notaio informatico Riccardo Ricciardi

 RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE DI INTERESSE NOTARILE

Secondo semestre 2008

 

 

MUTUI IPOTECARI – TETTO AI TASSI DI INTERESSE E PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE.. 5

MUTUI IPOTECARI - RINEGOZIAZIONE.. 6

RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DI CONTROVERSIE PER SERVIZI BANCARI O FINANZIARI. 6

CONVENZIONI URBANISTICHE.. 6

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. 8

REGOLAMENTO COMUNITARIO SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI  10

REGOLAMENTO COMUNITARIO SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI  16

REGOLAMENTO COMUNITARIO SULLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI ATTI. 16

TASSI USURARI. 17

INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. 18

CODICE DEONTOLOGICO NOTARILE.. 18

REVISIONE DELLA TABELLA DELLE SEDI NOTARILI. 19

COPIE INFORMATICHE NON AUTENTICHE DI DOCUMENTI. 19

FORMATO ELETTRONICO DEGLI ATTI DA DEPOSITARE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEI NOTAI E ALTRI PROFESSIONISTI. 20

USO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NEL PROCESSO CIVILE.. 20

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRIVACY.. 21

REGISTRI IMMOBILIARI – TRASMISSIONE TELEMATICA DEL REGISTRO GENERALE D’ORDINE.. 23

MISURE PATRIMONIALI DI PREVENZIONE E CONFISCA.. 23

REGOLAMENTO SULLA NAUTICA DA DIPORTO.. 24

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DA PARTE DI COMUNITÀ MONTANE.. 25

RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE.. 25

MODELLO UNICO DIGITALE PER L’EDILIZIA.. 26

REVOCA DI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.. 27

DISMISSIONI DI IMMOBILI PUBBLICI. 27

ACQUISTO DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE DA PARTE DI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI. 28

SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE.. 28

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ.. 28

CONFERIMENTI IN NATURA O DI CREDITI IN SOCIETÀ PER AZIONI, E AZIONI PROPRIE.. 29

CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. CON FIRMA DIGITALE.. 31

RELAZIONE DI UN ESPERTO INDIPENDENTE PER LA FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI  32

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCI SOCIETARI. 32

REGOLAMENTO COMUNITARIO SUI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI. 32

INCOMPATIBILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ QUOTATE.. 32

MARCHI D’IMPRESA.. 33

DEPOSITO TELEMATICO DI ISTANZE PER DOMANDE DI BREVETTO.. 33

RISTRUTTURAZIONE DI GRANDI IMPRESE IN CRISI. 33

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA.. 33

CONTRIBUTI E FONDI STRUTTURALI EUROPEI. 34

TRASFERIMENTO DI TITOLI ALL’AIUTO IN AGRICOLTURA.. 35

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E STATUS DI RIFUGIATO.. 35

CATASTO FABBRICATI E CATASTO TERRENI

AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA.. 36

PERIZIA PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIALI  36

DETRAZIONE FISCALE PER LE RISTRUTTURAZIONI – IVA AGEVOLATA.. 36

DETRAZIONE FISCALE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. 38

CERTIFICAZIONE PER I CAPITAL GAINS. 39

DISPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI COOPERATIVE.. 39

RIORDINO DELLE IPAB.. 40

CONTRIBUENTI MINIMI. 40

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE.. 40

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU CONFERIMENTI DI AZIENDA, FUSIONI E SCISSIONI. 41

IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE NEI GRUPPI BANCARI E FINANZIARI. 41

IPOTECA E SEQUESTRO PER DEBITI FISCALI. 42

INTERPELLO PER OPERAZIONI ELUSIVE.. 42

COMPENSAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI IVA.. 43

CONTRIBUTI AI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI. 43

STUDI DI SETTORE.. 43

RAVVEDIMENTO OPEROSO.. 44

SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO PROFESSIONALE - IVA.. 44

PAGAMENTO DELL’IVA AL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO.. 45

DICHIARAZIONE IRAP. 45

PROROGHE DI TERMINI PER LE DICHIARAZIONI FISCALI. 45

LIBRO UNICO DEL LAVORO.. 45

SICUREZZA SUL LAVORO.. 46

DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ.. 46

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.. 47

MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI DENARO CONTANTE.. 48

ACCORDO DI SCHENGEN – SVIZZERA.. 48

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI. 48

CLASS ACTION (AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA A TUTELA DEI CONSUMATORI) 49

CORREZIONI E MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. 49

CLAUSOLE COMPROMISSORIE NEI CONTRATTI PUBBLICI. 50

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA.. 50

SOPPRESSIONE DI ENTI PUBBLICI. 50

SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE DI ENTI LOCALI. 51

CONSORZI AGRARI. 51

PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE IN ALTRE IMPRESE.. 51

MISURE PER LA STABILITÀ DEL SISTEMA CREDITIZIO – PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE.. 51

PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.. 53

ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE.. 53

PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI. 53

MODIFICA DEL REGOLAMENTO EMITTENTI. 53

MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI

ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA BANCA D’ITALIA.. 53

MODIFICHE IN MATERIA DI OPA.. 54

DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO.. 54

ISTITUTI DI PATRONATO.. 54

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.. 55

CRIMINALITÀ INFORMATICA.. 55

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.. 55

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. 55

LEGISLAZIONE REGIONALE – PRIMO SEMESTRE 2008. 56


MUTUI IPOTECARI – TETTO AI TASSI DI INTERESSE E PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE

L’art. 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, ha dettato disposizioni di favore in relazione a determinati mutui.

A) – MUTUI STIPULATI FINO AL 31 OTTOBRE 2008.

L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui infra indicati, è calcolato con riferimento al maggiore tra:

a) – il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione;

b) – il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.

Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

La suddetta disposizione si applica esclusivamente:

- ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 (quindi “non di lusso”);

- sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008;

- concessi sia da banche, sia da altri soggetti mutuanti;

- a tasso non fisso (quindi a tasso variabile, o misto);

- garantiti da ipoteca o meno;

- limitatamente alle rate da corrispondere nel corso dell’anno 2009.

La disposizione in commento si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 93/2008 (c.d. rinegoziazione “Tremonti”), con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato (con modalità da stabilirsi con decreto direttoriale).

Le suindicate disposizioni operano automaticamente, senza che sia necessaria a tal fine la rinegoziazione delle condizioni del mutuo, o la stipula di qualsiasi contratto modificativo tra mutuante e mutuatario.

Nessuna particolare limitazione o modalità redazionale è richiesta in caso di stipula di atto notarile (di rinegoziazione, modifica, erogazione, ecc.) avente ad oggetto taluno dei mutui sopra indicati (posto che il beneficio in oggetto opera automaticamente, sia nei rapporti tra mutuante e mutuatario, sia nei rapporti tra il soggetto mutuante e lo Stato); con l’unica avvertenza della preclusione all’inserimento, in tale atto, di clausole contrattuali in contrasto con l’art. 2 del d.l. n. 185/2008.

B) – MUTUI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2009.

A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

Per questa seconda tipologia di mutui, quindi:

- la legge fa riferimento solo ai mutui bancari (e non di altri intermediari finanziari);

- il riferimento è circoscritto ai mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (non si fa menzione di costruzione o ristrutturazione, né del fatto che l’abitazione debba essere “non di lusso”);

- il riferimento è altresì circoscritto ai mutui ipotecari;

- il beneficio consiste nel diritto del mutuatario di ottenere l’indicizzazione al tasso BCE (senza però limite alcuno allo spread, quindi alla maggiorazione che la banca può proporre).

Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

Relativamente ai mutui da contrarre a partire dal 1° gennaio 2009, quindi, non vi è alcuna limitazione all’autonomia contrattuale (possono essere conclusi mutui a tasso fisso, variabile o misto, indicizzati a qualunque parametro determinato o determinabile, con qualsiasi spread); il notaio ha unicamente un obbligo di informazione e chiarimento riguardo al nuovo diritto attribuito al mutuatario di ottenere l’indicizzazione al tasso BCE.

 

MUTUI IPOTECARI - RINEGOZIAZIONE

La legge 24 luglio 2008, n. 126 (in G.U. n. 174 del 25.7.2008), ha convertito con modificazioni il D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (in G.U. n. 124 del 28.5.2008), apportando delle variazioni anche all’art. 3 di tale decreto, relativo alla rinegoziazione dei mutui.

Cfr., per una sintesi della relativa disciplina, coordinata con quella contenuta nel d.l. n. 7/2007, PETRELLI, Rinegoziazione dei mutui ipotecari, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DI CONTROVERSIE PER SERVIZI BANCARI O FINANZIARI

Con deliberazione del C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275 (in G.U. n. 222 del 22.9.2008) è stata dettata la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (disposizione, quest’ultima, aggiunta dall’art. 29 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e quindi modificata dall’art. 1, comma 6, del d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303).

Ai suddetti fini, si intende per «cliente» il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. «Controversia» è una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari. «Intermediari» sono, in particolare, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all’art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta.

Gli intermediari aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che sono rimesse alla cognizione di un organo decidente, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro. Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso. Il diritto di ricorrere ai sistemi di cui sopra non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente. Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura, che viene rimborsato dall'intermediario qualora il ricorso sia accolto in tutto o in parte (art. 2).

Il ricorso è preceduto da un reclamo all'intermediario, anche qualora quest'ultimo abbia promosso forme di composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori. Presso l'intermediario opera un ufficio reclami ovvero viene individuato il responsabile della relativa funzione (art. 4).

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine può presentare il ricorso, direttamente o attraverso la propria associazione di categoria, dandone tempestiva comunicazione all'intermediario, purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo (art. 5).

In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'intermediario adempie alla decisione entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, ovvero nel diverso termine previsto dalla medesima. Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi (art. 6).

Delle suindicate disposizioni, e in genere della disciplina inderogabile della conciliazione stragiudiziale come sopra disciplinata, occorre tener conto nella redazione di eventuali clausole di conciliazione.

 

CONVENZIONI URBANISTICHE

L’art. 1, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (in G.U. n. 231 del 2.10.2008) ha modificato l’art. 32, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), stabilendo che le norme del Titolo I del Codice (contratti di rilevanza comunitaria), nonché quelle delle parti I (principi e disposizioni comuni), IV (contenzioso) e V (disposizioni finali) si applicano anchea condizione che il contratto sia di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 28 – ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire medesimo, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, e dell’art. 28, comma 5, della legge n. 1150/1942.

L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.

L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55 del D. Lgs. n. 163/2006. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza.

A norma dell’art. 28, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, la soglia per gli appalti e concessioni di lavori pubblici è pari ad euro 5.278.000. Per le opere di importo pari o superiore a tale soglia, trova applicazione l’art. 55. Al di sotto di tale soglia, trova invece applicazione la disciplina contenuta nell’art. 122 del medesimo decreto. In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 8, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1, del D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006: pertanto, ove possibile, l'amministrazione che rilascia il permesso di costruire (stazione appaltante) individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire (stazione appaltante) sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

In definitiva, nella redazione delle convenzioni urbanistiche con le quali i soggetti privati, titolari di permesso di costruire, assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, occorre:

a)precisare se l’importo delle opere di urbanizzazione a scomputo sia pari o superiore, ovvero inferiore, alla soglia comunitaria di cui all’art. 28;

b)chiarire, nel primo caso, che trovano applicazione all’esecuzione di tali opere di urbanizzazione le norme del Titolo I del Codice dei contratti pubblici (contratti di rilevanza comunitaria), nonché quelle delle parti I (principi e disposizioni comuni), IV (contenzioso) e V (disposizioni finali);

c) prevedere che l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto;

d)richiamare, a seconda dei casi, la disciplina degli artt. 55, 122, comma 8, 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, quanto alla gara da indire ed alle modalità di esecuzione dei lavori.

Cfr. anche, sul punto, la Determinazione in data 2 aprile 2008, n. 4/2008, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in G.U. n. 89 del 15.4.2008), già commentata nella Rassegna relativa al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

In materia di certificazione energetica degli edifici sono stati emanati, a livello nazionale:

- il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (in G.U. n. 154 del 3.7.2008); per il relativo commento  cfr. PETRELLI, Certificazione energetica degli edifici dopo il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, in http://www.gaetanopetrelli.it;

- l’art. 35, comma 2-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come aggiunto dalla legge di conversione, 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), in vigore dal 22 agosto 2008, che ha abrogato l’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica a pena di nullità dell’atto traslativo; per il relativo commento  cfr. PETRELLI, Certificazione energetica degli edifici dopo la legge 6 agosto 2008, n. 133, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 Sono state, inoltre, emanate alcune disposizioni legislative e regolamentari regionali:

 

1) – Regione Piemonte:

- Con Delibera della Giunta Regionale 30 settembre 2008, n. 35-9702 (in B.U.R. 9.10.2008, n. 41, sono state dettate disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere h), i), j), k), l), m) ed o), della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13.

Non sono state, invece, ancora emanate le disposizioni attuative dell’art. 21, comma 1, lettere e), f) e g), della legge n. 13/2007, a cui è condizionata l’entrata in vigore dell’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione.

Pertanto, agli effetti sanzionatori previsti dalla suddetta legge regionale:

a) - per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 5 (quindi, in particolare, l'obbligo di dotare l'edificio della certificazione energetica, l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica agli atti traslativi a titolo oneroso, e di messa a disposizione del locatario), si applicano dopo un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione attuativa della Giunta regionale di cui al comma 1, lettere e), f) e g) (art. 21, comma 2).

b) - per gli edifici esistenti, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 (quindi, in particolare, l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica agli atti traslativi a titolo oneroso, e di messa a disposizione del locatario), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009 (art. 21, comma 3).

 

2) – Regione Emilia Romagna:

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 7 luglio 2008 (in B.U.R. n. 124 del 21.7.2008) è stato disciplinato il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici.

Con Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2008, n. 1754 (in B.U.R. n. 194 del 19.11.2008), sono state emanate disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia in attuazione della Delib.Ass.Legisl. n. 156/2008.

A norma di quest’ultimo provvedimento, fino al 31 dicembre 2008 l'attestato di certificazione energetica e l'attestato di qualificazione energetica avevano la medesima efficacia ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla Delib.Ass.Legisl. 4 marzo 2008, n. 156 in materia di certificazione energetica degli edifici. A partire dal 1° gennaio 2009, quindi, può essere rilasciato unicamente l’attestato di certificazione energetica.

