notaio informatico Riccardo Ricciardi
RIEPILOGO A CURA DEL NOTAIO RAFFAELE TRABACE del 23 aprile 2009
AFFRANCAMENTO PLUSVALENZE[1]
Comma 91 articolo 3
“ Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2008;
sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2008
In vigore dall’1 gennaio 2008 “
Da G.Petteruti.
TABELLA
OGGETTO |
POSSIDENZA |
PERIZIA |
IMPOSTA SOSTITUTIVA |
ONERI |
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1. terreni edificabili ed agricoli
2. partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati
|
alla data del 1°. 1. 2008 |
redatta e giurata entro il 30.6.2008 |
4%
pagamento:
a. entro il 30 giugno 2008
b. in tre rate annuali uguali a partire dal 30. 6. 2008 maggiorate di interessi del 3 % |
redazione e giuramento della perizia prima del trasferimento
In atto: 1. citare la perizia 2. il valore periziato |
[1] Cfr. anche Legge finanziaria 2008 - Disposizioni d’interesse notarile. Rassegna
Commissione Tributaria del CNN (Notiziario del 28 dicembre 2007), § 19, M.C. Cignarella
L'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006), modifica il disposto dell'art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005, escludendo - dal novero delle cessioni per le quali è possibile optare per l'imposta sostitutiva dell'imposizione sulle plusvalenze da parte del cedente - quelle aventi ad oggetto "terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Ne consegue che, in relazione agli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le cessioni di terreni edificabili non è più possibile optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva; la relativa plusvalenza dà luogo a "reddito diverso", tassabile in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le regole ordinarie.
Pertanto, occorre distinguere:
A) - PLUSVALENZE CUI È APPLICABILE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA:
- plusvalenze, realizzate da privati, in conseguenza di cessione infraquinquennale di fabbricati e terreni non edificabili.
B) - PLUSVALENZE CUI NON È APPLICABILE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA:
- plusvalenze, realizzate da privati, per effetto di cessione di terreni edificabili;
- plusvalenze da lottizzazione, realizzate da privati;
- plusvalenze di qualsiasi natura, realizzate nell'esercizio di impresa.
Per "plusvalenze realizzate da privati" devono intendersi anche quelle conseguenti a cessioni effettuate da enti non commerciali e società semplici.
Ai sensi dell'art. 2, comma 21, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 (in G.U. n. 230 del 3.10.2006), convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 (in Suppl. ord. n. 223 alla G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), a decorrere dagli atti stipulati dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari, disciplinata dall'art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005, è aumentata dal 12,5% al 20%.
Da:
Antonio Barbazza [mailto:abarbazza@notariato.net]
Inviato: giovedì 5 gennaio 2006 19.39
A: Lista SIGILLO
Oggetto: CALCOLO PLUSVALENZE
In allegato trasmetto un programma di Excel che ho fatto per il calcolo delle plusvalenze e delle relative imposte. Nel secondo foglio di Excel c'è il calcolo per rivalutare le somme secondo gli indici ISTAT. C'è anche un link al sito ISTAT.
Ogni intervento per migliorarlo è gradito.
Antonio Barbazza
Ho approfittato del tuo invito a migliorare il foglio (ho inserito la compilazione automatica del Mod F24) e ho creato una pagina sulle plusvalenze sul mio sito:
http://www.notaioricciardi.it/plusvalenze.htm
RR
Il prospetto (del notaio Marco Angeloni)
1. nel quadro delle attività di contrasto all'evasione
fiscale, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano
quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari,
avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51
e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131” .
496. “In caso di cessioni a titolo oneroso
di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta
della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'art.
67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta,
sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della
richiesta il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento
dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo ricevendo
la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’agenzia delle entrate
i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della
predetta Agenzia”.
Nel caso di cessione
a titolo oneroso di beni immobili nelle ipotesi considerate dall'art. 67 primo
comma lett. b) del T.U.I.R. di cui al DPR. 917/1986,
la plusvalenza (cioè la differenza tra il prezzo di acquisto o di costruzione
aumentato di ogni altro costo inerente ed il prezzo di rivendita) costituisce
reddito imponibile, e quindi deve essere denunziata nella dichiarazione dei
redditi.
In alternativa, dal
1 gennaio 2006, l'art. 1 comma 496 legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge
finanziaria 2006) consente di
assoggettare tale plusvalenza ad un’imposta sostitutiva sul reddito pari
al 12,50%, con conseguente venire meno dell'obbligo della sua denuncia nella
dichiarazione dei redditi.
Questi sono i
presupposti per l'applicabilità della nuova disciplina in tema di tassazione
delle plusvalenze introdotta dalla legge 266/2005:
Presupposto soggettivo:
il cedente deve
essere un soggetto IRPEF, che
non agisce nell'esercizio di impresa e/o professione, per il quale la
plusvalenza realizzata costituisca un "reddito diverso" : infatti la
norma in oggetto fa espresso riferimento
all'art.
67 del T.U.I.R.
norma che a sua volta disciplina i cd. "Redditi diversi" ossia i
redditi assoggettati ad Imposta sul reddito delle persone fisiche che non
costituiscano redditi di capitale ovvero che
"non siano conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di
imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice…".
Resta pertanto
esclusa l'applicazione di detta disciplina nei seguenti casi:
- cessioni nelle
quali parte cedente sia una società di capitali, una società cooperativa, un ente pubblico o comunque un ente che sia
soggetto ad IRES (Imposta sul reddito delle società)
- cessioni nelle
quali parte cedente sia un soggetto che agisca nell'esercizio della propria
attività di impresa o professionale (ad esempio un imprenditore individuale: in
questo caso infatti la plusvalenza costituisce "reddito di impresa").
Presupposto oggettivo:
oggetto di cessione debbono
essere i beni considerati
nell'art.
