notaio informatico Riccardo Ricciardi

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITŔ NORMATIVE 

DI INTERESSE NOTARILE

secondo semestre 2003

 

AUMENTO DEI VALORI CATASTALI............................................ 3

NUOVI TERMINI PER LE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE 4

REDDITO FONDIARIO DEI FABBRICATI..................................... 4

RIDETERMINAZIONE DI VALORI DI ACQUISTO....................... 4

PROROGA E MODIFICA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI......................................................................... 5

PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA............................................. 7

DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA.............................. 7

ACQUISTI DI IMMOBILI COMPRESI IN PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA...................... 7

PROROGA DEL CONDONO PER LE IMPOSTE INDIRETTE...... 8

IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’).................... 9

PLUSVALENZE – CESSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI.. 11

PLUSVALENZE – CESSIONI DI AZIENDE................................... 13

PLUSVALENZE – CONFERIMENTI IN SOCIETA’...................... 13

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO....................................... 15

TRASMISSIONE DI ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE.... 17

NUOVO CONDONO EDILIZIO........................................................ 18

CONDIZIONE DI RECIPROCITA’.................................................. 20

AVVISI DI INCANTO NELLE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI............................................................................................................... 21

TASSO D’INTERESSE LEGALE - VALORE DELL’USUFRUTTO............................................................................................................... 21

TASSI USURARI................................................................................. 22

INTERESSI  DI  MORA  PER  RITARDO  DI  PAGAMENTO  NELLE  TRANSAZIONI .......................................................................

COMMERCIALI................................................................................. 22

TRASPARENZA NELLE OPERAZIONI BANCARIE................... 23

BENI CULTURALI............................................................................. 24

ALIENAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI..................................... 25

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.............................................. 25

NUOVO CODICE SULLA PRIVACY............................................... 27

TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI................................... 31

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E SOCIETA’ E LORO AMMINISTRATORI.......... 32

CONVENZIONI URBANISTICHE PER L’EDILIZIA ABITATIVA............................................................................................................... 32

FALLIMENTO DELLE SOCIETA’ DI LEASING.......................... 32

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI............................................................................................................... 33

AGEVOLAZIONI PER ASSOCIAZIONI......................................... 33

RIORDINO IPAB................................................................................ 33

ANAGRAFE DELLE ONLUS............................................................ 33

INTERMEDIARI FINANZIARI........................................................ 34

NUOVO MERCATO DEL LAVORO................................................ 34

SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPEA.......................................... 35

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA.................................... 35

PARITA’ DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI........................................................................... 36

RISTRUTTURAZIONE DI GRANDI IMPRESE IN CRISI............ 36

CONSORZI FIDI................................................................................. 37

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI............................ 37

CASSA DEPOSITI E PRESTITI........................................................ 37

ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE................... 37

GOLDEN SHARE............................................................................... 37

STATUTI DEI FONDI PENSIONE................................................... 37

INDENNITA’ MATERNITA’ PROFESSIONISTE.......................... 38

DOMICILIO FISCALE...................................................................... 38

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE...................................................... 38

REQUISITI PER LA NOMINA A NOTAIO..................................... 38

QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE................ 38

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO..................................... 38

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA......................................... 39

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI....................................................... 39

PRIVATIZZAZIONI........................................................................... 39

 

AUMENTO DEI VALORI CATASTALI

L’art. 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (in suppl. ord. n. 196/L alla G.U. n. 299 del 27.12.2003) prevede, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’aumento dei moltiplicatori, previsti dal comma 5 dell’art. 52 del D.P.R. 131/1986, e precisamente una loro rivalutazione del dieci per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

I moltiplicatori (rispettivamente, 75 per i terreni; 34 per i fabbricati censiti in categoria C/1 ed E; 50 per i fabbricati censiti in categoria A/10 e D; 100 per gli altri fabbricati urbani) sono quelli previsti dal D.M. 14 dicembre 1991 (in G.U. n. 295 del 17.12.1991).

In precedenza, l’art. 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 aveva previsto la rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati e dei redditi dominicali dei  terreni, rispettivamente nella misura del cinque e del venticinque per cento. Le due rivalutazioni – una riguardante i moltiplicatori, l’altra riguardante le rendite – si cumulano quindi tra loro ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Invece, per quanto riguarda gli atti soggetti ad IVA, la disposizione dell’art. 15 del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41 (convertito in legge 22 marzo 1995 n. 85) continua ad applicarsi sulla base dei moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, non rivalutati.

I seguenti prospetti sinottici individuano il coefficiente (risultante dai calcoli sopra descritti), per il quale moltiplicare la rendita catastale al fine di ottenere il valore minimo catastale ai sensi dell’art. 52 del d.p.r. 131/1986:

 

A)  – IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI.

Terreni:                                    103,125

Fabbricati – C/1 ed E:               39,27

Fabbricati – A/10 e D:        57,75 Altri fabbricati:                      115,50

 

B)  – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. Terreni:                              93,75

Fabbricati – C/1 ed E:               35,70

Fabbricati – A/10 e D:        52,50 Altri fabbricati:                      105,00

 

Ovviamente, quelli sopra indicati sono soltanto i valori minimi catastali, il cui+ utilizzo preclude all’ufficio delle entrate il potere di rettifica ed accertamento di maggior valore (o, per quanto riguarda gli atti soggetti ad Iva, le verifiche previste dal d.l. n. 41/1995). Rimane assolutamente consigliabile, al fine di evitare le gravi conseguenze di natura fiscale, civilistica, amministrativa e penale previste dalla legge, la dichiarazione in atto dell’intero corrispettivo pattuito.

 

NUOVI TERMINI PER LE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE

L’art. 39, comma 14-sexies, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U.

n. 274 del 25.11.2003), entrato in vigore il 26 novembre 2003, modifica in dodici mesi il termine, giŕ previsto in sei mesi dall’art. 31 del d. lgs. 346/1990, per la presentazione della dichiarazione di successione. Il decreto non contiene disposizioni transitorie. Secondo un’interpretazione consolidata, le norme di tipo procedimentale sono caratterizzate dall’applicazione immediata (Cass. 20 novembre 2001 n. 14567; Cons. Stato 7 gennaio 1993 n. 4; Cass. pen. 5 aprile 1993; Cass. 6 ottobre 1988 n. 5411), con il solo limite del rispetto dei diritti acquisiti e delle situazioni definitivamente esaurite, come nel caso di termini di decadenza o prescrizione giŕ scaduti all’entrata in vigore della nuova legge. La norma che disciplina il termine per la presentazione č per l’appunto norma procedimentale (in quanto coinvolge l’attivitŕ dell’amministrazione finanziaria); ne consegue che il nuovo termine di un anno deve ritenersi applicabile a tutte le successioni, ancorché aperte anteriormente al 26 novembre 2003, purché a tale data il termine di presentazione non fosse ancora scaduto.

 

REDDITO FONDIARIO DEI FABBRICATI

L’art. 23, comma 2, della legge 29 luglio 2003 n. 229 (in G.U. n. 196 del 25.8.2003) ha abrogato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (e quindi con decorrenza dal 9 settembre 2003) i commi 13ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (che prevedevano, a pena di nullitŕ degli atti di trasferimento immobiliare, le menzioni relative alla dichiarazione del reddito fondiario dei fabbricati). Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Tra gli atti trascritti anteriormente, che possono pregiudicare la sanatoria, possono rientrare, ad esempio, anche pignoramenti e sequestri a carico dell’alienante. La legge non fa riferimento agli “atti iscritti”: la norma č tuttavia da interpretarsi estensivamente, in modo da ricomprenderli (quindi il creditore ipotecario che abbia iscritto contro all’alienante prevale sull’acquirente, in mancanza di dichiarazioni in atto sul reddito fondiario, anche se quest’ultimo ha trascritto anteriormente il suo acquisto).

 

RIDETERMINAZIONE DI VALORI DI ACQUISTO

L’art. 39, comma 14-undecies, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U.

n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in

G.U. n. 274 del 25.11.2003), e successivamente l’art. 6-bis del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47 (in G.U.

n. 48 del 27.2.2004) hanno prorogato le disposizioni in tema di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2003. In particolare:

1)              - Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del T.U.I.R., relativamente alle partecipazioni sociali ed ai titoli non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° luglio 2003, puň essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della societŕ, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

2)              – Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R., per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003, puň essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Il costo per la relazione giurata di stima č portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui č stato effettivamente sostenuto ed č rimasto a carico. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2004. - La redazione e l’asseverazione della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2004.

 

PROROGA E MODIFICA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI

L’art. 2, commi 15 e 16, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e successivamente l’art. 23-bis del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47 (in G.U. n. 48 del 27.2.2004), hanno prorogato e modificato la detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero edilizio, gia’ prevista all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e quindi ridisciplinata dall’articolo 9 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dall’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dall’art. 1-bis del D.L. 24 giugno 2003 n. 147, convertito in legge 1 agosto 2003 n. 200.

