisibilità dura 15 anni e
vale anche in sede di trasferimento mortis causa; la dimensione minima
di tale compendio unico è determinata con legge regionale).
Gli onorari notarili sono ridotti ad un sesto. Ciò, ovviamente, quando ricorra l’impegno in atto di cui sopra (anche se non si traduce in una espressa richiesta di agevolazioni).
In caso di violazione degli obblighi assunti sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, sanzioni in misura pari al 50% delle imposte dovute. Non è prevista invece l’invalidità dell’atto di divisione o di cessione separata.
Non è stato ulteriormente prorogato il termine,
previsto dall’articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e
fissato al 31 dicembre 2001, per la denunzia al catasto urbano dei
fabbricati già rurali e che hanno perso i requisiti di ruralità.
L’accatastamento successivo al predetto termine
determina, oltre alla riscossione del contributo di concessione ex art.
11 della legge 10/1977, il recupero di eventuali imposte dirette dovute a
partire dal 1° gennaio 1993.
Era già scaduto, invece, al 31 dicembre 1997 il
termine per la denuncia al catasto urbano delle opere ultimate entro la data di
entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ai sensi dell’articolo
52, commi 2 e 3 di quest’ultima legge (termine così prorogato per effetto
dell’art. 9, comma 8, del D.L. n. 557/1993, e dell’art. 3, comma 156, della
legge n. 662/1996). Per le dichiarazioni presentate successivamente a tale data
è quindi dovuta, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 52, comma 3, della
legge n. 47/1985, la sanzione di euro 129,11 (lire 250.000) per ciascuna unità
immobiliare.
Nessun riflesso ha invece la scadenza dei termini
suindicati sulla stipulabilità degli atti aventi ad oggetto fabbricati rurali
non accatastati.
Con D.M. 11 dicembre 2001 (in G.U. n. 290 del 14
dicembre 2001) è stato modificato il tasso di interesse legale di cui all’art.
1284 c.c., che passa quindi dal 3,5% al 3%, con decorrenza dal 1°
gennaio 2002.
La modifica incide anche sulla determinazione del
valore degli usufrutti e delle rendite vitalizie.
La rilevazione dei tassi medi ai fini
dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:
- con D.M. 21 settembre 2001 (in G.U. n. 226 del
28.9.2001);
- con D.M. 14 dicembre 2001 (in G.U. n. 295 del
20.12.2001).
A seguito di quest’ultimo provvedimento, il limite
di liceità degli interessi pattuiti a fronte di un mutuo sarà – dal 1°
dicembre al 31 marzo 2002 – dell’8,265%; relativamente alle aperture di
credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del
14,13%.
Gli artt. 13 ss. della legge 18 ottobre 2001 n. 383
(in G.U. n. 248 del 24.10.2001) contengono una nuova disciplina
dell’imposizione fiscale sulle successioni e donazioni, in vigore dal 25
ottobre 2001. Sommariamente, le novità possono così sintetizzarsi:
- è soppressa l’imposta sulle successioni e donazioni;
- le donazioni o liberalità tra vivi, a favore di
soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti
fino al quarto grado, se di valore superiore ad euro 180.759,91 (o lire
350.000.000), sono assoggettate, per la quota che eccede il suddetto importo,
alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili agli atti onerosi (e
quindi, generalmente, ad imposta di registro);
- si applicano peraltro a tale imposta di registro le
regole su base imponibile, franchigie, agevolazioni ed esenzioni già dettate in
materia di imposta sulle donazioni;
- il totale delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali applicate in misura fissa sugli immobili oggetto di successione,
costituiti da terreni agricoli o montani, non può comunque eccedere il valore
fiscale degli stessi;
- in attesa dei decreti legislativi che dovranno ridisciplinare organicamente la materia, dovrà ancora essere presentata la dichiarazione di successione, con riferimento agli immobili oggetto di successione;
- in caso di defunto residente all’estero, di
cui è nota l’ultima residenza in Italia, è competente l’ufficio delle entrate
del luogo di tale ultima residenza;
- l’art. 16 detta alcune disposizioni antielusive in
caso di trasferimento di partecipazioni sociali ed aziende, ed estende a tutte
le successioni e donazioni aventi ad oggetto aziende il regime di neutralità
fiscale ai fini delle imposte dirette.
Per quanto concerne le principali conseguenze
interpretative, ed implicazioni operative:
A) – SUCCESSIONI MORTIS CAUSA:
- rimangono in vigore, ai fini delle imposte
ipotecarie e catastali dovute in relazione al trasferimento successorio, le
norme sulla determinazione della base imponibile dettate dal D. Lgs.