 

3) – Regione Liguria:

L’art. 3 della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (in B.U.R. 26 novembre 2008, n. 17, parte prima), in vigore dal 27 novembre 2008, ha abrogato l’art. 28, commi 3 e 4, e l’art. 33, commi 12 e 13, della legge regionale n. 22/2007 (e quindi ha eliminato gli obblighi di allegazione dell’attestato di certificazione energetica a pena di nullità relativa degli atti di trasferimento). Rimane l’obbligo di consegna dell’attestato, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, nonché le altre disposizioni sanzionatorie previste dalla legge n. 22/2007.

Cfr. anche la Deliberazione della Giunta regionale in data 6 giugno 2008, n. 624 (in B.U. n. 27 del 2.7.2008), relativa ai corsi di formazione per l’iscrizione all’elenco dei professionisti abilitati.

 

4) – Regione Valle d’Aosta:

1.      Legge 21 aprile 2008, n. 21 (in B.U. n. 28 del giorno 8.7.2008).

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, “In ogni contratto di compravendita di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore”.

Ai sensi dell’art. 21, “Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'allegato I del d. lgs. n. 192/2005”.

 

5) – Regione Lombardia:

- Decreto direttoriale 7 agosto 2008, n. 8935 (in B.U.R. 25 agosto 2008, n. 35), recante “Approvazione circolare relativa all’applicazione della legge regionale n. 26/1995 e al rapporto con l’art. 11 del D. Lgs. 115/2008”.

- Deliberazione della Giunta regionale in data 22 dicembre 2008, n. 8745 (in corso di pubblicazione sul B.U.R.), reperibile sul sito internet:

http://www.cened.it/c/document_library/get_file?p_l_id=10591&folderId=11224&name=DLFE-1201.pdf.

 

Cfr., per i rapporti tra normativa statale e regionale in materia di certificazione energetica, LUCCHINI GUASTALLA, Nullità della compravendita immobiliare per contrarietà a norma regionale: il caso della certificazione energetica, in Riv. critica dir. priv., 2008, p. 469, ed in Studi in onore di Nicolò Lipari, I, Milano, 2008, p. 1441; PETRELLI, La certificazione energetica degli edifici. Normativa nazionale e delle Regioni Piemonte e Lombardia, in Notariato, 2008, p. 82.

Sul controverso tema del c.d. diritto privato regionale, cfr., tra i contributi più recenti, GIOVA, “Ordinamento civile” e diritto privato regionale. Un difficile equilibrio nell'unitarietà del sistema, Napoli, 2008; AA.VV., Il diritto privato regionale nella prospettiva europea, a cura di Calzolaio, Milano, 2006; LAMARQUE, Regioni e ordinamento civile, Padova, 2005; AA.VV., L'ordinamento civile nel nuovo sistema delle fonti legislative, Milano, 2003; DE FELICE, L'ordinamento civile tra pluralità delle competenze e unità dell'ordinamento, in Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, a cura di Femia, Napoli, 2006, p. 593; PUTTI, Il diritto privato regionale, in Giurisprudenza costituzionale e fonti del diritto, a cura di Lipari, Napoli, 2006, p. 281; VITUCCI, Proprietà e obbligazioni nel diritto privato regionale, in Studi in onore di Majello, II, Napoli, 2005, p. 829; ROPPO, Diritto dei contratti, ordinamento civile, competenza legislativa delle regioni – Un lavoro complicato per la corte costituzionale, in Corr. giur., 2005, p. 1301.

Cfr., infine, la panoramica, relativa all’ulteriore legislazione regionale finora emanata, nella Rassegna relativa al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

REGOLAMENTO COMUNITARIO SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Il Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (in G.U.C.E. n. L177 del 4.7.2008), c.d. Regolamento "Roma II", disciplina la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Di seguito verranno esposte, brevemente, le principali novità e differenze rispetto alla disciplina di conflitto contenuta nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, attualmente in vigore ed applicabile “in ogni caso” ai sensi dell’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218. In linea generale, le nuove disposizioni si propongono l’obiettivo generale di accrescere la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, mediante la statuizione di regole di conflitto di legge con “alto grado di prevedibilità” (16° “Considerando”).

- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il Regolamento si applica ai contratti conclusi “dopo il 17 dicembre 2009”, e quindi stipulati a partire dal 18 dicembre 2009 (art. 28).

- RAPPORTO CON LA CONVENZIONE DI ROMA DEL 1980.

A norma dell’art. 24, il Regolamento sostituisce la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, negli Stati membri, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e ai quali il presente regolamento non è applicabile a norma dell’articolo 299 del trattato. Pertanto, il Regolamento non si applica a Danimarca e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: nei rapporti con tali Stati continua a trovare applicazione la Convenzione di Roma.

Nella misura in cui il Regolamento sostituisce le disposizioni della convenzione di Roma, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al Regolamento stesso. Ciò significa che anche il richiamo, contenuto nell’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, deve intendersi ora effettuato, “in ogni caso”, al Regolamento n. 593/2008.

- RAPPORTO CON ALTRE FONTI NORMATIVE.

A norma dell’art. 23 del Regolamento, quest’ultimo “non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali”.

Ai sensi del successivo art. 25, il Regolamento non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell’adozione del Regolamento stesso e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali. Tuttavia, il Regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal Regolamento medesimo. Entro il 17 giugno 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, che verranno quindi pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, entro sei mesi dal ricevimento delle notifiche.

- CARATTERE UNIVERSALE DEL REGOLAMENTO.

La legge designata dal Regolamento si applica anche quando non sia quella di uno Stato membro (art. 2), e quindi anche quando, per effetto di scelta delle parti o altro criterio di collegamento (es., residenza di un contraente in uno Stato extracomunitario, o collegamento più stretto con quest’ultimo), il risultato sia l’applicazione di una legge non comunitaria.

- ESCLUSIONE DEL RINVIO.

Come per la Convenzione di Roma del 1980, anche il Regolamento esclude l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato della legge applicabile (art. 20). Ciò significa che sono sempre irrilevanti, dal punto di vista dell’operatore giuridico italiano, le norme straniere di conflitto in materia di obbligazioni contrattuali. Tuttavia, se il contratto deve avere esecuzione in uno Stato extracomunitario la cui legge adotta soluzioni conflittuali diverse, è opportuno tenerne conto, a livello redazionale, nella scelta contrattuale della legge applicabile.

- NULLITÀ DEI CONTRATTI.

L’art. 12 del Regolamento, al pari dell’art. 10 della Convenzione di Roma, include tra le materie rientranti nella competenza della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali anche la nullità dei contratti. L’Italia aveva tuttavia apposto una riserva, su questo punto, alla Convenzione di Roma, con la conseguenza che il punto è attualmente regolato dall’art. 61 della legge n. 218/1995, e dal 1° gennaio 2009 dalla legge individuata dall’art. 10 del Regolamento in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Quando, invece, entrerà in vigore il Regolamento “Roma I”, lo stesso – che non ammette riserve da parte degli Stati membri – ricomprenderà nel suo ambito anche la disciplina della nullità.

- RAPPORTI DI CONVIVENZA REGISTRATI.

A norma dell’art. 1, paragrafo 2, lett. c), sono esclusi dal campo d’applicazione del Regolamento, tra l’altro, le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio. Quindi le obbligazioni nascenti da rapporti di convivenza registrati, che in base alla legge ad essi applicabile hanno effetti comparabili al matrimonio, non sono comunque regolate – al contrario di quanto riteneva un certo orientamento dottrinale – dal Regolamento in oggetto.

- RAPPRESENTANZA NEGOZIALE.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. g), non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento “la questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il mandante”, come pure la questione “se l’atto compiuto da un organo di una società, altra associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica”. Per la legge applicabile alla rappresentanza negoziale occorre, quindi, continuare a far riferimento alla legge individuata dall’art. 60 della legge n. 218/1995 (vi è stato pertanto un revirement rispetto alla soluzione adottata nella proposta di Regolamento, che all’art. 7 disciplinava il profilo della rappresentanza negoziale).

- RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE.

La responsabilità precontrattuale è disciplinata dall’art. 12 del Regolamento CE n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali; ed è quindi esclusa dall’ambito di applicazione del presente Regolamento (10° Considerando; art. 1, paragrafo 2, lett. i).

- SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE.

Come per la Convenzione di Roma, il criterio principale per individuare la legge applicabile è la scelta delle parti, espressa o risultante “chiaramente” dal contratto o dalle circostanze (art. 3, paragrafo 1).

Ai sensi del 12° “Considerando”, “L’accordo tra le parti volto a conferire a uno o più organi giurisdizionali di uno Stato membro competenza esclusiva a conoscere delle controversie riguardanti il contratto dovrebbe essere uno dei fattori di cui tenere conto nello stabilire se la scelta della legge risulta in modo chiaro”. L’accordo esclusivo sulla giurisdizione ha, quindi, un valore probatorio presuntivo.

Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, “Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione

siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente. A norma del 15° “Considerando”, questa norma dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che la scelta di una legge sia stata accompagnata dalla scelta di un organo giurisdizionale.

Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente (art. 3, paragrafo 4). Pertanto, le norme comunitarie inderogabili sono fatte salve nel solo caso in cui la scelta abbia ad oggetto la legge di uno Stato extracomunitario, e tutti i criteri di collegamento (diversi dalla scelta) si riferiscano alla legge di uno o più Stati comunitari. A norma dell’art. 1, paragrafo 4, per “Stato membro”, agli effetti dell’art. 3, paragrafo 4, si intendono tutti gli Stati membri (compresi, quindi, Danimarca e Regno Unito, ai quali le restanti parti del Regolamento non si applicano).

Ai sensi del 13° “Considerando”, il Regolamento “non impedisce che le parti includano nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale”. Ai sensi del 14° “Considerando”, “qualora la Comunità dovesse adottare in un idoneo strumento giuridico norme di diritto sostanziale dei contratti, comprendenti clausole e condizioni standard, tale strumento può prevedere la possibilità per le parti di scegliere l’applicazione di tali norme”. Peraltro non è stata riproposta, nel testo dell’articolato, la previsione contenuta nella proposta di Regolamento, che all’art. 3, paragrafo 2, consentiva espressamente la scelta di “principi e norme di diritto sostanziale dei contratti, riconosciuti a livello internazionale o comunitario” (es., principi Unidroit, Principi di diritto europeo dei contratti), il che rende dubbio che sussista una tale possibilità.

- LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA.

Le disposizioni dell’art. 4 del Regolamento innovano in modo considerevole rispetto alla Convenzione di Roma del 1980, per l’ipotesi in cui manchi una scelta della legge applicabile ad opera delle parti.

Il paragrafo 1 dell’art. 4 elenca, con metodo casistico, singole fattispecie contrattuali individuando per ciascuna di esse la legge applicabile in mancanza di scelta (salvi gli artt. da 5 a 8 e quindi, in particolare, le regole specifiche per i contratti dei consumatori, che comunque prevalgono):

a) - il contratto di vendita di beni (non immobili) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

b) – il contratto di prestazione di servizi (compresi i servizi professionali) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

c) – il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;

d) – in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

e) – il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;

f) – il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;

g) – il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo;

h) – il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge.

Per i contratti diversi da quelli elencati dal paragrafo 1 dell’art. 4, e per quelli contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del medesimo paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale (art. 4, paragrafo 2). A norma dell’art. 19:

- per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale (art. 19, paragrafo 1);

- quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di una filiale, di un’agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l’agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale (art. 19, paragrafo 2);

- al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.

Come rilevato nel 39° “Considerando”, nel definire la residenza abituale le regole di conflitto ex art. 19 si limitano, per ragioni di certezza del diritto, ad un solo criterio, “giacché altrimenti le parti resterebbero nell’impossibilità di prevedere quale sarebbe la legge applicabile alla loro situazione”. Ne deriva una discrasia rispetto al concetto di residenza abituale di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 in materia di giurisdizione, che propone tre criteri.

Vi è poi la c.d. clausola di eccezione: se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese (art. 4, paragrafo 3). Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, un contratto di cessione di azienda, se il complesso aziendale e l’attività di impresa siano ubicati in uno Stato, diverso da quello di residenza abituale del cedente.

Infine, se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2 (perché il contratto è diverso da quelli elencati, e manca una prestazione caratteristica), il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto (articolo 4, paragrafo 4). Per determinare quest’ultimo paese “si dovrebbe considerare, tra l’altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti” (21° “Considerando”).

- CONTRATTI DEI CONSUMATORI.

L’art. 6 del Regolamento innova rispetto alla Convenzione di Roma del 1980, riguardo ai contratti conclusi dai consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’eventuale attività commerciale o professionale, contraendo con altra persona che invece agisce nell’esercizio di attività commerciale o professionale).

In tale eventualità, l’art. 6, paragrafo 1, non prevede come regola generale la scelta della legge applicabile ad opera delle parti: il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, oppure diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo; e sempreché il contratto rientri nell’ambito di dette attività. Questo criterio di collegamento vale anche quando il consumatore abbia la propria residenza abituale in uno Stato extracomunitario (è stata quindi ampliata la portata della norma, rispetto a quanto disposto dall’art. 5, paragrafo 1, della proposta di Regolamento).

A norma dell’art. 6, paragrafo 2, in deroga al paragrafo 1 le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto (è stata quindi riproposta la soluzione della Convenzione di Roma, mentre la proposta di Regolamento, all’art. 5, precludeva la scelta in questo caso). Tuttavia, tale scelta non può privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

Se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), non sono soddisfatti (quindi se il professionista non svolge le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, oppure non dirige tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo), la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma delle regole generali di cui agli articoli 3 e 4 (art. 6, paragrafo 3).

Così, ad esempio, un contratto di mutuo tra una banca italiana ed un consumatore residente in altro Stato membro dell’Unione è regolato:

a) - in assenza di scelta della legge applicabile, dalla legge dello Stato di residenza abituale del consumatore, se la banca suddetta vi svolga la propria attività; altrimenti, dalla legge italiana, quale legge dello Stato nel quale la banca ha la propria residenza abituale;

b) – in caso di scelta della legge italiana, da quest’ultima, fatte salve le norme inderogabili della legge del luogo di residenza abituale del consumatore, quando applicabile.

A norma dell’art. 6, paragrafo 4, i paragrafi 1 e 2 non si applicano, tra l’altro:

a)ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;

b)ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile diversi dai contratti di multiproprietà, riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE. Ciò significa che per i contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari, anche se conclusi tra un professionista ed un consumatore, non si applica la disciplina speciale dell’art. 6, ma unicamente quella generale degli artt. 3 e 4.

- CESSIONE DI CREDITI E SURROGAZIONE CONVENZIONALE.

A norma dell’art. 14 del Regolamento, i rapporti tra cedente e cessionario o tra surrogante e surrogato nell’ambito di una cessione o di una surrogazione convenzionale di credito nei confronti di un altro soggetto («il debitore») sono disciplinati dalla legge che, in forza del presente regolamento, si applica al contratto che li vincola. La legge che disciplina il credito ceduto o surrogato determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario o surrogato e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore. Il concetto di cessione nell’art. 14 include i trasferimenti definitivi di crediti, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia sui crediti.

- SURROGAZIONE LEGALE.

A norma dell’art. 15, qualora, in virtù di un’obbligazione contrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti.

- OBBLIGAZIONI SOLIDALI.

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l’obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del creditore.

- COMPENSAZIONE LEGALE.

A norma dell’art. 17 del Regolamento, qualora il diritto di compensazione non sia stato convenuto dalle parti, la compensazione è regolata dalla legge applicabile al credito per il quale è fatto valere il diritto di compensazione.

- NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA.

A norma dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento, “1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento”. Il concetto di «norme di applicazione necessaria» è quindi distinto dall’espressione «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» e deve essere inteso in maniera più restrittiva (37° “Considerando”).

L’art. 9, paragrafo 2, fa salva l’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

L’art. 9, paragrafo 3, attribuisce rilevanza anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno.

Tra le norme di applicazione necessaria vengono generalmente incluse le disposizioni di natura fiscale, urbanistica, come pure quelle che, ai fini della pubblicità immobiliare, impongono una determinata forma per gli atti soggetti ad iscrizione o trascrizione.

- FORMA DEGLI ATTI.

A norma dell’art. 11 del Regolamento, “un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso” (art. 11, paragrafo 1).

Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione (c.d. contratto tra assenti) è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento (art. 11, paragrafo 2).

Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del Regolamento, o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto, o della legge del paese in cui l’autore dell’atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l’ha compiuto (art. 11, paragrafo 3).

La forma dei contratti conclusi dai consumatori, che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 6, è disciplinata imperativamente dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale (articolo 11, paragrafo 4).

In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è sottoposta ai requisiti di forma della legge del paese in cui l’immobile è situato, sempre che, secondo tale legge:

a) – tali requisiti si applichino indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che disciplina il contratto; e

b) – a tali requisiti non è permesso derogare convenzionalmente.

Cfr., per approfondimenti sulla materia, UBERTAZZI, Il Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008; AA.VV., Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al Regolamento "Roma 1", Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Roma, 2007; AA.VV., La legge applicabile ai contratti nella proposta di Regolamento "Roma I", a cura di Franzina, Padova, 2006; AMBROSI-DE AMICIS, La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali:  il Reg. CE 593/2008 “Roma I” (parte I), in Famiglia, persone e successioni, 2008, p. 1052; ROSSOLILLO, Regolamento CE n. 593/2008 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in Obbligazioni e contratti, 2008, p. 948; VINCI, La "modernizzazione" della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: la scelta del diritto applicabile, in Contratto e impresa, 2007, p. 1223; FERRARI, Il diritto oggettivamente applicabile ex art. 4 della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in Giur. it., 2007, p. 1549; CASTELLANETA, Relazione sulla comunitarizzazione della convenzione di Roma del 1980 in materia di obbligazioni contrattuali, in Studi e materiali, 2004, 2, p. 1067; CONETTI, Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti, in Studium iuris, 2004, p. 326; BOSCHIERO, Verso il rinnovamento e la trasformazione della convenzione di Roma: problemi generali, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone, Padova, 2004, p. 319.

 

REGOLAMENTO COMUNITARIO SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI

A partire dal giorno 11 gennaio 2009 trova applicazione il Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 (in G.U.C.E. n. L199 del 31.7.2007), c.d. Regolamento "Roma II", che stabilisce la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, modificando in tal modo la disciplina di diritto internazionale privato contenuta negli artt. 61, 62 e 63 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Cfr., sulla materia, FRANZINA, Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), in Nuove leggi civ., 2008, p. 971; AMBROSI-DE AMICIS, La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali: il Regolamento CE n. 864/2007 "Roma II", in Famiglia, persone e successioni, 2008, p. 471, e p. 565; TONOLO, La nuova disciplina di conflitto delle obbligazioni extra-contrattuali nel Regolamento (CE) Roma II, in Studium iuris, 2008, p. 1; DE LIMA PINHEIRO, Choice of Law on Non-Contractual Obligations between Communitarization and Globalization. A First Assessment of EC Regulation Rome II, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2008, p. 5.

Cfr. inoltre la Rassegna relativa al secondo semestre 2007, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

REGOLAMENTO COMUNITARIO SULLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI ATTI

A partire dal giorno 13 novembre 2008 trova applicazione il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (in G.U.C.E. n. L324 del 10.12.2007), relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio. Esso regola le comunicazioni e notificazioni in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, eccettuata la Danimarca (art. 1, paragrafo 3).

Il Regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario (art. 1, paragrafo 1). Esso, invece, non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto (art. 1, paragrafo 2).

Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali e le autorità qualificabili come “organi mittenti o riceventi” ai fini delle notifiche in oggetto (art. 2).

A norma dell’art. 4, paragrafo 3, l’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I al Regolamento. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti (art. 4, paragrafo 4).

Alla ricezione dell’atto l’organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all’organo mittente, usando il modulo standard che figura nell’allegato I al Regolamento (art. 6).

Ai sensi dell’art. 7, l’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro. L’organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato contenuto nel modulo standard che figura nell’allegato I al Regolamento.

A norma dell’art. 8, l’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II al Regolamento, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua compresa dal destinatario, oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.

Salvi i casi particolari previsti dal Regolamento, la data della notificazione o della comunicazione è quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto. Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro (art. 9).

Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell’atto sono state espletate, è inoltrato all’organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I al Regolamento (art. 10).

Comunque, ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente (art. 14).

Cfr. anche, sulla materia, DE CESARI, Notificazioni e comunicazioni nello spazio comunitario, in Diritto internazionale privato e processuale comunitario, Torino, 2005, p. 215; FRIGO, Tutela dei crediti e profili problematici relativi alla notificazione degli atti all'estero, in La tutela transnazionale del credito, a cura di De Cesari e Frigessi di Rattalma, Torino, 2007, p. 67; DANIELE-MARINO, Momento perfezionativo e regime linguistico delle notificazioni: dalla sentenza Leffler alla proposta di modifica del regolamento n. 1348/2000, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2007, p. 969.

 

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 24 settembre 2008 (in G.U. n. 228 del 29.9.2008);

- con D.M. 19 dicembre 2008 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008).

A seguito di quest’ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° gennaio al 31 marzo 2009:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, dell’8,085 %;

- relativamente ai mutui a tasso variabile, dell’8,175 %;

- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 13,68 %.

Si richiamano le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, dettate con Provvedimento della Banca d’Italia in data 8 gennaio 2003 (in G.U. n. 5 dell’8.1.2003); nonché - per la rilevazione delle categorie omogenee di operazioni ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, il decreto ministeriale 16 settembre 2004 (in G.U. n. 230 del 30.9.2004), il decreto ministeriale 20 settembre 2005 (in G.U. n. 224 del 26.9.2005), il Provvedimento della Banca d'Italia del 29 marzo 2006 (in G.U. n. 74 del 29.3.2006) (in quest'ultimo, in particolare, al punto C4 vengono definite le componenti da considerare ai fini dell'individuazione del tasso effettivo globale medio). Cfr. anche il Provvedimento dell'Ufficio italiano cambi in data 4 maggio 2006 (in G.U. n. 102 del 4.5.2006), il D.M. 20 settembre 2006 (in G.U. n. 227 del 29.9.2006), il D.M. 18 settembre 2007 (in G.U. n. 226 del 28.9.2007), e il D.M. 23 settembre 2008 (in G.U. n. 228 del 29.9.2008), che opera la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari..

L’art. 1, comma 2, del D.M. 19 dicembre 2008 precisa che i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata (commissione oggetto di autonoma rilevazione nella tabella allegata, attualmente pari a 0,66 punti percentuali in media).

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del suddetto decreto “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Ciò significa che il tasso di mora per i mutui (di durata superiore a cinque anni) è pari mediamente:

- quanto ai mutui a tasso fisso, all’11,235 %;

- quanto ai mutui a tasso variabile, all’11,325 %.

 

INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Giusta il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 21 luglio 2008 (in G.U. n. 169 del 21.7.2008), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 4,10 % per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell’art. 5, la maggiorazione del 7%, il tasso d’interesse di mora applicabile è pari all’11,10 %.

 

CODICE DEONTOLOGICO NOTARILE

Con Deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato in data 5 aprile 2008, n. 2/56 (in G.U. n. 177 del 30.7.2008), sono state approvate modifiche ai Principi di deontologia professionale dei notai.

La precedente versione del Codice deontologico era stata approvata con deliberazione in data 26 gennaio 2007, n. 1/62 (in G.U. n. 51 del 2.3.2007).

Tra le novità introdotte:

1) – la previsione dell’art. 42, lett. c), a norma del quale “La scrittura privata tenuta a raccolta viene letta dal notaio alle parti, salva espressa dispensa delle parti stesse. Nell'autentica il notaio fa menzione della lettura o della dispensa dalla stessa. La reiterata presenza della clausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamente scorretto”;

2) – l’abrogazione di alcune disposizioni riguardanti gli uffici secondari, ed in particolare dei previgenti articoli 11 (che disponeva quanto segue: “I Consigli Distrettuali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, possono vietare l'apertura e/o il mantenimento di uffici secondari in sedi nelle quali la media repertoriale realizzata nell'anno precedente dai notai che ne sono titolari sia inferiore alla media repertoriale del distretto”), 15 (“Le associazioni di notai costituite ai sensi dell'art. 82 L.N. non devono essere strumento di elusione della normativa sugli uffici secondari”); 16 (“L'utilizzazione dell'ufficio secondario nelle condizioni indicate nei casi seguenti configura comunque ipotesi di illecita concorrenza: a) l'apertura, da parte del notaio trasferito, di un ufficio secondario nella sede precedente, salva l'esigenza, da valutarsi dal Consiglio Notarile, di assicurare il pubblico servizio per il periodo in cui la sede predetta resti vacante; b) l'apertura di un ufficio secondario presso lo studio di un notaio trasferito, cessato o defunto utilizzandone, anche parzialmente, la struttura organizzativa; c) lo svolgimento del servizio protesti in maniera stabile fuori della propria sede in Comuni sedi di altri notai che possano provvedervi, salvo che ciò avvenga in esecuzione di apposita delibera adottata dal Consiglio Notarile per la distribuzione del servizio”);

3) – lo spostamento della disciplina del “procacciamento di clienti” dall’art. 17 (illecita concorrenza) al nuovo art. 31 (della assunzione dell’incarico).

 

REVISIONE DELLA TABELLA DELLE SEDI NOTARILI

Con D.M. 2 aprile 2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 79 del 3.4.2008) è stata disposta la revisione della tabella che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile, con istituzione di numero 840 nuove sedi notarili. L’allocazione delle sedi notarili nei singoli distretti è stata disposta con D.M. 28 aprile 2008 (in G.U. n. 102 del 2.5.2008). Il decreto suddetto è stato successivamente rettificato con D.M. 6 maggio 2008 (in G.U. n. 111 del 13.5.2008), e con D.M. 7 maggio 2008 (in G.U. n. 111 del 13.5.2008).

I suddetti decreti sono stati annullati con diverse pronunce del giudice amministrativo: cfr., tra gli altri, T.A.R. Lazio, sez. I, 5 novembre 2008, n. 6563; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 novembre 2008, n. 6564; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 novembre 2008, n. 8459; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 novembre 2008, n. 5525; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 novembre 2008, n. 7438; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 novembre 2008, n. 6317; tutti in http://www.giustizia-amministrativa.it.

 

COPIE INFORMATICHE NON AUTENTICHE DI DOCUMENTI

L’art. 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), stabilendo che qualsiasi documento originale, cartaceo o informatico, analogico o digitale, unico o non unico, può essere ora sostituito "ad ogni effetto di legge" da una copia su supporto informatico "non autenticata", se la conformità all'originale è "assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale".

Pertanto, a seguito della suddescritta modifica, anche le copie di documenti cartacei "unici" (quali ad esempio gli atti notarili), possono essere non autentiche e nonostante ciò sostituire a tutti gli effetti di legge l'originale. Relativamente agli atti notarili, quindi:

- se “conservati” nella raccolta del notaio, quest’ultimo è l’unico legittimato ad “assicurare” la conformità all’originale, anche senza rilasciarne copia autentica in senso stretto;

- se “rilasciati” in originale (cfr., ad esempio, la procura autenticata o per unico affare), può esserne “assicurata” la conformità all’originale anche da parte di qualunque altro soggetto detenga quest’ultimo (salve le disposizioni da emanarsi con D.P.C.M. che potranno escludere questo tipo di documenti dalla disciplina “liberalizzatrice” in commento).

Parimenti, dei documenti informatici originali possono essere effettuate "copie informatiche" munite della firma digitale di "chi li detiene", che sostituiscono l'originale a tutti gli effetti di legge.

Quanto alla nozione di documento analogico, esso è il "documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e copia; c) documento analogico originale: documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi" (deliberazione Aipa 13 dicembre 2001).

Ai sensi del nuovo art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

 

FORMATO ELETTRONICO DEGLI ATTI DA DEPOSITARE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Con D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008) sono state approvate le modalità relative alle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.

Più precisamente, in attuazione dell'art. 37, comma 21-bis, del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il decreto stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al registro delle imprese individuando, in fase di prima applicazione, i documenti e i soggetti per i quali vige tale obbligo.

A norma dell’art. 6, gli atti, in formato elaborabile, diversi dal bilancio, per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML definite dal CNIPA. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al registro delle imprese e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese ai sensi del d.p.r. n. 581/1995. Nelle more della definizione delle specifiche di cui sopra, l'interessato allega all'istanza un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di cui sopra sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell’art. 7, la conformità dei documenti elettronici elaborabili alle presenti regole tecniche è verificata dall'ufficio del registro delle imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo, ai sensi del d.p.r. n. 581/1995. Qualora le istanze non siano conformi, l'ufficio del registro delle imprese richiede all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento. Ove il termine non sia rispettato, l'ufficio respinge l'istanza.

 

 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEI NOTAI E ALTRI PROFESSIONISTI

L’art. 12, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, dispone che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.

Riguardo ai notai, è da ritenersi che la comunicazione – da adempiersi entro il 29 novembre 2009 – debba essere effettuata al consiglio notarile distrettuale, a cui incombe l’obbligo di pubblicazione telematica dei dati identificativi dei notai del collegio (salva la possibilità che detta pubblicazione sia effettuata sul sito del Consiglio nazionale del Notariato a cura – o per conto – e sotto la responsabilità dei consigli distrettuali).

Riguardo alla posta elettronica certificata, disciplinata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e dal successivo D.P.C.M. 2 novembre 2005 (in G.U. n. 266 del 15.11.2005), cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2005, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

USO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NEL PROCESSO CIVILE

Con il D.M. 17 luglio 2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 180 del 2.8.2008), in vigore dal 1° settembre 2008, sono state approvate le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, in sostituzione di quelle previste dal d.m. 14 ottobre 2004.

In particolare, l’art. 1 prevede che l’accesso al sistema informatico civile (SICI), come definito nel d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, avvenga tramite “punti di accesso”, strutture tecnico-organizzative che forniscono ai soggetti abilitati, esterni al SICI, i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di posta elettronica certificata, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto.

A norma dell’art. 6 del decreto, i soggetti abilitati esterni accedono al SICI tramite un punto di accesso, che può essere attivato esclusivamente dai soggetti pubblici di cui al comma 5, tra i quali è compreso il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri iscritti.

Tra le disposizioni rilevanti del decreto si segnalano, in particolare:

- la disciplina della gestione della posta elettronica certificata del processo telematico, CPECPT (artt. 11 ss.);

- la disciplina dell’attività del SICI (artt. 20 ss.);

- l’accesso al SICI (artt. 28 ss.);

- la trasmissione di documenti informatici tra il SICI ed i soggetti esterni (artt. 37 ss.); in particolare, la trasmissione e consultazione dei fascicoli (art. 43), la trasmissione delle sentenze (art. 44), le comunicazioni e notificazioni (art. 45);

- i pagamenti per via telematica (artt. 46 ss.);

- la previsione per cui la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti avvengono, in via telematica, nelle forme previste dall’art. 73 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 48);

- l’archiviazione e conservazione delle informazioni (artt. 50 ss.);

- i formati standard e modelli di riferimento dei documenti informatici (artt. 52 ss.).

A norma dell’art. 62, l'attivazione del processo telematico è preceduta da un decreto dirigenziale, che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici sono state determinate con D.M. 29 settembre 2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 251 del 25.10.2008).

Cfr., sulla materia, ZAN, Processo civile telematico, in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007, p. 982; BRESCIA-LICCARDO, Processo telematico, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma, Aggiornamento 2005; VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, in Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento, II, Torino, 2003, p. 1028.

 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRIVACY

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 19 giugno 2008, n. 4/2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 169 del 21.7.2008) è stata rilasciata l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2009.

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 19 giugno 2008, n. 1/2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 169 del 21.7.2008), è stata rilasciata l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2009.

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 19 giugno 2008, n. 7/2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 169 del 21.7.2008) è stata rilasciata l’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2009.

A norma dell’art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione, 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), che ha inserito il comma 1-bis all’art. 34 del D. Lgs. n. 196/2003 (codice per la protezione dei dati personali), per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003, in ordine all’adozione delle misure minime di sicurezza.

In attuazione di quest’ultima disposizione, con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 27 novembre 2008 (in G.U. n. 287 del 9.12.2008) è stata disposta la semplificazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico, di cui all'allegato B) al codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, modalità semplificate sono applicabili dai soggetti pubblici o privati che: a) utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili - riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto - quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale; b) trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese.

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 26 giugno 2008, n. 46/2008 (in G.U. n. 178 del 31.7.2008) sono state approvate le linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero.

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 27 novembre 2008 (in G.U. n. 300 del 24.12.2008) sono stati individuati misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 6 novembre 2008, n. 60 (in G.U. n. 275 del 24.11.2008), applicabile dal 1° gennaio 2009, è stato approvato il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, a norma degli artt. 12, 135 e 154 del D. Lgs. n. 196/2003.

Da rilevare che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, di quest’ultimo provvedimento, le disposizioni del suddetto Codice di deontologia e buona condotta non si applicano soltanto agli avvocati ed a coloro che svolgono indagini investigative, ma più in generale “a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità”.

A norma dell’art. 2, comma 6, devono essere utilizzati lecitamente e secondo correttezzai dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi”.

Di rilievo anche la previsione dell’art. 4, in base alla quale la cessazione dello svolgimento di un incarico non comporta un'automatica dismissione dei dati; una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati.

Con D.M. 2 dicembre 2008 (in G.U. n. 300 del 24.12.2008) è stata disposta la riproduzione in allegato al D. Lgs. n. 196/2003 del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 13 ottobre 2008 (in G.U. n. 287 del 9.12.2008), disciplina le cautele da adottarsi in caso di dismissione (senza contestuale distruzione) di computers ed in genere supporti informatici sui quali siano registrati dati personali. Tali misure e accorgimenti possono essere attuate anche con l'ausilio o conferendo incarico a terzi tecnicamente qualificati, quali centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature che attestino l'esecuzione delle operazioni effettuate o che si impegnino ad effettuarle. Chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti è comunque tenuto ad assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilità di dati personali sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a cancellarli o a renderli non intelligibili.

L’art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008) ha aumentato le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 per la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

REGISTRI IMMOBILIARI – TRASMISSIONE TELEMATICA DEL REGISTRO GENERALE D’ORDINE

Con Decreto Direttoriale 10 dicembre 2008 (in G.U. n. 293 del 16.12.2008), in vigore dal 17 dicembre 2008, emanato in attuazione del disposto dell’art. 23 della legge n. 52/1985, come sostituito dall’art. 1, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (a norma del quale ogni quindici giorni, i conservatori dei registri immobiliari inviano al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche), sono state dettate disposizioni finalizzate a definire le modalità tecnico-operative della procedura di trasmissione telematica al procuratore della Repubblica di copia del registro generale d'ordine.

Detta comunicazione telematica deve aver luogo con decorrenza dal 1° marzo 2009, con cadenza quindicinale (art. 2). La trasmissione ha luogo mediante posta elettronica certificata (art. 3). La copia informatica del registro generale d’ordine è sottoscritta, con firma digitale, dal conservatore dei registri immobiliari o da un funzionario dallo stesso delegato (art. 4, comma 2).

È stato approvato, con il decreto in commento, un nuovo formato di stampa del registro generale d’ordine (art. 4, comma 1, e allegato I al decreto).

 

MISURE PATRIMONIALI DI PREVENZIONE E CONFISCA

L’art. 10, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. n. 122 del 26.5.2008), convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. n. 173 del 25.7.2008), ha apportato alcune modifiche all’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di misure di prevenzione e confisca nell’ambito delle disposizioni contro la mafia.

Viene disposto che, con l’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Si precisa poi che se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione trasferisce legittimamente i beni, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede, rendendone così impossibile la confisca, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Si sancisce, in tal modo, normativamente la salvezza dei diritti dei terzi acquirenti di buona fede.

Si precisa, inoltre, che la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso. Sembra quindi che il legatario non goda della tutela accordata agli acquirenti a titolo particolare per atto tra vivi, se in buona fede.

Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l’assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui sopra, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a)i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b)i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Sul problema della tutela dei terzi acquirenti dei beni sottoposti a misure di prevenzione, cfr., tra i commenti più recenti, FARINA, Sulla tutela dei creditori ipotecari e dell'aggiudicatario nell'espropriazione dei beni confiscati (nota a Cass. 16 gennaio 2007 n. 845), in Dir. fall., 2008, II, p. 494; BURASCHI, Se i diritti reali di garanzia dei terzi vengano tutelati a fronte della speciale disciplina della confisca, in Studium iuris, 2008, p. 972; TIERNO, La circolazione dei beni soggetti a misure patrimoniali di prevenzione, in La tutela dell'acquirente negli acquisti a titolo oneroso, Milano, 2005, p. 153; AIELLO, La tutela civilistica dei terzi nel sistema della prevenzione patrimoniale antimafia, Milano, 2005.

 

REGOLAMENTO SULLA NAUTICA DA DIPORTO

Con D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 222 del 22.9.2008), in vigore dal 21 dicembre 2008, è stato approvato il Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; regolamento riguardante in particolare le modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; e le procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto.

Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario presenta all'autorità competente il titolo di proprietà in una delle forme previste dall’art. 10, comma 1, del regolamento; qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario (art. 3).

I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui all’art. 15 del Codice, sono tenuti anche dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 4).

Il proprietario di un'unità da diporto autocostruita ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Codice (si tratta delle unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale), può richiedere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione (art. 5).

Per l'annotazione di cui all’art. 16 del Codice (in caso di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto, occorre annotare nel registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione il nome dell’utilizzatore e la data di scadenza del contratto di locazione finanziaria), il proprietario dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con la domanda di iscrizione, copia del contratto di locazione finanziaria. Se si verificano cessioni o variazioni del contratto di locazione finanziaria relative all'utilizzatore o alla data di scadenza, il proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime modalità (art. 7).

Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall’art. 17 del Codice (diversi, cioè, dagli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto), per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nei registri di iscrizione delle unità ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione (art. 9).

A norma dell’art. 10, comma 1, la trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata. Riguardo all’autentica della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. c), si parla, oltre che di pubblico ufficiale, di “altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell’art. 7 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248. A norma di quest’ultima disposizione, “L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista”.

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, “Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicità è allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare”.

L’art. 11 disciplina il contenuto delle note di trascrizione e i documenti da presentare; l’art. 12 regola la trascrizione anteriormente alla registrazione dell’atto.

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, “Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri”.

L’art. 16 disciplina la cancellazione dell’unità da diporto dai registri.

Riguardo al Codice della nautica da diporto, cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2005, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DA PARTE DI COMUNITÀ MONTANE

Ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia), “il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale”.

Tuttavia, l’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), individua le comunità montane quali “unioni di comuni, enti locali costituiti … per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali”. A norma dell’art. 27, comma 3, la Regione individua gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane. Ai sensi dell’art. 27, comma 4, la legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. L’art. 28, comma 1, dispone che alle comunità montane spetta “l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione”.

Tra le “funzioni proprie dei comuni” esercitate in forma associata dalle Comunità montane vi è, quindi, anche il rilascio del certificato di destinazione urbanistica. Sul punto – salva la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi – va esaminata, di volta in volta, la competente legge regionale:

a) – al fine di verificare le zone territoriali omogenee riguardo alle quali si esplica la competenza territoriale della Comunità montana;

b) – al fine di riscontrare le disposizioni che disciplinano l’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni.

 

RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE

L’art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 4-bis, comma 5, del d.l. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto che le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008, dovevano provvedere con proprie leggi al riordino della disciplina delle comunità montane.

Sono state quindi emanate le seguenti leggi regionali di riordino:

- Abruzzo – Legge 27 giugno 2008, n. 10, recante «Riordino delle comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali»;

- Basilicata – Legge 27 giugno 2008, n. 11, recante «Norme di riordino territoriale degli enti locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)»;

- Calabria – Legge 10 luglio 2008, n. 20, recante «Riordino istituzionale delle comunità montane ai sensi dell’art. 2, commi 17 e 18, della legge n. 233/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4»;

- Campania – Legge 30 settembre 2008, n. 12, recante «Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane»;

- Emilia-Romagna – Legge 30 giugno 2008, n. 10, recante «Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni»;

- Liguria – Legge 4 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina di riordinino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni»;

- Lombardia – Legge 27 giugno 2008, n. 19, recante «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni dei comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;

- Marche – Legge 1° luglio 2008, n. 18, recante «Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

- Molise – Legge 27 giugno 2008, n. 19, recante «Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all’art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

- Piemonte – Legge 1° luglio 2008, n. 19, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna)»;

- Toscana – Legge 26 giugno 2008, n. 37, recante «Riordino delle Comunità montane»;

- Umbria – Legge 12 giugno 2008, n. 10, recante «Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5».

Con D.P.C.M. 19 novembre 2008 (in G.U. n. 278 del 27.11.2008) è stata accertata la mancata emanazione di leggi regionali di riordino da parte delle regioni Lazio, Puglia e Veneto; con la conseguenza che si producono gli effetti dell’art. 2, comma 20, della legge n. 244/2007 (soppressione di alcune comunità montane, e modifiche riguardanti le altre), dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, e quindi dal 27 novembre 2008.

 

MODELLO UNICO DIGITALE PER L’EDILIZIA

Con D.P.C.M. 6 maggio 2008 (in G.U. n. 164 del 15.7.2008) sono state dettate disposizioni per l’approvazione del «Modello unico digitale per l'edilizia».

A norma dell’art. 1, entro il 31 dicembre 2008 le regioni, i comuni e l'Agenzia del territorio, definiscono il modello unico digitale per l'edilizia per la presentazione allo sportello unico per l'edilizia di cui all’art. 5 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, delle istanze in materia di attività edilizia, comprendente anche le informazioni necessarie per l'aggiornamento degli atti catastali. L’obiettivo è quello (art. 3) di attuare l'integrazione sistemica fra i dati relativi agli adempimenti catastali, i dati relativi ai processi autorizzativi edilizi e i dati utili all'aggiornamento delle anagrafi territoriali comunali. Il modello unico digitale per l'edilizia e le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi sono approvati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2009 (art. 4).

 

REVOCA DI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’art. 12, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come introdotto dalla legge di conversione, 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, di disciplina del procedimento amministrativo, a norma del quale “Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”.

In dottrina e giurisprudenza è controverso se il vizio dell’atto deliberativo precedente un contratto della pubblica amministrazione determini la nullità, ovvero l’annullabilità di detto contratto. Cfr., sul punto, CALVO, Nullità derivata e rilevanza civilistica dei vizi del procedimento a evidenza pubblica, in Rass. dir. civ., 2008, p. 299; APICELLA, Caducazione del contratto e frazionamento della pretesa giudiziale: notazioni in tema di sindacato giurisdizionale sulle sorti del contratto ad evidenza pubblica, in Giust. civ., 2008, II, p. 523; FIMIANI, Annullamento dell'aggiudicazione e contratto di appalto: un rapporto complesso (nota a Cass. 15 aprile 2008, n. 9906), in Giust. civ., 2008, I, p. 1642; GALLI, Rappresentanza negli enti pubblici ed effetti dell'annullamento dell'aggiudicazione, in Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, a cura di Perlingieri, Napoli, 2006, p. 995; LAMORGESE, Vizi del procedimento amministrativo e contratto di diritto privato (nota a Cons. Stato 21 maggio 2004 n. 3355), in Foro it., 2005, III, c. 552; MOSCARINI, Vizi del procedimento e invalidità o inefficacia del contratto, in Dir. proc. amm., 2004, p. 597; CINQUE, In attesa dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: giurisprudenza e dottrina sull'effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione sui contratti ad evidenza pubblica, in Vita not., 2005, p. 1130.

 

DISMISSIONI DI IMMOBILI PUBBLICI

La legge 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008) ha apportato modificazioni agli artt. 11, 13 e 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, riguardo ai programmi di alienazione e dismissione ivi disciplinati.

Ai sensi del nuovo art. 13, comma 3-ter, gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data del 22 agosto 2008, ai sensi della legge n. 388/2000, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640/1954.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all’acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.

Sono state, poi, apportate modifiche – relativamente alla dismissione delle infrastrutture militari – all’articolo 3, comma 15-ter, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410.

Cfr., per i restanti aspetti della disciplina, anteriormente alle modifiche apportate con la legge n. 133/2008, la Rassegna relativa al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

ACQUISTO DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE DA PARTE DI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

A norma dell’art. 1-quater del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158 (in G.U. n. 246 del 20.10.2008), inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2008, n. 199 (in G.U. n. 296 del 19.12.2008), gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche.

L’acquisto di cui sopra ha luogo con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.

Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile prioritariamente dal parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali.

 

SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

L’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008) ha disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative indicate nell’allegato “A” al medesimo decreto, a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (e quindi dal 22 dicembre 2008).

Ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008, come introdotto dalla legge di conversione, il Governo deve individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato “A”.

L’art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 298 del 22.12.2008), in vigore dal 22 dicembre 2008, ha disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative indicate nell’allegato 1 al medesimo decreto, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

L’art. 3 del d.l. n. 200/2008 sopprime peraltro dall’allegato “A” al d.l. n. 112/2008 (evitandone quindi l’abrogazione) le disposizioni elencate nell’allegato 2.

Tra le fonti legislative “salvate” dall’abrogazione per effetto del d.l. n. 200/2008 vi è il R.D. 29 marzo 1942, n. 239 (che disciplina, tra l’altro, l’autenticazione della girata dei titoli azionari e le formalità conseguenti alla relativa successione a causa di morte).

Parimenti, gli artt. da 125 a 138 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (testo unico delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare), riguardanti la vigilanza sulle cooperative edilizie a contributo erariale, già abrogati dal d.l. n. 112/2008 (voce n. 668 dell’allegato “A”), sono stati “salvati” dall’art. 1, comma 4-bis, del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158 (in G.U. n. 246 del 20.10.2008), come aggiunto dalla legge di conversione 18 dicembre 2008, n. 199 (in G.U. n. 296 del 19.12.2008).

 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ

L’art. 12, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, dispone che “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.

Il fatto che le società siano “tenute” ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese non implica che il conservatore possa o debba rifiutare l’iscrizione in assenza di tale indicazione (il rifiuto di iscrizione non essendo previsto da alcuna disposizione di legge).

Riguardo alla posta elettronica certificata, disciplinata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e dal successivo D.P.C.M. 2 novembre 2005 (in G.U. n. 266 del 15.11.2005), cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2005, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CONFERIMENTI IN NATURA O DI CREDITI IN SOCIETÀ PER AZIONI, E AZIONI PROPRIE

Con D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. n. 216 del 15.9.2008), in vigore dal 30 settembre 2008, sono state emanate disposizioni attuative della Direttiva 2006/68/CE, modificativa della Direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni, nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

Le disposizioni in commento si applicano unicamente alle società per azioni (ed alle cooperative ex art. 2519, comma 1, c.c.); non trovano, invece, applicazione alle società a responsabilità limitata.

A) – CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA O DI CREDITI.

A1) – IN SEDE DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI.

È stato introdotto il nuovo art. 2343-ter c.c., che disciplina una particolare fattispecie di conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima.

La prima ipotesi è quella del conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

È stato, correlativamente, modificato l’art. 111-bis disp. att. c.c., con l’aggiunta di un secondo comma, a norma del quale, ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all’art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza).

La seconda ipotesi, in cui non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario, corrisponda, alternativamente:

a) – al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;

b) – al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società, e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

La documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui sopra, delle condizioni ivi indicate, deve essere allegata all'atto costitutivo.

A norma del successivo art. 2343-quater c.c., gli amministratori devono, entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, verificare se nel frattempo non siano intervenuti fatti eccezionali o comunque nuovi che abbiano inciso sui valori conferiti; e devono verificare i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha effettuato la valutazione, procedendo se del caso ad una revisione della stima. Fuori da tale ipotesi, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di trenta giorni dall’iscrizione, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

a) – la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;

b) – il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) – la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;

d) – la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

e) – la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Fino all'iscrizione della dichiarazione degli amministratori le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

A2) – IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI.

Le disposizioni sopra descritte (artt. 2343-ter e 2343-quater c.c.) si applicano – per effetto del richiamo contenuto nel nuovo art. 2440, comma 1, c.c. – anche all’aumento di capitale mediante conferimenti in natura. Ai sensi del nuovo art. 2440, comma 2, c.c., la dichiarazione degli amministratori ex art. 2343-quater c.c. è allegata all’attestazione dell’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale, da depositarsi presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2444 c.c.

A norma del nuovo art. 2440-bis c.c., nel caso sia stata attribuita la delega per l’aumento del capitale ex art. 2443, comma 2, c.c. agli amministratori, questi ultimi, espletata la verifica di cui all'articolo 2343-quater, primo comma, c.c., depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale (salva la facoltà per i soci che rappresentino una certa percentuale del capitale di chiedere una nuova valutazione entro trenta giorni dall’iscrizione di tale dichiarazione). Il conferimento non può essere eseguito fino al decorso del predetto termine e, se del caso, alla presentazione della nuova valutazione. Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione che non sono intervenuti, successivamente alla data della dichiarazione di cui al secondo comma, i fatti o le circostanze di cui all'articolo 2343-quater, primo comma.

B) – OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE.

È stato modificato l’art. 2357, comma 3, c.c., il quale ora stabilisce che “Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate”. È stato, quindi, eliminato il limite del dieci per cento del capitale sociale per l’acquisto di azioni proprie da parte delle società azionarie “chiuse”, che non fanno cioè ricorso al mercato del capitale di rischio.

Correlativamente, è eliminato per le società per azioni chiuse il limite del decimo del capitale, relativo al possesso di azioni proprie, in conseguenza delle operazioni di riduzione del capitale (con modifica dell’art. 2445, comma 2, c.c.).

È stato anche modificato l’art. 2358 c.c., che ora consente, a determinate condizioni, i prestiti e le garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. Tali operazioni sono possibili:

a) – previa autorizzazione dell’assemblea straordinaria (che richiede, ovviamente, la verbalizzazione notarile, ex art. 2375, comma 2, c.c.; il verbale deve essere, entro trenta giorni, depositato per l’iscrizione presso il registro delle imprese);

b) – previa relazione degli amministratori, da depositarsi nei trenta giorni precedenti l’assemblea presso la sede sociale, avente il contenuto dettagliatamente individuato dall’art. 2358, comma 3, c.c., sul presupposto in particolare dell’esistenza di ragioni imprenditoriali e specifico interesse sociale che giustifichino l’operazione;

c) – a condizioni di mercato;

d) – purché l'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite non ecceda il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Le disposizioni suddescritte non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis (operazioni con parti correlate) e 2501-bis (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento).

Per un primo commento alla suddescritta disciplina, cfr. FERRARI, D.Lgs n. 142/2008: conferimenti, acquisto di azioni proprie e altre operazioni della società, in Società, 2008, p. 1427.

 

CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. CON FIRMA DIGITALE

L’art. 36, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come aggiunto dalla legge di conversione, 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), in vigore dal 22 agosto 2008, dispone che “L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.

La disposizione, nel riferirsi alla “firma digitale” delle parti, non precisa se la stessa debba essere autenticata (art. 25 del d. lgs. n. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale), ovvero non autenticata (art. 24 del d. lgs. n. 82/2005); in assenza di espressa deroga trova applicazione la previsione dell’art. 2470, comma 2, c.c., nonché dell’art. 11, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, che richiedono l’autentica notarile ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese. Nel medesimo senso depone l’esigenza di non sottrarre questa tipologia di atti ai controlli di identità, capacità, legittimazione e rappresentanza previsti dalla legge e dal regolamento notarile, nonché ulteriori considerazioni di natura sistematica e l’esigenza di interpretazione adeguatrice.

Per i primi commenti a tale disposizione, cfr. PETRELLI-MACCARONE, Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008, in Notariato, 2008, p. 533; SPADA, Una "postilla" in tema di cessione di quote con firma digitale, in Notariato, 2008, p. 538; CIVERRA, Cessione di partecipazioni di s.r.l.: ritorno al passato?, in Società, 2008, p. 1547; LIMITONE, La nuova norma tra intenzione del legislatore e pratica attuazione del testo normativo (come dire: non tutte le ciambelle riescono col buco), in Società, 2008, p. 1556.; ORLANDI, La cessione di quote di s.r.l., in Fiscalitax, 2008, p. 1473; ZANETTI, Manovra d’estate – (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito): le nuove modalità di trasferimento delle quote di s.r.l., in Fisco, 2008, p. 5733; Circ. Unioncamere 23 settembre 2008, n. 14288; Circ. Agenzia Entrate 17 ottobre 2008, n. 58/E.

 

RELAZIONE DI UN ESPERTO INDIPENDENTE PER LA FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI

La Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (in G.U.C.E. n. L300 del 17 novembre 2007), che ha modificato le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio, per quanto riguarda lobbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni (prevedendo la non necessità dell’esame del progetto di fusione o scissione, come della relazione di un esperto – nonché, riguardo alla scissione, le relazioni degli amministratori e la situazione patrimoniale aggiornata – qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione o scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società), prevede, all’art. 4, il termine del 31 dicembre 2008 per la sua recezione da parte degli Stati membri.

Sulla questione in diritto nazionale, cfr. RUOTOLO, Fusione e rinuncia all'unanimità alla relazione dell'organo amministrativo e alla relazione degli esperti, in Studi e materiali, 2007, 2, p. 1603.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCI SOCIETARI

Con D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 (in G.U. n. 260 del 6.11.2008), in vigore dal 21 novembre 2008, è stata data attuazione alla Direttiva 2006/46/CE, relativamente ai conti annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

Sono state quindi apportate modificazioni:

- agli artt. 2427 e seguenti del codice civile;

- al d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sui bilanci consolidati;

- al d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, sui bilanci delle banche e istituti finanziari;

- al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sui bilanci delle società di assicurazioni;

- al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico della finanza.

 

REGOLAMENTO COMUNITARIO SUI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Con Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 (in G.U.C.E. n. L320 del 29.11.2008) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali, conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Viene in tal modo sostituito, e quindi abrogato, il Regolamento (CE) n. 1725/2003, che era stato più volte modificato, in modo da riunire in un unico testo i principi finora approvati.

Sulla materia, cfr. di recente CARATOZZOLO, Principi contabili internazionali (diritto commerciale e diritto tributario), in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007, p. 909; BIANCHI, Principi contabili internazionali, in Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento, ***, Torino, 2007, p. 668.

 

INCOMPATIBILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ QUOTATE

Ai sensi dell’art. 148, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, tra gli altri, “coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”.

Tali situazioni di incompatibilità sono state ora meglio definite – per quanto riguarda gli “altri rapporti di natura professionale” – con Comunicazione Consob n. DEM/DCL/DSG/8067632 del 17 luglio 2008, reperibile in http://www.consob.it. Vi si precisa, in particolare, che tra i rapporti rilevanti sono da includersi le associazioni tra professionisti, esistenti tra amministratore e componente dell’organo di controllo, in grado di compromettere l’indipendenza del secondo ai fini dell’art. 148, comma 3, lett. c) del TUF in tutti i casi in cui il rapporto determini un abituale svolgimento in comune della professione o, comunque, una stabile influenza dell’uno sull’altro nello svolgimento dell’attività professionale. Nel particolare caso dell’appartenenza ad una associazione professionale assumono pertanto rilievo associazioni strutturate in modo da dar luogo ad una stabile e continuativa relazione professionale. Viene quindi sviluppata, nel provvedimento in esame, la possibile casistica rilevante.

 

MARCHI D’IMPRESA

La Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (in G.U.C.E. n. L299 del giorno 8.11.2008), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, è entrata in vigore il 28 novembre 2008. Per effetto della stessa, è stato “codificato” il contenuto della precedente direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, che è stata quindi abrogata (art. 17).

 

DEPOSITO TELEMATICO DI ISTANZE PER DOMANDE DI BREVETTO

Con D.M. 24 ottobre 2008 (in G.U. n. 289 del giorno 11.12.2008) è stato disciplinato il deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonché ai titoli di proprietà industriale concessi.

Il deposito delle istanze, in formato non cartaceo, connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonché ai titoli di proprietà industriale concessi, può essere effettuato, a partire dal giorno 11 dicembre 2008, per via telematica mediante il collegamento al sito web telemaco.infocamere.it con le modalità previste all’art. 2. Rimane comunque ferma la possibilità di presentare le suddette istanze anche in formato cartaceo.

 

RISTRUTTURAZIONE DI GRANDI IMPRESE IN CRISI

Il D.L. 28 agosto 2008, n. 134 (in G.U. n. 201 del 28.8.2008), convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166 (in G.U. n. 252 del 27.10.2008), ha dettato disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, allo scopo di ampliare l'operatività del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi.

 

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Con legge 2 agosto 2008, n. 130 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 185 del giorno 8.8.2008), in vigore dal 9 agosto 2008, è stata autorizzata la ratifica del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni.

Con Comunicato in data 23 settembre 2008 (in G.U. n. 223 del 23.9.2008), in ottemperanza agli ordini del giorno formulati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente in data 23 e 31 luglio 2008, in sede di approvazione del trattato di Lisbona, è stato pubblicato il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 dicembre 2007.

Nel Preambolo si chiarisce che l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Tra i diritti e principi fondamentali sono inclusi il diritto all’integrità della persona (art. 3), il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto alla protezione dei dati personali (art. 8), la libertà di associazione a tutti i livelli (art. 12), il diritto di proprietà (art. 17), il divieto di discriminazione, tra l’altro in base alla nazionalità (art. 21), il principio dell’elevato livello di protezione dei consumatori (art. 38), il diritto ad una buona amministrazione (art. 41), il diritto di accesso ai documenti (art. 42), la libertà di circolazione e soggiorno (art. 45), il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e ad un giudice imparziale (art. 47), il divieto dell’abuso di diritto (art. 54).

Di particolar rilievo la previsione dell’art. 17, comma 1: “Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. La dimensione “liberale” del concetto di proprietà, risultante da questa disciplina e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sono ritenuti prevalenti rispetto alla stessa nozione di proprietà desumibile dall’art. 42 Cost.: cfr., sulla questione, COMPORTI, La proprietà europea e la proprietà italiana, in Riv. dir. civ., 2008, I, p. 189; COMPORTI, Funzione sociale e potere di disposizione, in I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale, III - Iniziativa economica e impresa, Napoli, 2007, p. 133; MATTEI, Qualche divulgazione sulle recenti metamorfosi della proprietà privata. Un saggio per Messinetti, in Studi in onore di Messinetti, Napoli, 2008, p. 579; CAPPUCCIO, La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell'uomo e costituzione (nota a Corte cost. 24.10.2007 n. 349 - Corte cost. 24.10.2007 n. 348), in Foro it., 2008, I, c. 47.

 

CONTRIBUTI E FONDI STRUTTURALI EUROPEI

Con D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 (in G.U. n. 294 del 17.12.2008), in vigore dal 1° gennaio 2009, è stato approvato il Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

In particolare, il regolamento definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, non sono spese ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari. Sono invece ammissibili, tra l’altro, le parcelle notarili.

Ai sensi dell’art. 5, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento;

c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.

A norma dell’art. 6, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;

c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;

d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

Ai sensi dell’art. 7, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle condizioni indicate all’art. 8.

 

TRASFERIMENTO DI TITOLI ALL’AIUTO IN AGRICOLTURA

Il D.M. 24 novembre 2008 (in G.U. n. 302 del 29.12.2008), in vigore dal 30 dicembre 2008, ha modificato, tra l’altro, l’art. 2, comma 6, del d.m. 21 dicembre 2006, n. 12541 (disciplina del regime di condizionalità della PAC), come segue: “Fatto  salvo  l'art.  6,  paragrafo  1  del regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modifiche e integrazioni, nel  caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli  adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto”.

Cfr. anche, in materia, le Rassegne relative al secondo semestre 2004, ed al secondo semestre 2006, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E STATUS DI RIFUGIATO

Con D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 (in G.U. n. 247 del 21.10.2008), in vigore dal 5 novembre 2008, sono state apportate modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), già modificato dal D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare degli stranieri.

Con D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 (in G.U. n. 247 del 21.10.2008), in vigore dal 5 novembre 2008, sono state apportate modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della Direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Per la disciplina in vigore in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, e per le più recenti novità, cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

Riguardo al nuovo comma 5-bis dell’art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cessione o locazione a straniero non regolarmente soggiornante di beni immobili), introdotto dall’art. 5 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. n. 122 del 26.5.2008), convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. n. 173 del 25.7.2008), cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CATASTO FABBRICATI E CATASTO TERRENI

Con Comunicato dell’Agenzia del Territorio in data 30 dicembre 2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.12.2008) è stato pubblicato – in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – un ulteriore elenco di Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati nel catasto dei fabbricati. Con altro Comunicato dell’Agenzia del Territorio in data 30 dicembre 2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.12.2008) è stato pubblicato – in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 37 legge 24 novembre 2006, n. 286 – un ulteriore elenco di Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati già rurali, e che hanno perso i requisiti di ruralità.

Più precisamente, gli elenchi delle particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e sul sito internet della stessa Agenzia. Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto fabbricati, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro 7 mesi dalla data di pubblicazione del comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in catasto, mediante la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.

Con ulteriore Comunicato dell’Agenzia del Territorio in data 30 dicembre 2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.12.2008) è stato pubblicato – in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – l’elenco dei Comuni nei quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale, sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2008, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Cfr. anche, sul punto, la Rassegna relativa al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.11.2008), il termine concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina (applicabili anche agli acquisti dell’imprenditore agricolo professionale, iscritto nell’apposita gestione previdenziale) è prorogato al 31 dicembre 2009.

 

PERIZIA PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIALI

L’art. 4, comma 9-ter, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 (in G.U. n. 128 del 3.6.2008), convertito in legge 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. n. 180 del 2.8.2008), ha modificato il disposto dell’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge 21 febbraio 2003, n. 27; ha, più precisamente, prorogato al 31 ottobre 2008 il termine per la redazione ed il giuramento della perizia, da utilizzarsi per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2008.

In precedenza, il termine era stato fissato al 20 luglio 2008 dal D.P.C.M. 30 giugno 2008 (in G.U. n. 157 del 7.7.2008).

 

DETRAZIONE FISCALE PER LE RISTRUTTURAZIONI – IVA AGEVOLATA

L’art. 2, comma 15, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.11.2008), ha modificato le disposizioni – contenute nell’art. 1, commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prorogavano il beneficio della detrazione fiscale per le ristrutturazioni.

Quindi, ai sensi del nuovo art. 1, comma 17, della legge n. 244/2007:

- Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie (detrazioni Irpef) in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;

b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2012.

Ai sensi del nuovo art. 1, comma 18, della legge n. 244/2007:

- È prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria (aliquota Iva al 10%) in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

Pertanto, sono prorogati fino a tutto l'anno 2011:

A) – il beneficio della detrazione fiscale, ai fini Irpef, in dipendenza del costo di acquisto di interi fabbricati ristrutturati da parte di imprese di costruzione (previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448);

B) - il beneficio della detrazione fiscale, ai fini Irpef, delle spese di ristrutturazione (quale previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dall'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289).

Il panorama normativo è, pertanto, attualmente il seguente:

A) - RISTRUTTURAZIONE DI INTERI FABBRICATI DA PARTE DI IMPRESE:

- La detrazione IRPEF compete nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (art. 31, lettere c) e d), della legge 457/1978) di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie. Ad usufruire della detrazione sono, in quest’ultimo caso, gli acquirenti delle singole unità immobiliari, a condizione che:

a)i lavori di ristrutturazione siano eseguiti a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2011;

b)l’impresa o cooperativa provveda all’alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2012.

La detrazione compete per il 36% delle spese sostenute, che si assumono pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione, e comunque entro l’importo massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

Con D.M. 9 maggio 2002 n. 153 (in G.U. n. 174 del 26.7.2002) era stato modificato il regolamento che regolamenta la suddetta detrazione, quale approvato con D.M. 18 febbraio 1998 n. 41.

B) - ALTRE FATTISPECIE DI RISTRUTTURAZIONE:

- La detrazione compete per le spese – sostenute dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010 dal contribuente persona fisica, pagate con bonifico bancario e rimaste a carico dello stesso – in dipendenza di interventi di recupero edilizio da chiunque effettuati, e precisamente:
1) - interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 31 della legge 457/1978 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) eseguiti su singole unità ad uso residenziale (anche rurali) e loro pertinenze;
2) - interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) del suddetto art. 31 (le spese sopra descritte, ed in più quelle di manutenzione ordinaria), eseguiti su parti comuni di edificio residenziale.
- La detrazione spetta per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali. Se la persona fisica ha un’età non inferiore a 75 o 80 anni (rispettivamente se proprietaria o titolare di un diritto reale sul bene), la detrazione può essere ripartita in cinque e tre quote annuali.
- In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare in oggetto, spetta all’acquirente persona fisica la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, dal venditore.

- In caso di trasferimento per causa di morte, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

- La suddetta detrazione fiscale, limitatamente alle spese sostenute entro l'anno 2011, è riconosciuta alle suddette condizioni anche nel caso di acquisto di autorimesse pertinenziali ad abitazioni, alle suddette condizioni, e purché l’autorimessa sia acquistata dal costruttore (sia esso privato o imprenditore), e sia destinata a pertinenza di un’unità abitativa, anche se non facente parte dello stesso fabbricato; la detrazione in questo caso compete limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione dell’autorimessa, da comprovarsi mediante attestazione rilasciata dal venditore (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 166/E del 20 dicembre 1999; Circ. Min. Finanze 12 maggio 2000 n. 95/E, paragrafo 2.1.7).

- Trattandosi di spese di ristrutturazione sostenute in dipendenza di contratti di appalto, alla detrazione Irpef sopra indicata si aggiunge - limitamente alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2008 - l'ulteriore beneficio dell'Iva ridotta al 10%. Si tratta delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge n. 457/1978 (che vanno quindi dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia). Con d.m. 29 dicembre 1999 sono stati individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

Anche in questo caso, la percentuale di detrazione Irpef è fissata al 36 per cento delle spese sostenute.

C) - INDICAZIONE DELLE SPESE DI MANODOPERA NELLA FATTURA.

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. ord. n. 285 alla G.U. n. 300 del 28.12.2007), la detrazione Irpef compete a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

D) - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 17 marzo 2006 (in G.U. n. 70 del 24.3.2006) è stato approvato il modello di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini Irpef (di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449), previsto dall'articolo 1 del d.m. 18 febbraio 1998 n. 41.

 

DETRAZIONE FISCALE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L’art. 29 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, ha apportato modifiche alla disciplina della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall’art. 1, comma 20, della legge n. 244/2007.

Più precisamente, le suddette detrazioni sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previsti nelle norme sopra richiamate nonché nel D.M. 19 febbraio 2007; tuttavia, per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti devono – oltre a trasmettere l’apposita istanza all’Enea secondo la normativa previgente – inviare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante intermediari abilitati, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto degli stanziamenti effettuati. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Cfr. anche le Rassegne relative al secondo semestre 2007 ed al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CERTIFICAZIONE PER I CAPITAL GAINS

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 11 novembre 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12 novembre 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato lo schema di certificazione unica «CUD 2009», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

In particolare, all’art. 6, si precisa che – qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli artt. 6 e 7 del d. lgs. 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del T.U.I.R., rilasciano alle parti, entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

 

DISPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI COOPERATIVE

L’art. 82, commi da 25 a 29, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in Suppl. ord. n. 152 alla G.U. n. 147 del 25.6.2008), come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), in vigore dal 22 agosto 2008, detta alcune disposizioni modificative del regime fiscale delle società cooperative. Più precisamente:

- le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultante alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (limitatamente agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 25 giugno 2008, e a quello successivo);

- viene modificato il comma 3 dell’art. 6 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112, disponendosi che sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura:

a) – del 20 %, se la cooperativa non soddisfa i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 (e v. ora il D.M. 18 aprile 2005, in G.U. n. 238 del 12.10.2005, in base al quale è piccola impresa quella che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);

b) – del 12,50%, se invece la cooperativa rientra tra le piccole o micro imprese, come sopra individuate;

- viene modificata la disciplina fiscale riguardante la detassazione delle riserve indivisibili, contenuta nell’art. 12 della legge n. 904/1977, precisandosi che la stessa non si applica alle cooperative a mutualità prevalente, “per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi” (innalzandosi così la percentuale delle riserve tassabili, precedentemente stabilita anche per le cooperative di consumo nel 30%).

Sul regime fiscale delle cooperative, cfr. anche PETRELLI, La disciplina fiscale delle cooperative a seguito della riforma del diritto societario, in Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative, Milano, 2005, p. 245 ss., ed in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

RIORDINO DELLE IPAB

L’art. 2, comma 10, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.11.2008) proroga al 31 dicembre 2009 il termine – previsto dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che procedano al riordino in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali).

 

CONTRIBUENTI MINIMI

Con Decisione del Consiglio CE in data 15 settembre 2008, n. 2008/737/CE (in G.U.C.E. n. L249 del 18.9.2008), in deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica italiana è stata autorizzata ad esonerare dall’IVA, in relazione ai periodi fiscali tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 euro. Tale regime è facoltativo per i soggetti passivi (art. 1). A norma dell’art. 3, la presente decisione scade alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissano una soglia comune annua di volume d’affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall’IVA, o al più tardi il 31 dicembre 2010.

Cfr. anche, sul punto, il D.M. 2 gennaio 2008 (in G.U. n. 9 del giorno 11.1.2008), che detta modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi, in attuazione dell’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e la Rassegna relativa al secondo semestre 2007, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE

L’art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, consente, a determinate condizioni, il riallineamento e la rivalutazione volontari dei valori contabili del patrimonio delle imprese.

Di particolare interesse la disciplina contenuta nei commi 16 e seguenti dell’art. 15. Ai sensi del comma 16, i soggetti Ires e le società di persone, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29 novembre 2008, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili (comma 17). Per le società il cui esercizio coincide con l’anno solare, e che prevedono un termine di centoventi giorni per l’approvazione del bilancio, la rivalutazione deve quindi essere eseguita entro il 30 aprile 2009. Ai sensi del comma 18, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva, nella misura del 10 per cento (comma 19). Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento dell’imposta sostitutiva con la misura del 10 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione (comma 20). Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (comma 21). Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, ovvero in tre rate con gli interessi legali (comma 22).

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU CONFERIMENTI DI AZIENDA, FUSIONI E SCISSIONI

Il D.M. 25 luglio 2008 (in G.U. n. 188 del 12.8.2008), detta disposizioni attuative in tema di imposta sostitutiva in materia di conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, in applicazione dell’art. 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che – al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale – ha introdotto, tra l'altro, un regime opzionale per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dei maggiori valori iscritti in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni (anche alla luce dell’art. 176, comma 2-ter, del d.p.r. n. 917/1986, che prevede la facoltà di esercizio dell'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva da parte della società conferitaria; e degli artt. 172, comma 10-bis, e 173, ult. comma, del suddetto d.p.r. n. 917/1986, che estendono tale facoltà, rispettivamente, alla società incorporante o risultante dalla fusione e alla società beneficiaria dell'operazione di scissione).

Cfr., per il commento alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sulla materia in oggetto, la Rassegna relativa al secondo semestre 2007, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE NEI GRUPPI BANCARI E FINANZIARI

L’art. 82, commi 14 e 15, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in Suppl. ord. n. 152 alla G.U. n. 147 del 25.6.2008), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), ha modificato la disciplina dell’imposta di registro sui contratti di locazione nell’ambito dei gruppi bancari e finanziari. Più precisamente, ai sensi del comma 14:

- viene modificato l’art. 5, comma 2, del d.p.r. n. 131/1986, precisandosi che non si considerano soggette ad IVA – e sono quindi soggette a registrazione in termine fisso – anche le scritture private non autenticate relative a contratti di locazione di immobili esenti ai sensi dell’art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972;

- viene modificato l’art. 40, comma 1, del d.p.r. n. 131/1986, precisandosi che non si considerano soggette ad IVA – e sono quindi soggette al pagamento dell’imposta proporzionale di registro – anche le “locazioni di immobili esenti ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972”.

Ai fini di quanto sopra:

1) – le locazioni esenti di cui all’art. 6 della legge n. 133/1999 sono quelle concluse nell’ambito dei gruppi bancari, assicurativi, e gruppi di imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti. L’esenzione da IVA per le suddette locazioni è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2009 (art. 82, comma 16 del D.L. n. 112/2008; art. 1, comma 262, della legge n. 244/2007);

2) – le locazioni esenti di cui all’art. 10, comma 2, del d.p.r. n. 633/1972 (come introdotto dall’art. 1, comma 261, della legge n. 244/2007) sono quelle effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, alle condizioni ivi previste.

L’imposta di registro sui suddetti contratti di locazione è applicata con l’aliquota dell’1% per i fabbricati strumentali, e del 2% per gli altri immobili (art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, come modificato dall’art. 35, comma 10, del d.l. n. 223/2006, nel testo risultante dalla legge di conversione).

In attuazione dell’art. 82, comma 15, del d.l. n. 112/2008, è stato emanato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 6 ottobre 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che stabilisce le modalità (telematiche) e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dal 25 giugno 2008 per i contratti di locazione in corso alla medesima data, e per quelli stipulati successivamente. A tal fine viene stabilito che la presentazione all'Agenzia delle Entrate della richiesta di registrazione va esclusivamente effettuata utilizzando la procedura prevista dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998, per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto. La base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro è data dai canoni di locazione pattuiti, per i contratti stipulati successivamente al 25 giugno 2008, mentre per quanto concerne i contratti di locazione in corso di esecuzione alla medesima data, la base imponibile è costituita dai canoni di locazione maturati dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008.

 

IPOTECA E SEQUESTRO PER DEBITI FISCALI

A norma dell’art. 27, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, il potere dell’amministrazione finanziaria o del concessionario della riscossione di ottenere dal presidente della commissione tributaria provinciale (in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica) l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda, trova applicazione non più soltanto in relazione alle sanzioni, ma anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti, in base ai processi verbali di constatazione.

 

INTERPELLO PER OPERAZIONI ELUSIVE

L’art. 16, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, ha modificato la disciplina dell’interpello per l'applicazione delle norme antielusive, disciplinato dall’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni antielusive, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.

Le disposizioni antielusive rilevanti sono quelle contenute negli artt. 37, comma 3, e 37-bis del D.P.R. n. 600/1973; o nell’art. 74, comma 2, del d.p.r. n. 917/1986 (relativamente, quanto a quest’ultimo, alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza).

 

COMPENSAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI IVA

L’art. 16, comma 3, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, ha abrogato i commi 30, 31 e 32 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che – al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal d. lgs. n. 241/1997 – disponeva che i titolari di partita Iva, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendevano effettuare le operazioni di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, dovevano comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione.

Di conseguenza, dal 29 novembre 2008 è possibile effettuare la compensazione anche per importi superiori a 10.000 euro.

 

CONTRIBUTI AI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

L’art. 2, comma 2-quater, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 (in G.U. n. 249 del 23.10.2008), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. n. 298 del 22.12.2008), ha apportato modifiche all’art. 9 del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 (incentivi all’autoimprenditorialità),

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefìci di cui all'articolo 3 (essenzialmente di natura contributiva), i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola (anche a soggetti diversi dai familiari), che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1. A norma del nuovo comma 01, le agevolazioni sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

A norma dell’art. 9, comma 2, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 (aree in regime di deroga comunitaria, e aree svantaggiate). Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, l'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione.

Cfr. anche, in materia, il D.M. 16 luglio 2004 n. 250 (in G.U. n. 235 del 6.10.2004), con cui sono state dettate, in attuazione del d. lgs. 21 aprile 2000 n. 185, disposizioni di incentivazione a favore delle piccole imprese.

 

STUDI DI SETTORE

L’art. 8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, dispone che – al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali – in deroga all’art. 1, comma 1, del d.p.r. n. 195/1999, gli studi di settore possono essere integrati con decreto ministeriale.

A norma del successivo art. 27, che modifica l’art. 10-bis della legge n. 146/1998, in caso di adesione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d. lgs. n. 218/1997, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'art. 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del d.p.r. n. 600/1973, e all’art. 54, comma 2, ultimo periodo, del d.p.r. n. 633/1972, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti.

Con D.M. 23 dicembre 2008 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008) è stato approvato, tra l’altro, lo Studio di settore UK01U (che sostituisce lo studio di settore TK01U) - Attività degli studi notarili, codice attività 69.10.20, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; tenuto conto, tra l’altro, del D.M. 11 febbraio 2008 (concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore), e del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 febbraio 2008 (concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2008); nonché dell'art. 8 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, sopra richiamato. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi al suddetto studio di settore sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui all’allegato 2 al decreto. Detto studio di settore si applica, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008. Ai sensi dell'art. 8 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 gli studi saranno integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.  

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’art. 16, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, modifica l’art. 13 del d. lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, in tema di ravvedimento operoso.

In particolare, la sanzione è ridotta:

a) ad un dodicesimo (invece che un ottavo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un decimo (invece che un quinto) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un dodicesimo (invece che un ottavo) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo (invece che un ottavo) del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

 

SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO PROFESSIONALE - IVA

L’art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in Suppl. ord. n. 152 alla G.U. n. 147 del 25.6.2008), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), ha apportato alcune modifiche riguardanti l’imposta sul valore aggiunto detraibile, e le spese deducibili dal reddito professionale. Più precisamente:

- è stato modificato l’art. 19-bis.1, comma 1, lettera e), del d.p.r. n. 633/1972, eliminando – con decorrenza dal 1° settembre 2008 – l’indetraibilità dell’Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande;

- è stato modificato l’art. 54, comma 5, il primo periodo del quale è stato sostituito – con effetto dal 1° gennaio 2009 – dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta".

A norma dell’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell’art. 99, comma 1, del d.p.r. n. 917/1986, un importo pari al 10 per cento dell'IRAP – determinata anche ai sensi dell’art. 5-bis (che riguarda i professionisti) del d. lgs. n. 446/1997 – forfetariamente riferito all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e spese per il personale dipendente. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata nei termini istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi e spese per il personale dipendente, i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese. I contribuenti che alla data del 29 novembre 2008 non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione.

 

PAGAMENTO DELL’IVA AL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

A norma dell’art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni dell’art. 6, comma 5, secondo periodo, del d.p.r. n. 633/1972 – che prevedono l’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento del corrispettivosi applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni in oggetto la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma.

L'efficacia delle disposizioni sopra descritte è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione in oggetto nonché ogni altra disposizione di attuazione.

 

DICHIARAZIONE IRAP

Con D.M. 11 settembre 2008 (in G.U. n. 240 del 13.10.2008) sono stati disciplinati modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non più in forma unificata e direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

Il decreto in commento demanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, l’approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, da presentarsi all’Agenzia delle entrate per via esclusivamente telematica. L'invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome avviene tramite l'Agenzia delle entrate. Fino all'emanazione del provvedimento direttoriale di cui sopra, continuano ad applicarsi le norme vigenti relative alla presentazione del modello di dichiarazione Unico.

 

PROROGHE DI TERMINI PER LE DICHIARAZIONI FISCALI

Con D.L. 3 giugno 2008, n. 97 (in G.U. n. 128 del 3.6.2008), convertito in legge 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. n. 180 del 2.8.2008) sono stati prorogati, tra l’altro (art. 3), i termini per le dichiarazioni fiscali da presentarsi nell’anno 2008.

Altre proroghe, relative ai versamenti, sono state disposte con D.P.C.M. 29 luglio 2008 (in G.U. n. 184 del 7.8.2008).

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

L’art. 39, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in Suppl. ord. n. 152 alla G.U. n. 147 del 25.6.2008), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), ha disposto che il datore di lavoro privato deve istituire e tenerein luogo dei libri precedentemente prescritti, che sono soppressi ad opera del successivo comma 10 – il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Ai sensi del suddetto art. 39, comma 5, con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di consegna delle c.d. buste paga, di cui alla legge n. 4/1953.

Il D.M. 9 luglio 2008 (in G.U. n. 192 del 18.8.2008) ha dettato le  modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio.

 

SICUREZZA SUL LAVORO

L’art. 32, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008) ha disposto che il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 48 maggio 2009. Ulteriore proroga, quindi, rispetto a quella al 1° gennaio 2009, già disposta dall’ art. 4, comma 2-bis, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 (in G.U. n. 128 del 3.6.2008), convertito in legge 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. n. 180 del 2.8.2008).

Occorre comunque considerare che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lettera f) del D. Lgs. n. 81/2008 (che dovranno essere elaborate, a cura degli organi competenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2010). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Il suddetto art. 32, al comma 1, proroga al 16 maggio 2009, tra l’altro, i termini: - per le comunicazioni all’Inail degli infortuni sul lavoro (art. 18, comma 1, lett. r), del d. lgs. n. 81/2008); - per il divieto di visite mediche in fase preassuntiva (art. 41, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 81/2008).

Cfr., sulla materia, la Rassegna relativa al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L’art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, proroga – per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 – le norme in tema di detassazione dei premi di produttività del lavoro (in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa), previste dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (in G.U. n. 174 del 26.7.2008).

I suddetti premi di produttività sono soggetti – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – a una imposta sostitutiva pari al 10 per cento, con i seguenti limiti:

- entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi;

- con esclusivo riferimento al settore privato;

- per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel 2008.

I suddetti redditi non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 6.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

 

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con Decreto dirigenziale 22 luglio 2008 (in G.U. n. 175 del 28.7.2008), in vigore dal 28 luglio 2008, è stata approvata la delega di competenze in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, conferita alle direzioni territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze.

Più precisamente, l'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché dell'art. 49, commi 1, 5, 6, 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cui importo non sia superiore ad euro 250.000, è delegato alle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nella persona del direttore pro-tempore, in base alle tabelle allegate al suddetto provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che ne individuano l'ambito di competenza territoriale. L'esercizio delle funzioni è attribuito sulla base del luogo in cui la violazione è stata commessa o, se non conosciuto, del luogo in cui il fatto è stato accertato. I soggetti tenuti a segnalare o a contestare le violazioni di cui al comma 1 trasmettono rispettivamente le segnalazioni e le contestazioni alla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze competente per territorio.

La tabella allegata al decreto, applicabile a partire dal 1° settembre 2008, è la seguente:

Direzioni provinciali dei servizi vari

Regioni di competenza

Genova

Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta

Milano

Lombardia

Bolzano

Trentino-Alto Adige

Verona

Veneto, Friuli-Venezia Giulia

Bologna

Emilia-Romagna, Toscana, Marche

Roma

Lazio, Umbria, Abruzzo, Sardegna

Napoli

Campania, Basilicata

Bari

Puglia, Molise

Catanzaro

Calabria

Palermo

Sicilia

 

Con legge 4 agosto 2008, n. 135 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 203 del 30.8.2008) è stata autorizzata la ratifica del secondo Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all’art. K3 del Trattato sull’Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

Con D.M. 12 agosto 2008 (in G.U. n. 202 del 29.8.2008) sono stati individuati gli Stati extracomunitari ed i territori stranieri (white list) che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. Si richiama, in particolare, l’art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, a norma del quale gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti sono assoggettati a obblighi semplificati di identificazione; ai sensi dell’art. 25, comma 4, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate. A norma dell’art. 1 del decreto in commento, gli Stati componenti la suddetta white list sono i seguenti: 1. Argentina; 2. Australia; 3. Brasile; 4. Canada; 5. Giappone; 6. Hong Kong; 7. Messico; 8. Nuova Zelanda; 9. Federazione Russa; 10. Singapore; 11. Stati Uniti d'America; 12. Repubblica del Sudafrica; 13. Svizzera.

 

MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI DENARO CONTANTE

Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 (in G.U. n. 291 del 13.12.2008) detta – con decorrenza dal 1° gennaio 2009, disposizioni modificative ed integrative alla normativa in materia valutaria, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005).

Le misure dettate dal decreto sono dirette a contrastare, in attuazione del suddetto Regolamento CE, l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, nonché a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio), al fine di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. Le misure sono dirette, in particolare, a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa, e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari (art. 2).

Nel concetto di “denaro contante” sono compresi anche “gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario” (art. 1, comma 1, lett. c), n. 2).

Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane (art. 3, comma 1). Tale disciplina si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente (art. 3, comma 3).

Le disposizioni in commento non si applicano, invece, ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 3, comma 5).

In caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza, nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza (art. 6). Tuttavia, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione – salvi i casi di recidiva o di importo, eccedente la soglia, superiore a 250.000 euro – effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia (art. 7).

Comunque, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia, con un minimo di 300 euro.

Sulla materia, cfr. anche il D.M. 22 aprile 2008 (pubblicato in G.U. n. 117 del 20.5.2008), commentato nella Rassegna relativa al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

ACCORDO DI SCHENGEN – SVIZZERA

Con decisione del Consiglio CE in data 27 novembre 2008, n. 2008/903/CE (in G.U.C.E. n. L327 del 5.12.2008), è stato stabilito che tutte le disposizioni dell’accordo di Schengen, e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni, si applicano alla Confederazione svizzera a decorrere dal 12 dicembre 2008 nelle sue relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea, e quindi con l’Italia (art. 1).

 

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Con Decreto Direttoriale in data 5 novembre 2008 (in G.U. n. 277 del 26.11.2008), emanato ai sensi dell’art. 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), è stato aggiornato l’elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti per l’anno 2008.

 

CLASS ACTION (AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA A TUTELA DEI CONSUMATORI)

L’art. 19 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008) ha prorogato di ulteriori sei mesi – rispetto a quanto già disposto dall’art. 36 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – l’entrata in vigore della disciplina in materia di “class action”, contenuta nell'art. 2, commi 445 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La relativa disciplina entrerà quindi in vigore, salve ulteriori modifiche, il 1° luglio 2009.

Cfr. anche, sul punto, la Rassegna relativa al secondo semestre 2007, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CORREZIONI E MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 231 del 2.10.2008), in vigore dal 17 ottobre 2008, ha dettato ulteriori disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Le modifiche riguardano, tra l’altro:

- la locazione finanziaria di opere pubbliche (art. 3);

- gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (art. 24);

- le opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo del contributo per il permesso di costruire (artt. 32 e 122);

- l’inclusione, nell’ambito delle categorie di operatori ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di operatori costituiti secondo la legislazione di altri Stati membri dell’Unione europea (artt. 34, 47, 90, 91, 101);

- l’ammissione del subappalto e la relativa disciplina (art. 37, comma 11);

- le tariffe professionali, in adeguamento al c.d. decreto Bersani (art. 92);

- gli appalti sotto soglia (artt. 122, 124);

- la procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori (art. 123);

- la finanza di progetto (art. 153);

- le società di progetto (art. 172).

L’art. 1, comma 10-ter, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 (in G.U. n. 249 del 23.10.2008), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. n. 298 del 22.12.2008), dispone che, ai fini della applicazione della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al d. lgs. n. 153/1999, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni (tra cui le Casse professionali), sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 509/1994, ed al d. lgs. n. 103/1996, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

L’art. 1, comma 10-quinquies, del suddetto D.L. n. 162/2008, aggiunto dalla legge di conversione, allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, ha inserito il nuovo comma 7-bis nell’art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006, disponendo che i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 (quindi senza gara); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

Riguardo alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, cfr. anche le Rassegne relative al primo semestre 2006, ed al secondo semestre 2007, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CLAUSOLE COMPROMISSORIE NEI CONTRATTI PUBBLICI

L’art. 1-ter del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 (in G.U. n. 249 del 23.10.2008), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. n. 298 del 22.12.2008), ha differito i termini già previsti dall’art. 15 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativamente al divieto – previsto dall'art. 3, commi da 19 a 21, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, nonché alle società interamente possedute o partecipate maggioritariamente dalle medesime amministrazioni ed enti, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi (divieto esteso alla sottoscrizione di compromessi). I termini sono differiti al 30 marzo 2009.

Cfr., su tale disciplina, CAPPONI, La legge finanziaria per il 2008 e il divieto di arbitrato, in Giur. it., 2008, p. 1312.

 

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

L’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008), ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’art. 64, comma 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Parallelamente, l’art. 42, comma 1, del suddetto decreto n. 207/2008, dispone che – ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze – il termine di cui all’articolo 64, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 è prorogato al 31 dicembre 2009.

L’art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005 dispone che la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica. Il comma 3 dispone che, con decreto interministeriale, è fissata la data – comunque, ora, non successiva al 31 dicembre 2009, per effetto della proroga di cui sopra – a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

 

SOPPRESSIONE DI ENTI PUBBLICI

L’art. 26 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in Suppl. ord. n. 152 alla G.U. n. 147 del 25.6.2008), in vigore dal 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), in vigore dal 22 agosto 2008, ha disposto la soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché di quelli di cui all’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell’art. 1,comma 5, della legge n. 311/2004, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché degli enti parco, delle autorità portuali e degli enti di ricerca. La soppressione avrà luogo al novantesimo giorno a decorrere dal 25 giugno 2008, ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale, da emanarsi entro il suddetto termine, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’art. 2 della legge n. 244/2007. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi.

Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008), è prorogato al 31 marzo 2009 il termine entro il quale – ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emanare i regolamenti con i quali dovranno essere riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

 

SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE DI ENTI LOCALI

L’art. 61, comma 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione, 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), ha apportato – con decorrenza dal 1° gennaio 2009 – modifiche all’art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardo ai compensi massimi degli organi di amministrazione e controllo delle società a totale partecipazione comunale o provinciale.

Pertanto, ai sensi del comma 725, come sopra novellato, nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

Cfr. anche, sul punto, la Rassegna relativa al secondo semestre 2006, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

CONSORZI AGRARI

L’art. 18 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008) proroga al 31 dicembre 2009 il termine, previsto dall’art. 26, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, previsto, a sua volta, dall’art. 1, comma 9-bis, ultimo periodo, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233.

Sul contenuto di tale adeguamento statutario, e sulla nuova disciplina dei consorzi agrari, cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2006, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE IN ALTRE IMPRESE

Con Deliberazione del C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 276 (in G.U. n. 222 del 22.9.2008) sono state dettate disposizioni sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Vengono distinte, in particolare, le Partecipazioni in soggetti aventi natura finanziaria e in imprese ausiliarie (art. 1), e le Partecipazioni in imprese non finanziarie (art. 2). L’entrata in vigore del provvedimento è subordinata all’emanazione di apposite istruzioni da parte della Banca d’Italia.

 

MISURE PER LA STABILITÀ DEL SISTEMA CREDITIZIO – PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE

Con D.L. 9 ottobre 2008, n. 155 (in G.U. n. 237 del 9.10.2008), convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 190 (in G.U. n. 286 del 6.12.2008), sono state dettate misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. L’art. 1 prevede, in particolare, che, fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione: a) sono prive del diritto di voto; b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni; c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile; d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza. Altre deroghe alla disciplina comune sono dettate dai commi 5 e 6. In presenza di una situazione di grave crisi di banche o di gruppi bancari italiani, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 385/1993 (art. 2).

L’art. 12 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, dispone che – a fini di ripatrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. Detti strumenti finanziari possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza. La remunerazione dei suddetti strumenti finanziari può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari di cui sopra. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini delle operazioni previste dall’art. 12 del D.L. n. 185/2008, e dall’art. 1 del D.L. n. 155/2008, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del d. lgs. n. 58/1998 sono ridotti della metà.

L’art. 14 del D.L. n. 185/2005 abroga i commi 6 e 7 dell’art. 19 del d. lgs. n. 385/1993, che escludevano tendenzialmente la partecipazione di imprese industriali al capitale delle banche. Si dispone ora che ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione prevista dall’art. 19 del t.u.b. è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario.

 

PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Con Provvedimento ISVAP 4 agosto 2008, n. 26 (in G.U. n. 197 del 23.8.2008), in vigore dal 1° gennaio 2009, è stato approvato il Regolamento relativo alle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

 

ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE

Con Deliberazione del C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 277 (in G.U. n. 222 del 22.9.2008) è stata dettata la disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell’art. 53, commi 4 e 4-quater, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

 

PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Con Provvedimento ISVAP 4 agosto 2008, n. 26 (in G.U. n. 197 del 23.8.2008), in vigore dal 1° gennaio 2009, è stato approvato il Regolamento relativo alle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

 

vigore dal 1° gennaio 2009, è stato approvato il Regolamento relativo alle partecipazioni

assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VII (assetti

proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e

riassicurazione) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

 

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Con Provvedimento ISVAP 17 dicembre 2008, n. 2664 (in G.U. n. 303 del 30.12.2008) sono state apportate modifiche al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

 

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Con D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 (in G.U. n. 303 del 30.12.2008), in vigore dal 14 gennaio 2009, è stato approvato il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

Si ricorda che l’«albo delle persone fisiche consulenti finanziari» è quello disciplinato dall’art. 18-bis del Testo unico della finanza (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), introdotto dal D. Lgs. n. 164/2007. La «consulenza in materia di investimenti» è il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del d. lgs. n. 58/1998.

Cfr. anche, sul punto, le Rassegne relative al secondo semestre 2007 (“Mercati degli strumenti finanziari”), ed al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI

Con Deliberazione Consob 15 luglio 2008, n. 16552 (in G.U. n. 173 del 25.7.2008) è stato pubblicato l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (ai sensi, tra l’altro, dell’art. 2325-bis c.c., e dell’art. 111-bis disp. att. c.c., nonché degli artt. 114-bis e 116 del T.U.F., D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), aggiornato al 1° luglio 2008.

 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Con Deliberazione Consob 27 novembre 2008, n. 16709 (in G.U. n. 288 del 10.12.2008), sono state emanate disposizioni modificative del “Regolamento emittenti”, adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971.

 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI

Con Deliberazione Consob 18 dicembre 2008, n. 16736 (in G.U. n. 303 del 30.12.2008) è stato modificato il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.

 

ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

Con Deliberazione Consob 18 dicembre 2008, n. 16737 (in G.U. n. 303 del 30.12.2008) è stato disposto – con decorrenza dal 1° gennaio 2009 – l’inizio di operatività dell'Organismo per la tenuta dell’albo nazionale dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Libro VIII, parti II e III, del Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (relative all’attività del suddetto Organismo, ed all’albo dei promotori finanziari).

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA BANCA D’ITALIA

Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 25 giugno 2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 159 del 9.7.2008), in vigore dal 1° agosto 2008, è stato approvato il Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ciò, in attuazione delle previsioni contenute nell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.); e dell’art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

L'elenco allegato al provvedimento, che costituisce parte integrante del regolamento, contiene i procedimenti di vigilanza e le fasi procedimentali svolte dalla Banca d'Italia nell'ambito di procedimenti di competenza di altre autorità e individua, per ciascuno di essi, oltre all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il relativo termine di conclusione. Per i procedimenti per i quali il termine non sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare vale il termine di centoventi giorni (art. 1, comma 2). Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda (art. 2, comma 1). Per i procedimenti di competenza avviati d'ufficio il termine, salvo diversa indicazione contenuta nell'elenco, decorre dal primo atto d'impulso della Banca d'Italia (art. 3). Per le fasi procedimentali avviate dalla Banca d'Italia su richiesta di altre autorità, il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorità che procede. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca d'Italia, il termine decorre dal primo atto d'impulso di quest'ultima (art. 4).

 

MODIFICHE IN MATERIA DI OPA

L’art. 13 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, sostituisce alcune disposizioni del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), al fine di adeguare la disciplina italiana in materia di offerte pubbliche di acquisto (Opa) alla normativa comunitaria.

A norma del nuovo art. 104 t.u.f., «1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. 1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. 2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».

Ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 104-bis t.u.f., «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3».

Ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 104-ter t.u.f., «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti». A norma del nuovo comma 4 del medesimo art. 104-ter, «Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114».

 

DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

Con D.M. 17 settembre 2008 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 243 del 16.10.2008) sono state approvate le modifiche al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con D.M. 19 dicembre 2003, e successive modificazioni; regole di funzionamento del mercato elettrico che erano state adottate ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

 

ISTITUTI DI PATRONATO

Con D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 (in G.U. n. 288 del 10.12.2008), in vigore dal 1° gennaio 2009, è stato approvato il Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. n. 122 del 26.5.2008), convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. n. 173 del 25.7.2008), ha apportato tra l’altro alcune modificazioni al codice penale. In particolare:

- a norma del nuovo art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”;

- a norma del nuovo art. 495-ter c.p. (Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali), “Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni”;

- a norma del nuovo art. 496 c.p. (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), “Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

 

CRIMINALITÀ INFORMATICA

Con Comunicato del Ministero degli Affari Esteri in data 8 novembre 2008 (in G.U. n. 262 del giorno 8.11.2008), è stata data notizia dell’entrata in vigore, il giorno 1 ottobre 2008, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, la cui ratifica era stata autorizzata con legge 18 marzo 2008, n. 48 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 80 del 4.4.2008), ed a seguito del deposito dello strumento di ratifica in data 5 giugno 2008.

Per la conseguente modifica di diverse disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Con D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 17.12.2008) è stato approvato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, dal Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione dipendono, tra le altre, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (che, a norma dell’art. 6, svolge le funzioni in materia di servizi e professioni, nonché di registro imprese e vigilanza sul sistema camerale); e la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi (cui è attribuita, tra l’altro, a norma dell’art. 7 la vigilanza cooperativa).

Con D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 17.12.2008) è stato approvato il Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

 

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Con D.M. 18 giugno 2008 (in G.U. n. 158 del giorno 8.7.2008) è stata approvata la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

LEGISLAZIONE REGIONALE – PRIMO SEMESTRE 2008

Cfr. le novità normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, segnalate in PETRELLI, Novità normative regionali – secondo semestre 2008, in http://www.gaetanopetrelli.it.

 

 

Gaetano Petrelli