notaio informatico Riccardo Ricciardi
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI
FINANZIAMENTI
Cari Colleghi,
vorrei segnalare una novità in materia di
imposta sostitutiva sui mutui.
Sia il Notiziario sia rassegne inviate alla
Lista l'hanno segnalata; tuttavia, mi sembra opportuno evidenziarla ancora perchè
produce effetti sui mutui che si stipulano sin da adesso; ciò, al fine di
evitare possibili inconvenienti o possibili danni per i mutuatari.
A seguito della Legge 244/2007 (Legge
Finanziaria), l'imposta sostitutiva si applica nell'aliquota del 2% ai
finanziamenti contratti per acquisto, costruzione o ristrutturazione di prima
casa quando - pur ricorrendo le condizioni per l'acquisto agevolato della prima
casa - "la sussistenza delle stesse" condizioni non risulti da dichiarazione
della parte finanziata resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.
Pertanto la situazione dovrebbe essere la
seguente:
A) finanziamento erogato a
persona fisica per acquisto, costruzione o ristrutturazione di prima casa:
A1) aliquota dello 0,25% se vi è la
dichiarazione espressa del mutuatario che attesti l'esistenza delle
condizioni di cui alla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte
prima, allegata al DPR 131/1986;
A2) aliquota del 2% se manca detta
dichiarazione;
B) finanziamento erogato a
persona fisica per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile
abitativo diverso dalla prima casa: aliquota del 2%;
C) finanziamento erogato a
persona fisica per finalità diverse, nonchè finanziamento erogato a società o ad
altro ente: aliquota dello 0,25%;
D) finanziamento erogato a
persona fisica senza specificare, nell'atto di finanziamento, la destinazione
della somma mutuata: aliquota dello 0,25%.
Per maggiori dettagli vi rinvio alle
segnalazioni già fatte:
c) "Mutui", di Paolo Giunchi, contributo inviato alla Lista.
Colgo l'occasione per un breve accenno ad un
altro aspetto.
Come sapete, a seguito della nuova Finanziaria,
il povero cittadino che acquista prima casa e stipula mutuo prima casa, se vende
prima dei cinque anni e non riacquista entro un anno una nuova prima casa
(destinandola a propria abitazione principale) (come si constata di continuo,
ciò spesso succede perchè il cittadino subisce un peggioramento delle proprie
condizioni economiche ed è costretto a vendere), non solo decade dal beneficio
prima casa con riguardo a imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta
catastale (per cui deve pagare differenze di imposte, multe e interessi), ma
decade anche dall'imposta sostitutiva dello 0,25% e deve pagare
la differenza fra lo 0,25% e il 2%, inoltre su questo importo deve pagare il 30%
di multa. Riguardo a questa nuova ipotesi di decadenza, penso che sia necessario
sia spiegarlo all'acquirente-mutuatario sia inserire una informazione in atto
affinchè il vessato cittadino possa ricordarsi di questa eventualità anche in
seguito (per evitare che uno di quegli odiosi avvisi di pagamento arrivi al
cittadino stesso del tutto ignaro e impreparato).
Cordiali saluti.
Enrico Bevilacqua
imposta sostitutiva finanziamenti
(Giampiero Petteruti e
Adriano Pischetola)
Il
comma 160 dell'art. 1 della finanziaria 2008 introduce una regola finalizzata a
dare contezza, con maggiore trasparenza, dei presupposti cui è subordinato il
trattamento fiscale delle operazioni di finanziamento.
Infatti
alla lettera a) - prevedendo un terzo periodo ad integrazione del terzo comma
dell'art. 18
(3)
del
D.P.R. n. 601/73 dopo il secondo - sancisce che l'aliquota nella misura del 2%
(prevista a titolo di imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo,
ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 17 del cit. D.P.R. a fronte di
finanziamenti a medio e lungo termine che non si riferiscano all'acquisto, alla
costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione, e delle relative
pertinenze) trova applicazione anche qualora, in caso di finanziamenti erogati
per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo e loro pertinenze, e pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota
II-bis all'art. 1 parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 (TUR),
la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria
resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.