346/1990;
- secondo l’amministrazione finanziaria, peraltro, le passività
successorie non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile
delle imposte ipotecaria e catastale (circ. n. 91/E);
- viene meno (se non per le successioni apertesi
anteriormente al 25 ottobre 2001) l’istituto della dilazione dell’imposta di
successione;
- appare dubbia l’attuale vigenza dei divieti ed
obblighi previsti dall’art. 48 del suddetto T.U.;
- appare non più necessario il verbale notarile di
apertura di cassette di sicurezza, per le successioni apertesi
successivamente alla novella (essendo sufficiente un atto notorio, od una
dichiarazione sostitutiva dello stesso, per dimostrare alla Banca chi sono gli
aventi diritto);
- nella dichiarazione di successione vanno
inseriti i soli beni immobili; non vanno più indicati cespiti di altra natura, né
le passività (ove si concordi con l’amministrazione finanziaria sulla loro irrilevanza);
- per le dichiarazioni di successione da
presentarsi successivamente al 1° gennaio 2002 – in analogia con quanto
disposto dalla Circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998 in tema di Invim –
occorre distinguere le successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 1999, e
quelle apertesi anteriormente: nelle prime i valori potranno essere
indicati sia in lire che in euro, nelle seconde dovrebbero essere indicati solo
in lire;
- deve plausibilmente ritenersi che obbligati alla
presentazione della dichiarazione siano soltanto i chiamati alla
successione immobiliare, e che l’obbligo solidale di pagamento delle imposte
ipotecaria e catastale faccia carico ai beneficiari di ciascun immobile; quanto
ai termini per la presentazione, valgono le regole previgenti;
- in caso di successione avente ad oggetto partecipazioni
sociali, secondo l’amministrazione finanziaria si assume come costo, ai
fini della determinazione della plusvalenza IRPEF, il costo in capo al
defunto;
- in caso di successione immobiliare, sempre ai
fini della plusvalenza IRPEF si assume come costo in capo all’erede o
legatario il valore dichiarato nella dichiarazione di successione;
B) – DONAZIONI E LIBERALITÀ TRA VIVI:
- la donazione non è più soggetta ad imposta di
donazione; pertanto, la donazione a favore del coniuge, dei parenti in linea
retta, e dei parenti in linea collaterale fino al quarto grado non è più
soggetta ad alcuna imposta di donazione, neanche l’imposta fissa;
- anche la donazione ad estranei, di valore inferiore
ad euro 180.759,91 (lire 350.000.000) è soggetta a registrazione gratuita
(salva, ovviamente, l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali);
- ne consegue che, per le donazioni mobiliari,
l’indicazione del valore nell’atto di donazione è necessaria solo ai fini
repertoriali; appare comunque consigliabile, per i riflessi di ordine
civilistico, che il valore dichiarato venga parametrato ai valori effettivi dei
cespiti donati (compreso, ad esempio, l’avviamento per aziende e quote
sociali);
- nelle donazioni immobiliari l’indicazione del
valore è comunque necessaria, oltre che ai fini repertoriali, anche ai fini
delle imposte ipotecarie e catastali, se dovute in misura proporzionale.
- la donazione, ad affini anche in linea retta, a
parenti nei gradi successivi a quelli sopra indicati e ad estranei (compreso il
convivente more uxorio) è soggetta ad imposta di registro solo
per la parte di valore eccedente euro 180.759,91 (lire 350.000.000);
- a tale imposta di registro si applicano le regole
sue proprie, ma si applicano le regole dell’imposta di donazione per la
determinazione della base imponibile (con detrazione quindi del valore
dell’onere per la donazione modale); si
applicano inoltre sia le agevolazioni previste ai fini dell’imposta di
registro, sia le agevolazioni previste ai fini dell’imposta di donazione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, in caso di contrasto prevale il
sistema dell’imposta di registro;
- tra le agevolazioni applicabili alle donazioni ad
estranei, vi sono anche quella per l’acquisto della prima casa, ed il credito
d’imposta per il riacquisto della prima casa (nell’ipotesi in cui il
precedente acquisto fosse ovviamente soggetto ad imposta di registro o ad IVA);
- giusto l’espresso richiamo delle franchigie
già previste per l’imposta di donazione, si applica all’imposta di registro di
cui sopra il meccanismo del coacervo, e ciò anche con riferimento alle
donazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore della riforma;
- ovviamente, tale coacervo opera solo con riferimento
all’imposta di registro in caso di donazione a soggetti diversi dal coniuge o
dai parenti più vicini, per la parte di valore eccedente euro 180.759,91 (lire
350.000.000); conseguentemente, solo in tali donazioni – e non più, quindi
in quelle a favore di coniuge e parenti – andranno indicati in atto gli estremi
ed il valore delle precedenti donazioni, ovvero il fatto che non vi siano state
precedenti donazioni;
- in caso di donazione effettuata da soggetto IVA, la
stessa è soggetta ad imposta sul valore aggiunto, chiunque sia il
beneficiario, e qualunque sia il valore di beni e diritti donati;
- la donazione di partecipazioni sociali è
esente da imposta di donazione e di registro; trattandosi di donazione ad
estranei eccedente la franchigia, si applica l’imposta fissa di registro,
ex art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ma non
si applica la tassa sui contratti di borsa;
- la norma sulle “liberalità collegate” a
trasferimenti di immobili o aziende soggetti ad imposta proporzionale di
registro o ad Iva perde di significato con riferimento alle donazioni esenti da
imposizione, mentre continua ad essere applicabile alle donazioni a soggetti
estranei di valore superiore a quello di franchigia;
- la presunzione di liberalità diviene nella
maggior parte dei casi inapplicabile. Salvo ipotesi marginali (quali, ad
esempio, le compravendite tra parenti in linea retta o coniugi cui siano
applicabili le agevolazioni sui terreni montani, o sulla piccola proprietà
contadina), il carico fiscale dell’atto oneroso è complessivamente superiore a
quello della donazione. Ne consegue che diviene superflua, nella maggior
parte degli atti, la dichiarazione di insussistenza di parentela in linea retta
o coniugio.
