notaio informatico Riccardo Ricciardi

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE 

DI INTERESSE NOTARILE

secondo semestre 2002

 

DENUNCE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE.. 3

IMPOSTA DI BOLLO PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE.. 4

MODELLO UNICO INFORMATICO.. 4

CONDONO PER LE IMPOSTE INDIRETTE.. 4

ASSEGNAZIONI E CESSIONI DI BENI AI SOCI. 5

RIDETERMINAZIONE DI VALORI DI ACQUISTO.. 6

PROROGA E MODIFICA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI. 6

PROROGA DELLA RIDUZIONE DELL’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI. 7

DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE.. 7

REDDITI FONDIARI. 8

PROROGA DI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO ICI. 8

AREE EDIFICABILI. 8

PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE.. 9

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E MONITORAGGIO FISCALE.. 9

NORME SU CAMBIALI E PROTESTI CAMBIARI. 10

RITARDI NEI PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI. 10

MODIFICHE IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE.. 11

SOCIETÀ E  ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.. 12

VENDITE ALL’INCANTO NELLE PROCEDURE DELEGATE.. 13

RILASCIO DI COPIE ESECUTIVE.. 14

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI. 14

TESTO UNICO SULL’EDILIZIA.. 15

TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI. 15

TASSI USURARI. 16

MUTUI DEGLI ENTI LOCALI. 16

PRIVATIZZAZIONI E DISMISSIONI. 16

LAVORO DIPENDENTE NEGLI STUDI NOTARILI. 18

NOTAIO CONTRIBUENTE.. 18

IMMIGRAZIONE.. 18

TARIFFE CATASTALI. 18

RIORDINO DEGLI ENTI FIERISTICI. 18

FONDAZIONI BANCARIE.. 19

 

 

 


 

DENUNCE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’art. 13-ter del D.L. 25 ottobre 2002 n. 236 (in G.U. n. 254 del 29.10.2002), quale introdotto dalla legge di conversione 27 dicembre 2002 n. 284 (in G.U. n. 303 del 28.12.2002), in vigore dal 29 dicembre 2002, ha modificato l’art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340 (che era già stato modificato dall’art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448). Per effetto di tale modifica, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 31, le formalità relative alle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese – ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel R.E.A. – dovranno essere eseguite, in assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea degli atti. Ciò significa che, fermo restando l’obbligo – relativamente alla denuncia o domanda di iscrizione – di presentazione su supporto informatico o trasmissione per via telematica, gli atti che le accompagnano potranno essere presentati in forma cartacea fino alla suddetta data.

Lo stesso art. 13-ter suindicato ha aggiunto, con la suddetta decorrenza, il comma 2-ter all’art. 31 della legge 340/2000, ai sensi del quale “i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono  le  formalità  di  cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che  esegue  le  formalità,  verificata la regolarità formale della documentazione”. La disposizione sancisce due importanti nuovi principi:

a) – quello secondo il quale la legittimazione del pubblico ufficiale rogante o autenticante alla presentazione di domande di iscrizione al registro delle imprese si estende anche agli atti per i quali il codice civile non sancisce un suo espresso obbligo (atti modificativi di società di persone, atti costitutivi e modificativi di consorzi, associazioni, GEIE, costituzioni di società di persone in forma di scrittura privata autenticata, procure commerciali, ecc.). Ciò significa, tra l’altro, che la denuncia al registro delle imprese potrà essere sottoscritta, in ogni caso, con la firma digitale del solo notaio. Quanto alle richieste di iscrizione di nomina e cessazione di amministratori e sindaci, ed alle richieste di cancellazione dal registro delle imprese, in quanto risultanti da dichiarazioni rese dai soggetti legittimati negli atti ricevuti o autenticati da notaio, deve ritenersi valga lo stesso principio (il deposito delle firme autografe non è infatti più obbligatorio, essendo stato abrogato dall’art. 33, comma 1, della legge 340/2000).