67 primo comma lett. b) del T.U.I.R. norma
espressamente richiamata dall'art. 1 comma 496 legge 266/2005 e più
precisamente:
a) i fabbricati di ogni tipo e
con qualsiasi destinazione acquistati
o costruiti da non più di cinque anni, esclusi, peraltro:
- quelli acquisiti
per successione o donazione
- le unità
immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari;
b) i terreni NON suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione, acquistati
da non più di cinque anni, esclusi, peraltro, quelli acquisiti per
successione o donazione
c) i terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, in ogni caso (a prescindere dal titolo di acquisto
e dagli anni trascorsi dall'acquisto e quindi anche quelli acquisiti per
successione o donazione ed anche quelli acquistati da più di cinque anni).
Restano invece
escluse dall'ambito di applicazione della normativa in oggetto, le plusvalenze
realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese
a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale dei terreni e
degli edifici (si tratta, infatti, di fattispecie disciplinata dall'art. 67
primo comma lettera a) del TUIR e non dall'art. 67 primo comma lett. b)
espressamente richiamato per l'applicabilità della normativa in oggetto).
Presupposto contrattuale:
deve trattarsi di
cessioni a titolo oneroso, e risultanti da atto notarile (atto pubblico o
scrittura privata autenticata). La nuova disciplina quindi si applica, ad
esempio, agli atti di compravendita, di permuta, di "datio
in solutum", di costituzione di rendita
vitalizia, di conferimento in società). Non si applica invece agli atti di
donazione (atti a titolo gratuito) ed
agli atti di divisione senza conguaglio (ove manca una plusvalenza). Potrà
invece applicarsi agli atti di divisione con conguaglio (l'imposta si
applicherà alla plusvalenza realizzata mediante il conguaglio).
La nuova disciplina
non si applica alle cessioni che non risultino da atto notarile (ad esempio una
compravendita per scrittura privata non autenticata presentata alla
registrazione, una sentenza ex art. 2932 c.c. ecc.ecc.)
posto che la norma di cui trattasi subordina l'applicabilità della nuova
disciplina ad apposita "richiesta resa dalla parte venditrice al
Notaio" "all'atto della cessione" (inoltre è espressamente
previsto che sia il Notaio a provvedere all'applicazione ed al versamento
dell'imposta sostitutiva, ricevendo la provvista dal cedente).
Circa l'individuazione
del diritto oggetto di cessione in mancanza di limitazioni di sorta, la
disciplina in oggetto deve ritenersi applicabile sia alle cessione della piena
proprietà che alla cessione di diritti reali limitati di godimento (usufrutto,
uso, abitazione) e della nuda proprietà.
Formalità:
per potersi avvalere
della disciplina in oggetto, il cedente deve farne espressa richiesta al
Notaio, all'atto della cessione. Tale richiesta dovrà, a sua volta, essere
fatta risultare espressamente, con apposita clausola, dall'atto notarile di cessione. Trattandosi,
infatti, di una "facoltà" concessa dalla legge finanziaria 2006 al
cedente, in deroga alla disciplina ordinaria di cui all'art. 67 del T.U.I.R., la volontà di derogare alla disciplina ordinaria
dovrà risultare dall'atto di cessione.
In mancanza di una
espressa manifestazione di volontà del cedente, tornerà, infatti, applicabile
la disciplina ordinaria.
Non è invece
necessaria l'indicazione in atto della plusvalenza, essendo sufficiente la
semplice richiesta. Tuttavia tale indicazione potrà essere opportuna ai fini
della liquidazione della imposta dovuta. Al riguardo potrebbe essere opportuna
l'allegazione all'atto di un apposito prospetto, sottoscritto per approvazione
dal cedente, dal quale risultino tutti i dati necessari per il calcolo della
plusvalenza e quindi della imposta sostitutiva.
Si fa presente che,
in taluni casi, tali dati possono essere di difficile accertamento da parte del
Notaio (ad esempio il costo di costruzione del fabbricato costruito da meno di
cinque anni) o comunque reperibili solo con la collaborazione del cedente (si
pensi ad eventuali fatture per lavori edilizi sull'immobile).
A seguito della
richiesta del cedente il
Notaio provvede:
Effetti:
l'attivazione della
disciplina in oggetto, oltre agli effetti diretti sulla tassazione della
plusvalenza, nel senso di consentire tale tassazione mediante un'imposta
sostitutiva del reddito pari al 12,50%, produce altri effetti: infatti la legge
finanziaria 2006, all'art. 1 comma 495, se da un lato prevede l'attivazione di
controlli straordinari sulle compravendite immobiliari da parte dell'Agenzia
delle Entrate e della Guardia di Finanza, dall'altro all'art. 1 comma 498,
prevede che questi controlli straordinari, come pure gli accertamenti induttivi
ai fini delle imposte sui redditi, non possono essere effettuati se i
contribuenti si avvalgono della disciplina in oggetto.
Calcolo della plusvalenza:
La disciplina in materia è dettata dall'art. 68 primo comma T.U.I.R. il quale stabilisce che la plusvalenza di cui all'art. 67 primo comma lett. b), alla quale, dal 1 gennaio 2006, può applicarsi la imposta sostitutiva del 12,50%, è costituita dalla differenza tra:
i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta (trattandosi di imposta sostitutiva deve ri-tenersi che anche nel caso di vendita con prezzo dilazionato, da pagarsi in più periodi di imposta, vada comunque considerato l'intero prezzo convenuto)
il prezzo di acquisto o il costo di costruzione
ogni altro costo inerente al bene ceduto (spese notarili, spese per mediazione, spese per interventi edilizi, ecc. ecc.)
