notaio
informatico Riccardo Ricciardi
RASSEGNA
DELLE RECENTI NOVITŔ NORMATIVE
DI
INTERESSE NOTARILE
secondo
semestre 2003
AUMENTO DEI
VALORI CATASTALI............................................ 3
NUOVI TERMINI PER LE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE 4
REDDITO FONDIARIO DEI FABBRICATI..................................... 4
RIDETERMINAZIONE DI VALORI DI ACQUISTO....................... 4
PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA............................................. 7
DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA.............................. 7
PROROGA DEL CONDONO PER LE IMPOSTE INDIRETTE...... 8
IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’).................... 9
PLUSVALENZE – CESSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI.. 11
PLUSVALENZE – CESSIONI DI AZIENDE................................... 13
PLUSVALENZE – CONFERIMENTI IN SOCIETA’...................... 13
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO....................................... 15
TRASMISSIONE DI ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE.... 17
NUOVO CONDONO EDILIZIO........................................................ 18
CONDIZIONE DI RECIPROCITA’.................................................. 20
TASSI USURARI................................................................................. 22
COMMERCIALI................................................................................. 22
TRASPARENZA NELLE OPERAZIONI BANCARIE................... 23
BENI CULTURALI............................................................................. 24
ALIENAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI..................................... 25
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.............................................. 25
NUOVO CODICE SULLA PRIVACY............................................... 27
TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI................................... 31
FALLIMENTO DELLE SOCIETA’ DI LEASING.......................... 32
AGEVOLAZIONI PER ASSOCIAZIONI......................................... 33
RIORDINO IPAB................................................................................ 33
ANAGRAFE DELLE ONLUS............................................................ 33
INTERMEDIARI FINANZIARI........................................................ 34
NUOVO MERCATO DEL LAVORO................................................ 34
SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPEA.......................................... 35
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA.................................... 35
RISTRUTTURAZIONE DI GRANDI IMPRESE IN CRISI............ 36
CONSORZI FIDI................................................................................. 37
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI............................ 37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI........................................................ 37
ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE................... 37
GOLDEN SHARE............................................................................... 37
STATUTI DEI FONDI PENSIONE................................................... 37
INDENNITA’ MATERNITA’ PROFESSIONISTE.......................... 38
DOMICILIO FISCALE...................................................................... 38
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE...................................................... 38
REQUISITI PER LA NOMINA A NOTAIO..................................... 38
QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE................ 38
CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO..................................... 38
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA......................................... 39
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI....................................................... 39
PRIVATIZZAZIONI........................................................................... 39
L’art. 2, comma 66, della legge
24 dicembre 2003 n. 350 (in suppl. ord. n. 196/L alla G.U. n. 299 del
27.12.2003) prevede, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, l’aumento dei moltiplicatori,
previsti dal comma 5 dell’art. 52 del D.P.R. 131/1986, e precisamente una loro rivalutazione del dieci per cento, con
decorrenza dal 1° gennaio 2004.
I moltiplicatori
(rispettivamente, 75 per i terreni; 34 per i fabbricati censiti in categoria
C/1 ed E; 50 per i fabbricati censiti in categoria A/10 e D; 100 per gli altri
fabbricati urbani) sono quelli previsti dal D.M. 14 dicembre 1991 (in G.U. n.
295 del 17.12.1991).
In precedenza, l’art. 3, commi
48 e 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 aveva previsto la rivalutazione delle rendite catastali dei
fabbricati e dei redditi dominicali
dei terreni, rispettivamente nella
misura del cinque e del venticinque per
cento. Le due rivalutazioni – una
riguardante i moltiplicatori, l’altra riguardante le rendite – si cumulano quindi tra loro ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali.
Invece, per quanto riguarda gli atti soggetti ad IVA, la disposizione
dell’art. 15 del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41 (convertito in legge 22 marzo 1995
n. 85) continua ad applicarsi sulla base dei moltiplicatori
previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, non
rivalutati.
I seguenti prospetti sinottici
individuano il coefficiente (risultante dai
calcoli sopra descritti), per il quale
moltiplicare la rendita catastale al fine di ottenere il valore minimo
catastale ai sensi dell’art. 52 del d.p.r. 131/1986:
A) – IMPOSTE DI
REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI.
Terreni: 103,125
Fabbricati – C/1 ed E: 39,27
Fabbricati – A/10 e D: 57,75 Altri fabbricati: 115,50
B) – IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO. Terreni: 93,75
Fabbricati – C/1 ed E: 35,70
Fabbricati – A/10 e D: 52,50 Altri fabbricati: 105,00
Ovviamente, quelli sopra indicati sono soltanto i valori minimi catastali, il
cui+ utilizzo preclude all’ufficio delle entrate il potere di rettifica ed
accertamento di maggior valore (o, per quanto riguarda gli atti soggetti ad
Iva, le verifiche previste dal d.l. n. 41/1995). Rimane assolutamente consigliabile, al fine di evitare le gravi conseguenze di natura
fiscale, civilistica, amministrativa e
penale previste dalla legge, la dichiarazione
in atto
dell’intero corrispettivo pattuito.
L’art. 39, comma 14-sexies, del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326
(in G.U.
n. 274 del 25.11.2003), entrato in vigore il 26 novembre 2003,
modifica in dodici mesi il termine, giŕ
previsto in sei mesi dall’art. 31 del d. lgs. 346/1990, per la presentazione della dichiarazione di successione. Il decreto
non contiene disposizioni transitorie. Secondo un’interpretazione consolidata, le norme di tipo procedimentale sono
caratterizzate dall’applicazione immediata
(Cass. 20 novembre 2001 n. 14567; Cons. Stato 7 gennaio 1993 n. 4; Cass. pen. 5 aprile 1993; Cass. 6 ottobre 1988 n. 5411), con il
solo limite del rispetto dei diritti acquisiti e delle situazioni
definitivamente esaurite, come nel caso di termini di decadenza o prescrizione
giŕ scaduti all’entrata in vigore della nuova legge. La norma che disciplina il
termine per la presentazione č per l’appunto norma procedimentale (in quanto
coinvolge l’attivitŕ dell’amministrazione finanziaria); ne consegue che il nuovo termine di un anno deve ritenersi applicabile a tutte le successioni, ancorché
aperte anteriormente al 26 novembre 2003,
purché a tale data il termine di presentazione non fosse ancora scaduto.
L’art. 23, comma 2, della legge
29 luglio 2003 n. 229 (in G.U. n. 196 del 25.8.2003) ha abrogato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta
legge (e quindi con decorrenza dal 9 settembre
2003) i commi 13ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (che
prevedevano, a pena di nullitŕ degli atti di trasferimento immobiliare, le menzioni relative alla dichiarazione del reddito
fondiario dei fabbricati). Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista
sono sanati con efficacia retroattiva fermo
il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto
anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Tra gli
atti trascritti anteriormente, che possono pregiudicare la sanatoria, possono
rientrare, ad esempio, anche pignoramenti e
sequestri a carico dell’alienante. La
legge non fa riferimento agli “atti iscritti”:
la norma č tuttavia da interpretarsi estensivamente, in modo da ricomprenderli
(quindi il creditore ipotecario che abbia
iscritto contro all’alienante prevale sull’acquirente, in mancanza di
dichiarazioni in atto sul reddito fondiario, anche se quest’ultimo ha
trascritto anteriormente il suo acquisto).
L’art. 39, comma 14-undecies, del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 (in G.U.
n. 229 del 2.10.2003), convertito
in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in
G.U. n. 274 del 25.11.2003), e
successivamente l’art. 6-bis del D.L.
24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47 (in G.U.
n. 48 del 27.2.2004) hanno
prorogato le disposizioni in tema di rideterminazione
dei valori di acquisto delle partecipazioni
non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni
edificabili e con destinazione agricola,
posseduti alla data del 1° luglio 2003. In particolare:
1)
- Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del
T.U.I.R., relativamente alle partecipazioni
sociali ed ai titoli non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° luglio 2003, puň
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data
della frazione del patrimonio netto della societŕ, associazione o ente,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti
iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il
predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi;
2)
– Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b),
del T.U.I.R., per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
alla data del 1° luglio 2003, puň
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data
determinato sulla base di una perizia giurata
di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti
agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Il costo per la relazione giurata di stima č
portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con
destinazione agricola nella misura in cui č stato effettivamente sostenuto ed č
rimasto a carico. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
edificabili costituisce valore normale minimo
di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2004.
- La redazione e l’asseverazione della perizia
devono essere effettuati entro la predetta
data del 30 settembre 2004.
L’art. 2, commi 15 e 16, della
legge 24 dicembre 2003 n. 350, e successivamente l’art. 23-bis del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 27
febbraio 2004 n. 47 (in G.U. n. 48 del 27.2.2004), hanno prorogato e modificato
la detrazione IRPEF spettante per gli
interventi di recupero edilizio, gia’ prevista all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n.
449, e quindi ridisciplinata dall’articolo 9 della
legge 28 dicembre 2001 n. 448, dall’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002 n. 289, e dall’art. 1-bis del
D.L. 24 giugno 2003 n. 147, convertito in legge 1 agosto 2003 n. 200.
-
La detrazione compete per le spese – sostenute
dal contribuente persona fisica e rimaste a carico dello stesso – di recupero,
di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 31 della legge 457/1978 eseguite su
singole unitŕ ad uso residenziale (anche rurali) e loro pertinenze, e quelle di
cui alle lettere a), b), c) e d) del suddetto art. 31 eseguite su parti comuni
di edificio residenziale. La detrazione spetta – per
le spese sostenute negli anni 2004 e 2005
– per un ammontare complessivo non superiore a
48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unita’ immobiliare in
oggetto, che spetta all’acquirente persona fisica la detrazione non utilizzata,
in tutto o in parte, dal venditore; in caso di trasferimento
per causa di morte, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene. Se la persona ha un’eta’ non inferiore a 75 o 80 anni (rispettivamente se
proprietaria o titolare di un diritto reale sul bene), la detrazione puo’ essere ripartita in cinque e tre quote annuali. Se gli
interventi realizzati negli anni 2004 e 2005 costituiscono mera prosecuzione di quelli iniziati
successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini
del computo del limite massimo di spesa si tiene conto delle spese
anteriormente sostenute.
-
E’ ovviamente prorogata anche la detrazione
riconosciuta nel caso di acquisto di
autorimesse pertinenziali ad abitazioni, alle suddette condizioni, e purché
l’autorimessa sia acquistata dal costruttore (sia esso privato o imprenditore),
e sia destinata a pertinenza di un’unita’ abitativa,
anche se non facente parte dello stesso fabbricato; la detrazione in questo
caso compete limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione
dell’autorimessa, da comprovarsi mediante attestazione rilasciata dal venditore
(Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 166/E del 20 dicembre 1999).