-                 La detrazione compete per le spese – sostenute dal contribuente persona fisica e rimaste a carico dello stesso – di recupero, di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 31 della legge 457/1978 eseguite su singole unitŕ ad uso residenziale (anche rurali) e loro pertinenze, e quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del suddetto art. 31 eseguite su parti comuni di edificio residenziale. La detrazione spetta – per le spese sostenute negli anni 2004 e 2005 – per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unita’ immobiliare in oggetto, che spetta all’acquirente persona fisica la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, dal venditore; in caso di trasferimento per causa di morte, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Se la persona ha un’eta’ non inferiore a 75 o 80 anni (rispettivamente se proprietaria o titolare di un diritto reale sul bene), la detrazione puo’ essere ripartita in cinque e tre quote annuali. Se gli interventi realizzati negli anni 2004 e 2005 costituiscono mera prosecuzione di quelli iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini  del computo del limite massimo di spesa si tiene conto delle spese anteriormente sostenute.

-                 E’ ovviamente prorogata anche la detrazione riconosciuta nel caso di acquisto di autorimesse pertinenziali ad abitazioni, alle suddette condizioni, e purché l’autorimessa sia acquistata dal costruttore (sia esso privato o imprenditore), e sia destinata a pertinenza di un’unita’ abitativa, anche se non facente parte dello stesso fabbricato; la detrazione in questo caso compete limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione dell’autorimessa, da comprovarsi mediante attestazione rilasciata dal venditore (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 166/E del 20 dicembre 1999).

-                 La proroga concerne anche la detrazione IRPEF spettante nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (art. 31, lettere c) e d), della legge 457/1978) di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie. Ad usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle singole unita’ immobiliari, a condizione che:

a)  i lavori di ristrutturazione siano eseguiti entro il 31 dicembre 2005;

b)  l’impresa o cooperativa provveda all’alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2006.

Anche quest’ultima detrazione compete per il 36 % delle spese sostenute, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unita’ immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione, e comunque entro l’importo massimo di 48.000 euro.

Si evidenzia, infine, che con D.M. 9 maggio 2002 n. 153 (in G.U. n. 174 del 26.7.2002) era stato modificato il regolamento che regolamenta la suddetta detrazione, quale approvato con D.M. 18 febbraio 1998 n. 41. E’ stata altresě prorogata la riduzione al 10% dell’IVA sui lavori di ristrutturazione, per servizi fatturati dal 1° gennaio 2004. Detta riduzione era stata precedentemente prorogata al 31 dicembre 2003 dall’art. 24 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003).

 

PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA

E’ stato prorogato al 31 dicembre 2004 il termine delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprieta’ contadina (art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003 n. 350).

 

DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

L’art. 41-bis, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), sostituisce il secondo periodo del comma 4 della nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al d.p.r. 131/1986. In base alla nuova disciplina, in caso di trasferimenti soggetti ad IVA, ove vi sia dichiarazione mendace dell’acquirente, o alienazione entro i cinque anni dall’acquisto (non seguita da riacquisto entro un anno), l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. In precedenza, l’intero recupero era qualificato come sanzione.

 

ACQUISTI          DI      IMMOBILI          COMPRESI         IN           PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA

L’art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, contiene una norma di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con particolar riferimento ai piani attuativi di iniziativa privata: le agevolazioni fiscali ivi previste (imposta di registro con l’aliquota dell’1%, e imposte ipotecaria e catastale fisse; a condizione che l’utilizzo edificatorio avvenga entro cinque anni dall’acquisto) “si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore”. La norma č di difficile interpretazione, poiché, a seguito della vendita della cui agevolazione si tratta, “attuatore” č in realtŕ l’acquirente e non l’alienante; d’altra parte, il l’espressione “a seguito” sembra postulare l’anterioritŕ della convenzione rispetto all’atto agevolato. Le parole “in ogni caso”, combinate con “a seguito” sembrano peraltro deporre nel senso che l’agevolazione possa essere concessa:

a)              in sede di imposta principale, se la convenzione č stipulata – indifferentemente, dal venditore o dal compratore, anteriomente o successivamente all’atto di vendita – entro i termini per la registrazione dell’atto di vendita stesso;

b)              a seguito di istanza di rimborso, da proporsi entro il termine triennale ex art. 77 T.U., se la convenzione č stipulata dal compratore successivamente alla liquidazione dell’imposta principale.

Le parole “in ogni caso” non valgono comunque ad estendere la portata della norma oltre il suo originario ambito di applicazione. Rimangono quindi in vigore le agevolazioni previste per i piani di recupero dall’art. 5 della legge 22 aprile 1982 n. 168 (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa),  nonché quelle relative ai piani per gli insediamenti produttivi, ex art. 32, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta di registro fissa, ed esenzione da imposte ipotecarie e catastali).

 

PROROGA DEL CONDONO PER LE IMPOSTE INDIRETTE

L’art. 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,  e successivamente l’art. 23-decies del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47 (in G.U. n. 48 del 27.2.2004), hanno prorogato il condono per le imposte indirette, quale disciplinato dall’art. 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002). La proroga, a differenza della precedente, si applica ad entrambe le forme di definizione agevolata, ai fini delle imposte indirette ivi indicate, e precisamente alla definizione agevolata della base imponibile, ed a quella per gli atti e denunce non registrati. Condizioni della proroga sono:

a)              – trattandosi di agevolazione agevolata della base imponibile, che alla data del 1° gennaio 2004 non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, e che si tratti di atti pubblici formati e scritture private autenticate o registrate, o di dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2003; il relativo pagamento deve essere effettuato entro il 16 aprile 2004. In mancanza di definizione agevolata, i termini per l’accertamento sono prorogati di due anni;

b)              – trattandosi di formalitŕ omesse (atti e denunce non registrati), che la medesima formalitŕ venga effettuata entro il 16 aprile 2004.

Cfr. anche l’art. 1 del D.L. 24 giugno 2003 n. 143 (in G.U. n. 24.6.2003 n. 144), convertito in legge 1 agosto 2003 n. 212 (in G.U. n. 11.8.2003 n. 185), come modificato dall’art. 34 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003).

 

IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’)

Con D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 (in Suppl. ord. n. 90/L alla G.U. n. 291 del 16.12.2003), in vigore dal 1° gennaio 2004, č stata riformata l’imposizione sul reddito delle societŕ, in attuazione della delega contenuta nell’art. 4 della legge 7 aprile 2003 n. 80, ed č stato conseguentemente riapprovato un nuovo testo del D.P.R. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi). 

Tra le consistenti novitŕ della riforma si evidenziano le seguenti:

-  č stata eliminata l’IRPEG, ora sostituita dall’IRES (imposta sul reddito delle societŕ: artt. 72 ss. del nuovo t.u.i.r.), alla quale sono assoggettati, ai sensi dell’art. 73 t.u.i.r., gli stessi enti che erano soggetti passivi Irpeg (quando verrŕ interamente attuata la delega, in realtŕ, gli enti non commerciali non saranno piů soggetti passivi Ires);

-  l’aliquota dell’Ires č fissata nel 33 per cento (art. 77 t.u.i.r.);

-  č prevista una specifica disciplina di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese (thin capitalization), mediante l’assoggettamento a tassazione dei finanziamenti effettuati, o garantiti a favore della societŕ dal socio qualificato, o da parti correlate (familiari di cui all’art. 5, comma 5, o societŕ controllate): la remunerazione dei finanziamenti eccedenti la quota stabilita dalla legge č indeducibile dal reddito imponibile (art. 98 t.u.i.r.), ed č tassata in capo al socio come reddito di capitale (art. 44, comma 1, lett.

e). Rilevano ai fini di cui sopra anche le garanzie reali o personali prestate dal socio in via indiretta (art. 98, comma 6). La disciplina non si applica, comunque, alle societŕ piccole e medie, il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per gli studi di settore (art. 98, comma). Ovviamente, la nuova disciplina non ha alcuna influenza sui finanziamenti infruttiferi di interesse, fatti dai soci alla societŕ (cfr. perň l’art. 98, comma 2, lett. f), del t.u.i.r.);

-  l’art. 47, comma 2, t.u.i.r. contiene una nuova disciplina della tassazione dei redditi in caso di associazione in partecipazione; a norma dell’art. 109, comma 9, lett. b), non č deducibile la remunerazione dovuta alll’associato allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi; inoltre, in caso di cessione del contratto di associazione in partecipazione si ha attrazione al regime delle plusvalenze previsto per le cessioni di partecipazioni sociali (art. 67, lettera c), n. 2, e lettera c-bis), n. 1, t.u.i.r.); - l’art. 47, comma 1, e l’art. 89 del t.u.i.r., contengono una nuova disciplina della tassazione degli utili di societŕ di capitali; il principio č ora quello della tassazione dell’utile al momento della produzione ed in capo alla societŕ, a prescindere dalla sua distribuzione a titolo di dividendo; quest’ultimo non concorre a formare il reddito per il 95 per cento del suo ammontare. Sono tassate come utili le somme ricevute dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto, di riduzione del capitale o liquidazione, per la parte che eccede il valore di acquisto (art. 47, comma 7, e art. 89, comma 2, t.u.i.r.);

-  il reddito d’impresa e’ determinato secondo le disposizioni, contenute negli artt. 81 e seguenti e relativi all’Ires, anche per i redditi delle imprese individuali e delle societŕ in nome collettivo ed in accomandita semplice

(art. 56 t.u.i.r.);