L’articolo 8 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in
G.U. n. 248 del 24.10.2001) ha modificato l’art. 2215 del codice civile, nonché
l’art. 39, comma 1, del D.P.R. 633/1972 in materia di IVA, e l’art. 22, comma
1, del D.P.R. 600/1973 in materia di imposte sui redditi.
Per effetto di tali modifiche:
- il libro giornale ed il libro inventari non devono
più essere obbligatoriamente vidimati;
- lo stesso vale per i libri contabili obbligatori ai
fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto;
- i suddetti libri devono essere sempre numerati
progressivamente (ma, come chiarito dalla circolare n. 92/E del 22 ottobre
2001, non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine,
essendo sufficiente l’attribuzione di un numero progressivo al momento della
stampa e quindi dell’uso della pagina) possono comunque essere volontariamente
presentati per la vidimazione, nel qual caso continuano ad applicarsi le regole
e le modalità previgenti;
- rimane obbligatoria la vidimazione iniziale dei libri sociali obbligatori, di cui all’art. 2424 c.c.
Trattandosi di libri ex art. 2214 c.c., tenuti da soggetti
diversi dalle società di capitali, in caso di vidimazione è dovuta l’imposta
di bollo di euro 20,66 (lire 40.000) (invece che di euro 10,33, o lire
20.000) per ogni cento pagine o frazione.
Quanto agli estratti autentici di libri non vidimati, occorre rilevare che:
- è sempre possibile rilasciare l’estratto autentico del libro non vidimato, con la precisazione nel corpo dell’estratto (che appare assolutamente opportuna) che trattasi di un libro non vidimato;
- qualche dubbio sorge in ordine all’efficacia
probatoria dei libri non vidimati, alla luce delle disposizioni dell’art. 2710
c.c. e 634 c.p.c.; ciò potrebbe far ritenere opportuna, ai fini
suddetti, una vidimazione volontaria dei libri in esame.
Con D.M. 27 novembre 2001 (in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2001) è stata approvata la nuova tariffa notarile con gli importi in euro. Oltre all’aumento degli importi degli onorari, sia graduali che fissi, le uniche modifiche strutturali di rilievo sono:
- l’espressa previsione del testamento
internazionale, con equiparazione ai fini tariffari al testamento pubblico;
- l’equiparazione ai suddetti testamenti, e quindi la
previsione dell’onorario fisso (e non più graduale al 50%) del verbale
di pubblicazione del testamento olografo.
L’articolo 9, commi 12 e 13, della legge finanziaria
2002 esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi, per i periodi d’imposta
2001 e 2002, nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi o compensi a fini di adeguamento agli studi di settore, o
che effettuano entro il termine per la presentazione di tale dichiarazione
l’adeguamento ed il versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Con decreto interdirettoriale in data 12 dicembre 2001 (in G.U. n. 297 del 22.12.2001) è stato disposto l’avvio della procedura di registrazione e trascrizione telematica degli atti di compravendita, mediante trasmissione del modello unico informatico, quale previsto dal D.P.R. 18 agosto 2000 n. 308. In particolare:
- l’utilizzo da parte dei notai del modello unico
informatico è – salvo i distretti in cui è già iniziata la sperimentazione, in
cui diverrà obbligatorio dal 1° maggio 2002 – facoltativo, ed è possibile a
partire dalla data di pubblicazione del decreto (22 dicembre 2001),
per gli atti stipulati dalla medesima data, e purchè sia stato attivato il
locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- il pagamento dei tributi si effettua con le modalità
di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con D.P.R. 5 ottobre 2001 n. 404 (in G.U. n. 267 del 16.11.2001) sono state dettate disposizioni sull’utilizzo del collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, e per l’ottenimento di certificati e servizi vari.