Si rammenta che a norma dell'art. 7 legge 448/2001, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 (già art. 81) comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 4%. Tale disposizione, inizialmente prevista con efficacia limitata al 30 settembre 2002, è stata più volte prorogata e modificata (con riguardo alla data di riferimento del valore); si riportano qui di seguito le date di riferimento (data di possesso dei terreni) ai fini dell’affrancamento, così come si sono succedute nel tempo ed i corrispondenti termini per la presentazione della perizia e per il pagamento dell'imposta (eventualmente in forma rateizzata):
- 1 gennaio 2002 (legge 448/2001): perizia da presentare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 settembre 2002 termine poi prorogato al 16 dicembre 2002 (legge 265/2002); termini per le eventuali due rate successive: 16 dicembre 2003 e 16 dicembre 2004;
- 1 gennaio 2003 (D.L. 282/2002): perizia da presentare e imposta da pagare (almeno la pri-ma rata) entro il 16 maggio 2003 termine poi prorogato al 16 marzo 2004 (D.L. 269/2003 en-trato in vigore il 2 ottobre 2003); termini per le eventuali due rate successive: 16 marzo 2005 e 16 marzo 2006:
- 1 luglio 2003 (D.L. 355/2003): perizia da presentare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 settembre 2004 termine poi prorogato al 30 giugno 2005 (legge 311/2004); termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2006 e 30 giugno 2007;
- 1 gennaio 2005 (D.L. 203/2005 conv. legge 248/2005): perizia da presentare e imposta da pagare (almeno la prima rata) entro il 30 giugno 2006; termini per le eventuali due rate successive: 30 giugno 2007 e 30 giugno 2008
Per chi si è avvalso della facoltà di affrancamento delle plusvalenze mediante il pagamento dell'imposta sostituiva del 4%, la eventuale muova plusvalenza da assoggettare alla imposta sostitutiva del 12,50% di cui all'art. 1 comma 496 legge 266/2005, sarà, pertanto, pari alla differenza tra il corrispettivo di cessione ed il valore accertato nella perizia a suo tempo re-datta per l'affrancamento.
in caso di terreni edificatori la plusvalenza è sempre soggetta a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi
La parte venditrice si dichiara edotta degli obblighi fiscali derivanti dalle plusvalenze immobiliari e dichiara di non aver provveduto alla rideterminazione del valore mediante perizia ai sensi dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive proroghe e modifiche,
in caso di affrancamento da plusvalenze
La parte venditrice si dichiara edotta degli obblighi fiscali derivanti dalle plusvalenze immobiliari e dichiara di aver provveduto alla rideterminazione del valore mediante perizia ai sensi dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive proroghe e modifiche, con pagamento in data .... di un’imposta sostitutiva del 4% sul valore periziato di Euro .... a metro quadrato, giusta perizia giurata dal geom. .... in data ....
in tutti i casi (se dovuta)
La parte venditrice si dichiara edotta degli obblighi fiscali derivanti dalle plusvalenze immobiliari e dichiara a me Notaio di non volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 1, comma 496 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni di chiedere di assoggettare la plusvalenza realizzata per effetto della presente vendita alla imposta sostitutiva.
oppure
La parte venditrice si dichiara edotta degli obblighi fiscali derivanti dalle plusvalenze immobiliari e dichiara a me Notaio di volersi avvalere della facoltà di cui all'art.1, comma 496 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, chiedendo di assoggettare la plusvalenza realizzata per effetto della presente vendita alla imposta sostitutiva del 20% e ciò in deroga alla disciplina di cui all'art. 67, comma primo lett. b) del D.P.R. 917/1986.
Al tale fine la parte venditrice mi dichiara che la plusvalenza cui applicare la suddetta imposta sostitutiva ammonta ad Euro .... come risulta dal modello ministeriale in due esemplari cartacei, entrambi sottoscritti in originale da me Notaio e dalla parte venditrice, di cui uno viene da me rilasciato alla parte venditrice anche come quietanza per la provvista da me ricevuta ammontante ad Euro .... mediante assegno circolare "non trasferibile" n. .... emesso in data .... da Banca .... affinché io Notaio possa procedere al versamento dell'imposta sostitutiva suddetta nei modi e nei termini di legge.
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1 comma 496
La legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006), recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, all'articolo 1,
comma 496, ha previsto la modifica del trattamento delle plusvalenze realizzate
a seguito di cessioni beni immobili e di aree edificabili.
In deroga a quanto
disposto dall'articolo 67, comma 1, lettera b, del TUIR, approvato con il DPR
22 dicembre 1986, n. 917, il citato comma 496 stabilisce che la plusvalenza
realizzata in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non più di cinque anni nonché di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione, è assoggettata, su richiesta della parte venditrice resa al
notaio, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, nella misura del
12,50 per cento.
Nello stesso comma 496
è previsto che, a seguito della richiesta, il notaio provvede all'applicazione
e al versamento dell'imposta sostitutiva in oggetto.
Per consentire ai
notai il versamento di tale imposta sostitutiva, secondo le modalità previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce
il seguente codice tributo, da indicare esclusivamente nella sezione
"Erario" del modello F24, nella colonna "Importi a debito
versati": . "1107" denominato "Imposta sostitutiva sulle
plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1,
comma 496.
In sede di compilazione del modello F24, dovrà essere indicato nella colonna "Anno di riferimento" l'anno in cui è avvenuta la cessione del bene, con conseguente realizzo della plusvalenza, espresso nella forma "AAAA".
D
Primo dubbio da plusvalenze e lettura ex
articolo 496 c.c.. Una società immobiliare acquista nel 2004 un terreno
edificabile e provvede alla realizzazione ( con permesso di costruire
antecedente all'entrata in vigore della famigerata legge 122/05) di alcune
villette a schiera. Devo procedere alla vendita di villette a schiera. Devo
proceder alla vendita di una di tali villette. Si rientra nell'ambito
dell'applicazione della legge 266/2005? E se si come procedere al calcolo (ed
al versamento) della relativa plusvalenza. C'è qualcuno che ha già affrontato
il problema?
R L'art. 67 del T.U.
imposte sui redditi, in deroga al quale la Finanziaria 2006 prevede un
tassazione forfetaria, non riguarda le plusvalenze delle società immobiliari,
che costituiscono, invece, reddito d'impresa e non redditi diversi.