-  č prevista la possibilitŕ di opzione per la trasparenza fiscale (che č giŕ il regime normale di tassazione nelle societŕ di persone), allorché una societŕ di capitali sia partecipata esclusivamente da altre societŕ di capitali, ciascuna con una percentuale di partecipazione al diritto di voto non inferiore al 10 e non superiore al 50 per cento; a seguito di tale opzione, da esercitarsi da tutte le societŕ e da comunicarsi all’amministrazione finanziaria, il reddito della societŕ partecipata č imputato alle societŕ partecipanti a prescindere dalla sua effettiva percezione (art. 115 t.u.i.r.); - č inoltre prevista la possibilitŕ di opzione per la trasparenza fiscale da parte delle societŕ a responsabilitŕ limitata, e cooperative a responsabilitŕ limitata, quando la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche (in numero non superiore a 10 per le s.r.l., a 20 per le s.c.r.l.), e purché il volume di ricavi non superi la soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore (art. 116 t.u.i.r.);

-  č prevista la possibilitŕ di opzione per la tassazione di gruppo, sussistendo un rapporto di controllo tra societŕ, tutte residenti in Italia (c.d. consolidato nazionale: artt. 117 ss. t.u.i.r.); a seguito di tale opzione, viene tassato il reddito complessivo globale costituito dalla somma algebrica dei redditi delle societŕ del gruppo. Se una delle societŕ non č residente in Italia, si applica la disciplina degli artt. 130 ss. sul c.d. consolidato mondiale; - l’art. 162 del t.u.i.r. contiene ora una espressa definizione della nozione di “stabile organizzazione” dell’impresa non residente in Italia; su tale nozione prevale comunque quella eventualmente contenuta nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;

-  l’art. 171 del t.u.i.r. disciplina le trasformazioni eterogenee, ex artt. 2500septies e 2500-octies c.c., come segue:

a)              – in caso di trasformazione di societŕ di capitali in ente onon commerciale, i beni della societŕ si considerano realizzati al valore normale, e quindi la trasformazione comporta realizzo di plusvalenze;

b)              – la trasformazione di ente non commerciale in societŕ di capitali si considera conferimento, e quindi dŕ luogo a realizzo di plusvalenze;

c)              – la trasformazione tra societŕ commerciali (da societŕ di capitali a cooperativa, o viceversa) rientra invece nel regime di neutralitŕ fiscale, ex art. 170 t.u.i.r.;

d)              – in caso di trasformazione da societŕ di capitali in comunione di azienda, si applicano le disposizioni sull’affitto dell’unica azienda da parte di imprenditore individuale (art. 67, comma 1, lett. h); pertanto l’operazione non comporta realizzo immediato di plusvalenze, ma in caso di successiva cessione totale o parziale da parte degli ex soci, le relative plusvalenze sono tassate come redditi diversi.

- In caso di fusione o scissione, i relativi avanzi e disavanzi non rilevano ai fini delle imposte sui redditi (artt. 172 e 173 t.u.i.r.); rimangono in vigore le previgenti disposizioni (art. 6, comma 2, del d. lgs. 358/1997) per le fusioni e scissioni deliberate dalle assemblee delle societŕ partecipanti fino al 30 aprile 2004 (art. 4, comma 1, lett. a), del d. lgs. 344/2003).

 

PLUSVALENZE – CESSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

Vengono di seguito brevemente riepilogate le novitŕ riscontrabili nel t.u.i.r. (D.P.R. 917/1986), a seguito delle modifiche apportate con D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 (salve, ovviamente, le diverse soluzioni eventualmente contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni).

-                 Le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali da parte di privati sono tassate come redditi diversi (art. 23, lett. f), e art. 67, lettere c) e c-bis) del t.u.i.r.).

-                 Non si considerano prodotte nel territorio dello Stato, e non sono quindi soggette a tassazione, le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate da parte di soggetti non residenti (art. 23, lett. f), n. 1).

-                 E’ rimasta invariata l’individuazione del valore iniziale, ai fini delle plusvalenze in oggetto, nel caso di acquisto per successione (il testo della norma, oggi contenuta nell’art. 68, comma 6, č lo stesso di quello anteriore all’abolizione dell’imposta sulle successioni, rimanendo quindi invariati i problemi interpretativi giŕ evidenziati). - Occorre distinguere tra:

a)              partecipazioni qualificate (art. 67, lett. c): sono quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto superiore al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25 per cento (rispettivamente 2 e 5 per cento per le partecipazioni quotate in mercati regolamentati). In caso di cessione di dette partecipazioni, le plusvalenze da realizzo concorrono in questo caso come redditi diversi a formare il reddito complessivo imponibile soggetto ad imposta progressiva (essendo stata abolita ogni forma di imposizione sostitutiva per tale fattispecie) (art. 2, comma 2, lett. a), del d. lgs. 344/2003). In linea di principio, la plusvalenza concorre a formare il reddito per il 40 per cento del suo ammontare (art. 67, comma 3); eccezionalmente, concorre a formare il reddito per l’intero suo ammontare se la societŕ le cui partecipazioni sono cedute č residente in un paradiso fiscale (art. 67, comma 4);

b)              partecipazioni non qualificate (art. 67, lett. c-bis): sono quelle che non superano la soglia sopra indicata; in questo caso č mantenuto il regime fiscale sostitutivo, quale attualmente previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 461 del 1997. Si applica quindi l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 % sulla plusvalenza, calcolata con i criteri di cui all’art. 68, commi 5 e 6, del t.u.i.r.

-                 Secondo la relazione di accompagnamento al decreto legislativo, per le cessioni di partecipazioni effettuate in data antecedente l’entrata in vigore della riforma il cui corrispettivo č incassato dopo tale data si applicano le nuove disposizioni.

-                 Relativamente alle partecipazioni cedute nell’esercizio di impresa, le stesse concorrono a formare il reddito d’impresa in base alla disposizione di carattere generale ex art. 86 t.u.i.r. (le suddette plusvalenze non sono invece imponibili ai fini Irap, non trattandosi di beni strumentali ammortizzabili: circ. min. fin. 17.5.2000 n. 98/E, punto 2.1; circ. min. fin. 19.5.2000 n. 101/E, punto 3.1). E’ stato peraltro introdotto un regime di esenzione (participation exemption) per la cessione di partecipazioni in societŕ commerciali, di persone o di capitali, a condizione: che vi sia stato possesso ininterrotto della partecipazione per almeno dodici mesi; che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie sin dal momento del suo acquisto (sono escluse dal regime di esenzione, quindi, le partecipazioni iscritte nella categoria dell’attivo circolante); che la societŕ partecipata non sia residente in un paradiso fiscale; che la societŕ partecipata eserciti un’impresa commerciale (sono espressamente escluse le societŕ immobiliari; se la societŕ partecipata č una holding, il requisito in oggetto deve sussistere nelle societŕ indirettamente partecipate) (art. 87 t.u.i.r.). Ricorrendo tali presupposti, quindi, la plusvalenza realizzata con la cessione di partecipazioni non č assoggettata a tassazione. Per le cessioni di partecipazioni che hanno luogo entro il secondo periodo d’imposta a quello in corso al 31 dicembre 2003, le plusvalenze relative sono soggette a tassazione fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nel medesimo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed in quello precedente (art. 4, comma 1, lett. c), del d. lgs. 344/2003).

-                 Sono inoltre esenti le cessioni di partecipazioni infragruppo, per effetto del c.d. consolidato domestico: se le societŕ cedente e cessionaria sono entrambe residenti in Italia, ed hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo (artt. 117 ss.), la cessione stessa puň avvenire in regime di neutralitŕ fiscale, e quindi di continuitŕ dei valori fiscali riconosciuti, su opzione congiunta della societŕ cedente e cessionaria risultante dal contratto di cessione (art. 123 t.u.i.r.).

-                 Nel caso di imprenditore individuale che conferisce in societŕ l’unica azienda, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (non sussiste piů la distinzione tra partecipazioni alienate entro i tre anni dal conferimento o successivamente) dŕ luogo a plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67, lett. c), t.u.i.r., assumendo come costo della partecipazione il valore attribuito nelle scritture contabili del conferente o, se superiore, del conferitario a seguito del conferimento (art. 175, comma

4, t.u.i.r.).

-                 Rimangono invariati gli obblighi del notaio (rilascio di certificazione e comunicazione all’Amministrazione finanziaria), previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 461/1997.

 

PLUSVALENZE – CESSIONI DI AZIENDE

Si illustrano, di seguito, le modifiche apportate, in materia, al t.u.i.r. dal D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

-                 Le plusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso di aziende, compreso il valore di avviamento, sono tassate ai sensi dell’art. 86 del t.u.i.r.

-                 E’ stata abrogata l’imposta sostitutiva del 19%, giŕ prevista dal d. lgs. 358/1997, con decorrenza dalle cessioni di azienda effettuate dal 1° gennaio 2004 (art. 3, comma 2, del d. lgs. 344/2003). Conseguentemente, la cessione di azienda č soggetta, trattandosi di soggetto Ires, a tassazione con l’aliquota del 33% (non č invece imponibile ai fini IRAP), ovvero, in caso di altri soggetti, a tassazione con aliquota progressiva in base al reddito. Le possibili alternative di tassazione sono ora le seguenti:

1)   se l’azienda č posseduta da almeno tre anni, la tassazione della plusvalenza puň essere rateizzata fino a cinque anni, sulla base di opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi (art. 86, comma 4);

2)   – in alternativa si puň richiedere la tassazione separata, ai sensi dell’art.