Da segnalare, tra le disposizioni del decreto in
esame:
- l’art. 2, che prevede ora l’attribuzione di un
numero di partita IVA invariabile anche in caso di mutamento del domicilio
fiscale;
- sempre l’art. 2, che prevede la possibilità di
assolvimento dell’obbligo di presentazione di dichiarazioni all’Agenzia tramite
l’ufficio del registro delle imprese (con possibilità di obbligo in tal senso a
seguito di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate);
- l’art. 5, che disciplina la registrazione telematica
dei contratti di locazione.
Con deliberazione dell’AIPA in data 13 dicembre 2001
(in G.U. n. 296 del 21.12.2001) sono state dettate le regole tecniche per la
conservazione su supporto ottico dei documenti di cui per legge o
regolamento è obbligatoria la conservazione a carico di pubbliche
amministrazioni o di privati (ivi compresi i notai, per i repertori e
gli atti informatici dagli stessi formati); il tutto in ottemperanza al
disposto dell’art. 6 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
L’articolo 3, comma 13, della legge finanziaria 2002
proroga al 9 dicembre 2002 l’obbligo di presentazione delle domande di
iscrizione nel registro delle imprese, delle denuncie e degli atti che le
accompagnano, muniti della firma digitale a norma di legge, per via telematica
o su supporto informatico, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 23
novembre 2000 n. 340 (fatta sempre eccezione per le denuncie relative alle
imprese individuali, ed alle imprese iscritte nel R.E.A.).
La trasmissione telematica è comunque possibile, in
via facoltativa, anche prima della scadenza di detto termine.
Nelle ipotesi, previste dal codice, in cui gli
amministratori o i liquidatori debbano chiedere l’iscrizione della propria
nomina, ovvero la cancellazione della società nel registro delle imprese,
essendo stato abolito il deposito delle firme, appare sufficiente che i
suddetti soggetti chiedano l’iscrizione o la cancellazione direttamente
nell’atto notarile, e che quindi la distinta relativa alla richiesta di
iscrizione sia sottoscritta con la sola firma digitale del notaio rogante o
autenticante, quale soggetto incaricato dalle parti.
La norma contenente la proroga prevede poi
l’emanazione di una apposita tariffa per l’imposta di bollo dovuta per i
suddetti atti e denunce.
L’art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U.
n. 248 del 24.10.2001) prevede la detassazione del 50% del reddito – d’impresa
o di lavoro autonomo – reinvestito in
beni strumentali nuovi o in spese per la formazione e l’aggiornamento del
personale, successivamente al 30 giugno 2001, e per l’intero periodo d’imposta
successivo; è necessario peraltro che il reinvestimento sia in eccedenza
rispetto alla media degli investimenti dei cinque periodi d’imposta precedenti,
con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui
l’investimento è stato maggiore.
Relativamente ai beni immobili, l’agevolazione è
limitata all’acquisto di beni strumentali per natura.
L’incentivo è revocato se il bene strumentale
acquistato è ceduto entro il secondo
periodo d’imposta successivo all’acquisto, ovvero, trattandosi di bene
immobile, entro il quinto periodo d’imposta successivo.
Sono per il resto richiamate le modalità applicative
di cui alla precedente agevolazione “Tremonti”, ex art. 3 del D.L. 357/1994,
convertito in legge 489/1994.
Con decreto direttoriale del 7 novembre 2001 (in G.U.
n. 282 del 4.12.2001) è stata resa obbligatoria, a partire dal 1° gennaio
2002, la presentazione di planimetrie ed elaborati grafici – a
corredo di denunzie di nuova costruzione o di variazione nel catasto fabbricati
– su file informatico. Con Circolare n. 9/T del del 26 novembre 2001
dell’Agenzia del Territorio sono state dettate disposizioni attuative in
materia. In particolare, è resa obbligatoria la nuova procedura Docfa 3.0, e
con l’occasione sono state dettagliatamente ridisciplinate le modalità di
presentazione delle denunzie di nuova costruzione e di variazione (causali di
variazione, intestazione delle unità immobiliari, obbligatorietà o meno
dell’elaborato planimetrico, modalità di redazione delle planimetrie, categorie
particolari di unità immobilari).
Con D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 (in G.U. n. 292 del
17.12.2001), in vigore dal 1° gennaio 2002, sono state dettate
disposizioni di semplificazione e razionalizzazione di adempimenti fiscali. In
particolare:
- è stata posta una nuova disciplina dei termini di
presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed ai fini Irap (artt. 2 e
3), e dei termini di versamento delle imposte dirette e relativi acconti
e saldi (art. 17);
- è stato abolito, a partire dal 2002, l’obbligo di
presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA (art. 11). L’ultima
dichiarazione periodica da presentarsi sarà quindi quella relativa al mese di
dicembre 2001;
- è ora prevista, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, l’obbligo
di comunicare entro il mese di febbraio di ciascun anno i dati relativi
all’imposta sul valore aggiunto riferita all’anno solare precedente, in
conformità a modello ministeriale da approvarsi (art. 9);
- è stato soppresso, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2002, l’obbligo di annotazione sui registri IVA delle liquidazioni relative all’imposta sul valore aggiunto (art. 11);
- sono state previste semplificazioni per i
versamenti IVA per i contribuenti minori (volume di affari inferiore a 600
milioni per imprese di servizi e professionisti, ed inferiore ad un miliardo
per le altre imprese). È inoltre prevista per alcune categorie di contribuenti
(tra cui i professionisti in regime di contabilità ordinaria) la possibilità
di non tenere i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili (a
condizione che i relativi elementi risultino dal libro giornale o dal registro
cronologico delle movimentazioni finanziarie, ovvero, per quanto concerne i
beni ammortizzabili, siano forniti, ordinati in forma sistematica,
all’amministrazione finanziaria) (artt. 11 e seguenti);
- il termine per la consegna dei certificati di
ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta è stato spostato al
mese di marzo dell’anno successivo a quello di pagamento (art. 18).
Con D.M. 17 maggio 2001 n. 281 (in G.U. n. 161 del
13.7.2001) è stato consentito ai soggetti residenti all’estero di richiedere il
codice fiscale anche per il tramite dell'autorità consolare
territorialmente competente, nonché di presentare le dichiarazioni ed
effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del servizio telematico
Internet.
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con deliberazione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2000
del 30 novembre 2000 (in G.U. n. 142 del 21.6.2001) è stato approvato il nuovo regolamento
di contabilità dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 70, comma 5,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Da segnalare, in particolare:
- l’art. 19, a norma del quale “i contratti
affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso sono
stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa, quelli a trattativa
privata possono essere stipulati anche mediante scrittura privata o scambio di
lettere commerciali”;
- l’art. 20, ai sensi del quale “I dirigenti
autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal direttore.
I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario
dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante dal direttore. L'ufficiale
rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili,
ove applicabili. È tenuto, altresì, a verificare l'identità, la
legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il
repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti
ricevuti”.
Con D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (in G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. n. 274 del 24.11.2001), sono dettate norme per la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Da segnalare:
- la previsione dell’emanazione di appositi decreti dell’Agenzia del demanio per l’individuazione degli immobili, cui è attribuita efficacia dichiarativa della proprietà nonché l’effetto di cui all’art. 2644 c.c., e di cui è prevista la trascrizione (art. 1);
- la previsione della costituzione, anche con atto unilaterale, di società a responsabilità limitata, con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, con la precisazione che i beni ad esse trasferiti costituiscono patrimonio separato (art. 2);
- l’esenzione da imposte di registro, bollo, imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, delle operazioni di cartolarizzazione e di tutti gli atti, contratti e formalità inerenti (art. 2, comma 6);
- le modalità per la cessione degli immobili a titolo
oneroso alle società suddette, l’esclusione di autorizzazione per gli immobili
culturali, il diritto di prelazione dei conduttori delle unità residenziali
(art. 3);
- la previsione che gli onorari notarili
relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono
ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori
dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono
ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita,
provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e
2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le
stesse non siano state già eseguite (art. 3, comma 19);
- la disciplina dei fondi comuni di investimento
immobiliare (artt. 5 e seguenti).
Con D.M. 30 novembre 2001 (in G.U. n. 290 del 14.12.2001)
è stato disposto il trasferimento ad apposita società di cartolarizzazione a
responsabilità limitata degli immobili pubblici individuati con decreti
dell’Agenzia del Demanio.
Con Circolare n. 215/E del 20 dicembre 2001
sono stati forniti chiarimenti in ordine al regime fiscale degli atti di
trasferimento alle società di cartolarizzazione da parte degli enti pubblici, e
degli atti di trasferimento posti in essere successivamente dalle suddette
società.
Con legge 3 ottobre 2001 n. 366 (in G.U. n. 234
dell’8.10.2001) IL Governo è stato delegato ad adottare, entro il 23 ottobre
2002, uno o più decreti legislativi portanti riforma organica della
disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, tendente a
semplificare la disciplina esistente e a prevedere una più ampia autonomia
statutaria; il tutto nel quadro dei principi direttivi dettati dalla legge
stessa. Particolari disposizioni sono dettate anche per quanto concerne
trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e cancellazione, nonché con
riguardo ai gruppi di società.
SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE CON POLIZZE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 6 della legge 18 ottobre 2001 n.
383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001), la sottoscrizione del capitale delle
società di capitali (escluse banche, intermediari finanziari e società di
assicurazione) può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. L’attuazione di tale
disposizione è peraltro subordinata all’emanazione di un apposito regolamento.
Con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ripubblicato in
Suppl. ord. n. 246/L alla G.U. n. 246 del 15.11.2001) è stato approvato il
nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.
L’art. 138 di detto decreto disponeva l’entrata in
vigore del T.U. al 1° gennaio 2002. Peraltro, l’articolo 5-bis del D.L. 23
novembre 2001 n. 411, come aggiunto dalla legge di conversione, ha prorogato
detta entrata in vigore al 30 giugno 2002.
Con D.L. 23 novembre 2001 n. 411 (in G.U. n. 275 del
26.11.2001), è stata prorogata al 30 giugno 2002 l’entrata in vigore del
nuovo testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, approvato
con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Precisato che il T.U. è stato ripubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 231 alla G.U. n. 214 del 14.9.2001.
L’articolo 9, comma 22, della legge finanziaria 2002
proroga al al 1° marzo 2002 l’entrata in vigore del contributo unificato
per gli atti giudiziari, in sostituzione di imposte di bollo e diritti di
cancelleria per i procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria
giurisdizione, esecutivi e concorsuali (come previsto dall’art. 9 della legge
23 dicembre 1999 n. 488).
Le modalità di versamento del contributo unificato
sono disciplinate dal D.P.R. 1 marzo 2001 n. 126 (in G.U. n. 90 del 18.4.2001).
In particolare, si può optare:
- per le modalità previste dal D. Lgs. 237/1997 (e
quindi tramite mod. F23) (per tale ipotesi, è stato previsto, con Nota Min.
Fin. 21 giugno 2001 n. 118188, il codice tributo “941T”);
- per il versamento in conto corrente postale;
- per il versamento presso una tabaccheria (rivendita
di generi di monopolio e valori bollati), in quest’ultimo caso, peraltro, solo
previa stipula di apposita convenzione con i relativi gestori, ai sensi
dell’art. 2;
- per il pagamento per via telematica, giusto decreto
interministeriale da emanarsi.
A norma dell’art. 5, la ricevuta del pagamento è
allegata all’atto giudiziario.
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 27
febbraio 1985 n. 49, come modificato dall’art. 12 della legge 5 marzo 2001 n.
57, “Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo
sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società
cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e
lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa
al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite”.
In attuazione di quanto sopra, con D.M. 4 aprile 2001
(in G.U. n. 157 del 9.7.2001) sono state disciplinate le modalità e le
procedure di partecipazione del Ministero dell’Industria (ora Ministero delle
Attività Produttive) al capitale delle suddette società.
Con D.M. 22 ottobre 2001 n. 408 (in G.U. n. 270 del
20.11.2001) sono state dettate disposizioni attuative della legge 21 novembre
2000, n. 342, ed in particolare degli articoli da 17 a 21, ai sensi dei quali
le società destinatarie dei conferimenti e le società conferenti di cui
all'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono
applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive sulla differenza
tra il valore dei beni o delle azioni ricevuti a seguito dei predetti
conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Con D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329 (in G.U. n. 190 del
17.8.2001) è stata disciplinata la “Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale”, che rappresenta l’organismo di controllo istituito ai
sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I
poteri e le attribuzioni dell’Agenzia sono disciplinati dagli artt. 3 e 5.
Il regolamento che disciplina la costituzione delle
fondazioni universitarie di diritto privato è stato approvato con D.P.R. 24
maggio 2001 n. 254, in G.U. n. 152 del 3.7.2001).
L’articolo 28 della legge finanziaria 2002 disciplina
la trasformazione di enti pubblici, amministrazioni, agenzie ed altri organismi
non titolari di funzione di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale,
individuati con appositi regolamenti, in società per azioni o in fondazioni di
diritto privato.
Ai sensi del comma 7, tutti gli atti connessi alle
operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
L’articolo 35 della legge finanziaria 2002 detta
disposizioni per la gestione di servizi pubblici locali, anche mediante società
di capitali per la cui disciplina si fa rinvio al codice civile.
