notaio informatico Riccardo Ricciardi

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

Secondo semestre 2005

 

 

PREZZO-VALORE - IMPOSTE INDIRETTE. 4

PREZZO-VALORE - RIDUZIONE DEGLI ONORARI NOTARILI. 5

PREZZO-VALORE - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE. 6

ORDINAMENTO DEL NOTARIATO - SEMPLIFICAZIONE. 7

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI. 8

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - CONFERMA.. 8

DEPOSITO DI ATTI ESTERI. 8

CODICE DEL CONSUMO.. 8

COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI. 10

OPPOSIZIONE ALLA DONAZIONE. 11

INDEGNITÀ A SUCCEDERE. 11

ACQUISTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE. 12

RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA.. 12

TITOLI ESECUTIVI. 13

PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI. 14

VENDITA NEL PROCEDIMENTO DI DIVISIONE GIUDIZIALE. 22

PROCURE PER CONCILIAZIONE GIUDIZIALE. 22

PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO.. 22

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO.. 23

DEMANIO MARITTIMO.. 24

VINCOLI A PARCHEGGIO.. 24

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI SU AREE PUBBLICHE. 24

TITOLI ALL'AIUTO IN AGRICOLTURA.. 25

AUTOVEICOLI. 25

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI. 26

TASSI USURARI. 26

INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. 26

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRIVACY. 26

TERZO CONDONO EDILIZIO.. 27

CATASTO.. 27

VISURE IPOTECARIE E CATASTALI. 27

COMMISSIONI TRIBUTARIE. 28

LEASING IMMOBILIARE E MOBILIARE. 28

STUDI DI SETTORE. 28

PROGRAMMAZIONE FISCALE. 28

COMUNICAZIONI DEI CONSIGLI NOTARILI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA.. 29

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA.. 29

DETRAZIONE IRPEF PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI. 29

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI. 30

RIVALUTAZIONE DI AREE EDIFICABILI DI PROPRIETÀ DELLE IMPRESE. 31

LIBERALITÀ A FAVORE DI ENTI NON PROFIT. 31

IRES. 31

DISTRETTI PRODUTTIVI. 32

DISCIPLINA FISCALE DI PARTICOLARI OPERAZIONI INTRAGRUPPO.. 32

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA.. 32

INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI. 32

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.. 32

SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.. 32

RACCOLTA DI RISPARMIO DA PARTE DEI SOGGETTI DIVERSI DA BANCHE. 33

SOCIETÀ QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI E TUTELA DEL RISPARMIO.. 34

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB. 34

MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATI CONSOB. 35

TITOLI DI DEBITO DELLE S.P.A. 35

SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE STATALE E STRUMENTI FINANZIARI. 35

SOCIETÀ COOPERATIVE. 35

PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 35

VIGILANZA SUPPLEMENTARE SU PARTICOLARI IMPRESE. 36

PARTECIPAZIONI E CONTROLLO IN BANCHE E ALTRI INTERMEDIARI. 36

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ OPERANTI NEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA O DEL GAS. 36

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI. 36

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 38

TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE. 43

SOCIETÀ PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE. 44

PROMOTORI FINANZIARI. 44

MEDIATORI CREDITIZI. 44

SOCIETÀ EUROPEA.. 44

CONCORDATO PREVENTIVO.. 45

RIORDINO DELLE IPAB. 45

DISMISSIONI IMMOBILIARI. 45

IMMOBILI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI. 45

BENI IMMOBILI CULTURALI OGGETTO DI DISMISSIONE. 46

RIORDINO DI ENTI PUBBLICI. 46

GRATUITO PATROCINIO.. 46

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI. 46

ASILO AI RIFUGIATI. 47

PREMIO DI CONCENTRAZIONE. 47

FRANCHISING.. 47

PARITÀ DI TRATTAMENTO.. 48

DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO.. 48

DIRETTIVA SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NELL'UNIONE EUROPEA.. 48

DIRETTIVA PER LE FUSIONI TRANSFRONTALIERE. 48

DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO.. 49

DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.. 49

DELEGA PER LA DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE. 49

DELEGA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE. 49

 


 

 

PREZZO-VALORE - IMPOSTE INDIRETTE

L'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005) modifica la disciplina dell'imposizione indiretta relativamente ai trasferimenti immobiliari, ed in particolare della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per determinate categorie di atti, per i quali la tassazione è effettuata sul valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito o dal reale valore indicato in atto. La nuova disciplina si applica agli atti formati o autenticati a partire dal 1° gennaio 2006.

Presupposto negoziale.

Il comma 497 limita la nuova disciplina alle "cessioni" tra persone fisiche. La nozione di cessione comprende sia le fattispecie traslative vere e proprie, sia quelle derivativo-costitutive (quindi la costituzione di diritti reali di godimento). Ricomprende, sotto il profilo causale, in assenza di distinzioni nella lettera della disposizione (a differenza del comma 497), sia le cessioni a titolo oneroso che quelle a titolo gratuito, e nell'ambito delle prime sia quelle nelle quali vi sia un corrispettivo pecuniario (compravendite), sia quelle caratterizzate da corrispettivo non pecuniario. In definitiva, qualunque fattispecie traslativa o costitutiva sia astrattamente idonea ad occultare il reale corrispettivo o valore dell'immobile, la cui emersione costituisce il fondamento tributario della nuova disciplina, e rispetto alla quale la tassazione, ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 131/1986, sia ancorata al "valore". Vi rientrano, quindi, le permute e le transazioni, ma anche le fattispecie fiscalmente assimilate alle cessioni (mandato irrevocabile a vendere con dispensa da rendiconto; divisione con conguagli). Non vi rientrano invece l'espropriazione forzata (la cui tassazione è commisurata al prezzo, e non al valore, dall'art. 44 t.u.). Non vi rientrano i provvedimenti giudiziari, in cui un'occultazione del corrispettivo o valore è in radice impossibile.

Presupposto oggettivo.

Le cessioni in oggetto devono avere ad oggetto "immobili ad uso abitativo e relative pertinenze". Rientrano tra le abitazioni sia la "prima casa" che quella ulteriore, e non è richiesto che si tratti dell'abitazione principale dell'acquirente. Deve però trattarsi di fabbricato iscritto o almeno denunciato al catasto dei fabbricati in "categoria" catastale abitativa; altrimenti difetterebbe la base catastale su cui calcolare l'imposta. Sono quindi esclusi dalla norma i fabbricati rurali, ancorché abitativi, e quelli in corso di costruzione. Quanto alle pertinenze, può trattarsi di immobili di qualsiasi natura (anche terreni agricoli o comunque non edificabili), purché suscettibili di valutazione automatica (esclusi quindi i terreni edificabili, e anche qui i fabbricati non censiti). Non vi sono limitazioni circa il numero delle pertinenze. Nel caso di trasferimento di pertinenza con atto separato, purché risulti il vincolo pertinenziale ad un'abitazione è possibile usufruire della tassazione tabellare.

Presupposto soggettivo.

La disciplina del comma 497 è limitata alle cessioni tra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali o professionali. Entrambe le parti devono avere tali requisiti. Non è ostativa all'applicazione della disciplina la qualifica di imprenditore agricolo (persona fisica). La qualifica soggettiva è richiesta in capo alla parte sostanziale del negozio giuridico, o al titolare dell'ufficio di diritto privato non rappresentativo che lo stipula.

Nel caso in cui la parte alienante agisca nell'esercizio di impresa, e si tratti di soggetto non costruttore o non avente come attività principale la rivendita di immobili abitativi, la cessione sarà soggetta ad imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali (art. 10, comma 8-bis, del d.p.r. n. 633/1972; art. 40 del d.p.r. n. 131/1986), ma, difettando il requisito soggettivo sopra descritto, non troverà applicazione la tassazione su base catastale.

Valore catastale.

La base imponibile, in presenza dei presupposti normativi, è fissata ex lege in corrispondenza del valore catastale. Ciò significa che, trattandosi di elemento in possesso della pubblica amministrazione, non è assolutamente indispensabile (anche se opportuno) l'indicazione del valore catastale in atto, né la discriminazione dei valori tra più unità abitative oggetto del medesimo negozio. Normalmente si avrà comunque l'indicazione in atto sia del corrispettivo, sia del valore catastale (eventuali errori di calcolo riferiti a quest'ultimo non possono però legittimare rettifiche o tassazioni sul valore reale). Nel caso di fabbricato privo di rendita o con rendita catastale proposta, occorrerà inserire in atto anche l'apposita istanza ex art. 12 del d.l. n. 70/1988 (in difetto di rendita, l'indicazione del valore catastale in atto è invece necessaria). Nel caso di unico negozio con il quale vengono trasferiti sia immobili abitativi, sia immobili non abitativi né pertinenziali, è indispensabile la distinzione dei relativi corrispettivi (solo la parte di corrispettivo corrispondente all'abitazione e relative pertinenze è irrilevante ai fini dell'imposizione indiretta). Lo stesso vale nel caso in cui solo alcuno degli acquirenti abbia i requisiti soggettivi richiesti, o effettui la necessaria opzione. Nel caso di corrispettivo effettivo inferiore al valore catastale, l'acquirente può non effettuare l'opzione per la tassazione tabellare e, pur con il rischio di possibili accertamenti, ottenere la tassazione sul corrispettivo secondo la disciplina ordinaria. Lo stesso nei casi in cui il corrispettivo sia vincolato per legge, o non possa superare determinati parametri in forza di specifiche convenzioni urbanistiche.

Quietanze ed accolli.

In considerazione dell'irrilevanza fiscale del maggior corrispettivo pattuito, e dell'art. 21, comma 3, del t.u., "non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono": la presenza di un accollo di debito finalizzato al pagamento del corrispettivo della cessione, ovvero della quietanza di pagamento di detto corrispettivo, non dà luogo a tassazione.

Disciplina procedimentale.

La disciplina sopra descritta si applica previa richiesta resa dall'acquirente al notaio all'atto della cessione. La formula legislativa, pur dando luogo a qualche dubbio, rende assolutamente consigliabile l'inserimento nell'atto di cessione della richiesta dell'acquirente (opportuna, tra l'altro, al fine di consentire l'annotazione a repertorio di onorari e tassa d'archivio ridotti). È consigliabile anche l'adesione dell'alienante a tale richiesta, in considerazione della responsabilità solidale ai fini delle imposte di cui trattasi. Nei soli casi di atti soggetti a condizione, approvazione od omologazione, poiché il valore è quello del momento in cui si producono gli effetti dell'atto, deve ritenersi possibile la successiva richiesta dell'acquirente, in sede di denuncia ex art. 19 t.u.

Nel mod. 69 di richiesta di registrazione deve essere riportato solo il valore catastale; nel repertorio solo il corrispettivo o valore reale.

Conseguenze sanzionatorie.

Deve ritenersi inapplicabile, ricorrendo i presupposti del comma 497, la sanzione prevista dall'art. 72 t.u. per l'occultazione di corrispettivo. Nel caso, però, in cui le parti nonostante la richiesta di tassazione su base catastale occultino il reale corrispettivo, tale comportamento - contrastante con la ratio della disposizione - implicherà che le stesse non si sono "avvalse" della disciplina del comma 497, e saranno quindi soggette ai maggiori controlli del comma 495 ed agli accertamenti induttivi ex art. 38 del d.p.r. n. 600/1973.

 

PREZZO-VALORE - RIDUZIONE DEGLI ONORARI NOTARILI

L'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dispone che a fronte della richiesta dell'acquirente di usufruire della tassazione tabellare gli onorari notarili sono ridotti del 20%. Non è dubbio, innanzitutto, che detti onorari debbano essere calcolati sul reale corrispettivo pattuito tra le parti (unico valore civilisticamente rilevante).

Si ritiene - in contrasto con quanto affermato con il comunicato pubblicato su CNN Notizie del 20 dicembre 2005 - che la riduzione operi, come pacificamente ritenuto per tutte le altre riduzioni tariffarie disposte da specifiche disposizioni di legge, solo su:

- onorari di repertorio (e tassa d'archivio);

- onorari di copia autentica ed esecutiva (non però nel senso che questi sono ridotti del 20%, ma solo nel senso che l'individuazione degli scaglioni ai sensi dell'art. 17 della tariffa notarile approvata con d.m. del 2001 deve tener conto degli onorari già ridotti del 20%).

La riduzione non opera invece:

- sui "diritti", che sono fattispecie tariffaria diversa dagli onorari (es. scritturato, annotazione a repertorio, diritti di presentazione, ecc.);

- sugli onorari ex art. 30 della tariffa notarile (la cui determinazione, nell'ambito dei minimi e dei massimi ivi indicati, è di esclusiva competenza dei consigli notarili distrettuali); relativamente a questi ultimi, la riduzione dell'onorario di repertorio può però incidere sul massimo di art. 30 applicabile;

- sugli onorari ex art. 34, comma 2, della tariffa notarile (per la cui applicazione i soli consigli notarili distrettuali possono determinare "criteri di massima", svincolati comunque da ogni limite).

Non rileva, ai fini dell'interpretazione della disposizione, né l'utilizzo del plurale ("onorari" in luogo di "onorario"), impiegato in numerosissime altre disposizioni (tra le quali anche l'art. 1, comma 354, della stessa legge finanziaria n. 266/2005, per la quale "gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento"), né la ratio particolare ed eccezionale della disposizione (che non incide comunque di per se stessa sulla "misura" della riduzione, e che proprio per tale natura eccezionale non può essere che interpretata restrittivamente, in conformità a consolidati canoni ermeneutici). In ogni caso non trova alcun fondamento nella legge la pretesa limitazione del minimo di onorari percepibile in corrispondenza di quello applicabile a fronte della dichiarazione in atto del valore catastale.