17, comma 2, del t.u.i.r. (art. 58);

3)   se la cessione avviene tra societŕ appartenenti al medesimo gruppo, entrambe residenti in Italia, che abbiano esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo (artt. 117 ss.), la cessione stessa puň avvenire in regime di neutralitŕ fiscale, e quindi di continuitŕ dei valori fiscali riconosciuti, su opzione congiunta della societŕ cedente e cessionaria risultante dal contratto di cessione (art. 123 t.u.i.r.). Se una delle societŕ del gruppo non č residente in Italia, si applica l’art. 135 t.u.i.r.

-                 E’ ribadita la neutralitŕ fiscale del trasferimento a titolo gratuito e per causa di morte dell’azienda, e ciň anche nel caso in cui gli eredi costituiscano con la medesima azienda una societŕ e l’azienda stessa, a seguito dello scioglimento della societŕ entro cinque anni dall’apertura della successione, resti acquisita ad uno degli eredi (art. 58 t.u.i.r.).

-                 L’affitto e l’usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale non si considerano fatti nell’esercizio di impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le relative plusvalenze sono tassate come redditi diversi (art. 67, lett. h), t.u.i.r.).

 

PLUSVALENZE – CONFERIMENTI IN SOCIETA’

Rilevanti modificazioni sono state apportate, in materia, al t.u.i.r. dal D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

-                 Ai sensi del nuovo art. 9, comma 2, del t.u.i.r., ai fini delle imposte dirette si considera corrispettivo conseguito, in caso di conferimento, il valore normale dei beni e dei crediti conferiti; a norma del comma 5 dell’art. 9 le disposizioni relative alla cessione a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti in societŕ.

-                 Sono stati abrogati gli artt. da 1 a 6 del d. lgs. 358/1997, e quindi l’imposta sostitutiva del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito di conferimento di azienda posseduta da piů di tre anni (art. 3, comma 2, del d. lgs. 344/2003); ciň a partire dai conferimenti eseguiti dal 1° gennaio 2004.

-                 E’ stata altresě abrogata in via definitiva la dual income tax (art. 3, comma 3, d. lgs. 344/2003).

-                 I conferimenti di azienda sono disciplinati, quanto al profilo della neutralitŕ e/o realizzo di plusvalenze, dagli artt. 175 e 176 del t.u.i.r., in linea di massima corrispondenti, rispettivamente, agli artt. 3 e 4 del d. lgs. 358/1997, con alcune importanti differenze:

a)              – il conferimento č effettuato in regime di neutralitŕ fiscale se la societŕ conferitaria č una societŕ di capitali (conferente puň essere sia una societŕ di persone che una societŕ di capitali), e ciň indipendentemente dal possesso triennale dell’azienda; entrambi i soggetti, conferente e conferitario, devono essere a tal fine residenti in Italia (art. 176, comma 1); č possibile tuttavia optare, nell’atto di conferimento, per l’applicazione delle disposizioni del t.u.i.r. che disciplinano il realizzo e la tassazione delle plusvalenze (in modo da elevare il valore di acquisto in capo alla conferitaria) (art. 176, comma 2);

b)              – in caso di conferimento in regime di neutralitŕ fiscale, e successiva cessione della partecipazione cosě ricevuta in regime di participation exemption, totale o parziale, il comportamento non si considera elusivo ai sensi dell’art. 37-bis del d.p.r. 600/1973 (art. 176, comma 3); anche perché l’acquirente subentra nella partecipazione al medesimo valore che l’azienda giŕ oggetto di conferimento aveva presso il conferente, senza salti d’imposta;

c)              l’azienda conferita in regime di neutralitŕ si considera posseduta dalla societŕ conferitaria (ai fini, ad esempio, del possesso minimo triennale richiesto per rateizzare la tassazione della plusvalenza) anche per il periodo di possesso della conferente (si considera, cioé, acquistata dalla conferitaria al momento in cui la conferente aveva acquistato) (art. 176, comma 4).

-                 Valgono inoltre le regole – sopra illustrate a proposito delle cessioni di azienda – a proposito della possibilitŕ di rateizzazione della plusvalenza, trattandosi di conferimento di azienda posseduta da almeno tre anni, come pure il regime di neutralitŕ fiscale dei conferimenti di azienda infragruppo , sulla base di opzione da esercitarsi nell’atto di conferimento (art. 123 t.u.i.r.).

-                 In caso di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento (art. 2359 c.c.), si applica l’art. 175 t.u.i.r.; viene peraltro fatta salva l’eventuale esenzione prevista dall’art. 87 (participation exemption); inoltre il valore di realizzo č determinato ai sensi dell’art. 9 se – trattandosi di conferimento di partecipazioni non esenti ex art. 87 – la partecipazione ricevuta non č anch’essa priva dei requisiti di esenzione (art. 175, comma 2).

-                 Disciplina analoga č dettata per i conferimenti tra societŕ aventi la sede in diversi Stati membri dell’Unione europea (artt. 178 e 179 t.u.i.r.).

 

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Con decreti legislativi in data 17 gennaio 2003 nn. 5 e 6 (in Suppl. ord. n. 8/L alla G.U. n. 17 del 22.1.2003) sono state emanate, rispettivamente, la disciplina dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e la riforma organica della disciplina delle societŕ di capitali e societŕ cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Nella G.U. n. 209 del 9 settembre 2003 sono stati pubblicati gli avvisi di rettifica relativi ai testi contenuti nella G.U. del 22 gennaio 2003, sopra indicata.

La nuova disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2004 (artt. 43 e 10 dei suindicati decreti legislativi). Disposizioni transitorie relativamente alla disciplina sostanziale delle societŕ sono dettate, in particolare, dai nuovi artt. 218, 223-bis, 223-ter, 223-sexies, 223-decies, 223-duodecies, 223quaterdecies, 223-quinquiesdecies, 223-sexiesdecies, 223-noviesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Tra le norme transitorie, si evidenziano soprattutto:

-                 l’art. 218, secondo il quale le societŕ poste in liquidazione anteriormente al 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori; non rileva, pertanto, la data di iscrizione della delibera di scioglimento e nomina del liquidatore, ma la data della deliberazione stessa; la medesima disciplina si applica allo scioglimento di cooperative (art. 223-noviesdecies);

-                 l’art. 223-bis: le societŕ di capitali, giŕ iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 2004, i cui statuti non siano conformi alla nuova normativa, devono adeguare i propri statuti entro il 30 settembre 2004; si ritiene comunque che il mancato adeguamento entro tale data comporti soltanto la sostituzione automatica delle clausole non conformi con le nuove disposizioni di legge. Fino al 30 settembre 2004, gli statuti, sebbene non conformi alla nuova normativa, conservano la propria efficacia;

-                 deve ritenersi che quanto sopra valga anche per l’adeguamento delle clausole compromissorie (quelle non conformi ai nuovi artt. 34 e ss. del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5); l’applicabilitŕ, sul punto, dell’art. 223-bis disp. att. discende dall’assenza di specifiche disposizioni transitorie nel d. lgs. 5/2003 che regolino tale profilo (l’art. 41, comma 2, del d. lgs. 5/2003 si limita a disciplinare le maggioranze necessarie per l’adeguamento delle clausole compromissorie negli statuti di cooperative);

-                 l’art. 223-bis dispone, altresě, che le societŕ costituite anteriormente al 2004 non possono essere iscritte a partire dal 1° gennaio 2004 nel registro delle imprese, ove siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alla riforma; ciň vale, ovviamente, anche per gli atti costitutivi ricevuti nel corso del 2003;

-                 occorre chiarire se la disposizione dell’art. 223-bis impedisca anche l’iscrizione di delibere modificative dello statuto, ove tra le clausole non oggetto di deliberazione ne siano comprese alcune non conformi alla nuova normativa (i primi commentatori hanno manifestato opinioni discordi sul punto). A seguito della modifica, infatti, occorre depositare un nuovo testo aggiornato dello statuto, che nell’ipotesi prospettata non č conforme alla nuova disciplina. Il problema si prospetterŕ anche successivamente al 2004, allorché si procederŕ a modifiche parziali dello statuto senza adeguamento di tutte le clausole non conformi;

-                 per contro, il comma 5 dell’art. 223-bis deve essere interpretato nel senso che, se il deposito per l’iscrizione č effettuato entro il 31 dicembre 2003, la societŕ potrŕ essere iscritta nel 2004 anche se le clausole statutarie non sono conformi alla nuova normativa;

-                 art. 223-ter: le societŕ per azioni costituite prima del 2004, che abbiano un capitale inferiore a 120.000 euro, possono conservare la forma della societŕ per azioni per la durata stabilita anteriormente, ma non oltre; ciň significa che, decorsa tale durata, non possono prorogarla se non, contestualmente, aumentando il capitale sociale;

-                 art. 223-duodecies: il termine per l’adeguamento degli statuti di cooperative č fissato al 31 dicembre 2004;  fino a tale data gli statuti, anche non conformi alla nuova normativa, conservano efficacia. Si applica anche qui il divieto di iscrizione, a partire dal 1° gennaio 2004, delle societŕ aventi statuti non conformi alla nuova disciplina (e la problematica interpretativa se la norma riguardi non solo gli atti costitutivi, ma anche l’iscrizione delle delibere di modifica dello statuto, con deposito del testo aggiornato di quest’ultimo, relativamente alle clausole statutarie non conformi, e non oggetto di delibera).