L’articolo 52, comma 62, della medesima legge, abroga
il comma 82 dell’art. 145 della legge 388/2000, ai sensi del quale la carica di
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o
circoscrizionale non era incompatibile con lo svolgimento di funzioni di
amministrazione di società di capitale a partecipazione mista, costituite, in
conformità alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti
responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal comma 203
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Con D.L. 12 ottobre
2001 n. 369 (in G.U. n. 240 del 15.10.2001) sono state dettate disposizioni per
reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. In
particolare, ai sensi dell’articolo 2, “Sono nulli gli atti compiuti in
violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e
servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse
finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione
europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite”. Inoltre, “Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione
stessa e non superiore al doppio del valore medesimo”. Ai sensi del comma 3, “I
soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del
tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di
congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o
delle risorse finanziarie. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non
inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e
non superiore al doppio del valore medesimo”.
Altre
disposizioni sono dettate dal D.L. 28 settembre 2001 n. 353 (in G.U. n. 226 del
28.9.2001), convertito in legge 27.11.2001 n. 415 (in G.U. n. 277 del
28.11.2001). È comminata, tra l’altro, la nullità degli atti compiuti in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento
(CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.
Con
D.P.R. 2 maggio 2001 n. 345 (in G.U. 213 del 13.9.2001) è stato approvato il
regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999 n. 482, recante norme di
tutela delle minoranze linguistiche storiche. Da segnalare, in particolare,
l’art. 6, comma 4, ai sensi del quale per gli atti aventi efficacia
giuridica ha effetto solo il testo in lingua italiana; inoltre, tutte le
forme di pubblicità degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua
italiana, ferma la possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a
tutela.
Con
D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 280 (in G.U. n. 161 del 13.7.2001) sono state
delegate alle Province Autonome di Trento e Bolzano le funzioni statali in
materia di catasto terreni e urbano, con decorrenza da stabilirsi sulla base di
legge regionale da emanarsi.
Con D. Lgs. 29 maggio 2001 n. 283 (in G.U. n. 162 del
14.7.2001) sono state dettate, all’art. 13, nuove norme per il conferimento
delle sedi notarili.
TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Con D. Lgs. 25 maggio 2001 n. 265 (in G.U. n. 155 del
6.7.2001) è stato disposto il
trasferimento dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia di beni del
demanio statale idrico e marittimo, indicati all’art. 1, con le relative
funzioni amministrative.
Con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (in G.U.
n. 248 del 24.10.2001) sono state approvate modifiche alla Costituzione della
Repubblica. In particolare, sono stati modificati gli articoli 114, 116, 117,
118, 119, 120, 123, 127 e 132.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE IMPOSTE INDIRETTE
PER I PIÙ FREQUENTI ATTI DI TRASFERIMENTO
1)
- Prima casa - vendita da privato o da impresa non costruttrice
-
Imposta di registro: 3 %
-
Imposta ipotecaria: fissa
-
Imposta catastale: fissa
2)
- Prima casa - vendita da impresa costruttrice o avente ad oggetto la vendita
immobiliare
-
IVA: 4%
-
Imposta di registro: fissa
-
Imposta ipotecaria: fissa
-
Imposta catastale: fissa
3)
- Fabbricato abitativo e/o sua pertinenza venduti da privato o da impresa non
costruttrice:
-
Imposta di registro: 7%
-
Imposta ipotecaria: 2%
-
Imposta catastale: 1%
4)
- Fabbricato abitativo non di lusso e/o sua pertinenza venduti da impresa
costruttrice o avente ad oggetto la vendita immobiliare:
-
IVA: 10%
-
Imposta di registro: fissa
-
Imposta ipotecaria: fissa
-
Imposta catastale: fissa
5)
- Fabbricato non abitativo e/o sua pertinenza venduti da privato:
-
Imposta di registro: 7%
-
Imposta ipotecaria: 2%
-
Imposta catastale: 1%
6)
- Fabbricato non abitativo e/o sua pertinenza venduti da impresa:
-
IVA: 10 % se fabbricato Tupini, 20% nei rimanenti casi
-
Imposta di registro: lire fissa
-
Imposta ipotecaria: lire fissa
-
Imposta catastale: lire fissa
7)
- Terreni non agricoli e relative pertinenze venduti da privato:
-
Imposta di registro: 8%
-
Imposta ipotecaria: 2%
-
Imposta catastale: 1%
8)
- Terreni edificabili e relative pertinenze venduti da impresa:
-
Iva: 20%
-
Imposta di registro: fissa
-
Imposta ipotecaria: fissa
-
Imposta catastale: fissa
9)
- Terreni non agricoli e non edificabili e relative pertinenze venduti da
impresa:
-
Imposta di registro: 8%
-
Imposta ipotecaria: 2%
-
Imposta catastale: 1%
10)
- Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato:
-
Imposta di registro: 15% (se acquista imprenditore agricolo a titolo
principale, 8%)
-
Imposta ipotecaria: 2%
-
Imposta catastale: 1%
11)
- Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da impresa:
-
Imposta di registro: 15 % (se acquista imprenditore agricolo a titolo
principale, 8%)
-
Imposta ipotecaria: 2 %
-
Imposta catastale: 1 %
12)
- Donazione della prima casa al coniuge, a parenti in linea retta, a parenti in
linea collaterale fino al quarto grado:
-
Imposta di donazione e di registro: esente
-
Imposta ipotecaria: fissa
-
Imposta catastale: fissa
13)
- Donazione di terreni e fabbricati di qualsiasi tipo al coniuge, a parenti in
linea retta, a parenti in linea collaterale fino al quarto grado:
-
Imposta di donazione e di registro: esente
-
Imposta ipotecaria: 2%
-
Imposta catastale: 1%
14)
- Donazione della prima casa a parenti oltre il quarto grado o ad estranei:
-
Imposta di registro: 3% (oltre l’importo di euro 180.759,91, o di euro
516.456,90 se soggetto con handicap grave, altrimenti esente).