-
La proroga concerne anche la detrazione IRPEF spettante nel caso di
interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (art. 31,
lettere c) e d), della legge 457/1978) di interi
fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie. Ad
usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle
singole unita’ immobiliari, a condizione che:
a) – i lavori di ristrutturazione siano eseguiti entro
il 31 dicembre 2005;
b) – l’impresa o cooperativa provveda all’alienazione o
assegnazione entro il 30 giugno 2006.
Anche quest’ultima detrazione
compete per il 36 % delle spese sostenute, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unita’
immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione, e comunque entro l’importo massimo di 48.000 euro.
Si evidenzia, infine, che con
D.M. 9 maggio 2002 n. 153 (in G.U. n. 174 del 26.7.2002) era stato modificato il regolamento che regolamenta la suddetta
detrazione, quale approvato con D.M. 18 febbraio 1998 n. 41. E’ stata altresě prorogata la riduzione al 10%
dell’IVA sui lavori di ristrutturazione,
per servizi fatturati dal 1° gennaio 2004. Detta riduzione era stata precedentemente
prorogata al 31 dicembre 2003 dall’art. 24 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269
(in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in
G.U. n. 274 del 25.11.2003).
E’ stato prorogato al 31 dicembre 2004 il termine delle agevolazioni
per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprieta’
contadina (art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003 n. 350).
L’art. 41-bis, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del
2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del
25.11.2003), sostituisce il secondo periodo del comma 4 della nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al
d.p.r. 131/1986. In base alla nuova disciplina, in caso di trasferimenti soggetti ad IVA, ove vi sia dichiarazione mendace
dell’acquirente, o alienazione entro i cinque anni dall’acquisto (non seguita
da riacquisto entro un anno), l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui
sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l'imposta
calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. In precedenza, l’intero recupero era
qualificato come sanzione.
L’art. 2, comma 30, della legge
24 dicembre 2003 n. 350, contiene una norma di interpretazione autentica della
disposizione contenuta nell’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n.
388, con particolar riferimento ai piani attuativi di iniziativa privata: le agevolazioni fiscali ivi previste (imposta di registro con l’aliquota dell’1%, e
imposte ipotecaria e catastale fisse; a condizione che l’utilizzo edificatorio
avvenga entro cinque anni dall’acquisto) “si
applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore”.
La norma č di difficile interpretazione, poiché, a seguito della
vendita della cui agevolazione si tratta, “attuatore” č in realtŕ l’acquirente
e non l’alienante; d’altra parte, il l’espressione “a seguito” sembra postulare
l’anterioritŕ della convenzione rispetto all’atto agevolato. Le parole “in ogni
caso”, combinate con “a seguito” sembrano peraltro deporre nel senso che
l’agevolazione possa essere concessa:
a)
– in sede di
imposta principale, se la convenzione č
stipulata – indifferentemente, dal venditore o dal compratore, anteriomente o successivamente all’atto di vendita – entro i termini per la registrazione dell’atto di vendita stesso;
b)
– a seguito
di istanza di rimborso, da proporsi entro il termine triennale ex art. 77 T.U., se la convenzione č stipulata dal compratore successivamente alla liquidazione dell’imposta principale.
Le parole “in ogni caso” non
valgono comunque ad estendere la portata della norma oltre il suo originario
ambito di applicazione. Rimangono quindi in vigore le agevolazioni previste per i
piani di recupero dall’art. 5 della legge 22 aprile 1982 n. 168 (imposte di
registro, ipotecaria e catastale in misura fissa), nonché quelle relative ai piani per gli insediamenti produttivi, ex art. 32, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta
di registro fissa, ed esenzione da imposte ipotecarie e catastali).
L’art. 2, comma 46, della legge
24 dicembre 2003 n. 350, e
successivamente l’art. 23-decies del
D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47 (in
G.U. n. 48 del 27.2.2004), hanno prorogato il condono per le imposte indirette,
quale disciplinato dall’art. 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl.
Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002). La proroga, a differenza della
precedente, si applica ad entrambe le forme di definizione agevolata, ai fini
delle imposte indirette ivi indicate, e precisamente alla definizione agevolata
della base imponibile, ed a quella per gli atti e denunce non registrati.
Condizioni della proroga sono:
a)
– trattandosi di agevolazione agevolata
della base imponibile, che alla data del 1° gennaio 2004 non sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, e che si
tratti di atti pubblici formati e scritture private autenticate o registrate, o di
dichiarazioni presentate entro il 30
settembre 2003; il relativo pagamento deve
essere effettuato entro il 16 aprile 2004.
In mancanza di definizione agevolata, i termini
per l’accertamento sono prorogati di due
anni;
b)
– trattandosi di formalitŕ omesse (atti e
denunce non registrati), che la medesima formalitŕ
venga effettuata entro il 16 aprile 2004.
Cfr. anche l’art. 1 del D.L. 24
giugno 2003 n. 143 (in G.U. n. 24.6.2003 n. 144), convertito in legge 1 agosto
2003 n. 212 (in G.U. n. 11.8.2003 n. 185), come modificato dall’art. 34 del
D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in
legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003).
Con D. Lgs. 12 dicembre 2003 n.
344 (in Suppl. ord. n. 90/L alla G.U. n. 291 del 16.12.2003), in vigore dal 1° gennaio 2004, č stata
riformata l’imposizione sul reddito delle societŕ, in attuazione della delega
contenuta nell’art. 4 della legge 7 aprile 2003 n. 80, ed č stato
conseguentemente riapprovato un nuovo testo del D.P.R. 917/1986 (testo unico
delle imposte sui redditi).
Tra le consistenti novitŕ della
riforma si evidenziano le seguenti:
- č
stata eliminata l’IRPEG, ora sostituita dall’IRES (imposta sul reddito
delle societŕ: artt. 72 ss. del nuovo t.u.i.r.), alla
quale sono assoggettati, ai sensi dell’art. 73 t.u.i.r.,
gli stessi enti che erano soggetti passivi Irpeg (quando verrŕ interamente
attuata la delega, in realtŕ, gli enti non commerciali non saranno piů soggetti
passivi Ires);
- l’aliquota
dell’Ires č fissata nel 33 per cento (art.
77 t.u.i.r.);
- č
prevista una specifica disciplina di contrasto
alla sottocapitalizzazione delle imprese (thin capitalization), mediante
l’assoggettamento a tassazione dei finanziamenti
effettuati, o garantiti a favore della societŕ dal socio qualificato, o da parti correlate (familiari
di cui all’art. 5, comma 5, o societŕ controllate): la remunerazione dei finanziamenti eccedenti la quota stabilita
dalla legge č indeducibile dal reddito
imponibile (art. 98 t.u.i.r.), ed č tassata in capo al socio come reddito di
capitale (art. 44, comma 1, lett.
e). Rilevano ai fini di cui sopra
anche le garanzie reali o personali prestate dal socio in via indiretta (art.
98, comma 6). La disciplina non si applica,
comunque, alle societŕ piccole e medie, il cui
volume di ricavi non supera le soglie previste per gli studi di settore (art.
98, comma). Ovviamente, la nuova disciplina non ha alcuna influenza sui
finanziamenti infruttiferi di interesse,
fatti dai soci alla societŕ (cfr. perň l’art. 98, comma 2, lett. f), del t.u.i.r.);
- l’art.
47, comma 2, t.u.i.r. contiene una nuova disciplina
della tassazione dei redditi in caso di associazione in partecipazione; a norma
dell’art. 109, comma 9, lett. b), non
č deducibile la remunerazione dovuta alll’associato
allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi; inoltre,
in caso di cessione del contratto di associazione in partecipazione si ha
attrazione al regime delle plusvalenze previsto per le cessioni di
partecipazioni sociali (art. 67, lettera c), n. 2, e lettera c-bis), n. 1, t.u.i.r.);
- l’art. 47, comma 1, e l’art. 89 del t.u.i.r.,
contengono una nuova disciplina della tassazione
degli utili di societŕ di capitali; il principio č ora quello della
tassazione dell’utile al momento della produzione ed in capo alla societŕ, a
prescindere dalla sua distribuzione a titolo di dividendo; quest’ultimo non
concorre a formare il reddito per il 95 per cento del suo ammontare. Sono tassate come utili le somme ricevute dai soci
in caso di recesso, di esclusione, di
riscatto, di riduzione del capitale o liquidazione, per la parte che eccede
il valore di acquisto (art. 47, comma 7, e art. 89, comma 2, t.u.i.r.);
- il reddito d’impresa e’
determinato secondo le disposizioni, contenute negli artt. 81 e seguenti e
relativi all’Ires, anche per i redditi delle imprese individuali e delle
societŕ in nome collettivo ed in accomandita semplice
(art. 56 t.u.i.r.);
- č
prevista la possibilitŕ di opzione per la
trasparenza fiscale (che č giŕ il regime
normale di tassazione nelle societŕ di persone), allorché una societŕ di capitali sia partecipata esclusivamente da
altre societŕ di capitali, ciascuna con una percentuale di partecipazione
al diritto di voto non inferiore al 10 e non superiore al 50 per cento; a
seguito di tale opzione, da esercitarsi da tutte le societŕ e da comunicarsi
all’amministrazione finanziaria, il reddito della societŕ partecipata č
imputato alle societŕ partecipanti a prescindere dalla sua effettiva percezione
(art. 115 t.u.i.r.); - č inoltre prevista la possibilitŕ di opzione per la trasparenza fiscale
da parte delle societŕ a responsabilitŕ
limitata, e cooperative a responsabilitŕ limitata,
quando la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche (in
numero non superiore a 10 per le s.r.l., a 20 per le s.c.r.l.), e purché il
volume di ricavi non superi la soglia prevista per l’applicazione degli studi
di settore (art. 116 t.u.i.r.);
- č
prevista la possibilitŕ di opzione per la
tassazione di gruppo, sussistendo un rapporto di controllo tra societŕ,
tutte residenti in Italia (c.d. consolidato nazionale: artt. 117 ss. t.u.i.r.); a seguito di tale opzione, viene tassato il
reddito complessivo globale costituito dalla somma algebrica dei redditi delle
societŕ del gruppo. Se una delle societŕ non č residente in Italia, si applica
la disciplina degli artt. 130 ss. sul c.d. consolidato mondiale; - l’art. 162
del t.u.i.r. contiene ora una espressa definizione
della nozione di “stabile organizzazione” dell’impresa non residente in Italia; su
tale nozione prevale comunque quella eventualmente contenuta nelle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni;
- l’art.