Resta fermo che – in base al combinato disposto dell’art. 65, comma 2, e dell’art. 66, lettera e), del D.P.R. 131/1986 (T.U. sull’imposta di registro), il notaio può chiedere, prima della registrazione, l’iscrizione in relazione ai soli atti per cui la legge pone a suo carico il relativo obbligo (per gli altri atti la richiesta di iscrizione, ed il rilascio della relativa copia autentica, devono essere successivi alla registrazione);

b) – quello per cui il controllo del conservatore del registro delle imprese è limitato alla mera verifica formale della documentazione. Il principio – sancito espressamente solo in relazione alla trasmissione per via telematica o presentazione su supporto informatico delle denunce – appare di portata più generale, tale da ricomprendere tutti gli atti e denunce comunque presentati al registro delle imprese.

 

IMPOSTA DI BOLLO PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Con D.M. 17 maggio 2002 n. 127 (in G.U. n. 153 del 2.7.2002) sono state dettate disposizioni in materia di imposta di bollo dovuta in dipendenza della trasmissione telematica di atti e denunce al registro delle imprese. Più precisamente:

1) – è stato stabilito un importo forfettario, pari ad euro 41,32, per le domande, denunce ed atti che le accompagnano (detto importo va applicato una sola volta per ogni denuncia, corredata dall’atto e dai modelli accessori), purchè trasmesse con la firma digitale ai sensi dell’art. 15 della legge 59/1997;

2) – è stata prevista, quale unica modalità di pagamento dell’imposta di bollo, quella virtuale (secondo le modalità di cui all’art. 2).

L’art. 5, comma 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, come inserito dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 265 (in G.U. n. 275 del 23.11.2002), ha modificato l’art. 3, comma 13, della legge 448/2001, prevedendo che, con decreto ministeriale, possano essere determinate misure differenziate – in relazione a società di capitali, società di persone ed imprese individuali – per l’imposta di bollo dovuta in dipendenza della trasmissione telematica di atti e denunce al registro delle imprese.

 

MODELLO UNICO INFORMATICO

Con decreto del direttore dell’Agenzia del territorio in data 1 agosto 2002 (in G.U. n. 186 del 9.8.2002), l’utilizzo da parte dei notai del modello unico informatico per la registrazione e trascrizione per via telematica è stato esteso – a partire dal 1° ottobre 2002 – anche alle formalità conseguenti ad atti di mutuo e costituzione di garanzie reali su diritti immobiliari, alle cessioni e costituzioni di diritti reali a titolo oneroso su immobili, alle costituzioni di vincoli su immobili, stipulati dalla medesima data, nonché alle accettazioni espresse di eredità contenute in atti stipulati dal 1 ottobre 2002 e alle accettazioni tacite di eredità desumibili da atti stipulati dalla medesima data, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti.

 

CONDONO PER LE IMPOSTE INDIRETTE

L’art. 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002), in vigore dal 1° gennaio 2003, disciplina due forme di definizione agevolata, ai fini delle imposte indirette ivi indicate, come segue:

A)Definizione agevolata della base imponibile.

1) – il “condono” riguarda le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, l’Invim;

2) – lo stesso si applica agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate ed a quelle registrate, nonché alle denunce ed alle dichiarazioni presentate entro il 30 novembre 2002;

3) – presupposto imprescindibile è che non sia stato notificato al contribuente avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta;

4) – ricorrendo detti presupposti, i valori dichiarati per i beni e gli incrementi di valore soggetti a valutazione sono definiti, a richiesta del contribuente, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento di quanto dichiarato;

5) – l’istanza di definizione agevolata deve essere presentata entro il 16 marzo 2003;

6) – alla liquidazione dell’imposta dovuta su detto maggior imponibile provvede l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente;

7) – non si applicano sanzioni ed interessi sulla suddetta somma;

8) – il pagamento dell’imposta entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione costituisce condizione di efficacia della domanda di definizione agevolata.

B)Definizione agevolata per atti e denunce non registrati.

- Il comma 4 dell’art. 11 prevede un’ulteriore forma di definizione agevolata per quegli atti e quelle denunce che non siano stati presentati o registrati al 1° gennaio 2003, e per i quali a tale data siano decorsi i termini per la registrazione o la presentazione (ad esempio, denunce di successione mai presentate).

- La definizione agevolata in esame riguarda sia gli atti e denunce per i quali il termine per la registrazione è scaduto anteriormente al 30 novembre 2002, sia quelli per cui il termine è scaduto successivamente: l’unico presupposto richiesto è che il termine sia scaduto al 1° gennaio 2003.

