RASSEGNA
DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE DI INTERESSE NOTARILE
Secondo semestre 2012
RIFORMA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FIGLI NATURALI
REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI SUCCESSIONI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ
TRASMISSIONE TELEMATICA DEL TITOLO AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI
VOLTURA CATASTALE DI ATTI SOCIETARI
INCORPORAZIONE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO NELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ALLEGAZIONE DI PROCURE AGLI ATTI NOTARILI
CONSERVAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI INFORMATICI
DISPOSIZIONI GENERALI SUI DOCUMENTI INFORMATICI
NOTARIATO – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA – AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
NOTARIATO – CONCORSI PER LA NOMINA A NOTAIO
REGOLAMENTO IN TEMA DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI
REGOLAMENTO SUI PARAMETRI PER I COMPENSI PROFESSIONALI
SICUREZZA SUL LAVORO – VALUTAZIONE DEI RISCHI
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIALI
DETRAZIONE FISCALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – FATTURAZIONE E ALIQUOTE
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – IVA PER CASSA
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – HOUSING SOCIALE
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – TOBIN TAX
INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
SURROGAZIONE PER PAGAMENTO – PORTABILITÀ DEI MUTUI
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE – REMUNERAZIONE DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI
POLIZZE ASSICURATIVE COLLEGATE A CONTRATTI DI MUTUO O FINANZIAMENTO
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE – GUIDE SU MUTUI E CONTI CORRENTI
CLAUSOLE VESSATORIE E PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA
FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ
AUMENTO DEL CAPITALE NELLE SOCIETÀ PER AZIONI
INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI APERTE
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI SOCIETÀ PER AZIONI
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI
SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO E ATTIVITÀ PROFESSIONALI
COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA
ACCESSO TELEMATICO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI IMPRESE E PROFESSIONISTI
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – INDICE DEGLI INDIRIZZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DI CASELLA PEC
ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PAGAMENTI CON MODALITÀ INFORMATICHE
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DEL COMMERCIO
NUOVE CIRCOSCRIZIONI DI TRIBUNALI E PROCURE
SOGGIORNO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE
CONCESSIONE IN GODIMENTO DI BENI A SOCI O FAMILIARI
ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA ELETTRONICA
ACCORDI BILATERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
SEGNALAZIONI DELL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO AI PREFETTI
UNIONI DI COMUNI ED ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DISMISSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI
CONCESSIONI E LOCAZIONI DI BENI STATALI - PRELAZIONE
ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
VARIAZIONI ANAGRAFICHE – CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE
NAUTICA DA DIPORTO – SISTEMA TELEMATICO CENTRALE
LEGISLAZIONE REGIONALE – SECONDO SEMESTRE 2012
La legge 11 dicembre 2012, n. 220 (in G.U. n. 293 del 17.12.2012), in vigore dal 17 giugno 2013, ha riformato la disciplina del condominio negli edifici, contenuta negli artt. 1117 e seguenti del codice civile. Si evidenziano, in particolare, le modifiche seguenti:
- la presunzione di comproprietà degli enti e spazi comuni, elencati nell’art. 1117 c.c., come modificato dalla legge in commento, si estende anche nell’ipotesi in cui i proprietari di unità immobiliari in condominio siano “aventi diritto a godimento periodico” (con chiaro riferimento alla fattispecie della multiproprietà);
- tra le parti di cui si presume la comproprietà tra i condomini sono espressamente ricompresi i pilastri e le travi portanti, le facciate, le aree destinate a parcheggio, i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche;
- le disposizioni del condominio negli edifici “si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117” (supercondominio) (art. 1117-bis c.c.);
- l’art. 1117-ter c.c.
disciplina le modificazioni di destinazione d’uso, statuendo che per
soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di
voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro
quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle
parti comuni. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di
trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal
fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti
mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di
convocazione. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare
le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati
effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le
modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro
architettonico;
- il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma (art. 1118 c.c.);
- le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, salvo che questa possa eseguirsi senza rendere più incomodo l’uso a ciascun condomino, e salva comunque la necessità del consenso unanime dei condomini (art. 1119 c.c.);
- l’art. 1120 c.c. disciplina in dettaglio le innovazioni, ed alcune fattispecie particolari di esse, comprese le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto;
- nell'unità immobiliare di sua
proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano
state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il
condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero
determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce
all'assemblea;
- l’art. 1122-bis c.c. disciplina l’installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili; l’art. 1122-ter c.c. disciplina l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni;
- l’art. 1129 c.c. disciplina
la nomina, la revoca e gli obblighi dell’amministratore. Quando i
condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un
amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più
condomini o dell'amministratore dimissionario. Contestualmente all'accettazione
della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri
dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di
società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore
in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui
firmata. L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla
presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la
responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque
titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per
conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o
bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite
dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a
proprie spese, della rendicontazione periodica. Salvo che sia stato
espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per
la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai
sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si
intende rinnovato per eguale durata. La revoca dell'amministratore può
essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per
la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può
altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende
il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Tra le altre
irregolarità, è annoverato il fatto di aver acconsentito, per un credito
insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri
immobiliari a tutela dei diritti del condominio. L'amministratore, all'atto
dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare
analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a
titolo di compenso per l'attività svolta;
- l’art. 1130 c.c. precisa che tra gli obblighi dell’amministratore vi è l’esecuzione degli adempimenti fiscali, la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza (ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni), la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità; la conservazione di tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio (le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione); la redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e la convocazione l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni;
- L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo (art. 1130-bis c.c.);
- l’art. 1136 c.c. disciplina la costituzione dell’assemblea e la validità delle relative deliberazioni. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. L’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore;
- l’art. 1137 c.c. disciplina l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea, disponendo tra l’altro che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione;
- a norma dell’art. 1138 c.c., i regolamento di condominio deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. A norma dell’art. 70 disp. att. c.c., per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie;
- l’art. 2659 c.c. disciplina il contenuto della nota di trascrizione quando uno dei soggetti, a favore o contro cui trascrivere, sia un condominio: in tal caso, devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale del condominio;
- con riferimento alle obbligazioni e spese condominiali, l’art. 63 disp. att. c.c. dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato;
- sempre a norma dell’art. 63 disp. att. c.c., l’acquirente che subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. L’alienante, che cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto;
- a norma dell’art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione dell’assemblea, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi;
- a norma dell’art. 67 disp.
att. c.c., ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti,
il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore
proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone,
queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato
dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice. Nei casi
di cui all'articolo 1117-bis del codice (supercondominio), quando i
partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve
designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del
codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle
parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. Ogni limite o
condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a
qualunque assemblea. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono
all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i
casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo
1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985
e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere
comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il
pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale;
- a norma dell’art. 69 disp. att. c.c., i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino;
- a norma dell’art. 71-bis
disp. att. c.c., possono svolgere l'incarico di amministratore di
condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono
stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non
sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f) che
hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno
frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di
formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti
di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora
l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società
di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono
essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e
dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei
condominii a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la
cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare
senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti
hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno,
nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche
in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta
salvo l'obbligo di formazione periodica;
- ai sensi dell’art. 71-ter disp. att. c.c., su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.
Con legge 10 dicembre 2012, n. 219 (in G.U. n. 293 del 17.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, sono state dettate disposizioni in materia di figli naturali.
A norma del nuovo art. 74 c.c., “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso”, sia nel caso in cui il figlio è adottivo (con esclusione dell’adozione delle persone maggiori di età.
L’art. 250 c.c. consente ora anche il riconoscimento dei figli adulterini: “Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento”. È richiesto l’assenso del minore che abbia compiuto quattordici anni.
L’art. 251 c.c. consente il riconoscimento dei figli incestuosi: “Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”.
A norma dell’art. 315 c.c., “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.
Ai sensi dell’art. 448-bis c.c., “Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione”.
Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».
È stato sostituito l’art. 38 disp. att. c.c., che ora recita come segue:
“Art. 38. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni”.
È stata modificata anche la disciplina del nome, contenuta nell’art. 35 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, come segue:
“Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi”.
Per altri aspetti, la legge in esame ha delegato il Governo a disciplinare alcuni aspetti della disciplina della filiazione. Tra gli altri, è rimesso alla legislazione delegata l’adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile. Deve essere peraltro chiarito il problema della vigenza o meno di norme (come quelle in materia di rappresentazione, del diritto di commutazione, degli aventi diritto alla successione legittima o necessaria) che risultano comunque immediatamente modificate per effetto della sostituzione della parola “figli” alle espressioni “figli legittimi” o “figli naturali”. Altri problemi interpretativi nascono riguardo ad ulteriori norme (come l’art. 317-bis c.c., in tema di potestà sui figli nati fuori dal matrimonio).
Il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio in data 4 luglio 2012, n. 650/2012 (in G.U.U.E. n. L201 del 27.7.2012), in vigore dal 16 agosto 2012, detta norme di diritto internazionale privato e processuale riguardo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Obiettivo del Regolamento è tra l’altro quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, consentendo ai cittadini dello spazio europeo di poter organizzare in anticipo la propria successione, dettando regole di conflitto certe e prevedibili.
Per quanto specificamente riguarda l’individuazione della legge applicabile, il Regolamento ha carattere universale: a norma dell’art. 20, la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
L’art. 1 elenca le materie escluse dall’ambito di applicazione del regolamento, tra le quali si annoverano tra l’altro la capacità delle persone fisiche ed i rapporti di famiglia, le questioni riguardanti la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica, le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente, i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri; la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust, la natura dei diritti reali, qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.
Si precisa peraltro (13° Considerando) che in caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima si dovrebbe applicare la legge della successione in forza del regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari. Con riferimento ai diritti reali, viene previsto espressamente l’adattamento (16° Considerando; art. 31).
Riguardo al rapporto tra legge applicabile alla successione e legge applicabile alla pubblicità immobiliare, ai sensi del 18° e del 19° Considerando i requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto del defunto ai beni della successione di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti. Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione deve essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
Con riferimento alle funzioni notarili in materia di successione, si distingue (20°, 21° e 22° Considerando) tra notai che esercitano funzioni giurisdizionali o meno. Ai fini del regolamento al termine «organo giurisdizionale» si ritiene di attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data successione per delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine «organo giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie. Il regolamento dovrebbe però consentire a tutti i notai competenti in materia di successioni negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «organo giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso. Gli atti rilasciati dai notai in materia di successioni negli Stati membri dovrebbero circolare in virtù del regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero poter circolare conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici.
Il Regolamento realizza l’unità tendenziale di forum e ius. Lo stesso stabilisce (all’art. 4) che sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte; salva la possibilità, riconosciuta dall’art. 5 nel caso in cui il defunto abbia scelto la legge di altro Stato membro per regolare la sua successione, che le parti interessate convengano che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione: un tale accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Parallelamente, in linea di principio la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte (art. 21). Viene in questo modo superata la disciplina di conflitto dettata dall’art. 46 della legge n. 218/1995, che in conformità alla tradizione italiana individua quale criterio di collegamento la cittadinanza.