-
Imposta ipotecaria: fissa
-
Imposta catastale: fissa
15)
- Donazione di terreni e fabbricati di qualsiasi tipo a parenti oltre il quarto
grado o ad estranei:
-
Imposta di registro: come gli atti a titolo oneroso (oltre l’importo di euro
180.759,91, o di euro 516.456,90 se soggetto con handicap
grave, altrimenti esente).
-
Imposta ipotecaria: 2%
-
Imposta catastale: 1%
16)
– Donazione ad enti pubblici o altri enti ex art. 3 del D. Lgs.
346/1990:
-
Imposta di donazione e di registro: esente.
-
Imposta ipotecaria: esente.
-
Imposta catastale: esente.
17) –
Donazione di quote o azioni sociali al coniuge, a parenti in linea retta, a
parenti in linea collaterale fino al quarto grado:
-
Imposta di donazione: esente.
-
Tassa sui contratti di borsa: non dovuta.
- Imposta di bollo: in misura ordinaria.
18)
– Donazione di quote o azioni sociali a parenti oltre il quarto grado o ad
estranei, fino all’importo di euro 180.759,91 (o fino ad euro 516.456,90 se a
favore di soggetto con handicap grave):
-
Imposta di donazione: esente.
-
Tassa sui contratti di borsa: non dovuta.
-
Imposta di bollo: in misura ordinaria.
19) -
Donazione di quote o azioni sociali a parenti oltre il quarto grado o ad
estranei, oltre l’importo di euro 180.759,91 (o oltre euro 516.456,90 se a
favore di soggetto con handicap grave):
- Imposta di registro: fissa.
-
Tassa sui contratti di borsa: non dovuta.
-
Imposta di bollo: in misura ordinaria.
20) –
Donazione di azienda al coniuge, a parenti in linea retta, a parenti in
linea collaterale fino al quarto grado:
-
Imposta di donazione: esente.
-
Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili),
-
Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili).
21) –
Donazione di azienda a parenti oltre il quarto grado o ad estranei:
- Imposta di registro: 3% (oltre l’importo di euro 180.759,91, o di euro 516.456,90 se soggetto con handicap grave, altrimenti esente).
-
Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili).
-
Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili).
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELL’IMPOSIZIONE SULLE SUCCESSIONI
1) – Successioni
apertesi entro il 28 marzo 1997 (salva la particolare disciplina
transitoria dell’art. 11, comma 4, del d.l. 79/1997):
-
Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 250.000.000);
-
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
-
Invim (in caso di immobili di valore superiore a lire 250.000.000).
2) – Successioni
apertesi a partire dal 29 marzo 1997 (cfr. supra), e fino al 31
dicembre 1999:
-
Imposta di successione (con franchigia globale fino ad euro 129.114,22,
o lire 250.000.000);
-
Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di euro 129.114,22, o
lire 250.000.000).
3) – Successioni
apertesi a partire dal 1° gennaio 2000, ma per le quali il termine per la
dichiarazione è scaduto entro il 31 dicembre 2000:
-
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
-
Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di euro 180.759,91, o
lire 350.000.000).
4) – Successioni
per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto a partire dal 1° gennaio
2001, ma apertesi entro il 24 ottobre 2001:
-
Imposta di successione (con franchigia individuale, per ogni beneficiario, fino
ad euro 180.759,91, o lire 350.000.000, oppure fino ad euro
516.456,90, o lire un miliardo, se il beneficiario è discendente in linea
retta minore di età o persona con handicap riconosciuto grave);
-
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali (ma fisse in presenza dei
presupposti per l’agevolazione 1^ casa, anche se i requisiti sono posseduti da
uno solo dei beneficiari).
5) – Successioni
apertesi a partire dal 25 ottobre 2001:
-
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali (ma fisse in presenza dei presupposti
per l’agevolazione 1° casa, anche se i requisiti sono posseduti da uno solo dei
beneficiari).
Gaetano Petrelli