 

PREZZO-VALORE - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE

L'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, prevede una speciale disciplina ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate con atti di cessione immobiliare, che è solo in parte collegata a quella delle imposte indirette.

Presupposto negoziale.

Il comma 496 contempla le sole "cessioni a titolo oneroso" di beni immobili. Vi rientrano sia le compravendite che le altre cessioni onerose (permute, conferimenti, ecc.); sia i trasferimenti veri e propri che le fattispecie derivativo-costitutive (costituzione di diritti reali di godimento).

Presupposto oggettivo.

Il comma 496 fa riferimento alle cessioni onerose di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Le fattispecie sono le medesime individuate dall'art. 67, comma 1, lett. b), del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917. Rientrano nella prima categoria immobili di qualsiasi tipo (fabbricati, anche non abitativi, e terreni non edificabili). Occorre inoltre tener conto delle esclusioni da tassazione previste dal suindicato art. 67 (immobili utilizzati come abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso; immobili acquisiti per successione o donazione), quantomeno nel senso che a fronte di tali fattispecie di esenzione la parte alienante certo non eserciterà l'opzione per la tassazione sostitutiva.

Presupposto soggettivo.

Non è richiesto che la parte alienante sia persona fisica; non è neanche richiesto alcun requisito soggettivo in capo alla parte acquirente. È però essenziale che la parte alienante non sia soggetto Ires (nel qual caso la fattispecie non rientrerebbe tra i "redditi diversi" ex art. 67 t.u.i.r., e non troverebbe applicazione neanche la tassazione sostitutiva in esame).

Base imponibile.

Ai sensi del comma 496, su richiesta dell'alienante "sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento". L'imposta sostitutiva sembra quindi doversi applicare non sull'intero prezzo o valore di cessione, ma sulla sola plusvalenza, che dovrà essere quindi dichiarata dall'alienante (tenendo conto anche delle eventuali spese rilevanti ai sensi dell'art. 68 t.u.i.r.). Appare opportuno, pur se non necessario, che l'importo della plusvalenza sia indicato dall'alienante nell'atto notarile.

Disciplina procedimentale.

Ai sensi del comma 496, la tassazione sostitutiva si applica su richiesta della parte venditrice (rectius alienante) resa al notaio all’atto della cessione. Come già detto per la disciplina dettata dal comma 497, è assolutamente opportuno, se non necessario, che la richiesta sia resa nell'atto notarile.

A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Quest'ultimo riferimento al "ricevimento della provvista" qualifica probabilmente il notaio come mero intermediario, e non come responsabile d'imposta. In assenza di provvista, quindi, nonostante la richiesta in atto il notaio non ha alcun obbligo di applicare e versare l'imposta sostitutiva.

Il notaio comunica altresì all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.

A differenza che per le comunicazioni di dati all'amministrazione finanziaria, la norma non condiziona l'applicazione del regime di tassazione sostitutiva a provvedimenti attuativi, e deve ritenersi già operativa (salva l'individuazione dei codici tributo necessari per il versamento, da effettuarsi presumibilmente con modello F24).

 

ORDINAMENTO DEL NOTARIATO - SEMPLIFICAZIONE

L'art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (in G.U. n. 280 del giorno 1.12.2005), in vigore dal 16 dicembre 2005, modifica una serie di disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) e di altre normative in materia notarile. In particolare:

1) - viene modificato l'art. 28 l.n., prescrivendo espressamente che il divieto di stipulare atti contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, o atti per i quali il notaio sia in conflitto di interessi, trova applicazione anche alle scritture private autenticate. Si tratta di conclusione pacificamente raggiunta anche in precedenza, per cui alla norma deve essere riconosciuto significato di interpretazione autentica.

2) - viene modificato l'art. 47, comma 1, ed abrogato il vecchio comma 2, con la conseguenza che i testimoni sono ora necessari solo ove espressamente richiesti dall'art. 48 l.n.; il quale ultimo viene pure modificato, disponendo che "è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto". Non è quindi più richiesta la menzione della rinunzia ai testimoni, né altra menzione di alcun tipo, se non ricorre alcuno dei presupposti che renda obbligatoria la presenza di testimoni.

La medesima conclusione vale per le autentiche: secondo il nuovo testo dell'art. 1 della legge 2 aprile 1943 n. 226, "nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione".

3) - viene modificato l'art. 47, comma 3, l.n., che nel tenore attuale dispone: "il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto". All'eliminazione degli avverbi "soltanto" e "personalmente", contenuti nel precedente testo, non può riconoscersi efficacia precettiva nel senso di consentire la delegabilità dell'indagine della volontà, ma solo valenza interpretativa, al fine di riconoscere che è possibile per il notaio avvalersi dell'istruttoria preliminare ad opera di collaboratori (che dovrà però essere seguita da personale indagine della volontà), e che la consulenza notarile può essere accompagnata (ma non sostituita) da quella di altri professionisti.

4) - viene modificato l'art. 51 l.n., che non richiede ora più l'indicazione della "condizione" (professione) delle parti.

5) - viene modificato l'art. 72 l.n., che impedisce di rilasciare alle parti gli originali delle scritture private autenticate "soggette a pubblicità immobiliare o commerciale". La norma comporta, quindi, l'obbligo di conservazione nella raccolta degli atti notarili delle suddette scritture private autenticate, senza che vi sia la necessità di indicare nell'autentica la richiesta delle parti in ordine a tale conservazione. Per "pubblicità" si intende quella da effettuarsi nei registri immobiliari o nel registro delle imprese, sia principale che accessoria (compresi, quindi, gli atti di consenso ad annotazioni o cancellazioni).

6) - è abrogato l'art. 77 l.n., e l'art. 91 r.n., che prescrivevano l'indicazione a margine dell'atto e delle copie della nota delle spese, diritti ed onorari (c.d. specifica). La disposizione si applica agli atti ricevuti od autenticati a partire dal 16 dicembre 2005 (mentre per quelli stipulati anteriormente la specifica deve essere ancora apposta).

7) - viene precisato che non è richiesto l'indice alfabetico a corredo del repertorio speciale dei protesti cambiari.

 

REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

L'art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (in G.U. n. 280 del giorno 1.12.2005) introduce il nuovo art. 5-bis alla legge 25 maggio 1981 n. 307, disponendo che l'obbligo di iscrizione nel registro generale dei testamenti può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente a detto registro, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal d.p.r. 18 dicembre 1984 n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale. Tale disciplina non è ancora operativa: con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale.

 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - CONFERMA

L'art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (in G.U. n. 280 del giorno 1.12.2005), in vigore dal 16 dicembre 2005, modifica l'art. 30 del d.p.r. n. 380/2001 (testo unico sull'edilizia), consentendo di confermare gli atti nulli per mancanza di certificato di destinazione urbanistica. Secondo la nuova disposizione, i suddetti atti, "ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa". La disposizione si applica anche agli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

 

DEPOSITO DI ATTI ESTERI

L'art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (in G.U. n. 280 del giorno 1.12.2005), in vigore dal 16 dicembre 2005, precisa che le disposizioni degli artt. 30 e 46 del d.p.r. n. 380/2001 (allegazione del certificato di destinazione urbanistica; dichiarazioni urbanistiche relative ai fabbricati) si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale. Ciò significa che l'atto perfezionato all'estero è valido anche in assenza di tali allegazioni o dichiarazioni. Comporta, altresì, che al verbale di deposito è riconosciuta una valenza ulteriore rispetto a quella tradizionalmente attribuitagli: non solo condizione per "fare uso" dell'atto estero in Italia (essenzialmente a fini pubblicitari), ma requisito di rilevanza giuridica dell'atto estero in Italia.

 

CODICE DEL CONSUMO

Con D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 235 del giorno 8.10.2005), in vigore dal 23 ottobre 2005, è stato emanato il nuovo Codice del consumo, che armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti (art. 1).

L'art. 3 contiene, tra l'altro, le definizioni di consumatore (o utente) e professionista, di produttore e di prodotto (in quest'ultimo sono incluse anche le prestazioni di servizi). È tra l'altro confermata l'individuazione del consumatore nella "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (con esclusione, quindi, dell'imprenditore o del professionista, ancorché con il contratto non eserciti la propria "attività tipica", ed in conformità al prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale).

Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore (art. 5, comma 3). Disposizione, questa, da tenere in considerazione nello svolgimento dell'attività di informazione e chiarimento da parte del notaio.

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana (art. 9).

Gli artt. 19 e seguenti disciplinano la pubblicità. In particolare l'art. 22 prevede le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

Gli artt. 33 e seguenti disciplinano i contratti del consumatore. In particolare:

- l'art. 33 - corrispondente al precedente art. 1469-bis c.c. - qualifica in generale come vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (comma 1). Elenca poi al comma 2 le clausole presunte vessatorie, salvo prova contraria (c.d. grey list). Nei commi 3, 4 e 5 sono contenute specifiche disposizioni relative a prestazioni di servizi finanziari, variazione di corrispettivi e clausole di indicizzazione;

- l'art. 34 - corrispondente al precedente art. 1469-ter c.c. - chiarisce, in particolare, che la vessatorietà deve essere valutata tenendo conto della natura di beni e servizi, delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto, di altre clausole del contratto o di altro contratto collegato; e che la vessatorietà è esclusa quando la clausola è stata oggetto di trattativa individuale. A quest'ultimo fine, in presenza di condizioni generali, il professionista può provare che le stesse sono state oggetto di trattativa individuale;

- l'art. 35 - corrispondente al precedente art. 1469-quater c.c. - riguarda forma ed interpretazione dei contratti;

- l'art. 36 - corrispondente al precedente art. 1469-quinquies c.c. - elenca le clausole qualificate come vessatorie nonostante la previa trattativa (c.d. black list). Il medesimo art. 36 prevede la nullità relativa (rilevabile dal consumatore ma anche d'ufficio) delle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33, 34 e 36.

L'art. 142 abroga gli artt. da 1469-bis a 1469-sexies c.c., in corrispondenza con l'introduzione degli artt. 33 e seguenti.

L'art. 143, comma 1, dispone che i diritti attribuiti al consumatore dal codice del consumo sono irrinunciabili, e che è nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. Tali disposizioni sono riconosciute di applicazione necessaria, nel caso di sottoposizione del contratto ad una legge straniera (art. 143, comma 2).

Le disposizioni del codice del consumo prevalgono, in considerazione della loro ratio e della loro specialità, sulle disposizioni generali in tema di contratti, anche riferite a determinati contratti tipici. In particolare, prevalgono sulla disciplinata dettata dal d. lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario) relativamente ai contratti bancari. Si pensi, in particolare, alla disciplina dello ius variandi unilaterale, regolato dal codice del consumo in termini più rigorosi rispetto alle previsioni del t.u.b.

Tenuto conto del disposto dell'art. 34, il notaio non è in grado di effettuare, mediante l'analisi del solo testo contrattuale, una compiuta e definitiva valutazione di vessatorietà delle clausole. Egli deve però, a fronte di clausole "presunte" vessatorie, svolgere una efficace opera di informazione nei confronti delle parti medesime, in conformità ai propri doveri professionali di informazione e chiarimento, e nel contesto dell'attività di indagine della volontà prescritta dall'art. 47 l.n. Deve inoltre rifiutare l'inserimento in atto di clausole di rinuncia ai diritti dei consumatori, vietate dall'art. 143.

L'art. 141 disciplina la composizione stragiudiziale delle controversie tra professionisti e consumatori; chiarisce che non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di detto articolo. Tuttavia il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Gli artt. 40 e 41 delegano il CICR ad emanare nuove disposizioni ai fini della disciplina dei contratti di credito al consumo (per i quali l'art. 43 rinvia al testo unico bancario), e di TAEG.

Gli artt. 44 e seguenti disciplinano i contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Gli artt. 50 e seguenti riguardano i contratti stipulati a distanza.

L'art. 68 rinvia, per la disciplina del commercio elettronico, al d. lgs. n. 70/2003.

Gli artt. 69 e seguenti disciplinano i contratti relativi alla multiproprietà (sostituendo l'abrogato d. lgs. 9 novembre 1998 n. 427).

Gli artt. 102 e seguenti riguardano la sicurezza dei prodotti e la relativa responsabilità del produttore.

Gli artt. 128 e seguenti contengono la disciplina della vendita di beni di consumo (sono abrogati gli artt. da 1519-bis a 1519-nonies del codice civile).

 

COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

Con D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 190 (in G.U. n. 221 del 22.9.2005), in vigore dal 2 ottobre 2005, è stata attuata la direttiva 2002/65/CE, relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. A norma dell'art. 2, per "servizio finanziario" si intende "qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale"; la nozione di "contratto a distanza" presuppone "un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". "Tecnica di comunicazione a distanza" è "qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti".

Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, sono fornite al consumatore stesso specifiche informazioni (art. 3). Il contenuto di tali informazioni è dettagliato dagli artt. da 4 a 7 del decreto. Le stesse devono essere trasmesse al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto (art. 10, comma 1).

Il consumatore dispone ordinariamente di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo (art. 11). Detto termine decorre, alternativamente, dalla data di conclusione del contratto, ovvero dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni. Il diritto di recesso non si applica, tra l'altro, alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 10, comma 1.