R la fattispecie che
esponi riguarda la "plusvalenza realizzata mediante la lottizzazione di
terreni, o l'esecuzione di opere a renderli edificabili, e la successiva
vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici" di cui alla lettera
a) del primo comma del citato art.67, non mi
pare che possa sostenersi l'operatività dell'imposta sostitutiva recentemente
introdotta.
D Visto che la risoluzione 1/E del 5 gennaio 2006 nulla dispone in merito ai termini entro cui il Notaio deve effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, mi chiedevo se qualcuno ha notizie più fresche al riguardo...inoltre l'Portale del registro mi ha chiesto se il modello f24 deve essere firmato dalla parte oppure dal Notaio... che ne dite?Io direi dal Notaio ...
D Sperando che qualche collega abbia gia' effettuato il versamento della plusvalenza ex l.266/2005 chiedo se sia giusto fare il pagamento a nome nostro indicando esclusivamente l'anno di riferimento come sembra richiedere la risoluzione ministeriale.: come fara' l'agenzia delle entrate a unire il nostro pagamento con l'imposta dovuta da Tizio per l'atto x, visto che non riportiamo il numero di repertorio?
R la ritenuta si versa come tutte le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo
R Io ho parlato oggi pomeriggio con un operatore del call center dell'Agenzia delle Entrate.
Mi e' stato spiegato che "contribuente" e' il venditore e non il notaio.
Cio' sembrerebbe confermato anche dallo studio numero 3/2006 del CCN
R Con riferimento all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze sarei giunto alle seguenti conclusioni:
L'imposta è versata dal notaio
Il versamento è effettuato con l'F24 con cui il notaio paga (entro il 16 del mese successivo) le ritenute, l'IVA e i contributi INPS Le somme sono versate a nome del notaio - così come le altre ritenute Entro l'anno successivo penso che il notaio dovrà indicare in un apposito quadro del modello 770 che sarà istituito i nomi e le ritenute operate per ciascuno (così come ora facciamo per i dipendenti e le ritenute d'acconto su fatture ricevute (codice 1040)
Il provvedimento istitutivo del codice richiama infatti le norme sui versamenti unificati, da cui pertanto deduco che la somma debba essere versata sull'F24 del notaio entro il sedici del mese successivo per tutte le ritenute operate nel mese
D
Nello schema da te predisposto per il calcolo delle plusvalenze hai incluso, tra
l’altro, “valore di successione o donazione”, “imposta di successione pagata”.
Secondo te, quindi, la
plusvalenza si realizza anche relativamente alle cessioni a titolo oneroso di
beni immobili pervenuti nel quinquennio per donazione o successione?
In tali ipotesi,
secondo me, si dovrebbe escludere l’applicazione dell’art. 1 comma 496 mancando
un corrispettivo alla base dell’acquisto.
Mi sembra che lo
spirito della norma sia quello di colpire l’intento speculativo della rivendita
nel quinquennio e non anche quello di punire incolpevoli eredi o donatari che,
per i più diversi motivi, decidono di alienare l’immobile loro pervenuto
gratuitamente.
R Si riferisce ai terreni edificabili pervenuti
anche oltre il quinquennio per successione o donazione, di cui si assume il
valore dichiarato o definito e si aggiunge a tale valore l'imposta di
successione pagata.
D Dovrò
stipulare una vendita da privato a privato di immobile acquistato nel 2002:
Mi chiedo:
1) dovrò farmi dare dalla parte venditrice la somma pari al
12,5% della plusvalenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di rivendita
(non tra il prezzo di acquisto ed il valore catastale dichiarato nella
rivendita) giusto ???
2) come lo dovrò versare allo Stato: con F 23 ?? F24???
con quale codice tributo ??? con quale codice dell'Portale ??? contestualmente alla registrazione per via
telematica del mio atto o quando ????
D si
applica o no alle cessioni con reimpiego infrannuale ? in caso negativo dobbiamo precisare che
"la presente vendita non rientra nell'ambito del comma 1 art. 496 etc
in quanto etc etc? "
R A mio avviso, la nuova sostitutiva sarà
applicabile ogni qual volta si abbia una plusvalenza tassabile, quindi anche
alle cessioni infraquinquennali con riacquisto
nell'anno dalla vendita qualora, per più della metà del tempo trascorso tra
acquisto e vendita, l'alloggio non sia stato adibito a propria abitazione
principale; infatti, visto che la normativa sulla "prima casa" in
materia di imposte dirette non richiede che l'immobile acquistato sia adibito a
propria residenza, l'averlo acquistato con le agevolazioni non esclude
l'applicabilità della normativa di cui al TUIR in materia di plusvalenza, viceversa
non ci sarà tassabilità della plusvalenza - e quindi
niente sostitutiva - laddove, acquistato senza benefici, l'immobile abbia avuto
destinazione abitativa per il tempo suddetto
D la rivalutazione ISTAT mi pare prevista solo per il prezzo di acquisto
e solo per i terreni edificabili, ma non per le spese inerenti né per vendite
di fabbricati o terreni non edificabili (v. art. 68 c. 1 TU IRPEF). Sbaglio?
R la norma di legge sembra esattamente dare
tale interpretazione, fatta eccezione per i costi inerenti terreni edificabili,
che sono oggetto di rivalutazione; in ogni caso, e rispondo anche alla domanda
2), io penso che provvederò in prima persona a fare i calcoli e a tal fine ho
contattato il mio commercialista per "fare una lezione"
sull'argomento.
Comunque in genere mi sono fatto l'idea che tutti i costi
(acquisto, costruzione, costi inerenti) materialmente spesi e documentabili
sono oggetto di rivalutazione: ne sono escluse invece le imposte pagate. La
ratio è a mio avviso che se io oggi sostenessi un costo, esso sarebbe maggiore
(rivalutato) rispetto a quello sostenuto anni fa, mentre uguale discorso non si
può fare per le imposte.
