in CAMPOBASSO dal 1976

Dall’Autore  dei  preziosi  Rescritti,   Notaio Roberto Dini, un impareggiabile esempio di possibile creazione di rescritto on line.

Caro Riccardo, con piacere vedo che il mio sogno di scrivere un ipertesto a plurime mani, grazie a te, comincia  a prender consistenza.

In questo testo (“Copia”) abbiamo leggi, circolari, giurisprudenza, studi CNN e opinioni.

 

art. 6, c. 4, D.P.R. 513/1997

art. 20, c. 2, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato da

D.P.R. 07.04.2003, n. 137, regolamento in materia di firme elettroniche ex

art. 13, D.Lgs. 23.021.2002, n. 10

art. 9, c. 1, L. 488/1999, riformulato da

D.L. 11.03.2002, n. 28, convertito da

L. 10.05.2002, n. 91

L. 07.06.1993, n. 183

C. Cost. 06.12.2002, n. 522

c.m. 13.05.2002, n. 3, Ministero della Giustizia

ris. 30.05.2002, n. 161/E, Ag.E

Cass. 19.07.1979, n. 4293, in Foro it., rep. 1979, v. Esecuzione in genere, n. 11

Cass. 30.08.1995, n. 9195, in Foro it., rep. 1995, v. Esecuzione in genere, 10

Cass. 18.01.1983, n. 477, in Giust. civ., 1983, I, pag. 1493 sgg.

Cass. 15.07.1961, n. 1730, in Foro it., rep. 1961, v. Esecuzione forzata in genere, n. 20

Trib. Pescara 11.03.1981, n. 143, in Foro Napoletano, 1981, I, pag. 139

Quesiti

CNN Studi, vol. VII, pag. 62

CNN 16.05.1995, studio

ris. 08.08.2003, n. 171 , Ag.E

CNN risp. quesito 2288, Est. Gennaro Mariconda

CNN 24.03.1986, studio

CNN 19.04.2002, studio, Est.: Petrelli

CNN 08.03.2000, Est.: Forte, risposta a quesito n. 2674

 

Abbiamo, è quello che interessa, la possibilità di una lettura e rilettura in comune che permette una codificazione dei dati della esperienza concreta del fare notarile, che altrimenti andrebbe smarrita nel momento stesso della sua realizzazione.

 

 

 

 

 


copia


 

Copia di un atto: è la riproduzione integrale del documento che lo contiene, fatta in un tempo successivo alla sua originaria formazione (art. 2714, c.c.).

 

 

CNN Studi, vol. VII, pag. 62

 

Documento avente ad oggetto la rappresentazione fedele e integrale di altro documento compresi gli allegati (documento di documento o di secondo grado).

Solo per gli allegati diversi dalle procure il richiedente può rinunciare alla riproduzione, ma non il notaio, che dovrà fare menzione della rinuncia indicando la data e la natura di quelli non copiati (art. 69, L.N.).

 

 

CNN 16.05.1995, studio

 

La copia (art. 2714, c.c.) è autentica se rilasciata nelle debite forme da pubblico ufficiale abilitato ed ha lo stesso valore probatorio del documento originale riprodotto.

Se l'originale non si trova in un pubblico ufficio e la copia sia rilasciata da pubblico ufficiale diverso da depositario, la copia ha solo valore di principio di prova per iscritto.

Con la L. 04.01.1968, n. 15 la possibilità di rilascio di copie autentiche si é estesa a tutti i documenti esibiti (cfr. art. 1, c. 5, R.D. 14.07.1937, n. 1666) pubblici o privati, depositati o meno presso pubblico archivio.

 

 


copia e documento informatico


 

art. 6, c. 4, D.P.R. 513/1997

 

La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al c. 2 (registrazione degli atti on-line.) esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

 

 

art. 20, c. 2, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato da D.P.R. 07.04.2003, n. 137, regolamento in materia di firme elettroniche ex art. 13, D.Lgs. 23.021.2002, n. 10

 

I documenti informatici contenenti copia e riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti e rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.».

 

Decreto 23.01.2004, - Ministero dell’Economia e delle finanze  –Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto

 


estratti di registri informatici e copie conformi informatiche


 

Quesiti

 

Un singolare problema:

Una grossa azienda ha necessità di ottenere numerosi estratti delle scritture contabili, per richiedere altrettanti decreti ingiuntivi, nei confronti dei clienti insolventi.