-                 sempre in relazione alle cooperative, l’art. 223-duodecies, ai commi 6 e 7, dispone che le agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali (ad esempio, agevolazioni per le cooperative edilizie) si applicano solo alle cooperative a mutualitŕ prevalente; conservano dette agevolazioni le cooperative che adeguano il proprio statuto alle norme sulle cooperative a mutualitŕ prevalente entro il 31 dicembre 2004;

-                 l’art. 223-sexiesdecies prevede l’istituzione, entro il 30 giugno 2004, di un albo delle cooperative, tenuto a cura del Ministero delle attivitŕ produttive, in cui devono iscriversi le cooperative a mutualitŕ prevalente (nonché, in una sezione seprata, anche le altre cooperative).

 

TRASMISSIONE DI ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE

-                 A norma dell’art. 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’art. 2435 c.c. puň essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale e incaricati dai legali rappresentanti di societŕ.

Gli iscritti ai suddetti albi possono inoltre richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio. Questa facoltŕ č limitata alla richiesta di iscrizione, e non si estende alla redazione o autenticazione degli atti (č possibile che per alcune categorie di atti la legge non preveda espressamente la redazione da parte del notaio, ma ciň si desuma a livello interpretativo o dai principi generali).

-                 Ai sensi dell’art. 1, comma 2-undecies, del D.L. 24 giugno 2003 n. 143 (in G.U. n. 144 del 24.6.2003), convertito in legge 1 agosto 2003 n. 212 (in G.U. n. 185 dell’11.8.2003), in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalitŕ indicate al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, e successive modificazioni (le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative), mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003. A decorrere dal 1° novembre 2003, quindi, l’unica modalitŕ di trasmissione degli atti, da allegare alle suddette denunce, č quella digitale. Nel medesimo senso ha disposto, per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, l’art. 8bis del D.L. 24 giugno 2003 n. 147, convertito in legge 1 agosto 2003 n. 200.

-                 Con Decreto direttoriale 31 ottobre 2003 (in G.U. n. 286 del 10.12.2003) sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

-                 Il procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle societŕ commerciali rientra nell’iniziativa di semplificazione, risultante dal combinato disposto dell’art. 20, comma 8, e punto 94 dell’allegato 1 alla legge 15 marzo 1997 n. 59, e dell’art. 23, comma 4, secondo periodo, della legge 29 luglio 2003 n. 229 (in G.U. n. 196 del 25.8.2003).

 

NUOVO CONDONO EDILIZIO

L’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), come modificato dall’art. 3, comma 125, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, disciplina un nuovo condono edilizio, in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente. Le condizioni, i limiti e le modalitŕ del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria sono stabilite, oltre che dal suddetto articolo, anche dalle normative regionali.  - Le disposizioni sul condono edilizio previste dalla legge 47/1985, nonché dall’art. 39 della legge 724/1994, e successive modificazioni, sono applicabili anche alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc, nonché alle opere relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del decreto 269/2003. Per quanto non previsto dal suddetto decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39 (art. 32, commi 25 e seguenti).

-                 La domanda di sanatoria, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato al decreto, alla documentazione di cui al comma 35 ed a quella eventualmente prescritta da leggi regionali (art. 32, comma 32).

-                 Non si applicano le disposizioni sull’abuso di necessitŕ, e quindi sulla riduzione dell’oblazione per l’abitazione principale, e conseguenti disposizioni in caso di rivendita dell’immobile condonato entro i dieci anni (art. 32, comma 39).

-                 Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini ICI, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa rifiuti e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non č stata interamente corrisposta o č stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni previste dalla legge (art. 32, comma 37). Ciň significa che, qualora il versamento dell’oblazione non sia effettuato entro il 30 settembre 2004, gli effetti della domanda di sanatoria vengono meno, e quindi il bene non sarŕ piů alienabile, a meno che il Comune abbia successivamente rilasciato il provvedimento abilitativo in sanatoria.

-                 Dal momento della presentazione della domanda di sanatoria e fino al rilascio del provvedimento abilitativo, ai fini dell’alienabilitŕ del fabbricato si applica l’art. 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; con la conseguenza che nell’atto devono essere indicati, a pena di nullitŕ, gli estremi della domanda, gli estremi del versamento dell’oblazione e degli oneri concessori, l’eventuale parere favorevole dell’autoritŕ preposta alla tutela dei vincoli o l’attestazione dell’avvenuta richiesta del parere, la dichiarazione di parte che il Comune non ha emesso il provvedimento di sanatoria.

-                 Il comma 43 dell’art. 32 in oggetto modifica l’art. 32 della legge 47/1985, relativamente alle opere eseguite in zone soggette a vincoli. In particolare, ora il mancato parere entro i 180 giorni ha in via generalizzata valore di silenzio rifiuto. La nuova disciplina si applica a qualsiasi condono, e non solo a quello disciplinato dal D.L. 269/2003.

-                 Le modifiche apportate dalla disciplina in oggetto, concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande giŕ presentate ai sensi delle predette leggi (art. 32, comma 43-bis).

-                 Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietŕ dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione delle opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente č subordinato al rilascio della disponibilitŕ da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietŕ dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. La relativa domanda deve essere presentata dall’interessato entro il 31 marzo 2004. La disponibilitŕ alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. Resta ferma la necessitŕ di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale č intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali č stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime (art. 32, commi da 14 a 19-bis).

-                 Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietŕ di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria č subordinato anche alla disponibilitŕ dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilitŕ all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. L'atto di disponibilitŕ, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, č stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato (nuovo art. 32, comma 5, della legge 47/1985, come modificato dal comma 43 dell’art. 32 in oggetto).

-                 La legge di conversione del d.l. 269/2003 ha abrogato il comma 49 dell’art. 32, che aveva previsto la necessitŕ di indicazione delle dichiarazioni relative alla costruzione dei fabbricati anche negli atti mortis causa. La disposizione č quindi venuta meno retroattivamente (art. 77, comma 3, della Costituzione).

 

CONDIZIONE DI RECIPROCITA’

Il Ministero degli Affari Esteri, Servizio contenzioso diplomatico e dei trattati, ufficio I, con nota n. 691/4813 del 17 novembre 2003, ha chiarito che all'art. 16 delle Preleggi si puň ricorrere soltanto in assenza di un accordo internazionale, tenuto conto dell'ultima parte del disposto del 1° comma del medesimo art. 16 e dell'art. 10, comma 2 della Costituzione che prevede che la condizione dello straniero č regolata dalla legge secondo le norme ed i trattati internazionali. Tra i suddetti trattati sono stati espressamente richiamati gli Accordi sulla promozione e protezione degli investimenti (relativamente agli Stati europei, cfr. le convenzioni indicate nel mio Formulario notarile commentato, vol. III, tomi 1 e 2, Giuffré 2003). Il Ministero ha quindi chiarito che le Schede, pubblicate sul sito Internet “http://www.esteri.it/polestera/italstra/indexrecipr.htm” dovranno essere aggiornate (e non sono quindi da considerarsi piů attuali).

 

AVVISI DI INCANTO NELLE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI

L’art. 174 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (in G.U. n. 174 del 29.7.2003) con cui č stato approvato il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali, modifica gli articoli 490 e 570 del codice di procedura civile. Piů precisamente, ai sensi dell’art. 174, comma 9, all'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'avviso č omessa l'indicazione del debitore»; ai sensi dell’art. 174, comma 10, all'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «del debitore,» sono soppresse e le parole da: «informazioni» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «informazioni, anche relative alle generalitŕ del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse». Ne consegue che sia negli avvisi d’asta, sia nell’avviso dell’offerta piů alta a seguito di aumento del sesto, non potrŕ piů essere indicato il nominativo del debitore. Deve inoltre ritenersi che sia vietata la pubblicazione integrale di quegli altri atti della procedura (certificazioni notarili, perizie, ecc.) da cui possa evincersi il nome del debitore. Per contro, la cancelleria del tribunale puň fornire informazioni anche relative alle generalitŕ del debitore. Poiché il notaio delegato ex art. 591-bis sostituisce, tra l’altro, il cancelliere, deve ritenersi che informazioni estese alle generalitŕ del debitore possano essere fornite a richiesta anche da esso notaio delegato.

 

TASSO D’INTERESSE LEGALE - VALORE DELL’USUFRUTTO

Con D.M. 1 dicembre 2003 (in G.U. n. 286 del 10.12.2003), il saggio d’interesse legale, di cui all’art. 1284 c.c., č stato fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, nella misura del 2,5%.

La cronistoria del saggio legale č pertanto la seguente:

-   5% dal 20 aprile 1942 al 15 dicembre 1990;

-   10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996, per effetto dell’art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353;

-   5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, per effetto dell’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

-   2,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, per effetto del D.M. 10 dicembre 1998 (in G.U. n. 289 dell’11.12.1998);

-   3,5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, per effetto del D.M. 11 dicembre 2000 (in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2000);

-   3% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, per effetto del D.M. 11

dicembre 2001 (in G.U. n. 290 del 14.12.2001);

-   2,5% dal 1° gennaio 2004, per effetto del D.M. 1 dicembre 2003 (in G.U. n. 286 del 10.12.2003).

Con D.M. 18 dicembre 2003 (in G.U. n. 300 del 29.12.2003) sono stati adeguati, entro il 31 dicembre 2003, i coefficienti per la determinazione degli usufrutti a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al D.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

 

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura e’ stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 19 settembre 2003 (in G.U. n. 226 del 29.9.2003); - con D.M. 18 dicembre 2003 (in G.U. n. 300 del 29.12.2003).

A seguito di quest’ultimo provvedimento, il limite di liceita’ degli interessi pattuiti a fronte di un mutuo sara’dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 – del 6,36 %; relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sara’ invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 14,25 %.

Si richiamano le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, dettate con Provvedimento della Banca d’Italia in data 8 gennaio 2003 (in G.U. n. 5 dell’8.1.2003).

L’art. 1, comma 2, del D.M. 19 settembre 2003, e del D.M. 18 dicembre 2003, precisa che i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata (commissione oggetto di autonoma rilevazione).

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento č mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Ciň significa che il tasso di mora per i mutui č pari mediamente al 9,51%.

 

INTERESSI DI MORA PER RITARDO DI PAGAMENTO NELLE

TRANSAZIONI COMMERCIALI

Giusto il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 12 luglio 2003 (in G.U. n. 160 del 12.7.2003), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, al netto della maggiorazione ivi prevista, č pari al 2,10% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2003. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell’art. 5, la maggiorazione del 7%, il tasso d’interesse di mora applicabile e’ pari al 9,10 %.

Da segnalare la modifica apportata nel t.u.i.r. (d.p.r. 917/1986) dal D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344. In particolare, il nuovo art. 109, comma 7, del t.u.i.r. modifica la disciplina del reddito d’impresa, disponendo che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti, e quindi secondo il principio di cassa. A norma dell’art. 4, lettera i), del d. lgs. 344/2003, questa modifica č retroattiva, e si applica quindi a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’8 agosto 2002 (data di entrata in vigore della nuova disciplina degli interessi di mora).

 

TRASPARENZA NELLE OPERAZIONI BANCARIE

Con Provvedimento della Banca d’Italia del 25 luglio 2003 (in G.U. n. 191 del 19.8.2003), attuativo della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 (in G.U. n. 72 del 27.3.2003), in vigore dal 1° ottobre 2003, sono state dettate nuove disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Da rilevare che l’art. 117, comma 8, del D. Lgs. 385/1993, conferisce alla Banca d’Italia il potere di prescrivere che determinati contratti abbiano un contenuto tipico determinato, precisando che i contratti difformi sono nulli.

In particolare, in base al Provvedimento sopra citato:

-                 prima della conclusione del contratto, l'intermediario consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; l'intermediario acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione č conservata dall'intermediario; non č quindi richiesto che l’attestazione compaia nel contratto (sez. 2, punto 7);

-                 al contratto č unito un documento di sintesi, volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle piů significative condizioni contrattuali ed economiche; il documento di sintesi costituisce il “frontespizio del contratto”. Questa disposizione č inserita nella sezione relativa all’informazione precontrattuale (sez. 2, n. 8); inoltre, nei contratti stipulati a ministero di notaio l’esigenza di informazione č assolta a mezzo della consulenza qualificata del notaio medesimo; sembra quindi che la previsione non possa ritenersi ricompresa tra quelle, attinenti alla forma ed al contenuto, che determinano nullitŕ del contratto;

-                 il contratto e il documento di sintesi della presente sezione riportano un «indicatore sintetico di costo» (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. bancario e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto mutui ed altri finanziamenti (sez. 2, n. 9);

-                 i contratti sono redatti per iscritto; nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto č nullo, ma la nullitŕ puň essere fatta valere solo dal cliente (sez. 3, punto 2);

-                 i contratti indicano il tasso d'interesse [31] e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente. Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione a determinati parametri (esempio, EURIBOR,

I.R.S. o altri), č indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto. La possibilitŕ di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificatamente dal cliente. Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. Con particolare riferimento ai tassi di interesse, i contratti indicano la periodicitŕ di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto (sez. 3, punto 9). 

 

BENI CULTURALI

L’art. 27 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003) detta nuove disposizioni sulla verifica dell’interesse culturale dei beni di proprietŕ pubblica. Detta verifica, relativa alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di detti beni, č effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui i beni appartengono (comma 2).

Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle cittŕ metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico sui beni culturali), sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica (comma 1). Per converso, qualora nei beni sottoposti a verifica non sia stato riscontrato l'interesse culturale, gli stessi sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al suddetto d. lgs. 490/1999. Presupposto della nuova normativa č che, obiettivamente, i beni in oggetto rientrino tra quelli previsti dall’art. 2 del T.U. (trattandosi di immobili, quindi, vi rientrano solo quelli che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico (la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni), nonché gli immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante). Ne consegue che devono ritenersi comunque commerciabili, a prescindere dalla verifica, gli immobili che, ictu oculi, non presentino le suddette caratteristiche (ad esempio, fabbricati di nuova costruzione). Conforta tale interpretazione il fatto che la legge di conversione ha eliminato il comma 5 dell’art. 27, che espressamente prevedeva la libera alienabilitŕ solo dei beni per cui vi fosse stato un esito negativo della verifica.

L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico, ed č trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari, nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico. 

Tutte le disposizioni sopra descritte si applicano anche qualora i soggetti cui i beni appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (es., privatizzazione).

 

ALIENAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI

-                 Ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. 24 giugno 2003 n. 143, convertito in legge 1 agosto 2003 n. 212, entrato in vigore il 12.8.2003, le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietŕ altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrŕ comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il suddetto articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a vincolo culturale o ambientale. Se il soggetto interessato non presenta la domanda di acquisto entro il termine prescritto dalla norma, o non aderisce all’invito effettuato dall’amministrazione, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietŕ dello Stato č da questo acquisita a titolo gratuito.

-                 Gli articoli 26, 28, 29 e 30 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U.

n. 274 del 25.11.2003), ha modificato la disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici, contenuta principalmente nel D.L. 25 settembre 2001 n. 251, convertito in legge 23 novembre 2001 n. 410, e nell’art. 15 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

- Altre modifiche sono contenute nell’art. 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.

 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Con legge 9 gennaio 2004 n. 6 (in G.U. n. 14 del 19.1.2004), in vigore dal 19 marzo 2004, introduce la nuova figura dell’amministratore di sostegno, a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, anche se non incapaci di intendere e di volere (ad esempio, persone anziane non in grado di provvedere da sole alla cura dei propri interessi). Sono stati quindi introdotti i nuovi articoli 404 e seguenti del codice civile. Di seguito si illustrano molto sinteticamente i principali contenuti della nuova disciplina. - La persona che, per effetto di una infermitŕ ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilitŕ, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puň essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.).

-                 Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno puň essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417 c.c., nonché dai responsabili dei servizi sanitari e sociali (art. 406 c.c.).

-                 Il giudice tutelare provvede alla nomina con decreto immediatamente esecutivo; puň essere nominato anche un amministratore di sostegno provvisorio, con indicazione degli atti che lo stesso č autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno indica, tra l’altro, l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti che il beneficiario puň compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 405 c.c.). Il beneficiario conserva invece la capacitŕ di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno (art. 409 c.c.).

-                 E’ istituito presso la cancelleria del tribunale un apposito registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale sono annotati i provvedimenti di apertura e chiusura, ed ogni provvedimento adottato nel corso dell’amministrazione (artt. 47 e 49-bis disp. att. c.c.; art. 405 c.c.).

-                 La scelta dell’amministratore di sostegno, effettuata dal giudice tutelare, puň essere effettuata a favore della persona designata dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacitŕ, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; in mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puň designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare puň individuare, tra gli altri, anche il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme (art. 408 c.c.).

-                 Si applicano, tra l’altro, le disposizioni degli artt. 374 ss. (riguardanti le autorizzazioni giudiziali richieste per il compimento di atti di straordinaria amministrazione), con la precisazione che la competenza appartiene comunque al giudice tutelare (art. 411, comma 1, c.c.).

-                 Si applicano le norme sull’incapacitŕ a ricevere per testamento o donazione, contenute negli articoli 596, 599 e 779 c.c.; tuttavia sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente (art. 411, commi 2 e 3, c.c.).

-                 Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, nonché gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni sull’amministrazione, sono annullabili nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione (art. 412 c.c.).

-                 Sono state in parte modificate anche le disposizioni su interdizione e inabilitazione: nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autoritŕ giudiziaria, puň stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore (art. 427, comma 1, c.c.).

-                 Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile (tra cui č compresa l’amministrazione di sostegno) non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato per gli atti giudiziari (art. 46-bis disp. att. c.c.). Tra detti atti rientrano anche l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata con cui viene designato l’amministratore di sostegno, o viene revocata la designazione.

 

NUOVO CODICE SULLA PRIVACY

Con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (in G.U. n. 174 del 29.7.2003) č stato approvato il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. Si evidenziano, di seguito, le disposizioni piů significative:

-                 il nuovo codice sulla privacy entra in vigore il 1° gennaio 2004 (art. 186); - il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali č soggetto all'applicazione del codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilitŕ e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31 (art. 5, comma 3);

-                 gli artt. 31 e seguenti (Capo II) disciplinano le misure di sicurezza obbligatorie. I titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel suddetto Capo II, o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali (art. 33);

-                 il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici č consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B) al codice (aggiornato periodicamente con decreto ministeriale), misure minime di sicurezza consistenti nell’autenticazione informatica, nell’adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, nell’utilizzazione di un sistema di autorizzazione, nell’aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ŕmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; nella protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; nell’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilitŕ dei dati e dei sistemi; nella tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (art. 34);

-                 l’art. 35 prevede che il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici č consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza: aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unitŕ organizzative; previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalitŕ di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati;

-                 le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318, devono essere adottate entro il 30 giugno 2004. Il titolare che al 1° gennaio 2004 dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalitŕ tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura, ed adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al piů tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice (art. 180);

-                 chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza previste č punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro (art. 169);

-                 l’interessato, i cui dati sono oggetto di trattamento, ha diritto di ottenere informazioni sul trattamento medesimo, ed ha diritto di opporsi al trattamento stesso, nonché quello di ottenere rettifica e cancellazione dei dati raccolti in violazione di legge (art. 7);

-                 i diritti di cui al precedente art. 7 non possono essere esercitati se i dati sono trattati, tra l’altro, per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado (art. 8);

-                 nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puň conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi; l'interessato puň, altresě, farsi assistere da una persona di fiducia (art. 9, comma 2);

-                 i dati personali oggetto di trattamento devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, in mancanza non possono essere utilizzati (art. 11, comma 1, lettera e);

-                 il Garante promuove nell'ŕmbito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori (art. 12);

-                 l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto in ordine a tutte le circostanze rilevanti ai fini del trattamento, dettagliatamente elencate dalla legge. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui sopra, comprensiva delle categorie di dati trattati, č data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando č prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione; ciň non č necessario quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 13);

-                 gli artt. 18 e seguenti disciplinano il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, ai quali lo stesso č consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalitŕ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento č consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalitŕ perseguite nei singoli casi, con atto di natura regolamentare; si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivitŕ dei soggetti pubblici dirette all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi, nonché quelle dirette alla conservazione dei registri immobiliari (art. 66). Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari č consentito, fermo restando quanto sopra precisato, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente (art. 19, comma 1). Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici č consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante (art. 21). Il trattamento dei dati giudiziari č equiparato a quello dei dati sensibili per diversi aspetti (art. 22). Tra l’altro, i dati giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che diano analoghe garanzie;

-                 il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici č ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato; consenso disciplinato dagli artt. 23 e seguenti. Detto consenso non č richiesto quando il trattamento č necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché quando “riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalitŕ che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilitŕ e pubblicitŕ dei dati”; e quando riguarda dati relativi allo svolgimento di attivitŕ economiche (art. 24);

-                 la comunicazione e diffusione dei dati sono vietate, tra l’altro, per finalitŕ diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta (art. 25);

-                 il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici č consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante (art. 27);

-                 gli artt. 29 e 30 disciplinano le figure del responsabile e degli incaricati del trattamento;

-                 il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda dati particolarmente rilevanti; tra i quali sono compresi “dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilitŕ economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti” (art. 37); la notificazione del trattamento č presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e puň anche riguardare uno o piů trattamenti con finalitŕ correlate (art. 38). Per i trattamenti iniziati prima del 2004, la notificazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2004 (art. 181); - gli artt. 46 e seguenti disciplinano il trattamento dei dati giudiziari; tra i titolari di tali trattamenti rientrano gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado (art. 46, comma 1); puň probabilmente ritenersi ricompreso tra i titolari il notaio delegato ex art. 591-bis c.p.c. In relazione ai suddetti trattamenti, non si applicano, se il trattamento č effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice, gli articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45, e gli articoli da 145 a 151. A tal fine, si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie (art. 47). E’ prevista, sul punto, l’emanazione di disposizioni ministeriali di attuazione (art. 49);

-                 l’interessato puň chiedere che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalitŕ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalitŕ e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. Fuori dai casi indicati, comunque, č ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (art. 52);

-                 i presupposti, le modalitŕ, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (art.

59);

-                 il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici (art. 61);

-                 gli artt. 153 e seguenti disciplinano l’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali; in particolare, per l'espletamento dei propri compiti il Garante puň richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti (art. 157), e puň disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, avvalendosi a tal uopo anche di altri organi dello Stato (art. 158);

-                 gli artt. 161 e seguenti disciplinano le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal codice (sono sanzionate, tra l’altro, l’omessa o inidonea informativa all’interessato, e l’omessa notificazione al Garante). Gli artt. 167 e seguenti prevedono le fattispecie di reato (tra cui sono compresi le false dichiarazioni al Garante, e l’omessa adozione di misure minime di sicurezza);

-                 il rilascio di estratti per copia integrale degli atti di stato civile č consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto (art. 177).

 

TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI

In data 30 giugno 2003 č entrato in vigore il testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilita’, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, pubblicato sul Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 189 del 16.8.2001 (termine stabilito dall’art. 3 del D.L. 20 giugno 2002 n. 122, come modificato con la legge di conversione 1 agosto 2002 n. 185).

Il testo unico č quello risultante dalle modificazioni risultanti dall’avviso di rettifica (G.U. 14.9.2001 n. 214), e dal successivo D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 (in G.U. n. 17 del 22.1.2003), emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002 n. 166, e della successiva proroga disposta dall’art. 7-bis del D.L. 25 ottobre 2002 n. 236 (in G.U. n. 254 del 29.10.2002), convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2002 n. 284 (in G.U. n. 303 del 28.12.2002), a fini di adeguamento alla normativa in materia di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (legge Lunardi).

Da ultimo, si segnalano gli avvisi di rettifica, pubblicati sulla G.U. n. 173 del 28 luglio 2003, e sulla G.U. n. 231 del 4 ottobre 2003, che incidono sulla determinazione e sul pagamento dell’indennitŕ di espropriazione, in particolare nei casi di cessione volontaria.

 

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E SOCIETA’ E LORO AMMINISTRATORI

Con D.M. 26 giugno 2003 n. 201 (in G.U. n. 179 del 4.8.2003) č stato approvato il regolamento relativo al procedimento di accertamento degli illeciti delle persone giuridiche, societŕ e associazioni, in attuazione del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

A norma dell’art. 7 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societŕ o enti con personalitŕ giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, con esclusione quindi di una responsabilitŕ degli amministratori dell’ente. Tale disposizione si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto. In detti casi le disposizioni di cui al d. lgs. n. 472/1997 si applicano in quanto compatibili.

 

CONVENZIONI URBANISTICHE PER L’EDILIZIA ABITATIVA

L’art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 prevede l’istituzione di un Fondo per l’edilizia a canone speciale, ai fini dell’attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e recupero di unitŕ immobiliari nei Comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale. L’attuazione di tali programmi presuppone la stipula di una convenzione tra le imprese di costruzione ed il Comune, “la cui efficacia č soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari” (art. 3, comma 112).

 

FALLIMENTO DELLE SOCIETA’ DI LEASING

L’art. 7 del D.L. 24 dicembre 2003 n. 354 (in G.U. n. 300 del 29.12.2003)  dispone che la sottoposizione a procedura concorsuale delle societa'     autorizzate alla concessione di  finanziamenti sotto forma di locazione  finanziaria non e' causa di scioglimento dei contratti di locazione  finanziaria,  inclusi  quelli  a  carattere traslativo ne' consente  agli  organi  della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza, la proprieta' del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

 

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L’art. 14 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), ha modificato gli artt. 113 e 113-bis del T.U. sugli enti locali (d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267), innovando anche la disciplina delle societŕ con partecipazione degli enti pubblici locali.

 

AGEVOLAZIONI PER ASSOCIAZIONI

L’art. 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, estende le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

-                 Gli atti costitutivi e di trasformazione delle suddette associazioni, purche’ si tratti di atti connessi direttamente allo svolgimento dell’attivita’, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.

-                 Si applica anche il n. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 642/1972: conseguentemente, in base al quale sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti ...” dalle associazioni suddette.

-                 Si applica poi l’art. 13-bis del D.P.R. 641/1972, con la conseguenza che sono esenti da tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le suddette associazioni. L’esenzione comprende, tra l’altro, le concessioni governative per le vidimazioni dei libri sociali.

 

RIORDINO IPAB

L’articolo 2, comma 24, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 proroga al 31 dicembre 2005 l’agevolazione – prevista dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 – per gli atti di riordino delle IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) in persone giuridiche – associazioni o fondazioni – di diritto privato (esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali).

 

ANAGRAFE DELLE ONLUS

Con D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (in G.U. n. 218 del 19.9.2003) č stata disciplinata l’iscrizione nell’anagrafe unica delle Onlus, istituita ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L’ente usufruisce delle agevolazioni fiscali previste dal d. lgs. 460/1997 per effetto dell’iscrizione nella suddetta anagrafe. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Se la comunicazione č effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 1, del d. lgs. 460/1997 (decorrente dall’inizio dell’attivitŕ prevista all’art. 10), gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione. Parallelamente, se successivamente, per il venir meno dei requisiti previsti, viene effettuata la cancellazione dall’anagrafe delle Onlus, la stessa perde il diritto ai suddetti benefici fiscali. Se la cancellazione consegue all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10, si ha la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite; qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o piů requisiti, la Onlus decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno. Le Onlus che avessero in precedenza effettuato la prescritta comunicazione dovevano integrarla, secondo le nuove disposizioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento; ciň č condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal suddetto decreto.

 

INTERMEDIARI FINANZIARI

Con D.M. 14 novembre 2003 n. 104700 (in G.U. n. 275 del 26.11.2003) sono stati modificati i requisiti degli intermediari finanziari che svolgono attivitŕ di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. Il termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni č fissato in novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

NUOVO MERCATO DEL LAVORO

Con D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (in G.U. n. 235 del 9.10.2003), č stata attuata la delega in tema di occupazione e di mercato del lavoro (c.d. riforma Biagi), di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30.

Di rilievo la disposizione dell’art. 4, che prevede la costituzione delle nuove agenzie per il lavoro, da iscriversi in apposito albo (agenzie di somministrazione del lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale). L’articolo 5 disciplina la forma delle relative societŕ, la relativa sede, i requisiti degli amministratori, l’oggetto sociale, il capitale minimo ed altri requisiti. 

Da segnalare altresě l’art. 32, che modifica l’art. 2112 del codice civile, relativo ai diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda (č precisato, tra l’altro, che la norma si applica anche al caso di fusione tra enti collettivi), ovvero in caso di appalto effettuato mediante utilizzo dell’azienda, sostituendo il quinto comma ed aggiungendo un ultimo comma.

Gli articoli 70 e seguenti disciplinano le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. L’art. 46 modifica la disciplina del lavoro a tempo parziale, contenute nel d. lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, e successive modificazioni. Gli artt. 47 e seguenti contengono una nuova disciplina del contratto di apprendistato. Gli artt. 54 e seguenti disciplinano i contratti di inserimento.

Ai sensi dell’art. 61, ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piů progetti specifici o programmi di lavoro. A norma dell’art. 69, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. A norma dell’art. 86, comma 1, le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 86, comma 2, al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato. Parallelamente, l’art. 43 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del T.U.I.R., sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invaliditŕ, la vecchiaia ed i superstiti.

 

SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPEA

Con Regolamento CE n. 1435/2003 del 22 luglio 2003 (in G.U.C.E. n. L207 del 18.8.2003) e’ stato approvato lo statuto della societŕ cooperativa europea. Detto regolamento si applica con decorrenza dal 18 agosto 2006.

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

L’articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 proroga le disposizioni in tema di rivalutazione dei beni d’impresa, giŕ contenute nell’art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (avente ad oggetto i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitŕ di impresa, nonché le partecipazioni in societŕ controllate e in societŕ collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni); ciň purché detti beni risultino dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002.

 

PARITA’ DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI

Il D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 215 (in G.U. n. 186 del 12.8.2003) attua la direttiva 2000/43/CE per la paritŕ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

E’ vietata, tra l’altro (art. 2, comma 1, lett. b), la discriminazione indiretta, che si realizza quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, il suddetto decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalitŕ e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

E’ prevista la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal suddetto decreto (art. 4). Legittimati ad agire sono in forza di delega, rilasciata, a pena di nullitŕ, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto ministeriale

(art. 5).

A norma dell’art. 6, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunitŕ, e' istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivitŕ nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della paritŕ di trattamento. Ai fini dell’iscrizione in detto registro, č necessaria la costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della paritŕ di trattamento, senza fine di lucro.

 

RISTRUTTURAZIONE DI GRANDI IMPRESE IN CRISI

Con D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 (in G.U. n. 298 del 24.12.2003) sono state dettate disposizioni integrative  e  correttive  della  normativa  vigente (d. lgs. 8 luglio 1999 n. 270, c.d. Prodi-bis)  in  materia di amministrazione  straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di  accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivitŕ industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e l’occupazione. Di particolar rilievo la figura del commissario straordinario (art. 3), il quale puň, su autorizzazione del ministro per le attivitŕ produttive, compiere operazioni  di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa qualora esse siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo (art. 5).

 

CONSORZI FIDI

L’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), contiene una nuova disciplina dei consorzi fidi, o “confidi”, che svolgono l'attivitŕ di garanzia collettiva dei fidi.

 

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI

L’art. 9 del D.L. 24 giugno 2003 n. 147, convertito in legge 1 agosto 2003 n. 200, ha prorogato al 30 giugno 2004 il termine, previsto dall’art. 26, comma 7, del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, per la trasformazione delle associazioni di produttori agricoli, riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, in societŕ di capitali, cooperative o consorzi con attivitŕ esterna.

Gli atti e le formalitŕ posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di euro 516,46.

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

L’art. 5 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), ha previsto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societŕ per azioni. Con D.M. 5 dicembre 2003 (in G.U. n. 288 del 12.12.2003) sono state dettate disposizioni attuative per la suddetta trasformazione.

 

ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Nuove norme sull’alienazione di partecipazioni pubbliche sono dettate dall’art. 3, commi da 218 a 222, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.

 

GOLDEN SHARE

L’art. 3, commi da 227 a 231, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, dettano nuove disposizioni sui poteri speciali attribuiti allo Stato nelle societŕ con partecipazione statale, disponendo l’adeguamento dei relativi statuti.

 

STATUTI DEI FONDI PENSIONE

Con Deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in data 4 dicembre 2003 (in G.U. n. 291 del 16.12.2003) č stato approvato il regolamento per le modifiche degli statuti dei fondi pensione, ai sensi dell’art. 18 del d. lgs. 21 aprile 1993 n. 124.

 

INDENNITA’ MATERNITA’ PROFESSIONISTE

Con legge 15 ottobre 2003 n. 289 (in G.U. n. 251 del 28.10.2003) č stato modificato l’art. 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitŕ e della paternitŕ, di cui al d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

 

DOMICILIO FISCALE

Con Provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 23 ottobre 2003 (in G.U. n. 264 del 13.11.2003) č stato individuato nel direttore regionale delle entrate l’organo competente a stabilire, di ufficio o su istanza dell'interessato, il domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale.

 

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE

L’art. 23, comma 7, della legge 29 luglio 2003 n. 229 (in G.U. n. 196 del 25.8.2003) ha soppresso, nell’allegato “A” alla legge 24 novembre 2000 n. 340, la previsione relativa alla semplificazione di alcuni procedimenti (procedimento per la conservazione e la pubblicitŕ dei testamenti; procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facoltŕ di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni; comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati).

 

REQUISITI PER LA NOMINA A NOTAIO

L’art. 6 della legge 31 ottobre 2003 n. 306 (in G.U. n. 266 del 15.11.2003) ha modificato l’art. 5 della legge notarile (n. 89 del 1913), estendendo a tutti i cittadini di Stati membri dell’Unione europea la possibilitŕ di partecipare al concorso di nomina a notaio.

 

QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, con ordinanza 13 febbraio 2003 n. 52 (in G.U. n. 7, prima serie speciale, del 19.2.2003) ha escluso la legittimazione del notaio a proporre questione di legittimitŕ costituzionale, escludendo la natura giurisdizionale in senso lato dell’attivitŕ notarile.

 

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO

L’art. 33 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003) prevede il concordato fiscale preventivo, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003 e quello successivo, per i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.

 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L’art. 39, comma 14-quinquies, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U.

n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), modifica l’art. 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999 n. 136, nel senso che il diritto di prelazione, spettante ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge 865/1971, al proprietario espropriato ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietŕ delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietŕ o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.

 

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

A norma dell’art. 14 del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355 (in G.U. n. 300 del 29.12.2003), le  disposizioni  del capo quinto della parte seconda del testo     unico in materia edilizia, approvato con d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in materia di sicurezza degli impianti, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La  proroga  non  si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

 

PRIVATIZZAZIONI

A norma dell’art. 17 del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355 (in G.U. n. 300 del

29.12.2003),  il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo     2  del  d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, in tema di privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici, e' prorogato al 31 dicembre  2004,  limitatamente agli enti di cui alla tabella “A” del medesimo  decreto  legislativo  per  i  quali  non sia intervenuto il prescritto  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Gaetano Petrelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eta' del beneficiario da 0 a 20

Coefficiente

Tasso d'interesse legale

Percentuale usufrutto

Percentuale nuda proprieta'

38

2,5

95

5

da 21 a 30

36

2,5

90

10

da 31 a 40

34

2,5

85

15

da 41 a 45

32

2,5

80

20

da 46 a 50

30

2,5

75

25

da 51 a 53

28

2,5

70

30

da 54 a 56

26

2,5

65

35

da 57 a 60

24

2,5

60

40

da 61 a 63

22

2,5

55

45

da 64 a 66

20

2,5

50

50

da 67 a 69

18

2,5

45

55

da 70 a 72

16

2,5

40

60

da 73 a 75

14

2,5

35

65

da 76 a 78

12

2,5

30

70

da 79 a 82

10

2,5

25

75

da 83 a 86

8

2,5

20

80

da 87 a 92

6

2,5

15

85

da 93 a 99

4

2,5

10

90