- Ricorrendo la fattispecie suddescritta, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all’adempimento delle formalità omesse (ad esempio, presentazione della dichiarazione di successione) entro il 16 marzo 2003. La disposizione non richiede – oltre all’effettuazione della formalità e al pagamento dei tributi – la presentazione di un’istanza di definizione agevolata (anche se sul punto occorrerà attendere un chiarimento ufficiale).

 

ASSEGNAZIONI E CESSIONI DI BENI AI SOCI

L’art. 2, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 (in G.U. n. 301 del 24.12.2002), in vigore dal 24 dicembre 2002, ha prorogato al 30 aprile 2003 il termine per effettuare le assegnazioni e cessioni agevolate ai soci, nonché le trasformazioni, di cui all’art. 3, commi 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Precedentemente, il termine era stato già prorogato al 16 dicembre 2002 dall’art. 4, comma 3-bis, del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, come inserito dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 265 (in G.U. n. 275 del 23.11.2002).

 

RIDETERMINAZIONE DI VALORI DI ACQUISTO

L’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 (in G.U. n. 301 del 24.12.2002), in vigore dal 24 dicembre 2002, ha prorogato la disciplina della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate nei mercati regolamentati, e dei terreni, edificabili o agricoli. Più precisamente:

- la disciplina  suddetta si applica anche alle partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003;

- la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 16 maggio 2003;

- le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali a decorrere dal 16 maggio 2003 (salva l’applicazione alle rate successive degli interessi nella misura del 3%).

Precedentemente, il termine per la perizia e la decorrenza della rateizzazione – già fissato al 30 settembre 2002 – era stato già prorogato al 16 dicembre 2002 dall’art. 4, comma 3, del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, come inserito dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 265 (in G.U. n. 275 del 23.11.2002).

 

PROROGA E MODIFICA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI

L’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002) stabilisce, in ordine alla detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione ai fini IRPEF (già prevista all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e quindi ridisciplinata dall’articolo 9 della legge 28 dicembre 2001 n. 448), che la detrazione compete – per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003 – per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare in oggetto, che spetta all’acquirente persona fisica la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, dal venditore; in caso di trasferimento per causa di morte, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Se la persona ha un’età non inferiore a 75 o 80 anni (rispettivamente se proprietaria o titolare di un diritto reale sul bene), la detrazione può essere ripartita in cinque e tre quote annuali. Se gli interventi realizzati fino al 30 settembre 2003 costituiscono mera prosecuzione di quelli iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini  del computo del limite massimo di spesa si tiene conto delle spese anteriormente sostenute.

L’art. 2, comma 6, proroga la disposizione – già contenuta all’art. 9, copmma 2, della legge 448/2001 – che estende la detrazione all’ipotesi di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie. Ad usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle singole unità immobiliari, a condizione che:

a) – i lavori di ristrutturazione siano eseguiti entro il 31 dicembre 2003;

b) – l’impresa o cooperativa provveda all’alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2004.

La detrazione compete per il 36% delle spese sostenute, che “si assume” pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione.

Si evidenzia, infine, che con D.M. 9 maggio 2002 n. 153 (in G.U. n. 174 del 26.7.2002) è stato modificato il regolamento che regolamenta la suddetta detrazione, quale approvato con D.M. 18 febbraio 1998 n. 41.

 

PROROGA DELLA RIDUZIONE DELL’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI

L’articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002) proroga al 31 dicembre 2003 l’aliquota IVA del 10% applicabile alle ristrutturazioni edilizie sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

 

DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

Con D. Lgs. 19 giugno 2002 n. 191 (in G.U.  n. 203 del 30.8.2002) sono state dettate – in attuazione della direttiva 2000/65/CE – disposizioni per l’identificazione diretta in Italia, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dei soggetti non residenti.