Il consumatore che esercita il diritto di recesso non può essere obbligato al pagamento di corrispettivi di entità tale da potere costituire una penale (art. 12, commi 1 e 2).

Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione delle somme già ricevute (art. 12, commi 5 e 6).

Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche (art. 16, comma 4). La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto (art. 16, comma 5).

I diritti attribuiti al consumatore dal d. lgs. n. 190/2005 sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni del presente decreto. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 17).

Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore; la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto; l'esecuzione del contratto; la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto (art. 20, comma 1). Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono abusive, ai sensi del codice del consumo (art. 20, comma 2).

 

OPPOSIZIONE ALLA DONAZIONE

L'art. 3 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 (in Suppl. ord. n. 209 alla G.U. n. 301 del 28.12.2005) ha ulteriormente modificato l'art. 563 c.p.c., già modificato dall'art. 2, comma 4-septies, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80. Le modifiche riguardano:

- la precisazione che il termine ventennale per l'opposizione alla donazione decorre dalla sua trascrizione (parallelamente a quanto dispone l'art. 561 c.c.);

- l'ulteriore precisazione che l'atto di opposizione alla donazione va notificato e trascritto, oltre che nei confronti del donatario, nei confronti dei suoi aventi causa. La nuova disciplina recepisce quanto già ritenuto in dottrina, in analogia con il disposto dell'art. 2851 c.c. ed al fine di coordinare la disciplina in oggetto con i principi generali in tema di trascrizione, e con l'esigenza di non estendere le visure a carico del donatario quando questi abbia già alienato l'immobile a terzi. Ovviamente, la trascrizione dell'opposizione a carico dell'avente causa del donatario deve ritenersi necessaria solo nei casi in cui l'acquisto di detto avente causa (inter vivos ovvero mortis causa) sia a sua volta trascritto.

La novella non risolve invece il rilevante problema di diritto transitorio, relativo all'applicabilità della nuova disciplina degli artt. 561 e 563 c.p.c. alle donazioni perfezionate anteriormente al 15 maggio 2005. Tra le diverse interpretazioni emerse in dottrina, sembra preferibile quella che reputa estensibili alle vecchie donazioni le nuove norme a salvezza dei terzi acquirenti, nonché quelle che disciplinano l'opposizione alla donazione; con la precisazione che il termine ventennale per proporre opposizione alle donazioni stipulate anteriormente al 15 maggio 2005 decorre da quest'ultima data.

V. per il resto la precedente rassegna semestrale in:

"http://bdn.notartel.it/bdn/Rassegne/NRassegne/LeggiNormativeVarie/semestri/Novita_norm_primo_sem_2005.htm".

 

INDEGNITÀ A SUCCEDERE

Con legge 8 luglio 2005 n. 137 (in G.U. n. 166 del 19.7.2005), in vigore dal 3.8.2005, è stato modificato l'art. 463 del codice civile in tema di indegnità a succedere. A parte alcuni aggiornamenti normativi (come l'eliminazione del riferimento alla pena di morte, non più prevista dalla legge italiana), è stata introdotta una nuova causa di indegnità in capo a "chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima".

Aderendo alla tesi maggioritaria della necessità di un provvedimento giudiziale costitutivo ai fini dell'esclusione dalla successione dell'indegno, deve ritenersi che sia necessario a tal fine uno specifico provvedimento, e non sia quindi sufficiente la mera pronuncia di decadenza dalla potestà. Deve inoltre probabilmente ritenersi che se, nel momento dell'apertura della successione, l'ereditando è divenuto maggiorenne, essendo per ciò stesso cessata la disciplina della potestà dei genitori, anche l'eventuale decadenza pregressa, pur in assenza di una reintegrazione, non determini indegnità.

 

ACQUISTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Con d. lgs. 20 giugno 2005 n. 122 (in G.U. n. 155 del 6.7.2005), in vigore dal 21 luglio 2005, sono state emanate, in attuazione della delega contenuta nella legge 2 agosto 2004 n. 210, disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. V. la precedente rassegna semestrale in:

"http://bdn.notartel.it/bdn/Rassegne/NRassegne/LeggiNormativeVarie/semestri/Novita_norm_primo_sem_2005.htm", nonché PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, Ipsoa 2005.

 

RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

Con D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 222 del 23.9.2005) è stata attuata la direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Si tratta di disposizioni di notevole importanza, in quanto viene previsto uno specifico obbligo di allegazione agli atti di compravendita, e la sanzione della nullità relativa in caso di inosservanza di tale obbligo.

Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici di qualunque tipo e destinazione (art. 1). Per «edificio» si intende "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti" (art. 2, comma 1, lett. a).

Il decreto si applica solo agli edifici di nuova costruzione, intendendo per tali quelli per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dopo il 3 ottobre 2005) (art. 1, comma 1, lett. b); nonché agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste dall'art. 3.

Sono escluse dall'applicazione del decreto le seguenti categorie di edifici: gli immobili ricadenti nell'àmbito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio; i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, comma 3).

Entro il 3 ottobre 2006, gli edifici di nuova costruzione o che hanno formato oggetto di ristrutturazione nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1 (art. 6, comma 1). L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto (art. 6, comma 5).

Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata (art. 6, comma 3). In caso di violazione dell'obbligo di allegazione, il contratto di compravendita è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore (art. 15, comma 8). Tenendo conto della previsione dell'art. 6, comma 1, l'obbligo di allegazione opera relativamente alle compravendite che verranno stipulate a partire dal 3 ottobre 2006. Tenendo conto, poi, che spesso il legislatore utilizza il riferimento alla compravendita come "tipo" paradigmatico del trasferimento a titolo oneroso, è plausibile che l'obbligo in questione debba estendersi anche agli altri negozi onerosi, traslativi dei suddetti fabbricati.

Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso (art. 6, comma 4). In caso di violazione dell'obbligo suddetto, il contratto di locazione è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore (art. 15, comma 9).

 

TITOLI ESECUTIVI

Con legge 28 dicembre 2005 n. 263 (in Suppl. ord. n. 209 alla G.U. n. 301 del 28.12.2005) sono state dettate disposizioni correttive in materia processuale civile, che modificano parzialmente la disciplina, già contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. e), n. 1, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 (in G.U. n. 62 del 16.3.2005), convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (in G.U. n. 111 del 14.5.2005). Le disposizioni di quest'ultimo decreto, come sopra modificate, sono state poi prorogate al 1° marzo 2006 ad opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 271 (in G.U. n. 303 del 30.12.2005); cfr. ora, per tale decorrenza, il testo attuale dell'art. 2, comma 3-quater, del d.l. 14 marzo 2005 n. 35.

In particolare, relativamente ai titoli esecutivi stragiudiziali, la disciplina risultante dalle modifiche è la seguente:

- Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute; le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;

- l'esecuzione forzata per consegna e rilascio può avvenire in base ai titoli esecutivi indicati sopra ai nn. 1 e 3: conseguentemente l'atto pubblico è ora titolo esecutivo per le suddette obbligazioni di consegna e rilascio (ad esempio, obbligo di consegna degli immobili pattuito in un contratto preliminare o definitivo di compravendita), mentre non è idonea a questo fine la scrittura privata autenticata.

Le scritture private autenticate costituiscono titolo esecutivo sia nel caso in cui siano conservate nella raccolta del notaio autenticante, sia nell'ipotesi in cui siano rilasciate in originale (cfr. però ora la nuova disciplina dell'art. 72 l.n.).

Ai sensi del novellato comma 3 dell'art. 474 c.p.c., il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate portanti obbligazioni di somme di denaro. Tale disposizione non sembra però sufficiente ad escludere la necessità di spedizione in forma esecutiva (la cui funzione è quella di "contrassegnare" il documento incorporante l'azione esecutiva, che deve essere unico, mentre la scrittura privata potrebbe essere autenticata in più originali). Ne consegue che:

1) - la spedizione in forma esecutiva è necessaria per qualsiasi scrittura privata autenticata, sia conservata che rilasciata;

2) - detta spedizione in forma esecutiva è effettuata mediante apposizione della formula ex art. 475 c.p.c. su copia autentica della scrittura privata conservata a raccolta, o su uno degli originali della scrittura privata rilasciata in originale. Infatti solo le copie di scritture private originali depositate hanno la stessa efficacia dell'originale (art. 2715 c.c.), le altre hanno la mera efficacia di un principio di prova per iscritto (art. 2717 c.c.), e ciò non sembra sufficiente ad attribuire efficacia di titolo esecutivo;

3) - la spedizione in forma esecutiva può essere effettuata solo dal notaio autenticante.

4) - è possibile spedire in forma esecutiva le scritture private autenticate a partire dal 1° marzo 2006. Con esclusione, quindi, delle scritture private autenticate prima di tale data.

- Le suddette disposizioni adottano una soluzione diversa rispetto al Regolamento (CE) n. 805/2004, che attribuisce qualifica di titolo esecutivo esclusivamente all'atto pubblico. Pertanto, la scrittura privata autenticata è inidonea come titolo esecutivo europeo, nell'ipotesi in cui l'esecuzione forzata debba aver luogo in un altro Stato membro dell'Unione europea.

- È modificato l'art. 476 c.p.c., con aumento della sanzione pecuniaria - a carico del pubblico ufficiale che rilascia più di una copia esecutiva alla stessa parte senza l'osservanza delle disposizioni di legge - da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000.

Per maggiori approfondimenti, cfr. PETRELLI, Atto pubblico, scrittura privata autenticata e titolo esecutivo, in Notariato, 2005, p. 542.

 

PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Con legge 28 dicembre 2005 n. 263 (in Suppl. ord. n. 209 alla G.U. n. 301 del 28.12.2005) sono state dettate disposizioni correttive in materia processuale civile, che modificano parzialmente la disciplina, già contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. e), del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 (in G.U. n. 62 del 16.3.2005), convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (in G.U. n. 111 del 14.5.2005); normativa, quest'ultima, relativa alle disposizioni del codice di procedura civile riguardanti le procedure esecutive immobiliari. Le disposizioni di quest'ultimo decreto, come sopra modificate, sono state poi prorogate ad opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 271 (in G.U. n. 303 del 30.12.2005).

Tra le modifiche più rilevanti - in vigore dal 1° marzo 2006 - si segnala quanto segue:

Pubblicità della vendita.

- in caso di espropriazione di beni immobili (o di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro), l'avviso d'asta, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, deve essere altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Analogamente, l'inserimento in determinati giornali, e l'effettuazione dell'eventuale pubblicità commerciale, devono essere eseguiti entro il suddetto termine di quarantacinque giorni (art. 490, commi 2 e 3 c.p.c.). Rimane anche la pubblicità da effettuarsi presso l'albo del tribunale per tre giorni consecutivi (art. 490, comma 1, c.p.c.). La pubblicità su giornali e su internet è quindi ora anch'essa obbligatoria, e non più facoltativa: viene quindi meno la distinzione tra pubblicità ordinaria e straordinaria, entrambe essendo ora indispensabili per la validità dei successivi atti processuali. Quanto all'oggetto della pubblicità, all'avviso d'asta sono aggiunti l'ordinanza di vendita e la perizia di stima; non è invece prevista la pubblicità della certificazione notarile sostitutiva ex art. 567 c.p.c., anche se la stessa non può ritenersi vietata. A norma dell'art. 173 disp. att. c.p.c. (che rinvia all'art. 490 c.p.c.), anche l'istanza di vendita o assegnazione deve essere assoggettata alla medesima pubblicità.

A norma del nuovo art. 570 c.p.c., dell'ordine di vendita è dato, a norma dell'art. 490 c.p.c., pubblico avviso, da cui deve risultare tra l'altro il valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568 c.p.c., il sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, il nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore.

Elezione di domicilio da parte del debitore.

- a norma dell'art. 492, comma 2, c.p.c., il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice (regole, queste, di cui può giovarsi anche il professionista delegato alla vendita forzata).

Estensione del pignoramento ad altri beni.

- l'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale (art. 492, commi 3 e 4, c.p.c.). Non sembra che quest'ultima disposizione - relativa alla data in cui i beni si considerano pignorati - possa trovare applicazione agli immobili, per il cui pignoramento è richiesta, a tutela dei terzi, la trascrizione;

- all'art. 499 c.p.c., si stabilisce che ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Conversione del pignoramento.

- è modificato l'art. 495 c.p.c.: il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente alla somma necessaria. La conversione del pignoramento è quindi ora consentita solo "prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569". Una volta, quindi, pronunciata l'ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c., la conversione del pignoramento immobiliare (e l'estinzione per tale motivo della procedura) non è più possibile;

Intervento nell'esecuzione e riparto.

- una modifica importantissima è quella apportata all'art. 499 c.p.c.: possono intervenire nell'esecuzione solamente:

1) - i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo;

2) - i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno;

3) - i creditori che erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile; in questo caso al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. Il riferimento alle "vigenti disposizioni" sembra implicare la necessità (arg. ex art. 634, comma 2, c.p.c.) che dall'estratto risulti che le scritture contabili siano "bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute". Stante l'abolizione dell'obbligo di bollatura e vidimazione (nuovo art. 2215 c.c., come modificato dall'art. 8 della legge 18 ottobre 2001 n. 383), l'attestazione del notaio dovrà, in assenza di vidimazione volontaria, avere ad oggetto la numerazione progressiva in ogni pagina, e la regolare tenuta ai sensi dell'art. 2219 c.c. (limitata quindi al profilo "formale": assenza di spazi in bianco, interlinee, abrasioni ecc.).