171 del t.u.i.r. disciplina le trasformazioni eterogenee, ex
artt. 2500septies e 2500-octies c.c., come segue:
a)
– in caso di trasformazione
di societŕ di capitali in ente onon commerciale, i beni della societŕ si
considerano realizzati al valore normale, e quindi la trasformazione comporta
realizzo di plusvalenze;
b)
– la trasformazione
di ente non commerciale in societŕ di capitali si considera conferimento, e
quindi dŕ luogo a realizzo di plusvalenze;
c)
– la trasformazione
tra societŕ commerciali (da societŕ di capitali a cooperativa, o viceversa)
rientra invece nel regime di neutralitŕ fiscale, ex art. 170 t.u.i.r.;
d)
– in caso di trasformazione
da societŕ di capitali in comunione di azienda,
si applicano le disposizioni sull’affitto dell’unica azienda da parte di
imprenditore individuale (art. 67, comma 1, lett. h); pertanto l’operazione non
comporta realizzo immediato di plusvalenze, ma in caso di successiva cessione
totale o parziale da parte degli ex
soci, le relative plusvalenze sono tassate come redditi diversi.
- In caso di fusione o scissione, i relativi avanzi
e disavanzi non rilevano ai fini delle imposte sui redditi (artt. 172 e 173
t.u.i.r.); rimangono in vigore le previgenti
disposizioni (art. 6, comma 2, del d. lgs. 358/1997) per le fusioni e
scissioni deliberate dalle assemblee delle societŕ partecipanti fino al 30 aprile 2004 (art. 4, comma 1, lett. a), del d.
lgs. 344/2003).
Vengono di seguito brevemente
riepilogate le novitŕ riscontrabili nel t.u.i.r.
(D.P.R. 917/1986), a seguito delle modifiche apportate con D. Lgs. 12 dicembre
2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004
(salve, ovviamente, le diverse soluzioni eventualmente contenute nelle
convenzioni contro le doppie imposizioni).
-
Le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali da parte di privati sono tassate come redditi
diversi (art. 23, lett. f), e art.
67, lettere c) e c-bis) del t.u.i.r.).
-
Non si considerano prodotte nel territorio dello
Stato, e non sono quindi soggette a tassazione, le plusvalenze
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate da parte di
soggetti non residenti (art. 23, lett. f), n. 1).
-
E’ rimasta invariata
l’individuazione del valore iniziale, ai fini delle plusvalenze in oggetto, nel caso di acquisto per successione (il
testo della norma, oggi contenuta nell’art. 68, comma 6, č lo stesso di quello
anteriore all’abolizione dell’imposta sulle successioni, rimanendo quindi
invariati i problemi interpretativi giŕ evidenziati). - Occorre distinguere
tra:
a)
– partecipazioni
qualificate (art. 67, lett. c): sono quelle che rappresentano una
percentuale di diritti di voto superiore al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio superiore
al 25 per cento (rispettivamente 2 e 5
per cento per le partecipazioni quotate in mercati regolamentati). In caso di cessione di dette partecipazioni, le
plusvalenze da realizzo concorrono in questo
caso come redditi diversi a formare il
reddito complessivo imponibile soggetto ad imposta progressiva (essendo stata
abolita ogni forma di imposizione sostitutiva
per tale fattispecie) (art. 2, comma 2, lett. a), del d. lgs. 344/2003). In linea di principio, la plusvalenza concorre a formare il reddito per il 40 per cento
del suo ammontare (art. 67, comma 3);
eccezionalmente, concorre a formare il reddito per l’intero suo ammontare se la
societŕ le cui partecipazioni sono cedute č residente in un paradiso fiscale
(art. 67, comma 4);
b)
– partecipazioni
non qualificate (art. 67, lett. c-bis):
sono quelle che non superano la soglia sopra indicata; in questo caso č mantenuto il regime fiscale sostitutivo, quale attualmente previsto dall'art. 5, comma
2, del D. Lgs. n. 461 del 1997. Si applica quindi l’imposta sostitutiva con l’aliquota del
12,50 % sulla plusvalenza, calcolata con i criteri di cui all’art. 68,
commi 5 e 6, del t.u.i.r.
-
Secondo la
relazione di accompagnamento al decreto legislativo, per le cessioni di partecipazioni effettuate in data
antecedente l’entrata in vigore della
riforma il cui corrispettivo č incassato dopo tale data si applicano le nuove disposizioni.
-
Relativamente alle partecipazioni cedute nell’esercizio di impresa, le stesse
concorrono a formare il reddito d’impresa in base alla disposizione di
carattere generale ex art. 86 t.u.i.r. (le suddette plusvalenze non sono invece imponibili ai fini
Irap, non trattandosi di beni strumentali ammortizzabili: circ. min. fin.
17.5.2000 n. 98/E, punto 2.1; circ. min. fin. 19.5.2000 n. 101/E, punto 3.1).
E’ stato peraltro introdotto un regime di esenzione (participation exemption) per la cessione di
partecipazioni in societŕ commerciali, di persone o di capitali, a condizione:
che vi sia stato possesso ininterrotto
della partecipazione per almeno dodici mesi; che la partecipazione sia
classificata nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie sin dal momento del suo acquisto
(sono escluse dal regime di esenzione, quindi, le partecipazioni iscritte nella
categoria dell’attivo circolante); che la societŕ partecipata non sia residente in un
paradiso fiscale; che la societŕ partecipata eserciti un’impresa commerciale
(sono espressamente escluse le societŕ
immobiliari; se la societŕ partecipata č una holding, il requisito in oggetto deve sussistere nelle societŕ
indirettamente partecipate) (art. 87 t.u.i.r.). Ricorrendo tali presupposti, quindi, la plusvalenza realizzata con la cessione di
partecipazioni non č assoggettata a tassazione.
Per le cessioni di partecipazioni che hanno
luogo entro il secondo periodo d’imposta a
quello in corso al 31 dicembre 2003, le plusvalenze
relative sono soggette a tassazione
fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nel medesimo periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2003 ed in quello precedente (art. 4, comma 1, lett. c), del d. lgs. 344/2003).
-
Sono inoltre esenti
le cessioni di partecipazioni infragruppo, per effetto del c.d. consolidato
domestico: se le societŕ cedente e cessionaria sono entrambe residenti in Italia, ed hanno esercitato l’opzione per la
tassazione di gruppo (artt. 117 ss.),
la cessione stessa puň avvenire in regime di neutralitŕ
fiscale, e quindi di continuitŕ dei valori fiscali riconosciuti, su opzione
congiunta della societŕ cedente e cessionaria risultante dal contratto di cessione (art. 123 t.u.i.r.).
-
Nel caso di imprenditore
individuale che conferisce in societŕ l’unica azienda, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito
del conferimento (non sussiste piů la
distinzione tra partecipazioni alienate entro i tre anni dal conferimento o
successivamente) dŕ luogo a plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67, lett. c), t.u.i.r.,
assumendo come costo della partecipazione il valore attribuito nelle scritture
contabili del conferente o, se superiore, del conferitario a seguito del
conferimento (art. 175, comma
4, t.u.i.r.).
-
Rimangono invariati
gli obblighi del notaio (rilascio di certificazione e comunicazione
all’Amministrazione finanziaria), previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 461/1997.
Si illustrano, di seguito, le
modifiche apportate, in materia, al t.u.i.r. dal D.
Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza
dal 1° gennaio 2004.
-
Le plusvalenze conseguenti alla cessione a
titolo oneroso di aziende, compreso il valore di avviamento, sono tassate ai
sensi dell’art. 86 del t.u.i.r.
-
E’ stata abrogata
l’imposta sostitutiva del 19%, giŕ prevista dal d. lgs. 358/1997, con
decorrenza dalle cessioni di azienda effettuate dal 1° gennaio 2004 (art. 3,
comma 2, del d. lgs. 344/2003). Conseguentemente, la cessione di azienda č soggetta,
trattandosi di soggetto Ires, a tassazione con l’aliquota del 33% (non č invece imponibile ai fini IRAP), ovvero, in
caso di altri soggetti, a tassazione con
aliquota progressiva in base al reddito. Le possibili alternative di tassazione sono ora le seguenti:
1) –
se l’azienda č posseduta da almeno tre anni,
la tassazione della plusvalenza puň essere rateizzata
fino a cinque anni, sulla base di opzione da esercitare nella dichiarazione dei
redditi (art. 86, comma 4);
2) –
in alternativa si puň richiedere la tassazione
separata, ai sensi dell’art.
17, comma 2, del t.u.i.r. (art. 58);
3) –
se la cessione avviene tra societŕ appartenenti
al medesimo gruppo, entrambe residenti in
Italia, che abbiano esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo (artt. 117 ss.), la cessione stessa puň
avvenire in regime di neutralitŕ fiscale, e
quindi di continuitŕ dei valori fiscali riconosciuti, su opzione congiunta della societŕ cedente e cessionaria risultante dal contratto di cessione (art. 123
t.u.i.r.). Se una delle societŕ del gruppo non č
residente in Italia, si applica l’art. 135 t.u.i.r.
-
E’ ribadita la
neutralitŕ fiscale del trasferimento a titolo gratuito e per causa di morte dell’azienda, e ciň anche nel caso
in cui gli eredi costituiscano con la medesima azienda una societŕ e l’azienda
stessa, a seguito dello scioglimento della societŕ entro cinque anni
dall’apertura della successione, resti acquisita ad uno degli eredi (art. 58 t.u.i.r.).
-
L’affitto e
l’usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale non si considerano fatti
nell’esercizio di impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale
le relative plusvalenze sono tassate come redditi diversi (art. 67, lett. h), t.u.i.r.).
Rilevanti modificazioni sono
state apportate, in materia, al t.u.i.r. dal D. Lgs.
12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1°
gennaio 2004.
-
Ai sensi del nuovo art. 9, comma 2, del t.u.i.r., ai fini delle imposte dirette si considera corrispettivo conseguito, in caso di
conferimento, il valore normale dei beni e dei crediti conferiti; a norma
del comma 5 dell’art. 9 le disposizioni relative alla cessione a titolo oneroso
valgono anche per i conferimenti in societŕ.
-
Sono stati abrogati
gli artt. da 1 a 6 del d. lgs. 358/1997, e quindi l’imposta sostitutiva del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito
di conferimento di azienda posseduta da piů di tre anni (art. 3, comma 2, del
d. lgs. 344/2003); ciň a partire dai conferimenti eseguiti dal 1° gennaio 2004.
-
E’ stata altresě abrogata
in via definitiva la dual income tax (art. 3, comma 3, d.
lgs. 344/2003).