Più precisamente, è stato modificato il D.P.R. 633/1972, i cui artt. 17, 35-ter, 38-ter, 40 dispongono ora che:

- gli obblighi ed i diritti relativi all’imposta sul valore aggiunto (compresi quelli di fatturazione) da parte di soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti, in alternativa, da un rappresentante fiscale , ovvero direttamente dal soggetto non residente, che si sia identificato direttamente;

- l’identificazione diretta è effettuata mediante apposita dichiarazione – resa all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma 6 (cfr. il Provvedimento del direttore dell’Agenzia in data 7 agosto 2002, in G.U. n. 200 del 27.8.2002) – e può essere attuata solo se il soggetto non residente esercita attività di impresa, arte o professione in uno Stato membro dell’Unione europea, o in altro Stato con cui esistono convenzioni che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. A seguito dell’identificazione diretta, l’ufficio attribuisce un apposito numero di partita Iva (cfr. la Ris. Agenzia Entrate 6 settembre 2002 n. 289/E);

- se le operazioni Iva sono compiute nei confronti di privati consumatori, il soggetto non residente è obbligato ad identificarsi direttamente, od a nominare un rappresentante fiscale;

- se invece le operazioni Iva sono compiute nei confronti di un contribuente Iva, i suddetti adempimenti sono facoltativi, ed in mancanza all’adempimento degli obblighi Iva (e quindi anche all’autofatturazione) provvede il cessionario o committente.

 

REDDITI FONDIARI

L’art. 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002), in vigore dal 1° gennaio 2003, ha inserito, all’art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 131, il comma 1-bis, ai sensi del quale, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, l’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta.

L’innovazione suindicata si riferisce solo ai redditi dei terreni, e non a quelli dei fabbricati (diversi dall’abitazione principale): per questi ultimi, vi è esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi solo se la persona interessata non possiede redditi diversi da quelli fondiari, di qualsiasi natura (salvo quelli esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta), e se il reddito fondiario del fabbricato non eccede 185,92 euro (art. 1, comma 4, lett. b), del D.P.R. 600/1973).

Occorre tener conto, con riferimento ai c.d. frontalieri, che – ai sensi dell’art. 2, comma 10, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa ed esclusiva, all’estero in zone di frontiera e altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro (e quindi, in tali circostanze, viene meno l’esenzione prevista dal suddetto comma 1).

 

PROROGA DI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO ICI

L’art. 31, comma 16, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002) proroga al 31 dicembre 2003 i termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) che scadevano il 31 dicembre 2002.

 

AREE EDIFICABILI

Ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002), in vigore dal 1° gennaio 2003, i Comuni, quando attribuiscono ad un terreno natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente. La disposizione, finalizzata a porre in grado il contribuente di adempiere correttamente ai relativi obblighi tributari (imposte dirette), appare peraltro sfornita di sanzione.

 

PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

L’art. 25, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002) prevede l’emanazione di decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, con i quali disciplinare il pagamento e la riscossione di crediti (di qualsiasi natura, anche tributaria) di modesto ammontare da parte di tutte le amministrazioni pubbliche (compresi gli enti pubblici economici), con esclusione soltanto dei corrispettivi dei servizi (tasse), resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

L’art. 25, comma 2, dispone che gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all’unità di euro: la disposizione deve ritenersi collegata a quella contenuta nel primo comma, con la conseguenza che l’arrotondamento in oggetto non opera fino all’emanazione dei decreti ministeriali. Lo stesso arrotondamento è disposto “in ogni caso”, e deve ritenersi che valga, quindi, anche per le tasse ipotecarie e catastali, e per l’imposta di bollo.

Sempre l’art. 25, comma 2, dispone che l’importo minimo dei crediti suddetti non può, in sede di prima applicazione degli emanandi decreti, essere inferiore a 12 euro.

 

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E MONITORAGGIO FISCALE

Con D.M. 17 ottobre 2002 (in G.U. n. 290 del 12.12.2002) è stato elevato ad euro 12.500 il limite – già fissato in lire 20.000.000, relativamente:

a) – al divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, ed all’obbligo di inserimento della clausola di non trasferibilità negli assegni e vaglia, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a tale importo (art. 1 del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197);

b) – all’obbligo, in capo agli intermediari finanziari, di tenere evidenza dei movimenti finanziari relativi a trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o certificati di importo superiore a detto ammontare, effettuati per conto o a favore di soggetti residenti in Italia; al correlativo obbligo, allorchè i suddetti movimenti non vengano effettuati a mezzo intermediari finanziari, di indicare i suddetti importi nella dichiarazione dei redditi; all’obbligo di denunciare i trasferimenti al seguito all’ufficio italiano dei cambi (artt. 1, 2 e 3 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227);

c) – all’obbligo di denunciare all’ufficio italiano dei cambi il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a detto ammontare (art. 1 della legge 17 gennaio 2000 n. 7).