D A proposito della normativa sulla ritenuta sostitutiva di quella sulla
plusvalenza:
- la dichiarazione del
venditore va resa in atto?
-dovremo chiedere e
basarci solo ed esclusivamente su documentazione fiscalmente valida per
eseguire i conteggi?
-dovremo conservare la
documentazione utilizzata?
-sarà bene far firmare
per accettazione al venditore la liquidazione?
-dovremo consegnargli
cosa (ricevuta, certificazione, attestazione...)?
-dovremo compilare
770?
R E' mia personale opinione che la
dichiarazione debba essere resa in atto ed è comunque evidente che sia quanto
meno opportuno pretendere che ivi sia resa.
Sulla imposta sostitutiva ritengo che non si debba nemmeno
adombrare l'idea che spetti al Notaio la determinazione della base imponibile.
" Applicare" l'imposta importa la pre-esistenza*
della base imponibile e non la determinazione di questa: di conseguenza ritengo
necessario che in atto o "a latere" il
venditore comunichi al Notaio la base imponibile, di cui ti ricordo la
complessità della determinazione (cfr. art.67 tuir).
Una volta dichiarata dall'alienante la base imponibile, la
applicazione della imposta (12.50%) non richiede altro che un semplice calcolo,
che, insieme al versamento ed ai successivi adempimenti, sono le uniche cose
delegate al Notaio che non sembra assumere quindi né la veste di sostituto né
quella di responsabile di imposta, ricevendone la provvista dal venditore..
Nessuna documentazione, quindi, da conservare.
R è anche vero che, di fronte ad una richiesta
dello sprovveduto venditore, che si aspetta dal professionista una competente
assistenza globale, non farebbe bella figura quel notaio che si dichiarasse
incapace di calcolare la base imponibile!! Ricordo le cattive figure,
riportatemi da clienti, di altri colleghi incapaci di calcolare INVIM se non
assistiti da un loro impiegato esperto. In questo periodo in cui è necessario
affermare l'utilità della nostra funzione, mi sembra una occasione da non
perdere. Senza il notaio, il venditore non può sfruttare l'aliquota forfettaria...facciamo in modo di essere gli UNICI
indispensabili per quel fine.
R ho avuto più volte occasione, anche in Lista,
di esternare la mia opinione per la quale il Notaio debba conoscere
perfettamente le norme sulla tassazione delle plusvalenze; e non solo ora ma
anche prima della emanazione della novella.
In tal senso ho anche
predisposto una sintesi delle norme che sovrintendono al calcolo della
base imponibile per spiegarle al venditore.
Credo peraltro che un buon Notaio debba essere anche un buon
"medico generico" ma che non possa sostituirsi a specialisti
qualificati.
In materia rilevo, ad esempio, come la tassazione "ordinaria"
delle plusvalenze sia rilevantemente connessa alla tassazione irpef del
soggetto passivo, nel meccanismo della tassazione separata, il che rende
difficile per il Notaio dare opportuni consigli sulle scelte del venditore.
Infine, mentre per alcune fattispecie il calcolo è assai
semplice, per altre invece è reso complesso
dalla necessità di conoscere
prassi e giurisprudenza specie per quanto riguarda i concetti di "costi
inerenti ai beni" e "valore normale" che sono stati oggetto di
più di un intervento anche dottrinale.
Detto ciò sono d'accordo di valorizzare la utilità della
nostra funzione.
D cosa accade se , usufruendo della
legge del prezzo valore, io Notaio inserisca oggi nella compravendita di un
immobile che non beneficia di agevolazioni sulle plusvalenze un prezzo
catastale di 50.000 euro ed un reale di 100.000,00 ed abbia un prezzo catastale storico al 12 Dicembre 2002 di
40.000,00. La base imponibile su cui applicare l'imposta del 12,50
è quella basata sulla differenza
tra i due prezzi catastali o tra il prezzo catastale e quello reale ???
R Si tratta quindi di un immobile ad uso
abitativo oggetto di una vendita nella quale l'acquirente ha chiesto
l'applicazione del comma 497.
E’ mia opinione che la base imponibile non possa che essere
calcolata a norma dell'art. 68 TUIR e sia quindi costituita dalla differenza
fra il corrispettivo percepito (Euro 100.000) ed il prezzo di acquisto (Euro
40.000), operati gli aumenti di "ogni altro costo inerente al bene
medesimo".
Ma forse non ho bene inteso la domanda visto che ti
riferisci ad una compravendita di un immobile che non beneficia di agevolazioni
sulle plusvalenze mentre indichi come aliquota applicabile quella del 12,50 %.
Settore Studi C.N.N. - commento
Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito (a cura di Annarita Lomonaco e Valeria Mastroiacovo)
In relazione all’imposta sul reddito, la novità riguarda le cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, idonee a realizzare plusvalenze, tassabili ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. b) del t.u.i.r., quali redditi diversi, ovverosia conseguiti da persona fisica (venditore) al di fuori dell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali. Nulla è previsto relativamente alle caratteristiche soggettive dell’acquirente, che risultano pertanto ininfluenti ai fini dell’applicabilità di questo regime.
Il comma 496 prevede, infatti, che per le medesime fattispecie (e dunque in ragione dei medesimi presupposti) di cui al predetto art. 67, “in deroga allo stesso”, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta sostitutiva dell’ irpef del 12,50 per cento.
Trattandosi dunque di un’imposta espressamente qualificata come “sostitutiva”, la deroga all’art. 67 citato va riferita alla qualificazione del reddito (corrispondente alla plusvalenza) come rientrante nella categoria dei redditi diversi.