Viene quindi precluso l'intervento nel processo di esecuzione di creditori non muniti di titolo esecutivo o dei documenti probatori sopra indicati.

In sede di riparto, le somme spettanti ai creditori privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati riconosciuti dal debitore, non sono agli stessi distribuite, ma soltanto accantonate, in attesa evidentemente che venga da essi acquisito il titolo esecutivo, con distribuzione parziale a favore degli altri creditori titolati; l'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni (art. 510 c.p.c.). Più precisamente, all'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo (art. 499, ultimo comma, c.c.).

Custodia dei beni pignorati.

- è modificato l'art. 559 c.p.c., in tema di custodia dei beni pignorati: il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni (quindi il notaio o altro professionista delegato), o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534. A norma del novellato art. 560, il giudice, con l'ordinanza di nomina, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

Documentazione ipocatastale e certificato di destinazione urbanistica.

- è modificato l'art. 567 c.p.c., a norma del quale il creditore che richiede la vendita deve provvedere (non più entro sessanta ma) entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento.

Non è più prescritta, in sede di deposito del ricorso, l'allegazione delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica (per quest'ultimo è espressamente prevista l'acquisizione ad opera dall'esperto ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.c., ma lo stesso deve ritenersi per le mappe censuarie).

La documentazione ipocatastale può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. È stata abrogata la disposizione che prevedeva la facoltà di deposito anche da parte di un qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo, il che sembra restringere al solo creditore procedente l'onere di deposito della suddetta documentazione. Il termine di centoventi giorni può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente al solo immobile per il quale non è stata depositata o integrata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione (o la restrizione) della trascrizione del pignoramento. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

Relazione di stima e compiti dell'esperto.

Il nuovo art. 173-bis disp. att. c.p.c. disciplina in dettaglio il contenuto della relazione dell'esperto, che deve indicare l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; una sommaria descrizione del bene; lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene, nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa. Nulla invece si prevede in relazione ad altri profili di notevole importanza, tra cui ad esempio: l'accertamento del regime patrimoniale coniugale del soggetto esecutato; l'eventuale accatastamento o frazionamento catastale in quanto necessario alla vendita; l'accertamento dell'esistenza in vita di soggetti usufruttuari. Nulla si prevede, altresì, riguardo al successivo aggiornamento della relazione.

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, c.p.c., segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

Ordinanza di vendita.

In conseguenza delle modifiche apportate all'art. 569 c.p.c., il giudice entro trenta giorni dal deposito della documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c., nomina l'esperto, fissa entro centoventi giorni la comparizione delle parti e dei creditori, e quindi dispone con ordinanza la vendita, nella quale stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione. La modalità ordinaria di vendita è quella senza incanto: viene fissato un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto in busta chiusa ai sensi dell'articolo 571; il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Nella medesima ordinanza il giudice dispone la vendita con incanto, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, o nel caso in cui le offerte non siano superiori di 1/5 rispetto al valore di perizia, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Offerte senza incanto.

A norma del nuovo art. 570 c.p.c., dell'ordine di vendita è dato, a norma dell'art. 490 c.p.c., pubblico avviso, da cui deve risultare tra l'altro il valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568 c.p.c., il sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, il nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore.

Ai sensi del novellato art. 571 c.p.c., le offerte senza incanto devono essere depositate in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. L'offerta è irrevocabile, salvo che: 1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573; 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti. La norma fa riferimento solo al cancelliere - e non al notaio o altro professionista delegato - per la ricezione delle offerte senza incanto: sorge quindi il dubbio se la delega possa estendersi anche a tali attività. A norma dell'art. 572 c.p.c., se l'offerta è superiore ad 1/5 del valore di perizia, essa è senz'altro accolta; in mancanza, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza di vendita pronunciata ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. In caso di più offerte senza incanto, il giudice invita gli offerenti alla gara sull'offerta più alta, ex art. 573 c.p.c.

A norma del nuovo art. 173-quinquies disp. att. c.p.c., il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, c.p.c., può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571. L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto. Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.

Cauzione nella vendita all'incanto.

Ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5, c.p.c., l'ammontare della cauzione richiesta agli offerenti non può essere superiore ad 1/10 del prezzo base d'asta.

A norma dell'art. 580 c.p.c., se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Deposito delle spese della vendita all'incanto.

Nel nuovo testo dell'art. 580 c.p.c. non si parla più di deposito dell'ammontare approssimativo delle spese di vendita; non sembra, peraltro, che ciò incida sul potere del giudice dell'esecuzione (o del notaio o professionista delegato) di disporre tale deposito nell'ordinanza di vendita o nell'avviso d'asta.

Offerte dopo l'incanto.

La modifica dell'art. 584 c.p.c. reca importanti novità nella disciplina delle offerte dopo l'incanto, che devono ora essere superiori di 1/5 (non è più sufficiente 1/6) rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il termine di dieci giorni dall'incanto è perentorio solo per il primo offerente, in conformità a quanto già riteneva la giurisprudenza.

La cauzione da versarsi deve essere pari al "doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580": al doppio, quindi, della cauzione già parametrata rispetto al prezzo base d'asta originario (senza alcuna parametrazione, quindi, rispetto al valore di offerta attuale): con una rilevante innovazione, quindi, rispetto al passato, allorché la giurisprudenza riteneva che la cauzione non dovesse essere inferiore al decimo del prezzo proposto dall'offerente. Nulla si dice relativamente al deposito delle spese di vendita: non sembra vi sia motivo però per discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza, che richiedeva il deposito nella misura fissata dal giudice o dal notaio delegato (Cass. 22 settembre 2000 n. 12544).

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. È quindi preclusa la partecipazione alla gara da parte di altri soggetti.

Della gara viene dato pubblico avviso a norma dell'art. 570 (che richiama a sua volta l'art. 490 c.p.c.): ciò comporta la necessità di reiterare l'intera pubblicità (affissione all'albo del tribunale, pubblicità su quotidiani, su internet, ecc.).

Nel caso di diserzione della gara, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia, salvo che ricorra giustificato motivo, a carico degli offerenti la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. Pertanto la diserzione determina caducazione dell'offerta, e definitività dell'aggiudicazione a favore dell'aggiudicatario provvisorio del precedente incanto. Anche questa è una rilevante novità, posto che in passato la diserzione della gara determinava l'aggiudicazione a favore del nuovo offerente (Cass. 15 gennaio 1970 n. 88).

Finanziamenti all'aggiudicatario.

A norma dell'art. 585, comma 3, c.p.c., se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata. Si tratta del finanziamento, fondiario o meno, con concessione di ipoteca su cosa altrui, ex art. 2822 c.c., che verrà iscritta solo a seguito dell'emanazione del decreto di trasferimento (cfr. Petrelli, Formulario notarile commentato, II, Milano 2001, p. 842). La legge impone ora che il contratto di finanziamento debba prevedere l'erogazione diretta a favore della procedura; il decreto deve fare menzione di tale finanziamento, affinché il conservatore possa eseguire contestualmente trascrizione ed iscrizione. Resta ovviamente impregiudicata - anche se poco funzionale - la diversa prassi di stipulare il contratto di finanziamento contestualmente all'emanazione del decreto di trasferimento (nel qual caso la trascrizione può avvenire anche prima dell'iscrizione).

Decreto di trasferimento.

Viene precisato che deve essere ordinata, nel decreto di trasferimento, anche la cancellazione delle ipoteche e pignoramenti successivi alla trascrizione del pignoramento (ancorché, quindi, inefficaci ex art. 2913 c.c.). Ciò in conformità alla tesi, espressa in passato, che sollecitava a tal fine l'aggiornamento delle visure ipotecarie prima dell'emanazione del decreto di trasferimento (cfr. Petrelli, Profili di disciplina delle certificazioni sostitutive ex art. 567 c.p.c., in Vita not., 1998, p. 1906 ss.). La disposizione si presta ad essere estesa alle altre formalità strumentali all'esecuzione (come i sequestri), ma non alle domande giudiziali, ed alle altre formalità di cui non può essere ordinata la cancellazione con decreto.

Operazioni di vendita successive al primo incanto andato deserto.

A norma dell'art. 591 c.p.c., in caso di diserzione del primo incanto, il giudice può ordinare un nuovo incanto; peraltro, nel caso in cui stabilisca diverse condizioni di vendita o fissi un nuovo prezzo, il giudice dispone una nuova procedura di vendita senza incanto (sempreché non ricorra una delle condizioni ex art. 569, comma 2, c.p.c., per scegliere invece la vendita con incanto), assegnando un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Conseguentemente, anche nel caso in cui si sia proceduto inizialmente alla vendita con incanto, il secondo tentativo di vendita a prezzo o condizioni diverse deve, salvo eccezioni, aver luogo senza incanto.

Nel caso in cui venga fissato un nuovo prezzo base, quest'ultimo deve essere inferiore di un quarto a quello precedente (mentre in precedenza doveva essere inferiore di un quinto). La disposizione sembra dover essere interpretata nel senso che possa senz'altro procedersi alla vendita allo stesso prezzo e quindi senza ribasso (ad esempio nel caso di unico concorrente che non effettui offerte all'incanto); ma se si procede a ribasso, questo non possa essere superiore ad un quarto.

Delega delle operazioni di vendita.

Le modifiche apportate all'art. 591-bis c.p.c., ed alle disposizioni collegate, apportano rilevanti innovazioni alla disciplina delle deleghe. In particolare:

- la delega può ora aver luogo a favore di un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista. La limitazione territoriale, sia pure non assoluta, è prevista per il solo notaio e non per gli altri professionisti;

- la delega deve essere limitata ai professionisti iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice. Ciò comporta che i notai o altri professionisti che non hanno dato la propria disponibilità non possono essere delegati;

- la delega riguarda le operazioni di vendita da compiersi "secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569", e quindi sia la vendita con incanto che quella senza incanto;

- con l'ordinanza di vendita il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571, le modalità di prestazione della cauzione, e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto. Con una consistente limitazione, quindi, della discrezionalità del professionista delegato;

- le somme versate dall'aggiudicatario possono essere ora depositate, oltre che presso una banca, su un conto postale, come indicati dal giudice;

- nell'ambito dell'elencazione, contenuta nell'art. 591-bis c.p.c., dei poteri e doveri del professionista delegato, si precisa, tra l'altro, che lo stesso - nel determinare il valore dell'immobile - tiene conto, oltre che della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il professionista delegato, inoltre, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate;

- si prevede che il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile, da allegarsi al decreto di trasferimento, è quello "risultante dal fascicolo processuale" (sembra quindi che non sia prescritto un particolare aggiornamento del certificato, anche se dal momento di deposito dello stesso ad opera dell'esperto sono mutate le prescrizioni urbanistiche);

- si precisa espressamente che contro il decreto di trasferimento è proponibile l'opposizione agli atti esecutivi (i cui termini sono ora di venti giorni, e non più di cinque giorni);

- vengono modificati gli artt. 596 e 598 c.p.c., indicandosi ora anche il professionista delegato, accanto al giudice dell'esecuzione, come soggetto che ha il compito di formare il progetto di distribuzione, depositarlo in cancelleria, fissare l'udienza per l'audizione dei creditori, ordinare il pagamento delle singole quote. Tali disposizioni però mal si coordinano con l'art. 591-bis, n. 7, a norma del quale il professionista delegato provvede "alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596";

- il contenuto dell'avviso d'asta è ora disciplinato dall'art. 173-quater disp. att. c.p.c., in modo peraltro corrispondente alla precedente previsione;

- il nuovo art. 179-bis disp. att. c.p.c. prevede l'emanazione, e la successiva revisione triennale, di una tariffa unica per notai ed altri professionisti delegati;

- l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. disciplina l'elenco dei professionisti delegabili, nel quale sono iscritti i professionisti che diano la propria disponibilità, da comunicarsi con periodicità triennale. Solo per i professionisti diversi dai notai, è prevista l'allegazione di schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Sono dettate preclusioni alla delega per i professionisti a cui siano state revocate deleghe per mancata osservanza delle direttive impartite.

Espropriazione di beni indivisi.

È stato modificato l'art. 600 c.p.c., prevedendosi che - nel caso in cui la separazione in natura non è chiesta o non è possibile - il giudice dispone senz'altro che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568. La divisione diviene, quindi, la modalità preferenziale rispetto alla vendita della quota indivisa.

Opposizione agli atti esecutivi.

È modificato l'art. 617 c.p.c., con un ampliamento del termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi (venti giorni, in luogo dei cinque giorni già previsti).

Sospensione del processo esecutivo.

A norma del nuovo art. 624-bis c.p.c., il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice (art. 161-bis c.p.c.).

La nuova disciplina conferma la conclusione, in precedenza raggiunta, circa l'impossibilità per il notaio delegato di rinviare gli incanti in assenza di direttive da parte del giudice.

L'istanza di sospensione può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.

Estinzione del processo esecutivo.

A norma del nuovo art. 187-bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 2, comma 4-novies, del d.l. n. 35/2005, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo 1'aggiudicazione, anche provvisoria, o 1'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di conversione del pignoramento non è più procedibile.

Delega per la vendita forzata di beni mobili registrati.

È introdotto il nuovo art. 534-bis c.p.c., a norma del quale il giudice dell'esecuzione può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di vendite giudiziarie, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili.

Diritto transitorio.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3-sexies, del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, nel testo modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263, le nuove disposizioni sul processo esecutivo, contenuto nei commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis) e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), del medesimo art. 2 del d.l. n. 35/2005, entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Pertanto:

- se l'ordinanza di vendita è emessa entro il 28 febbraio 2006, anche i successivi atti processuali sono regolati dalle norme precedentemente in vigore;

- se l'ordinanza di vendita è emessa a partire dal 1° marzo 2006, la stessa ed i successivi atti esecutivi sono regolati dalle nuove disposizioni; mentre, in applicazione dei principi di diritto intertemporale, gli effetti, già esauritisi, degli atti processuali già compiuti rimangono assoggettati alle norme previgenti.

 

VENDITA NEL PROCEDIMENTO DI DIVISIONE GIUDIZIALE

L'art. 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 (in Suppl. ord. n. 209 alla G.U. n. 301 del 28.12.2005) ha modificato gli artt. 787 e 788 c.p.c., relativamente alle operazioni di vendita che - nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale - che potevano essere delegate al notaio. Le nuove disposizioni dispongono ora che la delega alle operazioni di vendita può essere effettuata anche ad altri "professionisti"; pur in assenza, in questa sede, di ulteriori specificazioni, il richiamo - da parte degli artt. 787 e 788 c.p.c. - degli artt. 534 ss. e 569, comma 3, c.p.c. comporta - pur in assenza di espresso richiamo all'art. 591-bis c.p.c., l'applicazione di quest'ultima disposizione; con la conseguenza che possono essere delegati per le operazioni di vendita, oltre al notaio, avvocati e commercialisti.

Alle operazioni di vendita procede il giudice istruttore o il professionista delegato a norma degli artt. 570 ss. c.p.c. (viene estesa quindi anche in questo ambito la disciplina della vendita senza incanto).

L'estensione della facoltà di delega riguarda le sole operazioni di vendita ex artt. 787 e 788 c.p.c. Conseguentemente, in assenza di modifiche agli artt. 790 e 791 c.p.c., per le operazioni di divisione vera e propria può essere delegato solo un notaio.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 263/2005, come prorogato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 271 (in G.U. n. 303 del 30.12.2005), le modifiche agli artt. 787 e 788 c.p.c. entrano in vigore il 1° marzo 2006.

 

PROCURE PER CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Con legge 28 dicembre 2005 n. 263 (in Suppl. ord. n. 209 alla G.U. n. 301 del 28.12.2005) è stato modificato l'art. 185 c.p.c., ai sensi del quale ora, quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte.

 

PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

L'art. 11-quaterdecies, comma 12, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (in G.U. n. 230 del 3.10.2005), convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 (in G.U. n. 281 del 2.12.2005), disciplina il nuovo istituto del "prestito vitalizio ipotecario", che ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario), di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

 

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Con D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 202 del 31.8.2005), in vigore dal 15 settembre 2005, è stato approvato il nuovo Codice della nautica da diporto, del quale si evidenziano le seguenti disposizioni:

- Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (art. 1, comma 2).

- Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri (art. 1, comma 3).

- Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto (dette "unità da diporto") si distinguono in navi (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri), imbarcazioni (unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri) e natanti da diporto (queste ultime costituite dalle unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri) (art. 3).

- Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 15). I natanti da diporto sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, e della licenza di navigazione di cui all'articolo 23; peraltro, i natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico (art. 27).

- Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto (art. 16).

- Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione (art. 17, comma 1). La disposizione deve essere coordinata con le previsioni contenute negli artt. 249, 250 e 252 del codice civile. Di conseguenza:

a) - gli atti relativi alle navi da diporto devono essere effettuati per iscritto a pena di nullità, e per la trascrizione è richiesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

b) - relativamente alle imbarcazioni da diporto, è sufficiente ai fini della trascrizione una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata;

c) - relativamente ai natanti da diporto, non è necessario l'intervento notarile ove gli stessi non siano iscritti negli appositi registri; nel caso in cui sia stata richiesta l'iscrizione a norma dell'art. 27, si applica il regime delle imbarcazioni da diporto sopra descritto sub b).

- La licenza di navigazione, che è uno dei documenti di navigazione (art. 22) indica il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unità se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa (art. 23).

- Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia (art. 18).

- Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all'autorità competente, tra l'altro, il titolo di proprietà (art. 19).

- Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare, nei casi previsti dall'art. 21. domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.

- L'art. 40 disciplina la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto.

- I contratti di locazione, sublocazione e relative cessioni, ed il contratto di noleggio di unità da diporto richiedono la forma scritta a pena di nullità (artt. 42 e 47).

- I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne (art. 62, comma 1).

- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, deve adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice un decreto ministeriale al fine di approvare il relativo documento di attuazione (art. 65). A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emanando regolamento, è abrogata la legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto. Sono inoltre abrogate, con decorrenza dal 15 settembre 2005, diverse disposizioni del codice della navigazione e dei regolamenti per la navigazione interna e marittima (art. 66).

 

DEMANIO MARITTIMO

Con Accordo in data 14 luglio 2005, n. 863/CU, emanato dalla Conferenza Unificata fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali (in G.U. n. 174 del 28.7.2005), sono state approvate disposizioni in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.

 

VINCOLI A PARCHEGGIO

L'art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (in G.U. n. 280 del giorno 1.12.2005), in vigore dal 16 dicembre 2005, aggiunge un comma all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, disponendo che «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».

Non è chiaro se la disposizione - a fronte di "diritti reali d'uso" sorti anteriormente alla sua entrata in vigore - comporti o meno la caducazione di detti vincoli.

La disposizione incide sul vincolo ex "legge Ponte"; non su quello previsto dall'art. 9 della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), che prevede l'"abbinamento di parcheggi a singole unità immobiliari, e che rimane in vigore.

 

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI SU AREE PUBBLICHE

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con Determinazione 13 ottobre 2005 n. 8/2005, ha ritenuto che nella fattispecie disciplinata dall'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tognoli) - caso nel quale i comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'àmbito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse; previa stipulazione di una convenzione con il soggetto interessato - il parcheggio è definito nella normativa de qua «privato» solo perché «asservito» ad un'immobile privato, ma non può essere ritenuto tale giuridicamente, in quanto realizzato su aree pubbliche, cedute al privato esclusivamente in diritto di superficie. Conseguentemente, la costruzione di parcheggi, quali quelli in argomento, in quanto opere di interesse generale, realizzate su aree pubbliche destinate a tornare in regime di «piena proprietà» nel patrimonio dell'ente interessato allo scadere del termine di durata del diritto superficiario, rientrano nella nozione di «opere pubbliche». Ne consegue, secondo la suddetta Determinazione, che per la realizzazione dei parcheggi de quibus non può essere costituito sic et simpliciter un diritto di superficie in favore di privati, i quali realizzano a propria cura e spese le relative opere, ma deve necessariamente trovare applicazione la disciplina sui lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, con conseguente scelta del costruttore con le procedure ivi contemplate.

 

TITOLI ALL'AIUTO IN AGRICOLTURA

Con D.L. 9 settembre 2005 n. 182 (in G.U. n. 212 del 12.9.2005), convertito in legge 11 novembre 2005 n. 231 (in G.U. n. 263 del giorno 11.11.2005), sono state dettate - all'art. 3 - nuove disposizioni sulla politica agricola comune e sul trasferimento di titoli all'aiuto, di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003. In particolare, è prevista l'istituzione del Registro nazionale titoli (di cui all'art. 21 del suddetto Regolamento), nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del d.p.r. n. 503/1999, sono iscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i titoli all'aiuto, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore. I trasferimenti dei titoli all'aiuto, effettuati ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento n. 1782/2003, e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del d.m. 5 agosto 2004, sono registrati nel suddetto registro.

 

AUTOVEICOLI

L'art. 1, commi 390, 391 e 392 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005) disciplina ex novo la materia dell'autenticazione degli atti  relativi a veicoli, abrogando l'art. 3, commi 4, 5 e 6 del d.l. 14 marzo 2005 n. 35. La nuova disposizione fa riferimento ora esclusivamente ai "veicoli", non più ai beni "mobili registrati".

Relativamente agli autoveicoli usati, non si distingue più tra quelli di valore superiore o meno a 25.000 euro. Per tutti, l'autenticazione della sottoscrizione dell'alienante può essere effettuata oltre che dal notaio, anche (gratuitamente) dai dirigenti del comune di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria presso il distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del d.p.r. 19 settembre 2000 n. 358 (quindi dai titolari delle imprese di consulenza automobilistica), nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.

Il comma 391 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per determinare le modalità applicative delle nuove disposizioni (non è più prevista la possibilità di estendere ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di autenticazione). Fino all'emanazione dei suddetti regolamenti, il notaio rimane competente in via esclusiva all'autenticazione delle sottoscrizioni in oggetto.

Non è stata modificata, invece, la disciplina relativa agli autoveicoli nuovi. L'art. 3, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80, dispone che la prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del d.p.r. 19 settembre 2000 n. 358. Non è quindi più necessaria, con decorrenza dal 17 marzo 2005, l'autentica notarile ai fini della prima registrazione nel PRA degli autoveicoli nuovi.

 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Con D.M. 14 settembre 2005 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 222 del 23.9.2005), in vigore dal 23 ottobre 2005, sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, quali previste dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, dal d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, e dal d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge 17 luglio 2004 n. 186.

 

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 21 settembre 2005 (in G.U. n. 224 del 26.9.2005);

- con D.M. 20 dicembre 2005  (in G.U. n. 300 del 27.12.2005).

A seguito di quest’ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° gennaio al 31 marzo 2006:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, del 7,455%;

- relativamente ai mutui a tasso variabile, del 5,775%;

- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 14,07 %.

Si richiamano le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, dettate con Provvedimento della Banca d’Italia in data 8 gennaio 2003 (in G.U. n. 5 dell’8.1.2003); nonché - per la rilevazione delle categorie omogenee di operazioni ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, il decreto direttoriale 16 settembre 2004 (in G.U. n. 230 del 30.9.2004), ed il decreto direttoriale 20 settembre 2005 (in G.U. n. 224 del 26.9.2005).

L’art. 1, comma 2, del D.M. 15 giugno 2005, precisa che i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata (commissione oggetto di autonoma rilevazione nella tabella allegata, attualmente pari a 0,70 punti in media).

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del suddetto decreto “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Ciò significa che il tasso di mora per i mutui è pari mediamente:

- quanto ai mutui a tasso fisso, al 10,605 %;

- quanto ai mutui a tasso variabile, all’ 8,925 %;

 

INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Giusta il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8 gennaio 2005 (in G.U. n. 5 del giorno 8.1.2005), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 2,05% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2005. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell’art. 5, la maggiorazione del 7%, il tasso d’interesse di mora applicabile è pari al 9,05 %.

 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRIVACY

L'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (in G.U. n. 303 del 30.12.2005) ha prorogato i termini previsti dall'art. 180, commi 1 e 3, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice sulla privacy), già in precedenza modificati. Pertanto risultano prorogati:

- al 31 marzo 2006 il termine previsto al primo comma dell'art. 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'adozione delle "nuove" misure minime di sicurezza (di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B), che non erano previste dal d.p.r. 318/1999; pur in assenza di previsione espressa riferita al documento programmatico sulla sicurezza (DPS), deve ritenersi che anche il termine relativo a quest'ultimo sia prorogato, in sede di prima applicazione del decreto, al 31 marzo 2006 (con la precisazione che, a regime, detto documento dovrà essere rinnovato annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte del titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, ai sensi del punto 19 dell'allegato "B" al decreto legislativo 196/2003);

- al 30 giugno 2006 il termine, previsto dall'art. 180, comma 3, del d. lgs. 196/2003, per l'adeguamento degli strumenti elettronici alle misure minime di sicurezza.

È fissato al 28 febbraio 2006 il termine ai fini dell'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2 (dati sensibili e giudiziari), ove mancante (art. 181, comma 1, lett. a), del d. lgs. 196/2003).

Con deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2005 (in G.U. n. 170 del 23.7.2005), sono state prorogate al 31 dicembre 2005 le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nn. 4/2004 e 7/2004, rilasciate il 30 giugno 2004.

 

TERZO CONDONO EDILIZIO

L'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (in G.U. n. 303 del 30.12.2005) ha prorogato al 30 aprile 2006 il termine per l'integrazione delle domande di sanatoria, presentate ai sensi dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (giusto quanto risultante dall'allegato 1 al suddetto decreto). Entro tale data devono essere quindi presentati:

a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;

b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili;

c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

Rimane fermo il termine del 31 dicembre 2006 entro il quale deve essere effettuato il versamento definitivo degli oneri concessori.

 

CATASTO

L'art. 25 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (in G.U. n. 303 del 30.12.2005) ha prorogato di un anno il termine per il trasferimento ai comuni delle funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché alla revisione degli estimi e del classamento.

Con Decreto direttoriale 6 settembre 2005 (in G.U. n. 210 del 9.9.2005) è stato approvato lo schema-tipo di convenzione speciale, da stipularsi tra l'Agenzia del territorio ed i Comuni, per la disciplina delle modalità operative dello sportello catastale decentrato, ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. 10 luglio 1991 n. 305.

Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio in data 30 giugno 2005 (in G.U. n. 153 del 4.7.2005) è stata approvata la disciplina e la quantificazione degli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

 

VISURE IPOTECARIE E CATASTALI

Con legge 28 dicembre 2005 n. 263 (in Suppl. ord. n. 209 alla G.U. n. 301 del 28.12.2005) è stato modificato l'art. 567 c.p.c., a norma del quale devono essere allegati all'istanza di vendita forzata immobiliare i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento (o certificazione notarile sostitutiva). La disposizione recepisce per la prima volta, a livello legislativo, la prassi consistente nel limitare gli accertamenti ipotecari al ventennio.

L'art. 3, comma 40, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (in G.U. n. 230 del 3.10.2005), convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 (in G.U. n. 281 del 2.12.2005), introduce il nuovo art. 47-bis al d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, a norma del quale i competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati.

Con D.M. 17 ottobre 2005 (in G.U. n. 246 del 21.10.2005) sono state dettate le norme per la determinazione della cauzione, richiesta dall'art. 11 del d.p.r. 10 luglio 1991 n. 305, al fine di accedere alle banche dati catastali dell'Agenzia del territorio.

 

COMMISSIONI TRIBUTARIE

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 9, lett. a), del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (in G.U. n. 230 del 3.10.2005), convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 (in G.U. n. 281 del 2.12.2005), «sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica»

 

LEASING IMMOBILIARE E MOBILIARE

L'art. 5-ter del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (in G.U. n. 230 del 3.10.2005), convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 (in G.U. n. 281 del 2.12.2005), modificando l'art. 102, comma 7, del t.u.i.r., dispone che la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per l'acquisto di beni da parte delle imprese è subordinata al fatto che la durata del contratto di leasing non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente relativo, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili». La disposizione trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (3 dicembre 2005).

 

STUDI DI SETTORE

L'art. 7-sexies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (in G.U. n. 230 del 3.10.2005), convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 (in G.U. n. 281 del 2.12.2005), modifica l'art. 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, disponendo che in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresí, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al d.p.r. 22 luglio 1998 n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

 

PROGRAMMAZIONE FISCALE

L'art. 1, commi 499 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005), disciplina l'istituto della "programmazione fiscale", alla quale possono accedere, oltre ai titolari di reddito d'impresa, gli esercenti arti o professioni cui si applicano gli studi di settore. Mediante la programmazione fiscale, il contribuente può determinare preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, da assumere ai fini Irpef ed Irap. Il procedimento presuppone una proposta ad opera dell'amministrazione finanziaria, formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria e comunicata entro il 16 ottobre 2006, che si perfeziona con l'accettazione del contribuente.

 

COMUNICAZIONI DEI CONSIGLI NOTARILI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 10 marzo 2005 (in G.U. n. 66 del 21.3.2005) viene disposto che le comunicazioni all'anagrafe tributaria relative, tra l'altro, alle domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, devono essere effettuate, a partire da quelle relative all'anno 2004, esclusivamente per via telematica.

I consigli notarili, tenuti alla suddetta trasmissione, utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nell'art. 1, degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

A partire dal 2006, le comunicazioni relative all'anno solare precedente sono effettuate entro il 30 aprile.

 

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

L'art. 1, comma 120, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005), proroga al 31 dicembre 2006 il termine concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

 

DETRAZIONE IRPEF PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI

L'art. 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005), ha prorogato la detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero edilizio, già prevista all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e quindi ridisciplinata dall’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

- La detrazione compete per le spese – sostenute dal contribuente persona fisica nell'anno 2006, e rimaste a carico dello stesso – di recupero, di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 31 della legge 457/1978 eseguite su singole unità ad uso residenziale (anche rurali) e loro pertinenze, e quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del suddetto art. 31 eseguite su parti comuni di edificio residenziale. La detrazione spetta per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare in oggetto, che spetta all’acquirente persona fisica la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, dal venditore; in caso di trasferimento per causa di morte, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Se la persona ha un’età non inferiore a 75 o 80 anni (rispettivamente se proprietaria o titolare di un diritto reale sul bene), la detrazione può essere ripartita in cinque e tre quote annuali.

- È ovviamente prorogata anche la detrazione riconosciuta nel caso di acquisto di autorimesse pertinenziali ad abitazioni, alle suddette condizioni, e purché l’autorimessa sia acquistata dal costruttore (sia esso privato o imprenditore), e sia destinata a pertinenza di un’unità abitativa, anche se non facente parte dello stesso fabbricato; la detrazione in questo caso compete limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione dell’autorimessa, da comprovarsi mediante attestazione rilasciata dal venditore (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 166/E del 20 dicembre 1999).

- La proroga concerne anche la detrazione IRPEF spettante nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (art. 31, lettere c) e d), della legge 457/1978) di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie (articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448). Ad usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle singole unità immobiliari, a condizione che:

a) – i lavori di ristrutturazione siano eseguiti entro il 31 dicembre 2006;

b) – l’impresa o cooperativa provveda all’alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2007.

Anche quest’ultima detrazione compete per il 41 % delle spese sostenute, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione, e comunque entro l’importo massimo di 48.000 euro.

Si evidenzia, infine, che con D.M. 9 maggio 2002 n. 153 (in G.U. n. 174 del 26.7.2002) era stato modificato il regolamento che disciplina la suddetta detrazione, quale approvato con D.M. 18 febbraio 1998 n. 41.

Non è stata invece ulteriormente prorogata la riduzione al 10% dell'IVA sugli interventi di recupero (disposta per gli anni 2004 e 2005 dall'art. 23-bis del D.L. 355/2003). L'aliquota IVA per tali interventi è quindi ora pari al 20%.

 

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI

L'art. 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (in G.U. n. 230 del 3.10.2005), convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 (in G.U. n. 281 del 2.12.2005), ha prorogato le disposizioni in tema di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2005, contenute nell’art. 2, comma 2, del d.l. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito in legge 21 febbraio 2003 n. 27.

In particolare:

– Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R., per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2006.

- La redazione e l’asseverazione della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2006.

Come precisato nella circ. Agenzia Entrate 4 agosto 2004 n. 35/E, il contribuente che abbia già proceduto a rideterminare il valore delle partecipazioni e/o dei terreni alla data del 1° luglio 2003, del 1° gennaio 2003 ovvero del 1° gennaio 2002 (redigendo una perizia riferita ad una di tali date), ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa, ma dovrà in tal caso determinare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore delle partecipazioni e/o dei terreni al 1° gennaio 2005, nonché procedere al versamento dell'imposta sostitutiva su questi valori, richiedendo il rimborso dell'importo precedentemente versato.

 

RIVALUTAZIONE DI AREE EDIFICABILI DI PROPRIETÀ DELLE IMPRESE

L'art. 1, commi 473 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005), prevede la rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro i cinque anni successivi alla rivalutazione. La rivalutazione ha luogo con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19%.

 

LIBERALITÀ A FAVORE DI ENTI NON PROFIT

L'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005), dichiara integralmente deducibili dal reddito delle società ed altri soggetti Ires le liberalità a favore di università, fondazioni universitarie, enti di ricerca, fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Ai sensi del comma 354, gli atti relativi ai suddetti trasferimenti gratuiti sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall'Iva e da diritti dovuti a qualunque titolo, e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione ex comma 353 sono ridotti del 90 per cento.

L'art. 1-bis del D.L. 17 giugno 2005 n. 106 (in G.U. 139 del 17.6.2005), convertito in legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. n. 184 del 9.8.2005) ha modificato l'art. 14 del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80, inserendo, tra gli enti non profit beneficiari delle liberalità deducibili dal reddito (nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000) anche le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

IRES

Con D. Lgs. 18 novembre 2005 n. 247 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del giorno 1.12.2005), in vigore dal 2 dicembre 2005, sono state dettate disposizioni correttive e integrative al d. lgs. n. 344/2003, in tema di imposta sul reddito delle società. In particolare relativamente a:

- determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 t.u.i.r., nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse (art. 1, che introduce il nuovo art. 20-bis t.u.i.r.);

- redditi di capitale relativi a strumenti finanziari (art. 2, che modifica gli artt. 44 e 47 t.u.i.r.);

- disciplina dei capital gains (art. 4, che modifica l'art. 67 t.u.i.r.);

- disciplina delle plusvalenze d'impresa ed altre norme sulla determinazione della base imponibile (art. 6, che modifica l'art. 86, 87, 88, 89, 93, 95, 98, 101, 102, 109, 111, 114 t.u.i.r.);

- opzione per la trasparenza fiscale (art. 7, che modifica l'art. 115 t.u.i.r.);

- disciplina del consolidato nazionale e mondiale (artt. 8 e 9);

- disciplina del trasferimento all'estero della sede dell'impresa (art. 11, che modifica l'art. 166 t.u.i.r.);

- disciplina delle operazioni straordinarie (art. 12, che modifica gli artt. 172 ss. t.u.i.r.);

- adempimenti fiscali dei curatori ed amministratori di eredità (art. 18, che introduce il nuovo art. 5-bis al d.p.r. n. 322/1998).

L'art. 5 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (in G.U. n. 230 del 3.10.2005), convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 (in G.U. n. 281 del 2.12.2005), modifica l'art. 67 del t.u.i.r, e quindi la disciplina delle plusvalenze e minusvalenze finanziarie delle società.

Norme sulla participation exemption sono poi dettate dall'art. 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005).

 

DISTRETTI PRODUTTIVI

L'art. 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005), contiene una disciplina innovativa dei "distretti produttivi", quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e funzionale. È prevista la possibilità di optare per la tassazione di distretto ai fini Ires, e trovano applicazione diverse disposizioni relative alla tassazione di gruppo ed altri benefici tributari. Si precisa, nel comma 368, che i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile.

 

DISCIPLINA FISCALE DI PARTICOLARI OPERAZIONI INTRAGRUPPO

Con D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 143 (in G.U. n. 172 del 26.7.2005) è stata attuata la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Sono stati quindi modificati tra l'altro gli artt. 25, 27, 37-bis, ed è stato aggiunto l'art. 26-quater al d.p.r. n. 600/1973.

 

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA

Con  D.M. 2 agosto 2005 (in G.U. n. 187 del 12.8.2005) sono state dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità ed al documento d'identità elettronici. La legge 31 marzo 2005 n. 43 ha disposto infatti che dal 1° gennaio 2006 la carta d'identità su supporto cartaceo venga sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica. La suddetta carta d'identità elettronica comprenderà anche il codice fiscale.

 

INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI

Con D.M. 13 ottobre 2005 n. 240 (in G.U. n. 273 del 23.11.2005), in vigore dal giorno 8 dicembre 2005, è stato approvato il regolamento di gestione dell'indice nazionale delle Anagrafi (INA).

L'INA è costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, i comuni inviano all'INA le informazioni necessarie, attraverso i collegamenti telematici con il Centro nazionale servizi demografici, provvedendo al loro aggiornamento quotidianamente. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, è incaricato di emanare le direttive concernenti le modalità di attuazione ed ogni altro provvedimento finalizzato alla esecuzione del regolamento.

 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con D.P.C.M. 2 novembre 2005 (in G.U. n. 266 del 15.11.2005) sono state dettate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata, ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, con il quale ultimo è stato approvato il regolamento contenente le disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

 

SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005), al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni, tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l’integrità legale del contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia il processo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

 

RACCOLTA DI RISPARMIO DA PARTE DEI SOGGETTI DIVERSI DA BANCHE

La deliberazione CICR 19 luglio 2005 n. 1058 (in G.U. n. 188 del 13.8.2005) definisce come "raccolta del risparmio" l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. Si ha rimborso anche allorché i tempi e l'entità dello stesso sono essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. Non costituisce invece rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti (art. 1). Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che diano luogo ad un obbligo di rimborso (art. 3).

La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del t.u.b. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata in connessione all'emissione di moneta elettronica; ovvero presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera; ovvero sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento (art. 2).

L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da società per azioni e in accomandita per azioni e da società cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile, salve le deroghe ivi previste (art. 4).

Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000 (art. 5).

La raccolta di risparmio presso soci da parte di società deve essere prevista dallo statuto. Nelle società diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le società di persone tali condizioni non sono richieste. Le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50 soci, l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve normalmente eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (art. 6).

Anche la raccolta presso dipendenti deve essere prevista dallo statuto e sono previsti limiti (art. 7).

Specifici limiti sono previsti per le società finanziarie (art. 9).

La delibera CICR in esame entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data applicative di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle istruzioni della Banca d'Italia (art. 10).

 

SOCIETÀ QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI E TUTELA DEL RISPARMIO

Con legge 28 dicembre 2005 n. 262 (in Suppl. ord. n. 208 alla G.U. n. 301 del 28.12.2005), in vigore dal 12 gennaio 2006, sono state emanate disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che incidono in maniera rilevante sulla corporate governance delle società quotate, modificando il d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (t.u.f.). In particolare:

- lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto. Sono poi previsti specifici requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità in casi particolari (artt. 147-ter, 147-quater e 147-quinquies t.u.f.);

- la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. Con regolamento ministeriale sono stabiliti i requisiti di onorabilità e professionalità dei membri degli organi di controllo (art. 148);

- con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo (art. 148-bis);

- i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (art. 126-bis t.u.f.);

- gli artt. 165-ter e seguenti t.u.f. contengono una nuova disciplina in ordine ai rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria;

- sono introdotte nuove disposizioni sulle fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate (art. 117-bis t.u.f.);

- lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo (art. 154-bis);

- sono modificati gli artt. 159 e seguenti t.u.f. sui requisiti necessari ai fini della revisione contabile;

- al momento della nomina degli organi di controllo e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società (art. 2400, art. 2409-septiesdecies c.c.);

- sono altresì modificati gli artt. 2393, 2393-bis, 2409-duodecies, 2434, 2621, 2622, 2625, 2629-bis, 2635, 2638 c.c.;

- è modificato l'art. 2412 del codice civile: al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

Entro il 12 gennaio 2007, le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 12 gennaio 2006 provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB

Con deliberazione Consob 29 novembre 2005 n. 15232 (in G.U. n. 290 del 14.12.2005) è stato modificato il "Regolamento emittenti", approvato con deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modificazioni. Le modifiche riguardano la disciplina della sollecitazione al pubblico risparmio e l'acquisto delle azioni proprie, e sono operative dal 1° gennaio 2006.