Tutte le scritture sono redatte con sistema informatico e conservate su supporto magnetico. La stampa dei registri cartacei avviene annualmente - come oggi é consentito dalla legge.

Come si può redigere e certificare conforme un estratto ?

Nel giro di pochi giorni ho ricevuto già due  richieste di rilascio di copie conformi di documenti esibiti da farsi i    n maniera "informatica" con l'utilizzo della mia firma digitale.

In altre parole, i commercialisti, allo scopo di completare delle pratiche FEDRA, vogliono, esibendo l'originale cartaceo, copie conformi di documenti ottenute mediante scannerizzazione e riversaggio del file su floppy firmato digitalmente dal notaio.

Ciò in quanto il Registro delle Imprese ha diramato delle istruzioni che richiedono tali copie (ad esempio: copie conformi di ricevute di ritorno nel caso di comunicazioni fatte ai soci).

La cosa credo sia fattibile alla luce del D.P.R. 445/2000.

In caso affermativo, non ci sono, comunque, dei rischi di alterazione del contenuto del floppy da noi firmato?

Una cosa è firmare e poi spedire noi stessi il file al Registro Imprese, altra cosa è mettere un floppy firmato in mano a qualcuno.

 

Not. Mauro Trogu

 

credo che non esistano risposte al "singolare problema", visto che noi notai non siamo dotati di bacchetta magica, penso che la possibilità di redigere estratti sia subordinata alla stampa dei registri, non per niente si parla di estratti di scritture...

 

Not. Adriano Pischetola

 

Non credo che possiamo gettare la spugna di fronte all'avanzare della tecnologia, ché anzi il notaio sarà chiamato vieppiù a confrontarsi con essa e le sue applicazioni.

Giusto per fermare l'attenzione su problemi annessi o attinenti all' argomento introdotto da Mauro T., farei una distinzione preliminare tra:

 

Qui, a differenza dell’ipotesi precedente, l’intervento autenticante del pubblico ufficiale è indispensabile per conservare l’efficacia probatoria del documento. Allart. 6 comma 3 si parla(va) di modalità indicate nel decreto di cui al comma 1 dell’articolo 3, ma in effetti nel regolam. tecnico di cui al d.p.c.m. 8 febbraio 1999 tali modalità non sono state previste: è chiaro comunque che sarà indispensabile l’apposizione della firma digitale del pubblico ufficiale.

 

È un’ ipotesi non espressamente disciplinata, ma per identità di ratio rispetto all’ipotesi inversa (nel passaggio da documento cartaceo a informatico), l’intervento autenticante del pubblico ufficiale non può mancare nel passaggio da digitale a cartaceo (cfr. per conferma, quanto disposto dall’art. 6 comma 4 della delibera AIPA n. 24/98 che stabilisce che per l’esibizione su supporto cartaceo di documenti contenuti in supporto ottico è necessaria l’autenticazione di un pubblico ufficiale).

Ergo sarà ben possibile addivenire anche ad un estratto cartaceo di documento informatico, avendo presente  che ora  come recita l'art. 1 del DPR n.445/2000, per tale deve intendersi 'la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti: e chi potrebbe negare che una scrittura contabile redatta secondo procedure informatiche (peraltro espressamente consentito dall'art . 6 dello stesso DPR n.445 /2000) non sia “un fatto giuridicamente rilevante” di cui il notaio possa essere chiamato  a farne l'estratto?

 

Not. Sabrina Chibbaro

 

Va posta una fondamentale differenza a seconda della forma dell’atto originale, se esso sia cioè a sua volta elettronico o cartaceo.

Se esso fosse elettronico, sarebbe improprio parlare di “copia”. Posto infatti che il documento elettronico, a differenza di quello cartaceo non è indissolubilmente legato alla materialità del supporto, ma vive di vita autonoma indipendentemente da esso, essendo trasferibile da un supporto all’altro rimanendo sempre uguale a sé stesso, è evidente come non abbia senso la distinzione tra originale e copia: quest’ultima non sarà altro che lo stesso esemplare su un diverso supporto.

Per questo in dottrina si è notato come sia più appropriato, con riferimento ad originali informatici, parlare di “duplicato” piuttosto che di copia.

Nel caso di originale cartaceo, si applica l’art. 20 TU 445/2000, sopra citato. Si tratta quindi di una normale copia autentica, che differisce dalle copie autentiche cartacee solo per il supporto. Per il resto, con l’omologo cartaceo condivide l’efficacia probatoria ai sensi degli art. 2714 e 2715 del codice civile e la menzione di conformità che va sottoscritta dal pubblico ufficiale autorizzato a rilasciarla.

 

Not. Riccardo Ricciardi

 

Se fosse facilmente alterabile un file firmato digitalmente dovremmo regredire e non progredire; già spediamo copie autentiche firmate digitalmente (per il registro delle imprese).

Non vedo quindi nessun problema alla spedizione di una qualunque copia di documento (con relativa attestazione di conformità della copia informatica al documento cartaceo esibito) firmata digitalmente.

 


copia informatica di atto privato registrato esibito al Notaio


  

Not. Gianluca Giovannini

 

Anche a me un commercialista ha richiesto una copia informatica su floppy per il deposito al RI di originale cartaceo a me esibito e poi restituito; solo che in questo caso si tratta di una scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate di scioglimento di una società semplice, regolarmente registrata.

Ritengo che non dovrebbero esserci ostacoli, ma chiedo delucidazioni sull'argomento a chi ha maggior esperienza.

 

Not. Riccardo Ricciardi

 

Forse, citando la norma (art. 20, c. 2, D.P.R. 28.12.2000, n. 445) nella formula di spedizione ogni dubbio dovrebbe sparire.

 

Not. Piercarlo Mattea

 

ineccepibile la risposta e valido il consiglio di citare la norma. Ma il caso esposto dal collega concerneva una scrittura privata registrata e non autenticata.

Tu ritieni che il notaio possa rilasciare copia in forma digitale di atto privato registrato, a lui solamente esibito ma non depositato in raccolta?

 

Not. Riccardo Ricciardi

assolutamente sì

Dal bollettino n. 6 …. il notaio è soggetto dunque ad un duplice sistema: la legge n. 15/1968, che si riferisce all'ipotesi in cui l'interessato presenti al pubblico ufficiale  (che può essere ovviamente anche un notaio) l'originale per consentirgli di rilasciare la copia, e la legge notarile, che disciplina il rilascio di copie da parte dei pubblici ufficiali che ne sono direttamente depositari.

Da ciò deriva che per gli atti i cui originali sono depositati presso un notaio, solo quest'ultimo è competente al rilascio della copia (tranne il rilascio di copia di copia effettuato dal conservatore RR.II. a norma dell'art. 2673, c. 2, c.c., essendo un pubblico ufficiale depositario a ciò autorizzato).

Viceversa, per gli atti e documenti i cui originali non siano depositati presso nessun notaio o pubblico archivio, qualunque notaio è competente al rilascio della copia, purchè gli venga esibito l'originale stesso.

Ne consegue che il Notaio che ha rilasciato un atto, pubblico o autenticato, in originale non solo non può pretendere di essere l'unico soggetto competente a rilasciare copia, ma, anzi, egli stesso non ha tale competenza ove non gli venga esibito l'originale al momento della formazione della copia.

 

Not. Ugo Bechini


come giustamente fa osservare Ricciardi, la sicurezza del documento digitale è intrinseca, deriva dalle sue proprietà informatico/matematiche, e quindi prescinde dal supporto. Che il file firmato (extension: p7m) sia memorizzato su floppy, spedito con software appositi (come Telemaco) od inoltrato via posta elettronica, nulla cambia. Ormai la pratica acquisita si è incaricata di rimuovere i dubbi della prima ora, pur in sé sintomo di una più che apprezzabile prudenza di fronte ad un fenomeno radicalmente nuovo, e possiamo pensare tranquillamente ad applicazioni nuove. Per cominciare, nulla dovrebbe impedire di rogare un atto pubblico sulla base (ad esempio) di una copia autentica digitale di una procura trasmessa online. Qui il problema è il trasferimento dal digitale alla carta (all'atto pubblico cartaceo dovremo pure allegare un qualche pezzo di carta!). Non sembra, in linea di massima, che vi siano ostacoli a che il trasferimento sia autenticato dal notaro, diciamo così, "utilizzatore" , ma prima di utilizzare effettivamente la procedura sarà forse opportuno, data la delicatezza della questione, ottenere un chiarimento ufficiale. Tanto più importante in relazione ai casi in cui l’allegazione dovrebbe seguire, secondo le regole correnti, in originale


in linea di principio nulla osta a che questo modus operandi sia adottato anche in sede internazionale. Gli ostacoli sono fondamentalmente due:

 Più in generale: Personalmente tendo ad essere particolarmente cauto ogniqualvolta si va a intervenire sulla dialettica originale/copia. Mi pare si tratti  un meccanismo           delicato. Non ho ad esempio difficoltà, de iure condito, ad ammettere, come molto esattamente fa Ricciardi, che il notaio può eseguire copia autentica informatica di un atto che non è alla sua raccolta. Ma questo introduce, a me sembra, una sfasatura nel sistema. Il valore delle copie autentiche notarili (come il riconosciuto prestigio di ogni attività documentativa del notaio) non è un dono del Cielo, ma deriva dalla solidità ed affidabilità dell’ipercollaudato contesto (fatto di norme e di prassi) in cui il notaro si muove. La copia autentica dell'atto notarile non ha valore solo in quanto prodotta da un notaio, ma anche in quanto implica (e, diciamo così, dichiara) l'esistenza di un originale sempre e comunque reperibile (per un secolo almeno!) in un luogo preciso e di cui è garantita l’accessibilità a tutti: è insomma una copia sia accurata che verificabile. La regola secondo cui accedono (accedevano?) alla pubblicità solo gli originali delle scritture private o le copie autentiche di atti a raccolta stava a significare che l’originale si sapeva sempre dove fosse. Se è vero che qualunque notaio è abilitato a rilasciar copia informatica di un originale che viene poi restituito, vuol dire che in caso di contestazione non si avrà la possibilità di riscontro. La conservazione sul lungo periodo degli originali è sempre stata un vanto storico del notariato latino, e credo non vi si possa rinunziare alla leggera.

 

A questo proposito, si tratta ora di dotarsi di efficaci sistemi di conservazione del documento informatico. Sinora non ne avvertiamo particolare esigenza, in quanto siamo per lo più produttori, non utilizzatori, di documenti digitali, e quindi l’onere della conservazione grava sui nostri interlocutori istituzionali. Al più la preoccupazione può riguardare le ricevute inviate dagli Uffici. Laddove ci trovassimo a rogare sulla base di una copia autentica di una procura, certamente avremmo un particolare interesse a conservare in modo efficace il documento ricevuto. Si tratta qui di dotarsi di infrastrutture specifiche che sono allo studio

 

 


copia conforme di pagina web


 

Quesito

 

Un esempio di come le nuove tecnologie possano incidere sul nostro lavoro e sulle normative che lo regolano.

Come certificare conforme una copia di pagina internet?

Occorre stampare la pagina e dichiarare che il contenuto della stessa è conforme a quanto indicato nella pagina stessa?

 

 

Not. Adriano Pischetola

 

I.015.1 Copie autentiche (manuale del Petrelli)...

9) — Copia autentica di pagina web:

Io sottoscritto dottor... notaio in... certifico che la presente è copia conforme all'originale pagina Web da me notaio estratta in data... alle ore... mediante accesso, tramite il mio elaboratore elettronico, al sito Internet http://www ...., e quindi da me notaio stampata su supporto cartaceo.

Si compone di fogli...

Si rilascia per uso...

Luogo e data di rilascio:...

 

 

Not. Raimondo Zagami

 

Attestazione di conformità

(art. 18 ed art. 1 lett. b, D.P.R. n. 445/2000)

Attesto io sottoscritto avv. Raimondo Zagami, notaio in Locri, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Reggio di Calabria e Locri, che la presente copia - composta di numero due facciate - è la stampa grafica (senza colori) su carta, conforme al documento informatico risultante dalla visualizzazione della pagina Internet http://www.giuristi.thebrain.net/zaleuco/index.htm, mediante connessione telematica con il browser microsoft internet explorer versione 5.00.

Reggio di Calabria, dodici novembre duemilauno, ore nove e minuti trenta.

 

Not. Ugo Bechini

 

Mi perdonino i veri informatici se rammento quella che per loro è un'ovvietà: un conto è quello che sta scritto nella pagina web, altro affare è come un determinato browser visualizza quella pagina, altro affare ancora è come la pagina viene stampata.

Un esempio banalissimo:  alcuni programmi visualizzeranno questa fascia

 

Lista sigillo Lista sigillo lista sigillo lista sigillo  lista sigillo lista sigillo lista sigilloista sigillo lista sigillo  lista sigillo lista sigillo lista sigillo

 

come una striscia bordeaux uniforme, i migliori softwares mostreranno che dentro c'è scritto una decina di volte lista sigillo (con gli altri occorre passarci sopra col mouse, tenendo premuto il tasto sinistro), altri ancora faranno vedere la striscia nella videata e la scritta nella stampa; non ho notizia di alcun programma che faccia viceversa, ma non si sa mai.

Insomma: trovo rischioso autenticare una copia che non è LA copia di una pagina, ma solo il modo in cui un browser stampa la pagina stessa, e che potrebbe per di più non corrispondere affatto a come gli utenti (o la maggior parte di essi) la vedono.

La cosa non è oziosa, perché le scritte "occulte" vengono utilizzate (anche se meno che in passato) per influire sulla classificazione operata dai motori di ricerca, ed hanno spesso implicazioni sul piano della concorrenza sleale, che può essere proprio il motivo per cui le copie ci vengono richieste. Il fatto che la stampa mostri la scritta nascosta può non risolvere il problema: si ometterebbe appunto di documentare l'occultamento malizioso della scritta, che potrebbe essere un elemento importante.

Quindi, senza nulla togliere al sempre strepitoso lavoro del grande Petrelli, insostituibile punto di riferimento dei momenti difficili, stavolta mi permetto l'audacia di una postillina: aggiungerei almeno marca modello e versione del browser utilizzato.

Ma la mia soluzione preferita è un'altra: stampare il codice sorgente.

Quello è uno solo, non si discute e contiene tutto.

Molto più notarile ;-))

 

 

Not. Daniele Muritano

 

Per stampare il codice sorgente:

in IE 6.0 File > Modifica con File dell'applicazione Blocco note di Windows.

Si apre il blocco note di windows e vedi il codice sorgente in linguaggio HTML.

Altrimenti si usa Front Page.

 

 

Not. Ugo Bechini

 

più semplice con Netscape: basta digitare CONTROL + U

 

Not. Riccardo Ricciardi

 

Ulteriori considerazioni possono ora essere fatte alla luce del Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 23 gennaio 2004. Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto. (G.U. 3 febbraio 2004, n. 27)

Il decreto, con un approccio ormai già collaudato dal legislatore informatico, esordisce con le seguenti definizioni

a) «documento»: rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo;

b) «documento analogico»: si distingue in originale e copia ed è formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su nastro;

c) «documento analogico originale»: documento analogico che può essere unico e non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi;

d) «documento digitale»: testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine;

e) «documento informatico»: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

f) «firma elettronica»: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

g) «firma elettronica avanzata»: firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

h) «firma elettronica qualificata»: firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

i) «firma digitale»: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare l'autenticità e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

l) «certificato qualificato»: certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatore rispondente ai requisiti fissati dall'allegato II della medesima direttiva;

m) «impronta»: sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima sequenza di un'opportuna funzione di hash;

n) «funzione di hash»: funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari, un'impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali;

o) «evidenza informatica»: sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica;

p) «riferimento temporale»: informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici; l'operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza definite e documentate, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso;

q) «marca temporale»: evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale;

r) «processo di conservazione»: processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001;

nonché:

a) «documento statico non modificabile»: documento informatico redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione nonché immutabile nel tempo; a tal fine il documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati;

b) «sottoscrizione elettronica»: apposizione della firma elettronica qualificata.

Interessanti sono le definizioni di documento statico non modificabile, che mi ricorda un po’ quella tanto cara ai notai di “inchiostro indelebile”, di “riferimento temporale” che mi ricorda la data e l’ora in lettere dell’atto notarile e di “sottoscrizione elettronica” che mi ricorda le sottoscrizioni dell’atto notarile (chissà, proseguendo nelle sottrazioni alla legge notarile, alla fine potrebbe esserci un D.M. che nell’aggiornare le definizioni preveda: “n) «notaio elettronico»: processore della serie X con RAM ….)

Al riguardo, credo, che sarà necessario una specie di attestazione: documento statico non modificabile ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004, tanto più necessaria perché tale tipo di documento costituisce ormai il presupposto di varie norme.

Infatti, il suddetto decreto, nello stabilire che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno la forma di documenti statici non modificabili e sono emessi, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica, non fa altro che precisare ciò che gia era stato indicato quanto al formato dei documenti dall’art. 4 della Deliberazione dell'AIPA n. 51/2000.

Una novità introdotta dal decreto consiste, invece, nella  precisazione di come i notai possano convalidare il processo di conservazione digitale di  documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari.

È stato previsto, infatti, che per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d'origine occorre l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica da parte di un pubblico ufficiale (per ora ancora non “notaio elettronico”).