 

NORME SU CAMBIALI E PROTESTI CAMBIARI

L’art. 45 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 (in G.U. n. 293 del 14.12.2002), in vigore dal 29 dicembre 2002, contiene alcune disposizioni in materia di cambiali, vaglia cambiari e protesti cambiari. In particolare:

- la cambiale deve ora contenere, oltre al nome del debitore, anche il suo luogo e data di nascita, ovvero in alternativa il codice fiscale (art. 1 R.D. 1669/1933);

- gli stessi dati devono essere indicati relativamente al trattario (art. 30 R.D. 1669/1933).

 

RITARDI NEI PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

Con D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (in G.U. n. 249 del 23.10.2001) è stata attuata la direttiva comunitaria 2000/35/CE in tema di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni del decreto si applicano, quindi, solo in presenza di “transazioni commerciali", cioè di contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, lettera a). Non fa differenza se il creditore sia un imprenditore commerciale o un professionista (stante l’equiparazione di quest’ultimo, a livello comunitario, all’imprenditore) (art. 2, lettera c).

- La suddetta disciplina si applica quindi anche ai crediti del notaio per le proprie prestazioni professionali, nei confronti di altri professionisti, imprenditori o pubbliche amministrazioni.

- Le disposizioni in oggetto non si applicano ai debiti oggetto di procedure concorsuali, ai debiti da risarcimento del danno, a richieste di interessi inferiori a 5 euro (art. 1).

- Viene stabilito il principio della debenza – senza necessità di costituzione in mora – di interessi moratori, salva la prova della non imputabilità del ritardo nel pagamento (art. 3), una volta scaduto il termine legale, che è di trenta giorni dal ricevimento della fattura, ovvero dal ricevimento delle merci o della prestazione di servizi, salvo patto contrario, che deve però essere stipulato per iscritto, e mantenersi nei limiti degli accordi sottoscritti a livello nazionale dalle organizzazioni produttive (art. 4).

- In assenza di patto scritto, e di rinuncia di fatto del creditore a percepire i suddetti interessi, può porsi il problema della relativa tassazione, ai fini delle imposte indirette. Deve comunque ritenersi che i crediti del notaio per interessi, in quanto non riscossi, non possano dar luogo a presunzioni agli effetti tributari, stante il principio di cassa che disciplina la tassazione del reddito dei professionisti.

- Il saggio degli interessi moratori, ai fini di cui sopra, è determinato – sempre salvo patto contrario – in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (quale pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze nella Gazzetta ufficiale del quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare), maggiorato di sette punti percentuali (art. 5).

- I patti in deroga a quanto sopra sono nulli se, avuto riguardo alle circostanze, risultano gravemente iniqui a danno del creditore (art. 7, comma 1). In particolare, si considera gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.

- Tutte le suddette disposizioni si applicano ai contratti conclusi a partire dall’8 agosto 2002 (art. 11, comma 1).

- La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili (art. 11, comma 3).

 

MODIFICHE IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE

Con D. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 (in G.U. n. 236 del giorno 8.10.2002), in vigore dal 23 ottobre 2002, sono state dettate nuove disposizioni in tema di vigilanza sugli enti cooperativi. In particolare:

- a norma dell’art. 13, comma 1, fino all’emanazione della riforma societaria, agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in tema di collegio sindacale delle società a responsabilità limitata, di cui all’art. 2488 c.c.: conseguentemente il collegio sindacale è obbligatorio solo quando si oltrepassano i limiti di capitale o gli altri limiti ex art. 2488 c.c., ed inoltre, quando esso è istituito, i suoi membri devono essere iscritti all’albo dei revisori dei conti;

- se le cooperative provvedono all’emissione di strumenti finanziari, si applicano al collegio sindacale le disposizioni del D. Lgs. 58/1998 (art. 13, comma 2);

- le cooperative e loro consorzi, costituite prima del 23 ottobre 2002, devono adeguarsi alle suddette nuove disposizioni entro il 23 ottobre 2003, con le maggioranze e le modalità previste per le assemblee ordinarie; i membri del collegio sindacale, il cui mandato non sia scaduto, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato (art. 14);