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATI CONSOB

Con deliberazione Consob 29 novembre 2005 n. 15233 (in G.U. n. 290 del 14.12.2005) è stato modificato il "Regolamento mercati" della Consob, con efficacia dal 1° aprile 2006.

 

TITOLI DI DEBITO DELLE S.P.A.

L'art. 1, comma 579, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005), prevede - ai fini del sostegno e dello sviluppo delle piccole e medie imprese - l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui vengano disciplinate le caratteristiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito.

 

SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE STATALE E STRUMENTI FINANZIARI

L'art. 1, commi 381 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005) prevede che gli statuti delle società nelle qualil lo Stato detenga una partecipazione rilevante possano prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ovvero creare categorie particolari di azioni, soggetti ad una particolare disciplina, relativa tra l'altro anche alle maggioranze necessarie per la modifica delle relative clausole statutarie.

 

SOCIETÀ COOPERATIVE

L'art. 1, comma 399, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005), modifica l'art. 95 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 (testo unico sull'edilizia economico-popolare), precisando:

- che i requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi costruiti da cooperative edilizie di abitazione per case economiche e popolari (a contributo erariale) sono anche quelli previsti dall'art. 31 (non essere proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani; non avere già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950 n. 715; non avere un reddito superiore a determinati limiti);

- che costituisce requisito per la suddetta assegnazione, in alternativa alla residenza anagrafica, lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione.
L'art. 1, comma 458, relativamente alle cooperative editrici, stabilisce che le stesse, per poter accedere alle provvidenze previste dalla legge n. 250/1990, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici. Ai sensi del successivo comma 460, per usufruire dei contributi previsti dalla legge n. 250/1990 è richiesto che, laddove l'impresa editrice sia una cooperativa, i relativi soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi, a pena di decadenza dagli stessi di tutte le cooperative interessate.

 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Con D.M. 18 aprile 2005 (in G.U. n. 238 del 12.10.2005), in vigore dal 27 ottobre 2005, sono stati adeguati alla disciplina comunitaria i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese, ed in particolare alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005 (criteri rilevanti al fine di individuare le imprese destinatarie di incentivi e trattamenti agevolativi, ma anche, in alcuni casi, a fini civilistici, come ad esempio ai fini dell'applicazione della disciplina dei confidi, ex art. 13 del d.l. n. 269/2003).

In particolare, rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese quelle che, in via cumulativa, hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

 

VIGILANZA SUPPLEMENTARE SU PARTICOLARI IMPRESE

Con D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 142 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 171 del 25.7.2005) è stata attuata la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate e non, che ne fanno parte, nonché la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficoltà finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario.

Sono pertanto previsti, tra l'altro, requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare (art. 7), disciplina di operazioni intragruppo (art. 9), meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio (art. 10), ulteriori requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti aziendali (art. 11), ulteriori specifici poteri delle autorità di vigilanza (artt. 12 e seguenti).

 

PARTECIPAZIONI E CONTROLLO IN BANCHE E ALTRI INTERMEDIARI

Con deliberazione CICR 19 luglio 2005 n. 1057 (in G.U. n. 188 del 13.8.2005) sono state dettate disposizioni relative alla partecipazione ed al controllo di banche o altri intermediari, e di partecipazioni con parti correlate; stabilendo quali operazioni sono soggette all'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia, e quali comportano in ogni caso il diniego di autorizzazione.

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ OPERANTI NEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA O DEL GAS

Con D.L. 14 maggio 2005 n. 81 (in G.U. n. 111 del 14.5.2005), convertito in legge 13 luglio 2005 n. 131 (in G.U. n. 161 del 13.7.2005) è stato modificato l'art. 1 del d.l. 25 maggio 2001 n. 192, convertito in legge 20 luglio 2001 n. 301. In particolare, si prevede che la "sterilizzazione" del diritto di voto, per le partecipazioni superiori al due per cento nel capitale di società operanti nei settori dell'elettricità e del gas, non opera nei riguardi delle società controllate direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio, in condizioni di reciprocità, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale. La Consob accerta l'osservanza delle suddette disposizioni.

 

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Con D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (in G.U. n. 289 del 13.12.2005) sono state approvate le disposizioni relative alle forme pensionistiche complementari, in attuazione della delega di cui alla legge 23 agosto 2004 n. 243.

Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti (art. 1, comma 4).

Alle forme pensionistiche complementari possono aderire tra l'altro lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti, soci lavoratori di cooperative (art. 2, comma 1).

Possono istituire forme pensionistiche complementari gli enti di diritto privato di cui al d. lgs. 30 giugno 1994 n. 509, ed al d. lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 (enti previdenziali privatizzati), con l'obbligo della gestione separata; i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12; i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali (art. 3, comma 1).

I fondi pensione possono essere tra l'altro costituiti come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'art. 36 c.c. (associazioni non riconosciute), distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. Possono essere costituiti altresì nell'àmbito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'àmbito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 c.c. (art. 4, commi 1 e 2).

Con uno o più decreti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, tra l'altro, i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; ed i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare (art. 4, comma 3).

I fondi pensione costituiti nell'àmbito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio (art. 4, comma 5).

La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive (art. 5, comma 1).

Le forme pensionistiche complementari prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza, e con l'osservanza di altre previsioni di dettaglio (art. 5, comma 4). Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob, e comunque ai sensi dell'art. 5, commi 5, 7 ed 8.

Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale (art. 6, comma 2).

Sono posti specifici limiti all'acquisto di azioni o quote proprie, o alla concessione di prestiti per l'acquisto delle stesse (art. 6, comma 13).

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR (art. 8, comma 9). Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee (art. 8, comma 13). Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali (art. 14).

Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento (art. 15, comma 5).

La COVIP esercita la vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, ed a tal fine, tra l'altro, tiene un apposito albo in cui dette forme sono iscritte, approva gli statuti e le relative modificazioni, anche mediante forme semplificate e meccanismi di silenzio assenso, elabora schemi di statuti (art. 19).

Il decreto legislativo in commento entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, in vigore dal 14 dicembre 2005. Entro il 31 dicembre 2007 tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi alle nuove disposizioni (art. 23).

 

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Con D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 13.10.2005), in vigore dal 1° gennaio 2006, è stato approvato il nuovo Codice delle assicurazioni private (che abroga, tra l'altro, i decreti legislativi in data 17 marzo 1995, nn. 174 e 175, il testo unico di cui al d.p.r. 13 febbraio 1959 n. 449, nonché numerosi altri provvedimenti normativi). Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione (art. 11, comma 1). L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione; è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, con gestione separata delle relative attività (art. 11, commi 2 e 3). L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge (art. 11, comma 4).

- Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo (art. 12, comma 1). È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa (art. 12, comma 2).

- Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto; l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni: soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri; trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi (art. 346).

- Possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa le società per azioni, le società cooperative o società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché le società europee ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea (art. 14, comma 1, lett. a), del codice). Inoltre, il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato deve essere di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro (art. 14, comma 1, lett. c), del codice). Altri requisiti sono prescritti dall'art. 14, ivi compresi requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti, e requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

- Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP (art. 14, comma 3). L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo (art. 14, comma 4).

- Gli artt. 16 e seguenti disciplinano i requisiti per l'esercizio dell'attività assicurativa, in regime di stabilimento, in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi, con particolar riferimento all'istituzione di sedi secondarie. Gli artt. 23 e seguenti riguardano l'esercizio in regime di stabilimento dell'attività assicurativa da parte di società aventi sede in altri Stati membri; gli artt. 28 e seguenti si occupano della fattispecie nel caso di società aventi sede in Stati terzi. In quest'ultimo caso, deve ritenersi che l'iscrizione nel registro delle imprese della sede secondaria debba essere preceduto dall'autorizzazione dell'ISVAP.

- È vietato all'impresa con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi; è fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l'attività in violazione di quanto sopra. È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo (art. 29).

- L'art. 45 disciplina i prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, stabilendo le condizioni alle quali gli stessi possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile.

- La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 13 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati (art. 52). Le società di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni, quali precisati all'art. 53, commi 1 e 2, ed alle operazioni connesse o strumentali (art. 53, comma 3). Il Ministro delle attività produttive determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità (art. 54). L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò preposto, autorizzano le mutue assicuratrici (art. 55). Alla mutua assicuratrice non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile (art. 56, comma 3). Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante (art. 347, comma 4). Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del d.p.r. 13 febbraio 1959 n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo (art. 338, comma 3).

- Sono escluse dall'ambito di applicazione del codice delle assicurazioni le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo (ivi comprese quelle che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi); peraltro, le suddette società di mutuo soccorso, se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili (art. 345).

- Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa (art. 57). Anche le imprese di riassicurazione sono soggette all'autorizzazione dell'ISVAP (art. 58). Possono essere autorizzate solo le società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile, e le società europee costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 (art. 59, comma 1, lett. a), del codice), il cui capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro (art. 59, comma 1, lett. c), del codice). Tra gli altri requisiti, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, come per le imprese di assicurazione (art. 59, comma 1). Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP, che verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo (art. 59, commi 3 e 4).

- L'art. 68 disciplina le autorizzazioni ai fini della partecipazione in imprese di assicurazione o riassicurazione. Gli artt. 69 disciplinano i relativi obblighi di comunicazione ed informazione. L'art. 72 disciplina il controllo societario. L'art. 74 prevede le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e di autorizzazione. Gli artt. 79 e seguenti disciplinano invece le partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Gli artt. 82 e seguenti disciplinano il gruppo assicurativo. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi (art. 85, comma 4).

- L'esercizio sociale delle imprese di assicurazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano (art. 92).

- Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis del codice civile (art. 102, commi 1 e 3).

- Gli articoli 106 e seguenti disciplinano l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, definita come quella consistente "nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" (art. 106). Sono escluse dalla disciplina della suddetta intermediazione le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione; nonché alcune attività di vera e propria intermediazione assicurativa, quando ricorrono determinate condizioni (art. 107, comma 2, lett. b) e c) del codice). L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nell'apposito registro, formato e tenuto secondo le prescrizioni dell'ISVAP (artt. 108 e 109). Nel suddetto registro possono essere iscritte anche le società di intermediazione, che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 112, ed in particolare che abbiano affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Dette società, se esercitano l'intermediazione riassicurativa, devono inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'ISVAP. È in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società (art. 112). I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto, a determinate condizioni, nella corrispondente sezione del registro (art. 343).

- L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione. Lo stesso vale per l'uso delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa (art. 308).

- È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari; la nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato (art. 167).

- Gli artt. 168 e 169 disciplinano gli effetti, sui contratti di assicurazione, del trasferimento di portafoglio, fusione, scissione, liquidazione coatta amministrativa. Il trasferimento del portafoglio è disciplinato dagli artt. 198 ss.; la fusione e scissione dagli artt. 201 ss.; la liquidazione coatta dagli artt. 245 ss.

- Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, o la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione; ovvero la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, o la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio (art. 171).

- Gli artt. 180 e 181 contengono norme di diritto internazionale privato relative ai contratti di assicurazione, consentendo entro determinati limiti la professio iuris. Altre disposizioni di conflitto sono dettate dagli artt. 267 ss.

- L'attività di vigilanza, le cui finalità sono definite dall'art. 3, è attribuita all'ISVAP, che la svolge mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva, adottando anche i necessari regolamenti (art. 5). Gli artt. 188 e seguenti disciplinano i poteri di vigilanza dell'ISVAP, che può tra l'altro convocare gli organi amministrativi o l'assemblea dei soci, fissando l'ordine del giorno (art. 188, comma 1). L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (art. 190, comma 3). L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione suddetta (art. 196).

- Qualora l'impresa di assicurazione non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione di un piano di risanamento, e nei casi più gravi di un piano di finanziamento a breve termine. l'ISVAP può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP (artt. 222 e 226). Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa che sono localizzati nel territorio della Repubblica. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti (art. 224). Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa, e la relativa spesa è posta a carico dell'impresa (art. 333).

- L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L'ISVAP, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento suindicato (art. 241).

 

TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

Con D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 208 del 7.9.2005) è stato approvato il testo unico della radiotelevisione.

Tra le disposizioni di interesse notarile si evidenziano quelle relative a trasferimenti di impianti, aziende e rami di azienda (art. 27).

Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi in àmbito nazionale che alla data di entrata in vigore del d.l. 23 gennaio 2001 n. 5, convertito in legge 20 marzo 1991 n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale (art. 27, comma 1).

Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in àmbito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale (art. 27, comma 3).

Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento (art. 27, comma 4).

Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in àmbito locale e per la radiodiffusione sonora in àmbito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione (art. 27, comma 5).

Sono consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in àmbito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria (art. 27, comma 6).

L'art. 43 detta disposizioni al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni. Ai commi 13 e seguenti sono individuati i presupposti di verificazione delle suddette posizioni dominanti vietate. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli (art. 43, comma 4).

L'art. 49 contiene norme di disciplina societaria della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

 

SOCIETÀ PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

L'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (in G.U. n. 230 del 3.10.2005), convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 (in G.U. n. 281 del 2.12.2005), prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione; le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società «Riscossione S.p.a.». Quest'ultima effettua la riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, nonché l'attività di cui all'art. 4 del d. lgs. 9 luglio 1997 n. 237.

Con la suddetta decorrenza, quindi, non sarà più possibile prevedere come oggetto sociale la riscossione di tributi in regime di concessione, salva la disciplina transitoria, dettata in particolare dai commi 7, e 24 e seguenti del suddetto art. 3. In particolare, ai sensi del comma 7, la "Riscossione S.p.A." può acquistare quote sociali e rami di azienda delle società concessionarie. È dubbio se, in difetto di tali trasferimenti, la titolarità delle ipoteche già iscritte a favore delle società concessionarie in dipendenza di debiti tributari rimanga in capo alle suddette concessionarie, con gli effetti conseguenti ai fini del consenso alla relativa cancellazione. Sul punto, è probabilmente da tenere in considerazione il disposto del comma 25, ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.

 

PROMOTORI FINANZIARI

L'art. 14 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 (in Suppl. ord. n. 208 alla G.U. n. 301 del 28.12.2005), in vigore dal 12 gennaio 2006, ha modificato l'art. 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (t.u.f.), prevedendo l'istituzione dell'albo unico dei promotori finanziari. Fino alla costituzione di tale albo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima del 12 gennaio 2006.

 

MEDIATORI CREDITIZI

A norma dell'art. 17 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 (in Suppl. ord. n. 208 alla G.U. n. 301 del 28.12.2005), i mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

 

SOCIETÀ EUROPEA

Con D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 188 (in G.U. n. 220 del 21.9.2005), in vigore dal 6 ottobre 2005, è stata attuata la direttiva 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Da rilevare che il Regolamento (CE) n. 2157/2001 sulla Società europea è entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2004.

L'art. 3, e gli artt. 7 e seguenti disciplinano le modalità di negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle società partecipanti alla costituzione sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. L'art. 4 disciplina il contenuto del relativo accordo. L'allegato 1 al decreto contiene le "disposizioni di riferimento" (relative, tra l'altro, all'istituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori nella SE, nonché all'informazione ed alla consultazione), che si applicano alle condizioni indicate dall'art. 7.

L'art. 6 dichiara applicabile alla procedura di negoziazione la legge dello Stato membro in cui è situata la sede sociale della costituenda SE; stabilisce poi che la SE registrata in Italia ha l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.

 

CONCORDATO PREVENTIVO

L'art. 36 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (in G.U. n. 303 del 30.12.2005), con norma di interpretazione autentica (resasi necessaria in conseguenza della incertezza nelle interpretazioni giurisprudenziali sul punto), ha chiarito che l'art. 160 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), come modificato dall'art. 2, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, nella parte in cui prevede che "l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo", si riferisce anche allo stato di insolvenza. È stato quindi aggiunto un secondo comma all'art. 160, a norma del quale «ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza».

 

RIORDINO DELLE IPAB

L'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005), ha prorogato al 31 dicembre 2006 il termine per usufruire delle agevolazioni tributarie disposte con riferimento agli atti di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), riordino disciplinato dal d. lgs. 4 maggio 2001 n. 207.

Conseguentemente, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (quali disciplinati dagli artt. 16 e seguenti del suddetto decreto), compiuti entro il 31 dicembre 2006, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

 

DISMISSIONI IMMOBILIARI

L'art. 7-bis del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (in G.U. n. 230 del 3.10.2005), convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 (in G.U. n. 281 del 2.12.2005), integra la disciplina dei diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del d.l. 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali.

Della dismissione dei beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.A. e società dalla stessa controllate è ora disciplinata dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005).

L'art. 1, comma 400, della medesima legge 23 dicembre 2005 n. 266 disciplina la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali.

L'art. 1, commi 482 e seguenti, della suddetta legge 23 dicembre 2005 n. 266 disciplina la dismissione degli immobili militari.

Disposizioni generali sulla dismissione di immobili pubblici sono poi dettate dall'art. 11-quinquies del suddetto d.l. n. 203/2005, con importanti disposizioni anche relativamente all'esonero da dichiarazioni urbanistiche, e da allegazione del certificato di destinazione urbanistica.

 

IMMOBILI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

L'art. 1, commi 597 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, c.d. "legge finanziaria 2006" (in Suppl. ord. n. 211/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2005) prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2006, con cui dovranno essere semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.

 

BENI IMMOBILI CULTURALI OGGETTO DI DISMISSIONE

L'art. 3, comma 2, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106 (in G.U. 139 del 17.6.2005), convertito in legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. n. 184 del 9.8.2005), in vigore dal 10 agosto 2005, modifica l'art. 27, comma 13-quater, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Vi si prevede che l'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter (beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa) è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali. Finora si era ritenuto che, in presenza di procedure di dismissione, non trovasse applicazione la disciplina della verifica - ad opera delle soprintendenze - relativamente al patrimonio immobiliare degli enti in questione (tra cui anche gli Istituti autonomi per le case popolari, o enti equivalenti).

 

RIORDINO DI ENTI PUBBLICI

L'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (in G.U. n. 303 del 30.12.2005) ha prorogato al 31 dicembre 2006 il termine di decorrenza della privatizzazione, trasformazione, fusione degli enti pubblici nazionali che non svolgono attività previdenziale, quale disciplinata dal d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

L'art. 29 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (in G.U. n. 303 del 30.12.2005) ha prorogato al 31 dicembre 2006 il termine entro il quale il Governo deve individuare gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine suddetto senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.

 

GRATUITO PATROCINIO

Con D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 116 (in G.U. n. 151 del giorno 1.7.2005) è stata attuata la direttiva 2003/8/CE, con la definizione di norme minime comuni relative al gratuito patrocinio nelle controversie transfrontaliere.

Ai sensi dell'art. 11, il patrocinio è concesso per l'esecuzione di atti autentici alle condizioni definite nel presente decreto.

Le disposizioni in oggetto rilevano anche ai fini della percezione degli onorari notarili, ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge notarile.

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Con D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 166 del 19.7.2005) è stato costituito, in attuazione dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005 n. 34, l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella "Sezione A Commercialisti" spetta il titolo professionale di «dottore commercialista», agli iscritti nella "Sezione B Esperti contabili" spetta il titolo professionale di «esperto contabile»; Il termine «commercialista» può essere utilizzato solo dagli iscritti nella "Sezione A Commercialisti" dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto (art. 39). Peraltro, agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di «dottore commercialista». Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di «ragioniere commercialista» (art. 61, comma 6). A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella "Sezione A Commercialisti" dell'Albo (art. 78).

A far data dal 1° gennaio 2008, gli ordini dei dottori commercialisti ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali sono soppressi, ed è istituito l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 58). Sempre a far data dal 1° gennaio 2008, gli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'art. 58, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soppressi ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di tribunale (art. 61).

L'art. 1 individua le competenze specifiche degli iscritti all'Albo. Tra l'altro, a tutti gli iscritti all'Albo è riconosciuta competenza specifica per l'esercizio delle funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici; e competenza tecnica per il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, nonché per l'esercizio della funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile, e, sussistendone i requisiti, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile. Ai soli iscritti nella "Sezione A Commercialisti" dell'Albo è riconosciuta però competenza tecnica per il compimento delle operazioni delegate di vendita forzata di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, come previsto dal d.l. n. 35/2005; e per l'esercizio delle funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali. Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.

L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile, tra l'altro, con l'esercizio della professione di notaio (art. 4, comma 1).

 

ASILO AI RIFUGIATI

Con D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 140 (in G.U. n. 168 del 21.7.2005) sono state emanate le le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale. La questura rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394.

 

PREMIO DI CONCENTRAZIONE

A norma dell'art. 2 del D.L. 17 giugno 2005 n. 106 (in G.U. 139 del 17.6.2005), convertito in legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. n. 184 del 9.8.2005), alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un premio di concentrazione, alle condizioni ivi previste.

 

FRANCHISING

Con D.M. 2 settembre 2005 n. 204 (in G.U. n. 231 del 4.10.2005), in vigore dal 19.10.2005, sono state approvate disposizioni regolamentari relative al contratto di franchising, o affiliazione commerciale, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 6 maggio 2004 n. 129. Il regolamento riguarda gli affilianti che, prima della data di sottoscrizione del contratto di affiliazione, hanno operato esclusivamente all'estero, ed è limitato ai casi in cui, sulla base delle norme di diritto internazionale privato, il contratto è regolato dalla legge italiana.

 

PARITÀ DI TRATTAMENTO

Con D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 145 (in G.U. n. 173 del 27.7.2005) è stata attuata la direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

 

DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (in G.U.C.E. n. L309 del 25.11.2005), in vigore dal 15 dicembre 2005, detta nuove disposizioni al fine di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti al terrorismo. Si evidenzia, in particolare, quanto segue:

- ai sensi del 19° "Considerando" i notai, come professionisti legali, sono soggetti alle disposizioni della direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi professionali vengano utilizzati a scopo di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;

- ai sensi del 23° "Considerando" i notai devono identificare i titolari effettivi dei conti collettivi da essi gestiti;

- ai sensi dell'art. 2, la direttiva trova applicazione ai notai allorché gli stessi prestino la propria opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: l'acquisto e la vendita di beni immobili o di aziende; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

- ai sensi dell'art. 9, par. 5, e dell'art. 23, par. 2, per determinate operazioni gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi relativi ai notai, con riferimento alle informazioni che essi ricevono da un cliente in connessione con un procedimento giudiziario.

I principali obblighi a carico dei notai consistono in obblighi di adeguata verifica e identificazione dei clienti che compiano determinate operazioni (artt. 6 ss.), in obblighi di registrazione (artt. 30 ss.), e in obblighi di segnalazione di operazioni sospette (art. 20 ss.).

Gli Stati membri devono emanare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 15 dicembre 2007 (art. 45).

 

DIRETTIVA SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (in G.U.C.E. n. L255 del 30 settembre 2005), in vigore dal 20 ottobre 2005, nel dettare la normativa sulla libera circolazione di persone e servizi all'interno della Comunità europea, dispone, al 41° "Considerando", che la direttiva non pregiudica l'applicazione dell'art. 39, paragrafo 4, e dell'art. 45, del trattato UE, concernenti in particolare i notai.

 

DIRETTIVA PER LE FUSIONI TRANSFRONTALIERE

La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (in G.U.C.E. n. L310 del 25.11.2005) detta disposizioni relative alle fusioni transfrontaliere di società di capitali (fattispecie che si realizza quando almeno due delle società che si fondono sono soggette a legislazioni di Stati membri diversi).

Gli Stati membri devono emanare le disposizioni legislative attuative della direttiva entro il 15 dicembre 2007 (art. 19).

Ai sensi degli artt. 10 e 11 della direttiva, ogni Stato membro designa l'autorità giurisdizionale o amministrativa o il notaio competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa a ciascuna delle società che vi partecipano, e che sono soggette alla sua legislazione nazionale; la medesima autorità o il notaio rilascia a ciascuna delle società un certificato attestante l'adempimento regolare degli atti e delle formalità preliminari, e successivamente effettua il controllo di legittimità delle deliberazioni, e dell'eventuale costituzione di società derivante dalla fusione, quando quest'ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale. Il controllo si estende in particolare alla verifica dell'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, eventualmente con la previsione di partecipazione dei lavoratori.

 

DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO

L'art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (in G.U. n. 280 del giorno 1.12.2005) delega il Governo ad adottare, entro il 15 dicembre 2006, uno o più decreti legislativi (e poi di successive disposizioni regolamentari) per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prevedendo tra l'altro la semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge e dal regolamento notarili. Nell'ambito di tale riassetto, è prevista anche la sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione; l'attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi; la previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti; la istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale; la previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia.

 

DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Con legge 25 luglio 2005 n. 150 (in G.U. n. 175 del 29.7.2005) il Governo è stato delegato per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, in particolare per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.

 

DELEGA PER LA DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE

Con legge 13 giugno 2005 n. 118 (in G.U. n. 153 del 4.7.2005), il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Detta disciplina riguarderà gli organismi di promozione sociale, le associazioni, le fondazioni, le società e le cooperative, e le norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici.

 

DELEGA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'art. 1-bis del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (in G.U. n. 230 del 3.10.2005), convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 (in G.U. n. 281 del 2.12.2005), delega il Governo ad emanare uno o più regolamenti al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti e le forme di pubblicità nel registro delle imprese, anche in coordinamento con la riforma del diritto societario.

L'art. 5 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (in G.U. n. 280 del giorno 1.12.2005) delega al Governo, nell'ambito di una più estesa semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese, l'emanazione di norme per la "semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese".

 

 

 

 

Gaetano Petrelli