In
altre parole, qualora il mutuo per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione sia assunto in ricorrenza delle condizioni previste per
beneficiare del trattamento tributario "prima casa", l'applicazione
dell'aliquota 0,25% è possibile soltanto se il contratto contenga l'apposita
dichiarazione di cui sopra.
Per
comprendere la portata della previsione occorre ricordare che prima della sua
introduzione era pacifico che la finalizzazione del mutuo potesse risultare
anche da dati extra-testuali e si ammetteva la sufficienza di apposita
dichiarazione fatta dalla banca mutuante o dallo stesso contribuente
(4).
Dall'entrata in vigore della nuova previsione non sarà più ammissibile una
dimostrazione in base ad elementi estranei al contratto di finanziamento, salvo
quanto si dirà a proposito dell'eventuale ammissibilità di un atto integrativo.
Di
fatto la ricordata modifica normativa richiede un maggior rigore formale e
finisce con il penalizzare la circostanza della omessa dichiarazione in atto o
in un suo allegato - magari per pura dimenticanza - delle condizioni stabilite
dal TUR per fruire del regime agevolato in materia di "prima casa" (ancorché si
tratti davvero di finanziamento contratto per il suo acquisto o per la sua
costruzione o ristrutturazione).
La qual
circostanza comporta, come corollario, che la destinazione di fatto
dell'immobile, costituente magari la effettiva "prima casa" del mutuatario, non
assume alcuna rilevanza allorché manchi la specifica dichiarazione in atto.
Poiché
il finanziamento che non sia collegato all'acquisto, alla costruzione o alla
ristrutturazione di immobile abitativo rimane assoggettato all'aliquota 0,25%,
la nuova disposizione non innova riguardo al cd. finanziamento "silente"
(5)
(che taccia, cioè, riguardo alla sua finalità) poiché non v’è ragione di negare
l’applicazione di quell’aliquota (ridotta) che continua a costituire la regola
(e non l’eccezione).(6).
L'esigenza di espressa dichiarazione incide, dunque, soltanto sui finanziamenti
che siano collegati ad acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni e
relative pertinenze, e comporta l'assoggettamento ad imposta sostitutiva con
aliquota del 2%:
a) del
finanziamento espressamente qualificato come finalizzato ad
acquisto/costruzione/ristrutturazione di abitazione senza le condizioni "prima
casa";
b) del
finanziamento che risulti tale aliunde (per collegamento negoziale, come
nel caso di mutuo che contenga clausole in dipendenza delle quali si ricavi che
la somma mutuata debba essere versata al dante causa del mutuatario a
soddisfazione del corrispettivo per l’acquisto di un’ abitazione con separato
atto);
c) del
finanziamento che – pur essendo finalizzato
all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di "prima casa" - non rechi l'apposita
e nuova dichiarazione del mutuatario nel contratto di mutuo.
Non
viene altresì precisato se un eventuale atto integrativo postumo contenente la
dichiarazione già omessa o non allegata - pur talora ritenuto idoneo dalla P.A.
per la fruizione di benefici fiscali in ambito di "prima casa"
(7)
- possa legittimare l'applicazione dell'aliquota ridotta; di guisa che, in
assenza di una norma espressa, la soluzione più prudenziale s'impone, senza però
escludere la plausibilità dell'atto integrativo.
La
novella inoltre prevede un'ulteriore modifica normativa, con inserimento
nell'art. 20 del D.P.R. n. 601/73 di un (nuovo) quarto comma (dopo il terzo) e
con previsione di un meccanismo di decadenza dal beneficio delle riduzione
dell'imposta sostitutiva speculare alla decadenza dal trattamento premiale in
materia di imposte indirette (segnatamente di registro, ipotecaria e catastale o
IVA).