Quanto alle regole per la determinazione della base imponibile sembra doversi fare riferimento ai criteri di cui all’art. 68, comma 1, del tuir, ai sensi del quale “le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”. In particolare il comma 2 dello stesso articolo precisa che “il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lett.b) del comma 1 dell’art. 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili”. Inoltre, qualora il valore del terreno edificabile sia stato oggetto di rideterminazione ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448/2001 e successive modificazioni, dovrebbe essere questo a costituire il “prezzo di acquisto” da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva fa sì dunque che dette plusvalenze siano sottratte alla tassazione ordinariamente prevista dal tuir: più precisamente, alle regole della tassazione separata (art.17, comma 1, lett. g bis del tuir) nel caso delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ed alle regole sulla determinazione del reddito complessivo (art. 8 del tuir) negli altri casi di cessione che danno luogo a plusvalenza tassabile ai sensi della citata lett. b).
E’ evidente che sono escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto fattispecie che non danno luogo a plusvalenza, le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (diversi dai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti) acquisiti per successione o donazione e di unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Il citato comma 496 della legge finanziaria prevede inoltre che, a seguito della richiesta del venditore, l’imposta sostitutiva è applicata e versata dal notaio ricevendo la provvista dal cedente.
Per la suddetta richiesta del venditore la norma prescrive che la stessa avvenga “all’atto della cessione” e “sia resa al notaio”, con ciò rendendo opportuno, se non necessario, che essa risulti dall’atto.
È da valutare inoltre quale ruolo assuma il notaio in virtù di questa disposizione di legge ed in particolare se possa essere assimilato ad un mero intermediario nell’imposizione (come è ad esempio per i soggetti tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento immobiliare o sulle sicav ex art. 8 del d.lgs. n. 461 del 1997).
Non è poi chiaro cosa si intenda per "applicazione" dell’imposta sostitutiva.
Si osserva, peraltro, al riguardo che la disposizione non disciplina né i termini, né le modalità di attuazione che il notaio dovrà rispettare per l’applicazione ed il versamento di detta imposta sostitutiva. In mancanza di tali indicazioni potrebbe sorgere il problema di stabilire se la parte alienante possa avvalersi della disposizione fin dal 1° gennaio 2006 e, quindi, se il notaio possa ricevere la provvista.
In attesa di maggiori approfondimenti e, soprattutto, di istruzioni da parte dell’Agenzia delle entrate, può osservarsi che, non essendo l’operatività della disposizione in esame espressamente subordinata all’approvazione di provvedimenti successivi, non sembrerebbe legittimo privare i contribuenti della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in esame nel caso di cessioni, di cui al citato art. 67, poste in essere dal 1° gennaio 2006.
Infine, è previsto che il notaio comunichi all’Agenzia delle entrate i dati inerenti alle cessioni in esame; tuttavia, precisa il comma 496, le modalità saranno stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
……………………………
Si rileva, altresì, con riferimento ad entrambi i casi – imposta sostitutiva sulle plusvalenze e determinazione della base imponibile in ragione del valore catastale (per le quali non si riscontra comunque una coincidenza delle fattispecie disciplinate e dei rispettivi presupposti) – che si tratta di “regimi fiscali” opzionali, per cui è evidente che in assenza della richiesta della parte troveranno applicazione i relativi “regimi fiscali” ordinari.
Vale anche la pena evidenziare che entrambe le disposizioni coinvolgono il notaio, sembrando quindi implicare l’applicazione della nuova disciplina alle sole cessioni ricevute per ministero notarile.
Infine si segnala che i commi 495 e 498 della legge dettano, in relazione alle disposizioni ora esaminate, una disciplina relativa ai controlli.
In particolare, il comma 495 prevede che “nel quadro delle attività di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131” .
Ai sensi del comma 498 “i contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986”.
Per ulteriori riflessioni sulle diverse implicazioni della disciplina si rinvia ad un successivo approfondimento da parte della Commissione studi tributari di questo Consiglio.
STUDI TRIBUTARI
Studio
n. 3/2006/T
Legge finanziaria 2006. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Approvato dalla Commissione studi tributari il 13
gennaio 2006.
1.
Premessa
La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496) introduce l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni a titolo oneroso di immobili attribuendo al notaio la funzione di provvedere all’applicazione ed al versamento dell’imposta.
In particolare al comma 496 è previsto che “In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'art. 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia”.
2. La
ricostruzione del ruolo del notaio
In considerazione della estrema sinteticità della disposizione in questione, al fine di ricostruire correttamente il ruolo del notaio, è opportuno un preliminare inquadramento dell’istituto nell’ambito del quale collocare tale nuova funzione notarile.
Va infatti sgombrato subito il terreno dall’equivoco che anche tale funzione possa rientrare fra quelle del responsabile d’imposta così come per l’imposta di registro principale dovuta per gli atti redatti, ricevuti o autenticati dal notaio (art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Affermazione sostenuta dal mero confronto fra la disposizione della finanziaria e la definizione di responsabile contenuta nel terzo comma dell’art. 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in forza del quale responsabile è colui che è tenuto al pagamento del tributo insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, nei confronti dei quali ha diritto di rivalersi.
Appare, infatti, qui evidente che nessuna forma di solidarietà si genera per l’imposta sostitutiva non essendo il notaio tenuto al pagamento insieme al contribuente; il notaio non è dunque soggetto passivo per l’imposta sulla plusvalenza, ma – nei limiti e nei modi che vedremo fra poco - titolare di una serie di obblighi che possiamo dire strumentali all’applicazione ed all’adempimento dell’obbligazione tributaria.
Va inoltre precisato che detta funzione esula anche da quelle del sostituto d’imposta, ovverosia di “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili” (art. 64, comma 1, del citato d.p.r. n. 600). Nella disciplina in parola mancano infatti i tratti caratteristici di questa figura: la deviazione dal normale processo di imputazione dell’obbligo fiscale che viene riferito al sostituto in luogo del soggetto passivo (1), la previsione di una rivalsa obbligatoria (se non è diversamente stabilito in modo espresso) ed il rapporto di debito – credito tra sostituto e sostituito (2).
D’altra parte è sufficiente ripercorrere la scansione normativa del comma 496 per verificare la correttezza di queste affermazioni.
A seguito della “richiesta” di avvalersi dell’imposizione sostitutiva (3) il notaio diviene obbligato anche (oltre, cioè, agli obblighi del suo ministero) all’applicazione dell’imposta, al suo versamento ed alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni effettuate. Non è dunque necessaria un’espressa ed autonoma richiesta della parte al notaio affinché quest’ultimo assuma il ruolo previsto dalla legge, essendo un effetto ex lege che discende dalla richiesta a monte di optare per l’imposizione sostitutiva.
Alla luce di ciò è possibile raggiungere una prima importante conclusione in ordine all’istituto che la legge finanziaria ha posto in essere.
Il ruolo del notaio appare infatti inquadrabile nell’ambito della delegazione di pagamento che deriva automaticamente per effetto della legge dalla richiesta di avvalersi dell’imposta sostitutiva.
Ad una prima analisi, l’esercizio dell’opzione potrebbe intendersi irrevocabile sulla base della disciplina civilistica degli atti recettizi. Non si nascondono, tuttavia, perplessità in merito a tale conclusione nel caso in cui, prima del versamento dell’imposta sostitutiva e dell’effettuazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del notaio, risulti con certezza che la cessione di specie non integri il presupposto di cui al citato comma 496.
Si precisa, infine, che per quanto attiene le fattispecie imponibili e le modalità di calcolo delle plusvalenze nulla risulta variato dalla nuova disciplina opzionale che attiene solamente ad una modalità “sostitutiva” di pagamento dell’imposta comunque dovuta. Pertanto, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del tuir, restano escluse dalle fattispecie che danno luogo al realizzo di plusvalenze tassabili la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari.
3.
L’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva
Le conclusioni precedentemente raggiunte consentono di ricostruire sistematicamente alcuni aspetti non compiutamente disciplinati.
Innanzitutto occorre precisare che per “applicazione” dell’imposta si deve intendere l’operazione in base alla quale l’aliquota viene rapportata alla base imponibile e determinato in concreto il tributo da pagare (4) (non già la determinazione della base imponibile che è operazione decisamente diversa). Del resto lo stesso legislatore, al primo periodo del comma 496, ha precisato che l’imposta del 12,50 si applica alle plusvalenze realizzate (sembrando sottintendere che l’ammontare della plusvalenza va determinato dal contribuente sulla base dell’art. 68 del Tuir secondo le regole ordinarie) e successivamente che, a tale operazione di “applicazione” dell’imposta, provvede il notaio.
Si può ritenere dunque che il notaio non sia tenuto ad alcun controllo sulla veridicità delle informazioni fornite dal contribuente salvo che non riceva espressamente anche un incarico di consulenza.
Qualora il contribuente non abbia fornito al notaio, all’atto della cessione, i dati e le informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta e/o versato la provvista al medesimo, deve intendersi non integrata la fattispecie di cui al comma 496 e, pertanto, non sorta la delegazione di pagamento.
Sembra inoltre che il versamento debba essere effettuato a nome del contribuente e l’imputazione dell’effetto solutorio dell’obbligazione tributaria in questione risponde all’esigenza di accertare direttamente in capo al contribuente l’assolvimento dell’obbligo del riparto delle spese secondo il principio di capacità contributiva.
Al notaio
spetterà, altresì, il versamento attraverso istituto di credito autorizzato
mediante utilizzo del modello F24. Si è recentemente chiarito (5) che “per
consentire ai notai il versamento di tale imposta sostitutiva, secondo le
modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, si istituisce il seguente codice tributo, da indicare esclusivamente nella
sezione "Erario" del modello F24, nella colonna "Importi a
debito versati":
"1107"
denominato "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla
cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di
cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ai sensi della legge
23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496.
In sede di compilazione del modello F24, dovrà essere indicato nella colonna "Anno di riferimento" l'anno in cui e' avvenuta la cessione del bene, con conseguente realizzo della plusvalenza, espresso nella forma "AAAA"”.
Sull’opportunità della menzione in atto dell’opzione ovvero della dichiarazione resa al notaio al di fuori dell’atto (seppur ad esso contestualmente) (6) si rinvia alle considerazioni svolte da questa Commissione studi tributari nello Studio n. 116/2005/T “Finanziaria 2006 – la nuova disciplina tributaria delle cessioni di immobili abitativi ai fini delle imposte indirette (prezzo valore)” (paragrafo 6).
4. La
comunicazione all’Agenzia e le sanzioni
Per quanto riguarda la comunicazione all’Agenzia dei dati relativi alle cessioni si resta in attesa dell’emanazione di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (7). Al momento ci si può limitare a segnalare che la comunicazione dei dati dovrebbe riguardare solo le cessioni per le quali il venditore abbia esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Va altresì rilevato che la norma non prevede – a differenza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 461/1997 per gli intermediari in relazione all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie – alcuna specifica sanzione.
La particolare configurazione del ruolo attribuito al notaio sembra escludere la quasi totalità delle fattispecie sanzionatorie attualmente previste dal D.Lgs. n. 471/1997 in quanto riguardanti il contribuente-dichiarante o il sostituto. Residua, con ogni probabilità, la sola sanzione di cui all’art. 15 del citato decreto per incompletezza dei documenti di versamento.
Anche laddove manchi una specifica sanzione tributaria per il comportamento del notaio, potrebbe ipotizzarsi una responsabilità nascente dalla violazione del dovere di comportamento volto a tutelare una specifica sfera giuridica altrui.
La preventiva ricezione della provvista alla quale non segua l’adempimento della delegazione di pagamento nei confronti dell’ente impositore potrebbe addirittura costituire un’ipotesi di appropriazione indebita.
5. I
rapporti interni tra notaio e soggetto passivo e nei confronti dell’ente
impositore
E’ dubbio se la configurazione di una delegazione di pagamento faccia scaturire l’obbligo del notaio verso il fisco al pagamento dell’imposta per la quale si sia ricevuta regolare provvista, con la conseguenza che l’ente impositore potrebbe pretendere direttamente dallo stesso il pagamento dell’imposta.
Al riguardo si osserva infatti, sulla base della dottrina civilistica, che caratteristica della delegazione è proprio la mancanza di un vincolo obbligatorio tra delegato e creditore “ciò comporta che il creditore non potrebbe mai rivolgersi al terzo, come se fosse suo debitore; egli può solo sollecitare l’accettazione dell’incarico, o, se questa è già avvenuta, il pagamento. Ma tale richiesta, non essendo rivolta all’effettivo debitore, non è idonea a produrre effetti sostanziali (8).” Tuttavia è stato precisato che “pur ammettendo che la delegazione di pagamento del settore pubblicistico tragga il suo nomen iuris dalla delegazione di pagamento del settore civilistico, occorre andare cauti nel ritenere applicabili al primo i principi che regolano il secondo, in quanto i due istituti si inquadrano in due regimi giuridici diversi (9)”.
Sotto il profilo processuale sembra doversi negare la legitimatio ad causam del notaio per l’azione di rimborso dell’imposta sostitutiva; azione che spetterà unicamente al contribuente.
la commissione studi tributari
___________________
1) Ai sensi del citato comma 496 il notaio diviene “obbligato” alla mera applicazione e versamento dell’imposta sostitutiva a seguito della richiesta del venditore (che determina quindi un effetto legale) e non già “obbligato” all’attuazione del tributo in forza di disposizione di legge (altrimenti si tratterebbe di sostituzione a titolo d’imposta ed il prelievo in capo al sostituto esaurirebbe l’attuazione del tributo in modo da determinare un totale subentro del sostituto nella posizione che sarebbe propria del sostituito e quest’ultimo sarebbe liberato da qualunque rapporto con l’ente impositore).
2) Il secondo periodo del citato comma 496 prevede invece una provvista del venditore al notaio mancando evidentemente tra i due soggetti qualsivoglia tipo di rapporto obbligatorio (fatta eccezione per il rapporto di delegazione di pagamento che sorge appunto a seguito della richiesta dell’opzione) rispetto al quale il notaio stesso possa trattenere l’imposta da versare al fisco; ciò pone ancora in maggiore evidenza che il ruolo del notaio è di mero intermediario nella fase dell’applicazione e del versamento dell’imposta.
3) Dal tenore della norma è infatti indubbio che quella per l’imposizione sostitutiva sia una mera opzione potendo la parte venditrice scegliere comunque il pagamento dell’imposta ordinaria in sede di dichiarazione.
4) In sostanza è l’operazione in cui si estrinseca il calcolo dell’imposta e la capacità contributiva manifestata dal presupposto del tributo viene tradotta in un’entità numerica espressiva di una somma di denaro.
5)
Risoluz. Agenzia delle
entrate 5-1-2006 n.1/E; cfr.
segnalazione novità in Cnn notizie del 5 gennaio 2006
“Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, ai sensi della legge 23 dicembre
2005, n. 266 articolo 1 comma 496”, est. Cannizzaro.
6) Si segnala che già nella Circ. n. 165/E del 24 giugno 1998 relativa al “Riordino della disciplina dei redditi da capitale e dei redditi diversi - D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461” al par.3.3.2., con riferimento alle modalità di esercizio e revoca dell’opzione per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie, l’Amministrazione finanziaria aveva avuto modo di precisare: “per quanto concerne le modalità con cui va esercitata l'opzione, appare evidente che qualora l'opzione sia esercitata contestualmente al conferimento dell'incarico o all'instaurazione del rapporto, il contratto può essere integrato con un'apposita indicazione in questo senso; in ogni altro caso risulterà da apposito atto scritto”.
7) E’ bene precisare che il legislatore non ha indicato un termine entro il quale detto provvedimento dovrà essere emanato.
8) In tal senso GIACOBBE, Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo, in Commentario del codice civile, Scialoja – Branca, a cura di F. Galgano, art.1269, Bologna – Roma, 1992, 41.
9)
BUSCEMA, Delegazione di pagamento (dir. fin.), in
Enc. Dir., Milano, XI, 1962, 987.
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (2) ;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui .
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344. Le disposizioni in esso contenute erano previste dall'articolo 81. Vedi testi previgenti.
(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 253 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il
costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al
bene medesimo.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma
1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione
o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto
anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati
tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il
costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato
di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per
effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore
dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e
liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 67, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate
algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in
deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
4. Nonostante quanto previsto dal comma 3
concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 se relative a
partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo l'avvenuta dimostrazione, a
seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera
b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)
e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e
alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies)
del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle
minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle
plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione,
fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza
tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione,
aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di
successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di
acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché,
per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura
della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il
costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla
base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato
ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate
dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite
imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già
imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine
si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla
data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è
documentato a cura del contribuente.
Per le valute estere prelevate da depositi e
conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi
dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è
realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti
per le plusvalenze.
7. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di
capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla
partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
società;
b) qualora vengano superate le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta
nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi
e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla
data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in
mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono
determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in
essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1
dell'articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione,
eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del
pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla
parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle
somme percepite nel periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri,
percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per
la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e
riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o
ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a
seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle
lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e)
del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è
posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del
comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui
alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo
67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti
ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi
pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito
e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal
rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati
a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni
della lettera f) del comma 7.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del
D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344. Le disposizioni in esso contenute erano
previste dall'articolo 83. Vedi testi previgenti.
1. I contribuenti titolari di
partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo,
nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle
denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data
di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la
compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e
alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi
dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
b) all'imposta sul valore
aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui
all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art.
3, comma 143, lettera a ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali
dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a
), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20.
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale. (1) (2)
(1) Le parole "30 settembre 2002" sono state sostituite in tutto il presente articolo dalle parole "16 dicembre 2002", ai sensi dell'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n. 265.
(2) Vedi art. 2, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 ed articolo 1, comma 428 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.