L’art. 21 individua, d’altra parte, la legge applicabile alla “intera” successione: vige quindi il principio di unitarietà della disciplina applicabile (pur temperato, nei casi in cui l’art. 34 ammette il rinvio), che supera la differente disciplina di conflitto (presente, ad esempio, in Francia e Inghilterra), consistente nell’applicare distinti criteri di collegamento alla successione mobiliare ed immobiliare.
In base al 23° ed al 24° Considerando, al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento. In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.
A norma dell’art. 21, paragrafo 2, del Regolamento, se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato. Viene a tal proposito chiarito (25° e 26° Considerando) che l'autorità che si occupa della successione può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. I collegamenti manifestamente più stretti tuttavia non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento della morte risulti complessa. D’altra parte, nulla nel regolamento dovrebbe impedire a un organo giurisdizionale di applicare meccanismi intesi a contrastare l'elusione della legge, come la frode alla legge nel contesto del diritto internazionale privato.
A norma dell’art. 22 del Regolamento, è ammessa la professio iuris: una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione. Si può ritenere che la scelta di legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge (39° Considerando). La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta. Tuttavia, la scelta di legge effettuata in base al regolamento deve ritenersi valida anche ove la legge scelta non preveda di scegliere la legge in materia di successioni (40° Considerando). La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.
Ai sensi dell’art. 23, tra le materie regolate dalla lex successionis sono incluse, tra l’altro, il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato; i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all’art. 29, paragrafi 2 e 3; la divisione dell'eredità.
Per quanto specificamente
riguarda i poteri dell’amministratore della successione, gli stessi sono
disciplinati dall’art. 29. Qualora la nomina di un amministratore sia
obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta ai sensi della legislazione dello
Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla
successione in conformità al presente regolamento (come avviene ad esempio per
il personal representative anglosassone) e qualora la legge applicabile
alla successione sia una legge straniera, gli organi giurisdizionali di tale
Stato membro possono, quando aditi, nominare uno o più amministratori della
successione conformemente alla propria legge nazionale, fatte salve le
condizioni stabilite nell’art. 29. L'amministratore o gli amministratori
nominati come sopra sono abilitati a eseguire il testamento del defunto e/o
amministrare l'eredità a norma della legge applicabile alla successione. Se
tale legge non prevede l'amministrazione dell'eredità da parte di una persona
che non è un beneficiario, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui
l'amministratore deve essere nominato possono nominare un amministratore terzo
ai sensi della propria legge nazionale qualora quest'ultima lo richieda e
sussista un grave conflitto di interessi tra i beneficiari o tra i beneficiari e
i creditori o altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto ovvero un
disaccordo tra i beneficiari sull'amministrazione dell'eredità o qualora
l'eredità sia di complessa amministrazione a causa della natura dei beni.
L'amministratore o gli amministratori nominati come sopra sono gli unici
soggetti abilitati a esercitare i poteri di amministrazione. L'amministratore
o gli amministratori nominati come sopra esercitano i poteri di amministrare
l'eredità ai quali sono abilitati a norma della legge applicabile alla
successione. L'organo giurisdizionale che provvede alla nomina può
determinare nella sua decisione condizioni specifiche per l'esercizio di detti
poteri in conformità alla legge applicabile alla successione.
Se la legge applicabile alla successione non prevede poteri sufficienti per
conservare i beni dell'eredità o proteggere i diritti dei creditori o di altre
persone che abbiano garantito i debiti del defunto, l'organo giurisdizionale che
provvede alla nomina può decidere di permettere all'amministratore o agli
amministratori di esercitare, in via residuale, i poteri previsti a tal fine
dalla propria legge e nella relativa decisione può fissare condizioni specifiche
per l'esercizio di tali poteri in conformità alla legge. Nell'esercizio di
tali poteri residuali l'amministratore o gli amministratori devono tuttavia
rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il
trasferimento della proprietà dei beni ereditari, le responsabilità per i
debiti ereditari, i diritti dei beneficiari, tra cui, se del caso, il diritto di
accettare l'eredità o di rinunciare ad essa e, se del caso, i poteri
dell'esecutore testamentario. In deroga a quanto sopra, l'organo
giurisdizionale che nomina uno o più amministratori può, in via eccezionale,
qualora la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato terzo,
decidere di conferire agli amministratori tutti i poteri di amministrazione
previsti dal diritto dello Stato membro in cui sono nominati. Nell'esercizio
di tali poteri, tuttavia, gli amministratori rispettano, in particolare,
l'individuazione dei beneficiari e i loro diritti successori, incluso il diritto
alla quota di legittima o le loro rivendicazioni nei confronti dell'eredità o
degli eredi ai sensi della legge applicabile alla successione.
Gli artt. 24 e seguenti disciplinano la legge applicabile alle disposizioni a causa di morte (testamenti e patti successori), e le relative condizioni di validità formale e sostanziale.
L’art. 34 disciplina il rinvio. Quest’ultimo è ammesso soltanto nell’ipotesi in cui il Regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato terzo, ed in tal caso il rinvio comporta l'applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino: a) alla legge di uno Stato membro; o b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge. Il rinvio non opera invece quando il Regolamento comporta l’applicazione della legge di uno Stato membro dell’Unione europea, e non opera con riferimento alle leggi indicate all’art. 21, paragrafo 2 (clausola d’eccezione), all’art. 22 (legge scelta dal de cuius), all’art. 27 (forma delle disposizioni a causa di morte), all’art. 28, lettera b) (validità formale dell’accettazione o rinuncia alla successione sulla base della legge del luogo di residenza abituale), e all’art. 30 (restrizioni riguardo alla successione di determinati beni).
Gli artt. 39 e seguenti disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di successioni.
Gli artt. 59 e seguenti disciplinano l’accettazione degli atti pubblici stranieri in materia di successione. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’art. 81, paragrafo 2 precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.
Gli artt. 62 e seguenti disciplinano il certificato successorio europeo. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità. Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti. L'autorità di rilascio è: a) un organo giurisdizionale, b) un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione. A norma dell’art. 69, il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave. Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’art. 1, paragrafo 2, lettere k) e l). L’art. 71 regola la rettifica, modifica o revoca del certificato.
Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga (art. 74).
A norma dell’art. 83, il Regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015. È tuttavia possibile che il de cuius scelga la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015, e tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III del Regolamento, o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza. Inoltre, una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al Capo III del Regolamento, o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell'effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.
V. anche la letteratura formatasi con riferimento ai lavori preparatori del Regolamento in esame: VIRGA, Il certificato europeo di eredità, in Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, 4, *, Diritto comunitario, a cura di Preite, Torino, 2011, p. 245; AA.VV., Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni, a cura di Baruffi e Cafari Panico, Torino, 2009; PADOVINI, Il certificato di eredità europeo, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da Bonilini, I, Milano, 2009, p. 1623; Consiglio Nazionale del Notariato, Réponses au questionnaire en matière de successions et testaments. Livre vert de la Commission européenne, Milano, 2005; PASQUALIS, Successioni, certificato di eredità e circolazione in Europa dell'atto pubblico notarile, in Notariato, 2012, p. 495; FERRARI, Appunti sul certificato successorio europeo, in Federnotizie, 2012, 6, p. 15; MARIOTTINI, Successione di cittadino straniero: questioni di diritto internazionale privato e processuale alla luce della proposta di regolamento europeo sulle successioni internazionali (nota a Trib. Roma 24 novembre 2010), in Famiglia, persone e successioni, 2012, p. 110; KOHLER-BUSCHBAUM, La "reconnaissance" des actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières. Réflexions critiques sur une approche douteuse entamée dans l'harmonisation des règles de conflits de lois, in Revue critique, 2010, p. 629; BONOMI, Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2010, p. 875; CALÒ, Il progetto di regolamento U.E. sulla legge applicabile alle successioni, in Notariato, 2010, p. 579; LEIN, A Further Step Towards a European Code of Private International Law: The Commission Proposal for Regulation on Succession, in Yearbook of Private International Law, 2009, p. 107; TROMBETTA-PANIGADI, Osservazioni sulla futura disciplina comunitaria in materia di successioni per causa di morte, in Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 951; TROMBETTA-PANIGADI, Verso la disciplina comunitaria delle successioni per causa di morte, in Famiglia, persone e successioni, 2009, p. 10; DE CESARI, Le prospettive di unificazione in materia di diritto internazionale privato delle successioni, in Persona e famiglia, a cura di De Cesari, Torino, 2008, p. 481; MARIOTTINI, The Internal and External dimensions in the Harmonization of European Conflict Rules on the Administration of Estates, in The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters, a cura di Malatesta, Bariatti e Pocar, Padova, 2008, p. 375; CALÒ, Successioni e Unione europea: la lunga marcia del libro verde, in Foro it., 2006, V, c. 169; DAVÌ, Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni, in Riv. dir. internaz., 2005, p. 297.
Con Regolamento (CE) 12 dicembre 2012, n. 1215/2012 (in G.U.U.E. n. L351 del 20.12.2012), in vigore dal 9 gennaio 2013, è stato modificato (ed interamente rifuso) il Regolamento (c.d. Bruxelles I) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Di particolare rilievo le previsioni degli artt. 39 e seguenti, che aboliscono l’exequatur dei provvedimenti stranieri ai fini della relativa esecuzione forzata: la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Anche gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L'esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto (art. 58). A tal fine, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui all'allegato II, contenente una sintesi dell'obbligazione esecutiva registrata nell'atto pubblico (art. 60).
Per i documenti emessi in uno Stato membro nel contesto del Regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga (art. 61).
Il nuovo Regolamento si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 (art. 81). A norma dell’art. 66, il Regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015. In deroga all'articolo 80, il Regolamento n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione.
Cfr. anche sul punto SEATZU, Il Regolamento “Bruxelles I” in trasformazione: appunti su alcune novità previste nella recente proposta di revisione, in Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, 4, **, Diritto comunitario, a cura di Preite, Torino, 2011, p. 1339; BIAGIONI, L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2011, p. 971; POCAR, Révision de Bruxelles I et ordre juridique international: quelle approche uniforme?, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2011, p. 591; DICKINSON, Surveying the Proposed Brussels I-bis Regulation: Solid Foundations but Renovation Needed, in Yearbook of Private International Law, XII, 2010, p. 247; ARENAS GARCIA, Abolition of Exequatur: Problems and Solutions - Mutual Recognition, Mutual Trust and Recognition of Foreign Judgments: Too Many Words in the Sea, in Yearbook of Private International Law, XII, 2010, p. 351.
Con D.M. 22 novembre 2012 (in G.U. n. 290 del 13.12.2012), in vigore dal 28 dicembre 2012, sono state apportate alcune modifiche al D.M. 26 giugno 2009, recante linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
In particolare:
1) - è stato precisato che la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall’art. 3 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni;
2) - che - a titolo esemplificativo e non esaustivo – sono esclusi dalla applicazione delle Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo;
3) - che sono altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà:
a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;
b) gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;
4) - in considerazione del fatto che, in relazione al predetto D.M. 26 giugno 2009, e in particolare alla possibilità ivi prevista per i proprietari di determinati immobili di poter optare per un'autodichiarazione sulla classe energetica più bassa, la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2006/2378, ha espresso il parere motivato in data 29 settembre 2011 ritenendo che non sia stata data completa attuazione alla Direttiva 2002/91/CE, è stato abrogato il paragrafo 9 dell’allegato “A” del D.M. 26 giugno 2009, concernente l’autodichiarazione del proprietario. Ciò significa che non è più possibile – neanche nelle regioni che non hanno ancora legiferato – sostituire la certificazione energetica con una autocertificazione del proprietario.
Sono state pubblicate, nel secondo semestre 2012, le seguenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di certificazione energetica degli edifici:
1) – Liguria.
- D.G.R. 15 giugno 2012, n. 709 (in B.U. n. 28, parte seconda, del giorno 11.7.2012) - Integrazione della D.G.R. 21 settembre 2009, n. 1254, avente ad oggetto "Modifiche degli allegati alla D.G.R. n. 1601/2008 - Certificazione energetica degli edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione".
- Legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 (in B.U. n. 13 del 7.8.2012, parte prima) – Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia.
A norma dei nuovi artt. 28, 28-bis e 33 della legge n. 22/2007, ogni immobile che non ricada tra le fattispecie di esenzione previste deve essere comunque dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell'articolo 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono essere dotati dell'attestato. L'attestato di prestazione energetica relativo al bene che forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere esibito al notaio all'atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente all'acquirente. Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio a cui non è stato esibito, anche giustificatamente, l'attestato o la valutazione di cui all'articolo 28-bis, comma 2, segnala il fatto alla Regione, inviando, entro trenta giorni dalla registrazione, copia conforme all'originale dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato.
2) – Lombardia.
- Circ. reg. 26 giugno 2012, n. 3 (in B.U. n. 27 del 2.7.2012) – Precisazioni relative alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con D.G.R. n. 8/8745 del 2008, con riferimento al recupero abitativo dei sottotetti e della certificazione energetica in presenza di unità immobiliari con più destinazioni d'uso.
- D.G.R. 21 novembre 2012, n. 9/4416 (in B.U. n. 48 del 26.11.2012) - Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745, e alla D.G.R. 24 novembre 2011, n. 9/2555.
In quest’ultima si precisa in particolare che l’esclusione dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di certificazione energetica nei contratti di compravendita o di locazione, previsto dal punto 9.6 delle deliberazione citata, può essere comprovato mediante autodichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000.
- D. Dirig. reg. 23 ottobre 2012, n. 9433 (in B.U. n. 43 del 26.10.2012) – Sostituzione della firma elettronica alla firma manuale del certificatore energetico nell'attestato di certificazione energetica, di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745.
A norma di quest’ultimo provvedimento, a decorrere dal 1° marzo 2013, l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) acquista efficacia con l'inserimento nel sistema informativo regionale, di cui all'art. 9, comma 3-bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, del file di interscambio dati e del file ".pdf" relativi all'ACE stesso, entrambi firmati digitalmente. A decorrere dalla data di cui sopra, non potranno più essere redatti Attestati di Certificazione Energetica sottoscritti manualmente.
3) – Trentino Alto Adige - Bolzano.
- D.G.P. 25 giugno 2012, n. 939 (in Suppl. n. 2 al B.U. n. 28 del 10.7.2012) – Prestazione energetica nell'edilizia - Attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.
Viene prevista la Certificazione CasaClima, che è necessaria per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante, nonché in caso di vendita o affitto di edifici o di singole unità abitative. In caso di vendita o di locazione di un edificio esistente o di singole unità abitative, l'attestazione del rendimento energetico, esclusivamente per la stesura del contratto, in mancanza di Certificazione CasaClima, può essere ottenuta come segue: a) sulla base di una valutazione della singola unità abitativa a firma del proprietario; b) mediante autocertificazione del proprietario, in caso di edifici o singole unità abitative di Classe CasaClima G. Una copia della certificazione relativa al rendimento energetico o l'autocertificazione deve essere fornita all'Agenzia CasaClima entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
4) – Trentino Alto Adige - Trento.
- Legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 20 (in B.U. n. 40, numero straord. n. 2, del 4.10.2012) – Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE.
5) – Valle d’Aosta.
- Legge regionale 1 agosto 2012, n. 26 (in B.U. n. 34 del 14.8.2012) – Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
A norma dell’art. 14, nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, nei contratti è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio o della singola unità immobiliare.
Per lo stato attuale complessivo della normativa regionale vigente (oltre che nazionale), cfr. PETRELLI, Certificazione energetica degli edifici. Prospetto sinottico nazionale e regionale, in http://www.gaetanopetrelli.it.
L’art. 23-ter, comma 1-bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 156 del 6.7.2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 189 del 14.8.2012), ha modificato il comma 46 dell’art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a proposito della possibilità per i Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di zona, approvati a norma della legge n. 167/1962, o delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/1971, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865/1971. In particolare, viene disposto che la convenzione di cui all’art. 18 del d.p.r. n. 380/2001 (già art. 8 della legge n. 10/1977), deve avere una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superfice o la cessione in priorità delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione. Precedentemente, la durata non poteva essere inferiore a 30 anni (stante il rinvio effettuato dal testo previgente alla durata massima della convenzione prevista dagli artt. 7 e 8 della legge n. 10/1977).
Con Provvedimento interdirigenziale in data 20 luglio 2012 (in G.U. n. 173 del 26.7.2012) è stata prevista l’estensione a tutto il territorio nazionale del regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al Conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 (c.d. adempimento unico informatico), in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 3, del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81.
In particolare, a decorrere dal 19 settembre 2012, i notai possono trasmettere per via telematica il titolo per gli atti da presentare ai conservatori dei registri immobiliari operanti presso tutti gli Uffici provinciali, utilizzando le procedure telematiche di cui sopra, secondo le modalità di cui al Provvedimento interdirigenziale in data 21 dicembre 2010 (è stato quindi sostituito l’allegato tecnico n. 2 a quest’ultimo provvedimento).
Cfr. anche, per un’illustrazione delle norme riguardanti la trasmissione telematica del titolo), le Rassegne relative al secondo semestre 2006, al secondo semestre 2010 ed al secondo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it). Cfr. anche AA.VV., Il modello unico informatico. Bilanci e prospettive a 10 anni dall'introduzione, Quaderni di Notariato, Milano, 2011.
Con Provvedimento dell’Agenzia del territorio in data 8 agosto 2012 (in G.U. n. 192 del 18.8.2012), sono state precisate le modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell'intestazione catastale, in attuazione della previsione di cui all’art. 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si precisa, in particolare, che sono soggetti all'obbligo della voltura catastale tutti gli atti, per i quali è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche. Ai fini del presente provvedimento, è considerato mutamento dell'intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorché non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Non comportano mutamento dell'intestazione catastale gli atti relativi al trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune.
A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all'art. 1, ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale, gli adempimenti previsti dal medesimo art. 1 sono assolti con le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 (c.d. adempimento unico informatico). Le suddette procedure telematiche possono avere ad oggetto: a) la richiesta di registrazione e le domande di volture catastali; b) le domande di volture catastali, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica.
Restano ferme le disposizioni del provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese per i quali, oltre alla registrazione e alla voltura catastale, è richiesta la trascrizione.
V. sul punto la Rassegna relativa al secondo semestre 2007, in http://www.gaetanopetrelli.it.
Con Provvedimento dell’Agenzia del territorio in data 26 settembre 2012 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del territorio il 26 settembre 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate modifiche all’importo delle tasse ipotecarie da pagare in relazione alle ispezioni (con particolar riguardo ai tentativi di “accesso non produttivo”), e sono stati attivati alcuni servizi previsti dalla tabella delle tasse ipotecarie.
Più precisamente, ai fini delle tasse ipotecarie si considera accesso non produttivo ogni tentativo di accesso diretto alla nota o al titolo, effettuato in sede di consultazione telematica su base convenzionale della banca dati ipotecaria, dal quale, a fronte dei dati indicati, non consegua l’individuazione della formalità. A decorrere dal 1° ottobre 2012, per ogni tentativo di accesso non produttivo sono dovuti gli importi previsti dal numero 2.1.6 della Tabella delle tasse ipotecarie, ridotti nella misura stabilita dall’articolo 6, comma 5-sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44.
A decorrere dal 1° ottobre 2012, è attivato il servizio di trasmissione telematica dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, di cui al numero 6.1 della Tabella delle tasse ipotecarie. L’elenco di cui al comma 1 contiene l’indicazione dei soggetti e della tipologia di formalità in cui il soggetto compare (trascrizione, iscrizione o annotazione).
A decorrere dal 1° ottobre 2012, sono rilasciati anche in formato elaborabile: a) l’elenco sintetico delle formalità di cui al numero 2.1 della Tabella delle tasse ipotecarie, estratto in sede di consultazione telematica della banca dati ipotecaria; b) l’elenco dei soggetti di cui sopra. L’estensione progressiva del servizio di fornitura in formato elaborabile di ulteriori dati, documenti ed informazioni presenti nelle banche dati ipotecaria e catastale sarà effettuata con successivi comunicati pubblicati sul sito internet dell’Agenzia.
I servizi sopra descritti sono erogati, unicamente per via telematica e previo pagamento dei relativi tributi, agli utenti che hanno stipulato la convenzione per l’accesso telematico alla banca dati ipotecaria. L’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno può essere richiesto, oltre che in formato elaborabile, anche in pdf. Per ciascun formato, sono dovuti anticipatamente i tributi previsti dal numero 6.1 della Tabella delle tasse ipotecarie.
Cfr. anche, sulle tasse ipotecarie, la Rassegna relativa al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.
L’art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 156 del 6.7.2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 189 del 14.8.2012), successivamente attuato con D.M. 8 novembre 2012 (in G.U. n. 277 del 27.11.2012), e confermato dall’art. 1, comma 477, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, ha disposto – con decorrenza dal 1° dicembre 2012 – il trasferimento delle funzioni, e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia del territorio all'Agenzia delle entrate, nella quale la prima è stata incorporata, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Il tutto a norma dell'art. 23-quater, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
L’art. 36, comma 5-ter, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), ha modificato l’art. 51, comma 2, n. 3, della legge notarile (n. 89/1913), in relazione all’allegazione delle procure agli atti notarili: se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere ammessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese.
A norma dell’art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 68-bis della legge notarile, n. 89/1913, il notaio, per la conservazione degli atti informatici pubblici e autenticati, di cui agli artt. 61 e 72, comma 3, della medesima legge notarile (se informatici, senza peraltro che sussista obbligo di confezionamento dell’atto con modalità informatica), si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all’art. 62-bis l. not. e agli artt. 60, e 40 ss., del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005). Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni da parte del conservatore dell’archivio notarile, e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura suddetta fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili è disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.
Sull’atto notarile informatico, v. anche la Rassegna relativa al secondo semestre 2010, in http://www.gaetanopetrelli.it/, ed in Notariato, 2011, p. 363; nonché, più di recente, AA.VV., L'atto notarile informatico: riflessioni sul D. Lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi, Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2011; CEOLIN-CRIVELLARI, L'atto pubblico informatico. note a margine del d. legisl. 2 luglio 2010 n. 110, in Studium iuris, 2011, p. 903; SANDEI, L'atto pubblico elettronico, in Nuove leggi civ., 2011, p. 459.
L’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha modificato alcune previsioni del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). In particolare:
- all’art. 21, comma 2, si precisa che la presunzione iuris tantum di riconducibilità al titolare dell'utilizzo del dispositivo di firma riguarda sia la firma elettronica che quella qualificata e quella digitale;
- all’art. 21, comma 2-bis, si precisa che gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile (ossia gli “altri atti indicati specialmente dalla legge”) soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (rimane invece invariata la previsione secondo la quale le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, mentre non è sufficiente la firma elettronica avanzata);
- all’art. 23-ter, comma 5, si prvede che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.
Con D.P.C.M. 6 settembre 2012 (in G.U. n. 294 del 18.12.2012) è stata disciplinata l’attestazione delle qualifiche, abilitazioni professionali e poteri di rappresentanza nei certificati di firma elettronica, qualificata o digitale, a norma dell’art. 28 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale, o CAD).
A norma dell’art. 3, il “terzo interessato” (ossia il soggetto di cui all’art. 27, commi 3 e 4, del CAD, titolato a attestare il possesso di qualifiche, abilitazioni professionali o poteri di rappresentanza) che intende emettere certificati di attributo può operare come certificatore accreditato o avvalersi di certificatori accreditati. Il certificatore al fine di emettere certificati di attributo agisce come “Autorità di attributo” (entità abilitata ad attestare, anche per conto del terzo interessato, nel certificato digitale ovvero a fornire in rete le informazioni di cui all’art. 28, comma 3, del CAD). Il certificatore, inserisce nel certificato gli attributi del “titolare” dello stesso (la persona fisica cui sono attribuite una o più qualifiche), secondo modalità definite con provvedimenti dell'Agenzia per l'Italia digitale e pubblicati sul sito internet dello stesso Ente. Ai sensi dell’art. 5, i Terzi interessati al fine di rendere disponibili in rete le asserzioni agiscono come Autorità di attributo; il Terzo interessato può rendere direttamente disponibili in rete le asserzioni oppure avvalersi di un Certificatore.
A norma dell’art. 6, ai fini dell'attestazione delle informazioni di cui al comma 3, dell’art. 28 del CAD, l'Autorità di attributo produce un’ “Asserzione”, nel formato specificato in apposita delibera dell'Agenzia per l'Italia digitale. Per i soggetti appartenenti ad ordini o collegi professionali, l'Asserzione indica l'identificativo univoco del soggetto, corrispondente al codice fiscale, e il codice relativo alla professione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo. Per gli ordini o collegi professionali che siano articolati per specializzazioni, ambiti territoriali e sezioni, l'asserzione deve evidenziare tali specificità. Per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza ovvero aventi qualifica di pubblico ufficiale, l'Asserzione indica l'identificativo univoco del soggetto, corrispondente al codice fiscale, e la specifica qualifica.
Con deliberazioni nn. 85, 86, 87, 88 e 89, adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012, approvate con decreti interministeriali in data 9 novembre 2012 (comunicati pubblicati in G.U. n. 284 del 5.12.2012, ed in G.U. n. 285 del 6.12.2012) sono state apportate modificazioni al Regolamento per le attività di previdenza e solidarietà (in particolare, agli articoli 4,5, 6, 7, 10, 10-bis, 11, 20 e 22; con introduzione inoltre dei nuovi articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies).
Le norme modificate sono reperibili sul sito http://www.cassanotariato.it/.
Con Deliberazione della Cassa Nazionale del Notariato n. 84 in data 8 giugno 2012, approvata con provvedimento ministeriale in data 27 luglio 2012 (in G.U. n. 199 del 27.8.2012), è stata aumentata dal 33% al 40%, l’aliquota contributiva a carico dei notai in esercizio, a far data dal 1° luglio 2012.
L’art. 34, commi 50 e 51, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha modificato alcune disposizioni in materia di concorsi per la nomina a notaio, contenute nel D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 (al precipuo fine di accelerarne lo svolgimento). In particolare:
- la commissione esaminatrice del concorso per notaio è composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente;
c) sette magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;
e) nove notai che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.
I componenti della commissione, aventi le qualifiche suddescritte, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni.
Inoltre, ai sensi del novellato art. 11, comma 5, del d. lgs. n. 166/2006, il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati.
Le modifiche suddescritte non si applicano ai concorsi già banditi alla data del 19 dicembre 2012.
Con D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (in G.U. n. 189 del 14.8.2012), in vigore dal 15 agosto 2012, è stato approvato il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.
Con riferimento all’accesso ed esercizio dell’attività professionale, si precisa innanzitutto nell’art. 2 che, ferma la disciplina dell'esame di Stato, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili. Quanto a quest’ultima, a norma dell’art. 11 possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della legge n. 89/1913, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 del suddetto art. 5, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del d. lgs. n. 398/1997, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.
Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti (art. 3).
È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Detta pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di quanto sopra costituisce illecito disciplinare (art. 4).
Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione di tali obblighi costituisce illecito disciplinare. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia il 15 agosto 2013 (art. 5).
Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del d.l. n. 1/2012 (rimborso spese). L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Le disposizioni suddescritte si applicano ai tirocini iniziati dal 16 agosto 2012 (art. 6).
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore (art. 7).
Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio (art. 8).
In tema di riforma delle professioni, cfr. anche le Rassegne relative al secondo semestre 2011 ed al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.
Con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (in G.U. n. 195 del 22.8.2012), è stato approvato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Si precisa, in particolare, che l’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. L'assenza di prova del preventivo di massima, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
Le disposizioni riguardanti i notai sono contenute negli artt. da 30 a 32 del decreto, e nelle tabelle ivi richiamate ed allegate al decreto stesso.
L’art. 1 del D.L. 12 maggio 2012, n. 57 (in G.U. n. 111 del 14.5.2012), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 (in G.U. n. 162 del 13.7.2012), come modificato dall’art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013 (cfr. anche il numero 9 della tabella allegata alla suddetta legge, cui fa rinvio il suddetto comma 388), ha modificato l’art. 29, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Per effetto di tale modifica:
- i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29, comma 5);
- le suddette procedure standardizzate sono state elaborate e quindi recepite con decreto interministeriale in data 30 novembre 2012 (in G.U. n. 285 del 6.12.2012). Con il suddetto decreto è stato stabilito che i suddetti datori di lavoro effettuano la valutazione dei rischi secondo le disposizioni del documento, approvato dall’apposita commissione, in data 16 maggio 2012, allegato al medesimo decreto. È stato inoltre stabilito che il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (quindi dal 1° febbraio 2013), fermi restando, però, i termini di cui al d.l. 12 maggio 2012, n. 57, come sopra precisati. Ciò significa che i suddetti datori di lavoro non possono più autocertificare la valutazione dei rischi per l’anno 2013; essi hanno comunque tempo fino al 30 giugno 2013 per effettuare la suddetta valutazione dei rischi sulla base delle nuove procedure standardizzate.
L’art. 1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, ha modificato il disposto dell’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge 21 febbraio 2003, n. 27; ha, più precisamente, prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la redazione ed il giuramento della perizia, da utilizzarsi per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2013.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013.
Il termine per la redazione della perizia era stato precedentemente fissato al 30 giugno 2012 dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Cfr. anche – sulla possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, o di chiederne il rimborso – la Rassegna relativa al primo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
La legge 7 agosto 2012, n. 134 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 187 del giorno 11.8.2012), in vigore dal 12 agosto 2012, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha modificato l’art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stabilendo che le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in tema di detrazione per interventi di riqualificazione energetica), si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del suddetto comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 24, della legge n. 244/2007, e all’art. 29, comma 6, del d.l. n. 185/2008.
Cfr. anche, sulla disciplina dettata dal d.l. n. 83/2012 in tema di detrazione per interventi di ristrutturazione, la Rassegna relativa al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
L’art. 1, commi 324 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, ha apportato modificazioni alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
Viene innanzitutto modificato l’art. 13 del d.p.r. n. 633/1972: ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.
È poi modificato l’art. 17, comma 5, del d.p.r. n. 633/1972 (a proposito di reverse charge): la fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del medesimo decreto, deve recare l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione dell’art. 17, comma 5, del d.p.r. n. 633/1972 (e deve essere poi integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta).
Sono sostituiti i commi da 1 a 6 dell’art. 21 del d.p.r. n. 633/1972. In particolare, si precisa che per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Tra le indicazioni che deve contenere la fattura, sono stati aggiunti il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, il relativo codice fiscale.
Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta"». Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione».
A norma del nuovo art. 21-bis del d.p.r. n. 633/1972, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata, con le indicazioni ivi prescritte.
A norma del nuovo art. 39, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972, i registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
Tutte le suddette disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
L’art. 21 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 156 del 6.7.2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 189 del 14.8.2012), e successivamente l’art. 1, comma 480, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), hanno sostituito l’art. 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, disponendo che a decorrere dal 1º luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento. È venuto meno, in tal modo, l’aumento dell’aliquota Iva del 10% all’11% (originariamente previsto dal suddetto comma 1-ter dell’art. 40). L’aliquota Iva ordinaria era stata aumentata dal 20 al 21 per cento dall’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal 17 settembre 2011.
La legge 7 agosto 2012, n. 134 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 187 del giorno 11.8.2012), in vigore dal 12 agosto 2012, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha inserito in quest’ultimo decreto il nuovo art. 32-bis, che ammette la liquidazione dell’Iva per cassa.
Più precisamente, in esecuzione della facoltà accordata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il regime suddescritto si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
Con D.M. 11 ottobre 2012 (in G.U. n. 284 del 5.12.2012) sono state dettate disposizioni in materia di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134. Ulteriori disposizioni applicative sono state dettate con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 21 novembre 2012 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 21 novembre 2012, ai sensi del comma 361 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
In particolare, a decorrere dal 1° dicembre 2012, i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, o «IVA per cassa», come disciplinata dal suddetto art. 32-bis del d.l. n. 83/2012. Per i soggetti che esercitano la suddetta opzione, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i soggetti che esercitano l'opzione, il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge comunque al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i cessionari o committenti delle operazioni suddette, che non abbiano esercitato l'opzione, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione.
Sono escluse dalla suddetta disciplina contenuta nel presente decreto, tra l’altro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni, e le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.
L'opzione per la liquidazione dell'«IVA per cassa» si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata. L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività. Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione di cui all'articolo 1, comunicata con la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente all'applicazione dell'«IVA per cassa» almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta effettuata. Ai fini del computo del triennio, se l'opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.
Le fatture emesse in applicazione delle disposizioni suddescritte recano l'annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l'indicazione dell’art. 32-bis del d.l. n. 83/2012. L'omessa indicazione sulle fatture emesse dell'annotazione di cui al punto 1.3. costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.
Cfr. anche, sul punto, la Circ. Agenzia Entrate 26 novembre 2012, n. 44/E.
La legge 7 agosto 2012, n. 134 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 187 del giorno 11.8.2012), in vigore dal 12 agosto 2012, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha modificato l’art. 9 di quest’ultimo decreto, e conseguentemente il n. 8-bis dell’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di consentire l’assoggettamento – su opzione – ad imposta sul valore aggiunto delle cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; le cessioni, quindi, di fabbricati abitativi compiute dopo cinque anni dall’ultimazione, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, sono soggette ad Iva.
Cfr. anche, per le modifiche apportate al d.p.r. n. 633/1972 dal d.l. n. 83/2012, la Rassegna relativa al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
L’art. 1, commi 491 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, ha istituito la nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), a cui è soggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. L’imposta sulle transazioni finanziarie si applica con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta suddetta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo. di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
L'imposta di cui al comma 491 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari. di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492.
L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1º luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.
La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:
- con D.M. 26 settembre 2012 (in G.U. n. 228 del 29.9.2012);
- con D.M. 21 dicembre 2012 (in G.U. n. 301 del 28.12.2012).
A seguito di quest’ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° luglio al 30 settembre 2012:
- relativamente ai mutui a tasso fisso, del 10,7875 %;
- relativamente ai mutui a tasso variabile, del 9,0750 %;
- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l’importo di 5.000 euro – del 16,6750 %.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del suddetto decreto, “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2012 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Con D.M. 25 settembre 2012 (in G.U. n. 228 del 29.9.2012) è stata approvata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari: si tratta di “aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine”.
Quanto alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, dettate con Provvedimento della Banca d’Italia in data 29 agosto 2009 (in G.U. n. 200 del 29.8.2009), cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2009, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
Cfr. anche l’art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, in vigore dal 14 maggio 2011, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. n. 160 del 12.7.2011), in vigore dal 13 luglio 2011, che ha modificato la disciplina dettata dall’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini del calcolo del limite massimo, oltre il quale gli interessi sono usurari (il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione trimestrale deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali): cfr. sul punto la Rassegna relativa al primo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
Con D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. n. 267 del 15.11.2012) sono state apportate modifiche al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in esecuzione dell’art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Le disposizioni del decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
In particolare:
- per "transazioni commerciali" si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- per "imprenditore" si intende ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
- per "interessi legali di mora" si intendono interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (anziché sette punti percentuali, come prevedeva la normativa previgente);
- gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano in particolare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
- gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno;
- il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito;
- le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero.
Sulle disposizioni della Direttiva n. 2011/7/UE, cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
Giusta il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 13 luglio 2012 (in G.U. n. 162 del giorno 13.7.2012), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all’1 % per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2012. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell’art. 5, ratione temporis la maggiorazione del 7%, il tasso d’interesse di mora applicabile è pari all’8,00 %.
L’art. 23-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, dispone – a modifica dell’art. 120-quater, comma 7, del t.u.b. (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), che la surrogazione per pagamento per volontà del debitore deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. (l’art. 27-quinquies del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aveva previsto un termine di dieci giorni). Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il suddetto termine di trenta giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.
Sulla disciplina della portabilità, contenuta nell’art. 120-quater t.u.b., cfr. le Rassegne relative al secondo semestre 2010 ed al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.
Con Decreto del C.I.C.R. in data 30 giugno 2012 (in G.U. n. 155 del 5.7.2012), in vigore dal 1° luglio 2012, è stata dettata la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’art. 117-bis del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario).
Il decreto definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi dell’art. 117-bis t.u.b. A norma dell’art. 2, esso si applica, tra l’altro, nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori:
a) alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento;
b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;
c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente.
A norma dell’art. 3, in caso di affidamento concesso per mezzo di un contratto possono essere applicati a carico del cliente unicamente i seguenti oneri: a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato - in coerenza con il presente decreto - nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente; b) un tasso di interesse. A tal fine: i) l'onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento; ii) la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione; iii) la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto; se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente; iv) il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate.
Trattandosi di sconfinamento, a nroma dell’art. 4 possono essere applicati a carico del cliente unicamente i seguenti oneri: a) una commissione di istruttoria veloce; b) un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento. La commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche: a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo; b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4; c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. A seguito dello sconfinamento il cliente non incorre in oneri ulteriori rispetto a quelli suindicati.
Si rammenta che a norma dell’art. 27-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del t.u.b. (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) adottate dal C.I.C.R., al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili. Inoltre, a norma dell’art. 1, comma 1-ter, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, sopracitato, dispone che la commissione prevista dall’art. 117-bis, comma 2, del t.u.b. (a norma del quale “A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento”) non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.
Sulla disciplina dell’art. 117-bis t.u.b., introdotta dall’art. 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it. Riguardo alle previsioni dell’art. 27-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni, e dell’art. 1, comma 1-ter, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.
Ai sensi dell’art. 22, comma 15-quater, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Con Comunicato della Banca d’Italia in data 12 ottobre 2012 (in Suppl. ord. n. 191 alla G.U. n. 239 del 12.10.2012) sono state pubblicate le Guide pratiche ai mutui e conti correnti, reperibili anche sul sito della Banca d’Italia, www.bancaditalia.it, che gli intermediari devono rendere disponibili alla clientela.
Con Deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 8 agosto 2012, n. 23788 (in G.U. n. 200 del 28.8.2012), in vigore dal 13 settembre 2012, è stato approvato il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie. Si segnala in particolare l’art. 21 in materia di procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, e l’art. 22 riguardo all’interpello in materia di clausole vessatorie. In particolare, le imprese direttamente interessate possono interpellare in via preventiva l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole, che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Ai fini del prodursi degli effetti di cui al comma 3 dell’art. 37-bis del Codice del consumo, l’impresa richiedente l’interpello deve indicare compiutamente le ragioni e gli obiettivi che motivano l’inserimento della singola clausola, la sua non vessatorietà anche in relazione all’eventuale rilevanza di altre clausole contenute nel medesimo contratto o in altro contratto al quale il primo è collegato o dal quale dipende, nonché le modalità e circostanze in cui avverrà la negoziazione e conclusione del contratto. Dalla data di ricezione del formulario di cui al comma 1, l’Autorità si pronuncia sull’interpello entro centoventi giorni. In caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere,
Con D.M. 23 giugno 2012, n. 138 (in G.U. n. 189 del 14.8.2012), in vigore dal 29 agosto 2012, è stato approvato il Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell’art. 3, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.
Il regolamento stabilisce che l’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato in allegato al decreto; dispone quindi che si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti. Questa previsione di deroga deve essere interpretata in conformità alla fonte legislativa di rango primario rappresentata dall’art. 2463-bis c.c., che impone la conformità dello statuto al modello standard; di conseguenza – anche per tutelare l’affidamento dei terzi in tale conformità, deve ritenersi che il suddetto statuto standard sia inderogabile (e che il riferimento alla deroga per volontà delle parti debba riferirsi esclusivamente ai rapporti parasociali, non certo alla disciplina statutaria).
Il regolamento precisa infine che il notaio, nel ricevere l'atto costitutivo della s.r.l. semplificata accerta, con le modalità di cui all’art. 49 della legge n. 89/1913 (ossia con l’ausilio di tutti i mezzi idonei a formare il suo convincimento) che l'età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata è quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile.
Cfr. anche, sul punto, PETRELLI, Società a responsabilità limitata semplificata (26 giugno 2012), in http://www.gaetanopetrelli.it; BUSANI-BUSI, La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), in Società, 2012, p. 1305; ATTANASIO, S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale? (commento al D.L. 24.1.2012 n. 1 e 22.6.2012 n. 83), in Società, 2012, p. 894; SALAFIA, La società a responsabilità limitata semplificata e il tribunale delle imprese, in Società, 2012, p. 151.
Con D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (in G.U. n. 180 del 3.8.2012), in vigore dal 18 agosto 2012, sono state dettate norme in attuazione della Direttiva n. 2009/109/CE, per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.
È stato innanzitutto modificato l’art. 2501-ter c.c., disponendosi che “Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione”.
Ai sensi del nuovo art. 2501-quater c.c., “La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione”.
È stato poi modificato l’art. 2501-quinquies c.c., al quale sono stati aggiunti due ulteriori commi: “L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione”.
Il nuovo art. 2501-septies c.c. prevede – in alternativa al deposito dei documenti presso la sede sociale – la loro pubblicazione sul sito internet della società. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società.
È modificata la disciplina della fusione con società interamente possedute, o possedute al 90% (artt. 2505 e 2505-bis c.c.).
Anche relativamente al progetto di scissione, è stabilito che lo stesso “è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto” (art. 2506-bis c.c.).
A norma del nuovo art. 2506-ter c.c., la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies (relazione dell’organo amministrativo) e 2501-sexies (situazione patrimoniale), non sono richieste.
V. anche, sulla nuova disciplina in commento, BUSANI-NASTRI-BECHINI, Fusioni e scissioni più facili con il D. Lgs. n. 123/2012, in Società, 2012, p. 1028. Sulla Direttiva 2009/109/CE, cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2009, in http://www.gaetanopetrelli.it.
Con D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184 (in G.U. n. 253 del 29.10.2012), in vigore dal 13 novembre 2012, sono state dettate disposizioni di attuazione della Direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
È stato, in particolare, modificato l’art. 2441 del codice civile, e più precisamente:
- il nuovo comma 3 dispone che coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti;
- ai sensi del novellato comma 5, quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato, senza che sia richiesto un quorum qualificato per tale deliberazione (il testo previgente richiedeva comunque l’approvazione di tanti soci che rappresentassero oltre la metà del capitale sociale);
- analogamente è stata eliminata la previsione del quorum qualificato per l’esclusione del diritto di opzione in caso di azioni offerte ai dipendenti, per l’ipotesi in cui essa sia superiore al quarto delle azioni di nuova emissione.
È stato inoltre modificato l’art. 2443, comma 2, del codice civile, riguardo alla delega agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale: tale facoltà può essere attribuita mediante modificazione dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione, ma non è più richiesto a tal fine un quorum qualificato.
L’art. 3 del D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184 (in G.U. n. 253 del 29.10.2012), in vigore dal 13 novembre 2012, ha modificato l’art. 111-bis, comma 1, primo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice civile, sopprimendo le parole “, e risultante alla data del 1° gennaio 2004”. Per effetto della modifica, la “misura rilevante” della diffusione tra il pubblico delle azioni delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è quella stabilita a norma dell’art. 116 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), quale risultante dalle deliberazioni della Consob tempo per tempo emanate (e non più la misura cristallizzata al 1° gennaio 2004).
Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 (in G.U. n. 152 del 2.7.2012), in vigore dal 17 luglio 2012, ha apportato modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, e di conseguenza ha modificato alcune disposizioni del codice civile e del testo unico della finanza (d. lgs. n. 58/1998).
In particolare, è stato modificato l’art. 2366 del codice civile, eliminando al primo comma il riferimento alle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ed al secondo comma il riferimento alle società diverse dalle cooperative.
È stato poi modificato l’art. 2369 del codice civile, stabilendosi che, “Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo”; si è precisato poi che restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.
Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.
L’art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha dettato alcune disposizioni in materia di società cooperative.
Innanzitutto, si prevede che l’art. 4 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (in tema di revisione cooperativa) si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi – che è volta in particolare ad accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura – esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 220/2002
È stato poi modificato l’art. 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sopprimendo la restrizione ivi prevista alla partecipazione di società finanziarie a cooperative. È stato modificato anche il successivo comma 4 del medesimo art. 17: le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai princìpi di mutualità, essere costituite in forma cooperativa, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni; non è invece più richiesto che tali società finanziarie siano iscritte nell’elenco previsto dall’art. 106 del d. lgs. n. 385/1993. Infine, il novellato comma 5 del suddetto art. 17 stabilisce che le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.
A norma dell’art. 12, commi 75 e 76, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 156 del 6.7.2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 189 del 14.8.2012), l'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
L’art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha dettato disposizioni modificative della disciplina delle società di mutuo soccorso, contenuta nella legge 15 aprile 1886, n. 3818.
Innanzitutto, si prevedee che le società di mutuo soccorso di cui alla legge n. 3818/1886 sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al d. lgs. n. 220/2002, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.
A norma del novellato art. 1 della legge n. 3818/1886, le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla medesima legge (ossia con l’iscrizione nel registro delle imprese). Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività: a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.
A norma del successivo art. 2 della legge n. 3818/1886, le società di mutuo soccorso possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge n. 3818/1886, né possono svolgere attività di impresa.
A norma dell’art. 3 della legge n. 3818/1886, possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 3818/1886, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge n. 59/1992.
È stato modificato anche l’art. 18 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220, chiarendo che la vigilanza cooperativa riguarda anche le società di mutuo soccorso, ed è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione. Si precisa quindi che la vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge n. 3818/1886, nonché la loro osservanza in fatto. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.
Sulle società di mutuo soccorso, v. anche PETRELLI, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2005, p. _________, ed in http://www.gaetanopetrelli.it/.
L’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha introdotto una nuova disciplina delle imprese start-up innovative (destinatarie di una serie di misure agevolative, contemplate dagli artt. 26 e seguenti): con tale espressione è designata la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del t.u.i.r., le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno degli ulteriori requisiti previsti dalla norma (ammontare delle spese in ricerca e sviluppo; requisiti dei dipendenti o collaboratori; l’essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa).
Le società già costituite alla data del 19 dicembre 2012 e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti.
L'incubatore di start-up innovative certificato, o «incubatore certificato», è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del t.u.i.r., che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione. Tale possesso dei rquisiti è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Per le start-up innovative e per gli incubatori certificati, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina agevolativa. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. La start-up innovativa e l’incubatore certificato sono automaticamente iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico con i contenuti prescritti dalla legge. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.
A norma dell’art. 26, nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. L'atto costitutivo della società, anche in deroga dall'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
L'atto costitutivo delle società di cui all’art. 25, comma 2, e degli incubatori certificati può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
La legge 7 agosto 2012, n. 134 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 187 del giorno 11.8.2012), in vigore dal 12 agosto 2012, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha modificato la disciplina delle reti di imprese, dettata dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33. Altre modifiche sono state apportate dall’art. 36, commi 2-ter, 4, 4-bis e 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012.
Ai sensi del nuovo art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009, se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
- al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
- entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
A norma del comma 4-ter.1, le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte (a norma del quale con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ossia con firma digitale autenticata). Ai fini degli adempimenti pubblicitari, peraltro, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.
Viene poi disposto che l'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.
A norma dell’art. 36, comma 2-ter, il contratto di rete può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell’art. 3 del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.
Sulle reti di imprese, v. anche le Rassegne relative al secondo semestre 2009, al secondo semestre 2010, ed al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/, e la bibliografia ivi citata. Cfr. anche, più di recente, AA.VV., Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, Milano, 2012; DI LIZIA, (Contratto di) rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali, in Notariato, 2012, p. 277; TRIPPUTI, Il contratto di rete, in Nuove leggi civ., 2011, p. 56; SCARPA, Contratto di rete tra imprese e trasformazione societaria, in Giust. civ., 2012, II, p. 177; RESCHIGNA, Il contratto di rete: dal convegno di Venezia 2012 agli ultimi aggiornamenti, in FederNotizie, 2012, 4, p. 28; BOGGIALI-MALTONI-RUOTOLO, Contratto di rete, modificazione e recesso, in Studi e materiali, 2011, 4, p. 1546; MALTONI-SPADA, Il "contratto di rete", in Studi e materiali, 2011, 4, p. 1193; MALTONI-SPADA, Il "contratto di rete": dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente, in Riv. dir. priv., 2011, p. 499; RESCHIGNA, Il contratto di rete: nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa, in FederNotizie, 2012, 1, p. 17; DONATIVI, Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance, in Società, 2011, p. 1429; FESTI, La nuova legge sul contratto di rete, in Nuova giur. civ., 2011, II, p. 535; SANTAGATA, Il "contratto dei rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, I, p. 323; GENTILI, Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010, in Contratti, 2011, p. 617; ZANELLI, La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?, in Contratto e impresa, 2011, p. 535; DI SAPIO, I contratti di rete tra imprese, in Riv. not., 2011, p. 201; MALTONI, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010, in Notariato, 2011, p. 64.
Il D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (in G.U. n. 230 del 2.10.2012), in vigore dal 17 ottobre 2012, ha apportato modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Tra l’altro, la categoria degli intermediari finanziari, di cui all’art. 107 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è stata ampliata, precisandosi che vi rientrano le società costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa.
È stato poi modificato l’art. 112 del t.u.b., precisandosi che i confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis. Disposizioni transitorie relative ai confidi sono contenute nell’art. 5 del d. lgs. n. 169/2012.
Inoltre, i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della disciplina in esame, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR
Le operazioni del titolo V del t.u.b. (relative ai soggetti operanti nel settore finanziario) non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.
Il termine per l’emanazione delle norme attuative del d. lgs. n. 141/2010 è stato prorogato al 31 marzo 2013. Restano transitoriamente in vigore, quindi, gli elenchi generale e speciale di cui agli artt. 106 e 107 t.u.b.
V. anche, per la disciplina del d. lgs. n. 141/2010, la Rassegna relativa al secondo semestre 2010, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
Il D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (in G.U. n. 230 del 2.10.2012), in vigore dal 17 ottobre 2012, ha modificato tra l’altro la disciplina delle società fiduciarie.
In particolare, è stato sostituito l’art. 199 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, disponendosi che fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell’art. 60, comma 4, del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Le suddette società fiduciarie, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall’art. 106 del t.u.b., ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo.
Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli artt. 110, 113-bis, 113-ter del t.u.b., in quanto compatibili.
Cfr. anche sul punto la Rassegna relativa al secondo semestre 2010, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
Il D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (in G.U. n. 230 del 2.10.2012), in vigore dal 17 ottobre 2012, ha modificato tra l’altro la disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
È stato modificato l’art. 11 del d. lgs. n. 141/2010, precisandosi che la riserva di attività riguardante l’attività di agenzia in attività finanziaria non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.
Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI del t.u.b.
Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall’art. 31 del d. lgs. n. 58/1998, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari.
L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario. L'attività di agenzia in attività finanziaria non è invece compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria.
L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, L'attività di mediazione creditizia non è invece compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e con l'attività di promotore finanziario.
Ai sensi dell’art. 22, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 12 del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari.
Con Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze in data 6 dicembre 2012 (in G.U. n. 285 del 6.12.2012) è stato dato avviso dell’avvio, a partire dal 30 giugno 2012, della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi da parte dell'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) ed è, pertanto, possibile presentare le istanze di iscrizione negli elenchi medesimi.
A norma dell’art. 36 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, i confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria. La disposizione suindicata trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma potrà essere adottata entro il 30 giugno 2014.
In materia di confidi, v. anche le Rassegne relative al secondo semestre 2011 ed al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
L’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 156 del 6.7.2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 189 del 14.8.2012), come modificato dall’art. 34, comma 27, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha modificato alcuni aspetti di disciplina delle società a partecipazione pubblica.
Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.
Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Quanto sopra trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Le disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.
Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui sopra, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al d. lgs. n. 163/2006, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
L’art. 23-quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha modificato alcune disposizioni del testo unico bancario relativamente alle banche popolari. In particolare, a norma del nuovo comma 2 dell’art. 30 del d. lgs. n. 385/1993, nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni di banche popolari in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. A norma del comma 2-bis dell’art. 30, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria. Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30, per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta. Ai sensi dell’art. 150-bis, comma 2-bis, del t.u.b., gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile.
Il D.L. 18 maggio 2012, n. 63 (in G.U. n. 117 del 21.5.2012), in vigore dal 22 maggio 2012, convertito in legge 16 luglio 2012, n. 103 (in G.U. ), ha dettato disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
In particolare, l’art. 1, comma 4, lett. a), dispone che per accedere ai contributi le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 460, della legge n. 266/2005 (in particolare, il fatto che l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi), siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi.
A norma dell’art. 1, comma 6, il divieto di distribuzione degli utili, di cui all’art. 3, comma 2, lett. d), della legge 7 agosto 1990, n. 250 (conseguente all’adozione, con norma statutaria, del suddetto divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi), si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.
Con D.M. 12 ottobre 2012 (in G.U. n. 287 del 10.12.2012) sono state dettate norme di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
Sulla disciplina dettata dall’art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2011; sul D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 102, cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2005, tutte in http://www.gaetanopetrelli.it.
Con D.M. 9 agosto 2012 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12.10.2012) sono state dettate disposizioni in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, al fine di adeguare al regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE) di esecuzione n. 701/2012, della Commissione del 30 luglio 2012, le disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463 e successive modifiche.
Sulla disciplina organizzativa già dettata dal D.M. 3 agosto 2011, e dal D.M. 11 maggio 2009, n. 3932, cfr. le Rassegne relative al secondo semestre 2009 ed al secondo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it. Sull’assetto anteriore, con particolar riguardo alle cooperative di produttori ortofrutticoli, risultante dalla legge n. 410/1999, cfr. PETRELLI, Formulario notarile commentato, IV, 2, Milano, 2005, p. 231 ss.
Con D.M. 20 giugno 2012, n. 144 (in G.U. n. 201 del 29.8.2012), in vigore dal 13 settembre 2012, è stato approvato il Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’art. 6 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 49. In particolare, a norma dell’art. 1, il suddetto Registro dei revisori legali è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Con D.M. 20 giugno 2012, n. 145 (in G.U. n. 201 del 29.8.2012), in vigore dal 13 settembre 2012, è stato approvato il Regolamento in applicazione dell’art. 2, commi 2, 3, 4, e dell’art. 7, comma 7, del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Con D.M. 25 giugno 2012, n. 146 (in G.U. n. 201 del 29.8.2012), in vigore dal 13 settembre 2012, è stato approvato il Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell’art. 3 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Cfr. anche, sul tema, la Rassegna relativa al primo semestre 2010, in http://www.gaetanopetrelli.it.
L’art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, rinviando alla tabella allegata (cfr. il numero 10 di tale tabella) ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine – già prorogato dall’art. 23 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 – di cui all’art. 19, comma 14, primo periodo, del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164; termine entro il quale – in caso di mancata entrata in vigore dei provvedimenti di cui all’art. 18-bis del d. lgs. n. 58/1998 (t.u.f.) – la riserva di attività di cui all'articolo 18 del d. lgs. n. 58/1998 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del suddetto t.u.f. senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Cfr. anche, sul punto, la Rassegna relativa al secondo semestre 2009, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
Con D.M. 13 luglio 2012 (in G.U. n. 181 del 4.8.2012) sono state apportate modifiche ai modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall’art. 24 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, e adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7.
Con D.M. 17 luglio 2012 (in G.U. n. 177 del 31.7.2012) sono stati approvati i nuovi diritti di segreteria per l’iscrizione nel registro delle imprese.
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 153 del 3.7.2012), in vigore dal 12 agosto 2012, ha modificato tra l’altro la disciplina dell’associazione in partecipazione.
È stato innanzitutto aggiunto il seguente ultimo comma all’art. 2549 del codice civile:
“Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Sono stati fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli artt. 75 e seguenti del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 153 del 3.7.2012), in vigore dal 12 agosto 2012, ha dettato disposizioni in tema di riforma del mercato del lavoro. Tra le altre disposizioni rilevanti, si segnalano le seguenti.
Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. La presunzione suddescritta non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990. La presunzione non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell’art. 61 del d. lgs. n. 276/2003 si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Cfr. anche, sul punto:
- il D.M. 20 dicembre 2012 (in http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FC40FCE8-0A4D-465F-83A9-AAA4906F3A39/0/20121227_DM.pdf), ove si precisa tra l’altro che tra gli ordini professionali riconosciuti, per i cui iscritti non opera la presunzione suindicata, è compreso il Consiglio nazionale del Notariato; e che invece l’iscrizione nel registro delle imprese (quale pubblicità dichiarativa) non fa venir meno la suddetta presunzione;
- la Circolare del Ministero del Lavoro 27 dicembre 2012, n. 32/2012 (in http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E4729DF7-042E-443B-AA8E-BC160F5D167A/0/Circolare_32_27dicembre2012.pdf).
Con legge 6 luglio 2012, n. 96 (in G.U. n. 158 del 9.7.2012), in vigore dal 24 luglio 2012, sono state dettate norme in materia di partiti politici. In particolare, a norma dell’art. 5, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.
La legge 7 agosto 2012, n. 134 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 187 del giorno 11.8.2012), in vigore dal 12 agosto 2012, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha apportato alcune modifiche alla legge fallimentare (r.d. n. 267/1942).
È stata, innanzitutto, prevista – mediante modifica dell’art. 67, lett. c), l. fall., l’esenzione da revocatoria fallimentare per le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.
È stato modificato l’art. 69-bis l. fall., regolando espressamente l’ipotesi della consecuzione di procedure concorsuali ai fini dell’azione revocatoria: nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
È stato modificato l’art. 72, comma 8, l. fall.: le disposizioni di cui al primo comma (sospensione dell’esecuzione del contratto pendente e facoltà di scelta del curatore per lo scioglimento di esso) non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.
Sono state poi modificate altre disposizioni in tema di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione, di prededucibilità dei debiti.
La medesima legge n. 134/2012 ha abrogato – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – l’art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Di rilievo, tra le disposizioni abrogate, quella del comma 4 dell’art. 3 (“L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione”).
Sulle altre modifiche apportate alla legge fallimentare dal d.l. n. 83/2012, cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/; nonché LEMBO, Novità in materia concorsuale (il c.d. decreto sviluppo convertito con legge n. 134/2012. Prime riflessioni), in Federnotizie, 2012, 6, p. 27.
L’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha modificato la legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di composizione di crisi da sovraindebitamento.
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8 (art. 6).
Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente, un piano contenente le previsioni suddette (art. 7).
La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza (art. 9).
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti, fissa immediatamente con decreto l'udienza. Con tale decreto il giudice: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. Il decreto suddetto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (art. 10).
Una volta raggiunto l’accordo e verificati i requisiti, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare (art. 12).
Con riferimento al piano del consumatore, il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza; quindi, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (art. 12-bis). Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (art. 12-ter).
Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità (art. 13).
L'accordo può essere risolto, o annullato dal tribunale. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 14). Parimenti, la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 14-bis).
In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni (art. 14-ter). Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone con decreto la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14-quater). La liquidazione è regolata, in particolare, dall’art. 14-novies. A norma dell’art. 14-duodecies, i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
L’art. 14-terdecies disciplina invece il beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a cui può essere ammesso il debitore persona fisica, alle condizioni ivi previste.
L’art. 15 disciplina gli organismi di composizione della crisi, che possono essere costituiti da enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con regolamento. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti. Quando il giudice lo dispone, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Cfr. anche sulla materia la Rassegna relativa al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/, e la bibliografia ivi citata; nonché, più di recente, GUIOTTO, Nuove modifiche alla disciplina delle crisi da sovraindebitamento (D.L. 18 ottobre 2012 n. 179), in Fallimento, 2012, p. 1277; LO CASCIO, La composizione delle crisi da sovraindebitamento (introduzione), in Fallimento, 2012, p. 1021; MAIMERI, Presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso, in Fallimento, 2012, p. 1029; MACARIO, Il contenuto dell'accordo, in Fallimento, 2012, p. 1039; FILOCAMO, Deposito ed effetti dell'accordo, in Fallimento, 2012, p. 1047; PAGNI, Procedimento e provvedimenti cautelari ed esecutivi, in Fallimento, 2012, p. 1063; MACAGNO, Approvazione ed omologazione, in Fallimento, 2012, p. 1073; MINUTOLI, L'adempimento dell'accordo, in Fallimento, 2012, p. 1085; CELENTANO, La caducazione degli effetti dell'accordo omologato, in Fallimento, 2012, p. 1089; GUIOTTO, Gli organismi di composizione della crisi, in Fallimento, 2012, p. 1101; FILIPPI, Gli aspetti penali della procedura, in Fallimento, 2012, p. 1114; DEL FEDERICO, Gli aspetti fiscali della procedura, in Fallimento, 2012, p. 1122; MANENTE, Profili della disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (l. 27 gennaio 2012, n. 3), in Studium iuris, 2012, p. 987, e p. 1104; BOGGIALI, Le crisi da sovraindebitamento, in Studi e materiali, 2012, p. 799.
Con sentenza della Corte Costituzionale in data 6 dicembre 2012, n. 272, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che contemplano l’obbligatorietà della mediazione, per difetto di delega (non essendo prevista l’obbligatorietà nella legge delega 18 giugno 2009, n. 69).
Tale declaratoria di incostituzionalità non impedisce, ovviamente, l’inserimento nei contratti delle clausole di mediazione e conciliazione stragiudiziale, in quanto le parti possono certamente vincolarsi all’esperimento del tentativo di conciliazione prima di adire le vie giudiziali (l’incostituzionalità attiene al diverso aspetto della obbligatorietà della mediazione in assenza di consenso delle parti interessate).
A norma dell’art. 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. n. 265 del 13.11.2012), in vigore dal 28 novembre 2012, ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
Inoltre, sono state dettate, dai commi 19 e 20 dell’art. 1 della suddetta legge, disposizioni in materia di arbitrato nei contratti pubblici. È stato innanzitutto sostituito il comma 1 dell’art. 241 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, precisandosi che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come sopra sostituito, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
A norma dell’art. 1, commi 22 e 23, della legge n. 190/2012, qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici.
Il D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (in G.U. n. 230 del 2.10.2012), in vigore dal 17 ottobre 2012, ha modificato la disciplina del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, disponendo tra l’altro che, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Cfr. anche sulla materia le Rassegne relative al secondo semestre 2010 ed al secondo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
La legge 7 agosto 2012, n. 134 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 187 del giorno 11.8.2012), in vigore dal 12 agosto 2012, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha modificato alcune disposizioni del testo unico in materia edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), disciplinando in particolare lo sportello unico per l’edilizia: quest’ultimo costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Esso acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia.
A norma del nuovo art. 9-bis del testo unico, ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
A norma del nuovo comma 10 dell’art. 20, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
Ai sensi del novellato art. 23 del testo unico, nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati.
È stato, ancora, modificato l’art. 6 del testo unico, al fine di includere nell’ambito della c.d. attività edilizia libera, per la quale non è richiesto titolo abilitativo, le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.
Gli artt. da 16 a 16-quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, come modificati dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, hanno introdotto una serie di disposizioni al fine di accelerare l’informatizzazione del processo civile.
A norma del novellato art. 45 disp. att. c.p.c., quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.
Le disposizioni suddescritte acquistano efficacia a decorrere dal 20 ottobre 2012, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti; a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al 19 dicembre 2012 per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali suddetti; e a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello (art. 16).
Salva l’eventuale anticipazione con apposito decreto, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. Il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche (art. 16-bis).
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012; dall'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia (art. 16-ter).
L’art. 16-quater del d.l. n. 179/2012 ha modificato alcune disposizioni della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni. In particolare, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del medesimo d.p.r. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
Con D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 (in G.U. n. 284 del 5.12.2012), in vigore dal 20 dicembre 2012, è stato approvato il Regolamento recante regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, e modifiche al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.
Cfr. anche, sul punto, le Rassegne relativa al secondo semestre 2008, al secondo semestre 2009, al primo semestre 2011 ed al secondo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it.
A norma dell’art. 1, commi 29 e 30, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. n. 265 del 13.11.2012), in vigore dal 28 novembre 2012, ogni amministrazione pubblica deve rendere noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
A norma dell’art. 4 del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore
dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19
dicembre 2012, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche
amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla
pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi
dell’art. 16-bis, comma 5, del d.l. n. 185/2008, quale suo domicilio
digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche
amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato; ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.
In assenza del domicilio digitale, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del d. lgs. 12 dicembre 1993, n. 39. Tali disposizioni soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD. Le modalità di predisposizione della copia analogica soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, del CAD (contrassegno che sostituisce la firma autografa), salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
A norma dell’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
Il medesimo art. 5 ha introdotto nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) il nuovo art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti): al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. Detto Indice nazionale è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. Con decreto ministeriale sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
Cfr. anche sul punto le Rassegne relative al secondo semestre 2011 ed al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
L’art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha sostituito il comma 1 dell’art. 57-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), a norma del quale, al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.
Con D.P.C.M. 27 settembre 2012 (in G.U. n. 294 del 18.12.2012) sono state approvate le Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
L’art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha modificato l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione agli accordi che le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune: si prevede ora che a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi suddetti sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (firma digitale non autenticata), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del suddetto decreto, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
L’art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha sostituito – con effetto dal 1° gennaio 2013 – il comma 13 dell’art. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), a norma del quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
L’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha sostituito l’art. 52 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), prevedendo che l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato secondo le disposizioni del suddetto Codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
L’art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha sostituito l’art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale): le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine: a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento, tra l’altro, i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria.
A norma del suddetto art. 15, comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio). Parallelamente, il comma 5-quater dell’art. 15 ha modificato l’art. 21 del Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), qualificando come scorretta la pratica commerciale che richieda un sopraprezzo per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.
Con D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 202 del 30.8.2012), in vigore dal 14 settembre 2012, sono state dettate Disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in materia tra l’altro di esercizio di attività commerciali.
Il nuovo art. 64 del d. lgs. n. 59/2010 dispone, in particolare, che l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi suddetti, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 71 del d. lgs. n. 59/2010 stabilisce che sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Con D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 213 del 12.9.2012), in vigore dal 13 settembre 2012, è stata stabilita la nuova organizzazione territoriale dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Sono stati, in particolare, soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto
Con D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 (in G.U. n. 171 del 24.7.2012), in vigore dal giorno 8 agosto 2012, sono state dettate norme, in attuazione della Direttiva 2009/50/CE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
In particolare, il nuovo art. 27-quater del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura “Carta blu UE”, nella rubrica “tipo di permesso”. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente. Inoltre, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del d. lgs. n. 286/1998.
Con Decreto del C.I.C.R. in data 11 luglio 2012 (in G.U. n. 174 del 27.7.2012) sono state dettate disposizioni in materia di centrale dei rischi,
L’art. 5, comma 8, del D.M. 5 luglio 2012 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 159 del 10.7.2012), in vigore dal giorno 11 luglio 2012 (contenente disposizioni di attuazione dell’art. 25 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia), dispone che la cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
Con D.M. 24 settembre 2012 (in G.U. n. 256 del 2.11.2012) sono state apportate modifiche al decreto 22 maggio 2012, recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Con D.M. 19 ottobre 2012 (in G.U. n. 259 del 6.11.2012) sono state apportate modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Con D.M. 26 luglio 2012 (in G.U. n. 185 del 9.8.2012) sono state individuate le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità. In particolare, ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, fatto salvo quanto indicato all'art. 5, comma 2, del decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Con legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. n. 265 del 13.11.2012), in vigore dal 28 novembre 2012, sono state emanate disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
In particolare, sono stati sostituiti gli artt. 317 (concussione) e 318 (corruzione per l’esercizio della funzione) del codice penale; sono stati modificati altri articoli, e sono stati soprattutto inseriti nel codice penale i seguenti articoli:
- Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni
- Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
È stato, infine, sostituito l’art. 2635 del codice civile:
«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 3 agosto 2012, n. 2012/116605, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 agosto 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e alle istruzioni per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 11 ottobre 2012 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state dettate – a modifica del provvedimento in data 29 dicembre 2011 – disposizioni di attuazione dell’art. 23, comma 41, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, riguardo alla comunicazione da parte degli operatori finanziari delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. In particolare, il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 15 ottobre 2012, è ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2013.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate in data 17 settembre 2012 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 settembre 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari, ai sensi dell’art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011 (Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’obbligo in esame), già prorogato al 15 ottobre 2012, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013.
V. sul punto la Rassegna relativa al secondo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it.
Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 6 ottobre 2012 (in G.U. n. 234 del 6.10.2012) sono state dettate istruzioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1781/2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi. Ciò in attuazione dell'art. 61 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ai fini della prevenzione e contrasto al riciclaggio prevede che la Banca d'Italia emani dette istruzioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1781/2006.
Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 20 giugno 2012 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 164 del 16.7.2012) sono state emanate disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 20 settembre 2012, n. 262 (in G.U. n. 268 del 16.11.2012) sono state dettate disposizioni riguardo alla applicabilità alle persone giuridiche, enti ed associazioni, del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha parzialmente abrogato alcune disposizioni generali del codice della privacy. Infatti, nonostante in quest’ultimo la definizione di “interessato” non ricomprenda più le persone giuridiche e l'art. 121 menzioni esplicitamente i "dati personali", la quasi totalità delle altre disposizioni contenute nel richiamato capo 1 del titolo X del Codice sono rivolte a destinatari individuati non in funzione della loro qualifica soggettiva (se, cioè, persone fisiche ovvero giuridiche), bensì di una qualifica ulteriore che ne prescinde: segnatamente, quella di "contraente". Il garante ha pertanto ritenuto, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. b) ed h) del Codice della privacy, che, a seguito della modifiche apportate al Codice dall’art. 40, comma 2, del d.l. n. 201/2011, continui a trovare applicazione anche alle persone giuridiche, enti ed associazioni il capo 1 del titolo X del Codice, rectius le disposizioni ivi contenute che riguardano i "contraenti", a prescindere dal loro essere persone fisiche ovvero giuridiche, enti ed associazioni.
Con Regolamento (CE) in data 12 dicembre 2012, n. 1219/2012 (in G.U.U.E. n. L351 del 20.12.2012), in vigore dal 9 gennaio 2013, è stata dettata la disciplina transitoria per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (in considerazione del fatto che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune, e l'Unione europea ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune; di conseguenza, soltanto l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore, e gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Il Regolamento, pertanto:
- disciplina lo status, secondo il diritto dell'Unione, degli accordi bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti, firmati prima del 1° dicembre 2009. Tali accordi possono essere mantenuti in vigore, o entrare in vigore, conformemente al presente regolamento;
- stabilisce le condizioni alle quali agli Stati membri è conferito il potere di concludere e/o mantenere in vigore accordi bilaterali in materia di investimenti, firmati tra il 1° dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013;
- stabilisce le condizioni alle quali agli Stati membri è conferito il potere di modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi successivamente al 9 gennaio 2013.
Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 13 novembre 2012 (in G.U. n. 278 del 28.11.2012) – contenente disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – sono state emanate disposizioni attuative dell’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito in legge 18 maggio 2012, n. 62, con riferimento alla possibilità per i prefetti di segnalare all'Arbitro bancario finanziario (ABF), riguardo ad operazioni di finanziamento che implichino valutazioni del merito creditizio del cliente, comportamenti della banca ritenuti illegittimi o illeciti. La segnalazione avviene a seguito d'istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione. La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.
Con Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L315 del 14.11.2012), in vigore dal 4 dicembre 2012, è stata modificata (ed interamente rifusa) la seconda direttiva CEE, n. 77/91/CEE del 13 dicembre 1976, in materia di coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.
L’art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 156 del 6.7.2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 189 del 14.8.2012), dopo aver individuato le “funzioni fondamentali” dei comuni, dispone, a modifica dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010, che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni. Dispone inoltre, a modifica dell’art. 16 del d.l. n. 138/2011, che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dal suddetto art. 14 del d.l. n. 78/2010, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni. Viene corrispondentemente modificato l’art. 32 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 367 (ordinamento degli enti locali), disciplinando ex novo le unioni di comuni.
A norma dell’art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, che ha modificato l’art. 112 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per gli acquisti immobiliari delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, la valutazione ai fini dell’acquisto è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio. Gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate.
L’art. 23-ter del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 156 del 6.7.2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 189 del 14.8.2012), detta nuove disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici.
L’art. 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, ha modificato l’art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, stabilendo che al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al suddetto art. 3-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato.
L’art. 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19 dicembre 2012, ha sostituito l’art. 62 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, o CAD), in tema di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Vi si prevede l’istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60 del CAD, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), ed all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE). L'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, e si prevede la definizione di un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014.
Sull’Indice nazionale delle anagrafi, cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.
Con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154 (in G.U. n. 211 del 10.9.2012), in vigore dal 25 settembre 2012, è stato approvato il Regolamento di attuazione dell’art. 5 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche.
In particolare, per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione. Le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese, accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione.
Sulla disciplina dell’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, cfr. la Rassegna relativa al primo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it.
L’art. 1, commi 189 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, ha apportato alcune modificazioni al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159). In particolare:
- il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca (prevista dall’art. 24) entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario;
- gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione (art. 51, comma 3-bis, del d. lgs. n. 159/2011);
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive. Questa disposizione non si applica quando, alla suddetta data del 1° gennaio 2013, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata (art. 1, commi 194 e 195);
- fuori dei casi di cui al comma 195 (beni già trasferiti o aggiudicati), gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data del 1° gennaio 2013 sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a) (art. 1, commi 197 e 198).
Sul Codice delle leggi antimafia, v. la Rassegna relativa al secondo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
L’art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, prevede l’istituzione, entro il 30 giugno 2013, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto).
Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2013, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema telematico centrale, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità. iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti (compresi quindi quelli di trasferimento della proprietà), dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto, in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative. Nell'ambito del Sistema telematico centrale è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento suindicato disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo tra l’altro alle modalità di iscrizione e cancellazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale.
Riguardo alla disciplina contenuta, rispettivamente, nel Codice della nautica da diporto, e nel relativo Regolamento di attuazione, e su quella dettata dall’art. 3 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, cfr. le Rassegne relative al secondo semestre 2005, al secondo semestre 2008, ed al primo semestre 2011, in http://www.gaetanopetrelli.it.
L’art. 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ord. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012), in vigore dal 1° gennaio 2013, ha apportato alcune modificazioni alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. In particolare, si precisa che la suddetta legge regolamenta tra l’altro le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. È vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi. Sono previste sanzioni anche penali in materia di traffico di organi destinati ai trapianti.
Cfr. l’elenco delle disposizioni normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, segnalate in PETRELLI, Novità normative regionali – secondo semestre 2012, in http://www.gaetanopetrelli.it/.
Gaetano Petrelli