Nel
caso di recupero delle maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di
abitazione, acquistata con i benefici della "prima casa", per decadenza dagli
stessi a causa di dichiarazione mendace o di trasferimento degli immobili
acquistati prima del decorso del quinquennio dalla data del loro acquisto
(senza, beninteso, riacquisto di altro immobile da destinare a propria
abitazione principale), l'Agenzia competente dovrà recuperare - nel termine di
tre anni da quando si sia verificata la causa di decadenza - anche la differenza
tra la maggiore imposta sostitutiva dovuta (ai sensi del primo comma del detto
art. 20) e quella, ridotta, concretamente applicata ai sensi dell'art. 18 terzo
comma D.P.R. n. 601/73 a fronte della dichiarata sussistenza delle relative
condizioni, oltre che applicare una sanzione amministrativa pari al 30% sulla
differenza stessa.
Pare
ricompresa - anche se non espressamente disciplinata dalla novella - la
fattispecie del recupero da effettuarsi nei confronti del mutuatario che abbia
richiesto il finanziamento, anziché per l'acquisto (inteso come titolo
derivativo), per la sola costruzione o ristrutturazione di quella che non
risultasse poi essere la "prima casa". Questa lettura estensiva della regola
portata dal quarto comma dell' art. 20 - oltre che rispondere a principio di
equità - pare argomentabile dalla latitudine del concetto di acquisto, capace di
comprendere sia quello derivativo, sia quello originario (benché la ridondante
previsione dell'art. 18 possa fondare la diversa lettura che utilizzi
l'argomento a contrario)
Pare
esclusa, invece, dal descritto meccanismo (con conservazione del beneficio
connesso alla riduzione dell'imposta sostitutiva) l'ipotesi del trasferimento -
sia pure infraquinquennale rispetto all'intervento edilizio - dell'immobile
'prima casa' costruito o ristrutturato, in quanto non consta che l'alienazione
di siffatto immobile, in qualunque momento essa avvenga, possa comportare
decadenza da un parallelo trattamento fiscale agevolato in materia di imposte
indirette (segnatamente IVA) e pertanto legittimare un esito decadenziale anche
dal beneficio dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva già assolta con
riferimento al finanziamento erogato per la costruzione o la ristrutturazione.
(3)
Art. 18 d.p.r. 601/73: “L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25
per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti
artt. 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante
aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma
tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido
L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento
per i
finanziamenti previsti ai nn. 1), 2), 3), 4), 8) e 9) dell'articolo 16.
Qualora
il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di
abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del
2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15
erogati in ciascun esercizio.”
(4)
L'Amministrazione Finanziaria si era espressa prima con la Circolare n. 15/E del
20 aprile 2005, poi con la Risoluzione n. 147/E del 22 dicembre 2006 e, da
ultimo, con la recente Risoluzione n. 241/E del 7 settembre 2007.
In tali
occasioni, esaminando questioni di detraibilità dall'imposta sui redditi degli
interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto o la
costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale,
l'Agenzia delle Entrate aveva sposato un principio di giustizia sostanziale,
argomentando in ordine alla equipollenza a) della dichiarazione resa in atto
dalla parte mutuataria, b) di una dichiarazione unilaterale dell’ente mutuante e
c) di una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ammettendo quindi
- sia in caso di mutui per l'acquisto, sia in caso di mutui per la costruzione o
ristrutturazione - l'ammissibilità di attestazioni postume rispetto all'atto.
(5)
Nello Studio n. 75/2004/T, Considerazioni in ordine alla nuova aliquota prevista
per i finanziamenti a medio/lungo termine, in CNN Notizie del 17
settembre 2004, approvato il 9 settembre 2004 si legge « Ne deriva allora che un
contratto di finanziamento cd. silente (ossia un atto dal quale non emerga
testualmente la destinazione) non preclude l'applicazione dello 0,25%. »
(6)
Cfr. in tal senso ancora lo studio citato nella precedente nota.
(7)
Ci si
riferisce alla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12 agosto 2005 n. 38/E
punto 9 - richiamata anche dalla Ris. n. 110/E del 2 ottobre 2006 - (reperibili
entrambe sul sito dell’Agenzia) che ha ritenuto possibile invocare con apposito
atto integrativo ex post il regime agevolato, originariamente non richiesto
nell'atto di acquisto, in caso di trasferimento di immobili ‘prima casa’
L'art. 1,
comma 160, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. ord. n. 285 alla G.U.
n. 300 del 28.12.2007), in vigore dal 1° gennaio 2008, modifica l'art.
18, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, quale introdotto dall'art. 1-bis,
comma 6, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n.
191, interpretato autenticamente dall'art. 2, comma 1, del D.L. 3 agosto 2004,
n. 220, convertito in legge 19 ottobre 2004, n. 257. Vi si precisa che si
applica l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 2% ai finanziamenti
contratti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa
allorché - pur ricorrendo le condizioni per l'acquisto agevolato della prima
casa - "la sussistenza delle stesse" condizioni non risulti da dichiarazione
della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento, o allegata al medesimo.
La legge richiede quindi una "dichiarazione positiva" sulla
sussistenza delle menzionate condizioni per l'acquisto agevolato della prima
casa: sorge quindi il fondato dubbio se sia sufficiente la "doppia
dichiarazione negativa", già in uso nella prassi (del tipo "il presente
finanziamento non è contratto per l'acquisto di abitazione per il quale non
ricorrono le condizioni ..."). In
sostanza, occorre distinguere le seguenti fattispecie: 1) -
finanziamenti erogati a persona fisica per l'acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione della prima casa: aliquota dello 0,25% in presenza di
dichiarazione espressa del mutuatario che attesti l'esistenza delle condizioni
di cui alla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata
al d.p.r. n. 131/1986; in mancanza di tale dichiarazione, aliquota del 2%; 2) -
finanziamenti erogati a persona fisica per l'acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione di immobili abitativi diversi dalla prima casa: aliquota
del 2%; 3) -
finanziamenti erogati a persona fisica per finalità diverse, ovvero erogati a
società o altri enti: aliquota dello 0,25%; 4) -
finanziamenti erogati a persona fisica senza specificare, nell'atto di
finanziamento, la destinazione della somma mutuata: aliquota dello 0,25%. Viene
contestualmente modificato l'art. 20 del D.P.R. n. 601/1973, prevedendosi che
l'amministrazione finanziaria, nel recuperare le maggiori imposte e le sanzioni
sull'atto di compravendita della prima casa, acquistata con le relative
agevolazioni, in caso di decadenza per dichiarazione mendace o alienazione
infraquinquennale, provvede anche - nel termine di tre anni dal verificarsi
dell'evento che comporta decadenza - a recuperare nei confronti del
mutuatario la differenza dell'imposta sostitutiva (quindi l'1,75%), oltre ad una
sanzione del 30% su tale differenza. Si tratta di disposizione del tutto
anomala, poiché il soggetto passivo dell'imposta sostitutiva è la banca o ente
mutuante (salva la rivalsa convenzionalmente pattuita nei contratti di
finanziamento, ma non obbligatoria per legge); mentre differenza d'imposta e
sanzioni sono recuperate nei confronti del mutuatario, quindi non nei confronti
del soggetto passivo. In ogni caso, questa disposizione può trovare
applicazione unicamente riguardo ai finanziamenti stipulati a partire dal 1°
gennaio 2008. Inoltre, la dichiarazione del mutuatario, da rendersi
nell'atto di finanziamento, non deve essere resa nella forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio: non vi sono pertanto sanzioni penali in presenza
di dichiarazione mendace, ma unicamente le conseguenze tributarie sopra
illustrate. Inoltre
deve ritenersi - giusta il collegamento con la nota II-bis all'art. 1
della tariffa allegata al d.p.r. 131/1986 - che la decadenza dal regime
agevolato (aliquota dello 0,25%) non operi nel caso di alienazione
infraquinquennale dell'immobile riguardo al quale non sia stato finanziato
l'acquisto, bensì soltanto la costruzione o la ristrutturazione. L'art. 1,
comma 32, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. ord. n. 285 alla G.U.
n. 300 del 28.12.2007), modificando l'art. 15 del d.p.r. n. 601/1973, estende il
beneficio dell'imposta sostitutiva dello 0,25% (in luogo delle ordinarie imposte
di registro, ipotecaria e di bollo) ai finanziamenti (per i quali non è
previsto un particolare requisito di durata, cioé il "medio o lungo termine")
concessi dalla Cassa depositi e prestiti - ai sensi dell'art. 5, comma 7,
lett. b), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre
2003, n. 326 - finalizzati a "le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e
da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione
della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata
esclusivamente presso investitori istituzionali".