-
I conferimenti
di azienda sono disciplinati, quanto al profilo della neutralitŕ e/o
realizzo di plusvalenze, dagli artt. 175 e 176 del t.u.i.r.,
in linea di massima corrispondenti, rispettivamente, agli artt. 3 e 4 del d.
lgs. 358/1997, con alcune importanti differenze:
a)
– il conferimento č effettuato in regime di neutralitŕ fiscale se la societŕ conferitaria
č una societŕ di capitali (conferente puň essere sia una societŕ di persone che una societŕ di capitali), e ciň
indipendentemente dal possesso triennale dell’azienda; entrambi i soggetti, conferente e
conferitario, devono essere a tal fine residenti in Italia (art. 176, comma 1);
č possibile tuttavia optare, nell’atto di
conferimento, per l’applicazione delle
disposizioni del t.u.i.r. che disciplinano il
realizzo e la tassazione delle plusvalenze
(in modo da elevare il valore di acquisto in capo alla conferitaria) (art. 176,
comma 2);
b)
– in caso di conferimento
in regime di neutralitŕ fiscale, e successiva cessione della partecipazione cosě ricevuta in regime di participation exemption, totale o parziale, il comportamento non si
considera elusivo ai sensi dell’art. 37-bis
del d.p.r. 600/1973 (art. 176, comma 3); anche perché l’acquirente subentra
nella partecipazione al medesimo valore che l’azienda giŕ oggetto di
conferimento aveva presso il conferente, senza salti d’imposta;
c)
– l’azienda
conferita in regime di neutralitŕ si considera posseduta dalla societŕ
conferitaria (ai fini, ad esempio, del possesso
minimo triennale richiesto per rateizzare
la tassazione della plusvalenza) anche per il periodo di possesso della
conferente (si considera, cioé, acquistata dalla conferitaria al
momento in cui la conferente aveva acquistato) (art. 176, comma 4).
-
Valgono inoltre le regole – sopra illustrate a
proposito delle cessioni di azienda – a proposito della possibilitŕ di rateizzazione della plusvalenza, trattandosi di
conferimento di azienda posseduta da almeno tre anni, come pure il regime di neutralitŕ fiscale dei conferimenti di
azienda infragruppo , sulla base di opzione
da esercitarsi nell’atto di conferimento (art. 123 t.u.i.r.).
-
In caso di conferimento
di partecipazioni di controllo o collegamento (art. 2359 c.c.), si applica
l’art. 175 t.u.i.r.; viene peraltro fatta salva
l’eventuale esenzione prevista dall’art. 87 (participation exemption); inoltre il valore di
realizzo č determinato ai sensi dell’art. 9 se – trattandosi di conferimento di
partecipazioni non esenti ex art. 87
– la partecipazione ricevuta non č anch’essa priva dei requisiti di esenzione
(art. 175, comma 2).
-
Disciplina analoga č dettata per i conferimenti tra societŕ aventi la sede in diversi Stati membri dell’Unione europea
(artt. 178 e 179 t.u.i.r.).
Con decreti legislativi in data 17
gennaio 2003 nn. 5 e 6 (in Suppl. ord. n. 8/L alla G.U. n. 17 del 22.1.2003)
sono state emanate, rispettivamente, la disciplina dei procedimenti in materia
di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366, e la riforma organica della disciplina delle societŕ di capitali
e societŕ cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
Nella G.U. n. 209 del 9 settembre
2003 sono stati pubblicati gli avvisi di rettifica relativi ai testi contenuti nella
G.U. del 22 gennaio 2003, sopra indicata.
La
nuova disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2004 (artt. 43 e 10 dei
suindicati decreti legislativi). Disposizioni
transitorie relativamente alla disciplina sostanziale delle societŕ sono
dettate, in particolare, dai nuovi artt. 218, 223-bis, 223-ter, 223-sexies, 223-decies, 223-duodecies,
223quaterdecies, 223-quinquiesdecies, 223-sexiesdecies, 223-noviesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del
codice civile. Tra le norme transitorie, si evidenziano soprattutto:
-
l’art. 218, secondo il quale le societŕ poste in liquidazione anteriormente al 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le
leggi anteriori; non rileva, pertanto, la
data di iscrizione della delibera di scioglimento e nomina del liquidatore, ma la data della deliberazione stessa; la
medesima disciplina si applica allo scioglimento di cooperative (art. 223-noviesdecies);
-
l’art. 223-bis:
le societŕ di capitali, giŕ iscritte nel
registro delle imprese anteriormente al 2004, i cui statuti non siano conformi
alla nuova normativa, devono adeguare i propri
statuti entro il 30 settembre 2004; si ritiene comunque che il mancato adeguamento entro tale data
comporti soltanto la sostituzione automatica
delle clausole non conformi con le nuove disposizioni di legge. Fino al 30
settembre 2004, gli statuti, sebbene non conformi alla nuova normativa,
conservano la propria efficacia;
-
deve ritenersi che quanto sopra valga anche per l’adeguamento delle clausole compromissorie (quelle non conformi ai nuovi artt. 34 e ss.
del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5); l’applicabilitŕ, sul punto, dell’art. 223-bis disp. att. discende dall’assenza di
specifiche disposizioni transitorie nel d. lgs. 5/2003 che regolino tale
profilo (l’art. 41, comma 2, del d. lgs. 5/2003 si limita a disciplinare le
maggioranze necessarie per l’adeguamento delle clausole compromissorie negli
statuti di cooperative);
-
l’art. 223-bis
dispone, altresě, che le societŕ costituite
anteriormente al 2004 non possono essere
iscritte a partire dal 1° gennaio 2004 nel registro delle imprese, ove siano regolate da atto costitutivo e statuto non
conformi alla riforma; ciň vale, ovviamente, anche per gli atti costitutivi
ricevuti nel corso del 2003;
-
occorre chiarire
se la disposizione dell’art. 223-bis
impedisca anche l’iscrizione di delibere
modificative dello statuto, ove tra le clausole non oggetto di deliberazione ne siano comprese alcune non conformi alla
nuova normativa (i primi commentatori
hanno manifestato opinioni discordi sul punto). A seguito della modifica,
infatti, occorre depositare un nuovo testo aggiornato dello statuto, che nell’ipotesi
prospettata non č conforme alla nuova disciplina. Il problema si prospetterŕ
anche successivamente al 2004, allorché si procederŕ a modifiche parziali dello
statuto senza adeguamento di tutte le clausole non conformi;
-
per contro, il comma 5 dell’art. 223-bis deve essere interpretato nel senso
che, se il deposito per l’iscrizione č
effettuato entro il 31 dicembre 2003, la societŕ potrŕ essere iscritta nel
2004 anche se le clausole statutarie non sono conformi alla nuova normativa;
-
art. 223-ter:
le societŕ per azioni costituite prima del
2004, che abbiano un capitale inferiore a
120.000 euro, possono conservare la forma della societŕ per azioni per la
durata stabilita anteriormente, ma non oltre; ciň significa che, decorsa tale durata, non possono prorogarla se
non, contestualmente, aumentando il
capitale sociale;
-
art. 223-duodecies:
il termine per l’adeguamento degli statuti di cooperative
č fissato al 31 dicembre 2004; fino a tale data gli statuti, anche non
conformi alla nuova normativa, conservano efficacia. Si applica anche qui il divieto di iscrizione, a partire dal 1° gennaio
2004, delle societŕ aventi statuti non
conformi alla nuova disciplina (e la problematica interpretativa se la
norma riguardi non solo gli atti costitutivi, ma anche l’iscrizione delle
delibere di modifica dello statuto, con deposito del testo aggiornato di
quest’ultimo, relativamente alle clausole statutarie non conformi, e non
oggetto di delibera).
-
sempre in relazione alle cooperative, l’art.
223-duodecies, ai commi 6 e 7,
dispone che le agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali (ad esempio,
agevolazioni per le cooperative edilizie)
si applicano solo alle cooperative a mutualitŕ prevalente; conservano dette agevolazioni le cooperative che adeguano il proprio statuto alle norme sulle
cooperative a mutualitŕ prevalente entro il
31 dicembre 2004;
-
l’art. 223-sexiesdecies
prevede l’istituzione, entro il 30 giugno 2004,
di un albo delle cooperative, tenuto a cura
del Ministero delle attivitŕ produttive, in cui devono iscriversi le
cooperative a mutualitŕ prevalente (nonché, in una sezione seprata,
anche le altre cooperative).
-
A norma dell’art. 2, comma 54, della legge 24
dicembre 2003 n. 350, il deposito dei bilanci e degli altri documenti di
cui all’art. 2435 c.c. puň essere
effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico, da parte degli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, ragionieri e periti
commerciali, muniti di firma digitale e
incaricati dai legali rappresentanti di societŕ.
Gli iscritti ai suddetti albi
possono inoltre richiedere l’iscrizione nel
registro delle imprese di tutti gli altri atti
societari per i quali la stessa sia richiesta
e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio. Questa facoltŕ č limitata alla richiesta di iscrizione, e non si estende alla redazione o
autenticazione degli atti (č possibile che per alcune categorie di atti la
legge non preveda espressamente la redazione da parte del notaio, ma ciň si
desuma a livello interpretativo o dai principi generali).
-
Ai sensi dell’art. 1, comma 2-undecies, del D.L. 24 giugno 2003 n. 143
(in G.U. n. 144 del 24.6.2003), convertito in legge 1 agosto 2003 n. 212 (in
G.U. n. 185 dell’11.8.2003), in assenza di firma digitale si considerano
regolarmente effettuate le formalitŕ indicate al comma 2 dell'articolo 31 della
legge 24 novembre 2000 n. 340, e successive modificazioni (le domande, le denunce e gli atti
che le accompagnano presentate all'ufficio del
registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative), mediante allegazione
degli originali o di copia in forma
cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003. A decorrere dal 1° novembre 2003, quindi, l’unica
modalitŕ di trasmissione degli atti, da
allegare alle suddette denunce, č quella digitale.
Nel medesimo senso ha disposto, per il deposito dei bilanci e degli altri atti
previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, l’art. 8bis del D.L. 24 giugno 2003 n. 147,
convertito in legge 1 agosto 2003 n. 200.
-
Con Decreto direttoriale 31 ottobre 2003 (in
G.U. n. 286 del 10.12.2003) sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare
all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto
informatico.
-
Il procedimento
per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle societŕ commerciali rientra
nell’iniziativa di semplificazione, risultante dal combinato disposto dell’art.
20, comma 8, e punto 94 dell’allegato 1 alla legge 15 marzo 1997 n. 59, e
dell’art. 23, comma 4, secondo periodo, della legge 29 luglio 2003 n. 229 (in
G.U. n. 196 del 25.8.2003).
L’art. 32 del D.L. 30 settembre
2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), come modificato dall’art. 3, comma
125, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, disciplina un nuovo condono edilizio, in sanatoria delle opere esistenti non
conformi alla disciplina vigente. Le condizioni, i limiti e le modalitŕ del
rilascio del titolo abilitativo in sanatoria sono stabilite, oltre che dal
suddetto articolo, anche dalle normative
regionali. - Le disposizioni sul
condono edilizio previste dalla legge 47/1985, nonché dall’art. 39 della legge
724/1994, e successive modificazioni, sono applicabili anche alle opere abusive che risultino ultimate entro il
31 marzo 2003 e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750
mc, nonché alle opere relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a
750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i
3.000 metri cubi. I termini previsti dalle
disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi
come riferiti alla data di entrata in vigore del decreto 269/2003. Per
quanto non previsto dal suddetto decreto si
applicano, ove compatibili, le disposizioni
di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39 (art. 32, commi 25 e seguenti).
-
La domanda di
sanatoria, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, deve
essere presentata al comune competente, a
pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di
cui al modello allegato al decreto, alla documentazione di cui al comma 35 ed a
quella eventualmente prescritta da leggi regionali (art. 32, comma 32).
-
Non si applicano
le disposizioni sull’abuso di necessitŕ, e quindi sulla riduzione dell’oblazione per
l’abitazione principale, e conseguenti disposizioni
in caso di rivendita dell’immobile condonato entro i dieci anni (art. 32,
comma 39).
-
Il pagamento degli oneri di concessione, la
presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in
catasto, della denuncia ai fini ICI, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini
della tassa rifiuti e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale
data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti
l'oblazione dovuta non č stata interamente corrisposta o č stata determinata in
forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo
edilizio sono assoggettate alle sanzioni previste dalla legge (art. 32, comma
37). Ciň significa che, qualora il versamento
dell’oblazione non sia effettuato entro il
30 settembre 2004, gli effetti della domanda di sanatoria vengono meno, e quindi il bene non sarŕ piů
alienabile, a meno che il Comune abbia
successivamente rilasciato il provvedimento abilitativo in sanatoria.
-
Dal momento
della presentazione della domanda di sanatoria e fino al rilascio del provvedimento abilitativo, ai fini
dell’alienabilitŕ del fabbricato si applica l’art. 2, comma 58, della legge
23 dicembre 1996, n. 662; con la conseguenza che nell’atto devono essere indicati, a pena di nullitŕ, gli estremi della
domanda, gli estremi del versamento dell’oblazione e degli oneri concessori, l’eventuale parere favorevole dell’autoritŕ
preposta alla tutela dei vincoli o l’attestazione dell’avvenuta richiesta del
parere, la dichiarazione di parte che il Comune non ha emesso il provvedimento
di sanatoria.
-
Il comma 43 dell’art. 32 in oggetto modifica
l’art. 32 della legge 47/1985, relativamente alle opere eseguite in zone
soggette a vincoli. In particolare, ora il
mancato parere entro i 180 giorni ha in via generalizzata valore di silenzio rifiuto. La nuova disciplina si
applica a qualsiasi condono, e non solo a quello disciplinato dal D.L.
269/2003.
-
Le modifiche apportate dalla disciplina in
oggetto, concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23
dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande giŕ presentate ai sensi
delle predette leggi (art. 32, comma 43-bis).
-
Per le opere
eseguite da terzi su aree di proprietŕ dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione delle
opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo,
lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente č subordinato al rilascio della disponibilitŕ da parte dello Stato
proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietŕ dell'area appartenente al patrimonio
disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero
a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio
indisponibile dello Stato. La relativa domanda deve essere presentata
dall’interessato entro il 31 marzo 2004. La
disponibilitŕ alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. Resta ferma la necessitŕ di assicurare,
anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei
provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero
accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio. Le procedure
di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono
essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da
parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato
dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la
presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio
in sanatoria sulla quale č intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione
dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato, per le quali č stato rilasciato il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle
procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime (art. 32, commi da 14 a 19-bis).
-
Per le opere
eseguite da terzi su aree di proprietŕ di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che
abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria č subordinato anche alla
disponibilitŕ dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su
cui insiste la costruzione. La disponibilitŕ all'uso del suolo, anche se
gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali
proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. L'atto di
disponibilitŕ, regolato con convenzione di
cessione del diritto di superficie per una
durata massima di anni sessanta, č stabilito dall'ente proprietario non
oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato (nuovo art.
32, comma 5, della legge 47/1985, come modificato dal comma 43 dell’art. 32 in
oggetto).
-
La legge di conversione del d.l.
269/2003 ha abrogato il comma 49 dell’art.
32, che aveva previsto la necessitŕ di indicazione delle dichiarazioni relative alla costruzione dei fabbricati anche negli atti mortis causa. La disposizione č
quindi venuta meno retroattivamente (art. 77, comma 3, della Costituzione).
Il Ministero degli Affari Esteri,
Servizio contenzioso diplomatico e dei trattati, ufficio I, con nota n.
691/4813 del 17 novembre 2003, ha chiarito che all'art.
16 delle Preleggi si puň ricorrere soltanto in assenza di un accordo internazionale, tenuto conto
dell'ultima parte del disposto del 1° comma del medesimo art. 16 e dell'art.
10, comma 2 della Costituzione che prevede che la condizione dello straniero č
regolata dalla legge secondo le norme ed i trattati internazionali. Tra i
suddetti trattati sono stati espressamente richiamati gli Accordi sulla promozione e protezione degli investimenti (relativamente agli Stati europei, cfr. le convenzioni
indicate nel mio Formulario notarile
commentato, vol. III, tomi 1 e 2, Giuffré 2003). Il Ministero ha quindi
chiarito che le Schede, pubblicate sul sito
Internet “http://www.esteri.it/polestera/italstra/indexrecipr.htm”
dovranno essere aggiornate (e non sono
quindi da considerarsi piů attuali).
L’art. 174 del D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (in G.U. n. 174 del 29.7.2003) con cui č stato approvato il nuovo Codice
in materia di protezione dei dati personali, modifica
gli articoli 490 e 570 del codice di procedura civile. Piů precisamente, ai
sensi dell’art. 174, comma 9, all'articolo 490, terzo comma, del codice di
procedura civile č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'avviso č
omessa l'indicazione del debitore»; ai sensi dell’art. 174, comma 10,
all'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «del debitore,»
sono soppresse e le parole da: «informazioni» fino alla fine sono sostituite
dalle seguenti: «informazioni, anche relative alle generalitŕ del debitore,
possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse». Ne consegue che sia negli avvisi
d’asta, sia nell’avviso dell’offerta piů alta a seguito di aumento del sesto, non potrŕ piů essere indicato
il nominativo del debitore. Deve inoltre ritenersi che sia vietata la pubblicazione integrale di quegli altri atti della procedura (certificazioni
notarili, perizie, ecc.) da cui possa evincersi
il nome del debitore. Per contro, la cancelleria del tribunale puň fornire
informazioni anche relative alle generalitŕ del debitore. Poiché il notaio
delegato ex art. 591-bis sostituisce, tra l’altro, il
cancelliere, deve ritenersi che informazioni estese alle generalitŕ del debitore possano
essere fornite a richiesta anche da esso
notaio delegato.
Con D.M. 1 dicembre 2003 (in G.U.
n. 286 del 10.12.2003), il saggio d’interesse legale, di cui all’art. 1284
c.c., č stato fissato, con decorrenza dal 1°
gennaio 2004, nella misura del 2,5%.
La
cronistoria del saggio legale č pertanto la seguente:
- 5%
dal 20 aprile 1942 al 15 dicembre 1990;
- 10%
dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996, per effetto dell’art. 1 della legge
26 novembre 1990 n. 353;
- 5%
dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, per effetto dell’art. 2, comma 185,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
- 2,5%
dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, per effetto del D.M. 10 dicembre 1998
(in G.U. n. 289 dell’11.12.1998);
- 3,5%
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, per effetto del D.M. 11 dicembre 2000
(in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2000);
- 3%
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, per effetto del D.M. 11
dicembre 2001 (in G.U. n. 290 del
14.12.2001);
- 2,5%
dal 1° gennaio 2004, per effetto del D.M. 1 dicembre 2003 (in G.U. n. 286 del
10.12.2003).
Con D.M. 18 dicembre 2003 (in
G.U. n. 300 del 29.12.2003) sono stati adeguati, entro il 31 dicembre 2003, i
coefficienti per la determinazione degli usufrutti a vita e delle rendite o pensioni
vitalizie, allegato al D.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 3, comma 164,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
La rilevazione dei tassi medi ai
fini dell’applicazione della legge sull’usura e’
stata effettuata, da ultimo:
- con D.M. 19 settembre 2003 (in
G.U. n. 226 del 29.9.2003); - con D.M. 18 dicembre 2003 (in G.U. n. 300 del
29.12.2003).
A seguito di quest’ultimo
provvedimento, il limite di liceita’
degli interessi pattuiti a fronte di un mutuo sara’
– dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 – del 6,36 %;
relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sara’
invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 14,25
%.
Si richiamano le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio, dettate con
Provvedimento della Banca d’Italia in data 8 gennaio 2003 (in G.U. n. 5
dell’8.1.2003).
L’art. 1, comma 2, del D.M. 19
settembre 2003, e del D.M. 18 dicembre 2003, precisa che i tassi non sono
comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata
(commissione oggetto di autonoma rilevazione).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1,
comma 1, del presente decreto non sono
comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica
condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano
dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni
facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento č mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Ciň significa che il tasso di mora per i mutui č pari mediamente al 9,51%.
Giusto il comunicato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 12 luglio 2003 (in G.U. n. 160 del
12.7.2003), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 9
ottobre 2002 n. 231, al netto della maggiorazione ivi prevista, č pari al 2,10%
per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2003. Dovendosi applicare, ai sensi del
suddetto 1° comma dell’art. 5, la maggiorazione del 7%, il tasso d’interesse di
mora applicabile e’ pari al 9,10 %.
Da segnalare la modifica apportata nel t.u.i.r.
(d.p.r. 917/1986) dal D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344. In particolare, il nuovo
art. 109, comma 7, del t.u.i.r. modifica la
disciplina del reddito d’impresa,
disponendo che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito
nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti, e quindi secondo il principio di cassa. A norma
dell’art. 4, lettera i), del d. lgs.
344/2003, questa modifica č retroattiva, e si applica quindi a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’8 agosto 2002 (data di entrata in vigore
della nuova disciplina degli interessi di mora).
Con Provvedimento della Banca
d’Italia del 25 luglio 2003 (in G.U. n. 191 del 19.8.2003), attuativo della
deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 (in G.U. n. 72 del 27.3.2003), in vigore dal 1° ottobre 2003, sono state
dettate nuove disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Da rilevare
che l’art. 117, comma 8, del D. Lgs. 385/1993, conferisce alla Banca d’Italia il
potere di prescrivere che determinati contratti abbiano un contenuto tipico
determinato, precisando che i contratti
difformi sono nulli.
In particolare, in base al
Provvedimento sopra citato:
-
prima della
conclusione del contratto, l'intermediario consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia
completa del testo contrattuale idonea per la stipula; l'intermediario
acquisisce un'apposita attestazione in
calce allo schema contrattuale nella quale il
cliente dichiara se intende avvalersi o
meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del
contratto, l'attestazione č conservata dall'intermediario; non č quindi richiesto che
l’attestazione compaia nel contratto (sez. 2, punto 7);
-
al contratto č unito un documento di sintesi, volto a fornire al cliente una chiara evidenza
delle piů significative condizioni contrattuali ed economiche; il documento di
sintesi costituisce il “frontespizio del contratto”. Questa disposizione č
inserita nella sezione relativa all’informazione precontrattuale (sez. 2, n.
8); inoltre, nei contratti stipulati a ministero di notaio l’esigenza di
informazione č assolta a mezzo della consulenza qualificata del notaio
medesimo; sembra quindi che la previsione non possa ritenersi ricompresa tra
quelle, attinenti alla forma ed al
contenuto, che determinano nullitŕ del contratto;
-
il contratto e il documento di sintesi della
presente sezione riportano un «indicatore
sintetico di costo» (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul
tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. bancario
e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto mutui ed
altri finanziamenti (sez. 2, n. 9);
-
i contratti sono redatti per iscritto; nel caso
di inosservanza della forma prescritta il contratto č nullo, ma la nullitŕ puň
essere fatta valere solo dal cliente (sez. 3, punto 2);
-
i contratti indicano il tasso d'interesse [31] e
ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito,
gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti
all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente. Nel caso in cui il contratto contenga clausole
di indicizzazione a determinati parametri (esempio, EURIBOR,
I.R.S.
o altri), č indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto. La possibilitŕ di variare in senso sfavorevole al
cliente il tasso d'interesse e ogni altro
prezzo e condizione deve essere espressamente
indicata nel contratto con clausola approvata specificatamente dal cliente. Nel
caso in cui alcuni degli elementi che concorrono
alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o
dall'andamento di valute ad una data futura
ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del
contratto scritto, nello stesso devono essere
in ogni caso indicati gli elementi per la
determinazione delle suddette componenti di costo.
Con particolare riferimento ai tassi di
interesse, i contratti indicano la periodicitŕ
di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua,
tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione
degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto (sez. 3, punto 9).
L’art. 27 del D.L. 30 settembre
2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003) detta nuove disposizioni sulla verifica dell’interesse culturale dei beni di proprietŕ pubblica. Detta
verifica, relativa alla sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico di detti beni, č effettuata dalle
soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui i beni appartengono
(comma 2).
Le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle cittŕ metropolitane, ai comuni e ad
ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del d. lgs. 29 ottobre
1999 n. 490 (testo unico sui beni culturali), sono
sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica
(comma 1). Per converso, qualora nei beni sottoposti a verifica non sia stato
riscontrato l'interesse culturale, gli stessi sono escluse dall'applicazione
delle disposizioni di tutela di cui al suddetto d. lgs. 490/1999. Presupposto della nuova normativa č che,
obiettivamente, i beni in oggetto rientrino
tra quelli previsti dall’art. 2 del T.U. (trattandosi di immobili, quindi, vi rientrano solo quelli che
presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico (la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni), nonché gli immobili che, a causa del loro riferimento con la
storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in
genere, rivestono un interesse particolarmente importante). Ne consegue che devono ritenersi comunque commerciabili, a
prescindere dalla verifica, gli immobili
che, ictu oculi, non presentino le suddette caratteristiche (ad esempio, fabbricati di nuova
costruzione). Conforta tale interpretazione il fatto che la legge di conversione ha eliminato il comma 5
dell’art. 27, che espressamente prevedeva la
libera alienabilitŕ solo dei beni per cui
vi fosse stato un esito negativo della verifica.
L'accertamento
positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo
unico, ed č trascritto presso l’ufficio dei
registri immobiliari, nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo
unico.
Tutte le disposizioni sopra
descritte si applicano anche qualora i soggetti cui i beni appartengono mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica (es., privatizzazione).
-
Ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. 24 giugno 2003 n. 143, convertito in legge 1 agosto
2003 n. 212, entrato in vigore il 12.8.2003,
le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il
demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultino interessate dallo sconfinamento di
opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su
fondi attigui di proprietŕ altrui, in forza di licenze o concessioni
edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute
area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura
della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto
legittimato che ne faccia richiesta.
L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di
sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrŕ comprendere, alle
medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri
dai confini dell'opera. Il suddetto articolo non si applica, comunque, alle
aree sottoposte a vincolo culturale o ambientale. Se il soggetto interessato non
presenta la domanda di acquisto entro il termine prescritto dalla norma, o non aderisce all’invito effettuato
dall’amministrazione, la porzione dell'opera
insistente sulle aree di proprietŕ dello
Stato č da questo acquisita a titolo gratuito.
-
Gli articoli 26, 28, 29 e 30 del D.L. 30
settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24
novembre 2003 n. 326 (in G.U.
n. 274 del 25.11.2003), ha
modificato la disciplina in materia di
alienazione di immobili pubblici,
contenuta principalmente nel D.L. 25 settembre 2001 n. 251, convertito in legge
23 novembre 2001 n. 410, e nell’art. 15 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
- Altre modifiche sono contenute
nell’art. 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.
Con legge 9 gennaio 2004 n. 6 (in
G.U. n. 14 del 19.1.2004), in vigore dal 19 marzo 2004, introduce la nuova figura
dell’amministratore di sostegno, a tutela delle
persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, anche se non
incapaci di intendere e di volere (ad
esempio, persone anziane non in grado di provvedere da sole alla cura dei
propri interessi). Sono stati quindi introdotti i nuovi articoli 404 e seguenti
del codice civile. Di seguito si illustrano molto sinteticamente i principali
contenuti della nuova disciplina. - La persona che, per effetto di una infermitŕ ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilitŕ, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puň essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del
luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.).
-
Il ricorso
per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno puň essere proposto dallo
stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero
da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417 c.c., nonché dai responsabili
dei servizi sanitari e sociali (art. 406 c.c.).
-
Il giudice tutelare provvede alla nomina con
decreto immediatamente esecutivo; puň essere nominato anche un amministratore
di sostegno provvisorio, con indicazione degli atti che lo stesso č autorizzato
a compiere. Il decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno indica, tra
l’altro, l’oggetto dell’incarico e degli atti
che l’amministratore di sostegno ha il
potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti che
il beneficiario puň compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 405 c.c.). Il beneficiario conserva invece la capacitŕ di agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l’assistenza
necessaria dell’amministratore di sostegno (art. 409 c.c.).
-
E’ istituito presso la cancelleria del tribunale
un apposito registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale sono
annotati i provvedimenti di apertura e chiusura, ed ogni provvedimento adottato
nel corso dell’amministrazione (artt. 47 e 49-bis disp. att. c.c.; art. 405 c.c.).
-
La scelta
dell’amministratore di sostegno, effettuata dal giudice tutelare, puň
essere effettuata a favore della persona
designata dallo stesso interessato, in
previsione della propria eventuale futura incapacitŕ, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; in mancanza,
ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puň designare con
decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il
giudice tutelare puň individuare, tra gli altri, anche il soggetto designato dal genitore
superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo
comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme (art. 408
c.c.).
-
Si applicano, tra l’altro, le disposizioni degli
artt. 374 ss. (riguardanti le autorizzazioni giudiziali
richieste per il compimento di atti di straordinaria amministrazione), con la precisazione che la competenza appartiene
comunque al giudice tutelare (art. 411, comma 1, c.c.).
-
Si applicano le norme
sull’incapacitŕ a ricevere per testamento o donazione,
contenute negli articoli 596, 599 e 779 c.c.; tuttavia
sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore
dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del
beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla
funzione in quanto con lui stabilmente convivente (art. 411, commi 2 e 3,
c.c.).
-
Gli atti
compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di
legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri
conferitigli dal giudice, nonché gli atti compiuti personalmente dal
beneficiario in violazione delle disposizioni sull’amministrazione, sono annullabili nel termine di cinque anni dalla
cessazione dell’amministrazione (art. 412 c.c.).
-
Sono state in parte modificate anche le
disposizioni su interdizione e inabilitazione: nella sentenza che pronuncia
l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autoritŕ
giudiziaria, puň stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione
possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza
del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano
essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore (art. 427,
comma 1, c.c.).
-
Gli atti e i
provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo
del codice civile (tra cui č compresa l’amministrazione di sostegno) non sono soggetti all’obbligo di registrazione e
sono esenti dal contributo unificato
per gli atti giudiziari (art. 46-bis
disp. att. c.c.). Tra detti atti rientrano anche l’atto
pubblico e la scrittura privata autenticata con cui viene designato
l’amministratore di sostegno, o viene revocata la designazione.
Con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(in G.U. n. 174 del 29.7.2003) č stato approvato il nuovo Codice in materia di
protezione dei dati personali. Si evidenziano, di seguito, le disposizioni piů
significative:
-
il nuovo codice sulla privacy entra in vigore il 1°
gennaio 2004 (art. 186); - il trattamento
di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali č soggetto all'applicazione del codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema
di responsabilitŕ e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31 (art. 5, comma 3);
-
gli artt. 31 e seguenti (Capo II) disciplinano
le misure
di sicurezza obbligatorie. I titolari
del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel suddetto Capo II, o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali (art. 33);
-
il trattamento
di dati personali effettuato con strumenti elettronici č consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B) al codice (aggiornato periodicamente con decreto ministeriale), misure minime di sicurezza consistenti
nell’autenticazione informatica, nell’adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione, nell’utilizzazione di un sistema di
autorizzazione, nell’aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ŕmbito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici; nella protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici; nell’adozione di procedure
per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilitŕ dei
dati e dei sistemi; nella tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza (art. 34);
-
l’art. 35 prevede che il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici č consentito
solo se sono adottate le seguenti misure
minime di sicurezza: aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unitŕ
organizzative; previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad
accesso selezionato e disciplina delle modalitŕ di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati;
-
le misure minime di sicurezza di cui agli
articoli da 33 a 35 e all'allegato B)
che non
erano previste dal D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318, devono essere adottate entro il 30 giugno 2004. Il titolare che al 1° gennaio
2004 dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non
consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di
cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalitŕ tecniche di cui
all'allegato B), descrive le medesime
ragioni in un documento a data certa da conservare presso
la propria struttura, ed adotta ogni possibile misura di sicurezza in
relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla
base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento
dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i
medesimi strumenti al piů tardi entro un
anno dall'entrata in vigore del codice (art. 180);
-
chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime di sicurezza previste č punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro
(art. 169);
-
l’interessato, i cui dati sono oggetto di
trattamento, ha diritto di ottenere informazioni
sul trattamento medesimo, ed ha diritto di
opporsi al trattamento stesso, nonché quello di ottenere rettifica e
cancellazione dei dati raccolti in violazione di legge (art. 7);
-
i diritti di cui al precedente art. 7 non
possono essere esercitati se i dati sono trattati, tra l’altro, per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado (art. 8);
-
nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
l'interessato puň conferire, per iscritto, delega
o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi; l'interessato
puň, altresě, farsi assistere da una persona di fiducia (art. 9, comma 2);
-
i dati personali oggetto di trattamento devono
essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati,
in mancanza non possono essere utilizzati (art. 11, comma 1, lettera e);
-
il Garante promuove nell'ŕmbito delle categorie
interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori (art. 12);
-
l'interessato
o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto in ordine a tutte le circostanze rilevanti ai fini del trattamento, dettagliatamente
elencate dalla legge. Se i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui sopra, comprensiva delle categorie di dati trattati, č data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando č
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione; ciň non č necessario
quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria (art. 13);
-
gli artt. 18 e seguenti disciplinano il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, ai quali lo stesso č
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Nei casi
in cui una disposizione di legge specifica la finalitŕ
di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento č consentito solo in riferimento ai tipi
di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne
effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalitŕ perseguite nei
singoli casi, con atto di natura regolamentare; si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivitŕ dei soggetti pubblici dirette all'applicazione delle
disposizioni in materia di tributi,
nonché quelle dirette alla conservazione dei
registri immobiliari (art. 66). Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari č consentito, fermo restando quanto sopra precisato, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente
(art. 19, comma 1). Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici č
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante (art. 21). Il trattamento dei dati
giudiziari č equiparato a quello dei dati
sensibili per diversi aspetti (art. 22). Tra l’altro, i dati giudiziari contenuti
in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni che diano analoghe garanzie;
-
il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici č
ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato; consenso disciplinato dagli artt. 23 e seguenti. Detto consenso non č richiesto quando il trattamento č
necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché quando “riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalitŕ che le leggi,
i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilitŕ e
pubblicitŕ dei dati”; e quando riguarda dati relativi allo svolgimento di
attivitŕ economiche (art. 24);
-
la comunicazione e diffusione dei dati sono
vietate, tra l’altro, per finalitŕ diverse da quelle indicate nella
notificazione del trattamento, ove prescritta (art. 25);
-
il trattamento
di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici č
consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante (art. 27);
-
gli artt. 29 e 30 disciplinano le figure del
responsabile e degli incaricati del trattamento;
-
il titolare
notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda
dati particolarmente rilevanti; tra i quali sono compresi “dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilitŕ economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti
illeciti o fraudolenti” (art. 37); la notificazione del trattamento č
presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a
prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da
effettuare, e puň anche riguardare uno o piů trattamenti con finalitŕ correlate
(art. 38). Per
i trattamenti iniziati prima del 2004, la notificazione
deve essere effettuata entro il 30 aprile 2004 (art. 181); - gli artt.
46 e seguenti disciplinano il trattamento dei
dati giudiziari; tra i titolari di tali trattamenti rientrano gli uffici
giudiziari di ogni ordine e grado (art. 46, comma 1); puň probabilmente ritenersi ricompreso tra i titolari il notaio delegato ex
art. 591-bis c.p.c. In relazione
ai suddetti trattamenti, non si applicano,
se il trattamento č effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti
disposizioni del codice, gli articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45, e gli articoli da 145 a 151. A tal fine, si
intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie
(art. 47). E’ prevista, sul punto, l’emanazione di disposizioni ministeriali di
attuazione (art. 49);
-
l’interessato puň chiedere che sia apposta a
cura della cancelleria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in
qualsiasi forma, per finalitŕ di informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalitŕ e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento. Fuori dai casi indicati,
comunque, č ammessa la diffusione in ogni forma
del contenuto anche integrale di sentenze e
di altri provvedimenti giurisdizionali (art. 52);
-
i presupposti, le modalitŕ, i limiti per
l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali,
e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto
1990 n. 241 (art.
59);
-
il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri,
elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici (art. 61);
-
gli artt. 153 e seguenti disciplinano l’ufficio
del Garante per la protezione dei dati
personali; in particolare, per l'espletamento dei propri compiti il Garante puň richiedere al titolare, al responsabile,
all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti (art. 157), e puň disporre accessi a banche di
dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al
controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali, avvalendosi a tal uopo anche di altri organi dello Stato (art. 158);
-
gli artt. 161 e seguenti disciplinano le sanzioni amministrative per la violazione
degli obblighi previsti dal codice (sono sanzionate, tra l’altro, l’omessa o
inidonea informativa all’interessato, e l’omessa notificazione al Garante). Gli
artt. 167 e seguenti prevedono le fattispecie di reato
(tra cui sono compresi le false dichiarazioni al Garante, e l’omessa adozione di misure minime di sicurezza);
-
il rilascio di
estratti per copia integrale degli atti di stato civile č consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante
l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una
situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla
formazione dell'atto (art. 177).
In data 30 giugno 2003 č entrato in vigore il testo unico sulle
espropriazioni per pubblica utilita’, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, pubblicato sul
Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 189 del 16.8.2001 (termine stabilito
dall’art. 3 del D.L. 20 giugno 2002 n. 122, come modificato con la legge di
conversione 1 agosto 2002 n. 185).
Il testo unico č quello
risultante dalle modificazioni risultanti dall’avviso di rettifica (G.U.
14.9.2001 n. 214), e dal successivo D. Lgs. 27
dicembre 2002 n. 302 (in G.U. n. 17 del
22.1.2003), emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 4,
della legge 1 agosto 2002 n. 166, e della successiva proroga disposta dall’art.
7-bis del D.L. 25 ottobre 2002 n. 236
(in G.U. n. 254 del 29.10.2002), convertito, con modificazioni, in legge 27
dicembre 2002 n. 284 (in G.U. n. 303 del 28.12.2002), a fini di adeguamento
alla normativa in materia di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (legge Lunardi).
Da ultimo, si segnalano gli avvisi di rettifica, pubblicati sulla G.U. n. 173 del
28 luglio 2003, e sulla G.U. n. 231 del 4
ottobre 2003, che incidono sulla determinazione e sul pagamento dell’indennitŕ
di espropriazione, in particolare nei casi di cessione
volontaria.
Con D.M. 26 giugno 2003 n. 201
(in G.U. n. 179 del 4.8.2003) č stato approvato il regolamento relativo al
procedimento di accertamento degli illeciti delle persone giuridiche, societŕ e
associazioni, in attuazione del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
A norma dell’art. 7 del D.L. 30
settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24
novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societŕ o enti con personalitŕ
giuridica sono esclusivamente a carico
della persona giuridica, con esclusione
quindi di una responsabilitŕ degli
amministratori dell’ente. Tale disposizione si applica alle violazioni non
ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data
di entrata in vigore del presente decreto. In detti casi le disposizioni di cui
al d. lgs. n. 472/1997 si applicano in quanto compatibili.
L’art. 3, commi da 108 a 115,
della legge 24 dicembre 2003 n. 350 prevede l’istituzione di un Fondo per
l’edilizia a canone speciale, ai fini dell’attuazione di programmi finalizzati
alla costruzione e recupero di unitŕ immobiliari nei Comuni ad alta tensione
abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a
canone speciale. L’attuazione di tali programmi presuppone la stipula di una convenzione tra le imprese di costruzione ed il Comune, “la cui efficacia č
soggetta alla condizione sospensiva della
relativa trascrizione nei registri immobiliari” (art. 3, comma 112).
L’art. 7 del D.L. 24 dicembre 2003 n. 354 (in G.U. n. 300
del 29.12.2003) dispone che la sottoposizione a procedura concorsuale delle societa' autorizzate
alla concessione di finanziamenti sotto
forma di locazione finanziaria
non e' causa di scioglimento dei contratti di
locazione finanziaria, inclusi quelli
a carattere traslativo ne'
consente agli organi
della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facolta'
di acquistare, alla scadenza, la proprieta' del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.
L’art. 14 del D.L. 30 settembre
2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), ha modificato gli artt. 113 e 113-bis del T.U. sugli enti locali (d. lgs.
18 agosto 2000 n. 267), innovando anche la disciplina delle societŕ con
partecipazione degli enti pubblici locali.
L’art. 2, comma 31, della legge
24 dicembre 2003 n. 350, estende le disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche alle associazioni
bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini
di lucro.
-
Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
suddette associazioni, purche’ si tratti di atti
connessi direttamente allo svolgimento dell’attivita’,
sono soggetti
ad imposta di registro in misura fissa.
-
Si applica anche il n. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 642/1972: conseguentemente, in
base al quale sono esenti in modo assoluto da
imposta di bollo gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in
essere o richiesti ...” dalle associazioni suddette.
-
Si applica poi l’art. 13-bis del D.P.R. 641/1972, con la conseguenza che sono esenti da tasse sulle concessioni governative
gli atti e i provvedimenti concernenti le suddette associazioni. L’esenzione
comprende, tra l’altro, le concessioni governative per le vidimazioni dei libri sociali.
L’articolo 2, comma 24, della
legge 24 dicembre 2003 n. 350 proroga al 31
dicembre 2005 l’agevolazione – prevista
dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 – per gli atti di
riordino delle IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) in
persone giuridiche – associazioni o fondazioni – di diritto privato (esenzione
dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali).
Con D.M. 18 luglio 2003 n. 266
(in G.U. n. 218 del 19.9.2003) č stata disciplinata l’iscrizione nell’anagrafe unica delle Onlus, istituita ai sensi
dell’art. 11, comma 1, del d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L’ente usufruisce
delle agevolazioni fiscali previste dal d.
lgs. 460/1997 per effetto dell’iscrizione nella suddetta anagrafe. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Se la comunicazione č effettuata
entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 1, del d.
lgs. 460/1997 (decorrente dall’inizio dell’attivitŕ prevista all’art. 10), gli
effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione.
Parallelamente, se successivamente, per il venir meno dei requisiti previsti,
viene effettuata la cancellazione dall’anagrafe delle Onlus, la stessa perde il diritto ai suddetti benefici fiscali. Se la cancellazione consegue
all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di
uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10, si ha la decadenza dalle agevolazioni fiscali
fruite; qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di
uno o piů requisiti, la Onlus decade dalle agevolazioni fiscali fruite
successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno. Le
Onlus che avessero in precedenza effettuato la prescritta comunicazione
dovevano integrarla, secondo le nuove disposizioni, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento; ciň č condizione
necessaria per beneficiare delle
agevolazioni previste dal suddetto decreto.
Con D.M. 14 novembre 2003 n. 104700
(in G.U. n. 275 del 26.11.2003) sono stati modificati i requisiti degli
intermediari finanziari che svolgono attivitŕ di rilascio di garanzie nei
confronti del pubblico. Il termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni č
fissato in novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Con D. Lgs. 10 settembre 2003 n.
276 (in G.U. n. 235 del 9.10.2003), č stata attuata la delega in tema di
occupazione e di mercato del lavoro (c.d. riforma Biagi), di cui alla legge 14
febbraio 2003 n. 30.
Di rilievo la disposizione
dell’art. 4, che prevede la costituzione delle nuove agenzie per il lavoro, da iscriversi in apposito albo (agenzie di
somministrazione del lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del
personale, di supporto alla ricollocazione professionale). L’articolo 5
disciplina la forma delle relative societŕ,
la relativa sede, i requisiti degli amministratori, l’oggetto sociale, il
capitale minimo ed altri requisiti.
Da segnalare altresě l’art. 32,
che modifica l’art. 2112 del codice civile,
relativo ai diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento di azienda (č precisato, tra l’altro, che la norma si applica
anche al caso di fusione tra enti
collettivi), ovvero in caso di appalto
effettuato mediante utilizzo dell’azienda,
sostituendo il quinto comma ed aggiungendo un ultimo comma.
Gli articoli 70 e seguenti
disciplinano le prestazioni di lavoro
occasionale di tipo accessorio. L’art. 46 modifica la disciplina del lavoro a tempo parziale,
contenute nel d. lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, e successive modificazioni. Gli
artt. 47 e seguenti contengono una nuova disciplina del contratto di apprendistato. Gli artt. 54 e seguenti disciplinano i contratti di inserimento.
Ai sensi dell’art. 61, ferma
restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e
senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile devono essere riconducibili a uno o piů progetti specifici o
programmi di lavoro. A norma dell’art. 69, i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto. Qualora venga accertato dal giudice
che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare
un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra
le parti. A norma dell’art. 86, comma 1, le collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono
essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino
alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2,
al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione
in partecipazione resi senza una effettiva
partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai
contratti collettivi per il lavoro
subordinato. Parallelamente, l’art. 43 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269
(in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in
G.U. n. 274 del 25.11.2003) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che i
soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione, conferiscono
prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro
autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del T.U.I.R., sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli
albi professionali, all'iscrizione in
un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invaliditŕ, la
vecchiaia ed i superstiti.
Con Regolamento CE n. 1435/2003
del 22 luglio 2003 (in G.U.C.E. n. L207 del 18.8.2003) e’
stato approvato lo statuto della societŕ
cooperativa europea. Detto regolamento
si applica con decorrenza dal 18 agosto 2006.
L’articolo 2, comma 25, della legge
24 dicembre 2003 n. 350 proroga le disposizioni in tema di rivalutazione dei
beni d’impresa, giŕ contenute nell’art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 342
(avente ad oggetto i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla
cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitŕ di impresa, nonché le
partecipazioni in societŕ controllate e in societŕ collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni); ciň purché
detti beni risultino dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre
2002.
Il D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 215
(in G.U. n. 186 del 12.8.2003) attua la direttiva 2000/43/CE per la paritŕ di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica.
E’ vietata, tra l’altro (art. 2,
comma 1, lett. b), la discriminazione indiretta, che si realizza quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto,
un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od
origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, il
suddetto decreto legislativo non riguarda le
differenze di trattamento basate sulla
nazionalitŕ e non pregiudica le disposizioni
nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso
all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi
e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato
in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.
E’ prevista la tutela
giurisdizionale dei diritti nascenti dal suddetto decreto (art. 4). Legittimati
ad agire sono in forza di delega, rilasciata, a
pena di nullitŕ, per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del
soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in
un apposito elenco approvato con decreto ministeriale
(art. 5).
A norma dell’art. 6, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunitŕ, e' istituito il registro
delle associazioni e degli enti che
svolgono attivitŕ nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione
della paritŕ di trattamento. Ai fini dell’iscrizione in detto registro, č
necessaria la costituzione, per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata, da
almeno un anno e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e
preveda come scopo esclusivo o preminente
il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della paritŕ di trattamento, senza fine di lucro.
Con D.L. 23 dicembre 2003 n. 347
(in G.U. n. 298 del 24.12.2003) sono state dettate disposizioni
integrative e correttive
della normativa vigente (d. lgs. 8 luglio 1999 n. 270, c.d.
Prodi-bis) in
materia di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi
procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivitŕ industriali
senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e l’occupazione. Di
particolar rilievo la figura del commissario
straordinario (art. 3), il quale puň, su autorizzazione
del ministro per le attivitŕ produttive, compiere operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di
rami di aziende dell'impresa qualora esse siano finalizzate alla
ristrutturazione dell'impresa o del gruppo (art. 5).
L’art. 13 del D.L. 30 settembre
2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), contiene una nuova disciplina dei
consorzi fidi, o “confidi”, che svolgono l'attivitŕ di garanzia collettiva dei
fidi.
L’art. 9 del D.L. 24 giugno 2003
n. 147, convertito in legge 1 agosto 2003 n. 200, ha prorogato al 30 giugno 2004 il termine, previsto dall’art. 26, comma
7, del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, per la trasformazione
delle associazioni di produttori agricoli,
riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, in societŕ di
capitali, cooperative o consorzi con attivitŕ esterna.
Gli
atti e le formalitŕ posti in essere ai fini della trasformazione sono
assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta
sostitutiva determinata nella misura di
euro 516,46.
L’art. 5 del D.L. 30 settembre
2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), ha previsto la trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in societŕ per azioni. Con D.M. 5 dicembre 2003
(in G.U. n. 288 del 12.12.2003) sono state dettate disposizioni attuative per
la suddetta trasformazione.
Nuove norme sull’alienazione di partecipazioni
pubbliche sono dettate dall’art. 3, commi da 218 a 222, della legge 24 dicembre
2003 n. 350.
L’art. 3, commi da 227 a 231,
della legge 24 dicembre 2003 n. 350, dettano nuove disposizioni sui poteri
speciali attribuiti allo Stato nelle societŕ con partecipazione statale,
disponendo l’adeguamento dei relativi statuti.
Con Deliberazione della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione in data 4 dicembre 2003 (in G.U. n.
291 del 16.12.2003) č stato approvato il regolamento per le modifiche degli
statuti dei fondi pensione, ai sensi dell’art. 18 del d. lgs. 21 aprile 1993 n.
124.
Con legge 15 ottobre 2003 n. 289
(in G.U. n. 251 del 28.10.2003) č stato modificato l’art. 70 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitŕ
e della paternitŕ, di cui al d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
Con Provvedimento del direttore
dell’agenzia delle entrate del 23 ottobre 2003 (in G.U. n. 264 del 13.11.2003)
č stato individuato nel direttore regionale delle entrate l’organo competente a
stabilire, di ufficio o su istanza dell'interessato, il domicilio fiscale del
contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della
sede legale.
L’art. 23, comma 7, della legge
29 luglio 2003 n. 229 (in G.U. n. 196 del 25.8.2003) ha soppresso, nell’allegato “A” alla legge 24 novembre 2000 n. 340, la previsione relativa alla semplificazione di
alcuni procedimenti (procedimento per la
conservazione e la pubblicitŕ dei testamenti; procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture
contabili, abolizione dell'obbligo di
vidimazione o estensione della facoltŕ di vidimazione
agli uffici del giudice di pace e ai comuni; comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati).
L’art. 6 della legge 31 ottobre
2003 n. 306 (in G.U. n. 266 del 15.11.2003) ha modificato l’art. 5 della legge
notarile (n. 89 del 1913), estendendo a tutti i cittadini
di Stati membri dell’Unione europea la possibilitŕ di partecipare al
concorso di nomina a notaio.
La Corte Costituzionale, con
ordinanza 13 febbraio 2003 n. 52 (in G.U. n. 7, prima serie speciale, del
19.2.2003) ha escluso la legittimazione del
notaio a proporre questione di legittimitŕ
costituzionale, escludendo la natura giurisdizionale in senso lato
dell’attivitŕ notarile.
L’art. 33 del D.L. 30 settembre
2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003) prevede il concordato fiscale preventivo, per il periodo d’imposta in corso al
1° gennaio 2003 e quello successivo, per i titolari di reddito di impresa e gli
esercenti arti e professioni.
L’art. 39, comma 14-quinquies, del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 (in G.U.
n. 229 del 2.10.2003), convertito
in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003), modifica
l’art. 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999 n. 136, nel senso che il diritto di prelazione, spettante ai sensi
dell’art. 35, comma 1, della legge 865/1971, al proprietario espropriato ai
fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietŕ
delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano
la proprietŕ o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto
registrato e trascritto delle aree medesime alla data dell'adozione da
parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono
destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.
A norma dell’art. 14 del D.L. 24
dicembre 2003 n. 355 (in G.U. n. 300 del 29.12.2003), le disposizioni
del capo quinto della parte seconda del testo unico in materia edilizia, approvato con
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in materia di sicurezza
degli impianti, hanno effetto a decorrere dal
1° gennaio 2005. La proroga
non si applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e grado.
A norma dell’art. 17 del D.L. 24
dicembre 2003 n. 355 (in G.U. n. 300 del
29.12.2003), il termine di cui al secondo periodo del
comma 2 dell'articolo 2 del d.
lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, in tema di privatizzazione,
trasformazione e fusione di enti pubblici, e' prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella
“A” del medesimo decreto legislativo
per i quali
non sia intervenuto il prescritto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gaetano Petrelli
|
|
|
|
|
Eta' del beneficiario da 0 a 20 |
Coefficiente
|
Tasso
d'interesse legale |
Percentuale
usufrutto |
Percentuale
nuda proprieta' |
38 |
2,5 |
95
|
5
|
|
da 21 a 30 |
36 |
2,5 |
90
|
10
|
da 31 a 40 |
34 |
2,5 |
85
|
15
|
da 41 a 45 |
32 |
2,5 |
80
|
20
|
da 46 a 50 |
30 |
2,5 |
75
|
25
|
da 51 a 53 |
28 |
2,5 |
70
|
30
|
da 54 a 56 |
26 |
2,5 |
65
|
35
|
da 57 a 60 |
24 |
2,5 |
60
|
40
|
da 61 a 63 |
22 |
2,5 |
55
|
45
|
da 64 a 66 |
20 |
2,5 |
50
|
50
|
da 67 a 69 |
18 |
2,5 |
45
|
55
|
da 70 a 72 |
16 |
2,5 |
40
|
60
|
da 73 a 75 |
14 |
2,5 |
35
|
65
|
da 76 a 78 |
12 |
2,5 |
30
|
70
|
da 79 a 82 |
10 |
2,5 |
25
|
75
|
da 83 a 86 |
8 |
2,5 |
20
|
80
|
da 87 a 92 |
6 |
2,5 |
15
|
85
|
da 93 a 99 |
4 |
2,5 |
10
|
90
|