- è istituito, a fini anagrafici ma anche agli effetti della fruizione dei benefici fiscali, l’Albo nazionale degli enti cooperativi, tenuto provvisoriamente presso le direzioni provinciali del lavoro, e sostituisce i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione (art. 15); peraltro, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (art. 19);

- la vigilanza su cooperative e loro consorzi, società di mutuo soccorso, enti mutualistici, finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici, è attribuita al Ministero delle attività produttive (art. 1);

- gli artt. 2 e seguenti disciplinano la c.d. revisione cooperativa, a cui gli enti in oggetto sono soggetti con cadenza almeno biennale;

- nel caso in cui l’ente cooperativo ha necessità di certificare la sussistenza dei requisiti mutualistici, può ottenere apposita certificazione amministrativa dell’ufficio preposto alla vigilanza (art. 2, comma 5), ed a tal fine deve presentare all’ufficio apposita dichiarazione sostitutiva, la cui copia può essere utilizzata al fine di richiedere agevolazioni o provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione (art. 6);

- gli enti cooperativi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati a certificazione del bilancio ad opera di società di revisione in possesso dei requisiti di legge (art. 11);

- l’art. 12 disciplina i provvedimenti che possono essere adottati all’esito della vigilanza, come sopra disciplinata;

- l’art. 16 modifica l’art. 3, comma 2, della legge 28/1999: Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del D.P.R. 601/1973, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5, della legge 59/1992 concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza;

- in conseguenza della nuova disciplina della vigilanza, sono abrogati, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, in tema di vigilanza e di registri prefettizi (fatta salva, per quest’ultimo, la vigenza transitoria secondo quanto disposto dall'articolo 19).

 

SOCIETÀ E  ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- A norma dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002), in vigore dal 1° gennaio 2003, le disposizioni tributarie sulle associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle socità sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro.

- Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, purchè si tratti di atti connessi direttamente allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.

- L’art. 90, comma 6, modifica il n. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 642/1972: conseguentemente, sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”.

- L’art. 90, comma 7, modifica l’art. 13-bis del D.P.R. 641/1972, con la conseguenza che sono esenti da tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche. L’esenzione comprende, tra l’altro, le concessioni governative per le vidimazioni dei libri sociali.

- Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e “dilettantistica”, e possono assumere la forma di associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, società di capitali senza fine di lucro.

- È prevista l’emanazione di uno o più regolamenti governativi, con cui dovrà essere disciplinato, tra l’altro, il contenuto dello statuto e dell’atto costitutivo degli enti in oggetto, nonché le modalità di approvazione da parte delle federazioni sportive o enti sportivi, e di affiliazione agli stessi.

- È istituito presso il Coni il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, l’iscrizione nel quale è condizione per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.

 

VENDITE ALL’INCANTO NELLE PROCEDURE DELEGATE

L’articolo 52, comma 76, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 aveva sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 – l’art. 490, comma 3, del codice di procedura civile, disponendo la pubblicità obbligatoria degli avvisi di vendita all’incanto su quotidiani di informazione locale. La norma è stata ulteriormente modificata, ora, dall’art. 80, comma 46, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il testo definitivo del terzo comma dell’art. 490, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, è il seguente:

“Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori di comunicazione (Roc) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata”.

Quanto sopra vale anche per le procedure esecutive immobiliari delegate ai notai ex art. 591-bis c.p.c.

- Con sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002 n. 477, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 149 c.p.c., nonché l’art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella misura in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del  destinatario  anziché  a  quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

 

RILASCIO DI COPIE ESECUTIVE

Con sentenza della Corte Costituzionale in data 6 dicembre 2002 n. 522, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 66, comma 2, del D.P.R. 131/1986 (T.U. sull’imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di  cui  al  comma  1 (che vieta il rilascio di copie prima della registrazione) non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di  altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere  utilizzato  per  procedere all'esecuzione forzata. La sentenza ha portata generale, e quindi deve ritenersi ora consentito anche al notaio di rilasciare le copie esecutive anteriormente alla registrazione.

 

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

L’art. 27 della legge 1 agosto 2002 n. 166 (in G.U. 3.8.2002 n. 181) disciplina i “programmi di riabilitazione urbana”, che sono speciali piani attuativi (particolareggiati) volti alla “riabilitazione” di immobili e attrezzature ed al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, con la precisazione che “Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale”.

Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.

Deve ritenersi che agli atti di trasferimento nell’ambito del suddetto programma di riabilitazione urbana si applichi il trattamento tributario previsto in relazione ai piani particolareggiati.

 

TESTO UNICO SULL’EDILIZIA

L’articolo 2 del D.L. 20 giugno 2002 n. 12 (in G.U. n. 144 del 21.6.2002) aveva prorogato al 1° gennaio 2003 l’entrata in vigore del nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ripubblicato in Suppl. ord. n. 246/L alla G.U. n. 246 del 15.11.2001).

Successivamente, con l’art. 2 del D.L. 20 giugno 2002 n. 122, come modificato con la legge di conversione 1 agosto 2002 n. 185 (in G.U. n. 193 del 19.8.2002), il suddetto termine di entrata in vigore è stato prorogato al 30 giugno 2003.

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (in G.U. n. 299 del 27.12.2001), il Governo è stato delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 del medesimo art. 1. Il suddetto termine per l’esercizio della delega è stato prorogato al 30 giugno 2003 dall’art. 7-bis del D.L. 25 ottobre 2002 n. 236 (in G.U. n. 254 del 29.10.2002), convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2002 n. 284 (in G.U. n. 303 del 28.12.2002).

 

TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI

L’articolo 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166 (in G.U. n. 181 del 3.8.2002) ha prorogato al 31 dicembre 2002 l’entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, delegando nel contempo il Governo ad emanare, entro il suddetto termine, disposizioni di coordinamento con la legge 443/2001.

Successivamente, con l’art. 3 del D.L. 20 giugno 2002 n. 122, come modificato con la legge di conversione 1 agosto 2002 n. 185 (in G.U. n. 193 del 19.8.2002), il suddetto termine di entrata in vigore è stato prorogato al 30 giugno 2003.

Per effetto del disposto dell’art. 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002 n. 166, e della successiva proroga disposta dall’art. 7-bis del D.L. 25 ottobre 2002 n. 236 (in G.U. n. 254 del 29.10.2002), convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2002 n. 284 (in G.U. n. 303 del 28.12.2002), entro il termine del 30 giugno 2003 il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al D.P.R. 327/2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (legge Lunardi), nonché a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.

 

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 18 settembre 2002 (in G.U. n. 227 del 27.9.2002);

- con D.M. 20 dicembre 2002 (in G.U. n. 305 del 31.12.2002).

A seguito di quest’ultimo provvedimento, il limite di liceità degli interessi pattuiti a fronte di un mutuo sarà – dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 – dell’8,055 %; relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 14,595 %

 

MUTUI DEGLI ENTI LOCALI

Ai sensi dell’art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002), qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli.

L’art. 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 abroga le disposizioni del titolo VIII (artt. 242 e seguenti) del testo unico sugli enti locali (D. Lgs. 267/2000), che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato.

 

PRIVATIZZAZIONI E DISMISSIONI

- A norma dell’art. 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002), in vigore dal 1° gennaio 2003, Regioni, Provincie, Comuni ed altri enti locali sono autorizzati a costituire o promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le medesime norme si applicano agli immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. L’operazione è disciplinata come segue:

1) – si  applicano, in quanto compatibili, i commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’art. 2, nonché i commi 2, 7, 9, 17, 18 secondo e terzo periodo, 19 dell’art. 3 del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001 n. 410, relativi alle dismissioni di beni immobili statali;

2) – il trasferimento degli immobili avviene a titolo oneroso con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell’organo competente dell’ente proprietario, avente il contenuto di cui all’art. 3 del D.L. 351/2001;

3) – gli onorari notarili per i suddetti atti di trasferimento sono ridotti ad un terzo (non è prevista invece riduzione di onorari per gli atti costitutivi delle società di cartolarizzazione);

4) – il regime giuridico dei beni trasferiti rimane quello demaniale, previsto dagli artt. 823 e 829, comma 1, del codice civile.

- Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 (in G.U. n. 301 del 24.12.2002), in vigore dal 24 dicembre 2002, nell’ambito delle azioni di perseguimento di obiettivi di finanza pubblica, l’alienazione di beni immobili dello Stato è considerata urgente, con priorità per le vendite il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato; l’Agenzia del Demanio può vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili individuati in allegato al decreto; la vendita fa venir meno i vincoli di destinazione d’uso, i diritti di prelazione e le concessioni in essere.

- A norma dell’art. 80, comma 50, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la disposizione contenuta nell’art. 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 448/1998 (secondo la quale i Comuni, le Provincie e le Regioni, che abbiano acquistato immobili dismessi dal Ministero della Difesa in virtù di quanto previsto al comma 1, devono mantenere per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili stessi), non si applica al caso di permuta.

- L’art. 76 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002) prevede il trasferimento, con decreto ministeriale, ad apposita società per azioni, denominata “Anas  S.p.A.”, la rete autostradale e stradale nazionale, quale individuata con D. Lgs. 461/1999, e successive modificazioni (precedentemente, l’art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178, aveva previsto la trasformazione dell’Anas in società per azioni). La pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta ufficiale produce gli effetti della trascrizione immobiliare di cui all’art. 2644 c.c., nonché gli effetti della voltura catastale, anche se è previsto che gli uffici competenti provvedano comunque, “se necessario”, alle formalità di trascrizione e voltura. Il regime giuridico delle suddette strade ed autostrade rimane comunque quello demaniale, previsto dagli artt. 823 e 829, comma 1, del codice civile. Le azioni della “Anas S.p.A.” sono inalienabili, e sono attribuite al Ministro dell’economia e delle finanze. L’operazione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse di qualsiasi genere.

- Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 25 ottobre 2002 n. 236 (in G.U. n. 254 del 29.10.2002), convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2002 n. 284 (in G.U. n. 303 del 28.12.2002), è prorogato al 31 dicembre 2003 il termine dal quale decorre l’effetto della trasformazione o privatizzazione degli enti pubblici nazionali (non svolgenti attività di previdenza), quali previsti nella tabella “A” allegata al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 419, sempreché non sia ancora intervenuto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e,  in  caso di fusione o unificazione strutturale,  il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988.

 

LAVORO DIPENDENTE NEGLI STUDI NOTARILI

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002), sono ammessi in deduzione dall’IRAP i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, nonché le spese relative agli apprendisti, ai disabili, le spese relative al personale assunto con contratti di formazione e lavoro.

L’art. 63 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 proroga il credito d’imposta per le nuove assunzioni, già previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, fino al 31 dicembre 2006.

 

NOTAIO CONTRIBUENTE

L’articolo 6 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002) istituisce il concordato triennale preventivo, al quale possono accedere contribuenti, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, soggetti ad Irpef e ad Irap, che hanno realizzato – nel periodo d’imposta immediatamente precedente quello in corso alla definizione del concordato – ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato comporta la definizione della base imponibile per un triennio, e gli eventuali maggiori imponibili non sono soggetti ad imposta. La disposizione dovrà essere attuata con apposito regolamento da adottarsi da parte del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

IMMIGRAZIONE

La legge 30 luglio 2002 n. 189 (in G.U. 26.8.2002 n. 199) contiene nuove disposizioni in materia di immigrazione e di permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari.

 

TARIFFE CATASTALI

Con D.M. 6 giugno 2002 n. 159 (in Suppl. Ord. n. 153/L alla G.U. n. 176 del 29.7.2002) sono state approvate nuove tariffe d’estimo, per i Comuni indicati in allegato al decreto medesimo.

 

RIORDINO DEGLI ENTI FIERISTICI

L’art. 80, comma 43, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002) proroga al 30 marzo 2005 il termine entro il quale devono essere perfezionati gli atti di trasformazione e di conferimento relativi agli enti fieristici, al fine di usufruire dei benefici tributari previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 10 della legge 11 gennaio 2001 n. 7 (tra l’altro, la soggezione ad imposta fissa di registro, che assorbe tutte le imposte dirette e indirette altrimenti applicabili).

 

FONDAZIONI BANCARIE

Con D.M. 2 agosto 2002 n. 217 (in G.U. n. 230 del 1.10.2002) è stato approvato il regolamento in tema di disciplina delle fondazioni bancarie.

 

 

Gaetano Petrelli