1.1 MUTUI PER ACQUISTO
DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO “PRIMA CASA” IMPOSTA SOSTITUTIVA
COMMA 160 ART.1
Per poter
scontare la imposta sostitutiva con l’aliquota dello 0,25 % (anziché del 2%)
relativa ai mutui
nell’atto di
mutuo (o in un suo allegato)
deve essere indicata la finalità dello stesso.
Se il
mutuatario, che ha stipulato il mutuo per l’acquisto di immobile ad uso
abitativo ed abbia chiesto, nell’atto di acquisto di tale immobile, le
agevolazioni per la “prima casa”, decade da tali agevolazioni
(dichiarazioni mendaci, rivendita nel quinquennio), l’Agenzia delle Entrate,
provvede
-
a
recuperare le differenza di imposta di registro o della imposta sul valore
aggiunto
-
a irrogare la sanzione del 30% su tale differenza
-
a recuperare la differenza della imposta sostituiva relativa al mutuo
(dallo 0,25% al 2%); termine di decadenza per la a.f.: tre anni dal verificarsi
dell’evento penalizzante
-
a irrogare la sanzione del 30% su tale differenza
NB:Non è chiaro
se la decadenza e la sanzione si applichino anche nel caso in cui il mutuo sia
stato stipulato per la costruzione o la ristrutturazione della prima casa ed il
mutuatario abbia a tal fine reso dichiarazione mendace; nel senso che la
decadenza operi si è pronunciata la Commissione Tributaria
del CNN (Notiziario del 28 dicembre 2007)
1.1.2 MUTUI “prima
casa” - DETRAZIONE IRPEF comma 202 art.1
Gli interessi passivi derivanti da
mutui ipotecari per l’acquisto o la ristrutturazione della unità immobiliare da
adibire a propria abitazione principale possono essere detratti dalla
dichiarazione dei redditi in ragione del 19% con il limite massimo di € 4.000
(articolo 15 dpr.917\1986)
Fermo restando
l’obbligo del contribuente o dei suoi famigliari di adibire l’immobile a propria
abitazione principale entro un anno dall’acquisto (due anni in caso che
l’immobile debba essere ristrutturato)
1.2 MUTUI - ONERI,
COMMISSIONI e SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA comma
450 art.2 (modifica l’articolo 7 comma 1 della legge 2 aprile 2007
n.40)
che già non
sono dovuti relativamente a
contratto di
mutuo per acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite a
abitazione
ovvero adibite
allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di
persone fisiche
ora non sono
dovuti nemmeno
in caso di
estinzione anticipata di un contratto di mutuo, stipulato o accollato a seguito
di frazionamento, anche ai sensi del d.lgs 20 giugno 2005 n.122 (tutela
dell’acquirente)
1.2.1 MUTUI – SURROGA –
RINEGOZIAZIONE - ESTINZIONE comma 450 e 451 art.2
(modifiche agli articoli 7 (comma 1), 8 (comma 3, inserimento del comma 3 bis,
- 8 comma 4), 13 (comma 8 novies) della legge n. 40 \2007) e all’art. 118
t.u.b.
La surrogazione
per volontà del debitore di cui all’articolo 8 comma 1 della legge n.40\2007
“comporta il trasferimento del mutuo esistente, alle condizioni stipulate fra il
cliente la banca subentrante con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi
natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la
concessione del nuovo mutuo, per la istruttoria e per gli accertamenti
catastali, che si svolgono secondo procedute di collaborazione
interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi degli
adempimenti e dei costi connessi”(comma 3 bis dell’articolo 8 della legge
n.40\2007.
Riguarda
letteralmente i soli contratti di mutuo
Sono fatti
salvi i benefici fiscali
NB. Mentre
vengono disciplinati i costi degli accertamenti catastali, nulla si dice di
quelli ipotecari: si tratta con ogni probabilità di una svista del legislatore.
Il comma 1
dell’articolo 8 riguarda “mutuo, apertura di conto corrente ed altri contratti
di finanziamento” la modifica al comma 3, il comma 3 bis (inseriti dalla
novella>) prevedono il solo contratto di mutuo
Rinegoziazione
Inserimento nel
comma 3 dell’articolo 8 della legge 40\2007. Riguarda letteralmente i soli
contratti di mutuo.
Le variazioni
da pattuite fra creditore originario e banca non devono essere caricate di
alcuna spesa a carico del mutuatario e possono essere stipulate anche a mezzo di
scrittura privata non autenticata.
Sono fatti
salvi i benefici fiscali.
Estinzione
“automatica” estesa ai mutui accollati e a seguito di frazionamento ed anche ai
sensi della legge 122\2005
1.2.2 MUTUI PER
ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE
commi 475 – 480 art.2
Facoltà per il
mutuatario di chiedere la sospensione del pagamento delle rate:
* per non più
di due volte nel corso del contratto
* per un
periodo massimo complessivo di diciotto mesi in corso di esecuzione del
contratto
* se non sia
iniziato procedimento esecutivo per l’escussione delle garanzie
* se il
mutuarlo provi di non essere in grado di pagare le rate del mutuo e relativi
oneri (in forza di parametri che saranno da successivo regolamento ministeriale)
* se il
mutuatario ne faccia espressa richiesto alla banca o all’intermediario
finanziario.
I costi delle
procedure bancarie e degli onorari notarili
necessari per la sospensione del pagamento sono posti a carico del Fondo di
solidarietà per mutui per l’acquisto della prima casa, da istituirsi presso il
Ministero dell’ Economia e Finanze (art. 475)
Al termine
della sospensione il pagamento delle rate riprenderà secondo gli importi e con
la periodicità originaria previsti dal contratto, salvo rinegoziazione.
NB: La norma
sembra riferirsi ai soli mutui da adibirsi ad abitazione principale del
mutuatario e non anche “o dei suoi famigliari”, come espressamente previsto
invece per le detrazioni fiscali di cui all’art.1 irpef.
TABELLA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FINANZIARIA RELATIVE AI MUTUI
Mutui per
acquisto, ristrutturazione, costruzione della abitazione principale
Imposta
sostitutiva 0.25 %
Onere
Indicare IN
ATTO la finalità del mutuo
Decadenza e
sanzione
Correlate
all’eventuale decadenza del beneficio per l’acquisto della prima casa
Abitazione
principale “prima casa”
Mutui
“prima casa”
Detrazione
irpef degli interessi passivi: 19 % max: € 4.000
Invariati i
termini e gli oneri
Unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale, per
la quale si
intende quella ove dimora abitualmente il mutuatario o i suoi famigliari
Surroga
Nessun
onere, penale,spesa, commissione a carico del debitore
Accertamenti catastali (ed ipotecari ?) a carico della banca
Rinegoziazione
Nessuna
spesa
Estinzione
Le norme di
favore per l’estinzione sono estese ai mutui accollati
anche in
forza di frazionamento
Mutui
Sospensione
del pagamento rate
se non sia
iniziato procedimento esecutivo
* se il
mutuarlo provi di non essere in grado di pagare rate e relativi oneri
* se il
mutuatario ne faccia espressa richiesta alla banca o all’intermediario
finanziario.
Non più di
due volte nel corso del contratto e per un massimo di complessivi 18 mesi.
Oneri e
costi a carico dell’istituendo Fondo di solidarietà mutui per l’acquisto
della prima casa;
compresi
gli onorari notarili
Per
acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del
mutuatario
[1]
Sugli aspetti fiscali cfr. Legge finanziaria 2008 - Disposizioni
d’interesse notarile. Rassegna
Commissione Tributaria
del CNN (Notiziario del 28 dicembre 2007) IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI